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Il procedimento esecutivo e la giurisdizione esecutiva, Sbobinature di Diritto Processuale Penale

Sbobine del seminario tenuto dal Professor Caprioli riguardante l'esecuzione del processo penale e la giurisdizione esecutiva

Tipologia: Sbobinature

2017/2018

Caricato il 27/04/2018

umbi.f
umbi.f 🇮🇹

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Scarica Il procedimento esecutivo e la giurisdizione esecutiva e più Sbobinature in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Seminario caprioli Lezione 1 Procedimento esecutivo (attivita che sono funzionali a dare esecuzione alla sentenza) e giurisdizione esecutiva (giudice dell’esecuzione, chi è, cosa fa e procedimento di esecuzione) Giudicato penale e “ne bis in idem”. Una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale (in specie di condanna), il PM e il giudice dell’esecuzione devono compiere attività di tipo processuale e dove interviene il giudice di natura giurisdizionale. Nella fase dell’esecuzione la pena non viene più solo eseguita ma viene molto spesso trasformata in qualcosa di diverso rispetto a quello che ha detto il giudice della cognizione. Molto spesso le partite si giocano in sede esecutiva, perche la pena viene travolta e trasformata per varie ragioni. Procedimento esecutivo: Attivita funzionali a dare esecuzione alla sentenza, ci concentriamo sulla sentenza di condanna a pena detentiva (provvedimento piu sensibile da eseguire). PM compie attivita de libertate e potere di calcolo perche deve individuare la pena che deve eseguire che potrebbe essere diversa da quella stablite del giudice. Procedimento di esecuzione (cosa differente). Procedura penale dell’esecuzione L’esecuzione penale e l’insieme delle attività che intervengono dopo la formazione del giudicato, infatti questa fase è anche detta fase post rem iudicatam. Come abbiamo detto nella fase si svolgono tante attività molto diverse ma tutte riconducibili a due attribuzioni: procedimento esecutivo e alla giurisdizione esecutiva. Il procedimento esecutivo: insieme di attività che sono funzionali per dare attuazione alla sentenza di condanna; la giurisdizione esecutiva si distingue in: -giurisdizione rieducativa (si occupa di due compiti: 1)adeguare il trattamento penitenziario alle esigenze rieducative del condannato, 2) destinata ad accerta lesioni dei diritti dei detenuti) -giurisdizione esecutiva in sento stretto (si occupa delle attività destinate ad estinguere modificare o sostituire il titolo esecutivo, quindi come vedremo il comando inserito nella sentenza di condanna); Tutte queste sono state affidate dal libro 10° (che si occupa dell’esecuzione) a un particolare soggetto dell’esecuzione e quindi il procedimento esecutivo è stato assegnato al PM, la giurisdizione rieducativa al magistrato di sorveglianza (magistrato di sorveglianza organo monocratico e tribunale di sorveglianza, organo collegiale) mentre la giurisdizione esecutiva in senso stretto è affidata al giudice dell’esecuzione. Profili evolutivi dell’esecuzione La disciplina dell’esecuzione penale è stata forgiata dal legislatore in ordine a 2 temi: la funzione assegnata alla pena e la valenza assegnata al giudicato. L’idea del legislatore su questi due temi ha fatto traghettare la fase dell’esecuzione penale da una fase amministrativa, cosi com’era nel codice Rocco, fino a una natura tendenzialmente giurisdizionale rintracciata oggi nel codice dell’88. Al tempo del fascismo la fase dell’esecuzione era burocratica, il giudicato era inteso in senso intangibile, immodificabile dalla fase dell’esecuzione e quindi aveva senso affidare la gestione del titolo esecutivo al PM, proprio perche aveva il compito di eseguire ciò che c’era scritto, il giudice interveniva in sporadiche occasioni (cd incidenti di esecuzione) per sottolineare il fatto che il giudice solo eccezionalmente (in particolare per i provvedimenti di clemenza) poteva intervenire e non fosse presente nella fase esecutiva. D’altra parte la pena era intesa unicamente in funzione retributiva e di prevenzione generale, ossia serviva a ripagare la società dal reato, quindi se non serve al condannato non c’è motivo per modificarla in esecuzione. Logica entrata in crisi per: -entrata in vigore della Costituzione -con l’ordinamento penitenziario -con il nuovo codice di procedura. Con la Costituzione la pena assume una funzione rieducativa (per recuperare il condannato, non più alla società), il condannato diventa la ragione per cui puniamo e il fine per cui lo facciamo, ed è un principio straordinario duro da digerire hai tempi. Ruolo fondamentale ha assunto dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 204/74 in cui c’è un principio rivoluzionario: siccome la pena serve a recuperare il reo, allora il condannato ha un diritto al periodico riesame della propria posizione, esame che deve essere finalizzato a verificare se la quantità di pena già espiata ha raggiunto il suo fine fondamentale, se quindi il condannato anche solo con la porzione di pena già espiata si considera rieducato. Se la pena trova la sua ragione nella rieducazione e per li soggetto X questo risultato è già raggiunto questo obiettivo all’espiazione di ¼ di pena su che base noi possiamo esercitare ancora la pretesa punitiva? Se il risultato è ottenuto cade la ragione per cui puniamo. Una prima formalizzazione di questo concetto lo troviamo nella legge 354 del 75, legge sull’ordinamento penitenziario e nella legge Gozzini, l. 663/86, con questi interventi da un lato s’introduce il concetto di trattamento rieducativo e dall’altro si introducono le Misure alternative alla detenzione che sono istituti penitenziari che consentono alla magistratura di sorveglianza di valutare tramite presupposti oggettivi e soggettivi che il condannato possa essere ammesso a un’esecuzione alternativa della pena; si forma la giurisdizione rieducativa (il giudice della sorveglianza possono incidere sulla pena detentiva e stabilire che il condannato la possa espiare diversamente). Quel giudicato intangibile che abbiamo visto prima inizia ad ammorbidirsi, perché la magistratura di sorveglianza modifica l’esecuzione della pena detentiva. Ma le prime brecce sono inflitte con i codice dell’88 perché con questo vengono introdotte una serie di funzioni affidate al giudice dell’esecuzione che hanno il compito di estinguere modificare e sostituire il comando contenuto nella sentenza, istituti previsti dall’art 665 ss; ma vicenda emblematica è l’applicazione nella fase esecutiva dell’istituto del concorso formale e del reato continuato: esempio il soggetto viene giudicato per un reato Y che è legato ad un altro reato giudicato successivamente X supponiamo il legame di o concorso formale o di continuazione (concorso formale: un azione si violano più norme, reato continuato ha il medesimo disegno criminoso). Cosa succede quando questo legame emerge in fase esecutiva? Oggi a titolo del 671 il giudice dell’esecuzione può adottare lo stesso regime sanzionatorio previsto per la fase della cognizione e quindi calcola il cumulo giuridico, tiene conto della pena inflitta per il reato più grave X e può aumentarla sino al triplo per il reato meno grave Y. Cosa succedeva nel vecchio codice? Intangibilità del giudicato impediva di rimaneggiare la pena e quindi se il legame tra x e y emergeva dopo il giudicato non si poteva rideterminare la pena che era quella per x e y in regime di cumulo materiale. Supponiamo che tizio sia stato condannato per furto dal tribunale di Bologna e successivamente a Modena per rapina, se in fase di esecuzione emerge che il furto e la rapina appartengono allo stesso disegno criminoso (ha rubato la macchina per fare la rapina) il giudice dell’esecuzione puo chiedere al tribunale di Modena di rideterminare la pena tenendo conto del cumulo giuridico, quindi si applica anche in esecuzione. Dopo l’88 il giudicato assume una fisionomia flessibile, modificata anche nella fase dell’esecuzione con provate necessita in bonam parte. Tuttavia il legislatore non ha ridimensionato il potere del PM che conserva una serie di attività che possono incidere profondamento sulla liberta personale del condannato, ed è deroga alla riserva di giurisdizione che abbiamo al 13 della costituzione per cui tutti i provvedimenti in tema di liberta personale dovrebbero essere adottati dalla giurisdizione e non dal PM. Torniamo ai giorni nostri, come e quando il provvedimento di condanna deve essere eseguito. 2) possibilità di proporre richieste al giudice competente: la definiamo come attività sussidiaria, può presentare richieste al giudice competente che possono essere sia richieste informative o richieste di instaurazione procedimentale; lo vedremo in particolare nel procedimento di esecuzione che può essere instaurato anche attraverso una richiesta del PM. 3) intervenire in tutti i procedimenti di esecuzione: Il PM ha il compito di partecipare ai procedimenti di esecuzione, attività che dimostra come il PM abbia ruolo di parte processuale anche nell’esecuzione: prevista in termini generali dal 655 ma che viene richiamata dalle singole disposizioni del titolo II, noi vedremo nel procedimento di esecuzione che la singola disposizione (666 comma 4) richiama l’obbligatoria partecipazione del PM al procedimento; vero e proprio obbligo di intervento, se il PM non partecipa siamo in un ipotesi di nullita che intacca il procedimento. Se il PM ha mancato di partecipare il procedimento di esecuzione deve essere dichiarato nullo. Competenza PM Ora parliamo della competenza, chi è il PM competente per l’esecuzione del provvedimento. Il 655 (che è lo stesso che ci ha detto quali sono i compiti del PM)prevede che il PM competente per l’esecuzione di un provvedimento sia quello presso il giudice individuato ai sensi del 665 (giudice dell’esecuzione), quindi il PM competente è quello presso il giudice dell’esecuzione. Competenza funzionale legata alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione questo ha portato la dottrina a sostenere che è competenza derivata da quella del giudice dell’esecuzione. Quindi noi dobbiamo prima capire chi è il giudice dell’esecuzione competente, quindi dobbiamo analizzare l’art 665 che prevede una regola generale per cui: giudice dell’esecuzione è il giudice che lo ha deliberato (che ha emesso il provvedimento da eseguire), di conseguenza il PM sarà il PM presso il giudice che lo ha emesso. (esempio: condanna irrevocabile del Tribunale di Bologna, irrevocabile in primo grado ossia non più impugnabile, allora il giudice competente sarà il Tribunale di Bologna, il PM competente di conseguenza sarà la procura della repubblica presso il tribunale di Bologna). Regole sussidiarie che si trovano nei commi 2 e 3 del 665, utilizzabili quando il provvedimento che deve essere eseguito è frutto di impugnazione: Se il provvedimento è stato appellato si usa il criterio della “rielaborazione sostanziale del provvedimento impugnato”. Significa che se in appello il provvedimento è stato confermato o riformato in relazione alla pena alle misure o alle disposizioni civili il giudice competente per l’esecuzione è il giudice di primo grado. Mentre se in appello il provvedimento è stato riformato sotanzialmente il giudice competente per l’esecuzione è il giudice dell’appello. Questo criterio, della rielaborazione sostanziale, significa quindi che il codice vuole affidare l’esecuzione dei provvedimento al giudice che effettivamente ha emesso quel provvedimento e quindi se in appello questo provvedimento è stato confermato e quindi non modificat oppure è stato modificato ma solo in relazione alla pena, alle MDS o alle disposizioni civili, il codice ritiene che non sia stato il giudice dell’appello ad emettere effettivamente quel provvedimento ma che sia stato il giudice di primo grado quindi è lui giudice dell’esecuzione e conseguentemente il PM competente è quello del giudice di primo grado (quindi sostanzialmente nell’articolo pare che la pena , le MDS e le disposizioni civili non spostino la competenza). In realtà la Cassazione ha specificato quando le modifiche attuate in appello attengono alla pena, cioè ha detto “si la pena non sposta la competenza del giudice ma non in tutti i casi, ci sono casi in cui le modifiche relative alla pena attengono alla sostanza del provvedimento e quindi sono in grado di spostare la competenza”; quali sono questi casi? -Quando in appello il giudice ha riconosciuto o escluso il vincolo della continuazione -quando in appello ha dichiarato la sussistenza, insussistenza o comparazione delle circostanze -quando in appello il provvedimento è stato modificato in relazione alla qualificazione giuridica del reato -quando in appello uno dei reati per i quali era stata inflitta la sentenza di primo grado è stato dichiarato estinto Queste questioni pur attenendo alla pena per la Cassazione rientrano in un elaborazione sostanziale, spostano la competenza dell’esecuzione presso il giudice dell’appello e conseguentemente anche quella del PM, per cui in questo caso il PM competente sara quello presso il giudice del II°. Se invece il provvedimento da eseguire è frutto di un ricorso per Cassazione il comma 3 del 665 distingue 2 casi: se il ricorso si conclude con un annullamento con rinvio (accoglimento della richiesta con cui dispone l’annullamento con rinvio al giudice che ha emesso il provvedimento) il giudice dell’esecuzione è il giudice del rinvio di conseguenza i PM è quello presso il giudice del rinvio. Se il procedimento invece il ricorso si è concluso con l’inammissibilità, il rigetto o un annullamento senza rinvio (restanti pronunce della cassazione) si deve rispolverare il criterio della rielaborazione sostanziale, per cui: se il ricorso è stato prodotto contro un provvedimento inoppugnabile o il ricorso e “per saltum” il giudice competente è quello di primo grado, ma e sempre lui il giudice dell’esecuzione se in appello il provvedimento è stato solo confermato o riformato in punto pena per le misure di sicurezza o le disposizioni civili. Pensiamola cosi, provvedimento oggetto di ricorso per Cassazione, 2 possibilita: • se è frutto di un annullamento con rinvio il giudice competente è quello del rinvio con derivato il PM, • -se invece il provvedimento, ricorso rigettato o è frutto di un annullamento senza rinvio si usa il criterio della rielaborazione sostanziale, quindi competente è il giudice del primo grado se in appello il provvedimento è stato solo confermato o riformato in relazione alla pena, MDS o disposizioni civili. E a questo caso si aggiungono quello per provvedimento inopugnabile o ricorso “per saltum”, provvedimenti che non passano in appello quindi il giudice non può essere quello dell’appello. • Diversamente il giudice dell’esecuzione sarà il giudice dell’appello se il provvedimento impugnato è frutto di ricorso per Cassazione e in appello è stato riformato sostanzialmente, quindi non in relazione alla pena, alle MDS o alle disposizioni civili, di conseguenza il PM competente per questo provvedimento sarà il PM presso il giudice dell’appello. (domanda annullamento senza rinvio, anche in questo caso c’e il giudice dell’esecuzione? Anche in questo caso c’e un giudice perche anche in questo caso possono accadere questioni sul titolo esecutivo e in esecuzione potrebbero presentarsi dei legami, questioni che devono essere affrontate e allora siccome sappiamo che il 25 Cost individua sempre un giudice naturale precostituito noi dobbiamo avere una competenza del giudice dell’esecuzione) Adempimenti procedurali L’art 28 del regolamento di esecuzione (norme regolamentari al codice di procedura penale, decreto ministeriale 334/1989) dispone: la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento quando diviene irrevocabile lo deve trasmettere alla segreteria del PM, senza ritardo o al massimo entro 5 giorni. L’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile contiene le generalità del soggetto verso cui noi dobbiamo eseguire il provvedimento, l’imputazione e il dispositivo; all’estratto è poi allegata copia degli altri dispositivi che eventualmente abbiano chiuso i vari gradi di impugnazione mentre se il provvedimento non è stato impugnato la cancelleria scrive che il provvedimento è divenuto irrevocabile. L’estratto giunge alla segreteria del PM che deve compiere 2 attività: -iscrivere la sentenza nel registro delle esecuzioni; -formare il fascicolo dell’esecuzione, che poi sottopone al PM; il PM controlla la concreta eseguibilità delle pene e promuove senza ritardo l’esercizio del procedimento esecutivo (da esecuzione al provvedimento). Il provvedimento procedurale previsto nel 655 comma 5 è l’obbligo di notifica al difensore. Deve essere effettuata entro 30 giorni dall’emissione del provvedimento a pena di nullità, quindi se il PM tergiversa e fa una notifica tardiva o non notifica il provvedimento siamo in un ipotesi di nullita che intacca, non il titolo esecutivo, ma il provvedimento che doveva essere notificato. A quale difensore si deve la notifica? Art 655 comma 5 prevede che: la notifica debba essere fatta al difensore esplicitamente nominato o in mancanza a quello individuato a norma del 97 cpp (difensore d’ufficio). Un’interpretazione letterale ci dice che la notifica deve essere effettuata o al difensore esplicitamente nominato per la fase dell’esecuzione o in mancanza al difensore d’ufficio, quindi il PM quando deve emetter il provvedimento deve controllare se c’è il difensore di fiducia e se non nominato deve iniziare la nomina d’ufficio (questo è un procedimento oneroso perchè ogni volta deve essere individuato, questo si dice perche il giudicato che chiude la fase dell’esecuzione esaurisce tutti i rapporti che si sono instaurati precedentemente e quindi noi non potremmo nella fase dell’esecuzione presumere che il condannato abbia tenuto un rapporto con il difensore della fase di cognizione). Tuttavia di solito succede che questi provvedimenti che devono essere notifica si collocano in una fase iniziale del procedimento esecutivo, in una fase in cui il condannato non sa neanche che è stata l’attivita esecutiva e non ha neanche nominato il difensore, il PM non trova il difensore e da inizio alla procedura di nomina, individua il difensore che va a colloquio e quindi di solito il condannato conosce l’inizio dell’esecuzione proprio dal difensore d’ufficio, a quel punto allora magari nomina un difensore di fiducia e quindi rende oneroso e inutile il procedimento di nomina d’ufficio, per evitare questi inconveniente si sono cercate letture alternative del comma 5 che consentissero una prorogatio del mandato di fiducia espresso nella cognizione. Letture che cedono di fronte a un’obiezione fondamentale: nel codice di procedura nel libro 10 (dell’esecuzione) ci sono disposizioni che eccezionalmente prevedono la prorogatio del mandato di fiducia in esecuzione e quindi per capirci delle disposizioni che prevedono la notifica o al difensore specificamente nominato per la fase esecutiva o in mancanza la notifica al difensore della fase di cognizione. Capiamo quindi che se ci sono delle disposizioni eccezionali che in via eccezionale consentono la notifica l difensore della fase della cognizione significa che la regola generale non vuole la prorogatio del mandato. (secondo lei retaggio del codice rocco: giudicato intangibile quindi aveva senso che la chiusura della cognizione chiudesse il mandato fiduciario. Si potrà firmare un mandato preventivo svolgendo la professione coprendo anche l’esecuzione, copre in analogia il 571 in questo modo si evita la nomina del difensore d’ufficio). Seminario Caprioli Lezione 2 In attuazione del provvedimento di condanna il PM compie 2 tipi di attività: de libertate (che incidono sula liberta personale del condannato) ma anche poteri di calcolo (presofferto, conteggio cumulo delle pene). Tra e attivita de libertate quella principale è quella di cura dove in realta in questa rientrano dei poteri di calcolo quindi la gestione di alcune è promiscua. Come controlliamo i poteri del PM? Il difensore quando riceve la notifica dovrebbe poterlo impugnare ? se non che gli atti non sono giurisdizionali, abbiamo visto proprio questo parlando del contrasto con l’articolo 13 della Costituzione, il PM compie atti che incidono sulla liberta ma che sono emessi da un organo non giurisdizionale quindi tecnicamente sono atti amministrativi. Noi abbiamo il 578 comma 1 cpp: la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione. Quindi il 568 nello stabilire le regole generali delle impugnazioni prevede al contempo 2 corollari: Procedura sospensiva Si basa su 5 fasi di cui una solo eventuale: 1. Emanazione e sospensione dell’ordine di esecuzione; 2. Notificazione dell’ordine e della sospensione; 3. Presentazione dell’istanza per le misure alternative alla detenzione; 4. Decisione sulla misura alternativa alla detenzione (decisione affidata al tribunale di sorveglianza); 5. (eventuale) Revoca del decreto di sospensione. Il 656 comma 5 prevede 3 scalini di pena, 3-4-6 anni, in cui la pena deve rientrare per beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione; quindi il PM deve fare un calcolo e se la pena rientra nei 3,4,6 anni emana l’ordine ma contestualmente lo sospende con decreto (anche non necessariamente motivato). Il limite dei 3 anni è limite di carattere generale, in linea generale se la pena rientra in questi il PM emana l’ordine e lo sospende e vale per tutte le misure alternative alla detenzione. Parentesi: è stata presentata una questione di costituzionalità proprio per questo limite, il decreto 146 del 2013 ha modificato la disciplina dell’affidamento in prova prevedendo nell’art. 47 comma 3bis che si può accedere all’affidamento anche per pene superiori ai 3 anni ma inferiori ai 4. Quindi tecnicamente abbiamo il 656 che prevede la sospensione per pene fino ai 3 anni e il 47 coma 3bis che consentirebbe la sospensione tra i 3 e 4 anni. Questa discrasia ha generato grande conflitto nella giurisprudenza, quella fedele al 656 continua a ignorare il 47 e a non sospendere le pene che vanno dai 3 e 4 anni mentre altra parte contra legem ma pro reo sospende anche le pene che vanno dai 3 ai 4 anni (questa parte dice “l’art 47 prevede che l’affidamento in prova è possibile fino ai 4 anni allora noi sospendiamo anche le pene tra i 3 e 4 anni). Un bravo magistrato di sorveglianza ha sollevato la questione su questa discrasia, ora aspettiamo la pronuncia della corte. Per confondere ancora di più la legge delega che è in visione alla camera, che dette modifiche sul CP, CPP e ordinamento pen. in quella si autorizza il legislatore a modificare il 656 aggiornando a 4 anni il limite di pena, o che arriva prima uno o l’altro il limite dei 3 anni verrà innalzato a 4. Il secondo scalino è di 4 anni ma non vale per tutte le misure, vale solo per la detenzione domiciliare (47 ter comma 1 ord. Pen.) in questi casi succede che se la pena è tra 3 e 4 anni il condannato deve farsi parte diligente e dire al PM che ha intenzione di chiedere la detenzione domiciliare ordinaria (47ter comma1) perche rientra nei profili soggettivi di questa detenzione domiciliare. La detenzione ordinaria può essere concessa solo a alcuni tipi di condannato (madre con prole di età inferiore ai 10 anni o alla donna incinta, al padre di prole di età inferiore ai 10 anni se la madre è deceduta o impossibilitata alla cura della prole, persona in condizioni di salute delicata incompatibile con lo stato detentivo, persona di età superiore a 60 se inabile anche parzialmente, soggetto con meno di 21 anni per esigenze di studio, di lavoro o di famiglia). Quindi se la pena è inferiore a 4 anni e il soggetto rientra in una di queste categorie allora puo indicare al PM che ha intenzione di chiedere la detenzione ordinaria e in questo caso si attua la procedura sospensiva e quindi si il PM emana l’ordine e poi lo sospende. Il terzo scalino è di 6 anni e vale solo per le 2 misure previste dal testo unico per stupefacenti, queste 2 sono: -sospensione dell’esecuzione di cui all’art 90 del testo unico; -affidamento in prova in casi particolari (affidamento in prova terapeutico) cosa succede in questi casi: se la pena non è superiore ai 6 anni e il condannato è stato dichiarato tossico/alcooldipendente il PM sospende l’esecuzione dell’ordine quando è stato realizzato o s’intende intraprendere un programma terapeutico, nella sospensione dell’esecuzione prevista dal 90 T.U. il PM se la pena è inferiore ai 6 anni e il condannato ha già concluso con profitto il suo programma terapeutico in una struttura pubblica o privata accreditata il PM sospende l’ordine, anche per consentire l’affidamento terapeutico se questo programma invece deve essere ancora intrapreso o è in corso di esecuzione. Due misure legate al percorso terapeutico del condannato che deve allegare la certificazione del programma che viene redatta con la struttura sanitaria di riferimento. Riepilogo: se la pena è inferiore ai 3 anni può essere richiesta qualsiasi misura alternativa e quindi il PM emana l’ordine di default e lo sospende, se la pena è inferiore a 4 anni il condannato si può giocare solo la detenzione domiciliare ordinaria, mentre se la pena è inferiore ai 6 solo le misure previste dal T.U. stupefacenti. A questo punto l’ordine di esecuzione e il decreto che lo sospende devono essere notificati al condannato e al suo difensore. Al condannato perché se l’ordine è sospeso vuol dire che noi non dobbiamo tradurre il condannato in carcere e quindi non ha senso che gli consegniamo l’ordine di esecuzione (come detto per la disciplina generale), semplicemente gli e lo notifichiamo ordine e decreto di sospensione e lo stesso facciamo con il difensore, ma chi è il difensore? Perche in questo caso siamo in una delle