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Il procedimento legislativo, Appunti di Diritto Pubblico

Il procedimento legislativo in Italia, ovvero il processo formale che porta all'approvazione di una legge. Il procedimento si compone di tre fasi: iniziativa, istruttoria ed e liberatoria, e promulgazione pubblicazione. Viene spiegato come funziona l'iniziativa, come si svolge l'istruttoria e la deliberazione, e come avviene la promulgazione e pubblicazione della legge. Vengono inoltre descritte le differenze tra le modalità normale, redigente e deliberante.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 13/04/2023

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_ele_o_nora_ 🇮🇹

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Scarica Il procedimento legislativo e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: procedimento formale adottato dall'organo detentore del potere legislativo di uno Stato che porta all'approvazione di una legge. L'articolo 72 dice che la camera il Senato devono seguire delle norme per dettare i disegni di legge, però ci sono i regolamenti diversi per camera e Senato, cioè il procedimento legislativo può avere delle sfumature differenti. Il procedimento legislativo si compone di tre fasi: iniziativa, istruttoria ed e liberatoria, e promulgazione pubblicazione. 1. Iniziativa: questa fase è regolata all'articolo 71 che stabilisce che ciascun parlamentare ha potere di iniziativa, così come il governo, consigli regionali, il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed eventualmente anche il popolo, purché la proposta sia sottoscritta da almeno 50000 persone. Quindi sul piano formale non ci sono differenze ma, sul piano sostanziale il parlamento funziona in un determinato modo, cioè secondo un programma di lavori in cui si decidono le attività giornaliere, e quindi di quali iniziative deliberare. Sul piano pratico hanno una certa priorità i disegni espressi dal governo o da un elevato numero di parlamentari. Le richieste popolari non hanno una particolare priorità, ma esiste un principio per cui quando vengono riformate le camere, tutti i disegni più avanzati decadono e quindi non sono più prioritari, ma i disegni popolari non decadono in quanto sarebbe difficile raccogliere nuovamente 50.000 firme. Il disegno di legge è presentato come un testo redatto in articoli e una relazione illustrativa, spiegando le ragioni e lo scopo per cui vuole far approvare la legge proposta. La maggior parte delle parti che si propone un'iniziativa si interviene con l'intento di attuare modifiche in ambiti dove le leggi sono già presenti, fattore che deve eventualmente essere affermato nell’illustrazione. 2. Istruttoria e deliberatoria: dopo la presentazione di un disegno di legge, il presidente la camera lo può segnare una specifica commissione o a più commissioni in base a quanti ambiti riguarda.si possono utilizzare tre modalità: normale: la commissione opera in sede referente; in sede redigente: nell’Assemblea si discute prima di mandare all’altra camera, ma non si attuano modifiche al disegno dopo la commissione; in sede deliberante: fa tutto la commissione, cioè la legge va all’altra camera senza passare per l’assemblea. Nella modalità normale si prende in esame il disegno di legge, si attuano confronti ed eventualmente lo si modifica, poi si comunicano gli esiti del lavoro in commissione che è stato svolto nella camera. Se i disegni sono più di uno, questi vengono abbinati e se ne presenta uno unico come prodotto di vari e che la commissione propone all’assemblea. Inoltre, la modalità normale vuole che nell'assemblea si discute e si propongano modifiche del disegno, per poi votare e se il disegno viene approvato, lo si passa all'altra camera, che non è necessariamente obbligata a seguire il procedimento normale.se vengono effettuate modifiche dall'altra camera, il disegno modificato viene rimandato alla precedente, che valuterà le modifiche. Il disegno continuerà a viaggiare tra le camere finché non sono entrambe in accordo e si accetta il disegno, altrimenti i disegni possono essere insabbiati non entrare in vigore. 3. Promulgazione e pubblicazione: dopo che il disegno di legge è stato approvato, la legge non è ancora efficace. Per prima cosa il Presidente della Repubblica deve scegliere, entro un determinato tempo, se rendere la legge
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