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Il processo esecutivo civile: liquidazione e distribuzione del ricavato, Appunti di Diritto

Appunti integrati con slide, codice e manuale di procedura civile. Questo documento affronta nel dettaglio solo gli argomenti di: liquidazione e distribuzione del ricavato.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 09/10/2021

mariangela.devecchis
mariangela.devecchis 🇮🇹

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Scarica Il processo esecutivo civile: liquidazione e distribuzione del ricavato e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! SECONDA FASE: LA LIQUIDAZIONE La Liquidazione è una fase eventuale (perchè potrebbe non esserci nulla da liquidare 0 perchè è stata pignorata direttamente una somma liquida in denaro) consiste nella trasformazione del diritto sul bene pignorato in denaro. Questa trasformazione può avvenire in due modi: A-O attraverso la VENDITA FORZATA delbene B- O tramite ASSEGNAZIONE Termini dilatori iniziali sono 10 giorni. Termini dilatori finali sono 45 giorni, altrimenti il pignoramento perde effi 497 c Perle cose deteriorabili P 10 gg dal pignoramento (art 501 cpc) cia (a. A. Iniziamo con la VENDITA. La vendita varia a seconda del fatto che siano stati pignorati beni mobili o immobili. Immobili all’asta o attraverso un commissionario, come ad esempio un critico d’arte che farà una trattativa privata. Mobili che è la vendita all’asta o all’incanto o senza incanto con il meccanismo a busta chiusa. La cosa da sapere per la prova è invece, che la vendita forzata è APERTA A TUTTI, compresi i creditori (possibile domanda): una volta che il bene è messo all’asta POSSONO PARTECIPARE TUTTI TRANNE UNA PERSONA: IL DEBITORE che non può ricomprarsi all'asta il bene (anche perché verrebbe da chiedersi con quali soldi potrebbe acquistare il bene dato che se avesse avuto i soldi sarebbero stati pignorati i soldi). Il debitore personalmente non può. Art. 579 c.p.c. Su beni mobili: - Tramite un commissario che procede ad una trattativa privata (artt. 532 e 533 c.p.c.) - Tramite incanto (artt. 534 e 537 c.p.c.) sulla base del rilancio al miglior offerente Su beni immobili: - senza incanto, con offerta in busta chiusa vincolante all'acquisto - Conincanto, mediante svalutazioni e rilanci d’asta. B. L'ASSEGNAZIONE. Invece l'assegnazione si rivolge ESCLUSIVAMENTE AI CREDITORI, quelli intervenuti quelli procedenti ma comunque solo i creditori. È un’assegnazione diretta a chi ne fa richiesta. Vi sono due tipi di assegnazione: assegnazione IN SENSO SATISFATTIVO e Passegnazione IN SENSO VENDITA. Con l’assegnazione SATISFATTIVA la casa, invece di essere mandata all’asta, viene direttamente attribuita al creditore. Il creditore aveva un diritto di 100.000 euro di credito, la casa ne vale 100.000; se lui si prende la casa è come se fosse una datio in solutum, ossia ha comunque avuto quel valore che aveva diritto ad ottenere. Ecco perché è satisfattiva. Però in alcuni casi questo o non è possibile o non è opportuno. DUPLICE FUNZIONE: da un lato il diritto pignorato si trasferisce al creditore che ne fa istanza, al contempo il credito viene meno perchè viene soddisfatto. Sia che vengano soddisfatti più creditori proporzionalmente sia che è un solo creditore. Ci sono casi, diversi, di assegnazione VENDITA: risolve un problema diverso, ossia quando ci sono più creditori (perché se c’è un solo creditore che si prende la casa il problema è risolto). Ma in questo caso c’è eccesso rispetto al credito, perciò in questo caso il creditore riceve la casa, ma a fronte del pagamento del prezzo. Ci sono casi in cui assegnazione deve essere fatta e alcuni in cui l’assegnazione può essere fatta. Ovviamente se non c’è assegnazione c’è vendita. Nei casi in cui si deve assegnare allora si procede con assegnazione, quando invece si può assegnare e non c’è l'istanza di assegnazione allora si procederà comunque con la vendita del bene. RAPPORTO QUADRIPARTITO: 1. Art. 553 comma 1 c.p.c. 3 beni che DEVONO essere assegnati senza un previo tentativo di vendita 2. Art. 529 c.p.c. è beni