Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Il Procedimento Legislativo in Italia: Ordinario e Costituzionale, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

Legislatura in ItaliaDiritto costituzionale italianoProcedura Legislativa

Il procedimento legislativo in italia, distingue tra procedimento ordinario per le leggi ordinarie e procedimento aggravato per le leggi costituzionali. Il testo illustra fasi, tempi e requisiti per l'approvazione di una legge in italia, dalla presentazione di un progetto di legge fino alla promulgazione e pubblicazione. Il documento include anche la possibilità di iniziativa legislativa popolare e la procedura referendaria per le leggi costituzionali.

Cosa imparerai

  • Che cosa significa la procedura referendaria per le leggi costituzionali in Italia?
  • Quali sono le fasi del procedimento legislativo ordinario in Italia?
  • Come avviene la promulgazione e la pubblicazione di una legge in Italia?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 26/06/2022

leti_PRO
leti_PRO 🇮🇹

4.6

(13)

19 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Il Procedimento Legislativo in Italia: Ordinario e Costituzionale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Il Procedimento Legislativo In Italia il procedimento legislativo adottato dal Parlamento della Repubblica può distinguersi a seconda del tipo di legge cui si riferisce. Più precisamente si parla di Iter legis ordinario, concernente il procedimento di approvazione delle leggi ordinarie; Iter legis aggravato (da intendere come rafforzato), concernente il procedimento relativo alla approvazione delle leggi costituzionali. Iter legis ordinario (leggi ordinarie) Per quanto riguarda le leggi ordinarie, l'iter legis è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo I, sez. II dagli artt. 71-74, e dai regolamenti parlamentari. Questo procedimento è composto dalle seguenti fasi: Fase dell'iniziativa (da parte del soggetto competente); Fase della discussione (da parte del Parlamento); Fase della promulgazione (da parte del Presidente della Repubblica), la quale può essere articolata in momenti successivi: Promulgazione propriamente detta; Pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); Vacatio legis (per un periodo di 15 giorni dalla pubblicazione); Entrata in vigore. Fase dell'iniziativa presentazione di un progetto di legge ad una delle Camere (in articoli) e accompagnato da una relazione che illustri le principali caratteristiche. La Costituzione riconosce tale potere:  Parlamento sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare proposte di legge;  Governo (disegni di legge governativi);  corpo elettorale (che può essere esercitata attraverso la presentazione alle Camere da una proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori) mediante iniziativa legislativa popolare, sulla base dell'art. 71 della Costituzione;  Consigli Regionali;  Al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL); generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva, ma la Costituzione gli attribuisce la facoltà di proporre leggi. Fase della discussione La seconda fase del procedimento legislativo comincia con l'assegnazione da parte del Presidente della camera (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) cui è pervenuto il progetto di legge alla commissione parlamentare competente ratione materiae (ovvero, per materia). Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto della legge al Presidente di una delle camere del Parlamento il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo e infine la votazione finale sull'intero progetto di legge da parte dell'assemblea. Per l'approvazione da parte di una camera è sufficiente la maggioranza dei presenti votanti a favore, eccezion fatta per taluni casi, sempre previsti dalla Costituzione, ove sono richiesta maggioranze speciali. Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbia votato favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche fa sì che sia completata la fase deliberativa. Se invece vi apporta modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene definito con il termine "navetta" e riflette il fatto che le due camere del Parlamento in Italia hanno le stesse funzioni (c.d. bicameralismo perfetto). La commissione parlamentare opera diversamente a seconda della "sede" in cui viene autorizzata a operare. La commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge può operare in:  Sede referente: (Si tratta della sede in cui le commissioni operano seguendo il normale iter legis ordinario) è sempre obbligatorio (art. 72, 4° comma Cost.) per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. In esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento; in tali sedi plenarie la Commissione è rappresentata da un relatore.  Sede legislativa o deliberante: (procedimento decentrato) la commissione che opera in sede legislativa si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori.  Sede redigente (prevista dai regolamenti di Camera e Senato); la commissione ha gli stessi compiti che aveva quando operava in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge assume carattere di definitività, e il testo che viene presentato alla Camera sarà votato nella sua interezza (senza quindi procedere alla votazione articolo per articolo; sono esclusi da questo procedimento le materie per le quali vi è una riserva di assemblea, citate nella Sede referente) Fase della promulgazione La terza e ultima fase è quella della promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione propriamente detta deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, e spetta al Presidente della Repubblica. Non sempre il Presidente della Repubblica decide di promulgare la legge, in quanto essa potrebbe avere dei difetti sostanziali (essere in contrasto con i dettati costituzionali) oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo); quindi spetta a lui porre il primo vero sindacato (preventivo) della legge. Se la decisione di promulgare fosse negativa, la legge viene rinviata alle camere con un messaggio motivato del Presidente della Repubblica (il cosiddetto "veto sospensivo"). Se il progetto di legge viene approvato nuovamente il presidente è obbligato a promulgarlo. Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata. Questo momento vede l'intervento del Ministro della Giustizia, depositario del sigillo dello Stato. Una volta posto il sigillo alla legge, essa viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò permette, dal punto di vista formale, che la nuova legge possa essere collegata alle norme pre-esistenti così da avere pieno valore e forza cogente (quod non est in registro non est in mundo). Una volta che la legge approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica viene pubblicata, questa non ha immediatamente forza di legge, ma un periodo di tempo variabile deve intercorrere precedentemente (15 giorni o prima, qualora la stessa legge non preveda un termine diverso), periodo durante il quale tutti i cittadini possono prendere coscienza della nuova legge = vacatio legis. Trascorsa la vacatio legis la legge pubblicata entra in vigore, diventa cioè obbligatoria e coercitiva erga omnes. Iter legis aggravato Per quanto riguarda le leggi costituzionali il procedimento legislativo è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo VI, sez. II dall'articolo 138. In questo caso il Parlamento adotta una procedura più complessa o rafforzata rispetto alle leggi ordinarie dal momento che la legge dovrà avere, lo stesso rango della Costituzione. La procedura è pertanto detta iter legis aggravato.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved