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Il processo esecutivo civile: espropriazione forzata, pignoramento e intervento creditori, Dispense di Diritto

Appunti integrati con codice commentato e manuale di procedura civile. Argomento: il processo esecutivo. Questo documento affronta nel dettaglio solo i seguenti temi: espropriazione forzata, pignoramento e intervento creditori.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 09/10/2021

mariangela.devecchis
mariangela.devecchis 🇮🇹

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Scarica Il processo esecutivo civile: espropriazione forzata, pignoramento e intervento creditori e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE FORZATA Fondamento dell'esecuzione forzata, che è sostanziale, ci sono due articoli del codice civile che fondano il diritto del creditore ad agire con l’espropriazione forzata quando si è in presenza di crediti pecuniari: 1) ART. 2740 c.c: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Articolo noto sulla responsabilità patrimoniale del debitore, il quale sa, che quando contrae un’obbligazione risponderà con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questo è importante perché l’espropriazione non è altro che una sottrazione di beni di proprietà del debitore che vengono trasformati in denaro e con questo denaro viene accontentato il creditore. Sapere che c’è un principio di responsabilità patrimoniale significa che se io faccio una obbligazione e non la rispetto, io di quella obbligazione rispondo con i miei beni, che possono essere espropriati sia quelli presenti che quelli futuri, perché potrebbe essere che, quando contraggo un’obbligazione, e non ho niente però dopo un anno ricevo in dono una villa e, se io non pago quella obbligazione, mi viene portata via la villa anche se è venuta dopo aver contratto l’obbligazione. 2) ART. 2910 c.c. L'altro principio che invece riguarda il punto di vista del creditore è “I/ creditore per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codiee di proedura civile. Possono essere espropriati anche i beni di un tergo quando sono vincolati a garanzia del credito 0 quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”, e si accompagna, come se fosse l’altra faccia della medaglia al'ART. 2740 c.c., perché ci dice che, tutte le volte in cui non è rispettato un obbligo pecuniario, il creditore può far espropriare i beni del debitore, appunto quei temi che sono funzionali a garantire le obbligazioni, ex art 2740. ATTENZIO. creditore nei confronti del debitore; può far espropriare significa che il diritto vantato dal può far espropriare... ecco dove ritorna il concetto che non è un diritto del creditore è nei confronti dello Stato, che si sostituisce al creditore e gli fa ottenere quelle utilità che il debitore volontariamente non gli aveva attribuito. Il processo di espropriazione prevede, agli articoli 483-493 c.p.c., una serie di principi generali validi per ogni tipo di esprop forzata e che inoltre possono essere assunti come parte generale del processo esecutivo, quindi anche in riferimento all’esecuzione in forma specifica. ® Art. 483: vige il principio di cumulo dei mezzi di espropriazione quale espressione di tutela del creditore purchè ciò sia necessario per la soddisfazione del credito. ® Art. 484: è diretto da un giudice ® Art. 485: contraddittorio per ogni questione rilevante ® Art. 486: le parti si relazionano sia oralmente in udienza sia depositando domande o istanze scritte in cancelleria ® Art. 487: il giudice dell’esecuzione esercita i suoi poteri tramine ORDINANZE, salvi i casi previsti per legge, che lui stesso può revocare o modificare fino a che non diventano eseguite. ® Art. 488: fascicolo a cura del cancelliere + iscrizione a ruolo ® Art. 489: notificazioni/comunicazioni nel domicio eletto o se non c’è in cancelleria basta il deposito ® Art. 490: se c’è necessità di dare avviso al pubblico di un particolare atto esecutivo si applicano le apposite disposizioni. ® Ilsolo processo di espropriazione si differenzia poi per le singole tipologie di diritti e questa è la struttura speciale. Struttura: a- Su beni mobili (orologio) b- Subeni immonibili (villetta) c- Presso terzi sui diritti di credito nell’altrui disponibilità (conto corrente bancario) d- Sui beni indivisi (beni in comproprietà con un soggetto diverso dal debitore) e- Del terzo proprietario non debitore ovvero nei confronti di chi risponde per debiti altrui (terzo datore di ipoteca) TRE FASI dell’espropriazione. 1- La prima fase é quella del PIGNORAMENTO. Il pignoramento viene definito dall'ART. 491 c.p.c. (“Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502 l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento”) come l’atto iniziale dell’espropriazione. NON CONFONDERE perché abbiamo visto che la funzione di “domanda giudiziale” nel processo esecutivo ce l’ha l’atto di precetto ma qui stiamo parlando di un tipo determinato di processo esecutivo e il processo esecutivo inizia sempre con la notifica del precetto, poi però, a seconda del tipo di diritto che voglio tutelare, avrò bisogno di una espropriazione piuttosto che di una esecuzione in forma specifica. Quindi l’atto iniziale di espropriazione è il pignoramento, ma siamo nell’ambito comunque di un processo esecutivo già avviato, poi si tratta di scegliere quale è la strada giusta; quindi siamo nell’ambito di un canale che abbiamo già iniziato a percorrere. Quindi il pignoramento è l'atto iniziale dell’espropriazione forzata e segue alla notifica del titolo costitutivo e del precetto. Il pignoramento ha una funzione ESSENZIALE perché attraverso il pignoramento si vanno a concretizzare quelle che erano le regole generali, che abbiamo visto sulla responsabilità patrimoniale, cioè è vero che il debitore risponde con tutti i beni presenti e futuri ma qualir Il pignoramento è quell’atto che va ad individuare concretamente i beni che appartengono al debitore, cioè l'attivo del patrimonio del debitore. Si scende quindi da una regola generale al particolare. Se il debitore ha questo iphone, questo iphone viene pignorato. Quindi c'è una concretizzazione di questa regola. Il pignoramento è un atto dell’Ufficiale giudiziario art. 492 c.p.c., su ISTANZA del creditore e previa esibizione del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati. A livello proprio pratico l'avvocato del creditore si reca dall’Ufficiale giudiziario, che è un casotto che sta vicino, di solito, al tribunale, dove c’è un addetto al servizio e gli consegna il titolo esecutivo notificato, gli consegna l’atto di precetto notificato e gli dice “siccome ho le carte in regola, tu adesso mi effettui il pignoramento”; però bisogna indicare all’Ufficiale giudiziario il TIPO di pignoramento che deve effettuare e il tipo di pignoramento deve essere scelto in base a valutazioni a monte: cioè se io so, avendo fatto un'ispezione al registro del catasto, che il debitore è proprietario di un immobile, io andrò a fare un pignoramento immobiliare; se so che il debitore ha 15 iphone a casa, io cercherò la strada del pignoramento mobiliare perché so che valgono molto; oppure la terza forma è il pignoramento di crediti, che sarebbero i rapporti di credito che un soggetto ha con la banca o con le poste, quindi conti correnti, libretti postali quindi se io so che una persona ha un milione di euro in banca, io vado a pignorare quel credito e blocco il conto corrente dove sono i soldi ( che è la forma più bella perché i soldi stanno già lì mentre pignorare un immobile o pignorare un iphone comporta un passaggio successivo, cioè la trasformazione di quel bene in denaro; se io pignoro i soldi, ho già il denaro, basta solo che me li prendo). DEVE ADATTARSI ALLE TRE DIVERSE FORME DI CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI: a- Mobiliare art. 518 c.p.c. tramite un verbale dell’utficiale giudiziario redatto sul luogo in cui si trovano i beni del debitore b- Immobiliare art. 555 c.p.c. tramite trascrizione nei registri immobiliari c- Di crediti art. 543 c.p.c. tramite atto notificato al terzo Il pignoramento è strumentale alla fase successiva: 2. LIQUIDAZIONE: vale a dire la trasformazione del diritto pignorato in una somma di denaro e la fase di liquidazione può avvenire, ad esempio, con la vendita forzata di quel bene, si chiama forzata perché prescinde dalla volontà del debitore. Quindi il passaggio logico è: io pignoro un immobile, conseguentemente il debitore non può fare nulla su quell'immobile, non può venderlo, non può Giudiziario interviene, poiché l'ordinamento ha previsto un dovere di manifestare il patrimonio in capo al debitore - art. 492 comma 5 c.p.c. 3 l’opponibilità del pignoramento ai terzi varia a seconda del tipo di pignoramento azionato > se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388, comma 3, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'art. 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'art. 388, comma 4, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'art. 