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Il processo esecutivo civile: tutte le fasi, Dispense di Diritto

Appunti integrati con codice commentato e manuale di procedura civile. Il documento è completo di: introduzione, esecuzione, espropriazione, liquidazione, distribuzione del ricavato e intervento dei creditori.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 09/10/2021

mariangela.devecchis
mariangela.devecchis 🇮🇹

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Scarica Il processo esecutivo civile: tutte le fasi e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! PROCESSO ESECUTIVO Uno dei tre tipi di tutela: di tipo esecutivo. Funzione è realizzare concretamente il diritto astratto qualora sussistente, cioè recuperare ciò che fino a quel momento non era stato possibile recuperare. 1- perché? È una tutela giudiziaria CONTRO L'INADEMPIMENTO ed è tutelata sia a livello costituzionale art. 24 comma 1 Cost. = dottrina e giurisprudenza dicono anche una tutela esecutiva; sia a livello del c.c. art. 2907 al pari del processo esecutivo, su domanda di parte strutturata in modo particolare. IL PERCHE! È NEL CODICE PENALE (artt. 392-393) cioè il divieto di giustizia privata. Quindi se il debitore non adempie spontaneamente allora è necessaria la tutela. Chiovenda: tutto quello e proprio quello= con il processo esecutivo si attua concretamente il diritto. CEDU IN VIA SOVRANAZIONALE attraverso l’art. 6 CEDU diritto all’equo processo. Cosa si intende per inadempimento che rileva sotto il punto di vista del processo esecutivo? VIOLAZIONE DI UN DOVERE DI COMPORTAMENTO PREVISTO A FAVORE DI UN ALTRO SOGGETTO PER MANCATA O INESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DOVUTA PURCHE' L'AVENTE DIRITTO NON POSSA AUTONOMAMENTE PORRE RIMEDIO A QUESTO INADEMPIMENTO SUL PIANO DEI RAPPORTI SOSTANZIALI. Es.1: mancata riparazione fornello 3 NO perché il creditore potrebbe rivolgersi ad un altro tecnico, senza scomodare un apposito processo esecutivo, salvo il diritto al risarcimento danni nei confronti del primo tecnico Es.2: mancato pagamento televisore > SI infatti se il debitore non vuole pagare, il creditore non ha strumenti leciti sul piano del diritto sostanziale per ottenere ugualmente la prestazione. In base al tipo di inadempimento: esecuzione indiretta se è un diritto infungibile. Esecuzione diretta d prestazione è fungibile cioè il creditore è soddisfatto allo stesso modo sia che la prestazione è eseguita da un soggetto terzo o dall'obbligato. (es: rate del mutuo non corrisposte) Esecuzione indiretta > prestazione infungibile qui è necessario indurre l’obbligato ad adempiere, prevedendo che l’obbligato inadempiente vada incontro a conseguenze negative più onerose rispetto all’inadempimento (es: Keith Jarrett all’Umbria Jazz) 2)Quando? SUSSISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO è il presupposto necessario per consentire al creditore di instaurare il processo esecutivo. Ma non è sufficiente, ci sono altri presupposti. In realtà ci sono altre ipotesi per cui io creditore posso munirmi di un titolo esecutivo ecco la mancata correlazione necessaria tra azione di cognizione e processo di esecuzione forzata. Infatti, a conferma di questo principio c’è da sottolineare che il processo esecutivo può seguire ad una sentenza di condanna che non sia stata adempiuta, ma non è l'unico caso, non bisogna fare l'errore di ritenere che il processo esecutivo sia sempre e comunque una conseguenza del processo di cognizione, e questo è importante, perché il processo esecutivo può essere avviato ANCHE QUANDO NON È STATO PRECEDUTO DAL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE. Questo quando ci sono determinati presupposti per agire in via esecutiva, non c'è solo il presupposto di aver già esperito il processo di cognizione 3)Da chi? Un creditore nei confronti del debitore. CREDITORE= colui che vanta nei confronti di un altro soggetto l’ottenimento di una prestazione, a fronte di una situazione giuridica soggettiva avente natura obbligatoria o reale. (creditore per ottenere una somma in denaro come nel mutuo o a ricevere la consegna di un bene ecc. ecc.) È il soggetto titolare del potere di avviare l’azione esecutiva quindi il LEGITTIMATO ATTIVO. Ma ci sono anche ipotesi sfumate in cui si presentano in contemporanea: a- Il creditore risultante dal titolo esecutivo cambia b- Viene estesa la legittimazione attiva. Anche i SUCCESSORI mortis causa (cioè eredi) o a titolo particolare (sia irfer vivos sia legato) del creditore. DIFFERENZA FONDAMENTALE: IL CREDITORE RISULTA DAL TITOLO ESECUTIVO MENTRE IL SUCCESSORE NO QUINDI CI SI AFFERMA CREDITORI IN QUANTO SUCCESSORI DEL CREDITORE MA POI QUESTO VA PROVATO qualora sia contestato dal debitore. Non è una presunzione assoluta. Si produce in giudizio il testamento o altri documenti. Questo per dire che costituzionalmente è compatibile altrimenti ci sarebbe un vulnus dal lato della difesa 3 art. 475 c.p.c. che dà la regola. Nel caso del debitore art. 477 c.p.c. dà solo la prima parte della regola senza dire nulla riguardo il successore a titolo particolare. Quindi interpretazione analogica per evitare che sia irragionevole la disciplina. IPOTESI ECCEZIONALI in cui è legittimato passivo (solo passivo) qualcun altro. Può subire il processo esecutivo anche il terzo proprietario, cioè un soggetto estraneo al debitore che per ragioni di dir sostanziale è responsabile per diritto altrui (fideiussione, cessione di ipoteca.) esecutivo. Il titolo esecutivo va tenuto distinto dal DIRITTO SOSTANZIALE che ne è alla base, è una distinzione molto importante; infatti, un conto è la sentenza che accerta il diritto di credito (titolo esecutivo), un conto è il diritto di credito stesso. La sentenza di primo grado, una volta emanata rimane tale, non viene cancellata, il diritto di credito potrebbe invece essere accertato come non sussistente dal giudice d'appello. Ci sono quindi due sentenze, il giudice d'appello non straccia la sentenza di primo grado e ne scrive una nuova, quella di primo grado rimane, e ad essa si aggiunge la sentenza di appello: nella prima c'è scritto che il diritto sussiste, nel secondo documento c'è scritto che il diritto non sussiste. Il diritto sostanziale costituisce la PRETESA DA ESEGUIRE. a- è una pretesa AD eseguire b- diritto oggetto della tutela esecutiva è il diritto sostanziale sotteso, sono due cose totalmente distinte. È la tutela DA eseguire. DIRITTO OGGETTO DELLA TUTELA ESECUTIVA art. 474 comma 1 c.p.c. titolo esecutivo per un DIRITTO CERTO, LIQUIDO ED ESEGUIBILE. -CERTO = per consegna o rilascio, obblighi di fare (attiene all'individuazione del bene o del