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Il processo Esecutivo Civile, Appunti di Diritto Processuale Civile

Appunti riguardanti il processo esecutivo nel processo Civile

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 21/07/2020

GiuseppeCLaw
GiuseppeCLaw 🇮🇹

4.6

(12)

6 documenti

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Scarica Il processo Esecutivo Civile e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL PROCESSO ESECUTIVO E’ incentrato sull’esecuzione forzata, il rimedio alla mancata esecuzione da parte del soccombente. Con l’esecuzione forzata, la parte vincitrice bypassa l’attività collaborativa del debitore, in forza del suo titolo esecutivo concesso dal giudice quando ne ricorrono i presupposti. Esistono tre tipi di esecuzione forzata: in forma generica (crediti) in forma specifica (consegna, prestazione infungibile) esecuzione di fare,non fare. Le caratteristiche: - soggetti (ufficiale giudiziario come esecutore dei provvedimenti del giudice, il giudice dell’esecuzione, creditore e debitore), - l’azione è inizialmente unilaterale in quanto avviene con ricorso al giudice, quando il creditore sia già in possesso di un titolo. Per quanto riguarda le condizioni dell’azione esecutiva: esistenza di un titolo certo, liquido ed esigibile, titolarità di un diritto e l’oggetto dell’esecuzione atto a soddisfare la pretesa creditoria I presupposti processuali sono: la competenza ( per territorio, dove si trovano le cose che subiscono l’azione esecutiva), capacità di essere parte, capacità processuale, spedizione titolo in forma esecutiva, compimento atti preliminari di esecuzione L’esecuzione prima di essere effettiva deve essere preceduta da: notificazione, titolo in forma esecutiva e precetto Il titolo esecutivo ex art 474 è un documento che accerta l’esistenza di un determinato credito certo (esistenza certa per la legge), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto a condizione o termine). Sono titoli esecutivi: Le sentenze, alcune ordinanze (es decreto ingiuntivo, conciliazioni) cambiali e altri titoli di credito, atti notarili o pubblici. Quindi possono essersi formati sia con il processo (giudiziali) che fuori (stragiudiziali). L’esecuzione forzata tuttavia deve essere preceduta dal titolo esecutivo e del precetto (formale intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo con termine di almeno dieci giorni, se specifico deve indicare l’oggetto, se generico la sola esecuzione. Esso deve contenere a pena di nullità: indicazione parti, data notificazione, trascrizione integrale del titolo. La sua notificazione deve rispettare gli art 137ss), la notificazione deve essere personale e prima di attivare l’esecuzione forzata devono passare almeno dieci giorni. Per quanto riguarda la competenza ex art 9 e 26 Il tribunale competente per territorio sarà quello dove sono situati i beni da pignorare oppure, in caso di crediti, dove il debitore ha la residenza. il giudice dell’esecuzione ha poteri simili a quelli del giudice istruttore. I suoi provvedimenti sono emanati in forma di Ordinanza, modificabile e revocabile, finchè non abbia avuto gia esecuzione. Il titolo esecutivo, quando entra nella sua fase di attuazione, porta al pignoramento, ovvero la vendita o l’assegnazione dei beni del debitore in favore dei creditori intervenuti. Il pignoramento viene disposto dal giudice ed eseguito dall’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo ha il compito di individuare i beni del debitore (quelli assoggettabili) disponendo cosi il loro status di beni pignorati. Per quanto riguarda gli effetti, tali beni si considerano vincolati all’adempimento, quindi le successive vicende giuridiche sono inefficaci. Il pignoramento presuppone che ci siano dei creditori interessanti, per tanto gli stessi dovranno intervenire. Dopo la riforma del 2005 sono ammessi al pignoramento: creditori muniti di titolo esecutivo oppure da diritto di prelazione iscritto su pubblici registri, creditori che avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, creditori titolari di un credito iscritto nelle scritture contabili. C’è da aggiungere che per quanto riguarda i crediti risultanti da pubblici registri, è prevista la comunicazione ai creditori intervenuti. L’intervento dei creditori deve essere depositato in cancelleria (per le tre categorie elencate), prima che sia tenuta l’udienza (ex art 530 all’udienza, le parti intervenute potranno fare osservazioni ed esprimersi sulla vendita e le sue modalità, il giudice infine dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita) il deposito deve contenere indicazione del credito, titolo e domanda di partecipazione alla distribuzione. Per i creditori non forniti di alcun titolo, saranno sentiti con il debitore in un udienza fissata dal giudice dell’esecuzione. Il debitore in quest’udienza dovrà riconoscere in tutto o i parte i debiti e in che misura. Per i crediti non riconosciuti, tali creditori dovranno ex art 510 con istanza di accantonamento, dimostrando il loro diritto saranno muniti di titolo esecutivo, per attaccare l’eventuale rimanente della somma distribuita. Successivamente ex art 501 (tranne nel caso di cose deteriorabili, per le quali viene disposta la vendita immediata) la vendita non può essere esperita se non dieci giorni dopo l’istanza di assegnazione. Nel caso in cui tale istanza non viene presentata entro 90 giorni (dall’emissione del titolo esecutivo?!) cessa l’efficacia del pignoramento ex art 497. Per quanto riguarda l’assegnazione e la vendita, può essere di due tipi: satisfattiva, dove il creditore accetta la datio della cosa pignorata in luogo del credito vantato, e la seconda è l’assegnazione-vendita ovvero nel caso in cui un soggetto (escluso il debitore) l’acquisti, con il ricavato si passa alla distribuzione. Per la stabilità della vendita, bisogna dire che l’unico caso in cui il creditore assegnatario può subire l’evizione del suo bene è il caso in cui un terzo esperisca con successo l’azione possessoria, in quanto compratore del bene in buona fede. In tal caso il creditore avrà la ripetizione per la spesa affrontata, conservando il suo credito intatto. Tuttavia il diritto del terzo prevale solo in caso di buona fede, nel caso in cui la situazione del bene fosse stata iscritta, quindi conoscibile sarà l’assegnatario a prevalere. Quindi: l’ufficiale giudiziario su ordinanza del Giudice farà l’inventario dei beni pignorabili, il giudice deciderà se procedere con la vendita all’incanto o meno, liquidati i beni saranno poi ripartiti tra i creditori intervenuti, in maniera cd. Amichevole oppure giudiziale ex art 541 e 542, tutte le controversie nate durante tale fase, ex art 512 vengono risolte dal giudice con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art 617 (opposizione atti esecutivi) potendo, a sua discrezione disporre la sospensione del processo. Espropriazioni: - Espropriazione mobiliare presso il debitore: inizia con l’ufficiale giudiziario, che munito di titolo esecutivo a norma dell’art 513 ricerca i beni mobili pignorabili (inclusi i beni non presenti nell’abitazione del debitore, ma in sua diretta disponibilità, es l’automobile). Il codice agli art 514, 515, 516 elenca i beni impignorabili, quelli relativamente impignorabili nuovo incanto, autorizzare l’assunzione dei debiti, curare l’esecuzione della registrazione post vendita, formare il progetto di distribuzione, ordinare alla banca o all’ufficio preposto la restituzione delle cauzioni. - Espropriazione contro il terzo proprietario: ex art 602, nei casi di: vendita in frode ai creditori e bene gravato da pegno e ipoteca, quindi i casi di acquisto in malafede e conoscibilità dello status del bene inalienabile. Ex art 579 il terzo ha diritto di opposizione e di partecipare al giudizio quindi deve essergli garantita la notifica. - Espropriazione di beni indivisi: ex art 599 in caso in cui il bene sia indivisibile e il debitore ne ha solo una quota. Due sono le soluzioni a questo problema: l’immissione del creditore nella quota del debitore oppure la vendita dello stesso con liquidazione del creditore istante. Esecuzione per consegna o rilascio: si ha nel caso in cui l’ufficiale giudiziario incontri difficoltà per la consegna o il rilascio dei beni nel caso dell’esecuzione in forma specifica. Ex art 605 l’esecuzione deve essere preceduta dal precetto ex art 480 contenente la descrizione sommaria dei beni: quando l’esecuzione ha ad oggetto beni mobili si ha con consegna, quando si tratta di immobili con rilascio, dovrà l’ufficiale giudiziario fornire un avviso di rilascio, in