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Il procedimento legislativo, Dispense di Diritto Costituzionale

iL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Tipologia: Dispense

2014/2015
In offerta
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Offerta a tempo limitato


Caricato il 28/05/2015

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

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Scarica Il procedimento legislativo e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Il procedimento legislativo Il procedimento legislativo consta di 5 diverse fasi: a) fase dell’iniziativa; b) fase istruttoria (o preparatoria), affidata alle commissioni; c) fase deliberativa (o costitutiva); d) fase della promulgazione, affidata al presidente della Repubblica; e) fase della pubblicazione. Iniziativa. I titolari sono il governo (art. 71.1), ciascun consiglio regionale (art. 121.2), il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99.2), il popolo mediante proposta firmata da almeno 50.000 elettori (art. 71.1) e, naturalmente, ciascun membro del Parlamento (art. 71.1). Mentre i parlamentari possono presentare proposte alla sola camera cui appartengono, gli altri titolari dell’iniziativa hanno facoltà di scelta senza limitazione alcuna (sulla base di un complesso di considerazioni di natura politica, da dove ci si aspetta miglior esito della proposta a dove il calendario è meno affollato). Istruttoria Assegnazione in commissione (prevista inevitabilmente dall’art. 72.1 Cost.): ogni progetto, redatto in articoli secondo la forma tipica della legge, viene assegnato dal presidente a una delle commissioni a seconda delle rispettive competenze per materia (mentre altre commissioni possono essere chiamate ad esprimere un parere, “filtro” che ha effetto sul procedimento). Il ruolo delle commissione (sede consultiva) dipende dal tipo di procedimento prescelto. Deliberativa Esistono tre diversi procedimenti: a) il procedimento ordinario o in sede referente che attribuisce alla commissione un compito esclusivamente istruttorio. Il presidente della commissione riferisce alla stessa sul progetto e questa, acquisiti tutti i necessari elementi informativi anche sulla base delle relazioni tecniche che può chiedere al governo, prima lo discute in via generale, poi lo esamina articolo per articolo, infine perviene a un testo (con pareri di altre commissioni allegati) che invia all’assemblea. b) alla commissione può essere conferito il compito di formulare un testo semidefinitivo: cioè un testo che, approvato dalla commissione, l’aula voterà come tale senza possibilità di proporre, discutere e votare modifiche. Si tratta del procedimento misto o in sede redigente. c) Se non vi si oppongono il governo oppure 1/10 dei componenti della camera o 1/5 di quelli della competente commissione (art. 72.3; in pratica solo quando vi è un largo consenso), progetti di legge che non riguardino questioni di speciale rilevanza generale (riserva d’assemblea, come materie costituzionale ed elettorale, bilanci, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) possono essere esaminati ed approvati in commissione, senza passare dall’assemblea. È il procedimento in sede legislativa o deliberante. La discussione in aula Se il procedimento seguito è quello ordinario, l’esame in assemblea del progetto di legge predisposto dalla commissione in sede referente, accompagnato da una o più relazioni, si sviluppa attraverso tre momenti. Innanzitutto la discussione generale, nel corso della quale si dibatte sull’opportunità stessa di legiferare in materia; salvo deliberazioni in contrario (approvazione delle pregiudiziali), si passa poi alla fase dell’esame e votazione articolo per articolo; è nel corso di essa che è possibile presentare, discutere e votare gli emendamenti, cioè le proposte di modifica dei singoli articoli; seguono, infine, le dichiarazioni di voto, con le quali i rappresentanti dei gruppi rendono noto come si esprimeranno sul testo e perché, e la votazione finale che decide le sorti del progetto che, per essere approvato, deve ottenere la metà più uno dei voti che vengono espressi, purché sia presente la metà più uno dei componenti l’assemblea (quorum funzionale e strutturale). Si noti che le votazioni avvengono per lo più a scrutinio palese. Il voto palese è obbligatorio in caso di norma con conseguenze finanziarie. Il voto segreto è possibile su richiesta nel caso in cui le norme in esame abbiano ad oggetto principi e diritti di libertà costituzionalmente garantiti.
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