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il procedimento legislativo, Sbobinature di Diritto Pubblico

sintesi sulla lezione - il procedimento legislativo

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

In vendita dal 19/05/2021

gianluca-manara
gianluca-manara 🇮🇹

24 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica il procedimento legislativo e più Sbobinature in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Riassunto elaborato da Gianluca Manara Lezione n. 9: Il procedimento legislativo A. La legge formale B. Il procedimento legislativo di formazione della legge formale. La fase preparatoria (iniziativa legislativa) C. La fase costitutiva D. La fase integrativa dell’efficacia E. Leggi rinforzate e leggi atipiche Svolgimento: A. LA LEGGE FORMALE: è quell’atto che ha forma della legge, ovvero quell’atto che proviene da quel procedimento disegnato in costituzione dagli articoli dal 71 al 74 e che si compone delle delibere di approvazione da parte delle due camere e delle promulgazione del P.d.R. – la composizione della legge formale corrisponde, si collega alla nozione di forma di legge – nella idea tradizionale della legge formale, la legge è tale perché proviene dal un certo procedimento e la legge è tale perché ha un contenuto di un certo tipo vale a dire ha un contenuto normativo, contiene prescrizioni che hanno il carattere di essere generale e astratte – si distinguono tra leggi meramente formali e leggi formali e sostanziali – essendo le leggi meramente formali quegli atti che provengono dal procedimento di approvazione della legge ma che non hanno le caratteristiche sostanziali della legge – non sono a contenuto normativo cioè non contengono prescrizioni astratte si distinguono dalle leggi che sono tali sia sotto il profilo formale che sostanziale (il contenuto dell’atto che esse hanno) – si e verificata una modifica nel testo – originariamente il riferimento alla legge formale si aveva in mente solo la legge del Parlamento art. 70 Cost. la funzione legislativa è esercitata collettivamente della due camere – oggi va affiancato e tenerli ambedue presenti art. 117 Cost. modificato con la legge 3 del 2001 che dice “la podestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni” – la centralità costituzionale dell’art.70 nel definire la funzione legislativa è in qualche modo venuta meno perché oggi non possiamo pensare all’art 70 senza tenere in considerazione l’art. 117 B. IL PRCEDIMENTO: la fase preparatoria (iniziativa legislativa) e disciplinata dall’art. 71 Cost. – intendiamo la presentazione di un progetto di legge ad una delle due camere che consiste nella presentazione di un testo redatto in articoli (l’articolo è la struttura base di un testo legislativo) accompagnato da una relazione che esplichi le finalità e gli obiettivi di questa iniziativa legislativa – nel regolamento della camera si parla di “disegni di legge” per i progetti presentati dal Governo e di “proposte di legge” in tutti gli altri casi – art. 71 disciplina anche i soggetti a cui spetta questo potere di iniziativa il primo soggetto: - GOVERNO: l’iniziativa governativa ha alcune caratteristiche peculiari – la prima è per un “sub- procedimento” cioè finché si realizzi l’iniziativa governativa ci sono più atti finalizzati ad un determinato obiettivo che si inseriscono nel procedimento legislativo generale – consiste nella presentazione di un testo da parte di uno o più ministri in consiglio dei ministri, l’approvazione di questo disegno di legge da parte del consiglio dei ministri e poi e poi vi è la fase dell’autorizzazione del P.d.R. alla presentazione del disegno di legge (questo potere del P.d.R. è considerato un po’ come un retaggio storico) è un potere su cui ben poco il Pd.R. può intervenire – tutto questo sotto il profilo PROCEDIMENTALE della formazione della legge – Mentre sotto il profilo CONTENUTISTICO e SOSTENZIALE: 2 cose imp.: vi sono casi in cui l’iniziativa spetta solo al Governo sono i casi di iniziativa legislativa OBBLIGATORIA e VINCOLATA – spetta solo il Governo la presentazione la legge di bilancio – la presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge – spetta solo al G. la presentazione della ratifica dei trattati internazionali. L’iniziativa Governo è quella che ha le maggiori chance di successo – le percentuali di approvazioni dei disegni legge G. sono molto alti – perché usa l’iniziativa legislativa per attuare il programma sulla base del quale ha avuto la fiducia parlamentare e strumento dell’attuazione del programma di Governo