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Procedimento Legislativo: Fasi, Iniziativa, Deliberazione e Promulgazione della Legge, Schemi e mappe concettuali di Diritto Costituzionale

Procedura LegislativaDiritto parlamentarediritto amministrativoDiritto Costituzionale

Il procedimento legislativo in italia, che comprende le fasi di iniziativa, deliberazione e promulgazione di una legge. Il procedimento è costituito da tre fasi: iniziativa legislativa, deliberazione legislativa e promulgazione. La sezione iniziativa spiega chi può presentare un disegno di legge e come venga esaminato dalla commissione parlamentare. La sezione deliberazione descrive i tre tipi di procedimento (ordinario, decentrato e misto) e come venga approvata una legge. Infine, la sezione promulgazione spiega come una legge diventa efficace e obbligatoria.

Cosa imparerai

  • Come una legge diventa efficace e obbligatoria in Italia?
  • Che fasi comprende il procedimento legislativo in Italia?
  • Come viene esaminato un disegno di legge nella commissione parlamentare?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 03/11/2022

benedetta-rocca-3
benedetta-rocca-3 🇮🇹

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Scarica Procedimento Legislativo: Fasi, Iniziativa, Deliberazione e Promulgazione della Legge e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Il procedimento lgst costituisce l’insieme di atti che portano alla formazione della legge. Esso si compone di tre fasi, costituite da: - Iniziativa legislativa: art 71 - Deliberazione legislativa art 72 - Promulgazione art 73 INIZIATIVA Consiste nella presentazione ad una camera di un disegno di legge, consistente nel testo dell’articolato e di una relazione che ne illustra gli scopi e le caratteristiche. L’art 71 individua i soggetti che hanno la facoltà di iniziativa: - Governo: ha il potere di iniziativa su tutte le materia e la Costituzione gli riserva anche materie in cui vi è un obbligo di iniziativa a carico del governo, nel caso di leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati e nella presentazione del bilancio e rendiconto consuntivo. - Ciascun membro delle camere - Almeno 500 mila elettori - Organi ed enti ai quali sia conferita con legge costituzionale, quindi il CNEL e i singoli consigli regionali DELIBERAZIONE La costituzione prescrive che ogni disegno di legge presentato ad una camera deve essere esaminato preliminarmente da una commissione prima di essere discusso in assemblea. Le funzioni che la commissione svolge sono diverse a seconda del procedimento di approvazione del disegno di legge che si segue. Si distinguono infatti tre procedimenti differenti: - Ordinario o per commissione in sede referente: la commissione esamina preliminarmente il disegno di legge e riferirà all’Assemblea che voterà i singoli articoli e la votazione finale. - Decentrato o per commissione in sede deliberante: la commissione discute e approva i disegni di legge , sostituendosi in toto all’assemblea - Misto o per commissione in sede redigente: la commissione esamina i disegni di legge e delibera sui singoli articoli che poi sottopone all’Assemblea per la sola votazione finale. La costituzione prevede inoltre che i regolamenti parlamentari prevedano delle procedure abbreviate per l’esame di progetti di legge dichiarati urgenti, ma non tratta di procedimenti diversi da quelli descritti, bensì di una riduzione dei tempi richiesti per il compimento delle varie fasi dei procedimenti descritti. Procedimento ordinario Una volta che il disegno di legge è stato depositato nell’Ufficio della presidenza di una delle camere, il presidente della camera individua la commissione competente per materia. I lavori della commissione consistono nella discussione generale sul disegno di legge e sui singoli articoli, con votazione di eventuali emendamenti con cui si modifica il testo originale. Alla fine si presenterà all’assemblea il testo del disegno di legge approvato e una relazione finale sui lavori svolti in commissione e sarà nominato un relatore col compito di riferire all’assemblea. In aula la discussione sul disegno di legge procede attraverso tre letture che rispecchiano le fasi dei lavori in commissione, consistenti nella discussione generale, nella discussione