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il procedimento legislativo, Appunti di Diritto Pubblico

il procedimento legislativo ed i tre subprocedimenti: con sede referente, deliberante e redigente

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 04/04/2020

SusM
SusM 🇮🇹

3.3

(4)

13 documenti

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Scarica il procedimento legislativo e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Lezione 13. (30 mar. 20) Procedimento legislativo: fase dell’iniziativa legislativa, illustrando i soggetti che ne godono, soggetti previsti dalla costituzione nell’art 71 cost., aggiunti poi tramite una legge costituzionale. Il potere consiste nella possibilità di presentare alle camere un progetto di legge. Articolazione dell’iniziativa legislativa rispetto alla sua incidenza sulla produzione legislativa. Il governo dispone di direttive riservate al governo. Programma di governo che la maggioranza parlamentare supporta. Fase successiva: quando il progetto di legge inizia il suo iter nelle camere- il procedimento è regolato su base bicamerale, il procedimento si articola in serie di subprocedimento che hanno al centro le commissioni parlamentari. Sono quell’organo delle camere, ognuna ha una specifica competenza per materia (ce ne sono 14). Quando il presidente dell’assemblea riceve il progetto di legge, questo viene assegnato a una delle commissioni o a commissioni riunite. Normalmente l’assegnazione avviene ad una commissione che ha una prevalenza di materia su quella materia. Il progetto di legge viene inserito nel calendario, poi il progetto riceve un relatore. Questo farà una analisi più approfondita, non tutti i progetti vengono analizzati da commissioni. Esiste la chance maggioritaria, che un progetto una volta assegnato rimanga dormiente, perché nel calendario delle commissioni si dà precedenza ad altri elementi. Art 72 cost., il procedimento legislativo è articolato in tre subprocedimenti, 3 diverse piste che si possono seguire nel procedimento legislativo. Queste piste sono elementi che nell’art 72 vengono predisposti (a secondo del ruolo che ha la commissione): 1.subprocedimento in commissione con sede referente: procedimento ritenuto ‘normale’, questa comporta che la commissione parlamentare competente per materia che ha ricevuto il progetto di legge faccia un esame preliminare sul progetto discutendone i contenuti e formulando delle proposte, il ruolo della commissione termina qui, il progetto è dato all’assemblea plenum, all’interno si svolge un procedimento legislativo generale. Nel procedimento il lavoro della commissione è un lavoro limitato a riferire all’aula gli elementi. Il 99% dei casi viene esaminato con questo caso. 2.subprocedimento in commissione in sede deliberante: implica che la commissioni non si limiti a studiare la materia e a riferire all’aula. La commissione svolge il procedimento legislativo per intero, delibera e vota le proposte articolo per articolo. La commissione in questo caso si sostituisce per intero all’assemblea. Utilizzo di una procedura derogatoria: perché questo procedimento è utile sui temi dove si riscontra una grande convergenza tra le forze politiche. Se le forze convergono su punti comuni, questo consente di accettare una strada derogatoria, e comporta un procedimento dove c’è un grande risparmio di tempo di lavoro. Si ammette solo quando la condivisione sia palese ed evidente. Nella nostra storia parlamentare questo procedimento è circoscritto. Questo procedimento è ristrettissimo. Negli ultimi 20 anni questa ipotesi si è verificata in pochi casi. Si può utilizzare solo quando c’è il consenso perché basta una minoranza o una opposizione per bloccare il procedimento in sede deliberante. 3.subprocedimento in commissione in sede redigente: rappresenta un caso intermedio tra i due casi sopra. Questa commissione esamina il progetto di legge nei contenuti e procede al voto articolo per articolo, rimette al plenum dell’assemblea il voto conclusivo del progetto di legge. Si può utilizzare solo quando c’è il consenso perché basta una minoranza o una opposizione per bloccare il procedimento in sede deliberante. Questi procedimenti si possono utilizzare in entrambe le camere: ultimo comma art.72- introduce una ulteriore limitazione a progetti ammessi in sede redigente e deliberante. La costituzione impone che si utilizzi sempre il procedimento in sede referente. Riserva in assemblea, ultimo comma: sempre si usa il procedimento in sede referente quando si tratta di certe cose. Riserva tutto il procedimento legislativo all’assemblea. (vedi ultimo comma art 72 cost.  La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
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