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Il Titolo Esecutivo: Concetto Chiave nella Procedura Esecutiva, Appunti di Diritto Processuale Civile

Il concetto di titolo esecutivo in diritto, una nozione chiave nella procedura esecutiva. Il titolo esecutivo è un atto idoneo a ottenere la tutela in via esecutiva, come stabilito dalla legge. Le tre grandi categorie di atti considerate titoli esecutivi, oltre a altri atti a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva. Il titolo esecutivo autorizza il creditore a iniziare l'esecuzione e a compiere atti processuali, ma il debitore mantiene il diritto al contraddittorio. Il documento illustra anche l'importanza di attenzione nella fase cognitiva per risparmiare tempo e costi nella fase esecutiva.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 19/07/2013

rosa.savanelli1
rosa.savanelli1 🇮🇹

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Scarica Il Titolo Esecutivo: Concetto Chiave nella Procedura Esecutiva e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Abbiamo visto che la legge concede, quindi la tecnica processuale esecutiva, e fa in modo che essa presupponga il possesso da chi intenda utilizzarla di quest atto, che è definito dalla legge stessa: ‘’Titolo Esecutivo’’ . Abbiamo già tutto sommato incominciato a vederlo, collegandoci a nozioni già note del processo di cognizione, stabilendo in quali casi e con quali provvedimenti la parte creditrice può utilizzare la tecnica esecutiva. Leggiamo adesso, sulla base di queste premesse, le norme : Art 474 cpc :’’ L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile’’. Fermiamoci su queste parole :“ l ‘ esecuzione forzata non può aver luogo” cioè la tutela giurisdizionale in via esecutiva e quindi la tecnica processuale correlata , cioè il processo esecutivo non può iniziare e proseguire che in virtu di un “TITOLO ESECUTIVO” quindi di un atto che abbia queste caratteristiche, attenzione alle parole “non puo aver luogo”, non dice la legge non puo indiziare perché è importante questo, perche il “TITOLO ESECUTIVO” e questo qualche volta pone dei problemi,ci deve essere sempre, cioè non basta averlo nel momento iniziale, se il titolo esecutivo nel corso dell’ esecuzione venga meno, perche : sentenza di condanna ,in appello viene riformata il giudice rigetta la domanda, il “TITOLO ESECUTIVO” è venuto meno , oppure vi è stato un inadempimento, vi è stata una transazione. Quindi l Esecuzione forzata no può aver luogo ci indica la prima regola fondamentale che: “IL TITOLO ESECUTIVO DEVE ESSERCI E DEVE ESSERE TALE DALL’ INIZIO ALLA FINE” ed è il controllo sull’ esistenza del titolo esecutivo un controllo che il giudice (che poi è il giudice che sovraintende a questo processo e si chiama proprio “giudice di esecuzione” ) deve fare anche in ufficio in ogni momento per cui intanto la tecnica processuale può procedere, si possono compiere gli atti successivi se il titolo esecutivo sia sempre tale , resti nel possesso del soggetto. Ancora “per un diritto certo, liquido ed esigibile” sembrano espressioni semplici, in realtà non sono tanto semplici ed hanno dato luogo poi anche a degli aspetti che tratteremo tra un attimo, degli aspetti interpretativi importanti. ”Certo” quando un diritto è accertato nella sua esistenza “Liquido”quando è esattamente determinato il contenuto della prestazione “Esigibile”quando è sottoposto a termine o a condizione. “Certo” anche qui , il discorso, infatti ,secondo molti questa caratteristica riguarderebbe quelle che abbiamo chiamate “ESECUZIONI IN FORMA SPECIFICA” cioè le OBBLIGAZIONI DI CONSEGNA O RILASCIO DI FARE O NON FARE in cui il processo esecutivo deve far in modo da far eseguire, ottenere , il risultato proprio previsto nell’ obbligazione, quindi il rilascio di quell immobile; la distruzione \abbattimento di quel muro quindi si dice “certo” vuole