fare). Certezza è andare a colpo sicuro, andare a trovare il diritto da tutelare. -LIQUIDO = quantificato nel suo ammontare o quantificare con operazioni matematiche, facilmente intuibili. -ESIGIBILE = esso non deve essere sottoposto né a condizione sospensiva né a termine. un esempio ce lo fornisce lo stesso art. 478 c.p.c., dicendoci che se un'obbligazione è sottoposta ad una cauzione, finché non si dimostra che la cauzione non sia stata versata, non si può agire con il processo esecutivo; qui la cauzione funge da condizione sospensiva, quando si realizza la condizione cioè si presta la cauzione, allora si può agire in giudizio, per ottenere la tutela esecutiva. DIRITTO ALLA TUTELA ESECUTIVA art 474 comma 2 Il titolo esecutivo può avere una duplice natura (ecco la mancata correlazione) perché può essere giudiziale o stragiudiziale. TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI art. 474 comma 2 numero 1 c.p.c.: - sentenze: non sempre. ® sentenze di condanna sì ma quelle generiche no. ® sentenze di mero accertamento MAI perché manca la pretesa da eseguire, non c'è il diritto oggetto della tutela esecutiva, cosa vado ad eseguire, un accertamento del giudice che c'è già stato, non avrebbe alcun sensol ® sentenze costitutive (cioè quelle che innovano o modificano le situazioni giuridiche come divorzio o preliminare) sì per capi condannatori. La peculiarità è qui. di per sé una sentenza costitutiva non può essere posta in esecuzione, è lo stesso giudice che trasforma la realtà sostanziale, non serve rivolgersi ad un ufficio esecutivo, la tutela si ottiene già sul piano del processo di cognizione. Però potrebbe accadere che nell'ambito di sentenze costitutive ci siano anche capi condannatori. Es: quando si va ad attuare un contratto preliminare di compravendita ex art 2932 cc, si vuole ottenere dal giudice una pronuncia che renda definitivo il contratto, sostituendosi alla volontà delle parti, e se non è stato versato il prezzo della compravendita, il giudice condanna l'acquirente, anche, a versare il prezzo della compravendita. In tal caso la pronuncia è composta da due elementi, da un lato è costitutiva perché va a dare avvio al preliminare rimasto inadempiuto, sostituendosi alla volontà delle parti, ma l'altro elemento è quello che nell'ambito della stessa sentenza il giudice dispone anche la condanna al pagamento del prezzo di quella compravendita. Poi nell'ambito di quella stessa sentenza, se l'acquirente vince, oltre ad ottenere tutela, dal punto di vista processuale, ottiene anche una condanna alle spese (chi vince in giudizio ha diritto al rimborso delle spese). Abbiamo quindi un'unica sentenza in cui c'è un primo capo prettamente costituito (va a sostituire il contratto, ci pensa già il giudice, non c'è bisogno di una tutela esecutiva), abbiamo poi un capo condannatorio al pagamento del prezzo per quella stessa compravendita, edinfine un capo in cui si condanna alle spese il soccombente. Allora il problema è: si può agire nel processo esecutivo per far valere qualsiasi capo condannatorio contenuto nella sentenza costitutiva oppure no? È infatti vero che l'art 282 ci dice che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, ma le sentenze costitutive si sottraggono a questa regola, diventano esecutive soltanto con il passaggio in giudicato (art. 282 c.p.c. "Esecuzione provvisoria. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti") La Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta nel 2010 con la sentenza 4059, ed ha fatto una ragionevole distinzione: nell'ambito delle sentenze costitutive bisogna vedere se i capi condannatori siano strettamente interdipendenti con il capo costitutivo oppure no. Il pagamento del prezzo è strettamente interconnesso con la pronuncia che rende efficace il contratto preliminare rimasto inadempiuto? Sì, è la stessa fattispecie; quindi, se l'accertamento circa la sussistenza dell'obbligo a contrarre diventa esecutivo solo quando passa in giudicato, non può essere esecutiva fin dall'inizio la condanna al pagamento del prezzo, è strettamente interconnessa con la pronuncia costitutiva --> in questo caso, con una sentenza di primo grado, NON si può agire per ottenere il pagamento del prezzo. Viceversa, la condanna al pagamento delle spese di lite è considerato un capo autonomo, non strettamente interconnesso con la pronuncia costitutiva riguardante l'obbligo a contrarre. Quindi: se l'avvocato si trova davanti ad una sentenza del genere, e la parte gli dice di fare qualcosa che vuole i soldi, l'avvocato gli dice che possono fare qualcosa ma solo per ottenere indietro la condanna alle spese che è stata data loro, per ottenere invece il pagamento del prezzo occorre che prima passi in giudicato la sentenza che accerta l'obbligo a contrarre. - provvedimenti cioè ordinanze e decreti. ® Ordinanze come artt. 186bis ter c.p.c. e quater e 663 c.p.c. ® Decreti come quello ingiuntivo che ha forma di decreto e può essere attuato in via esecutiva. Altro esempio è l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, ma non ci sono particolari problemi, tutte le ordinanze e i decreti che hanno espressamente efficacia esecutiva, possono essere attuati. - altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Le parti nel corso del processo possono conciliarsi e in questo caso il verbale di conciliazione tra le parti sono redatti in sede giudiziale: sono titoli esecutivi? Grande dibattito. Nasce la riforma dell'articolo e allora sì. Questa disquisizione non è solo teorica perché in base al tipo di titolo esecutivo io avrò più o meno opportunità all'interno dell'esecuzione forzata: perché alcuni titoli mi fanno avviare ogni tipo di esecuzione, mentre altri no. TITOLI ESECUTIVI STRAGIUDIZIALE art. 474 comma 2 numero 2 c.p.c.: sono formati al di fuori del processo. - scritture private autenticate non solo bilaterali ma anche unilaterali. -cambiale ma soltanto se in regola con bollo fin dall'emissione- art. 104 RD 1669/1933 caltri titoli di credito, ad esempio, gli assegni (art. 118 RD 1669/1993) - atti ricevuti dal notaio o da pubblico ufficiale ATTENZIONE: le scritture private autenticate possono essere titolo esecutivo limitatamente alle somme di denaro ivi contenute. Questo è un po' strano, ma così specifica il legislatore, cioè se ho una scrittura privata dove mi accordo per la compravendita di un cellulare, se questo cellulare non viene consegnato, sulla base di questa scrittura privata NON POSSO adire l'autorità esecutiva. Nel caso inverso in cui invece sia stato consegnato il cellulare ma non sia stato pagato il prezzo del cellulare, io con questa stessa scrittura privata, POSSO avviare un processo