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IL PROCESSO ESECUTIVO., Appunti di Diritto Processuale Civile

schemi per fissare i concetti principali in relazione al processo esecutivo.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 12/06/2021

elisabari
elisabari 🇮🇹

4.4

(13)

22 documenti

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Scarica IL PROCESSO ESECUTIVO. e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Libro 3 cpc + 2930-2933 cpc. Art 2740 “responsabilità del debitore”. Il processo esecutivo è funzionalmente collegato ad un procedimento di cognizione che si sia chiuso con sentenza di condanna (esecutiva) non tutte le sentenze hanno vocazione esecutiva (es. no sent. Accertamento). Non esiste esecuzione senza titolo, esiste processo di esecuzione anche senza giudizio di accertamento quando il titolo esecutivo è stragiudiziale, può esistere processo di cognizione senza esecutivo quando debitore adempie spontaneamente. Il giudice dell’esecuzione emette provvedimenti che sono ordinanze o decreti (ha poteri ordinatori. NON EMETTE SENTENZE). PRINCIPI: domanda orale, principio del contraddittorio limitato (si ha la sola notificazione al debitore) principio di effettività: far conseguire al creditore ciò di cui ha diritto. Il giudice dell’esecuzione non deve compiere accertamenti: Tutti i soggetti che partecipano al processo esecutivo non devono compiere accertamenti, non sono tenuti a verificare la rispondenza alla realtà contenuta nel titolo. Il titolo esecutivo rappresenta la unica e sola condizione, necessaria e sufficiente, dell’azione ATTI GIUDIZIALI 1-SENTENZE (di condanna al pagamento di una somma di denaro o ad un facere).es. decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi; ordinanze di ingiunzione ex art 186-bis e quarter , provvedimenti temporanei e urgenti emessi dal presidente del tribunale in tema di seprazione, divorzio, affidamento figli nati fuori dal matrimonio, verbali di conciliazione nei procedimenti di rito del lavoro, accordi di mediaizone e negoziazione con pattuizioni di carattere economico, provvedimenti di convalida di sfratto) 2-PROVVEDIMENTI E ATTI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE EFFICACIA ESECUTIVA (Rif.2005) ATTI STRAGIUDIZIALI: SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE PER LE SOMME DI DENATO IN ESSE CONTENUTE (per le somme di denaro in esse contenute vanno trascritte nel precetto) CAMBIALI E TITOLI DI CREDITO ESECUTIVI PER LEGGE ATTI RICEVUTI DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE. titolo esecutivo (art 474 cpc): atto dal quale risulta un diritto di credito certo, liquido (l’entità economica è identificata), esigibile (non sottoposto a termini o condizioni). Accerta/costituisce il diritto del creditore da realizzare in via esecutiva. Può essere giudiziale (accertato in un processo di cognizione) o stragiudiziale (è la legge che gli attribuisce efficacia particolare). Ha efficacia incondizionata. È documento che contiene l’accertamento (ha valenza probatoria). È una prova legale. 1-Notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente. (art 479) 2-notifica del precetto (art 479): il precetto è la formale intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10gg ovvero immediatamente in caso di esecuzione del presidente del tribunale in caso di pericolo di ritardo (482 cpc). Deve contenere (se no nullo): 1-indicazioni parti; 2-data di notificazione del titolo (se fatta separatamente) o se richiesta dalla legge la trascrizione integrale del titolo (con certificazione di conformità dell’ufficiale giudiziario) 3-indicazione per il creditore di potersi servire di un apposito organismo/professionista per cercare una composizione della crisi 4-dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto [615, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso CON LA NOTIFICA  il creditore manifesta l’intenzione di procedere all’esecuzione forzata in caso di mancato adempimento spontaneo nel termine assegnato. Si rimanda all’art 137 ss cpc MUNITI DI FORMULA ESECUTIVA: ingiunzione scritta apposta materialmente sul documento e costituisce un requisito formalistico indispensabili affinchè gli atti dell’art 474 possano acquisire valore e forza del titolo esecutivo. Va apposta dal notaio/cancelliere/altro PU sulla copia del titolo o sull’atto originale (eccezione x titoli di credito/cambiali e atti negoziali a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva) INIZIO ESECUZIONE; non prima di 10 gg (è il termine di moratoria per consentire che il debitore adempia autonomamente) salvo, su istanza del creditore, il presidente del tribunale o giudice da lui delegato autorizzi l’esecuzione prima della scadenza di questo termine (482) ma entro 90 gg dalla notifica del precetto (art 481) salvo sospensione del termine in caso di opposizione verso il precetto. Se non vengono compiuti atti esecutivi il precetto si perime. . Il creditore quindi dovrà notificare un atto di precetto in rinnovazione, cioè notificare un atto di precetto in cui invita nuovamente il debitore ad adempiere spontaneamente Art 475: gli atti devono essere spediti in forma esecutiva (verifica formale dell’idoneità del credito ad assurgere a titolo esecutivo, deve contenere l’indicazione del creditore) Posso spedire il titolo in forma esecutiva solo al soggetto che risulta dal titolo come debitore o ai suoi eredi salvo che abbiano rifiutato l’eredità CONDIZIONI PER L’azione (già valutate dal giudice di cognizione) 1) interesse ad agire, 2) legittimazione agire La disciplina delle espropriazioni indica il tipo di attività che deve essere compiuta per sottrarre i beni dal patrimonio del debitore per consentire tramite questi beni la soddisfazione delle ragioni creditorie. Ciò si realizza con il pignoramento=vincolo giuridico posto sui beni del debitore a garanzia delle ragioni creditorie; la natura del pignoramento è un vincolo giuridico. È un vincolo giuridico,non è d’uso, è posto per la soddisfazione delle ragioni del creditore procedente e dei creditori intervenuti perché il pignoramento pone un vincolo al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia creditoria. L’ufficiale giudiziario quando trova dei beni pignorabili deve dare atto dell’eventuale esistenza di pignoramenti o sequestri esistenti su questi beni. Nel pignoramento il bene viene bloccato a garanzia di tutti i crediti; La tutela in più del creditore procedente è che al momento della distribuzione del ricavato gli verranno riconosciute le spese sostenute per l’esecuzione. Il vincolo apposto sui beni riguarda il vincolo di scambi. In ogni caso il debitore ha l’obbligo di non disperdere, deteriorare o sottrarre il bene alle garanzie creditorie. il pignoramento è, a livello soggettivo, un atto dell’ufficiale giudiziario mente il precetto è atto del creditore procedente. pignoramento consiste in un’intimazione rivolta dall’ufficiale giudiziario al debitore per mezzo della quale intima di non sottrarre, deteriore o disperdere i beni oggetto di pignoramento. L’effetto pratico del pignoramento è costituire il vincolo sui beni in presenza del quale eventuali atti di alienazione dei beni divengono inefficaci nei confronti del creditore procedente e degli eventuali creditori intervenuti =significa di inefficacia relativa perché il debitore può vendere i beni ma la vendita è inefficace/inopponibile nei confronti dei creditori; ma nell’ipotesi in cui il pignoramento risulta inefficace o ne cessano gli effetti l’atto di vendita compiuto dal debitore è pienamente valido e efficace. - Bene mobile, non trascritto, e acquirente in buona fede la vendita ha effetto, si ha il passaggio del possesso: possesso vale titolo - Beni immobili o mobili registrati, al fine di risolvere eventuali conflitti valgono le norme sulla trascrizione: se io venditore ho venduto un immobile e tra redazione atto e trascrizione presso i registri immobiliari viene notificato e trascritto un atto di pignoramento di quell’immobile questa trascrizione prevarrà sulla vendita. 2913-2914 volti a risolvere il conflitto in ipotesi di cessione indebita dei beni e pignoramento. L’ufficiale giudiziario intima di non sottrarre a garanzia del credito i beni individuati nell’atto di pignoramento. Il requisito base del pignoramento è l’intimazione, dopodiché il 492 ci dice quali sono gli altri contenuti del pignoramento: - Invito al debitore ad effettuare la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio presso la cancelleria, cioè in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza di questa dichiarazione, le notifiche successive al pignoramento verranno effettuate presso la cancelleria del giudice - Informare il debitore che può chiedere la sostituzione dei beni pignorati offrendo ai sensi dell’art.495 c.p.c una somma di denaro: la conversione del pignoramento può essere proposta solo prima che venga disposta l’udienza deputata alla vendita.. La conversione di pignoramento riguarda tutte le forme di pignoramento: mobiliare, immobiliare, presso terzi. quando è esecuzione in forma specifica non è possibile la sostituzione. Se l’ufficiale giudiziario si rende conto che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti a soddisfare le ragioni creditore, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a comunicare l’esistenza di altri beni utilmente pignorabili, i luoghi in questi beni si trovano, avverte dell’esistenza della sanzione per omessa o falsa dichiarazione. In ogni caso, delle dichiarazioni effettuate dal debitore viene redatto processo verbale Nel momento in cui il debitore indichi beni ulteriori, luoghi in cui si trovano e che sono in possesso di terzi si ha un estensione del pignoramento e si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato nel momento della dichiarazione con la nomina del custode. Parimenti nel momento in cui nel procedimento esecutivo intervengano altri creditori e quindi il compendio di beni pignorati risulti insufficiente il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di estendere il pignoramento richiedendo al debitore di rendere le suddette dichiarazioni (beni ulteriori, luoghi in cui si trovano), qualora il debitore fosse imprenditore, l’ufficiale giudiziario può chiedere ove sono conservate le scritture contabili obbligatorie e provvede alla nomina di un professionista che valutate le scritture contabili rinvenga eventuali terzi come ad. es mantenimento del figlio minore). Anche determinati creditis non possono essere sottoposti a pignoramento in considerazione del loro valore morale e della loro funzione di sostentamento mentre altri possono essere pignorati solo parzialmente (c.lavoro)o solo quando si ha posto in esecuzione uno speciale credito (c.alimentari) l'impignorabilità dei creditis attenendo il rapporto tra creditore e debitore esecutato può essere eccepita esclusivamente da quest'ultimo in udienza o con l'opposizione all'esecuzione mentre non si ritiene rilevabile dal terzo debitore del debitore né d'ufficio . si è prevista la impignorabilità parziale delle pensioni e delle indennità equiparate (non pignorabili sino all' importo massimo dell' assegno sociale aumentato della metà e virgola pignorabili secondo i limiti del terzo quarto e quinto comma per l' importo eccedente e si disciplina la pignorabilità di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente, Distinguendo tra quelli accreditati prima del pignoramento e quelli accreditati contestualmente o successivamente. l'eventuale violazione dei limiti determina la parziale inefficacia del pignoramento ed è rilevabile d'ufficio. Eventuali problemi in materia di pignoramento dei beni impignorabili devono essere risolti dal giudice dell’esecuzione con il sistema delle opposizioni. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI: OGGETTO: cose del debitore in possesso del terzo, crediti pecuniari del debitore nei confronti di terzi. 