riferirsi soltanto all’ esecuzione in forma specifica. Secondo altri, quel ”certo” significa ,volendo applicarlo a tutti i diritti di credito , “Il grado di certezza che l ordinamento riconosce sufficiente per l’inizio dell’ esecuzione forzata” il che poi , in realtà, è quello che si chiama “tautologia” cioè una petizione di principio cioè dire la stessa cosa in altre parole: perché se noi diciamo che il diritto è certo quando la legge ritiene che sia tale è certo tutte le volte che la legge consente il titolo esecutivo, quindi quando c’ è anche solo una sentenza di 1°grado perche il diritto certo con il giudicato, certamente non con la sentenza di 1° grado ,quindi , diciamo, il diritto “CERTO” nel senso che deve essere “QUELLO PER IL QUALE SI AGISCE”(nel caso di ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA) e comunque deve essere riconosciuto in un provvedimento, in un atto, al quale la legge riconosce quest’ efficacia. “TITOLI ESECUTIVI”: la legge esige (Art 474) ,con l’ esigenza che abbiamo visto, vuole che il soggetto che intanto può promuovere questa tecnica processuale ed ottenere questa tutela soltanto se ha un titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è una nozione chiusa ed aperta allo stesso tempo, che intendo dire, il titolo esecutivo è un concetto tipico nel senso cioè, che il titolo esecutivo è un atto che individuato come tale dall’ordinamento ed è cui conseguente i cui effetti sono esattamente quelli stabiliti dalla legge, quindi deve essere la legge ed è la legge che stabilisce quando un atto è titolo esecutivo, cioè è idoneo ad ottenere la tutela in via esecutiva. Questo aspetto, diciamo, dell’idoneità è indicato innanzitutto dall’art. 474, il quale ci indica 3 grandi categorie di atti, i quali, certamente, sono considerati dalla legge titoli esecutivi, ma vi ho detto prima che il numero dei titoli esecutivi è sostanzialmente inconoscibile perché la legge in tutta una serie di leggi speciali, insomma l’agricoltura, le leggi più strane, possono attribuire e attribuiscono a determinati atti per esempio al rapporto dell’ ispettore forestale l’efficacia di titolo esecutivo. Questo significa, però, che se un atto non rientra nella categoria, nella tipologia dell’art. 474 per essere titolo esecutivo, quindi per dare quest’utilità di cui abbiamo visto è necessario che esso sia, come tale, espressamente riconosciuto dalla legge, quindi oltre queste tre grandi categorie possono esserci altri atti ai quali la legge volta per volta attribuisce efficacia esecutiva. C’è un altro aspetto, al quale dobbiamo collegarci che abbiamo visto, che è importante per i discorsi successivi e per capire qual è il significato del titolo esecutivo. Abbiamo detto che il titolo esecutivo è indispensabile per chiedere questa forma di tutela giurisdizionale e per mettere in moto questa tecnica processuale però abbiamo detto che il titolo esecutivo deve accompagnare tutto il processo esecutivo fino al momento finale la soddisfazione, se un attimo prima della soddisfazione l’atto finale è la distribuzione della somma ricavata: si sono venduti i beni, si sono fatti ,per così dire, dei soldi che da il cancelliere nella forma di deposito giudiziario alla fine questi soldi vanno dati al creditore o ai creditori. Ebbene se un attimo prima della distribuzione di questa somma il titolo esecutivo viene meno si ferma tutto perché la somma non si può distribuire e non la riscuoterà naturalmente il debitore. Detto questo però dobbiamo porci il problema, per così dire, del grado di resistenza cioè che significa: “ mi da il diritto di procedere ad esecuzione forzata” fino a quando io posso procedere all’ esecuzione e il debitore che cosa può fare? Anche qui ,vedete,la risposta sta già in quest’ Art 474 cpc; il Titolo esecutivo in realtà mi autorizza ad iniziare l’ esecuzione, a compiere gli atti processuali ma è una