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli artt. 555 e ss. - art. 492 comma 6 c.p.c. > qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi quindi di richiedere la manifestazione di ulteriori beni > questo ai fini di esercitare il diritto all’art. 499 comma 4 cp.c. = partecipazione alla distribuzione del ricavato - art. 492 comma 8 c.p.c. È se il debitore è IMPRENDITORE COMMERCIALE > speciali forme di ispezione > come? L’ Ufficiale Giudiziario si reca nel luogo in cui le scritture contabili sono custodite, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di quest’ultimo L'ultima annotazione sul pignoramento, sempre nella disciplina generale è che, a seguito di un recente intervento normativo, è stata concessa la possibilità al creditore di ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare > art. 492 bis c.p.c. Perché quale era il problema? Il problema era che, non sempre si è a conoscenza dei beni del debitore, soprattutto se si tratta di beni mobili, perché se il registro di immobili è pubblico, io non so se il debitore dentro casa ha dei beni di valore oppure no, non so se il debitore ha un conto corrente all’UBI banca piuttosto che all’intesa San Paolo, di norma non lo so, quindi andrei a tentativi e quindi non è detto che il pignoramento sia fruttuoso, allora questa disciplina vuole risolvere questo problema: cioè si consente al creditore di poter cercare, PRIMA del pignoramento, se il debitore “abbia qualcosa da perdere”, perché altrimenti si potrebbe anche arrivare all’estrema ipotesi di non farla un’esecuzione se poi vedo che il debitore non ha niente, spreco solo dei soldi. Come funziona in sintesi questa disciplina: va fatta un’ ISTANZA da parte del creditore che sia munito di titolo esecutivo al Presidente del Tribunale. Questa istanza è volta ad ottenere un’autorizzazione, che il Presidente del Tribunale rilascia a favore dell’Ufficiale giudiziario. È una sorta di “mini giudizio”, però l’esito è scontato se c’è il titolo esecutivo, perché non è che il Presidente del Tribunale faccia chissà cosa, vede semplicemente se c’è il titolo esecutivo. Se c'è autorizza l’Ufficiale giudiziario a mettersi davanti al computer e a cercare se c’è qualcosa in capo al debitore. Per far questo c'è una norma che prevede che l’Ufficiale giudiziario possa avere accesso a tutte le banche dati pubbliche, può avere accesso all’anagrafe tributaria, a tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e ai registri del PRA; quindi, è un vantaggio recente ma molto importante perché consente di vedere quali sono i beni prima di pignorarli; poi se l’esito è positivo segue il pignoramento nelle forme che abbiamo già visto. Questa era la parte generale 3 da integrare con le specifiche dei singoli tipi di pignoramento 3 Cos'è che cambia tra un tipo di pignoramento e un altror Cambia il tipo di bene che viene pignorato; cioè se deve pignorare un immobile, devo seguire tutte quelle regole che mi consentono di opporre il pignoramento ai terzi, perché altrimenti non avrebbe senso. Tutto ciò che è stato detto finora, cioè che il debitore non può disporre del bene, che qualsiasi ipotesi di alienazione non ha efficacia, non avrebbe senso, se il pignoramento non fosse opponibile anche ai terzi. Quindi le singole forme di pignoramento rispondono ad un'esigenza di fondo: quella di rendere il bene, che si va a pignorare, opponibile ai terzi, questi sono i terzi, soggetti diversi sia al debitore che al creditore. SCHEMA —- LE SINGOLE FORME DI PIGNORAMENTO 1. PIGNORAMENTO MOBILIARE art. 513 c.p.c. l'Ufficiale Giudiziario procede al pignoramento > principio dell’appartenenza > sulla base della disponibilità materiale dei beni in capo al debitore > l’effettivo proprietario potrà successivamente opporsi ax art. 619 c.p.c. (opposizione di terzo) per far valere i propri diritti 2. PIGNORAMENTO DI VEICOLI art. 521bis c.p.c. Ufficiale Giudiziario > trascrizione negli appositi registri dell’atto di pignoramento debitamente notificato ATTENZIONE: non è necessaria l’apprensione materiale del bene per ottenere il pignoramento > tuttavia, obbligo del debitore di consegnarlo entro 10 gg 3 per consentirne la vendita forzata 3. PIGNORAMENTO IMMOBILIARE art. 555 c.p.c. oggetto del pignoramento: il diritto che il debitore vanta sull’immobile, se è suscettibile di trasferimento (altrimenti non avvenire la vendita forzata) esl= diritto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi SI es2 = diritto d’uso, d’abitazione e mera servitù del fondo NO Ufficiale Giudiziario > trascrizione negli appositi registri dell’atto di pignoramento debitamente notificato. SE il debitore è già nel possesso dell’immobile 3 diviene CUSTODE dal momento della notifica del pignoramento SE l'immobile è nel possesso di soggetti terzi 3 spetta al giudice nominare un «custode giudiziale» con ordinanza non impugnabile 4. PIGNORAMENTO DI CREDITI art. 543 c.p.c. Di seguito l’analisi dettagliata. L’esempio dell’appartamento in particolare è emblematico perché l’opponibilità ai terzi di un pignoramento immobiliare deve seguire quelle che sono le vicende di trasferimento del bene IMMOBILE sul piano sostanziale. Voi sapete che per acquistare una casa ci vuole un atto pubblico che sia trascritto nei registri immobiliari, allora per farlo sapere a chi acquista eventualmente questo immobile, che è stato pignorato, occorre appunto trascrivere, in quello stesso registro, l’atto di pignoramento, cosicché da quel momento, il pignoramento è efficace e opponibile anche ai terzi. Regole diverse seguono per i VEICOLI Voi sapete che quando acquistate un veicolo, dovete aggiornare al PRA, il pubblico registro automobilistico, i dati del titolare, allora sarà proprio in quel registro che andrà trascritto il pignoramento del veicolo. Discorso diverso per i beni MOBILI, che non sono iscritti in pubblici registri; se io voglio vendere un telecomando, lo do all’altra persona, eventualmente faccio una scrittura privata e nulla più. Quindi non c’è l'obbligo di trascriverlo. In questi casi qual è la garanziar È quella che i beni vengono materialmente asportati, se possibile, dalla casa del debitore o dai luoghi a lui appartenenti, e vengono messi in un deposito. Perché questa è una garanzia? Perché il trasferimento dei beni mobili avviene attraverso la regola possesso vale titolo. Lasciare i beni mobili al debitore potrebbe essere rischioso, perché se non c’è un pignoramento trascritto, non è detto che l’acquirente sappia del pignoramento su quei beni mobili, quindi potrebbe accadere che il debitore “voglia fare il furbo” e, nonostante il pignoramento, venda lo stesso quel bene e in tal caso il terzo non è garantito, perché non c’è scritto sul frigorifero “ questo bene è stato pignorato”, quindi si ha un acquisto a titolo originario ad un terzo di buona fede e voi sapete che gli acquisti a titolo originario prevalgono su tutto il resto e quindi prevalgono ,in questo caso, anche sull'eventuale acquirente in vendita forzata che invece acquista a titolo derivativo. È per questo che si adotta la tutela di asportarli e di affidarli ad un soggetto che di mestiere fa questo, cioè il depositario dei beni pignorati; ci sono dei grandi capannoni dove vengono messi tutti questi beni. Purtroppo, però, ciò non è sempre possibile. Allora nei casi marginali in cui ciò non sia possibile, pensiamo agli animali di allevamento, non si può portare una mandria di cavalli di allevamento nel capannone del depositario, non è possibile. In questi casi residuali i beni mobili restano a debitore e la garanzia cambia, è diversa. La garanzia in questo caso è che viene nominato custode il debitore stesso. È una garanzia perché se il debitore volesse fare il furbo, va incontro a sanzioni penali perché viola i compiti del custode e c’è un reato che prevede proprio questa ipotesi. È una forma di garanzia, poi ovviamente sta al debitore essere senza scrupoli e fregarsene oppure no, però l'ordinamento appronta questo tipo di tutela. Fra le singole forme di pignoramento che restano da analizzare: abbiamo visto le varianti dell'immobiliare, del mobiliare e dobbiamo vedere il pignoramento di CREDITI, cioè il caso in cui vi sia un conto corrente con dentro dei soldi, in questo caso, sappiate che i soldi non sono nella disponibilità del debitore, ma sono nella disponibilità dell’istituto di credito, quindi il pignoramento deve essere fatto in una forma particolare perché bisogna farlo sapere, che vi è stato un pignoramento, anche all’istituto di credito; è quella la garanzia per l’opponibilità dei terzi in questo caso, terzo sarebbe l’istituto di credito. Ed è per questo che il pignoramento deve essere notificato non solo al debitore ma anche al terzo, con un vero e proprio atto di citazione in questo caso. Il terzo dovrà rendere una dichiarazione al creditore, entro 10 giorni dal ricevimento di questo pignoramento che viene notificato. Ovviamente in questa dichiarazione dirà se sussistono rapporti di debito/credito oppure no. Se non sussistono, il pignoramento non andrà a buon fine e il processo si chiude. Se invece la dichiarazione è positiva, perché per esempio nel conto corrente ci sono mille euro, allora il pignoramento è validamente eseguito. Ci potrebbe essere un problema: il problema è che il terzo potrebbe non rendere la dichiarazione. Allora in questo caso il creditore ha comunque esigenza di ottenere la dichiarazione ed è per questo che si fissa un’altra apposita udienza, è una sorta di promemoria: “guarda che non me l’hai data, ti do un’altra possibilità per farmi questa dichiarazione”. Se il terzo la rende, poi ritorniamo a vedere se è positiva o negativa e, a seconda dei casi, si vedrà se ci sarà un pignoramento oppure no perché non c’è niente. Se invece continua a non renderla, il codice ha previsto che si intende come NON contestato il diritto di credito sussistente in capo al