1) PIGNORAMENTO (art 543) : si notifica al debitore e al terzo (debitor debitoris) un atto contenente: - Ingiunzione al debitore e intimazione (art 492) al terzo (che ha obblighi di custode) di non disporre del bene/ credito. Il terzo non può adempiere le obbligazioni che ha nei confronti del debitore ma le deve sospendere in attesa che il giudice dell’esecuzione gli dica a chi deve pagare (es. datore di lavoro che deve accantonare la somma di 1/5 dello stipendio) - Indicazioni relative al credito o alle cose o alle somme dovute dal terzo al debitore - invito a comunicare al creditore procedente (tramite pec/raccomandata) la dichirazione art 547. Va effettuata entro 10 gg Espropriazione dei beni indivisibili beni che appartengono a più soggetti diversi il legislatore impone dei meccanismi di tutela per i soggetti cointestati, parliamo di beni immobili. Il meccanismo consente di mettere in vendita l’immobile e ove possibile deve essere diviso. Se indivisibile e si tratta di comunione, prima della vendita, è necessario instaurare un giudizio divisionale ai sensi del 784. Regime particolare di comunione è la comunione legale per cui in caso di beni di comunione legale ove il bene sia indivisibile è improcedibile. Negli altri casi se il bene è indivisibile devo pignorare l’intero e avrò diritto ad una quota pari alla metà. ART 492-bis:L'ufficiale giudiziario su istanza del creditore (sia procedente che intervenente) può ricercare beni da pignorare con mezzi telematici e, su autorizzazione del giudice, anche mediante banche dati della pubblica amministrazione e l'archivio dei rapporti finanziari. In seguito, l'ufficiale dovrà provvedere a redigere un verbale contenente le indicazioni delle banche dati consultati e dei relativi risultati per comunicarlo al creditore tramite telefax o posta elettronica così che il creditore possa poi indicare all' ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione. Nell'ipotesi in cui le strutture tecnologiche di cui l'ufficiale giudiziario deve avvalersi per accedere alle banche dati non siano funzionanti il creditore potrà ottenere previa autorizzazione del presidente del tribunale l'accesso diretto alle banche dati e le relative informazioni degli enti gestori dovrà pagare. L‘art. fa supporre un pignoramento diretto, ma in realtà non avviene così: il creditore una volta ottenute dall’agenzia delle entrate e dall’INPS le informazioni sull’esistenza di questi rapporti dovrà provvedere a scegliere il tipo di pignoramento da effettuare e in particolare in base a quali rapporti ritiene di poter essere maggiormente soddisfatto. Del 492bis ricordare che non esistono banche dati a cui l’ufficiale giudiziario debba accedere . Nelle istanze si dà atto solo dell’esistenza del 492bis e del 155 quinquies disp.att. che autorizza a ottenere informazioni INTERVENTO DEI CREDITORI: art 498-500 cpc Vale la parcondicium creditorium ma ex art 2741 tutti i creditori hanno diritto di soddisfare le proprie ragioni sui beni del debitore, ma bisognerà tener conto delle cause legittime di prelazione (abbiamo creditori privilegiati (pegno,ipoteca,sequestro precedente al pignoramento) e creditori chirografari) TEMPESTIVO: prima dell’udienza che dispone la vendita o l’assegnazione nella espropriazione mobiliare presso il debitore, prima della prima udienza di comparizione delle parti nella espropriazione mobiliare presso il terzo, prima della prima udienza per l’autorizzazione della vendita nell’espropriazione immobiliare. il creditore interveniente tempestivo partecipa in proporzione al ricavato della vendita; A) MUNITO DEL TITOLO ESECUTIVO (con le caratteristiche dell’art 474) : può compiere atti esecutivi B) GLI INTERVENTI C.D. TITOLATI possono intervenire nel processo esecutivo i creditori che abbiano eseguito sui beni pignorati un sequestro o che avevano su questi stessi beni un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici registri C) In assenza di titolo: (MA non può compiere atti esecutivi) solo in presenza di scritture commerciali contabili di cui bisognerebbe produrre copia autentica, ovvero la stessa condizione che serve per ottenere un decreto ingiuntivo. È consentito intervenire nell’esecuzione anche ai creditori che pur essendo privi di un titolo esecutivo siano titolari di un credito risultante dalle scritture contabili commerciali Si interviene con un’istanza di intervento nella quale darò atto dell’esistenza del mio credito che sia titolato o meno con la differenza a livello procedurale che: - Nell’ipotesi di intervento con titolo il debitore non può opporre contestazioni perché il mio titolo esecutivo mi consentirebbe di iniziare un’autonoma esecuzione, e le contestazioni relative al titolo debbono essere realizzare mediante opposizione all’esecuzione; - Intervento senza titolo: il debitore ha diritto di contestare il credito. TARDIVO: se non è munito di diritto di prelazione si soddisfa solo sul residuo del ricavato dopo il creditore procedente ed i creditori tempestivi. A creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all' udienza fissata per la vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e, invitarli ad estendere il pignoramento, se sono forniti titolo esecutivo o , altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione.Sei creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendano il pignoramento i beni indicati entro 30gg, in creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. VENDITA: TERMINE DILATORIO DI 10 GG x favorire l’adempimento spontaneo del debitore. Decorre dalla notifica dell’atto di precetto. Si devono pagare sia le spese di precetto che le ulteriori spese di esecuzione. il creditore non può rifiutare il pagamento, ma può rifiutare il pagamento parziale. Oppure nel momento in cui lo riceve può imputarlo al credito meno garantito, in questa ipotesi il credito meno garantito è quello delle spese legali ASSEGNAZIONE: 505 cpc. Se sono intervenuti altri creditori l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d'accordo fra tutti” devono trovare un accordo tra loro. Realizza una datio in solutum della cosa pignorata con il prezzo di assegnazione. Con effetto immediatamente satisfativo. Quando il ricavato del procedimento esecutivo è inferiore ai crediti del creditore procedente e dei creditori intervenuti viene imputato prima di tutto alle spese dell’esecuzione che sono le meno garantite (comunque tutte