dei singoli articoli e degli eventuali emendamenti con votazione del testo di ogni articolo, e nell’approvazione finale dell’intero testo di legge. Per le votazioni vale la regola del voto palese mediante procedimento elettronico e la maggioranza richiesta è quella semplice. Una volta approvato, il disegno di legge è trasmesso all’altra camera che può approvarlo senza modifiche, ed in questo caso sarà trasmesso al presidente della repubblica per la promulgazione, oppure può introdurre modifiche e in questo caso il testo dovrà essere ritrasmesso alla prima camera, e così fino a quando entrambe non approveranno il medesimo testo. Tale procedimento di passaggio del progetto di legge da una camera all’altro è detto nel gergo parlamentare “navette” ed è giustificato dal bicameralismo perfetto. Procedimento decentrato o per commissione in sede deliberante: In questo caso la commissione assorbe tutte le fasi del procedimento di approvazione di un disegno di legge sostituendo quindi l’aula, dal momento che la commissione esaurisce tutte e tre le letture senza che debba essere discusso e votato dall’assemblea, al fine di rendere più rapido il procedimento di approvazione di una legge. Per quanto riguarda i casi in cui si dà luogo a questo procedimento, sono i regolamenti di camera e senato e stabilire le modalità e chi abbia potere di scegliere questo tipo di procedimento. Al senato spetta al presidente, mentre alla Camera all’Assemblea su proposta del presidente. Data la particolarità di questo procedimento, la costituzione ha posto delle garanzie di svolgimento: - La commissione, che può essere anche permanente, deve essere composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. - una volta che sia stata disposta l’approvazione in sede deliberante, il governo o 1/10 dei componenti della camera o 1/5 della commissione ( a tutela delle minoranze) possono richiedere la rimessione del disegno di legge all’assemblea, sia per l’intera discussione e voto ( quindi procedimento ordinario), sia per sottoporlo alla sola votazione finale. - I disegni di legge relativi a determinate materie delicate sono escluse da questo procedimento poiché la costituzione prevede per esse la “ riserva di assemblea”, quindi il solo procedimento ordinario. Si tratta delle proposte di legge:  Costituzionale  In materia elettorale  Di delegazione legislativa  Di approvazione del bilancio e consuntivi  Di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali Procedimento misto o per commissione in sede redigente È una via di mezzo tra il procedimento ordinario e decentrato e non è previsto dalla Costituzione ma dai regolamenti parlamentari, con significative differenze tra camera e senato. Il tratto comune è che l’assemblea discute il disegno di legge e lo approva articolo per articolo, mentre lo rimette all’assemblea per la votazione finale. In questo modo l’assemblea viene sgravata dalla discussione approvazione degli emendamenti decentrandoli in commissione, ma riservandosi l’approvazione finale. Anche in questo caso sono escluse le materie coperte da “ riserva di assemblea” e in qualsiasi momento il disegno di legge può essere rimesso all’aula su richiesta. NAVETTE Una volta approvato, il disegno di legge è trasmesso all’altra camera dove il procedimento di approvazione ricomincia dall’inizio ( la camera è libera di scegliere il procedimento da seguire). La camera può approvarlo senza modifiche, ed in questo caso sarà trasmesso al presidente della repubblica per la promulgazione ,oppure può introdurre modifiche e in questo caso il testo dovrà essere ritrasmesso alla prima camera, e così fino a quando entrambe non approveranno il medesimo testo. Tale procedimento di passaggio del progetto di legge da una camera all’altro è detto nel gergo parlamentare “ navette” ed è giustificato dal bicameralismo perfetto. PROMULGAZIONE DELLE LEGGE art. 73 È la fase cd. di integrazione di efficacia poiché, una volta approvata, la legge è perfetta non ancora efficace, cioè produttiva di effetti giuridici. Lo sarà solo con la promulgazione da parte del PdR, cioè l’atto formale con cui dichiara che la legge è valida ed efficace, attestandone l’approvazione e ordinandone la pubblicazione.
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