terzo. Cioè se non mi rendi la dichiarazione è come se mi avessi detto che questi soldi ci sono. Questa è una mostruosità normativa perché equiparare la mancanza della dichiarazione del terzo ad una dichiarazione positiva, non fa crescere soldi che non ci sono, perché se comunque sul conto non ci sono i soldi, anche se il terzo non rende la dichiarazione, non è che questi soldi spuntano all’improvviso, non ci sono e non ci saranno mai. Allora questa finzione giuridica crea un problema enorme che si va avanti con il processo e poi si arriva alla fine in cui si scopre che invece non c’era niente. Però questo è quello che oggi è stato scritto, con una riforma del 2015, dal legislatore, non ha molto senso; poi nella pratica non succede mai che il terzo non dichiari, quindi molto spesso non si applica, sarei curioso di capire, nel momento in cui si dovesse applicare, quale sia la conseguenza del processo, sarebbe interessante, si pignora qualcosa che non c’è ma che c’è secondo il legislatore, è una assurdità. EFFETTI CHE CONSEGUONO AL PIGNORAMENTO artt. 2912-2918 c.c. Gli effetti del pignoramento sono regolati da una rato specifica: tutti gli effetti che il legislatore fa conseguire al pignoramento mirano alla tutela del creditore pignorante e di quelli che, lo vedremo poi, sono intervenuti. La funzione di tutela si esplica nel momento in cui, questo pignoramento, opponibile al terzo, lo rendo uno strumento che, come vi anticipavo, consenta di bloccare la situazione patrimoniale del debitore, impedendogli di poter alienare beni in suo possesso, di disporne in generale e quant'altro e soprattutto, se io pignoro un bene fruttifero, un altro effetto che tutela il creditore, è che il creditore possa ricevere, oltre che al bene pignorato trasformato in soldi, anche i suoi frutti. Se ci vogliono anni per poter vendere un immobile, questo immobile potrebbe essere, sempre con ordine del giudice, essere affittato, per evitare che sia solo un peso, in modo tale che, in attesa della vendita, so che ogni mese il nuovo coinquilino paga un canone, e questo canone entra nel concetto di bene pignorato. Gli effetti sono disciplinati dal codice civile e non da codice di rito perché comunque sono effetti sostanziali del pignoramento, non sono effetti processuali. Questa norma è art. 2912 c.c. 3 estensione del pignoramento > il pignoramento comprende gli pignoramento immobiliare, l’ufticiale giudiziario che entra nella casa del debitore, trova un altro ufficiale giudiziario che stava già facendo un altro pignoramento per conto di un altro creditore. Quindi la situazione presuppone che ci siano due istanze di pignoramento, distinte, a due uffici diversi, ed entrambi gli ufficiali giudiziari si ritrovano lì nello stesso momento, cosa più unica che rara, però il codice la disciplina. “L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale”. In questo caso si dice che gli ufficiali giudiziari proseguono insieme il pignoramento; quindi, l’effetto è lo stesso di quello del pignoramento congiunto, con la differenza che partono in due e finiscono con un unico pignoramento. 3. PIGNORAMENTO SUCCESSIVO art. 493 commi 2 e 3 c.p.c. cioè quando un bene è stato già pignorato e viene pignorato per la seconda volta “Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene”. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.” 4 PAGAMENTO LIBERATORIO NELLE MANI DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO art. 494 commi 1 e 2 “Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [disp. att. 157]. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.” Il debitore, nonostante l’ufficiale giudiziario abbia già bussato alla porta di casa sua, vuole evitare il pignoramento; può farlo purché consegni nelle mani dell’ufficiale giudiziario l’intero debito aumentato delle spese; in tal caso, se paga tutto subito, evita il pignoramento, anche se l’ufficiale giudiziario era già pronto con l’atto di pignoramento in mano. In questo caso: - La somma deve essere comprensiva del credito azionato dal creditore e delle spese di procedura maturate fino a quel momento - Resta salva la possibilità di agire per la ripetizione dell’indebito se il debitore dimostra che il credito in realtà è insussistente 5. VERSAMENTO DI DENARO NON LIBERATORIO NELLE MANI DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO art. 494 comma 3 Discorso diverso, invece, è se il denaro versato all'ufficiale giudiziario non viene dato per evitare il pignoramento, ma viene dato, per SOSTITUIRE ai beni pignorati il denaro. Nell'ipotesi precedente si evita l’atto di pignoramento, in questa seconda ipotesi l’atto di pignoramento rimane, c’è già stato, però, magari, prima che l’ufficiale giudiziario vada via, il debitore decide di pagare anziché perdere un oggetto per lui di grande valore (es: l’orologio della nonna a cui tiene tanto). Dato che, però, il pignoramento c’era già stato il pagamento che io faccio non estingue il pignoramento, ma semplicemente sostituisce al bene pignorato quella somma di denaro. In questo caso il debitore deve versare un importo aumentato del 20% rispetto al credito per cui si procede ed alle spese. 