liquidate dal giudice). Nell’ipotesi in cui dalla vendita dei beni residuasse un importo, quindi tutti i creditori intervenienti e procedenti fossero soddisfatti, questo importo va restituito al debitore. Il legislatore ha inventato un meccanismo endoprocessuale: il creditore deposita un ricorso in cui dà atto dell’esistenza del credito, della volontà di partecipare all’esecuzione ai fini e alla distribuzione del ricavato della distribuzione; questo ricorso deve essere notificato entro 10gg al debitore. Il giudice all’udienza deputata alla formulazione dell’istanza di vendita ovvero in apposita udienza invita il debitore a prendere posizione sul credito: - Il debitore può disinteressarsi dell’udienza e quindi il credito, se non vengono mosse opposizioni, si considera riconosciuto solo all’interno di questo procedimento , ma se il procedimento si estinguesse l’implicito riconoscimento del credito non potrebbe essere utilizzo per iniziarne un altro. - Se debitore riconosce in parte il credito o se lo disconosce del tutto, il creditore può chiedere al giudice che gli venga concesso un termine per munirsi del titolo esecutivo. Quindi deve presentare richiesta di ricorso per emissione di decreto ingiuntivo nel termine di 30gg da quando il giudice glilo ha concesso (non è detto che lo ottenga) Art.512 c.p.c  facoltà del giudice sospendere la distribuzione della somma ricavata nell’ipotesi in cui insorga una controversia tra le parti (circa la sussistenza – ammontare dei crediti /diritti di prelazione) che non sia possibile risolvere in via bonaria. ART 512: risoluzione delle controversie: La disposizione è stata modificata nel 2005 e sancisce la competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione in ordine alle controversie sorte in sede di distribuzione. Le contestazioni disciplinate dalla norma sono quelle che possono sorgere in sede di distribuzione e restituzione dell' eccedenza tra i creditori sull'ammontare dei rispettivi crediti ove la somma ricavata sia insufficiente, o tra creditore e debitore circa l' inesistenza di uno o più debiti vanno pertanto tenute distinte da altre contestazioni che invece costituiscono opposizione (art 615-619). Le contestazioni possono essere proposte oralmente con una dichiarazione che ne indichi i motivi nell'udienza fissata per la distribuzione o con separato ricorso al giudice dell'esecuzione che le tratterà nell'udienza di distribuzione fissata previa notifica del ricorso e del decreto di fissazione alle altre parti il giudice sentite le parti provvede con ordinanza impugnabile con l'articolo 617 (opposizione agli atti esecutivi) o con reclamo previsto per i procedimenti cautelari . Fino a quando il giudice non si pronuncia sulle contestazioni non è possibile provvedere al riparto la sospensione dell'esecuzione e oggi facoltativa è rimessa alla discrezionalità del giudice. VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO ESECUTIVO: 1) CONVERSIONE: il pignoramento deve già essere stato notificato. È endoprocessuale: svolto dallo stesso giudice dell’esecuzione. ART 495: ammessa sia per i beni mobili che immobili, il debitore può chiedere la sostituzione e la liberazione della cosa pignorata con una somma di denaro sufficiente a soddisfare i creditori (comprensiva di interessi (legali o convenzionali), capitale, spese, determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione) tale somma è quantificata/liquidata dal giudice dell’esecuzione. La richiesta deve essere fatta per iscritto. È necessario il versamento d una cauzione (in cancelleria) che consiste in una somma non inferiore ad 1/6 dell’importo del credito accertato in capo ai creditori intervenuti dedotti gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere fornita prova documentale. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ORDINANZA dal giudice sentite le parti in una udienza fissata per la delibazione in ordine all’ammissibilità dell’istanza di conversione. L’omesso o ritardato versamento dell’intera somma o anche di una sola rata comporta la decadenza dalla conversione senza che sia necessario un provvedimento del giudice dell’esecuzione, e le somme eventualmente versati si aggiungono ai beni pignorati o possono essere assegnata. il pagamento rateale ora è di 48 mesi, e ogni 6 mesi si ha la distribuzione di quanto versato dal debitore ai creditori e si verifica la loro regolarità. L’istanza di conversione può essere avanzata dal debitore una sola volta al fine di evitare che l’istituto sia utilizzato con scopi dilatori (rinviare la vendita forzata del bene). La facoltà (è un diritto) del debitore di proporre conversione non è incompatibile con la richiesta di impugnazione (poiché LA RATIO è EVITARE LA VENDITA FORZATA DEL BENE). La conversione può essere richiesta fino a quando non sia disposta la vendita o l’assegnazione (prima il dies ad quem era incerto “qualsiasi momento anteriore alla vendita”). Solo con il versamento dell’intera somma si ha la liberazione dal pignoramento delle cose pignorate. Se vi sono più creditori vanno ricomprese le ragioni di tutti (N.B. nel pignoramento ordinario le ragioni si soddisfano in proporzione ai crediti). Non avendo in questa fase il giudice un potere decisorio, ma solo ordinatorio, la delibazione si limita a valutare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità della richiesta (se sussistono il creditore non può opporsi). L’udienza circa la delibazione dell’istanza dovrebbe essere tenuta entro 30gg dal deposito della stessa (non è un termine perentorio).). L’art 495 prevede attualmente, la possibilità per il debitore, quando il pignoramento concerna beni immobili, di ottere il pagamento rateale degli importi delle somme in sostituzione del pignoramento, sino a 48 mesi (4 anni). Per tutta la durata del procedimento di conversione del pignoramento, i beni vincolati dal pignoramento restano vincolati (il pignoramento continua a gravare su questi beni). Ma gli atti dell’esecuzione non possono essere compiuti se non dopo che IL DEBITORE SIA STATO DICHIARATO DECADUTO. Il processo dell’esecuzione è in una FASE DI