quel dato giorno procederà con l’ausilio delle forza dell’ordine (dove necessario) alla consegna delle chiavi al nuovo proprietario. Esecuzione obblighi fare o non fare: per quanto riguarda l’esecuzione coattiva degli obblighi di fare, non fare, necessitando questi di una diretta collaborazione del soccombente, devono essere applicate delle misure coercitive, nella forma di somme da destinare alla parte vincitrice, ogniqualvolta questa sarà inadempiente. Tale provvedimento ha valore di titolo esecutivo, quindi quando la parte sarà inadempiente, il creditore avrà l’esecuzione forzata del pagamento della somma dovutagli. Opposizione del debitore o terzi: il codice prevede tre diversi tipi di opposizione all’esecuzione, sono quelle per i terzi e il debitore. Rispettivamente all’esecuzione (art 615), agli atti dell’esecuzione (art 617) e dei terzi agli (art 619). Per quanto riguarda la differenza tra il 615 e il 617, essa verte esclusivamente sulla formalità, in quanto il primo contesta il diritto della parte istante a procedere o far valere l’impignorabilità dei beni, il secondo mira a far valere l’irregolarità degli atti. Per quanto riguarda il primo caso: l’art 615 è esperibile nei casi di difetto di titolo esecutivo, inidoneità dell’atto a sorreggere un determinato tipo di esecuzione, difetto di legittimazione attiva o passiva dell’azione esecutiva (creditore, debitore), violazione divieti del provvedimento. Il suo procedimento: ha caratteri differenti a seconda del caso in cui sia stata proposta prima o dopo l’esecuzione, se non è ancora iniziata, si dirige al precetto con atto di citazione e il giudizio si terrà dinanzi al giudice competente per valore, territorio o materia. Il giudice dell’opposizione a sua discrezione può decidere sulla sospensione dell’esecuzione. Se già iniziata, l’esecuzione si propone sempre con atto di citazione, il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, onere dell’opponente la notifica alla controparte a pena di decadenza. Quindi sarà fissata un’unica udienza dove il giudice qualora accolga l’opposizione, rinvierà al giudice di rito competente in quanto si instaura un giudizio ordinario. Per l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 mira a stabilire la regolarità formale del titolo esecutivo e la legittimità degli atti del processo esecutivo. Esperibile prima che l’esecuzione sia iniziata, avanti al giudice ex art 480 (giudice competente per l’esecuzione) con atto di citazione, entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il procedimento è il medesimo ex art 615. Per l’opposizione del terzo: nel caso in cui il terzo rivendichi la proprieta o un altro diritto reale sui beni pignorati può opporsi con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita del suddetto bene, il giudice quindi fissa con decreto l’udienza di comparizione avanti a se, in caso di opposizione tardiva i diritti del terzo si rifaranno sulla somma risultante dalla vendita ex art 620, ex art 621 il terzo non può utilizzare testimoni come prova del suo diritto. Sospensione e conclusione processo esecutivo: il primo dei casi di sospensione del processo esecutivo si ha ex art 512 per la risoluzione delle controversie dei creditori intervenuti, per volontà concorde degli stessi. Altri casi, gli art 615,617 e 619. Nel caso dell’opposizione ex art 624 il processo viene sospeso. Con la riforma 2009 nel caso in cui l’opposizione sia fondata, il giudice può disporre la cancellazione del pignoramento e provvedere alle spese. Per quanto riguarda gli effetti, ex art 626 non possono essere compiuti atti durante la sospensione. Anche nel processo esecutivo può esserci estinzione dovuta a rinuncia, questo comporta soluzioni diverse a seconda del momento. Il primo nel caso in cui sia avvenuta prima della vendita dei beni il secondo dopo, vedremo che nel primo caso sarà cancellato il pignoramento e i beni torneranno nella disponibilità del debitore, nel secondo invece sarà a lui devoluta la somma ricavata. Domande: se il creditore disconosce tutti i debiti dei creditori senza titolo (in mala fede), il creditore ha qualche rimedio, come per es. la querela di falso? L’azione esecutiva forzata, può essere proposta possedendo una sentenza di mero accertamento?
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