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Il procedimento davanti al Giudice di Pace - Cenni introduttivi e competenza, Dispense di Diritto Processuale Penale

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACECenni introduttivi e competenza:Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, è stato introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo giudice quei reati che sono considerati di "minore gravità".L’art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati: percosse (581 c.p.), lesioni personali pe

Tipologia: Dispense

2011/2012

Caricato il 19/06/2012

gianbattista.aisoni
gianbattista.aisoni 🇮🇹

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Scarica Il procedimento davanti al Giudice di Pace - Cenni introduttivi e competenza e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Cenni introduttivi e competenza: Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, è stato introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo giudice quei reati che sono considerati di "minore gravità". L’art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati: percosse (581 c.p.), lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p.); lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.); omissione di soccorso (art. 593 co. 1 e 2 c.p.) ingiuria (art. 594); diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); minaccia (612 comma 1 c.p.); furti punibili a querela dell’offeso (art. 626); sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.); introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purché si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.); deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.); appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.). L’art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali. Per quanto attiene invece la competenza per territorio, l’art. 5 del D.lgs. 274/2000 stabilisce quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato è stato consumato. Peculiarità del procedimento: Indagini preliminari: Una volta acquisita la notizia di reato, le indagini preliminari sono compiute del tutto dalla polizia giudiziaria. Questa, entro quattro mesi, ne riferisce l’esito, mediante relazione scritta, al PM (art. 11 D.lgs.) e, se la notizia risulta fondata, "enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati", e chiede al PM "l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini dinnanzi al giudice di pace" (art. 11 D.lgs.). Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è fissato in quattro mesi che decorrono dall’iscrizione della notizia di reato (art. 16 D.lgs.). Non è prevista la figura del G.I.P., le cui attribuzioni sono affidate ad un giudice di pace "del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente" (art. 5 comma 2 e 19 D.lgs). Citazione a giudizio: Una volta terminate le indagini, il PM potrà o richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, "formulando l’imputazione e autorizzando la citazione dell’imputato" (art. 15 D.lgs.) In quest’ultima ipotesi la polizia giudiziaria provvede a citare l’imputato dinnanzi al giudice di pace. Il D.lgs. 274/2000, inoltre, prevede la possibilità per la persona offesa dal reato di chiedere direttamente con ricorso al Giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito: tale facoltà è ammessa nei soli casi di reati perseguibili a querela (art. 21 D.lgs.). Il ricorso va comunicato al PM; dopodichè va presentato a cura dell’istante nella cancelleria del giudice territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, unitamente alla prova dell’avvenuta comunicazione (art. 22 D.lgs.) Se la parte offesa ha inoltre intenzione di costituirsi parte civile, deve farlo, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso medesimo (art. 23 D.lgs.). Il giudice di pace, quando ritiene che il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato, che non ricorra un’ipotesi di incompetenza per materia o per territorio, convoca le parti in udienza entro il termine di venti giorni dal deposito del ricorso (at. 27 D.lgs.). Il decreto e il ricorso vanno notificati a cura del ricorrente al PM, alla persona citata in giudizio e al suo difensore venti giorni prima dell’udienza (at. 27 D.lgs.). Giudizio: Una delle peculiarità di questo procedimento è data dal tentativo di conciliazione delle parti che il giudice di pace promuove all’udienza di comparizione, quando si tratta di reati perseguibili a querela. L’art. 29 del D.lgs. 274/2000
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