QUIESCENZA. Il vincolo 164 bis att.c.p.c (possibilità di vendita, importo del credito, ci sono probabilità che con ulteriore incanto si venda il bene, se si quante spese del processo esecutivo si coprirebbero). Prima di fissare l’udienza il giudice chiede ai creditori di indicare esattamente il loro credito e delle spese relativa al processo esecutivo. Perché nell’udienza dichiara se ne ricorrono i presupposti l’estinzione anticipata del provvedimento per infruttuosità della vendita e su richiesta dei creditori procede alla liquidazione delle spese (le spese sostenute dal creditore procedente infatti non sono liquidate né identificate se non lo fa il giudice con il provvedimento con cui dichiara l’estinzione del procedimento). Il problema dell’estinzione anticipata è che restano a carico del creditore procedente il pagamento del custode e del professionista delegato alla vendita per le operazioni fino ad allora compiute. Questi organi del processo esecutivo devono essere pagati e li paga il creditore procedente. PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: art 555-598 cpc. : beni che per legge (art 812 cc) sono considerati immobili nonché i diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprietà, superficie, enfiteusi) suscettibile di scambio (con esclusione dei diritti di uso/abitazione/servitù) PIGNORAMENTO (ART 555) Notificazione a mezzo ufficiale giudiziario al debitore (produce effetti verso questo) e successiva trascrizione (produce effetti verso terzi) di un atto contenente gli estremi dei beni pignorati e l’ingiunzione ex art 492 cpc. Ha valore di domanda giudiziale quindi va sottoscritta da un difensore munito di procura ad litem pena nullità non prima di 10gg e non oltre 90gg dal pignoramento presentazione dell’istanza di vendita Entro il termine di 60gg prorogabile una sola volta per i giusti motivi di altri 60gg. Un altro termine di 60gg può essere dato dal giudice quando ritiene che la documentazione vada completata il creditore deve depositare la documentazione relativa a: Entro i successivi 15gg iscrizione causa a ruolo (deve depositare in cancelleria: nota iscrizione, copia titolo esecutivo precetto, atto di pignoramento e nota trascrizione) (prima non si ha giudizio pendente ma solo atto notificato) fissazione dell’udienza per l’audizione delle parti e dei creditori di cui all’art 498 non intervenuti e per la nomina di un esperto. limite massimo affinché, i creditori intervengano tempestivamente e il debitore presenti istanza di conversione della forma di pignoramento. Il decreto che dispone la fissazione dell’udienza in ordine alla discussione di vendita dell’immobile deve Custodia dei beni pignorati: è affidata di diritto al debitore senza compenso. Il giudice nomina una persona diversa quando vi sia istanza del creditore pignorante/intervenuto, ovvero quando l’immobile non sia occupato dal debitore. Il 3 custode ha obbligo di vigilare che il debitore/nucleo familiare conservi il bene con la diligenza del bon padre di famiglia,, obbligo/facoltà di accedere al bene per verificarne la consistenza. 1) Estratto del catasto: fornisce elementi di identificazione del bene da vendere. 2) Iscrizioni e trascrizioni : effettuate nel ventennio anteriore al pignoramento. Serve ad individuare i creditori con diritto di prelazione. serve a verificare che i passaggi di proprietà del bene antecedenti alla data pignoramento siano continui e regolari. 3) Oppure, certificato notarile attestante le risultante delle visure catastali e dei registri immobiliari. Se non è integrata ovvero la proroga non è concessa/richiesta il giudice dell’esecuzione con ordinanza dichiara anche d’ufficio l’inefficacia del pignoramento o l’estinzione del processo esecutivo ovvero dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. È una condizione di PROCEDIBILITA’. essere notificato al debitore In mancanza di opposizione o in caso di accordo sulle stesse il giudice dispone con ordinanza: vendite senza incanto vendite con incanto: può essere delegata dal notaio ad un avvocato o ad un commercialista ed in mancanza di offerte di acquisto ogni creditore può fare istanza di assegnazione non solo per se ma anche di un terzo. In caso di opposizione: o di mancato accordo il tribunale decide con sentenza. Se vi sono più creditori entro 30gg dal versamento del prezzo il giudice forma un progetto di distribuzione fissando l’udienza per l’audizione dei creditori. 1) Approvazione del progetto il giudice ordina il pagamento delle quote 2) Mancata approvazione del progetto si ha la risoluzione delle controversie ex art 512 cpc. la scelta dei beni da sottoporre a pignoramento è compiuta dal creditore. Il bene deve essere esattamente individuato con indicazione degli estremi catastali (se mancano/vi è errore il pignoramento è inefficace). Nel pignoramento immobiliare, la particolarità del pignoramento immobiliare è il regime pubblicitario che impone la trascrizione dell’atto di pignoramento. Posto che il bene immobiliare è iscritto nei registri immobiliari (al catasto) tutte le vicende che riguardano questo bene deve essere portata a conoscenza dei terzi con le formalità prescritte dall’ordinamento ossia con apposita trascrizione nei registi immobiliari. L’effetto della trascrizione è rendere opponibile nei confronti di tutti i 3 l’esistenza di questo elemento pregiudizievole che è il pignoramento. L’atto di pignoramento deve contenere: l’indicazione del precetto, titolo esecutivo, esistenza del credito, la volontà del creditore di sottoporre a pignoramento il bene esattamente indicato con gli estremi catastali. l’espressa ingiunzione ad opera dell’ufficiale giudiziario (che procede alla notifica dell’atto di pignoramento) fatta al debitore e agli eventuali suoi eventi causa, di non disperdere/deteriorare/sottrarre al vincolo pignoratizio il bene pignorato. Il pignoramento si estende automaticamente alle PERTINENZE e ai frutti dell’immobile . Non si estende invece automaticamente agli eventuali beni mobili ricompresi nell’immobile soggetto al pignoramento immobiliare. ). Atto prodromico alla trascrizione del pignoramento