6. Se questo ripensamento non c’è lì per lì, quando l’ufficiale è ancora lì, ma c'è dopo, quando è già iniziato il processo esecutivo, si parla di CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ex art. 495 c.p.c.: in realtà è la stessa cosa, L'EFFETTO è LO STESSO, si sostituisce al bene pignorato il pagamento della somma di denaro. In questo caso: -Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. -Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. -La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. -Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. -Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. -Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. “L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita. -Nell’atto di pignoramento deve esserci l’avvertimento rivolto al debitore che può effettuare la conversione del pignoramento, è uno dei contenuti generali dell’atto di pignoramento. Gli ultimi due istituti sono: 7. RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO art. 496 c.p.c. LA RIDUZIONE presuppone che il pignoramento sia ewessivo e che sta eseguito su più beni. Se il credito è di 1000 e io pignoro 15000 il debitore potrebbe contestare che per realizzare la soddisfazione del credito basta mandarne all’asta due, non vi è bisogno che mandiamo all’asta tutto, poiché il valore è eccessivo, allora in questo caso può ottenere, in sostanza, tramite la riduzione del pignoramento, una restituzione dei beni pignorati per il valore del bene pignorato o dei beni pignorati che sia eccessivo rispetto al valore del credito. E su domanda del debitore e anche d’ufticio. 8. LA CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO è l’ultimo effetto “anomalo”, il più negativo per il creditore, perché una volta che è cessata l’efficacia del pignoramento si interrompe anche il processo esecutivo sub specie di espropriazione forzata. - Se il creditore non iscrive tempestivamente a ruolo IN VIA TELEMATICA la procedura esecutiva - Se entro 45 giorni dal compimento non è chiesta assegnazione o vendita art. 497 c.p.c. Se è avvenuta la trascrizione del pignoramento occorre cancellarla. Artt. 2668 bis e ter c.c. $ da vedere per completare l'argomento. INTERVENTO DEI CREDITORI Norma di riferimento da cui nasce la possibilità per i creditori di intervenire nel processo esecutivo: art. 2741 comma 1 c.c. d “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitoré” Prima del 2006 > tutti i creditori Dopo il 2006 + molti limiti 3 dubbi di costituzionalità gravano sulla disciplina attuale Quali creditori» Comma 1 art. 499 c.p.c. a. icreditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo b. i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri c. icreditori che erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c. Come intervengono? Comma 2 art. 499 c.p.c. RICORSO + depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione > deve contenere: - l'indicazione del credito e quella del titolo di esso - la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata - la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione - se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma a pena di inammissibilità > l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni Se il credito non è sorretto da titolo esecutivo? Comma 3 art. 499 c.p.c. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione ® deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa è il giudice dispone udienza apposita [nell'ordinanza di vendita o assegnazione] a cui devono partecipare debitore + creditori intervenuti senza titolo esecutivo > si realizza una verificazione del credito 3 tramite PROVOCATIO > l'eventuale riconoscimento disciplinato ai commi 5 e 6 dell’art. 499 c.p.c. rileva SOLO ai fini dell’esecuzione Tale distinzione tra creditori vale solo prima della vendita forzata è dopo tutti uguali 3 art. 629 c.p.c. Se il creditore è privilegiato? Art. 498 c.p. Effetti dell’intervento 3 art. 500 c.p.c. - partecipazione alla distribuzione della somma ricavata 3 es: proporre istanza di vendita 3 questo vale solo per il creditore CON titolo esecutivo - partecipazione all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti 3 tutti i creditori, se riconosciuto il credito
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