esecutivo. È una scelta del legislatore, così è. Questo discorso vale anche per le cambiali e gli altri titoli di credito, anche se non c'è scritto che l'azione esecutiva è limitata alle somme di denaro ivi contenute, vale la stessa regola, perché nei titoli di credito non può esserci altra obbligazione che non quella pecuniaria, io non potevo scrivere all'interno della cambiale che mi impegno a consegnare il cellulare, il titolo di credito si riferisce necessariamente soltanto alle somme di denaro. Per concludere, si dice che TUTTI i titoli di credito ricompresi nell'ambito del n. 2 possono essere oggetto ESCLUSIVAMENTE DI ESPROPRIAZIONE FORZATA, perché è appunto quella forma di esecuzione tesa al conseguimento di diritti in denaro, crediti, non posso, con un titolo 474 comma 2 n.2 c.p.c., avviare processi esecutivi di tipo diverso rispetto a quello dell'espropriazione forzata. Tipo di titolo esecutivo e potenzialità. Se sono giudiziali sia diretta sia indiretta. Per il n.2 vale soltanto l'espropriazione forzata. N.3 io posso agire sia per espropriazione forzata, sia esecuzione, sia consegna o rilascio. L'unico limite è che non si può agire per gli obblighi di fare e non fare. Questa è la differenza con 1. Questa è la graduazione in quanto maggiore è la certezza del titolo esecutivo, maggiori saranno anche le sue potenzialità. Ci sono inoltre altri titoli esecutivi che vengono disciplinati da leggi speciali: ® Accordo raggiunto in sede di mediazione civile e commerciale: per Mandrioli è giudiziale per cui vale espropriazione, esecuzione in forma specifica e esecuzione degli obblighi di fare e non fare ® Diffida del personale delle direzioni provinciali del lavoro per cui vale solo l’espropriazione ® Accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita che secondo Mandrioli è giudiziale, la cui valenza non è specificata ma è ragionevole ritenere che valga quanto stabilito per la mediazione ® Altre centinaia di titoli esecutivi anche di matrice europea come ad esempio il regolamento UE 805 del 2004 per i crediti non contestati Riflessione: c'è una ratio dietro l'operato del legislatore? Mandrioli: sì c'è ed è un sufficiente grado di certezza del titolo esecutivo. Luiso: frutto di una scelta discrezionale fatta sulla base di ELEMENTI DISOMOGENEI, fra cui vi può essere anche la certezza (es la sentenza passata in giudicato). Esempio lampante nel caso della cambiale, che può essere anche contraffatta, potrebbe avere la firma del ATTI PREPARATORI DEL PROCESSO ESECUTIVO Occorrono due presupposti: 1) notificare il titolo esecutivo al debitore, se ce l'ho io creditore ma il debitore non lo sa, il processo esecutivo non potrà mai essere instaurato --> occorre la notifica del titolo esecutivo. Deve avvenire alla parte personalmente (art. 479 comma 2 c.p.c.) ai sensi art. 137 e ss c.p.c. Ove è previsto deve essere apposta formula esecutiva (cd spedizione in forma esecutiva). C'è una eccezione: art. 475 comma 1 c.p.c. cioè quando il titolo esecutivo è costituito ad esempio da cambiale, scrittura privata autenticata o altro titolo di credito va integralmente trascritto il contenuto del titolo esecutivo nell’atto di precetto notificato. Ovviamente se è una sentenza, avremo notifica della copia dell'originale, estratta dal cancelliere, con l'apposizione della formula; il problema si pone per i titoli di cui al n. 2 dell'art. 474 c.p.c. 2) notifica dell'atto di precetto. Nel caso in cui il titolo esecutivo sia una cambiale (o scrittura privata autenticata o altri titoli di credito, il n.2 insomma), non deve essere notificato il titolo esecutivo, sennò il debitore lo straccia e finisce lì. Quindi, per i documenti di cui al n.2 la notifica del titolo esecutivo non è richiesta, in questi casi si notifica soltanto l'atto di precetto che conterrà la trascrizione del contenuto del documento. In tutti gli altri casi si notificherà tanto il titolo esecutivo quanto l'atto di precetto. Questa notifica per risparmiare può essere anche unica, cioè possono notificare tutto in un unico documento, in cui inserisco PRIMA il titolo esecutivo e ci stillo dopo l'atto di precetto. 1 se il titolo esecutivo è giudiziale oppure atto pubblico: occorre notificare il titolo esecutivo e l'atto di precetto; 2 in caso di documenti come cambiali et similia e scritture private autenticate: va notificato solo l'atto di precetto, dove sarà trascritto il contenuto del documento. Titolo esecutivo e precetto possono essere notificati anche insieme, è una facoltà che è concessa anche per risparmiare. C'è solo un'ipotesi in cui non è possibile cioè per le PA. Infatti, secondo il disposto art, 14 comma 1 del DL 669/1996 le amministrazioni dello stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni per completare l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo. PRIMA DI TALE TERMINE IL COMMA DUE SANCISCE UN ESPRESSO DIVIETO: IL CREDITORE NON PUO’ PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA E DUNQUE ALLO STESSO È IMPEDITA NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO. Cassazione nel 2009: Conseguentemente alla PA debitrice contestualmente non è possibile notificare l’atto di precetto il quale a pena di nullità dovrà essere notificato personalmente alla parte soltanto dopo la scadenza dei 120gg. L'atto di precetto è quell’atto redatto dall’avvocato della parte (volendo anche dalla parte personalmente) con cui si manifesta l’intenzione di agire per un processo esecutivo. È una richiesta che il creditore effettua, è una domanda, dicendo che l’atto seguente sarà l'esecutivo. In modo analogo alla domanda con l’atto funge da domanda giudiziale e appunto ha la funzione di interrompere la prescrizione e di attualizzare il debito. Cioè se una parte è stata pagata dal debitore allora nel precetto c’è scritto che si agisce per il restante. Art. 480 c.p.c. forma del precetto Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obblico risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autori ione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Con l'atto di precetto dai un ultimatum al debitore senza coinvolgere il giudice (peculiarità rispetto alla domanda). Quindi se il debitore paga allora non verrà coinvolto il giudice dell’esecuzione. È disciplinato dall'art. 480 c.p.c. ed ha funzione analoga a quella della domanda giudiziale e consiste nell'intimazione che il creditore fa al debitore di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo. La sua funzione è quella di individuare, come accade con le domande giudiziali, il diritto posto alla base dell'esecuzione, ma perché occorre quest'altro atto, non basta la notifica del titolo esecutivo? Non basta, perché