eccezioni di cui ieri dell’articolo 655 comma 5, la regola generale vorrebbe che noi procedessimo alla notifica nei confronti o del difensore espressamente nominato per la fase dell’esecuzione o in mancanza al difensore d’ufficio, Invece quando si deve notificare il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione va notificato o al difensore espressamente indicato o in mancanza al difensore della fase di cognizione, questo perché il condannato ha poco tempo per formulare un’istanza per una misura alternativa e quindi si vuole evitare che il condannato rimanga da solo con un difensore che non conosce e che deve prendere in mano tutta la pratica, quindi in questo caso si ammette la notifica al difensore della fase di cognizione. L’ordine e il decreto sono accompagnati da un avviso e questo informa il condannato e il difensore di 2 cose: -il condannato e il difensore hanno 30 giorni per presentare istanza per la misura alternativa alla detenzione; -se in questi giorni non presentano l’istanza l’esecuzione della pena avrà corso immediato, quindi in sostanza il condannato viene avvisato che ha questi giorni per presentarla che dovra essere presentata fisicamente al PM ma è destinata la tribunale della sorveglianza, se non viene presentata entro il termine il PM deve revocare il decreto di sospensione e dare corso all’esecuzione traducendo il condannato in carcere. Quindi 30 giorni sono un termine perentorio che deve essere valutato alla data di ricezione dell’istanza da parte del PM. Se il condannato la presenta il 30esimo e al 34esimo arriva al PM l’istanza è tardiva, cosa succede se l’istanza arriva dopo i 30 giorni? L’istanza è ammissibile e quindi il PM comunque la trasmetterà al tribunale di sorveglianza che deciderà sulla concessione o meno della misura. Unica sanzione che siccome dopo 30 giorni, il condannato aspetterà la decisione in carcere. Quindi l’istanza tardiva è ammissibile ma porta il condannato a aspettare l’esito in carcere. Abbiamo detto che l’organo naturale per la decisione sulle misure alternative alla detenzione è il tribunale della sorveglianza ma che l’istanza viene presentata la PM che è dominus della procedura sospensiva (lui tiene conto dei giorni), cosa succede se il condannato e il difensore si sbagliano e portano l’istanza fisicamente al tribunale della sorveglianza? Ammissibile ma il condannato l’esito lo aspetterà in carcere. L’istanza deve contenere: le generalità del condannato, la sua sottoscrizione o la sottoscrizione del difensore se da lui presentata, deve contenere l’indicazione della/e misura/e che vuole chiedere e la dichiarazione e l’elezione in domicilio (tutti e 2 atti in tema di notificazione: la dichiarazione atto con cui il condannato vuole ricevere notificazioni, l’elezione di domicilio è l’atto con cui il condannato elegge un domiciliatario che di regola è i difensore, destinato a ricevere le notifiche in nome e per conto del condannato). Decisione del tribunale; Ha 45 giorni per decidere, questo è un termine meramente ordinatorio, ossia se violato se impiega piu giorni non si configura nessuna sanzione procedurale, infatti il tribunale ci mette sempre di più. Il tribunale decide sulla documentazione che viene allegata dal condannato e dal suo difensore (es: se il condannato vuole ottenere l’affidamento in prova cerchera di motivare l’istanza e fornire prova del suo lavoro stabile, che si è sempre mantenuto una condotta regolare dopo la commissione del reato; cerchera di documentare i presupposti allegandoli all’istanza) ma in realta questa documentazione puo essere integrata sino a 5 giorni prima della data fissata per l’udiena e il tribunale potrebbe richiedere anche delle prove d’ufficio, non vige il generale principio dispositivo della prova (per forza il condannato che deve portare la prova ma il tribunale potrebbe richiedere d’ufficio delle informazioni), il rito si chiude con l’ordinanza che non è appellabile ma solo ricorribile per Cassazione. Se l’ordinanza accoglie l’istanza del condannato allora questo dalla liberta accede direttamente alla misura alternativa, questa misura ha durata pari alla pena che deve essere espiata, cioe se la condanna è 5 anni ed è stato ammesso alla misura questo durera 5 anni, se al termine di questi ha rispettato i termini si estingue ogni effetto penale relativo alla condanna. Ulteriore fase eventuale e la revoca del decreto dell’ordine di esecuzione, delle ipotesi le abbiamo viste, il comma 8 del 656 prevede che il PM debba immediatamente revocare il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione se nei 30 giorni il condannato non ha presentato l’istanza o se l’ha presentata e il tribunale l’ha dichiarata inammissibile o l’ha rifiutata (i 2 casi di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione sono: istanza tardiva o istanza infruttuosa). Facciamo una precisazione sul comma 8: in realta l’inammissibilita dell’istanza non viene dichiarata dal tribunale, è il presidente del tribunale che dichiara l’istanza inammissibile, non tutto il collegio, quindi il comma 8 avrebbe dovuto indicare come ipotesi di revoca: o il rigetto da parte del tribunale o l’inammissibilita da parte del presidente. Questa procedura si apre unicamente dopo che il PM ha compiuto un calcolo, matematico, funzionale a capire se la pena rientra nei range detti prima (3,4,6 anni); questa disciplina è stata modificato dal disegno di legge che ha ampliato notevolmente la platea dei soggetti che potranno beneficiare della sospensione e se questa è la logica della modifica non è un caso che sia arrivata a sei mesi dalla sentenza Torregiani (sentenza di principio, CEDU condanna Italia per una violazione dell’art 3, disposizione che vieta pene o trattamenti inumani o degradanti). La Corte ha accertato che nelle carceri vigeva un sovraffollamento tale per cui la stessa espiazione detentiva della pena era pari a un trattamento inumano e degradante, in particolare perché non erano rispettati i limiti di 3mq procapite che per la corte sono riconosciuti a ogni denetuto, l’ha fatto con sentenza pilota e quindi ha sospeso tutti i ricorsi che per un anno sarebbero arrivati sullo stesso tema lasciando 1 anno di tempo all’Italia per riorganizzare il sistema e abbassare il decongestionamento, non a caso il legislatore ha introdotto il disegno di legge 78. Questo ha introdotto 3 commi al 656: il comma 4bis, 4ter e 4quater e in sostanza ha previsto che il PM nel conteggio per la sospensione dell’ordine di esecuzione debba tener conto anche della liberazione anticipata (che è beneficio penitenziario previsto dall’art 54 ord. Pen, che consente di scontare 45 giorni di pena ogni 6 mesi di espiazione e si fonda sul paradigma della regolare condotta). Significa che se il condannato per 6 mesi ha assolto a questo paradigma comportandosi bene, senza sanzioni disciplinari, facendo attivita rieducative puo chiedere al magistrato di scontare 45 giorni in quei sei mesi in cui si è comportato bene. Quindi il decreto oggi consente di utilizzare anche il sistema della liberazione anticipata su eventuali periodi del presofferto. Se il condannato al momento della valutazione della sospensione non dispone di presoffero allora nulla è, il PM valuta se la pena è sotto o sopra i limiti della sospensione e se non rientra nei limiti (pena superiore) emette l’ordine di esecuzione se invece è inferiore emette ordine e decreto di sospensione. Se invece il condannato ha presofferto il PM deve conteggiarlo perche se ha durata almeno semestrale puo adottare la liberazione anticipata, questo perche questa va di 6 mesi in 6 mesi. Schema: -se non ha il presofferto si applica la disciplina normale, quindi superiore ai 3,4,6 anni si emette solo l’ordine di esecuzione; -se invece la pena è inferiore a 3,4,6 anni-> ordine+decreto di sospensione; -se invece c’e del presofferto, se è inferiore a 6 mesi (termine minimo per l’applicazione della liberazione anticipata) allora toglie solo il presofferto, quindi se tolto questo la pena è superiore a 3,4,6 anni emana l’ordine; se invece è inferiore sempre ordine+decreto (questo perche il presofferto è inferiore a 6 mesi e quindi deve decurtarlo dalla pena inflitta); inutilmente) IL SOGGETTO CHE HA GIÀ SUBITO deve e puo fruire di un computo di questo periodo sofferto inutilmente. La regola di base è che questi periodi di presofferto (includendo i 3 detti sopra) devono collocarsi in un arco temporale successivo alla commissione del reato, per dirla in altro modo il reato per il quale noi dobbiamo eseguire la pena deve essere commesso antecedentemente al periodo di presofferto che noi