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Il procedimento penale italiano versione ridIl procedimento penale italiano versione ridottaotta, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Il procedimento penale italiano versione ridotta.ppt

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2012/2013

Caricato il 31/05/2013

8aladino9
8aladino9 🇮🇹

5

(1)

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Scarica Il procedimento penale italiano versione ridIl procedimento penale italiano versione ridottaotta e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Indagini preliminari Richiesta archiviazione Richiesta di rinvio a giudizio - imputazione Decisione del G.I.P. accoglimento Imputazione coatta Integrazione probatoria Udienza preliminare Non luogo a procedere Rinvio a giudizio Giudizio (dibattimento) decisione impugnazioni Struttura fondamentale del procedimento penale Richiesta di ulteriori indagini Indagini preliminari Richiesta archiviazione Richiesta di rinvio a giudizio - imputazione Decisione del G.I.P. accoglimento Imputazione coatta Integrazione probatoria Udienza preliminare Non luogo a procedere Rinvio a giudizio Giudizio (dibattimento) decisione impugnazioni Struttura fondamentale del procedimento penale Procedimento p r o c e s s oRichiesta di ulteriori indagini Indagini preliminari Le indagini preliminari: Il Giudice per le Indagini Preliminari (g.i.p.) Interviene eccezionalmente: • Per garantire la valutazione di un soggetto terzo e imparziale, con funzioni giurisdizionali, quando in gioco tutela della libertà personale e altri diritti fondamentali 1. Convalida con ordinanza arresto e fermo (entro 48 h p.g. comunica a p.m. che richiede la convalida, la quale deve intervenire entro altre 48 h: art. 13, co.3, Cost.; art.391 c.p.p.). N.B.: arresto può essere attuato, in casi eccezionali, anche da privati; fermo anche da p.m. 2. Ordinanza che dispone le misure cautelari (personali e reali: ad es. sequestro conservativo e preventivo) 3. Autorizzazione intercettazioni di conversazioni e comunicazioni con decreto motivato (art.266 ss. c.p.p.) • Per consentire forme di anticipazione del dibattimento (utili all’acquisizione di elementi di prova già nella fase delle indagini preliminari) 1. Incidente probatorio (392 ss. c.p.p.) Indagini preliminari Le indagini preliminari: valore delle fonti di prova raccolte In linea di principio INUTILIZZABILI per il giudizio (il principio dialettico richiede il contraddittorio, l’oralità e l’immediatezza) Eccezioni: Consenso delle parti (ad es. riti speciali; consenso per singoli atti in dibattimento: 500 co.7 c.p.p.; 493 co.3) Atti per loro natura non ripetibili (perquisizioni, sequestri, intercettazioni) accertamenti tecnici SALVO RISERVA DI INCIDENTE PROBATORIO Irripetibilità imprevedibile e sopravvenuta (512 c.p.p.) Dichiarazioni (garantite: rese a p.m., g.i.p., g.u.p., p.g. delegata) imputato assente o contumace o che rifiuta l’esame. Non possono essere di norma utilizzate contro altri (correo PENTITO) salva minaccia o corruzione (513 c.p.p.) Dichiarazioni del testimone che si astiene dal deporre o depone il falso per minacce o subornazione (art.500 co.4 c.p.p.) Dichiarazioni di imputato in procedimento connesso ma separato (altra ipotesi di correo PENTITO) (possibile accompagnamento coattivo – esame a domicilio – rogatoria) •Se impossibilità sopravvenuta e imprevedibile di procedere al contraddittorio (no mera scelta del soggetto) •Se si avvale della facoltà di non rispondere e accordo delle parti Indagini preliminari Le indagini preliminari: valore delle fonti di prova raccolte In linea di principio INUTILIZZABILI per il giudizio Eccezioni: Incidente probatorio (392 ss. c.p.p.). Vera e propria “anticipazione” del dibattimento testimonianza, confronto (grave impedimento, minaccia) Esperimento giudiziale, perizia “breve” (oggetto accertamento modificabile) Ricognizione: ragioni di urgenza Perizia lunga (più di 60gg.) Esame dell’indagato su fatti riguardanti la responsabilità altrui Esame dell’imputato connesso o collegato Testimonianza di un minore di 16 anni su delitti di violenza sessuale, pedofilia, riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi (incidente probatorio c.d. PROTETTO) Esperimento del mezzo di prova indifferibile Per “blindare” dichiarazioni dei “pentiti” che spesso non si presentano a dibattimento o si avvalgono della facoltà di non rispondere (oggi che verbali dichiarazioni non più incondizionatame nte utilizzabili) Garantire “concentrazione” del dibattimento Tutela soggetti deboli dal dibattimento e garanzia genuinità dichiarazioni soggetti particolarmente “esposti” Il giudizio: i mezzi di prova (tipici) • Acquisizione prova documentale 234 co.1 c.p.p. divieto di documenti anonimi quanto a provenienza – salvo eccezioni (corpo del reato; provenienza dall’imputato) – perchè deve essere possibile il contraddittorio con il soggetto da cui il documento proviene (accertamento della provenienza: art.239 c.p.p.) • Testimonianza • Esame delle parti • Confronti (tra soggetti già esaminati che hanno reso dichiarazioni discordanti: art.211 c.p.p.) • Ricognizione (personale, reale, voci e suoni: artt. 213, 215, 216 c.p.p.) • Esperimento giudiziale (art.218 c.p.p.) • Perizia (art.220 ss. c.p.p.) Il giudizio: i mezzi di prova. In particolare: testimonianza e segreto professionale Art. 200 c.p.p. “segreto professionale” inerente a fatti conosciuti per ragione del proprio ministero, ufficio o professione Può essere opposto da: Ministri di confessioni religiose; avvocati; investigatori privati; consulenti tecnici; notai; esercenti professioni sanitari; altri soggetti ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre per segreto professionale Ma giudice, operati gli accertamenti necessari, può ordinare deposizione se opposizione infondata Il giudizio: i mezzi di prova. In particolare: testimonianza e segreto professionale E IL GIORNALISTA??? Art.200 co.3 Stesse regole valgono per i giornalisti • Se professionisti iscritti all’albo • Con esclusivo riferimento “ai nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della professione” (INFORMATORI) • Giudice può ordinare di “fare i nomi”, non solo se ritiene opposizione del segreto infondata, ma anche se le notizie 1. Sono indispensabili ai fini della prova del reato 2. Per accertarne la veridicità è necessario identificare la fonte della notizia Esaurite le impugnazioni ordinarie (Appello, Cassazione) Giudicato (la sentenza è definitiva – salvo revisione – e può essere eseguita) NE BIS IN IDEM (divieto di un nuovo processo: 649 c.p.p.) -rispetto alla stessa persona -Stesso fatto - anche se diverso titolo (per es. furto/peculato) -Anche se diverso grado (per es. tentato omicidio/omicidio) -Anche se diverse circostanze (furto semplice/furto aggravato) I divieti di pubblicazione (art.114 c.p.p.) Atto segreto (329 c.p.p.): atto che l’indagato non conosce né ha il diritto di conoscere (ad es.: sommarie informazioni di persona informata) Atti noti: atti “garantiti” non più segreti perché compiuti in presenza dell’indagato o perché depositati con possibilità di conoscerne il contenuto (ad es. perquisizione; sequestro) Atti conoscibili c.d. atti “partecipati”, necessario preavviso al difensore; informazione di garanzia (ad es. accertamento tecnico non ripetibile, interrogatorio) Divieto di pubblicare il testo dell’atto, sia dare informazioni sul suo contenuto MA SI POSSONO PUBBLICARE NOTIZIE ATTINTE DIRETTAMENTE DAL TESTIMONE DI UN AVVENIMENTO purché non sia notizia tratta dalle dichiarazioni fatte da tale soggetto all’autorità indagante Divieto di pubblicare il testo dell’atto; ma è lecito informare sul suo contenuto N.B.: 329 co.3 c.p.p.: con consenso dell’indagato/imputato, il p.m. può disporre la “segretazione” se necessario per la prosecuzione delle indagini Indagini preliminari I divieti di pubblicazione (art.114 c.p.p.) Indagini preliminari Se il procedimento non arriva al dibattimento, i divieti di pubblicazione vengono meno con la conclusione delle indagini preliminari o, se si tiene, al termine dell’udienza preliminare. Ma giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti che possa offendere il buon costume, ovvero notizie per le quali segreto di stato, ovvero pregiudizio per riservatezza testimoni e parti private dibattimento Fascicolo dibattimento: divieto di pubblicazione del testo viene meno dopo la sentenza di primo grado MA DIVIETO DICHIARATO INCOSTITUZIONALE Fascicolo pubblico ministero: divieti di pubblicazione (tutela libero convincimento giudice) vengono meno con pronunzia della sentenza di appello. Sempre consentita la pubblicazione, ANCHE TESTUALE, degli atti usati per le contestazioni (500, 501, 503 c.p.p.) Vietata però la pubblicazione, anche parziale, degli atti di dibattimenti celebrati a porte chiuse (art.472, co.1 e 2 c.p.p.). Il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche di atti usati per le contestazioni Divieto cessa quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero passati dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministero di grazia e giustizia RIASSUMENDO….(e badando alle decisioni della giurisprudenza) ATTI NON DI INDAGINE, PERCHE’ NON DIRETTI AL REPERIMENTO ED ALL’ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA (manca sia esigenza di tutela delle indagini che del libero convincimento del giudice) PIENAMENTE DIVULGABILI (esempio classico: si può divulgare il contenuto di una informazione di garanzia, che dal momento della ricezione è conoscibile dall’indagato, e non è atto di indagine) ATTENZIONE PERO’ A RISCHIO DIFFAMAZIONE (se si fa passare come “condanna” una mera “informazione di garanzia”) RIASSUMENDO….(e badando alle decisioni della giurisprudenza) DOPO LA “DISCOVERY” si pone solo esigenza di tutelare il LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE SE NON C’E’ DIBATTIMENTO  qualsiasi divieto di pubblicazione vien meno con termine indagini preliminari ovvero udienza preliminare SE C’E’ DIBATTIMENTO PIENAMENTE PUBBLICABILI atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (che giudice conosce già) DIVIETO DI PUBBLICAZIONE del testo degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. A MENO CHE NON VENGANO USATI PER LE CONTESTAZIONI (allora conosciuti dal giudice  viene meno ragione di impedire la pubblicazione) DIVIETI DI PUBBLICAZIONE possono PERMANERE in caso di “secretazione” da parte dell’autorità giudiziaria, o di dibattimento svolto a porte chiuse IN OGNI CASO DIVIETI VENGONO MENO trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero passati dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministero di grazia e giustizia Sempre vietata (art.114 commi 6, 6 bis) La pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato finché non divengono maggiorenni e di dati che anche indirettamente possono condurre all’identificazione di minorenni, salva autorizzazione del tribunale per i minorenni nell’interesse esclusivo del minorenne, o del minorenne che abbia compiuto sedici anni La pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo il consenso dell’interessato
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