potrebbero essere delle ipotesi che vanno ad incidere sul titolo esecutivo originario (es. il debitore adempie parzialmente), allora è necessario: - ATTUALIZZARE IL DIRITTO DI CREDITO scrivendo "il titolo esecutivo è per 1000 euro, ma siccome in data X il debitore ha pagato 300 euro, io agisco per la differenza, chiedendo con la mia domanda solo 700 euro". - Un'altra ipotesi in cui è necessario che l'atto di precetto si distingua dal titolo esecutivo è quando cambia il debitore o il creditore: se c'è un'ipotesi di successione (dal lato attivo), l'atto di precetto sarà scritto non dal creditore originario ma da chi gli è succeduto, si dovrà tener conto di questa successione, dovrà essere affermata. Questo atto, sempre necessario, ha la funzione di concretizzare la richiesta di tutela, e funge anche da domanda giudiziale, perché con la notifica dell'atto giudiziale si impedisce la decadenza e si interrompe o si sospende, a seconda dei casi, la prescrizione del diritto. Quando viene emanata una sentenza, in base all'effetto detto di arto idicati, il creditore ha 10 anni di tempo "per bussare alla porta" del debitore, se invece trascorre più tempo, quella sentenza è carta straccia. Se si avvia un processo esecutivo dopo 9 anni, con la notifica del precetto si interrompe quel termine e da lì in poi DECORRERA' UN NUOVO TERMINE DI 10 ANNI, per questo è importante. intimazione ad adempiere, perché se il debitore non adempie nel termine indicato, subirà l'esecuzione, senza ulteriori avvisi. Potrebbe accadere fino all'ultimo che il debitore ci ripensi, avendo ricevuto anche la notifica dell'atto di precetto, decida di dare i soldi al creditore, per non subire conseguenze negative. Se questi soldi vengono dati, allora non ci sarà bisogno di avviare il processo esecutivo, ed è questa la peculiarità: nonostante ci sia un atto che funga da domanda giurisdizionale, non è detto che a quest'atto segua l'effettivo intervento dell'ufficio esecutivo. l'altra cosa importante è che l'atto di precetto, sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura, deve essere NOTIFICATO ALLA PARTE PERSONALMENTE, non deve essere notificato all'avvocato del debitore, ma al debitore personalmente, anche se c'è stata una causa prima, ed il debitore Mario era difeso dall'avvocato Tizio, l'atto di precetto, per avere effetti, deve essere notificato a Mario, non all'avvocato Tizio. Termini art. 481 c.p.c. termini dilatori di almeno 10 gg che devono essere concessi al debitore per poter adempiere. Trascorsi il debitore può rivolgersi al giudice. Questi non valgono se art 482 il creditore si può murire prima e iniziare contestualmente. ‘Termine max art. 481 c.p.c. entro 90 gg dalla notifica del precetto il creditore non ha avviato il processo esecutivo il precetto diventa inefficace (quindi il processo sarebbe invalido). Perciò il creditore deve notificare di nuovo il precetto. - REGIME DELLE NULLITA’ DEL PRECETTO art. 480 c.p.c. prevede che deve contenere: a) l’indicazione delle parti DI d della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al precetto notificato. l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo coni creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. sottoscrizione a norma dell’articolo 125 c.p.c. d- Sui beni indivisi (beni in comproprietà con un soggetto diverso dal debitore) e- Del terzo proprietario non debitore ovvero nei confronti di chi risponde per debiti altrui (terzo datore di ipoteca) TRE FASI dell’espropriazione. 1- La prima fase é quella del PIGNORAMENTO. Il pignoramento viene definito dall'ART. 491 c.p.c. (“Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502 l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento”) come l’atto iniziale dell’espropriazione. NON CONFONDERE perché abbiamo visto che la funzione di “domanda giudiziale” nel processo esecutivo ce l’ha l’atto di precetto ma qui stiamo parlando di un tipo determinato di processo esecutivo e il processo esecutivo inizia sempre con la notifica del precetto, poi però, a seconda del tipo di diritto che voglio tutelare, avrò bisogno di una espropriazione piuttosto che di una esecuzione in forma specifica. Quindi l’atto iniziale di espropriazione è il pignoramento, ma siamo nell’ambito comunque di un processo esecutivo già avviato, poi si tratta di scegliere quale è la strada giusta; quindi siamo nell’ambito di un canale che abbiamo già iniziato a percorrere. Quindi il pignoramento è l'atto iniziale dell’espropriazione forzata e segue alla notifica del titolo costitutivo e del precetto. Il pignoramento ha una funzione ESSENZIALE perché attraverso il pignoramento si vanno a concretizzare quelle che erano le regole generali, che abbiamo visto sulla responsabilità patrimoniale, cioè è vero che il debitore risponde con tutti i beni presenti e futuri ma qualir Il pignoramento è quell’atto che va ad individuare concretamente i beni che appartengono al debitore, cioè l'attivo del patrimonio del debitore. Si scende quindi da una regola generale al particolare. Se il debitore ha questo iphone, questo iphone viene pignorato. Quindi c'è una concretizzazione di questa regola. Il pignoramento è un atto dell’Ufficiale giudiziario art. 492 c.p.c., su ISTANZA del creditore e previa esibizione del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati. A livello proprio pratico l'avvocato del creditore si reca dall’Ufficiale giudiziario, che è un casotto che sta vicino, di solito, al tribunale, dove c’è un addetto al servizio e gli consegna il titolo esecutivo notificato, gli consegna l’atto di precetto notificato e gli dice “siccome ho le carte in regola, tu adesso mi effettui il pignoramento”; però bisogna indicare all’Ufficiale giudiziario il TIPO di pignoramento che deve effettuare e il tipo di pignoramento deve essere scelto in base a valutazioni a monte: cioè se io so, avendo fatto un'ispezione al registro del catasto, che il debitore è proprietario di un immobile, io andrò a fare un pignoramento immobiliare; se so che il debitore ha 15 iphone a casa, io cercherò la strada del pignoramento mobiliare perché so che valgono molto; oppure la terza forma è il pignoramento di crediti, che sarebbero i rapporti di credito che un soggetto ha con la banca o con le poste, quindi conti correnti, libretti postali quindi se io so che una persona ha un milione di euro in banca, io vado a pignorare quel credito e blocco il conto corrente dove sono i soldi ( che è la forma più bella perché i soldi stanno già lì mentre pignorare un immobile o pignorare un iphone comporta un passaggio successivo, cioè la trasformazione di quel bene in denaro; se io pignoro i soldi, ho già il denaro, basta solo che