che POSSONO essere assegnati senza un previo tentativo di vendita 3. Art. 539 c.p.c. 3 beni che DEVONO essere assegnati dopo un tentativo di vendita 4. beni che POSSONO essere assegnati dopo un tentativo di vendita. Esempio: valore minimo di assegnazione art. 507 c.p.c. L’EFFETTO SOSTANZIALE DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE Chi riceve la cosa (cioè l'aggiudicatario), chi diventa assegnatario del bene, lo riceve sulla base di un rapporto DANTE CAUSA- AVENTE CASUSA; cioè A TITOLO DERIVATIVO. Vantaggio: ad egli non sono opponibili gli atti che non sarebbero opponibili al creditore pignorante art. 2912 c.c. TERZA FASE: LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO art, 510 c.p.c. È l’ultima fase del processo di espropriazione sempre considerato in generale. Fase, anche qui, di tipo eventuale, perché potrebbe essere che non c’era nessuno che ha acquistato l’immobile e dopo un po’, dopo tanti tentativi, l’immobile non viene venduto, l’espropriazione forzata può finire su istanza del debitore. Oppure potrebbe essere stato assegnato il diritto tramite un conguaglio per un creditore. Potrebbe esserci un solo creditore, allora la distribuzione è diretta; oppure “una guerra” tra più creditori > PIANO DI RIPARTO del giudice che si basa su regole precise: ® La distribuzione è in base alle cause legittime di prelazione che garantiscono il credito (che sono quelle sostanziali cioè pegno, ipoteca e prelazione ma in talule specifiche ipotesi anche processuali) ® Prelazioni processuali sono due ipotesi tassative: il processo non può andare a modificare la situazione sostanziale, tutto quello e solo quello... perciò, si attivano queste ipotesi solo se c’è inerzia del creditore così che il sistema regga. «intervento tardivo da parte di creditori chirografari: a parità di credito non privilegiato viene preferito colui che ha agito prima artt. 528, 551 e 565 c.p.c. -i diritti sui beni pignorati non riescono a soddisfare tutti gli interventi quindi il primo creditore dice agli altri che hanno titolo esecutivo a vedere sugli altri beni del debitore. Se questo invito rimane inascoltato la conseguenza è che coloro che non hanno accolto l’invito verranno postergati (è come sopra un’inerzia colpevole). È comunque un effetto processuale che non ha effetto sulla realtà prettamente sostanziale. Art. 499 comma 4 c.p.c. In entrambe queste ipotesi 3 creditore postergato 3 vantaggio di natura processuale Durante la distribuzione del ricavato, il giudice forma un progetto di ripartizione, ma potrebbe essere che questo progetto verga contestato. Potrebbero sorgere cioè delle controversie in sede di distribuzione disciplinate dall’art. 512 c.p.c.: risoluzione delle controversie. Può succedere: fra creditori concorrenti, ma anche fra creditore e debitore e infine fra creditore e terzo assoggettato all’espropriazione. Il terzo assoggettato all’espropriazione, come visto più volte, è colui che, in quel caso eccezionale, subisce espropriazione senza essere debitore. Quindi l'oggetto di questa controversia può riguardare o la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti oppure la sussistenza di diritti di prelazione. Ovviamente in base a chi contesterà ci saranno determinate situazioni, cioè se contesta il debitore contesterà, eventualmente, la sussistenza del debito non di certo quella dei diritti di prelazione, perché lui, comunque, quei soldi li deve tirare fuori; non ha interesse a contestarlo. L'interesse ad agire deve comunque sempre esserci. È competente il giudice dell’esecuzione (tribunale), sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti. Il provvedimento è una ORDINANZA, impugnabile nelle forme e nei termini dell’art. 617, comma 2 cp.e. Prima del 2006 istruzione di un processo ordinario di cognizione per accertare nel merito cio” che è stato sollevato dai contendenti. Dopo il 2006 snellita la procedura 3 cambio di regole. Giudice di esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti quindi sappiamo solo che deve essere soddisfatto il contraddittorio e
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