Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Il processo esecutivo, Appunti di Diritto Processuale Civile

Il documento contiene una spiegazione semplice e sintetica delle varie forme di esecuzione.

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 21/07/2017

sarasapia
sarasapia 🇮🇹

2 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Il processo esecutivo e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Il processo di esecuzione. Il processo di esecuzione viene promosso quando il debitore non esegue spontaneamente l’obbligo risultante da un titolo esecutivo. Il suo scopo, dunque, è quello di dare concreta attuazione al credito risultante da tale titolo. Possiamo distinguere tre tipi di esecuzione: 1) esecuzione in forma generica o più semplicemente espropriazione forzata, alla quale si ricorre quando il creditore deve ottenere una somma di denaro dal debitore, per cui essa ha ad oggetto o il denaro del debitore o beni da convertire in denaro; 2) esecuzione in forma specifica per consegna o per rilascio, alla quale si ricorre quando la pretesa del creditore è costituita da un bene specifico (si pensi all’ipotesi in cui il conduttore di un immobile, alla scadenza del contratto, si rifiuti di lasciarlo); 3) esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare o di non fare, alla quale si ricorre quando la pretesa del creditore non è costituita da un bene, ma da un comportamento specifico che deve tenere il debitore, il quale precedentemente non ha eseguito un obbligo di fare ovvero ha violato un obbligo di non fare. Si pensi all’ipotesi in cui il vicino di casa che è stato condannato a demolire la mansarda costruita abusivamente e quindi in violazione di un obbligo di non fare, non lo fa spontaneamente. A prescindere dal tipo, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Il titolo esecutivo è il documento da cui risulta il diritto del creditore (diritto che deve essere certo, liquido, cioè preciso nel suo ammontare, ed esigibile, ossia non sottoposto a condizione o termine). Può trattarsi di una sentenza o di un altro provvedimento dell’autorità giudiziaria cui la legge attribuisce efficacia esecutiva (ad es. il verbale di conciliazione), di un atto ricevuto da notaio, di una cambiale ecc. Solo che, mentre la cambiale e gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce la sua stessa efficacia, sono di per sé idonei a consentire l’inizio dell’esecuzione, lo stesso non può dirsi per le sentenze e per gli atti ricevuti da notaio i quali devono essere spediti alla parte a favore della quale fu pronunciata la sentenza o fu stipulata l’obbligazione (o ai suoi successori) in forma esecutiva. In sostanza, in calce all’originale o alla copia del documento deve essere apposta una particolare formula indicata dall’art. 475. Il precetto, invece, è l’intimazione rivolta al debitore di adempiere entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. A pena di nullità, deve contenere: 1) l’indicazione delle parti; 2) la data di notificazione del titolo esecutivo, se fatta separatamente; 3) la trascrizione integrale del titolo, se richiesta dalla legge (come nel caso della cambiale). 1 Deve contenere, altresì, ma non appena di nullità: 1) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui esso è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso); 2) l’avvertimento che il debitore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (quest’ultimo è proposto quando i debiti sono stati contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale). Infine, il precetto diviene inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, l’esecuzione non è iniziata. Tra le tre figure di esecuzione previste dalla legge, quella più complessa è l’esecuzione in forma generica o espropriazione forzata, la quale si distingue in: 1) espropriazione forzata mobiliare presso il debitore, quando i beni mobili sono nella sua disponibilità diretta; 2) espropriazione forzata mobiliare presso terzi, se i beni mobili sono nella disponibilità diretta di un terzo o se oggetto dell’espropriazione è un credito del debitore verso terzi (si pensi al pignoramento del conto corrente del debitore presso la Banca); 3) espropriazione immobiliare. A queste tre tipologie ne vanno aggiunte altre due: 4) l’espropriazione forzata di beni indivisi; 5) l’espropriazione forzata presso il terzo proprietario. In quest’ultimo