me li prendo). DEVE ADATTARSI ALLE TRE DIVERSE FORME DI CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI: a- Mobiliare art. 518 c.p.c. tramite un verbale dell’utficiale giudiziario redatto sul luogo in cui si trovano i beni del debitore b- Immobiliare art. 555 c.p.c. tramite trascrizione nei registri immobiliari c- Di crediti art. 543 c.p.c. tramite atto notificato al terzo Il pignoramento è strumentale alla fase successiva: 2. LIQUIDAZIONE: vale a dire la trasformazione del diritto pignorato in una somma di denaro e la fase di liquidazione può avvenire, ad esempio, con la vendita forzata di quel bene, si chiama forzata perché prescinde dalla volontà del debitore. Quindi il passaggio logico è: io pignoro un immobile, conseguentemente il debitore non può fare nulla su quell'immobile, non può venderlo, non può alienarlo, non può concludere contratti di locazione su quel bene, non ci può fare lavori, niente. Questo pignoramento fa sì che la casa, quindi, sia tolta di fatto al debitore, che è spossessato, e voi mi direte: il debitore è spossessato ma chi è che acquista il possessor Il possesso lo acquista chi sarà l’acquirente di quell’immobile nella vendita, eventualmente all’asta, che ci sarà. Quindi tra lo spossessamento del bene e la vendita c’è un lasso di tempo in cui questo immobile non è del debitore, perché è stato spossessato ma non è ancora di nessun’altro. Non c’è il possesso, è come se si congelasse, in attesa che qualcuno se lo compri, il diritto su quel bene. Durante questa fase di spossessamento o di possesso congelato, si deve prevedere una figura che garantisca la fruttuosità del bene, faccia sì che non vada a male ed è la figura del CUSTODE. Domanda: c'è un massimo di tempo in cui può durare questa situazione? Prof: sì, poi lo vediamo. Viene nominato un custode. Nello stesso atto di pignoramento deve anche essere nominato il custode di quel bene, in attesa che venga poi venduto, eventualmente all’asta. 3. La terza fase generale dell'espropriazione è quella della DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO. Noi abbiamo un immobile che è stato pignorato, il debitore non ne può più disporre, poi ad un certo momento sarà venduto all’asta ad un determinato prezzo, questo prezzo va dato al creditore. Questa è la terza fase: il pagamento materiale con i soldi ricavati dalla vendita. ESPROPRIAZIONE DEI BENI INDIVISI Artt. di riferimento 599 c.p.c. e ss. Esigenza contemperare la tutela del diritto di credito e della responsabilità patrimoniale con la tutela dei soggetti estranei al rapporto debitorio > es: in un immobile in comproprietà 3 coloro che sono titolari di una quota devono essere avvisati del pignoramento Come si esproprianor a. divisione in natura SE possibile b. divisione giudiziale 3 assegnazione diretta o vendita della quota indivisa ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO Artt. di riferimento 602 c.p.c. e ss. Accade quando: a. sussiste una scissione tra debito e responsabilità 3 es: bene gravato da pegno o ipoteca b. l'alienazione del debitore è stata revocata per frode > artt. 2901 e ss. c.c. quindi > il terzo NON debitore diventerà comunque esecutato tranne se: - paga interamente il debito altrui - chiede la liberazione dei beni dalle ipoteche - rilascia il bene ai creditori Ma torniamo al pignoramento su cui ci focalizzeremo principalmente. La disciplina generale che si applica a tutti i vari tipi di pignoramento, mobiliari, immobiliari e di crediti, prevedono questo: ART. 492 c.p.c: “Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”. Norma fondamentale: prevedono che il pisnoramento debba contenere in INGIUNZIONE de l'Ufficiale giudiziario fa al debitore In questa ingiunzione si scrive, letteralmente, che il debitore deve astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente individuato dal creditore con l'atto di precetto, i beni che si assoggettano all'espropriazzone e 1 fra Tradottoin termini pratici che significa? Che una volta che il bene viene pignorato, il debitore non può più disporre di quel bene. Si verifica in altri termini il fenomeno dello SPOSSESSAMENTO, cioè, anche se quel bene è di proprietà del debitore, prima del pignoramento, dopo il pignoramento quel debitore non può più fare niente su quel bene, viene privato di ogni possibilità di interagire su quel bene. Questa osservazione ci consente di affermare, approfondendo il discorso, che in realtà, pignorando il bene, io non vado a porre un vincolo solo sul bene in quanto tale (questo è un passaggio importante) ma in realtà sto pignorando quel bene e i diritti che il debitore vanta su quel bene. Io non pignoro solo la casa in quanto tale, io la sto pignorando perché mi interessa quella casa perchè il debitore è proprietario di quella casa. Non mi interesserebbe quella casa se il proprietario non fosse debitore di quella casa perché, ad esempio, vive lì in affitto. Quindi è importante capire che io vado ad effettuare un pignoramento sul bene ma in realtà io lo faccio solamente perché mi interessa pignorare il diritto che il debitore vanta su quel bene, che è il diritto di proprietà, ad esempio, e si ingiunge il debitore quindi a non far niente su quel bene, cioè non può venderlo; una volta che è stato pignorato, il debitore è bloccato, non può più interagire con quel bene, non può più esercitare i diritti su quel bene. Domanda: e se è terzo in buona fede? No, il debitore non è mai terzo, o è debitore o è terzo. Il debitore, a seguito dello spossessamento, non diventa terzo rispetto al bene, è solo spossessato, rimane debitore ed è privato di tutti i diritti su quel bene. Il pignoramento deve altresì contenere. “l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. LA DICHIARAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO=COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MANCATA DICHIARAZIONE O DICHIARAZIONE INESATTA= CONTUMACIA - art. 492 comma2 c.p.c. - art. 492 comma3 c.p.c. = l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione 3 istituto della CONVERSIONE come? > a pena di inammissibilità deposita in cancelleria -prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569- la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale - art. 492 comma 3 c.p.c. II parte d ex art. 615 c.p.c., comma II > l'avvertimento che l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569. SALVO CHE sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile - art. 492 comma 4 c.p.c. È se per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive 3 difatti, talvolta accade che il patrimonio del debitore è insufficiente per soddisfare il credito azionato in via esecutiva > allora, l’Ufficiale messi tutti