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Il procedimento legislativo del Parlamento, Appunti di Diritto Pubblico

Rielaborazione dalle slide e dal libro di testo del procedimento legislativo del Parlamento

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 11/10/2023

cenzoledda
cenzoledda 🇮🇹

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Scarica Il procedimento legislativo del Parlamento e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO Art. 70 Cost. “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere" La funzione legislativa consiste nella funzione di approvazione delle leggi ordinarie, delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Le leggi ordinarie sono dette così perché il loro procedimento di approvazione è quello ‘normale’ (ordinario). Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale seguono invece un procedimento di approvazione diverso e aggravato rispetto a quello ordinario. Procedimento ordinario: definizione e fasi Procedimento legislativo: la serie degli atti preordinati all’adozione della legge. Le fasi del procedimento legislativo sono: 1. Iniziativa 2. Istruttoria 3. deliberazione Una volta deliberato l’atto legislativo hanno luogo due ulteriori fasi, che però non si svolgono in Parlamento: 4. Promulgazione (Atto del Capo dello Stato) 5. Pubblicazione (è un adempimento del Governo, del Ministero di grazia e giustizia) In forza del principio bicamerale, l’iniziativa legislativa può essere avviata in ciascuna delle due Camere. L’esame e la deliberazione si svolgono in ciascuna Camera sono alla votazione di un testo uguale in ciascuna Camera (il testo passa da una Camera all’altra fino all’approvazione di un testo conforme; cd. navette). Il procedimento legislativo è disciplinato a grandi linee in Costituzione e, nel dettaglio, dal regolamento parlamentare, a cui la Costituzione rinvia e che è l’unica altra fonte abilitata a dettare norme sul procedimento di formazione della legge. Art. 72 Cost.: “Ogni progetto di legge, presentato a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminata dalla Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.” L’Art.72 (e altre norme Costituzionali riferite alla legge) e il regolamento parlamentare istituiscono e disciplinano la legge e ne regolano il procedimento di formazione, gli effetti ecc. sono norme sulla produzione. Il regolamento parlamentare, essendo l’unica fonte che oltre la Costituzione può occuparsi di queste cose, gode al riguardo di una riserva. Sul procedimento di formazione della legge esiste una riserva di regolamento parlamentare. La fase dell’Iniziativa Consiste nella presentazione di un progetto di legge o un disegno di legge (se l’iniziativa è del governo) al Presidente di una Camera affinché il Parlamento deliberi su di esso. Sono titolari del potere di iniziativa legislativa: ● Le Camere (Ciascun membro delle Camere) ● Il Governo ● Il Cnel e organi cui il potere d’iniziativa sia attribuito alla Costituzione o da Legge Costituzionale (Consigli regionali) NB.: L’iniziativa legislativa è lo strumento normale attraverso il quale il governo dovrebbe perseguire il suo indirizzo politico. Attribuendo il potere d’iniziativa anche a ciascun deputato e senatore, la Costituzione afferma d’altro canto che la funzione legislativa delle Camere non deve e non può ridursi all’attuazione dell’indirizzo politico del Governo. Il governo ha iniziativa riservata in materia di legge di bilancio, legge di conversione di decreti legge, leggi di ratifica dei trattati internazionali. La fase Istruttoria Consiste nell’esame del progetto o disegno di legge, si svolge in Commissione e termina in Assemblea. Quando riceve un disegno o progetto di legge, il Presidente lo assegna per l’esame alla commissione competente per materia. La Commissione redige una relazione all’assemblea, in cui propone l’accoglimento o la reiezione del progetto, oppure emendamenti, oppure redige un nuovo testo. Segue alla presentazione della relazione la discussione in Assemblea. La Commissione che esercita la competenza istruttoria è detta referente. Un progetto o disegno di legge, oltre ad essere attribuito alla commissione referente per l’istruttoria, può essere attribuito a altra commissione affinché dia un parere. Questa Commissione opera in sede Consultiva: in base ai vigenti regolamenti parlamentari, ogni progetto di legge viene sempre assegnato, oltre che alla commissione competente per materie in sede