vogliamo conteggiare; non potrebbe un soggetto fruire di un presofferto se questo periodo è già stato espiato prima di commettere il nupvo reato per il quale dobbiamo fare il computo perche altrimenti il soggetto che potesse già contare, sapesse già, di avere un periodo antecedente a credito di pena, che gli puo essere conteggiato e detratto, se potesse già contare su questo prima di commettere un nuovo reato avremmo una sorta di licenza nel commettere un nuovo reato perche tanto interverra il periodo di presofferto da togliere (nel momento in cui sa di aver subito una misura cautelare di un anno e decidesse di commettere un reato che nel massimo puo aver condanna di 8 mesi saprebbe già che quella pena non la subisce perche interviene l’anno di presofferto precedentemente scontato ingiustamente). Caso a) giurisprudenza rigorosa, non si decurta. Caso b) non sempre i reati sono sono di pura condotta, alcuni sono ad evento, in questo caso abbiamo una condotta CY sia collocata prima del periodo di espiazione sine titulo ma il reato si consuma successivamente al periodo anche qui la giurisprudenza consente lo scomputo, purche la condotta sia posta prima dell’intervento che rende sine titulo il periodo di presofferto. (anche se la fattispecie si perfeziona in un momento successivo alla pronuncia, allora noi ne possiamo fruire sullo scomputo della pena) Caso d) (reato permanente l’elemento del tempo incide sull’antigiuridicita, che persiste nel tempo, es reato associativo; noi abbiamo una persistenza dell’antigiuridicita, il reato perdura) in questo caso non è possibile scindere la condotta dall’evento, il reato è in continua consumazione e quindi non è possibile scomputare del presofferto se ad esempio noi siamo condannati per un reato e ci viene dato una misura cautelare, nel mentre ne stiamo commettendo uno permanente, quando conteggeremo per condannare il reato permanente noi non possiamo tenere conto del presofferto per il primo reato. Caso c) reato continuato (nell’ipotesi originaria questo era di tipo omogeneo, avevam la lesione piu volte in esecuzione di un medesimo disegno. Dopo il 74 puo essere eterogeneo, piu fattispecie diverse; oggi noi abbiamo piu ipotesi legate dal medesimo disegno criminoso, in questo caso opera l’art 81 cp, istituto di favor che permette il cumulo giuridico, come per il concordo formale di reati, pero dobbiamo scomporre le varie fattispecie in reato base e reato satellite). Nell’ipotesi il reato RX che ha portato all’espiazione di una pena per 2 anni (PX2) vede poi contestualmente a RX commettere 2 ipotesi criminose che sono RA e RB, messe in continuazione con altri 2 RC e RD che vengono trattate proprio come continuazione tra reati, pero delle quali RA e RB sono commesse prime dell’intervento che rende sine titulo e altre dopo. Possiamo fruire sulla pena finale in cumulo giuridico? Se ad esempio RD la pena è 3 anni mentre RA, RB, RC la pena e 4 mesi l’uno, il totale sarebbe 4 anni; se noi ragioniamo considerando il reato come unica fattispecie non potremmo dire io quel reato l’ho commesso prima di espiare la pena perchè in parte è prima e in parte è dopo, a questo punto entra in gioco un’altra regola che si applica a questo reato: essendo istituto di favor si può fruire dell’istituto quando comporta dei vantaggi , ma si può scomporre il reato nella misura in cui questo porterebbe dei vantaggi. RA e RB 8 mesi, quelli li posso andare a scomputare dalla pena di 4 mentre gli altri 2 NO. Nel concetto di presofferto (serve al PM per determinare concretamente la pena da infliggere) noi inseriamo: •la misura cautelare patita per il reato per il quale stiamo procedendo (ipotesi semplice e frequente), quella va conteggiata sulla pena irrogata; la misura puo essere anche per altro reato, diverso, poi nel momento in cui va eseguita bisogna controllare quando il reato diverso è stato compiuto; • la misura di sicurezza applicata provvisoriamente, regola: ne possiamo tenere conto purche all’esito del processo il giudice non applichi definitivamente una misura di sicurezza, in quel caso la giurisprudenza provvisoria la possiamo conteggiare nel calcolo della misura provvisoria definitiva (ipotesi in cui la possiamo togliere dal massimo di misura applicata che sembrerebbe essere al pari della massima pena inflitta, dico sembrerebbe perchè le misure di sicurezza non dovrebbero avere un massimo stabilito in quanto perdurano finchè perdura la pericolosità sociale) ma non sulla pena se la misura viene confermata definitivamente. Puo essere detratta dalla pena se non viene confermata e qui l’unico problema è che generalmente le misure di sicurezza vengono eseguite dopo la pena ; •pena sine titulo: ipotesi in cui abbiamo revisione (impugnazione straordinaria), abolitio criminis (anche reclusione o arresto ingiusti possono essere computati). Precisazioni su quell’istituto della fungibilità (che cosa puo fungere da pre sofferto): 657 comma 3, è possibile da una pena detentiva andare a scomputare una pena pecuniaria espiata sine titulo e NON VIVEVERSA. Come facciamo a fare il ragguaglio? 2 norme che ce lo consentono, 135 cp e per quanto riguarda le sanzioni sostitutive art 57 l689/81 (sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono istituti introdotti nell’81 ispirato a logica legata al fatto che andare a eseguire una pena detentiva breve, sotto i 2 anni, risulta un effetto negativo sul soggetto, primo perché non si può instaurare un programma rieducativo poi perche ha una funzione desocializzante perché lo conduciamo in un istituto carcerario. Semidetenzione, liberta controllata e pena pecuniaria). Le sostituisce il giudice della cognizione, una sanzione sostitutiva espiata sine titulo puo essere conteggiata ai fini di un’altra sanzione sostitutiva che dobbiamo eseguire ma anche ai fini di una pena detentiva ai fini del ragguaglio ma non viceversa (pena detentiva dalla sanzione sostitutiva). Se nel computo il PM commette un errore e sanzionabile, ci si chiede se il soggetto si debba a riguardo rivolgere subito al giudice o al PM, la giurisprudenza dice che ci si deve rivolgere prima al PM e poi al giudice dell’esecuzione. Cumulo delle pene Art. 663 cpp 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene (1). 2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4 (2). 3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore [655 5]. Se dovessimo applicare una regola rigida dovremmo applicare il cumulo materiale, non è sempre cosi, perche in un ottica di favor il codice penale agli art 71 ss alla disciplina del concorso di reati, che non necessariamente vengono poi trattati dallo stesso giudice; possiamo avere piu sentenze o decreti che hanno trattato i vari reati dello stesso soggetto agli occhi di piu giudici diversi (connessione soggettiva); noi qui dobbiamo operare questo cumulo, a farlo sara sempre il PM competente. Il codice penale ha comunque dei limiti di pena, nll’81 noi cumuliamo pene che non sono sotto il medesimo disegno criminoso altrimenti noi potremmo fruire del cumulo giuridico, qui invece abbiamo un soggetto che compie 3 reati non nel medesimo disegno criminoso e non con medesima azione od omissione, semplicemente ha commesso 3 reati presi come MONADI, bisogna cumulare le pene. Per quanto siano alte sappiamo che a norma del 78 troviamo i limiti delle pene da applicare (comunque con il cumulo non si puo andare oltre a questi limiti). Cosa succede se a complicare questo quadro intervengono 3 fattori: -un presofferto ex 657, cioe se il soggetto che deve andare a cumulare 3 pene ha già espiato una pena sine titulo, o una custodia cautelare; lo dobbiamo decurtare non piu su una fattispecie di reato ma su un cumulo regola: prima cumulo materiale temperato (che e una sintesi delle pene) delle pene, POI sulla risultante di quel cumulo che dovra essere temperato andiamo a detrarre il periodo di presofferto. Esempio 5, se noi il presofferto lo togliamo solo dal reato a cui si riferisce il cumulo verra piu alto che invece toglierlo dal tutto. I reati per cui facciamo questo ragionamento devono essere commessi tutti e 3 prima del periodo di pena espiata sine titulo anche solo per uno di questi, collocarsi prima del presofferto patito anche solo per uno di questi. Se no violiamo il 657 comma 4. Stessa regola vale se al di la del presofferto, nel computo entrano anche altri periodi: quello della pena già espiata, poiche magari trattata piu velocemente e interamente espiata, pero oggi il PM si trova a dover cumulare quel reato piu altri 2, qualcuno potrebbe dire facciamo solo la somma dei 2 reati rimanenti, (esempio 1) ma se facciamo cosi andiamo a creare uno svantaggio (il conto viene 28, invece togliendo la pen espiata sul totale fa 27). Condono, interviene un indulto, entrano nel cumulo Seminario Lezione 4 Dopo la legge del 2014 si è introdotto un limite massimo per le misure di sicurezza detentive, quindi residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (ex OPG), la casa di cura e custodia e il riformatorio ci si ragiona ma in sostanza se probabilmente c’è un massimo si potrà scalare da li (il massimo è la pena massima edittale per la pena, lo stesso tempo è trasportato alle misure di sicurezza; da li potremmo decurtare il periodo sofferto), non si puo scontare sulla pena perchè generalmente viene scontata prima della misura. Competenza del giudice dell’esecuzione 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (1). 