questi beni. Purtroppo, però, ciò non è sempre possibile. Allora nei casi marginali in cui ciò non sia possibile, pensiamo agli animali di allevamento, non si può portare una mandria di cavalli di allevamento nel capannone del depositario, non è possibile. In questi casi residuali i beni mobili restano a debitore e la garanzia cambia, è diversa. La garanzia in questo caso è che viene nominato custode il debitore stesso. È una garanzia perché se il debitore volesse fare il furbo, va incontro a sanzioni penali perché viola i compiti del custode e c’è un reato che prevede proprio questa ipotesi. È una forma di garanzia, poi ovviamente sta al debitore essere senza scrupoli e fregarsene oppure no, però l'ordinamento appronta questo tipo di tutela. Fra le singole forme di pignoramento che restano da analizzare: abbiamo visto le varianti dell'immobiliare, del mobiliare e dobbiamo vedere il pignoramento di CREDITI, cioè il caso in cui vi sia un conto corrente con dentro dei soldi, in questo caso, sappiate che i soldi non sono nella disponibilità del debitore, ma sono nella disponibilità dell’istituto di credito, quindi il pignoramento deve essere fatto in una forma particolare perché bisogna farlo sapere, che vi è stato un pignoramento, anche all’istituto di credito; è quella la garanzia per l’opponibilità dei terzi in questo caso, terzo sarebbe l’istituto di credito. Ed è per questo che il pignoramento deve essere notificato non solo al debitore ma anche al terzo, con un vero e proprio atto di citazione in questo caso. Il terzo dovrà rendere una dichiarazione al creditore, entro 10 giorni dal ricevimento di questo pignoramento che viene notificato. Ovviamente in questa dichiarazione dirà se sussistono rapporti di debito/credito oppure no. Se non sussistono, il pignoramento non andrà a buon fine e il processo si chiude. Se invece la dichiarazione è positiva, perché per esempio nel conto corrente ci sono mille euro, allora il pignoramento è validamente eseguito. Ci potrebbe essere un problema: il problema è che il terzo potrebbe non rendere la dichiarazione. Allora in questo caso il creditore ha comunque esigenza di ottenere la dichiarazione ed è per questo che si fissa un’altra apposita udienza, è una sorta di promemoria: “guarda che non me l’hai data, ti do un’altra possibilità per farmi questa dichiarazione”. Se il terzo la rende, poi ritorniamo a vedere se è positiva o negativa e, a seconda dei casi, si vedrà se ci sarà un pignoramento oppure no perché non c’è niente. Se invece continua a non renderla, il codice ha previsto che si intende come NON contestato il diritto di credito sussistente in capo al terzo. Cioè se non mi rendi la dichiarazione è come se mi avessi detto che questi soldi ci sono. Questa è una mostruosità normativa perché equiparare la mancanza della dichiarazione del terzo ad una dichiarazione positiva, non fa crescere soldi che non ci sono, perché se comunque sul conto non ci sono i soldi, anche se il terzo non rende la dichiarazione, non è che questi soldi spuntano all’improvviso, non ci sono e non ci saranno mai. Allora questa finzione giuridica crea un problema enorme che si va avanti con il processo e poi si arriva alla fine in cui si scopre che invece non c’era niente. Però questo è quello che oggi è stato scritto, con una riforma del 2015, dal legislatore, non ha molto senso; poi nella pratica non succede mai che il terzo non dichiari, quindi molto spesso non si applica, sarei curioso di capire, nel momento in cui si dovesse applicare, quale sia la conseguenza del processo, sarebbe interessante, si pignora qualcosa che non c’è ma che c’è secondo il legislatore, è una assurdità. EFFETTI CHE CONSEGUONO AL PIGNORAMENTO artt. 2912-2918 c.c. Gli effetti del pignoramento sono regolati da una rato specifica: tutti gli effetti che il legislatore fa conseguire al pignoramento mirano alla tutela del creditore pignorante e di quelli che, lo vedremo poi, sono intervenuti. La funzione di tutela si esplica nel momento in cui, questo pignoramento, opponibile al terzo, lo rendo uno strumento che, come vi anticipavo, consenta di bloccare la situazione patrimoniale del debitore, impedendogli di poter alienare beni in suo possesso, di disporne in generale e quant'altro e soprattutto, se io pignoro un bene fruttifero, un altro effetto che tutela il creditore, è che il creditore possa ricevere, oltre che al bene pignorato trasformato in soldi, anche i suoi frutti. Se ci vogliono anni per poter vendere un immobile, questo immobile potrebbe essere, sempre con ordine del giudice, essere affittato, per evitare che sia solo un peso, in modo tale che, in attesa della vendita, so che ogni mese il nuovo coinquilino paga un canone, e questo canone entra nel concetto di bene pignorato. Gli effetti sono disciplinati dal codice civile e non da codice di rito perché comunque sono effetti sostanziali del pignoramento, non sono effetti processuali. Questa norma è art. 2912 c.c. 3 estensione del pignoramento > il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata FRUTTI = frutti civili, come gli interessi sul capitale) + frutti naturali come una piantagione di mele Al termine dell’espropriazione, il soggetto nominato custode dei beni pignorati dovrà rendere il conto dei frutti maturati, che saranno trasformati in denaro, se necessario e ricompresi nella distribuzione finale del ricavato SE essere nominato custode lo stesso debitore [CASI pignoramento della casa familiare o pignoramento di beni mobili presenti nell’abitazione] > questo continuerà a mantenere la disponibilità materiale del bene anche a seguito dello SPOSSESSAMENTO art. 2913 c.c. 3 inefficacia delle alienazioni del bene pignorato Non hanno effetto in pregiudizio delcreditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri. ATTENZIONE! L’alienazione ha efficacia sul piano sostanziale, ma sul piano procedurale è una inefficacia relativa 3 questo significa che i creditori possono proseguire l’azione contro il NUOVO avente causa, cioè l'acquirente eccezione alla suddetta regola > art. 1153 c.c. 3 possesso in buona fede vale titolo, poiché in questo caso l'acquisto del terzo è a titolo originario > il custode però va incontro a sanzioni penali ex art. 388 c.p. ATTENZIONE: A. art. 2919 c.c. 3 la vendita forzata trasferisce all’aggiudicatario i diritti sulla cosa che prima erano in capo all’espropriato. Nelle ipotesi di alienazione avvenuta dopo il pignoramento, l’espropriato è l’acquirente oppure il debitore esecutato originario? Ricordare che l’oggetto dell’espropriazione rimane il diritto originario del debitore esecutato 3 l’effetto del pignoramento deve essere conservativo e non innovativo/modificativo B. Quando l’alienazione avviene dopo il pignoramento? > art. 2914 c.c. = applicazione concreta della regola generale dell'art. 2913 c.c. art. 2914 c.c. 3 alienazioni anteriori al pignoramento i commi di tale articolo costituiscono regole di diritto sostanziale per la risoluzione dei conflitti Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1. le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri che siano state trascritte successivamente al pignoramento 2. le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento 3. le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa 4. le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa art. 2915 c.c. 3 atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione: comma 1: gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento comma 2: gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione se sono trascritti successivamente al pignoramento Per completare tale disciplina è VEDERE BENE effetti processuali e sostanziali della trascrizione della domanda giudiziale 3 artt. 2652 e 2653 c.c. art. 2916 c.c. 3 ipoteche e privilegi Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1. delle ipoteche, anche se giudiziali iscritte dopo il pignoramento è il pignoramento congela le ragioni di prelazione dei vari creditori > nella distribuzione del ricavato si tiene conto delle ragioni di prelazione esistenti alla data del pignoramento. Le prelazioni sorte successivamente NON si oppongono al creditore procedente e a quelli intervenuti. 2. dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione se questa ha luogo dopo il pignoramento > idem a 1. 3. dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento > all’interno del processo esecutivo possono essere fatti valere crediti sorti dopo il pignoramento MA è un credito chirografario perché vale la regola di 1. e 2. art. 2917 c.c. d estinzione del credito pignorato Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione È il pignoramento verso terzi ex art. 513 c.p.c. 3 vedi sopra il debitore è dopo l’atto di pignoramento notificato 3 è custode del bene mobile: - ilterzo debitore è obbligato a non adempiere nei confronti del debitore esecutato - se il terzo debitore adempie + atto valido solo sostanzialmente e non proceduralmente > il terzo deve corrispondere ai creditori la somma per la seconda volta - i fatti estintivi del credito non hanno valore (come la compensazione). art. 2918 c.c. d cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento. LE VICENDE ANOMALE DEL PIGNORAMENTO Ci possono essere delle situazioni che interagiscono con il pignoramento; pignoramento classico, inteso come soggetto creditore che si reca dall’Ufficiale giudiziario per ottenere quell’atto di ingiunzione nei confronti del debitore. 1. PIGNORAMENTO CONGIUNTO art. 493 comma 1 c.p.c. La prima situazione particolare è che non sia un creditore a rivolgersi all’Ufficiale giudiziario ma ve ne siano più di uno. Si coalizzano, si mettono d’accordo, facendo in altre parole, un unico atto di pignoramento; la particolarità è che è su istanza, non di un solo creditore ma di più creditori. “Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo”. Il pignoramento è unico in questo caso, però ciò non toglie che ogni creditore risponde del proprio titolo esecutivo. Quindi anche se il pignoramento è unico, se di questi quattro creditori, soltanto tre hanno il titolo esecutivo, il debitore può reagire contro il quarto, quindi ciò non toglie che ogni creditore debba essere munito di un titolo esecutivo, se vuole pignorare, perché la condizione è necessaria ed è sempre quella per tutti. 2. UNIONE DI PIGNORAMENTI art. 523 c.p.c. Altra ipotesi strana è che all’atto di un INTERVENTO DEI CREDITORI Norma di riferimento da cui nasce la possibilità per i creditori di intervenire nel processo esecutivo: art. 2741 comma 1 c.c. d “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitoré” Prima del 2006 > tutti i creditori Dopo il 2006 + molti limiti 3 dubbi di costituzionalità gravano sulla disciplina attuale Quali creditori» Comma 1 art. 499 c.p.c. a. icreditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo b. i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri c. icreditori che erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c. Come intervengono? Comma 2 art. 499 c.p.c. RICORSO + depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione > deve contenere: - l'indicazione del credito e quella del titolo di esso - la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata - la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione - se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma a pena di inammissibilità > l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni Se il credito non è sorretto da titolo esecutivo? Comma 3 art. 499 c.p.c. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione ® deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa è il giudice dispone udienza apposita [nell'ordinanza di vendita o assegnazione] a cui devono partecipare debitore + creditori intervenuti senza titolo esecutivo > si realizza una verificazione del credito 3 tramite PROVOCATIO > l'eventuale riconoscimento disciplinato ai commi 5 e 6 dell’art. 499 c.p.c. rileva SOLO ai fini dell’esecuzione Tale distinzione tra creditori vale solo prima della vendita forzata è dopo tutti uguali 3 art. 629 c.p.c. Se il creditore è privilegiato? Art. 498 c.p. Effetti dell’intervento 3 art. 500 c.p.c. - partecipazione alla distribuzione della somma ricavata 3 es: proporre istanza di vendita 3 questo vale solo per il creditore CON titolo esecutivo - partecipazione all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti 3 tutti i creditori, se riconosciuto il credito SECONDA FASE: LA LIQUIDAZIONE La Liquidazione è una fase eventuale (perchè potrebbe non esserci nulla da liquidare 0 perchè è stata pignorata direttamente una somma liquida in denaro) consiste nella trasformazione del diritto sul bene pignorato in denaro. Questa trasformazione può avvenire in due modi: A-O attraverso la VENDITA FORZATA delbene B- O tramite ASSEGNAZIONE Termini dilatori iniziali sono 10 giorni. Termini dilatori finali sono 45 giorni, altrimenti il pignoramento perde effi 497 c Perle cose deteriorabili P 10 gg dal pignoramento (art 501 cpc) cia (a. A. Iniziamo con la VENDITA. La vendita varia a seconda del fatto che siano stati pignorati beni mobili o immobili. Immobili all’asta o attraverso un commissionario, come ad esempio un critico d’arte che farà una trattativa privata. Mobili che è la vendita all’asta o all’incanto o senza incanto con il meccanismo a busta chiusa. La cosa da sapere per