è comunque la NOTIFICA dell’atto di pignoramento. L’ufficiale giudiziario non deve procedere alla verifica degli estremi catastali dei beni, ma deve limitarsi a verificare che l’atto riporti l’indicazione degli estremi catastali (sarà il conservatore a bloccare la notificazione quando questi estremi risultino errati). Dopo che è notificato vi sono due strade possibili: - L’ufficiale provvede direttamente a comunicare l’atto notificato al conservatore dei registri immobiliari ovvero, - Consegna, l’originale dell’atto notificato al debitore, al creditore affinché questo faccia espressa richiesta al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione del pignoramento. La trascrizione è NECESSARIA: la mancanza impedisce di opporre ai 3 eventuali vendite effettuate tra la notifica dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione Il fascicolo comprende: Scansione atto di pignoramento che il creditore farà, Nota di iscrizione a ruolo, Nota di trascrizione il creditore pignorante ha l’obbligo di avvisare gli altri creditori (condizione per proseguire) tramite il sistema degli avvisi (art 498ss) (notificando un atto) ove si evidenzia, ai creditori iscritti, l’inizio di un pignoramento immobiliare. Gli altri creditori vengono invitati a partecipare al pignoramento in tal caso gli altri SARANNO CREDITORI INTERVENUTI. Nel momento in cui il bene pignorato viene venduto, un terzo ne diventa proprietario, il bene viene venduto libero di pesi, iscrizioni, trascrizioni. Se il creditore non interviene la trascrizione ipotecaria viene comunque cancellata a prescindere che abbia o meno ottenuto i soldi dal creditore (IMPUTET SIBI). MA N.B. non si decade dal diritto di ottenere le somme salvo la prescrizione. Gli avvisi devono essere stati comunicati prima dell’udienza dell’art 569 ossia quella dove il creditore procedente o un eventuale altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo chieda che il bene sia messo in vendita. Chi valuta la consistenza patrimoniale del bene? Il CTU (consulente tecnico d’ufficio) ossia l’ESPERTO ESTIMATORE. Questo è iscritto in un apposito albo presso i tribunali, viene nominato con ordinanza dal giudice. La nomina è a rotazione. Esso deve rispondere a dei quesiti richiesti dalla nomina, fa giuramento Il consulente prende la documentazione ipo-catastale che il creditore procedente ha depositato e deve: 1) Verificare che tutti i passaggi indicati dalla documentazione ipo-catastale siano corretti 2) Accedere al bene se necessario, con previa autorizzazione del tribunale anche con forza ovvero con l’ausilio della forza pubblica. Generalmente tale accesso avviene insieme al custode. Il CTU accede solo una volta. Il CTU verifica la corrispondenza catastale con l’effettivo sato immobile. Non si possono far vedere manufatti abusivi (che devono essere distrutti a spese del debitore), o beni che abbiano difformità catastali salvo che siano sanabili. Tali difformità vanno indicate dal CTU e bisogna indicare anche il denaro necessarie per sanare queste difformità. Il CTU fa una relazione corredata di foto di tutti i locali. Il CTU stabilisce quanto vale l’immobile, deducendo una certa quota in relazione alla mancanza della garanzia di assenza di vizi (occulti) afferenti nell’immobile. Questi non consentono di annullare il contratto. Il valore dell’immobile dipende dallo stato in cui si trova. Il CTU deve reperire informazioni circa le spese condominiali non pagate le quali incidono sul valore dell’immobile. Quindi la relazione del CTU si conclude dicendo “fatte tutte le indagini si può affermare che il valore dell’immobili è tot, il valore delle pertinenze è tot”. Se sono più immobili questo lavoro va fatto per tutti gli immobili. Se il complesso pignorabile è composto da più beni possono essere formati più lotti di vendita (n.b il vincolo pertinenziale segue SEMPRE l’immobile). IL CTU deposita la perizia e indica in questa anche quelli che ipoteticamente potrebbero essere i lotti di vendita. La perizia va depositata prima dell’udienza in modo che il creditore possa verificare la valutazione del CTU. . La modifica del 2019 ha stabilito che 30gg prima dell’udienza i creditori procedenti o intervenuti devono indicare l’importo del loro credito per capitali e interessi già calcolati e indicando il modo di calcolarli (legali o convenzionali) per il futuro e le spese fino ad allora sostenute. Il debitore al momento della conversione deve versare un importo di 1/6 di tutti questi crediti noti perché 30gg prima il creditore procedente e quelli intervenuti indicano l’importo dei crediti. VENDITA CON INCANTO: art 576-591-ter gara pubblica ad offerte successive in aumento Ordinanza di vendita all’incanto pubblicata(ex art 490) a cura del cancelliere, è notificata ai creditori iscritti non comparsi all’udienza e con i contenuti dell’art 576: 1) Eventuale divisione in lotti 2) Prezzo base incanto 3) Giorno ed ora dell’incanto (con fissazione della relativa udienza) 4) Termine che deve decorrere tra il compimento delle formalità pubblicitarie e l’incanto. 5) Ammontare della cauzione in misura non superiore al 1/10 del prezzo base dell’asta e termine per il deposito (si indica anche le modalità con cui effettuare il saldo dell’aggiudicazione) la cauzione è restituita se non ci si riesce ad aggiudicare il bene, se non si presenta è trattenuta. 6) Misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte 7) Termine non superiore a 60gg di deposito del prezzo dopo l’aggiudicazione e modalità di deposito Il creditore procedente deve pagare un contributo (sennò si estingue il procedimento) Offerte al rialzo da parte dei partecipanti personalmente o a mezzo mandatario con procura speciale. Le offerte sono PUBBLICHE. Trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua una maggiore l’immobile è aggiudicato PROVVISORIAMENTE all’ultimo offerente. Udienza per lo svolgimento dell’incanto e il processo esecutivo riprende Accoglie l’opposizione al credito consacrato nel titolo è preclusa una nuova esecuzione basata sulla stessa situazione giuridica accoglie opposizione al titolo il creditore può munirsi di nuovo titolo per l’esecuzione rigetto si può fare opposizione per altri motivi incompatibilità giudice esecuzione e di giudice di merito art 186 disp.att. Con lo strumento dell’art 615 si può far valere: - La mancanza originaria del titolo esecutivo (es. esecuzione intrapresa in base a decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo) - Sopravvenuta inefficacia di un titolo esecutivo originariamente esistente (es. sospensione dell’esecutorietà del titolo giudiziale ad opera del giudice dell’impugnazione) o la sua caducazione successiva (appello sentenza condanna) - Insussistenza della legittimazione attiva o passiva (esecuzione iniziata da o contro soggetti diversi da quelli indicati nel titolo) - Mancanza dei requisiti di liquidabilità o esigibilità del diritto pur indicato dal titolo. - Ragioni di merito idonee a contestare l’attuale esistenza del credito consacrato nel titolo (es. sopravvenuto adempimento) - Mancanza di corrispondenza tra misura richiesta e contenuto del titolo esecutivo Anche nel processo esecutivo iniziato con citazione posso chiedere la sospensione, se l’ordinanza di sospensione non viene emessa prosegue. Nel momento in cui il giudice adito in sede di opposizione emette ordinanza di sospensione il processo entra in uno stato di quiescenza per cui non possono essere compiuti atti esecutivo. Se introduco un giudizio all’opposizione già iniziata con ricorso e chiedo al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva degli atti (quindi del pignoramento) nessun atto ulteriore può essere compiuto NB che un’opposizione non esclude l’altra: potrei avere opposto un precetto e vedermi respinta l’opposizione, ma potrei avere ulteriori motivi per fare opposizione all’atto di pignoramento. L’opposizione all’esecuzione non indica i termini per la presentazione: Se ho opposizione a precetto può essere presentata dopo la notifica del precetto ma prima della notifica degli atti esecutivi (pignoramento) cioè dopo 10gg ma prima di 90gg. Se voglio fare opposizione all’atto di precetto devo farlo prima che mi venga notificato l’atto di pignoramento perché a quel punto l’esecuzione è già iniziata quindi dovrò fare ricorso al giudice dell’esecuzione. Unico termine a cui fa riferimento il 615 è quello in cui quando è iniziata l’esecuzione l’opposizione non è più ammissibile dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione perché in questo caso prevalgono i diritti dei terzi. Eccezione: il debitore dimostri che siano sopravvenuti dei fatti o non ha proposto opposizione nel termine per cause a lui non imputabile. [Il decreto di fissazione della vendita deve essere necessariamente notificato al debitore; quindi il debitore è posto in condizione di proporre tutti i giudizi oppositivi che ritiene opportuni] OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: ART 617-618 186-BIS DISP ATT.riguarda il COME ovvero le MODALITA’ FORMALI dell’esecuzione. La legittimazione attiva non solo il debitore ma anche tutti i soggetti che sono coinvolti dall’azione esecutiva.. è una parentesi di cognizione nel processo esecutivo. Si contestano le irregolarità formali del titolo esecutivo/precetto o di altri atti esecutivi (es. istanza di vendita). Si ha irregolarità formale: in tutti i casi di difformità di un atto della procedura rispetto alla legge. OPPOSIZIONE ANTERIORE ALL’INIZIO DELL’ESECUZIONE OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL’INIZIO DELL’ESECUZIONE 1)Si fa valere irregolarità formale del titolo esecutivo o del precetto 2)Entro 20gg dalla notifica del titolo 1)si fa valere l’irregolarità formale dei singoli atti di esecuzione. 2)entro 20gg dal compimento dell’atto 3)ricorso al giudice dell’esecuzione(fissa con decreto l’udienza di Sentenza impugnabile esecutivo o del precetto 3)Citazione (atto di citazione) dinnanzi al giudice competente per l’esecuzione 4)Sentenza non impugnabile comparizione e il termine perentorio per la notifica alla controparte). Il giudice può prendere i provvedimenti opportuni (assumere con decreto di fissazione udienza) nei casi urgenti , i provvedimenti indilazionabili (da assumere all’udienza) sospendere la procedure, e fissa un termine perentorio per il giudizio di merito (dinnanzi ad un giudice diverso di quello dell’esecuzione) . si deve iscrivere la causa a ruolo e osservare i termini a comparire dell’art 163-bis 4)sentenza non impugnabile (solo ricorso in cassazione) Se non vengono fatti valere nel termine si sana (purchè inesistenti o vizi rilevabili d’ufficio) Il mancato rispetto dei termini di decadenza è rilevabile d’ufficio. OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO Non fare confusione tra accertamento contenuto nel titolo e giudizio di appello: L’appello può essere proposto indipendentemente dalla notifica della sentenza in forma esecutiva perché è un diritto della parte che ha un termie breve per la proposizione dell’appello che decorre dalla notifica della sentenza e un termine lungo di 6 mesi che decorre dal deposito della sentenza. Non confondiamo la possibilità di ottenere la revisione del giudizio con l’opposizione del titolo esecutivo un soggetto potrebbe proporre opposizione e esecuzione Nell’appello c’è revisione delle pronunce di primo grado mentre nell’esecuzione si valuta se il titolo sia conforme o meno a realtà ECCEZIONE di giudicato: cioè con riferimento a una situazione di fatto su cui possa essersi formata quiescenza perché il debitore non ha impugnato la pronuncia in corte d’appello è difficile che poi possa fondare una richiesta di opposizione legittima). L’effetto dell’opposizione è BLOCCARE il processo esecutivo, non contestare l’accertamento compiuto in altra sede. Di fatto, se il titolo esecutivo non è idoneo a fondare la procedura, la procedura non potrà proseguire ricorda che la valutazione cognitiva è preclusa al giudice dell’esecuzione che ha solo poteri direttivi, quindi i poteri cognitivi gli sono sottratti. OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE: artt.619-621: riguarda soprattutto beni mobili (quelli immobili e quelli mobili trascritti /iscritti no perché il diritto dovrebbe essere trascritto) - Il terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione propone OPPOSIZIONE CON RICORSO ( l’esecuzione è gia iniziata) AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE. - Questo fissa con decreto l’udienza (si cerca una conciliazione( di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notifica (al creditore procedente, al terzo e al debitore) Si ha l’udienza (eventualmente si sospende l’esecuzione) Non si raggiunge un accordo si procede ex art.616 (opposizione all’esecuzione) si assegna alle parti un termine per istaurare il giudizio di merito. TERZO:è estraneo all’esecuzione (non compare né nel titolo né nel precetto può essere colui che ha trascritto domanda giudiziale prima del pignoramento) ma viene coinvolto in essa. Legittimati attivi: debitore e creditore (litisconsorzio necessario). Il problema dell’opposizione di terzo è la data certa La facoltà di fare/promuovere opposizione è connessa alle ragioni del terzo ma deve tutelare anche le ragioni del creditore e evitare collusioni tra debitore e terzo; per tale ragione ai sensi del 621 “limite della prova testimoniale”: non opera se l’esistenza del diritto del terz opponente sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Nel caso in cui abbia avuto già luogo la vendita il terzo può, con opposizione tardiva (art.620) rivalersi sul prezzo ricavato dalla vendita chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del pignoramento del bene venduto e l’attribuzione del ricavato della vendita, fino quando lo stesso non è attribuito ai creditori. Si raggiunge un accordo e il giudice con ordinanza decide: - La prosecuzione ovvero, - L’estinzione del processo esecutivo Opposizione della moglie del debitore art.622 dichiarato incostituzionale (sent. 143/1967)  nel codice originario la moglie del debitore non poteva fare opposizione, o meglio, per dimostrare che i beni presenti nella casa o nell’azienda del debitore fossero suoi doveva presentare l’esistenza dei beni pervenuti in dote oppure essere in possesso di una atto di data certa che attestasse che i beni fossero pervenuti prima del matrimonio o dopo per causa di morte o successione quindi la moglie del debitore era un terzo sui generis PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: scopo: soddisfare le ragioni del creditore attraverso l’intervento di un TERZO (debitore del debitore)non è parte del processo ma INTERVIENE per mezzo di una DICHIARAZIONE. 1-ATTO scritto del creditore: il quale consegna all’ufficiale giudiziario la prova della notifica del titolo esecutivo, dell’atto di precetto. 2- il creditore consegna all’ufficiale giudiziario la prova della notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, questo valuta l’esistenza e la regolarità e controllerà che della notifica del precetto siano decorsi almeno 10 gg ma meno di 90 3-PIGNORAMENTO: atto dell’ufficiale giudiziario con il quale, su impulso del creditore procedente, intima (art 492) al debitore e al terzo di non distruggere/deteriorare/disperdere le cose oggetto del pignoramento. Il 3 non può eseguire la prestazione dovuta al debitore (sospensione adempimento-causa legittima di inadempimento) fino a che il giudice dell’esecuzione non dichiari a chi il terzo debba eseguire la prestazione. Se adempie incorre in responsabilità. 4-si fissa un udienza: il giudice dell’esecuzione disamina la dichiarazione del terzo. il terzo, nel termine di 10 gg dalla notifica del pignoramento deve redigere una dichiarazione per iscritto, da comunicare a mezzo pec al creditore procedente, nella quale deve dare atto di quali beni-cose del debitore egli è impossesso, Indicare l’esistenza di eventuali precedenti pignoramenti e sequestri che gli sono stati notificati Indicare esattamente l’entità del credito del debitore. Cosa succede se entro i 3-10 dell’art 543 il terzo non fa la dichiarazione? All’udienza (fissata nell’atto di pignoramento) se: - Il giudice ha il dubbio che il pignoramento non sia stato regolarmente ricevuto: fissa la rinnovazione della notifica con ordinanza di una nuova udienza ove invita il terzo a fare la comunicazione nei 10gg antecedenti all’udienza - Viceversa se non ha il dubbio su istanza del creditore procedente, il giudice può procedere all’accertamento dell’esistenza del rapporto intercorrente tra debitore e terzo (può farsi anche in caso di dichiarazione negativa del terzo). questo è ENDOPROCEDIMENTALE (si svolge dinnanzi allo stesse giudice dell’esecuzione competente per qualsiasi somma per cui si procede) si può chiedere il compimento di attività istruttorie per ottenere le prove necessarie.Cosa succede se non si possono fare questi accertamenti? Si ha una presunzione di esistenza del rapporto, una presunzione di non contestazione dell’esistenza del rapporto in capo al terzo, che si disinteressa completamente delle sorti del pignoramento presso terzi. Se il creditore fornisce elementi sufficienti per attestare l’esistenza di questo rapporto il credito si considera riconosciuto nei limiti in cui il creditore ha fornito la prova dell’esistenza. 5-il creditore procedente entro 45 gg iscrive la causa a ruolo (solo qua si individua il giudice dell’esecuzione) 6- all’udienza già indicata nell’atto di pignoramento verso terzi il creditore chiede l’assegnazione delle somme (vi provvede il giudice con ORDINANZA). 7- ASSEGNAZIONE (comunicata mezzo pec in copia autenticata) il terzo versa l’importo pignorato al creditore fino alla decorrenza dell’importo complessivo (capitali+interessi+spese) (se vi sono più pignoramenti di creditori non concorsuali quando si esaurisce il primo pignoramento inizia il secondo) Art 492 bis: il creditore munito di titolo esecutivo e di un precetto, può chiedere informazioni (alle banche date, inps etc) la loro dichiarazione si ritiene sufficiente, poiché qualificata. HA VALORE CONFESSORIO (solo nei limiti del giudizio in corso non può essere utilizzata per altri fini) affermazione del terzo di essere, per tot somme o cose, debitore del debitore
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