sorta di atto i cui effetti si producono ,per così dire, “fino a prova contraria” nel senso cioè che il debitore, per il solo fatto che sia indicato come tale nel titolo esecutivo, non perde il diritto al contraddittorio , non perde la possibilità di contestare il diritto di agire perché il diritto di agire deve esistere non solo nel momento in cui si inizia ma anche in tutto il corso del processo, quindi questo ci spiega perché il titolo esecutivo è una specie di “LASCIA PASSARE” il quale , mette il creditore in una posizione di vantaggio perche per il possesso del titolo esecutivo lui promuove tutte le tecniche: quindi sottopone a pignoramento i beni del debitore e li vende e però gli effetti di questo atto, le conseguenze sul piano della tecnica possono essere poste nel nulla qualora il debitore ,poi vedremo, anche il terzo contesti questo diritto di procedere all’ esecuzione forzata. Diciamo che fino alla contestazione del debitore e all’ accertamento della fondatezza del debitore il titolo esecutivo consente di procedere all’ esecuzione forzata quindi è un atto la cui forza puo Diciamo ,il primo, che è quello dichiarato. Un’altro che ,forse , diciamo è quello non scritto ma altrettanto importante. Alla base c’è tutta la giurisprudenza delle sezioni degli ultimi anni che molte volte ha cambiato il cpc o quanto meno ha sovvertito interpretazioni che da anni , si erano , direi, cristallizzate e consolidate la ragionevole durata del processo , l’ economia processuale esterna ed interna: cioè non dobbiamo perdere tempo e non dobbiamo far sorgere nuovi processi perché , perché creando lo sbarramento ,quindi impedendo questa pervasività del controllo del giudice dell’ esecuzione fatalmente si poi dava luogo a nuovi processi perché il creditore che non era stato soddisfatto iniziava altri meccanismi di tutela, e quindi l’ esigenza è quella di fare in modo sono tutti giudici ,hanno una tutela giurisdizionale, e salvo il potere di controllo( perche poi il debitore può dire ma tu che stai dicendo, stai sognando, questo non è stato mai scritto negli atti del processo )dicevo, serve ad evitare ulteriori attività processuali :questo è il primo aspetto. C’è un secondo aspetto, questo non detto, ma che secondo me è fondamentale e nasce da quella che è la realtà pratica ed è una mia mania perché ho sempre detto e ripeto quando ho parlato soprattutto ai giudici e che vi dico quando farete i giudici, quelli di voi , che farete i giudici. In realtà la sentenza viene scritta è c’è una tecnica molto spesso il giudice quando arriva alla parte finale, al dispositivo, soprattutto quando l’ esecuzione è complessa , psicologicamente è demotivato perché ha finito, la sentenza è finita, è stanco perché ha lavorato e quindi tende come tutti quanti noi quando siamo stanchi a fare le cose con superficialità , con danno quando si ricava dalla motivazione, oppure condanna in maniera approssimativa . Questo da spesso luogo a grossi problemi in sede esecutiva, perché i problemi quando si rimandano non si risolvono quindi dedicando un po’ di attenzione alla parte della cognizione si risparmiano tempi e costi nella fase esecutiva, e quindi questa giurisprudenza ,serve proprio a rimediare , cioè consentire expost di fare per bene un titolo esecutivo, che exante era stato fatto, per le ragioni che vi ho detto, in maniera superficiale ed approssimativa. Ma detto questo, quello che oggi ci interessa sottolineare è che la distinzione tra titoli di formazione giudiziaria e titoli di formazione stragiudiziale ha acquistato una notevole importanza anche per questo potere che il giudice ovviamente nei titoli stagiudiziali non ha, e per i titoli giudiziari di poter approfondire, diciamo, meglio e di potere egli di sua iniziativa superando ciò che risulta soltanto dal titolo esecutivo o provvedimento : identificare ,precisare ,individuare il contento