2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello. 3. Quando vi è stato ricorso per cassazione [606] e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio. 4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. 4 bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio (2). Innanzi tutto individuiamo e commentiamo la regola, questo ha riflessi importanti ai fini dell’individuazione del PM perché per una serie di rimandi il PM competente a adottare gli atti è quello presso il giudice dell’esecuzione (competenza derivata). Prima regola art 665 comma 1 cpp: competente il giudice rispetto al provvedimento è il giudice che l’ha deliberato (logica di tipo derivativo), questo a prescindere da eventuali incompetenze funzionali del giudice che lo ha deliberato (non andiamo più a vedere se quel giudice è stato incompetente per materia o territorio; la logica derivativa sana tutto il resto). Se concorre con una pronuncia di un giudice speciale si andra dal giudice ordinario ma per previsione legislativa: dal tribunale in composizione collegiale nel cui circondario a sede giudice di pace. Individuato il nostro giudice dobbiamo andare a verificare in pratica uno per uno le ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione puo essere investito di questioni che riguardano l’esecuzione, innanzi tutto il titolo esecutivo. Disciplina di queste ipotesi a partire dal 667 cpp al 676 cpp troviamo le ipotesi di questioni che si possono sollevare in fase esecutiva. Articolo 670 cpp, questioni sul titolo esecutivo: 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità [159, 160] del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione [585] (1). “se il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo”: manca, non c’e un titolo, c’e un inesistenza, o perche manca nel mondo materiale (es il PM manda in esecuzione una pena senza processo); manca inesistente dal punto di vista giuridico (essa è una patologia del provvedimento di creazione non legislativa, noi abbiamo la nullita, inutilizzabilità alle volte) quando ad esempio è talmente, l’atto, viziato perche emesso da un giudice civile in materia penale. Ipotesi che invece riguarda il soggetto, viene emessa sentenza nei confronti del soggetto non imputabile (infraquattordicenne) o soggetto immune per il diritto penale; oppure l’art 670 è anche utilizzato quando abbiamo condanne emesse in violazioni di fonti sovrannazionali, contrasto con la convenzione e questo articolo è stato usato per ricondurre in esecuzione a legalità una pronuncia che contrastava con una fonte internazionale, oggi usiamo piu il 673. La fonte ci parla anche di atti “non divenuti esecutivi”: qui richiamiamo i principi in materia di impugnazioni perche noi sappiamo che se abbiamo un processo che termina in sede di legittimita, per Cassazione, c’è il rigetto del ricorso la pronuncia diventa irrevocabile definitiva, ma normalmente per impugnare quando siamo tra primo e secondo grado o tra appello e cassazione noi abbiamo un termine e fino a quando non è decorso non possiamo dichiarare definitiva la pronuncia. Dobbiamo avere un dies a quen e un dies a quo, il dies a quo quando lo facciamo decorrere? In alcuni casi quando i soggetti non ci sono l’atto notiziale è la notificazione, allora le regole in questa materia hanno valenza fondamentale perche quando (art 585 cpp) decorre il termine? In alcuni casi la notifica (esempio deposito motivazione sentenza depositata in cancelleria oltre il termine); se la notifica è viziata si ripercuote sugli atti successivi perche esiste (art 185cpp) il principio sulla nullita derivata (si esplica anche su gli atti successivi) allora potremmo dire che l’invalidita si percuote anche sull’atto esecutivo. Allora se ad esempio c’e un vizio nella notifica l’atto è viziato, posso allora in sede esecutiva andare a recuperare quel diritto che avevo di impugnazione che non ho potuto esercitare per il vizio della notifica? Si, proprio l’ipotesi in cui non è divenuto esecutivo il procedimento per vizio di notificazione. Qui attenzione pero qual’e lo scopo? Essere rimesso in condizione di proporre quell’impugnazione che non ho potuto esperire, in questo caso c’e un problema perche nello stesso tempo è una questione esecutiva pero non posso nemmeno esautorare il giudice naturale dell’impugnazione, non posso dire niente al giudice dell’esecuzione al finalita e andare in cognizione, problema: concorrenza tra giudice della cognizione e giudice di esecuzione tenuto a riaprirmi la strada per l’impugnazione che è stata preclusa per invalidità notifica. Qui, prima regola: investo il giudice dell’esecuzione per chiedere l’accertamento della mancata esecutività dovuta dal vizio, a questo punto può: -accertare positivamente, che dichiara con ordinanza previa sospensione dell’esecuzione, dichiara che il titolo manca di esecutivita e dispone la rinnovazione della notificazione (da quella notifica cosi ci saranno di nuovo i termini per l’impugnazione). In tal caso il termine nuovo decorre dalla notifica rinnovata. Visto che il giudice naturale di impugnazione non si puo esautorare l’ordinamento dice “il soggetto non e obbligato andare dal giudice dell’esecuzione puo anche contestualmente o successivamente andare a proporre un impugnazione “apparentemente” (perche fuori termine ma la notifica e invalida) tardiva al giudice dell’impugnazione. La prima cosa del giudice a quen e comunque valutare e dire con ordinanza se è valido o no. L’ordinamento dice che c’e un concorso (giudice dell’esecuzione per la rinnovazione, poi c’e appello) in questo caso la legge risolve dicendo: il giudice dell’esecuzione trasmette gli atti al giudice competente, il giudice dell’esecuzione puo ritenere la questione infondata e non sospende nulla e ne accerta nulla trasmettendo al giudice dell’impugnazione o puo sospendere, accertare la non esecutivita non disponendo la rinnovazione della notifica perche trasmette all’altro giudice che in questo caso riceve gli atti e non e vincolato dalle decisioni pregresse del giudice dell’esecuzione (se lui l’ha ritenuta fondata il giudice d’appello potra comunque discostarsi). 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa. 3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8 (2). Questo 3 comma: al giudice dell’esecuzione possiamo fare richiesta anche piu complessa, cioe si puo andare a cumulare nello stesso atto di : “dichiari non esecutivo il titolo” e in subordine “restituiscimi nel termine ai sensi del 175”, in questo caso sono in subordine, non le faccio tutte e 2 in via principale perche la richiesta di restituzione del termine postula di fondo una questione antitetica rispetto alla prima; cioe per essere restituito in un termine io alle spalle devo avere una notifica non valida alla base, quindi se con la prima richiesta la dichiara invalida bene, se per caso non ritiene che sia invalida si chiede del termine perche non si è potuto rispettare per altri motivi. Se c’e questa doppia richiesta a questo punto il comma ci dice che se si riscontrano i paramentre non dell’invalidita ma della rimessione in termini per altri motivi non puo essere proposta al giudice dell’impugnazione. Il giudice dell’esecuzione purche sia solo lui investito di entrambe se non deve accogliere il motivo della non esecutivita e la notifica e valida ma ci sono i termini per dare un termine di restituzione, decide lui sulla restituzione del termine. La richiesta di rimessione in termine non puo essere proposta al giudice dell’impugnazione in ogni caso. Articolo 671 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale [c.p. 81] o del reato continuato [c.p. 81] (1), sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza (2). 2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto (3). 