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Il procedimento di formazione della legge, Appunti di Diritto Pubblico

Appunti presi a lezione riguardo al procedimento di formazione di una legge. Iter legislativo ben spiegato e tutti i passaggi in esso inclusi.

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 17/08/2016

SilviaCice
SilviaCice 🇮🇹

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Scarica Il procedimento di formazione della legge e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Il procedimento di formazione delle leggi Il procedimento è una sequenza coordinata è articolata di atti capaci di coinvolgere soggetti diversi finalizzata all'adozione di un atto finale, ossia l'adozione della legge formale. La prima fase è la fase iniziativa, la seconda costruttiva e la terza integrativa, con cui si indicano la fase di impulso, decisione e completamento. Per il procedimento legislativo la fase dell'impulso è quella con cui si elabora un disegno di legge, la costitutiva serve per approvare il disegno di legge, quella integrativa dell'efficacia é quella della promulgazione e pubblicazione. (Art 71-72-73-74). Nella prima fase possono presentare un progetto di legge soggetti diversi, che è già suddiviso in articoli. I soggetti che possono scrivere un articolato da sottoporre a camera e senato possono essere il corpo elettorale, cioè coloro che hanno cittadinanza italiana e la maggiore età se si organizzano e si raccolgono almeno 50000 firme, oppure il governo (che presenta il cosiddetto disegno di legge), oppure il singolo deputato o senatore, oppure ogni regione (consiglio regionale), oppure il CNEL. Tra questi l'unico che in concreto vede realizzate le proprie iniziative é il governo. L'iniziativa governativa ha due particolarità da ricordare: deve presentare un progetto di legge e deve essere autorizzata dal presidente della Repubblica. Questa autorizzazione serve per bloccare le iniziative macroscopicamente incostituzionali. L'articolo 87 della costituzione deve essere letto assieme all'articolo 89, che afferma che nessun atto del capo dello stato é valido se non è controfirmato da un ministro: a questo punto la carta fa capire che la funzione di controllo può saltare (se il capo dello stato rifiuta l'autorizzazione del disegno e il ministro si rifiuta di firmare l'atto). Il governo é l'unico che può presentare progetti di leggi in qualsiasi materia, in qualsiasi caso è sempre. L'iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per le camere di deliberare, infatti se esse decidono di non avviare la discussione e quindi il procedimento si avrà l'insabbiamento, che non deve assolutamente essere visto come un fenomeno patologico della vita parlamentare. Nella seconda fase segue la discussione del disegno di legge e l'approvazione. Il disegno di legge da una e dall'altra camera viene discusso, votato e approvato da entrambe. Il procedimento si denomina ordinario quando avviene in commissione referente: spetta al presidente della camera individuare la commissione competente per materia, salvo che nella camera dei deputati il presidente di un gruppo o 10 deputati decidano diversamente. Il presidente della commissione espone le linee generali della proposta di legge provocando una discussione generale su di essa; si passa poi alla discussione articolo per articolo e alla votazione degli eventuali emendamenti. Alla fine il testo viene votato insieme ad una relazione finale, nella quale vengono esposti l'attività svolta e gli orientamenti emersi durante i lavori; viene nominato un relatore che ha l'incarico di riferire all'aula. In aula la discussione procede per tre letture; la prima è introdotta dai relatori e consiste nella discussione generale che si può chiudere con il voto di un ordine del giorno di non passaggio agli articoli e che concreterebbe la conclusione negativa del procedimento. Altrimenti, senza che vi sia una votazione, si passa alla seconda lettura che prevede la discussione dei singoli articoli, degli eventuali emendamenti e della votazione del testo definitivo di ogni articolo. È questa la fase più lunga del procedimento. Quando la discussione e la votazione degli articoli e degli emendamenti si esaurisce, l'aula procede alla terza lettura che consiste nell'approvazione finale dell'intero testo di legge. Per le votazioni valgono le regole generali: si procede per voto palese; la maggioranza richiesta è quella semplice o relativa. Vi è poi un secondo tipo di procedimento per commissione deliberante o legislativa, che costituisce una particolarità del nostro ordinamento: la commissione esaurisce tutte e tre le letture senza che il progetto di legge debba essere discusso e votato dall'assemblea; data la particolarità di questo procedimento molte sono le sue garanzie: alcune materie sono escluse dal procedimento per commissione deliberante (proposte di legge costituzionale, autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, approvazione di bilanci): per queste materia dunque v'è una riserva di assemblea; inoltre per la composizione della commissione deliberante deve essere seguito il criterio di rappresentanza proporzionale die gruppi parlamentari; quanto alle assegnazioni della proposta alla commissione, nel senato spetta al presidente e non è opponibile, mentre alla camera il regolamento prevede che il presidente abbia solo il potere di proposta, considerata accettata solo se nessun deputato chiede di sottoporla al voto di assemblea. Un terzo procedimento é quello per commissione redigente; questo procedimento é detto anche misto poiché è una via di mezzo tra i due precedenti: non è previsto dalla costituzione, ma dai regolamenti parlamentari con differenze tra camera e senato. Il tratto comune è che questo procedimento serve a sgravare l'assemblea dalla discussione e approvazione degli emendamenti decentrandoli in commissione e riservando all'aula l'approvazione finale. Valgono le stesse garanzie che circondano il procedimento per commissione deliberante per le esclusioni delle materie coperte da riserva di legge. In esito alla fase costitutiva abbiamo un atto compiuto definito nei suoi contenuti, ma che ha ancora un'efficacia infraparlamentare. Bisogna che questo atto acquisti un'efficacia esterna e dunque si entra nella fase integrativa, che permette che una delibera legislativa diventi legge efficace e obbligatoria per tutti i destinatari. Gli adempimenti che caratterizzano questa fase sono la promulgazione del capo dello stato, e la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. La promulgazione non è una mera presa d'atto; il capo dello stato ha un potere di controllo e svolge dunque una verifica di legittimità costituzionale. Ha il potere di rinviare la delibera legislativa con un messaggio motivato spiegando perché la legge non è promulgabile, ma deve essere modificata. Se la legge rinvia l'identico testo, il PdR deve promulgarla per forza (art 74). Esempio di legge incostituzionale che il capo dello stato deve rinviare: legge che riconosce come pena possibile del codice penale, la pena di morte (art 27: la costituzione vieta la pena di morte). Se le camere riapprovano lo stesso testo, il capo dello Stato deve promulgarlo. Sarà compito della corte costituzionale (art 134) intervenire e dichiarare l'illegittimità della legge; se il capo dello stato non riesce a bloccare la legge incostituzionale, allora a cosa serve? Nella divisione dei poteri, la funzione legislativa compete alle camere, che sono organo rappresentativo, la fase costitutiva é dunque incentrata sulle camere stesse poiché queste sono l'unico organo rappresentativo tra cui si manifesta la dialettica tra maggioranza e costituzione. Il capo dello stato può sollecitare una nuova riflessione, ma alla fine prevale, nell'equilibrio dei poteri
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