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Procedimento di convalida e rilascio immobili: differenze con il procedimento ingiuntivo, Appunti di Diritto Processuale Civile

Le differenze tra il procedimento di convalida e rilascio immobili e il procedimento ingiuntivo, con un focus particolare sulla fase senza contraddittorio e la possibilità di pronuncia sommaria. Anche delle regole inderogabili per l'osservanza della competenza e la notificazione dell'atto introduttivo.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 22/10/2012

giu.gori2
giu.gori2 🇮🇹

4.3

(3)

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Scarica Procedimento di convalida e rilascio immobili: differenze con il procedimento ingiuntivo e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO E’ una forma speciale di procedimento di cognizione, e più precisamente di condanna. Anch'esso è caratterizzato, dall'esigenza di conseguire rapidamente il titolo esecutivo nonché, dal punto di vista strutturale, dalla eventuale sommarietà della cognizione. Appartiene alla categoria degli «accertamenti con prevalente funzione esecutiva» e agli accertamenti sommari. Solo che qui la sommarietà, anziché essere determinata dalla superficialità della cognizione, è determinata o senz' altro e direttamente dalla acquiescenza o dalla incompletezza della cognizione.. La funzione consta nell'esigenza di ovviare alle lungaggini del procedimento ordinario di cognizione, per conseguire rapidamente il titolo esecutivo attraverso un determinato accorgimento che faccia salvi i diritti del contraddittorio. Questo accorgimento è tuttavia, qui, notevolmente diverso, in relazione anche al diverso diritto che si fa valere: il rilascio di un immobile a favore del locatore o del concedente in conseguenza della fine o della risoluzione del contratto di locazione, di mezzadria, di affitto o di colonia. Non è richiesto alcun tipo particolare di prova; inoltre la distinzione in due fasi non è qui così netta ed evidente come nel procedimento ingiuntivo. Più precisamente: mentre nel procedimento ingiuntivo c'è una prima fase del tutto senza contraddittorio, ossia che si chiude con un provvedimento pronunciato inaudita altera parte; alla quale fase può seguire, ed anche non seguire, una seconda fase a contraddittorio pieno e da introdursi con atto autonomo; qui manca totalmente la fase senza contraddittorio, poiché qui (e salvo solo il caso dell'opposizione c.d. tardiva) l'atto introduttivo è uno solo e già idoneo ad instaurare il contraddittorio, trattandosi di un atto di citazione. Col procedimento in titolo si può far valere soltanto il diritto al rilascio di un immobile a favore del locatore o del concedente in forza di un contratto di locazione, di affitto, di mezzadria o di colonia, oppure in forza di un contratto di locazione 0 0 1 Fd'opera avente come corri spettivo (totale o parziale) il godimento di un immobile. Tuttavia il diritto al rilascio a favore del locatore può essere (facoltativamente) fatto valere con le forme di questo procedimento soltanto nei casi espressamente previsti, mentre in tutti gli altri casi si applicano le norme del giudizio ordinario in materia locatizia con le forme del rito locatizio salva una residua marginale applicabilità di talune norme procedimentali contenute nella L. 392/1978 detta dell'«equo canone». D'altra parte, il diritto al rilascio può essere fatto valere anche in taluni casi in cui ciò non sarebbe ancora possibile secondo le regole comuni del diritto sostanziale e processuale. Più precisamente: mentre, secondo le norme sostanziali in tema di contratti, e quelle che più specificamente riguardano i contratti sopra ricordati, il diritto al rilascio sorge solo quando il contratto è scaduto oppure quando si è verificato un fatto che dà luogo alla risoluzione l'azione nelle forme speciali di cui trattasi è concessa anche prima della scadenza ed indipendentemente da un fatto idoneo alla risoluzione. In termini processuali, ciò significa che l'azione di condanna, sempre con queste forme speciali, è concessa anche quando, mancando ancora l'attualità del diritto al rilascio, manca pure, a maggior ragione, la sua violazione. E poiché l'azione è tuttavia concessa, ciò implica un allargamento eccezionale dell'interesse ad agire. Un allargamento determinato dal fatto che la legge ha ravvisato l'opportunità che il futuro creditore del rilascio possa procurarsi il titolo esecutivo anche prima della scadenza, per poter subito (ossia al momento della scadenza) far luogo all'esecuzione, nel caso probabile di mancato rilascio in quel momento. Un'ulteriore particolarità del procedimento in esame, con riguardo ancora all'ipotesi dell'azione prima della scadenza è la particolarità per cui l'atto introduttivo del giudizio si compie contestualmente con un atto di schietta efficacia sostanziale, ossia l'atto della licenza o disdetta previsto dall'art. 1596 e che produce l'effetto (sostanziale) di evitare la c.d. tacita riconduzione quando l'atto contenente tale disdetta sia notificato e la disdetta intimata nei termini previsti dal contratto, dalla legge o dagli usi. Ed è appunto in relazione a ciò che l'art. 657, 1 comma qualifica l'atto introduttivo come intimazione della licenza con testuale citazione per la convalida. «Il locatore o il concedente - recita dunque la norma in discorso - può dispone che «le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta oppure presentando tali atti al giudice in udienza». Il che implica che la costituzione dell'una e/o dell'altra parte è tempestiva, anche agli effetti delle preclusioni conseguenti, anche se effettuata all'udienza. Le diverse situazioni che possono verificarsi alla prima udienza: può accadere, innanzi tutto, che alla prima udienza non compaia l'intimante: in tale ipotesi - dispone l'art. 662 - l'intimazione perde efficacia, Ma l'ipotesi più importante è quella