la prova è invece, che la vendita forzata è APERTA A TUTTI, compresi i creditori (possibile domanda): una volta che il bene è messo all’asta POSSONO PARTECIPARE TUTTI TRANNE UNA PERSONA: IL DEBITORE che non può ricomprarsi all'asta il bene (anche perché verrebbe da chiedersi con quali soldi potrebbe acquistare il bene dato che se avesse avuto i soldi sarebbero stati pignorati i soldi). Il debitore personalmente non può. Art. 579 c.p.c. Su beni mobili: - Tramite un commissario che procede ad una trattativa privata (artt. 532 e 533 c.p.c.) - Tramite incanto (artt. 534 e 537 c.p.c.) sulla base del rilancio al miglior offerente Su beni immobili: - senza incanto, con offerta in busta chiusa vincolante all'acquisto - Conincanto, mediante svalutazioni e rilanci d’asta. B. L'ASSEGNAZIONE. Invece l'assegnazione si rivolge ESCLUSIVAMENTE AI CREDITORI, quelli intervenuti quelli procedenti ma comunque solo i creditori. È un’assegnazione diretta a chi ne fa richiesta. Vi sono due tipi di assegnazione: assegnazione IN SENSO SATISFATTIVO e Passegnazione IN SENSO VENDITA. Con l’assegnazione SATISFATTIVA la casa, invece di essere mandata all’asta, viene direttamente attribuita al creditore. Il creditore aveva un diritto di 100.000 euro di credito, la casa ne vale 100.000; se lui si prende la casa è come se fosse una datio in solutum, ossia ha comunque avuto quel valore che aveva diritto ad ottenere. Ecco perché è satisfattiva. Però in alcuni casi questo o non è possibile o non è opportuno. DUPLICE FUNZIONE: da un lato il diritto pignorato si trasferisce al creditore che ne fa istanza, al contempo il credito viene meno perchè viene soddisfatto. Sia che vengano soddisfatti più creditori proporzionalmente sia che è un solo creditore. Ci sono casi, diversi, di assegnazione VENDITA: risolve un problema diverso, ossia quando ci sono più creditori (perché se c’è un solo creditore che si prende la casa il problema è risolto). Ma in questo caso c’è eccesso rispetto al credito, perciò in questo caso il creditore riceve la casa, ma a fronte del pagamento del prezzo. Ci sono casi in cui assegnazione deve essere fatta e alcuni in cui l’assegnazione può essere fatta. Ovviamente se non c’è assegnazione c’è vendita. Nei casi in cui si deve assegnare allora si procede con assegnazione, quando invece si può assegnare e non c’è l'istanza di assegnazione allora si procederà comunque con la vendita del bene. RAPPORTO QUADRIPARTITO: 1. Art. 553 comma 1 c.p.c. 3 beni che DEVONO essere assegnati senza un previo tentativo di vendita 2. Art. 529 c.p.c. è beni che POSSONO essere assegnati senza un previo tentativo di vendita 3. Art. 539 c.p.c. 3 beni che DEVONO essere assegnati dopo un tentativo di vendita 4. beni che POSSONO essere assegnati dopo un tentativo di vendita. Esempio: valore minimo di assegnazione art. 507 c.p.c. L’EFFETTO SOSTANZIALE DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE Chi riceve la cosa (cioè l'aggiudicatario), chi diventa assegnatario del bene, lo riceve sulla base di un rapporto DANTE CAUSA- AVENTE CASUSA; cioè A TITOLO DERIVATIVO. Vantaggio: ad egli non sono opponibili gli atti che non sarebbero opponibili al creditore pignorante art. 2912 c.c. TERZA FASE: LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO art, 510 c.p.c. È l’ultima fase del processo di espropriazione sempre considerato in generale. Fase, anche qui, di tipo eventuale, perché potrebbe essere che non c’era nessuno che ha acquistato l’immobile e dopo un po’, dopo tanti tentativi, l’immobile non viene venduto, l’espropriazione forzata può finire su istanza del debitore. Oppure potrebbe essere stato assegnato il diritto tramite un conguaglio per un creditore. Potrebbe esserci un solo creditore, allora la distribuzione è diretta; oppure “una guerra” tra più creditori > PIANO DI RIPARTO del giudice che si basa su regole precise: ® La distribuzione è in base alle cause legittime di prelazione che garantiscono il credito (che sono quelle sostanziali cioè pegno, ipoteca e prelazione ma in talule specifiche ipotesi anche processuali) ® Prelazioni processuali sono due ipotesi tassative: il processo non può andare a modificare la situazione sostanziale, tutto quello e solo quello... perciò, si attivano queste ipotesi solo se c’è inerzia del creditore così che il sistema regga. «intervento tardivo da parte di creditori chirografari: a parità di credito non privilegiato viene preferito colui che ha agito prima artt. 528, 551 e 565 c.p.c. -i diritti sui beni pignorati non riescono a soddisfare tutti gli interventi quindi il primo creditore dice agli altri che hanno titolo esecutivo a vedere sugli altri beni del debitore. Se questo invito rimane inascoltato la conseguenza è che coloro che non hanno accolto l’invito verranno postergati (è come sopra un’inerzia colpevole). È comunque un effetto processuale che non ha effetto sulla realtà prettamente sostanziale. Art. 499 comma 4 c.p.c. In entrambe queste ipotesi 3 creditore postergato 3 vantaggio di natura processuale Durante la distribuzione del ricavato, il giudice forma un progetto di ripartizione, ma potrebbe essere che questo progetto verga contestato. Potrebbero sorgere cioè delle controversie in sede di distribuzione disciplinate dall’art. 512 c.p.c.: risoluzione delle controversie. Può succedere: fra creditori concorrenti, ma anche fra creditore e debitore e infine fra creditore e terzo assoggettato all’espropriazione. Il terzo assoggettato all’espropriazione, come visto più volte, è colui che, in quel caso eccezionale, subisce espropriazione senza essere debitore. Quindi l'oggetto di questa controversia può riguardare o la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti oppure la sussistenza di diritti di prelazione. Ovviamente in base a chi contesterà ci saranno determinate situazioni, cioè se contesta il debitore contesterà, eventualmente, la sussistenza del debito non di certo quella dei diritti di prelazione, perché lui, comunque, quei soldi li deve tirare fuori; non ha interesse a contestarlo. L'interesse ad agire deve comunque sempre esserci. È competente il giudice dell’esecuzione (tribunale), sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti. Il provvedimento è una ORDINANZA, impugnabile nelle forme e nei termini dell’art. 617, comma 2 cp.e. Prima del 2006 istruzione di un processo ordinario di cognizione per accertare nel merito cio” che è stato sollevato dai contendenti. Dopo il 2006 snellita la procedura 3 cambio di regole. Giudice di esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti quindi sappiamo solo che deve essere soddisfatto il contraddittorio e
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