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Il procedimento dinanzi il giudice di pace, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Riassunto capitolo XIII, volume 2, Diritto processuale civile (G. Balena)

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 04/08/2022

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Scarica Il procedimento dinanzi il giudice di pace e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Capitolo XIII) Il processo davanti al giudice di pace Paragrafo 139) I profili generali Il titolo II del Libro II del codice di procedura civile (artt. da 311 a 322 c.p.c.) è ora dedicato al giudizio dinanzi al giudice di pace. A ben guardare, però, le peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace risultano nel complesso piuttosto circoscritte: - sia sul piano positivo, tenuto conto che le disposizioni speciali realmente significative sono poche - sia alla luce della interpretazione riduttiva che per talune disposizioni si è venuta affermando in base agli orientamenti prevalenti Infatti, il codice di procedura civile mostra di reputare il giudizio dinanzi al giudice di pace come una variante del processo ordinario dinanzi al tribunale. La disciplina di cui al titolo II del Libro II opera un rinvio a quanto previsto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale per quanto non espressamente disciplinato. Ai sensi dell’art. 311 c.p.c., il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel titolo II o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. Paragrafo 140) L’introduzione della causa e la costituzione delle parti La fase introduttiva del processo dinanzi al giudice di pace presenta alcune significative peculiarità rispetto al rito ordinario, soprattutto in relazione alla forma della domanda e alle modalità di costituzione delle parti. La forma della domanda nel processo dinanzi al giudice di pace Ai sensi del primo comma art. 316 c.p.c., la domanda davanti al giudice di pace si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa, ossia con lo stesso sistema adottato per il processo dinanzi al tribunale. Tuttavia, ai sensi del secondo comma art. 316 c.p.c., nel processo davanti al giudice di pace la domanda può essere proposta anche verbalmente. Il giudice di pace fa redigere processo verbale contenente la domanda proposta verbalmente, che l’attore deve provvedere a notificare alle altre parti con citazione a comparire a udienza fissa. Un’altra disposizione del tutto peculiare del processo dinanzi al giudice di pace riguarda la rappresentanza. L’art. 317 c.p.c. disciplina la rappresentanza nel processo dinanzi al giudice di pace, ma non è riferibile alla rappresentanza tecnica, cioè all’obbligo di avvalersi del ministero o dell’assistenza di un avvocato. Ai sensi del primo comma art. 317 c.p.c., davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Ai sensi del secondo comma art. 317 c.p.c., il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e conciliare. Il contenuto della domanda dinanzi al giudice di pace. L’art. 318 c.p.c. prevede per la citazione dinanzi al giudice di pace un contenuto tendenzialmente semplificato rispetto a quello prescritto dall’art. 163 c.p.c., richiedendo necessariamente solo alcuni specifici elementi. Ai sensi del primo comma art. 318 c.p.c., la domanda, comunque proposta, davanti al giudice di pace deve contenere: - l’indicazione del giudice - l’indicazione delle parti - l’esposizione dei fatti - l’indicazione dell’oggetto Inoltre, ai sensi del secondo comma art. 318 c.p.c., la domanda deve indicare un termine libero a comparire non inferiore alla metà del termine previsto dall’art. 163 bis c.p.c., che decorre dal momento della notificazione della citazione. Dunque, la domanda deve indicare un termine a comparire non inferiore a 45 giorni. Ai sensi del terzo comma art. 318 c.p.c., anche dinanzi al giudice di pace, analogamente a quanto previsto per il processo ordinario, l’eventuale indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di un giorno nel quale il giudice designato non tiene udienza comporta il rinvio d’ufficio all’udienza immediatamente successiva risultante dal calendario annualmente stabilito dal capo dell’ufficio, senza che alle parti sia comunicato alcunché dalla cancelleria. Gli elementi richiesti per la validità della citazione dinanzi al giudice di pace non sono diversi da quelli previsti per la validità della citazione dinanzi al tribunale. Dunque, all’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disciplina prevista per l’invalidità della citazione dinanzi al tribunale, ex art. 164 c.p.c. Tuttavia, rispetto agli elementi necessariamente richiesti per la validità della citazione dinanzi al tribunale, la disciplina della validità dell’atto introduttivo dinanzi al giudice di pace conosce due eccezioni - Nella citazione dinanzi al giudice di pace non è necessario avvertire il convenuto che la sua costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli articoli 38 c.p.c. e 167 c.p.c. Si tratta dell’avvertimento necessariamente richiesto per la citazione dinanzi al tribunale dal n. 7 del terzo comma art. 163 c.p.c. - Per la citazione dinanzi al giudice di pace l’omessa indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (ex n.4 terzo comma art. 163 c.p.c.) deve ritenersi motivo di nullità solo quando la domanda ha ad oggetto un diritto eterodeterminato. Infatti, quando la citazione ha ad oggetto un diritto eterodeterminato l’omessa indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda non consente l’individuazione del diritto stesso. Si tratta di fattispecie di nullità della citazione che ai sensi dell’art. 164 c.p.c. sono strettamente legate al sistema di preclusioni caratteristico del rito davanti al tribunale.
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