referente anche alle due commissioni dette filtro (C. Affari Costituzionali, C. Bilancio), che danno il loro parere alla commissione referente, operando pertanto in funzione consultiva. Oltre alle commissioni filtro, possono esservi anche altre commissioni incaricate di funzioni consultive. La fase Deliberante Si svolge in assemblea e comprende: ● Discussione generale: qui possono porsi le questioni pregiudiziali e sospensive, che se approvate precludono di procedere. ● Discussione articolo per articolo: qui possono porsi gli emendamenti. ● Discussione finale: approvazione Art. 83 Regolamento Camera: 1. “La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli per la minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente Le leggi Costituzionali e di revisione Costituzionale Nell’esercizio della funzione legislativa, il Parlamento approva le leggi Costituzionali e di revisione Costituzionale. I due tipi di legge seguono uno stesso procedimento, aggravato, cioè più complesso rispetto a quello ordinario, descritto nell’Art. 138 della Costituzione: ● Doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera. ● Intervallo di tre mesi tra le deliberazioni di ciascuna Camera. ● Maggioranza dei ⅔ per l'entrata in vigore. ● Se raggiunge la sola maggioranza assoluta il testo viene pubblicato per tre mesi nei quali è possibile chiedere un referendum. La legge entra in vigore se non viene chiesto il referendum o se nel referendum è confermata. I due tipi di legge si differenziano per funzione: ● le leggi di revisione Costituzionale sono quelle che modificano parti della Costituzione. ● le leggi Costituzionali assolvono a riserve di legge costituzionale o rivestono una certa materia della forza di legge Costituzionale. La Costituzione non può essere modificata con legge ordinaria o atto equiparato, ma solo con leggi apposite, dette di revisione costituzionale, nei limiti dell’Art. 138 (limiti di procedura) e dell’Art. 139 (limiti di contenuto). Questi limiti sono: ● La ‘forma repubblicana’ non può essere oggetto di revisione (limite del contenuto). ● Per la revisione della Costituzione occorre rispettare l’apposito procedimento (limite di procedura) Per ‘forma repubblicana’ non si intende soltanto l’elettività del Capo dello Stato, ma tutto il complesso dei principi costituzionali che caratterizzano la nostra forma di stato (uguaglianza, stato di diritto, regionalismo, internazionalizzazione) che definiscono l’identità repubblicana e dei quali almeno il contenuto è essenziale e perciò sottratto a revisione. Il referendum costituzionale Il referendum è uno strumento di democrazia diretta. La Costituzione prevede due principali tipi di referendum: ● in quello abrogativo (art, 75 Cost.) il corpo votante (aventi diritto al voto per la Camera dei Deputati) si esprime sul mantenere o meno in vigore una certa legge. ● in quello costituzionale il corpo votante acconsente o meno alla revisione, integrazione, modifica della Costituzione vigente già approvate dalle Assemblee parlamentari. Mentre il referendum abrogativo segue un procedimento autonomo e a sé stante, quello costituzionale si inserisce come momento eventuale nel procedimento di formazione delle leggi costituzionale e di revisione costituzionale. Il testo lo descrive come facoltativo e ne sottolinea il carattere sospensivo/confermativo. È eventuale/confermativo perché a. È possibile farne richiesta solo se la legge costituzionale o do revisione è stata approvata dalle Camere con la sola maggioranza assoluta b. Si svolge solo se ne viene fatta richiesta, da questi soggetti: i. almeno cinquecentomila elettori ii. almeno cinque consigli regionali iii. almeno un quinto dei membri di ciascuna Camera la richiesta del referendum costituzionale deve essere presentata entro tre mesi dall’annuncio dell’avvenuta approvazione della legge (che appare nella Gazzetta Ufficiale). Poiché sospende l’entrata in vigore della legge e solo se il corpo elettorale si esprime favorevolmente la legge entra in vigore, il referendum costituzionale è detto sospensivo e confermativo. La regolarità della richiesta è accertata dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. La consultazione è indetta dal Presidente della Repubblica. A differenza del referendum abrogativo (che non è valido se non vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto) non è previsto un quorum di partecipazione. Pag 158-159
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