dell’ obbligazione che deve essere eseguita e quindi quali siano le sue attività. Quindi qui, vedete, non è un mero esecutore di un comando impartito in altra sede ma è un soggetto che esegue e che ,innanzitutto, egli ricava dagli atti del processo questo comando: numero uno. Numero due : le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute ,le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce la stessa efficacia. Qui, è abbastanza semplice (perlomeno da un punto di vista di schematizzazione). Anche qui sono presenti due diverse categorie di atti, entrambi di PROVENIENZA NON GIURISDIZIONALE , cioè sono atti la cui efficacia , diciamo, di accertamento del credito è riconosciuta dalla legge per valutazioni , diciamo , positive di accertamento ai fini della funzione esecutiva , anche quando il credito non abbia dietro di se un accertamento sia pure nelle forme della cognizione sommaria in sede giurisdizionale ed abbiamo , cominciamo dalla fine perché è piu semplice: Innanzitutto le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia cioè qui c’ è un riferimento alla legge sui titoli di credito ,che avete studiato ,che una delle caratteristiche dei titoli di credito, oltre che l’ astrazione del diritto ,è quella di essere (per le cambiali sempre ,per gli altri titoli ,per assegno bancario anche, nei casi espressamente previsti dalla legge “TITOLO ESECUTIVO” è un atto negoziale che però consente di utilizzare la forza del processo esecutivo, e qui ovviamente io potrò contestare il credito in qualsiasi modo perché non c’ è stato l’ accertamento giudiziario e questo è un aspetto, una categoria, si tratta di atti i quali normalmente hanno ad oggetto soltanto prestazioni di tipo pecuniario la cambiale agraria, anche l’ ipoteca, ma lasciamo stare; diciamo PRESTAZIONI PECUNIARIE , cioè , si tratta di titoli esecutivi il cui sbocco può essere soltanto “L ‘ ESECUZIONE PER CREDITI DI DENARO”, non può esserci una cambiale o un assegno bancario che contiene un obbligazione a consegnare o a fare (certo io posso anche scriverlo sulla cambiale o sull’ assegno ma non ha nessuna efficacia quale titolo esecutivo , ma è una normale scrittura privata che avrà il valore che avrà). Altra parte scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, qui che cosa significa? Ovviamente , da una parte siamo di fronte a quella che è una prova documentale che già conosciamo, la scrittura privata è “qualsiasi atto sottoscritto dalla parte ”; la legge esige l ‘autenticazione, quindi che la firma sia autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale non vi è motivo per non equiparare a questa la scrittura privata riconosciuta ovvero verificata. Però attenzione è vero che quest atto consente l esecuzione forzata, ma soltanto l esecuzione forzata di denaro perchè questo atto può contenere obbligazioni di qualsiasi tipo ,o meglio, può contenere l’ assunzione a carico di uno o più soggetti, un contratto sottoscritto dalle parti o con scrittura privata autenticata, il quale contiene obbligazioni a carico di un soggetto e a carico dell altro . Bene questo atto può essere considerato titolo esecutivo, quindi può giustificare il ricorso all’ esecuzione forzata solo per la parte che riguarda le somme di denaro, quindi le obbligazioni aventi contenuto di denaro, quindi nell’ ambito di una scrittura privata autenticata bisogna distinguere un contenuto che può immediatamente aprire la porta alla tutela giurisdizionale esecutiva ed invece un contento il quale fintanto che darà tutela giurisdizionale se ed in quanto vi sarà una sentenza che lo riconoscerà :quindi contatto di compravendita pagamento del prezzo consegna e pagamento del prezzo che potrà dare quest’ efficacia, quindi somme di denaro. Poi c’ è il numero tre: “gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”. Qui è l’ altra grande categoria di prove documentali