caso, si pensi all’ipotesi in cui un soggetto ha richiesto un mutuo ed un altro ha prestato garanzia facendo iscrivere ipoteca sulla propria casa. Se il mutuo non viene pagato, la Banca potrà espropriare la casa del garante. Fatta eccezione per l’espropriazione di bene gravati da pegno o ipoteca (in cui il creditore procedente può chiedere subito la vendita o l’assegnazione del bene), qualunque forma di espropriazione inizia col pignoramento. Il pignoramento consiste in un ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. Se a seguito di pignoramento, il debitore aliena i beni pignorati, gli atti di alienazione sono inefficaci nei confronti del creditore procedente e di quelli eventualmente intervenuti (effetti del pignoramento). 2 I creditori i cui crediti sono stati riconosciuti, partecipano alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati; invece, i creditori privi di titolo esecutivo i cui crediti sono stati disconosciuti, non possono partecipare alla distribuzione della somma, ma hanno solo il diritto di chiedere l’accantonamento delle somme che gli spetterebbero per un periodo non superiore a 3 anni, durante il quale hanno l’onere di munirsi di un titolo esecutivo. Se non riescono a munirsi di tale titolo, al termine dei tre anni il giudice fissa una nuova udienza per la distribuzione della somma accantonata in favore degli altri creditori. Segue > La vendita e l’assegnazione. Al pignoramento segue l’istanza di vendita o assegnazione da parte del creditore procedente o di quelli intervenuti tempestivamente. L’istanza di vendita ha lo scopo di trasformare in denaro i beni assoggettati a pignoramento; quella di assegnazione, invece, è finalizzata a soddisfare il creditore attribuendo allo stesso direttamente il bene pignorato e se il valore di quest’ultimo eccede quello del credito, il creditore assegnatario è tenuto a versare la differenza. La possibilità per il creditore procedente e per gli altri creditori intervenuti di scegliere alternativamente tra l’istanza di vendita e quella di assegnazione, comunque, vale solo per l’espropriazione mobiliare di titoli di credito o cose aventi un valore determinato o determinabile da listini di borsa o mercato. Con riferimento agli altri beni, invece, questa duplice alternativa non c’è, ma occorre prima presentare istanza di vendita e solo dopo che siano falliti gli sperimenti di vendita, si potrà procedere con l’assegnazione. L’istanza di vendita (così come quella di assegnazione “immediata”) può essere proposte dopo 10 giorni dal pignoramento (ed entro 45 giorni dallo stesso, altrimenti il pignoramento perde efficacia). A seguito di tale istanza, il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti, nel corso della quale queste possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi. Al termine di quest’udienza, il giudice dispone la vendita, la quale può avvenire con o senza incanto. Segue > La distribuzione della somma ricavata. L’ultima fase dell’espropriazione forzata è la distribuzione di quanto ricavato dalla vendita forzata o dal conguaglio delle cose assegnate. Se vi è un solo creditore pignorante, il giudice, sentito il debitore, dispone a favore del creditore il pagamento di quanto gli spetta. Se invece ci sono più creditori, si redige un progetto di distribuzione. Tale progetto può essere formato dai creditori e il giudice si limita ad approvarlo (distribuzione amichevole) oppure, in assenza di accordo, è formato dal giudice (distribuzione giudiziale). Quanto ai criteri di riparto, la priorità assoluta è riservata alle spese di giustizia, dopodiché devono essere soddisfatti nell’ordine: i creditori con diritto di prelazione, i creditori chirografari tempestivi e quelli tardivi. 5 L’espropriazione mobiliare presso il debitore. L’espropriazione mobiliare presso il debitore è quella avente ad oggetto crediti di denaro o beni mobili che sono nella diretta disponibilità del debitore. Essa si articola in cinque fasi: 1) la fase della ricerca, in cui l’ufficiale giudiziario ricerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti; 2) la fase della scelta, in cui l’ufficiale giudiziario sceglie i beni che ritiene di più facile e pronta liquidazione; 3) la fase dell’ingiunzione, in cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di non sottrarre le cose scelte alla garanzia del credito; 4) la fase dell’apprensione, in cui