e perché gode della maggioranza in parlamento – Riassunto elaborato da Gianluca Manara - L’iniziativa legislativa spetta poi a ogni singolo PARLAMENTARE: e un potere particolarmente importante che caratterizza le forme di governo parlamentare e consente di presentare emendamenti durante il procedimento di formazione della legge – il successo è molto inferiore rispetto alle iniziative proposte dal G. – - L’iniziativa legislativa spetta poi al POPOLO: è uno strumento di democrazia diretta e viene esercitata attraverso la proposta corredata da almeno 50 mila firme degli elettori - Spetta poi ai CONSIGLI REGIONALI: che possono presentare disegni di legge in parlamento – e possono essere di interesse più ampio rispetto a quello meramente regionale - Spetta poi al CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del Lavoro): i due più importati sono quello Governativo e quello parlamentare – il testo viene presentato indifferente ad una o all’altra camera (il parlamentare presenterà il testo alla sua camera) – il testo viene presentato al Presidente della Camera e da questo momento inizia la fase “costitutiva” C. FASE COSTITUTIVA: vede la deliberazione dell’assemblea che può articolarsi attraverso 3 procedimenti diversi: PROCEDIMENTO NORMALE od ORDINARIO (riserva di assemblea) – e caratterizzato dalla collocazione delle commissioni competenti che viene definita in sede referente che si conclude necessaria con una approvazione da parte dell’aula dell’assemblea – da una fase che si compie in commissione all’esito di questa fase le commissioni riferiscono all’aula. Si dice che siedono in sede referente. Questo procedimento più usato più tipico più normale più caratteristico del procedimento legislativo ma è necessario (per questo vi è riserva di assemblea) in tutti i casi dall’art. 72 cost. ultimo comma che dice che la procedura normale di esame e di approvazione da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia Costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa di autorizzazione a ratificare i tratta internazionali di approvazione di bilanci e consuntivi – al tri casi sono: di riserva per il procedimento ordinario – modello delle tre letture: una prima lettura generale – una lettura e approvazione articolo per articolo – una lettura discussione ed approvazione del testo in generale- caratteristiche di questo procedimento (ma che valgono anche per gli altri modello) in primo luogo l’art. 72 Cost. dice che ogni disegno di legge presentato da una camera è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa l’esame in commissione (è una caratteristica del PROCEDIMENTO LEGISLATIVO) – lo scopo e quello di facilitare l’istruttoria del testo (più facile discute in 40 persone che in 600) – secondo problema: fase della votazione articolo per articolo – in questa fase i parlamentari possono presentare (sia in commissione che in aula) degli emendamenti e quindi possono modificare il contenuto del testo che si sta approvando ed per questo che dopo la lettura è necessaria una seconda approvazione finale del testo - la fiducia viene posta sull’articolo ecco perché esistono delle leggi che contengono diversi commi (se ho tanti articoli devo chiedere tante fiducie mentre se ho un solo articolo con diversi commi ottengo la fiducia con una solo votazione - PRODECIMENTO DECENTRATO: o altrimenti con le commissioni in sede deliberante – a decidere sono direttamente le commissioni – vale a dire il testo di legge non richiede il passaggio in aula non chiede che si venga approvata dall’intera assemblea – l’esame in commissione conduce all’approvazione del testo – richiede altresì una serie di garanzie – in caso di procedimento decentrato il testo è rimesso all’aula quando lo richiede il G. o un decimo dei componenti della Camera o 1/5 della commissione – (si dice che è una assegnazione precaria) – le commissioni permanenti sono sempre strutturate per rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari – - PRODECIMENTO MISTI: le commissioni siedono in sede redigente vale a dire una parte del lavoro lo fa la commissione ed una parte lo fa l’aula – piccola differenza tra Camera e Senato - La legge nel sistema italiano (bicamerale) necessita della approvazione del testo da parte di entrambe le camere (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) finché non si ottiene la fiducia sul medesimo testo il testo tornerà all’altra camera (in gergo si chiama “navet”) dopo l’approvazione interviene la fase integrativa dell’efficacia
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