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175], quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente (4). In sede esecutiva venga chiesta l’applicazione del cumulo giuridico previsto dall’81 cp nell’ipotesi di concorso formale di reati (violato piu disposizioni con una sola azione o omissione) o nell’ipotesi di continuazione. Cumulo giuridico cioe la pena inflitta puo essere aumentato il reato piu grave fino al triplo. Il problema non è facilmente risolvibile noi per anni avevamo un principio che impediva l’operare di questa rivisitazione della pena successivamente, per la procedura di intangibilita del giudicato. Se io ho 2 titoli, uno a 5 e uno a 3, si diceva: per andare a rideterminare ad esempio la pena del reato satellite dovevo andare in sede di esecuzione a colpire una sentenza passata in giudicato. Anche la stessa rideterminazione con il cumulo giuridico era andare a toccare il giudicato rispetto al primo reato, per il fatto di dire che c’e il medesimo disegno criminoso, agganciare il primo reato al secondo, il dolo del primo reato lo mettiamo in correlazione con il secondo reato; non si poteva. Nella migliore ipotesi si poteva fare quando ad essere rivisitato era il reato satellite rideterminando solo l’aumento. Oggi invece questo è possibili. Il comma 1 è possibile solo se non esclusa dal giudice della cognizione, si può chiedere al giudice dell’esecuzione solo se non è stato escluso; comunque già si potrebbe fare già in cognizione questo richiesta direttamente dire a lui che c’è secondo il PM questa continuazione o concorso formale. Anche se poi in realta orientamenti consentono comunque di riproporla, sara compito del difensore e si ripropone in sede esecutiva cercando di far passare la continuazione o il reato formale. Secondo comma, il giudice provvede alla rideterminazione con un limite, non si puo sperare la somma delle 2 pene che sono state inflitte (1 pena a 3 anni, una a 4; il giudice prende la pena piu grave, 4 anni per il reato piu grave e andra a fare la rideterminazione per quella pena) se paradossalmente avessi già espiato anche parte della pena oltre a quello che sara il 4 piu aumento succede che quel quid in piu potra essere valutato come pena sine titulo purche anche il secondo reato sia stato commesso prima della dichiarazione del sine titulo. Art 673, revoca della sentenza: Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale (1) dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [att. 193] (2). 2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento [529-532] o di non luogo a procedere [425] per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità. In virtu di 2 vicende che possono intervenire: abolitio criminis (come attuazione dell’art 2 cp, se successivamente alla condanna avviene una rivisitazione dell’incriminazione penale decidendo nell’abolitio criminis il soggetto che sta subendo una pena per quel fatto non deve continuare a subirne le conseguenza; si andra a intaccare il giudicato anche se irrevocabile) o dichiarazione di illegittimità costituzionale (la norma incriminatrice contrasta la costituzione). Stessa cosa possiamo dire per il decreto legge che ha effetti ex tunc e travolge il giudicato. In questi casi il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e preveduto come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Questo vale anche se solo alcune delle fattispecie di reato oggetto di trattamento in un'unica sentenza viene eliminata una fattispecie dall’ordinamento. Teniamo conto che poi il problema principale si pone nella successione delle leggi penali nel tempo è determinare quando c’e abrogatio, abolitio o una successione di leggi penali (qui noi non intacchiamo il giudicato applichiamo solo la legge piu favorevole, qui il giudicato rimane fermo). La dove ci sara abolitio ci sara la revoca della sentenza la dove ci sara abrogazione sine abolitio bisognera andare a vedere dove ricade il nostro reato, se nella norma generale oppure no. Articolo 669 Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili [648] sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto [649], il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre (1) (2) (3). 2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima. 4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima. 5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore. 6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente. 7. Se più sentenze di non luogo a procedere [425] o più sentenze di proscioglimento [529 ss.] sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre. 8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna [533-537] o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione organo giurisdizionale e quindi l’instaurazione del procedimento non è un impugnazione quindi si ritiene che la richiesta non debba essere corredata da motivi specifici ma semplicemente da quello che viene chiamato petitum e causa petendi e quindi la parte la parte deve illustrare genericamente le ragioni a sostegno della richiesta. Vaglio di ammissibilità: Disciplinato dal comma 2 del 666, articolo, sono esplicitate due cause specifiche di inammissibilità che devono essere rilevate de plano dal giudice che filtrano quindi le richieste di parte, queste sono: 1. inammissibile se manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge (dalla formulazione del 2 comma il giudice dovrebbe fare una valutazione sulla manifesta infondatezza, ma questo concetto stona con la fase dell’ammissibilità; quando una richiesta è fondata o no lo si decide in udienza, quando l’ha valutata nel merito e la decide di accogliere si deve fare nelle fasi dopo, non in questa in cui neanche le parti ci sono).Questa è una formulazione problematica, interpretata con rigore per cui si ritiene che questa manifesta infondatezza debba essere rilevata solo quando sia di palmare evidenza, se il giudice è incerto il giudice dovrà dichiarare la richiesta ammissibile perche la fondatezza è affare dell’udienza; 2. inammissibile quando costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi, (richesta rigettata intesa anche come già dichiarata inammissibile oppure semplicemente rigettata) questa causa di inammissibilita costituisce una particolare applicazione del divieto di Ne bis in idem; la presentazione di un istanza funge da preclusione nei confronti delle successive che si basino sugli stessi elementi. In particolare si definisce questa forma di preclusione giudicato allo stato degli atti. Particolare forma di giudicato che si realizza nella fase di esecuzione per cui la richiesta già valutata genera una preclusione nei confronti di tutte le altre che quindi verranno giudicate inammissibili, solo se mutano alcuni presupposti nella seconda richiesta cade il divieto di ne bis in idem e quindi la seconda può essere valutata. Vediamo i presupposti per dire che è la stessa quali sono; esempio: tizio voglia richiedere la liberazione condizionale (beneficio penitenziario che consente di espiare il residuo in liberta vigilata con la prova del ravvedimento e abbia espiato almeno meta della pena e rimanga un residuo inferiore ai 5 anni), presentata la richiesta, il tribunale l’abbia rigettata. Può nuovamente richiedere fornendo nuove prove che dichiarino che il tribunale si era sbagliato? Quali presupposti devono mutare affinche la richiesta non possa essere giudicata identica alla precedente, bastano nuovi elementi di prova? Altro esempio: Caio richiede la detenzione domiciliare, le sue condizioni di salute sono incompatibili con lo stato detentivo, istanza rigettata, caio non ha provato l’incompatibilità. Viene ripresentata un istanza dopo 2 mesi per la detenzione domiciliare, immaginiamo 2 situazioni: -in un ipotesi ripresenta la richiesta senza aggravamento di saluta vantando solo uno sbaglio del tribunale, chiaramente verrà negata; -seconda, vede un Caio del cui le condizioni sono peggiorate e quindi se prima già erano incompatibili ora lo sono nettamente. Se nel primo esempio tizio chiede la liberazione in ragione di comportamenti già valutati anche adducendo nuove prove per la giurisprudenza è una ripetizione di istanza già presentata e quindi siamo nell’ambito della stessa istanza. Lo stesso succede a caio se dopo 2 mesi ripresenta un istanza di una cosa già valutata. Diverso è invece se Caio ripresenta un istanza adducendo aggravamenti delle condizioni, questo perché per la giurisprudenza affinchè le 2 richieste si distinguano devono mutare non solo gli elementi di prova ma anche gli elementi di giudizio e qindi l’oggetto del giudizio; la seconda richiesta non si deve basare sugli stessi elementi di giudizio (stesso oggetto) già valutato precedentemente. Posizione rigida che la giurisprudenza fa fatica a mantenere in tutte le situazioni, ci sono casi in cui l’orientamento giurisprudenziale oscilla: poniamo che sempronio debba espiare 10 anni ma che dopo 6 mesi voglia richiedere la liberazione anticipata, tuttavia in questi 6 mesi è stato coinvolto in una rissa e il magistrato di sorveglianza nonostante sempronio neghi la sua colpa in tale episodio rigetta l’istanza di liberazione anticipata; poniamo che poi si svolgano accertamenti ed emerga la mancanza di responsabilita di sempronio. Se usassimo le premesse di prima sempronio presenterebbe un istanza uguale a quella di prima, non si potrebbe reiterare. In questo caso la giurisprudenza si ammorbidisce ed ammette la valutazione della liberazione anticipata, è possibile perche anche in questa seconda causa di inammissibilita il vizio deve essere evidente, deve essere di palmare evidenza che la seconda istanza è identica alla prima. se ci sono dubbi o incertezze il giudice deve dichiarare la richiesta ammissibile. Procedura del vaglio: la procedura che porta all’inammissibilita della richiesta è una procedura de plano (attuata informalmente dal giudice senza il coinvolgimento dellle parti, senza contraddittorio, per questo se ci sono dubbi deve propendere nell’ammissibilita perche il giudice in quel momento gioca da solo e nel dubbio deve instaurare il contraddittorio). Il 2° del 666 prevede che: si dichiari l’inammissibilita sentito il PM, sentito SOLO il PM; significa che quando il giudice dell’esecuzione fa un vaglio di ammissibilità e intende orientarsi per l’inammissibilita sente il PM. Problema: questo coinvolgimento vale si a che l’istanza si stata portata dal PM che dall’interessato (anche se la presenta lui si sente solo il PM, ma come si fa a pensare che il PM fornisca elementi utili per dichiararla ammissibile l’istanza). La richiesta viene dichiarata inammissibile con decreto motivato entro 5 giorni questo decreto va depositato nella cancelleria del giudice e da questo momento decorrono altri 5 giorni in cui viene disposta la notifica nei confronti dell’interessato; contro il decreto si puo presentare ricorso per Cassazione (legittimati attivi: interessato, il suo difensore e il PM). Fase introduttiva (ponendo l’atto ammissibile): si allestiscono le premesse per realizzare un’udienza di esecuzione, si svolgono tre attività; 1) nomina difensore di ufficio per l’interessato che ne sia privo; 2)fissazione data dell’udienza di esecuzione; 3) avviso alle parti della data fissata per l’udienza (deve essere comunicato o notificato almeno 10 giorni prima della data fissata per l’udienza). Il primo compito affidato al giudice è quello di nominare un difensore d’ufficio per chi ne è sprovvisto; nel codice abrogato la nomina del difensore d’ufficio era solo prevista se il soggetto era stato ammesso al patrocinio, è intervenuta la Corte Cost. con la sentenza 69/1970 che aveva dichiarato la disposizione contenuta nel 630 del vecchio codice come illegittimi quindi è stato affermato il principio per cui durante l’esecuzione il condannato deve beneficiare dell’assistenza tecnica. Oggi, il legislatore ha tenuto conto degli insegnamenti costituzionali e il procedimento si svolge necessariamente alla presenza del difensore che se non c’è viene nominato d’ufficio. Il giudice deve fissare la data dell’udienza, non sono richiesti vincoli temporali se non il rispetto del termine che separa l’avviso che viene date alle parti sulla data e l’udienza vera e propria (quei 10 giorni). La data viene fissata con decreto che si qualifica a tutti gli effetti come un atto di citazione e qual è l’atto di citazione per eccellenza della procedura penale? Il decreto che dispone il giudizio, quindi anche questo decreto avra i contenuti del 429 (indichera la generalita del soggetto, il giorno la data l’ora e il luogo dell’udienza di esecuzione, succinta descrizione dell’oggetto del procedimento, la data e la sottoscrizione del giudice). Fisata la data il gicie ne da avviso alle parti e ai difensori (mantenendo fede ai 10 giorni), il 666 parla di parti: capiamo che l’avviso non è destinato solo all’interessato ma a tutti i soggetti che sono titolari di posizioni giuridiche soggettive che possono essere pregiudicate dal procedimento di esecuzione. Esempio; Cassazione 1999: qui hanno affermato che nell’ambito di un procedimento di esecuzione relativo alla confiscabilita di un bene la notifica dell’avvenuto procedimento spetta anche all’amministrazione delle finanze dello stato (organo al quale sono destinati i beni che sono confiscati), quindi è chiaro che questo soggetto giuridico può venire avvantaggiato o pregiudicato, quindi l’avviso spetta anche all’amministazione delle finanze. Con l’avviso viene poi depositato il fascicolo processuale nella cancelleria del giudice, questo perche con il deposito poi le parti possono prendere visione ed estrarre eventualmente copia. Udienza: (ex art 127, camera di consiglio): con la partecipazione necessaria del PM e del difensore. Se il difensore non si presenta se ne nomina uno di ufficio (come abbiamo visto già dagli anni 70 c’è la linea per cui anche nella fase di esecuzione c’è la necessita della difesa tecnica); se il difensore legittimamente citato adduce un legittimo impedimento si rinvia (in origine non si rinviava, secondo la linea tenuta dal codice l’obbligo di rinvio era un affare del dibattimento, solo con la legge 479 con art 420 ter, inserito, si ritiene che anche nei procedimenti camerali il difensore che adduce legittimo impedimento ha diritto a far slittare l’udienza). Quanto all’interessato la disposizione e il 4 comma del 666. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 2 casi: 1. interessato libero o detenuto all’interno della circoscrizione del giudice procedente; questo puo partecipare all’udienza solo se fa esplicita richiesta di essere sentito;questo perche l’udienza è camerale e ci vuole l’autorizzazzione tramite la richiesta di essere sentito. Si ritiene pero che presentata questa il giudice abbia l’obbligo di disporre la traduzione in udienza. Se viene presentata la richiesta si instaurano alcuni obblighi: -per l’interessato che abbia richiesto di essere sentito e viene tradotto in udienza deve parlare; -se l’interessato ha fatto richiesta deve tradurlo, deve consentirgli di esporre le proprie dichiarazioni ed infine se l’interessato adduce legittimo impedimento deve spostare l’udienza perche a questo punto è divenuto soggetto necessario. 2. Detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente; puo essere sentito prima del giorno fissato per l’udienza da parte del magistrato di sorveglianza locale, in questo caso quando chiede questo è un vero e proprio obbligo di acquisizione di quelle dichiarazioni; -se chiede di essere sentito direttamente in udienza dal giudice, in questo caso non c’e un vero e proprio obbligo di disporre la traduzione in udienza. Questa disciplina è stata fortemente criticata, da un lato perche l’acquisizione preventiva da parte del magistrato di sorveglianza crea un deficit di oralità e immediatezza e dall’altro perche si instaura una disparita di trattamento con l’interessato che invece è libero o detenuto nella circoscrizione. La disparità viene giustificata con due ragioni: la prima rintracciabile direttamente nella redazione del progetto preliminare al codice di procedura del codice dell’88 (qui si scrive che questa disciplina è funzionale a evitare un uso strumentale del potere di instaurazione del procedimento da parte dei detenuti che potrebbero formulare una richiesta al solo fine di ottenere il trasferimento in un altro carcere magari per tentare la fuga, per mantenere i contatti con altri membri dell’organizzazione criminale, per riaffermare la presenza nell’ambiente di origine, per compiere vendette, eliminare gli avversari; passaggio pittoresco che ci dice che per esigenze di sistema noi possiamo pregiudicare il diritto di difesa). Seconda ragione, si dice che il procedimento di esecuzione si caratterizza per un elevato indice di tecnicita e quindi non e importante che ci sia l’interessato ma solo il difensore (nel cod. rocco si diceva basta l’interessato il difensore non serve, qui si dice il contrario, fa ridere). Udienza di esecuzione: si apre con gli atti preliminari (accertamento costituzione delle parti, decisione e discussione di eventuali questioni preliminari, ricusazione del giudice, nullita). Dopo c’e la relazione, il presidente
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