l’ufficiale giudiziario redige il processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione e descrive le cose pignorate mediante rappresentazione fotografica o altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinando approssimativamente il valore di realizzo, eventualmente con l’assistenza di uno stimatore da lui scelto; 5) la fase della custodia dei beni pignorati. Se si tratta di denaro, titoli di credito o oggetti preziosi, della custodia si occupa il cancelliere del tribunale. Negli altri casi viene nominato come custode un terzo, il quale ha diritto ad un compenso. Della custodia può anche essere incaricato il debitore o altre persone della sua famiglia, con il consenso del creditore, o viceversa, il creditore o il suo coniuge, con il consenso del debitore. Per l’espropriazione mobiliare presso il debitore valgono le regole già esaminate. Segue > La vendita e l’assegnazione nell’espropriazione mobiliare. Nell’espropriazione mobiliare, la vendita può avvenire con incanto o senza incanto. Nella vendita senza incanto, il giudice fissa il prezzo minimo di vendita e affida le cose pignorate all’istituto vendite giudiziarie o, con provvedimento motivato, ad un altro soggetto specializzato nel settore, affinché provveda alla vendita in qualità di commissionario, col compito di documentare le operazioni di vendita. Nella vendita con incanto (cioè all’asta), invece, il giudice stabilisce il giorno, l’ora e il luogo della vendita, nonché il prezzo di apertura dell’incanto e ne affida l’esecuzione al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o ad un istituto all’uopo autorizzato. Se una cosa messa all’incanto, rimane invenduta, il soggetto a cui è affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo inferiore di 1/5 rispetto al precedente. Se anche questo fallisce, si può procedere all’assegnazione del bene e se il valore del bene assegnato supera quello del credito, il creditore assegnatario è tenuto a versare la differenza (conguaglio). 6 L’espropriazione mobiliare presso terzi. L’espropriazione forzata presso terzi è quella avente ad oggetto beni mobili che sono in possesso di terzi oppure crediti del debitore verso terzi. Questa forma di espropriazione si differenzia dalle altre per la peculiarità del pignoramento. Esso ha un duplice scopo: quello di accertare che il terzo sia davvero debitore dell’esecutato o sia davvero in possesso di cose di quest’ultimo e quello di impedire al terzo di pagare o di consegnare le cose al debitore esecutato. Di conseguenza, non va notificato solo al debitore, ma anche al terzo. Si tratta, inoltre, di un atto scritto complesso che deve contenere: 1) l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l’indicazione (anche generica) delle cose o somme dovute dal terzo; 3) l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o somme dovute al debitore, senza l’autorizzazione del giudice; 4) l’ingiunzione al debitore di non sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati; 5) la citazione rivolta al debitore a comparire davanti al giudice competente; 6) l’invito rivolto al terzo di rendere al creditore procedente la dichiarazione di cui all’art. 547 entro 10 giorni mediante raccomandata o mediante PEC, con l’avvertimento che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, questa dovrà essere resa in un’apposita udienza e se il terzo non vi compare oppure compare ma non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso delle cose del debitore si considereranno non contestati. Dal momento della notificazione, il terzo è soggetto agli stessi obblighi che la legge impone al custode con riguardo alle cose e alle somme da lui dovute. Dopo la notificazione, inoltre, l’ufficiale giudiziario consegna l’atto di pignoramento al creditore procedente, il quale entro 30 giorni (pena la perdita di efficacia del pignoramento) dovrà depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo con la copia conforme dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Quanto alla dichiarazione di cui all’art. 547, essa ha lo scopo di accertare che il terzo sia davvero debitore dell’esecutato o sia davvero in possesso di cose di quest’ultimo. In questa dichiarazione il terzo deve specificare: 1) di quali somme è debitore o di quali cose è in possesso; 2) i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Questa dichiarazione deve essere inviata al creditore procedente mediante raccomandata o Pec. Se ciò non avviene, il creditore lo renderà noto all’udienza. A questo punto, il giudice fisserà una nuova udienza che sarà notificata al terzo e se questo non si presenta oppure si presenta ma non rende la suddetta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso delle cose del debitore si considereranno non contestati. 