della mancata comparizione dell'intimato, alla quale la legge equipara, sotto ogni profilo, l'ipotesi in cui l'intimato, pur essendo comparso davanti al giudice, non si opponga alla convalida. Per queste ipotesi la legge (art, 663) dispone che il giudice, previo ordine di rinnovare la citazione ogni qualvolta sussista il dubbio che l'intimato non comparso non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, «convalida la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza in calce alla citazione: "apposizione su di essa della formula esecutiva». In pratica, ciò significa che il giudice pronuncia, seduta stante, un provvedimento con la forma dell’ordinanza ed il contenuto, assai semplice, della convalida dell’intimazione con la conseguente apposizione, in calce ad essa, della formula esecutiva. In tal modo l'ordinanza assume la portata d/una condanna immediatamente esecutiva al rilascio, riferita, per ogni suo elemento e modalità, all'intimazione; perciò il titolo esecutivo è costituito, in quanto documento dall'intimazione, integrata dalla stesura, in calce, dell'ordinanza di convalida, e dall'apposizione della formula esecutiva. L'efficacia esecutiva viene in essere, tuttavia - nel caso che l'intimato non sia comparso - soltanto dopo trenta giorni dalla data di apposizione della formula. L'ordinanza di convalida costituisce un provvedimento di condanna - che, tra l'altro, in quanto definisce un procedimento di cognizione, sia pure speciale: deve pronunciare sulle spese - dotato di immediata efficacia esecutiva (salva la protrazione di cui si è appena fatto cenno), e con l'ulteriore caratteristica che, quando si tratta d'intimazione prima della scadenza, costituisce una condanna in futuro. Ma, oltre che di efficacia. esecutiva, l'ordinanza di convalida è dotata, come il decreto ingiuntivo non opposto, di autentica efficacia di cosa giudicata. Contro l'ordinanza in discorso, l'intimato può proporre opposizione (c.d. opposizione tardiva da proporsi innanzi al tribunale che ha pronunciato l'ordinanza e con le forme dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) in quanto provi di non aver avuto conoscenza dell'intimazione, per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore e sempre in quanto non siano decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. Questo significa che, .quando non sussistono le suddette circostanze eccezionali non è possibile proporre l'opposizione. E poiché la legge non contempla alcun altro mezzo d'impugnazione contro l'ordinanza in discorso, salve solo le impugnazioni straordinarie rese ora ammissibili dalla Corte costituzionale, ne deriva la sua definitività e idoneità al giudicato. Secondo la Cassazione, la pronuncia al di fuori dei presupposti di legge, e quindi con una forma diversa da quella con la quale il provvedimento avrebbe dovuto essere pronunciato, dovrebbe fondare l'applicazione della regola c.d. della prevalenza della sostanza (che qui sarebbe di sentenza) sulla forma, con la conseguente impugnabilità del provvedimento con l'appello. Ma le riserve che si debbono sollevare contro la suddetta regola, insieme con le riserve che, d'altra parte, impediscono di accettare l'opinione di coloro che considerano proponibile, contro l'ordinanza de qua, l'actio nullitatis, eventualmente con le forme dell'opposizione all'esecuzione, ed insieme, infine, col rilievo che siamo di fronte ad un provvedimento su un diritto configurato dalla legge come idoneo al giudicato ancorché pronunciato con forme diverse da quelle che passano attraverso i mezzi ordinari di impugnazione, porterebbero a ritenere preferibile la soluzione (per la verità non molto accreditata in dottrina e giurisprudenza) dell'impugnabilità col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Nel caso dello sfratto per morosità, il locatore può chiedere anche la condanna, con decreto ingiuntivo, al pagamento dei canoni scaduti c da scadere fino all'esecuzione dello sfratto. In tal caso, il giudice pronuncia un decreto ingiuntivo, che costituisce un provvedimento autonomo da stendersi in calce ad un'altra copia dell'intimazione da 0 0 1 Fconservarsi in cancelleria; il decreto è immediata mente esecutivo, ma suscettibile di opposizione nel termine consueto di quaranta giorni. D'altra parte la richiesta del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni costituisce, per l'intimante, una semplice facoltà e non un onere (v, art. 669), Un vero e proprio onere per l'intimante è invece previsto dall’art. 663, 3 comma, sempre con riguardo all'intimazione di sfratto per morosità: si tratta dell'attestazione in giudizio che la morosità persiste. E poiché la legge subordina a tale attestazione la pronuncia dell'ordinanza di convalida, se ne desume che fino a quel momento l'intimato può utilmente sanare la morosità. L'altra ipotesi che può verificarsi alla prima udienza è quella che l'intimato compaia all'udienza e si opponga alla convalida. La legge prende in particolare considerazione l'ipotesi che l'opposizione non sia fondata su prova scritta; e, per tale ipotesi, prevede la pronuncia di un provvedimento che, pur non essendo definitivo come l'ordinanza di convalida, ha tuttavia il carattere di un provvedimento a cognizione sommaria, più precisamente sommaria perché incompleta, L'art. 665 dispone infatti che « se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto». Questo significa che l'intimante dispone immediatamente di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento che, da un lato, non è impugnabile, ma che, dall'altro, non è neppure definitivo. Egli, infatti, in relazione all'incompletezza della cognizione su cui si fonda, non chiude il procedimento; tale procedimento deve in realtà proseguire per quell'esame delle eccezioni dell'intimato, che, come si è veduto, è, nell'ordinanza in discorso, fatto
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