che abbiamo visto: gli atti pubblici .Anche gli atti pubblici sia nella forma del contratto sia nella forma del verbale di conciliazione, che per i fatti suoi è titolo esecutivo sia per il semplice fatto che io con dichiarazione resa davanti a notaio (per esempio io mi sono impegnato a rilasciare l’ immobile entro una certa data) ebbene, tutti questi atti possono avere EFFICACIA ESECUTIVA: questo è un risultato relativamente recente perché il legislatore concedeva l’ efficacia di titolo esecutivo per le obbligazioni, diverse dalle somme di denaro, soltanto ai titoli, che abbiamo chiamato, giudiziari (cioè sentenze o provvedimenti del giudice) gli atti negoziali potevano avere efficacia di titolo esecutivo soltanto per quanto riguarda le somme di denaro. Questo invece è stato superato per le riforme 2005-2006 ,quindi in tempi relativamente recenti, sempre per esigenze di economia e sulla base di una giurisprudenza anche della Corte Costituzionale, che aveva già operato questo ampliamente ,ma diciamo oggi, dal punto di vista dell’ efficacia esecutiva : numero uno e numero tre stanno sullo stesso piano (cioè sia le sentenze e i provvedimenti del giudice che gli atti pubblici sono titoli esecutivi non solo per le somme di denaro, ma anche per qualsiasi altra obbligazione quindi anche consegna; rilascio ;fare ; o distruggere; ). Naturalmente però si tratta sempre di titoli stagiudiziali quindi sono titoli, per così dire, “diversi” meno euguali per quelle caratteristiche che abbiamo visto dagli altri titoli giudiziari. La legge qui ribadisce, ma questo è un residuo, è un’ antica concezione , l’ esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri uno e tre del 2° comma: ma, il numero 2 ,già ce lo avevano detto era solo per le somme di denaro . Ma , abbiamo visto che, finora ci siamo fermati su un aspetto per così dire “statico” non dinamico cioè che significa? Vabbè io, per iniziare l’ esecuzione debbo avere questo atto , che deve essere titolo esecutivo, rientrare in questa tipologia, ma poi, che devo fare? L aspetto dinamico: cioè questo atto che ha innanzitutto significato di documento, perché appunto il documento che può essere uno di questi tre, il quale incorpora, indica quest’ obbligazione con un certo contenuto a favore di un soggetto oppure di un altro: quindi è un documento che allo stesso tempo è un titolo , come abbiamo visto, cioè qualcosa che consente l’ utilizzo . Questo atto però, dal punto di vista dinamico , è condizione necessaria ma non è sufficiente perche si possa iniziare il processo di esecuzione forzata . Che cosa richiede la tecnica? La tecnica richiede delle FORMALITA PRECISE ,abbastanza semplici ,che servono a garantire ,diciamo, che quell atto rientri nei titoli esecutivi e servono a garantire il creditore. Infatti se noi andiamo all Art 475,l art 475, ci dice che “ i titoli esecutivi per poter dare inizio all’ esecuzione forzata devono essere ,ed adopera questa forma, spediti in FORMA ESECUTIVA” Che significa questa spedizione del titolo in “FORMA ESECUTIVA?” E’ una formula arcaica, si usava una volta nell italiano antico quando i farmacisti preparavano i medicinali per spedire la ricetta cioè , diciamo, rendere idoneo all’ uso per il quale è prescritto. Diciamo “SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA ” è il rilascio da parte di un organo pubblico di questo atto che rientra nella categoria dei titoli esecutivi alla parte che ne fa uso: più semplicemente non è altro che il “riconoscimento formale” del fatto che quell atto è titolo esecutivo; quindi non basta che l atto la parte ritenga che quell atto sia titolo esecutivo. Ma vediamo meglio che cosa ci dice la legge: “le sentenze e gli altri provvedimenti dell’ autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale (quindi uno e tre ,il due funziona
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