7 Essa non è efficace: 1) se presentata oltre il termine indicato nell’ordinanza di vendita; 2) se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo stabilito nell’ordinanza medesima; 3) se non è prestata una cauzione pari a 1/10 del prezzo offerto. Lo svolgimento della vendita varia a seconda che vi sia una sola offerta o più offerte. Se l’offerta è unica ed è pari o superiore al prezzo base stabilito nell’ordinanza di vendita, l’offerta è accolta. Invece, se è inferiore di non oltre 1/4 al prezzo base indicato nell’ordinanza di vendita, il giudice potrebbe comunque disporre la vendita se ritiene che non vi sia possibilità di conseguire un prezzo superiore con un’altra vendita (sempre, però, che non siano state presentate istanze di assegnazione). Se vi sono più offerte, il giudice invita gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta. In tal caso, se sono state presentate istanze di assegnazione e il prezzo offerto all’esito della gara è inferiore a quello indicato nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita, ma procede all’assegnazione. La fase conclusiva della vendita senza incanto è caratterizzata dall’emanazione di due decreti da parte del giudice: il primo è il decreto di vendita con cui il giudice stabilisce le modalità e il termine per il versamento del prezzo; il secondo è il decreto di trasferimento della proprietà con cui il giudice trasferisce la proprietà del bene dopo l’avvenuto versamento del prezzo. Segue > Vendita con incanto. La vendita con incanto avviene davanti al giudice dell’esecuzione nella sala delle udienze pubbliche. Tuttavia, se il giudice non ravvisa l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti, delega le stesse a un notaio, a un avvocato o a un commercialista iscritti in appositi elenchi. Per offrire all’incanto occorre aver prestato cauzione, la quale è subito restituita alla chiusura dell’incanto se l’offerente non diviene aggiudicatario, salvo che lo stesso non abbia partecipato senza giustificato motivo. In tal caso la cauzione gli è restituita nella misura di 9/10 dell’intero. L’aggiudicazione è fatta a favore dell’ultimo maggiore offerente. Tuttavia, questa aggiudicazione non è definitiva, in quanto il giudice ammette che entro i 10 giorni successivi possano essere presentate offerte superiori ad 1/5 rispetto al prezzo offerto dall’aggiudicatario. Se ciò avviene, il giudice invita coloro che hanno presentato le nuove offerte e l’aggiudicatario ad una gara sull’offerta più alta. Colui che si aggiudica il bene, deve versare il prezzo nel termine stabilito dal giudice e se non lo fa, decade dall’aggiudicazione e perde la cauzione versata a titolo di multa, dopodiché il giudice dispone un nuovo incanto. Se il prezzo del nuovo incanto, unito alla cauzione confiscata, è inferiore rispetto a quello ottenuto dal precedente incanto, il primo aggiudicatario deve versare la differenza. 10 Se la vendita con incanto ha esito negativo per mancanza di offerte, si può procedere all’assegnazione, purché la relativa istanza sia stata presentata almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata per la vendita. Se invece non vi sono domande di assegnazione oppure il giudice non le accoglie, può essere ordinato un nuovo incanto, con un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di 1/4. Arrivati, infine, alla fase della distribuzione della somma ricavata, il giudice o il professionista delegato, entro 30 giorni dal pagamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria. Forme speciali di espropriazione. Come dicevamo, accanto alle tre forme principale di espropriazione forzata, ve ne sono due per cosi dire “speciali”. Si tratta dell’espropriazione forzata di beni indivisi e dell’espropriazione forzata presso il terzo proprietario. La prima ricorre quando il bene da sottoporre a espropriazione è in comproprietà tra il debitore ed altri soggetti. In tal caso, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari, il giudice: 1) può disporre, quando è possibile, la separazione in natura della quota spettante al debitore; 2) se la separazione in natura non è possibile o non è chiesta, può disporre la vendita della quota indivisa quando ritiene probabile il conseguimento di un prezzo pari o superiore al valore della stessa; 3) se la separazione in natura non è possibile o non è chiesta e se non risulta probabile che dalla vendita della quota indivisa sia conseguito un prezzo pari o superiore al valore della stessa, il giudice dispone che si proceda alla divisone. Nel frattempo l’esecuzione è sospesa. Quanto all’espropriazione presso il terzo proprietario, essa è quella che ha ad oggetto un bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode. A seconda dei beni oggetti di pignoramento, si applicano le regole previste per l’espropriazione mobiliare o per quella immobiliare. Ovviamente, titolo esecutivo e precetto vanno notificati anche al terzo. L’esecuzione in forma specifica. Esistono tre forme di esecuzione in forma specifica. La prima è quella cha ha ad oggetto un bene specifico che il debitore si rifiuta di consegnare o rilasciare al creditore. Essa prende il nome di esecuzione per consegna o per rilascio e si caratterizza per la mancanza del giudice dell’esecuzione, in quanto l’organo che vi è preposto è l’ufficiale giudiziario. Nel caso in cui l’oggetto dell’esecuzione sono beni mobili, l’ufficiale giudiziario notifica al debitore il precetto con cui gli intima di consegnarli entro 10 giorni. 11 Decorso questo termine, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul posto ove si trovano le cose mobili (momento iniziale dell’espropriazione), le ricerca e le consegna alla parte istante (tranne che le cose risultino pignorate, in tal caso la parte istante fa valere le sue ragioni mediante opposizione). Se invece oggetto dell’esecuzione è un bene immobile, l’ufficiale giudiziario comunica almeno 10 giorni prima alla parte che è tenuta a rilasciarlo, il giorno e l’ora in cui procederà (la notifica di questo avviso rappresenta il momento iniziale dell’espropriazione). Nel giorno fissato, si reca sul luogo dell’esecuzione e immette la parte istante nel possesso dell’immobile, ingiungendo al detentore di riconoscere il nuovo possessore. Se il bene risulta pignorato o sequestrato, l’ufficiale giudiziario comunica immediatamente l’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro. Quindi, a differenza del procedimento per consegna di beni mobili, il pignoramento o il sequestro dell’immobile non impediscono l’esecuzione per rilascio. Infine, se nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio, l’ufficiale giudiziario intima alla stessa di asportarle entro un dato termine. Se ciò non avviene, questi beni vengono venduti su richiesta e a spese della parte istante. Il ricavato è impiegato per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita. Se la parte istante non richiede la vendita di questi beni o non provvede al pagamento anticipato delle spese, i beni (sempre che il loro tentativo di vendita appaia inutile) si considerano abbandonati e l’ufficiale giudiziario provvede alla loro distruzione. L’altro tipo di esecuzione in forma specifica è l’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, alla quale si ricorre quando la pretesa del creditore non è costituita da un bene, ma da un comportamento specifico che deve tenere il debitore, il quale precedentemente non ha eseguito un obbligo di fare ovvero ha violato un obbligo di non fare. Si pensi all’ipotesi in cui il vicino di casa che è stato condannato a demolire la mansarda costruita abusivamente e quindi in violazione di un obbligo di non fare, non lo fa spontaneamente. Giudice competente per questo tipo di esecuzione è quello del luogo in cui l’obbligo deve essere adempiuto. L’esecuzione è ovviamente preceduta dalla notificazione del precetto e del titolo esecutivo (che è costituito da una sentenza di condanna) e ha inizio con la presentazione al giudice dell’esecuzione di un ricorso con cui si chiede a quest’ultimo di determinare le modalità dell’esecuzione. Il giudice vi provvede solo dopo aver sentito la parte obbligata. Dopodiché con ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che dovrà procedere all’esecuzione e le persone che devono provvedere all’esecuzione dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta. 12
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved