Scarica Il titolo esecutivo Europeo e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! Il titolo esecutivo Europeo. Nozione di crediti non contestati e requisiti per la certificazione. Il Titolo esecutivo Europeo per i crediti non contestati, è stato istituito dal Regolamento (CE) n. 805/2004 del 21.04.2004, entrato in vigore il 21.01.2005 ed applicabile dall’Ottobre 2005. L’articolo 1 del Regolamento esprime chiaramente l’oggetto del Titolo esecutivo Europeo, specificando come grazie al suo ricorso, si possano far liberamente circolare le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che sia più necessaria la dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui si chiede l’esecuzione della decisione giudiziaria. Inoltre, il Regolamento evita la procedura di exequatur, vale a dire la procedura secondo la quale sono i giudici dello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione a provvedere alla dichiarazione di esecutività. Il Regolamento – applicabile da tutti gli Stati membri fatta eccezione per la Danimarca – si applica, come stabilito dall’articolo 2, in materia civile e commerciale ed esclude lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale e l'arbitrato. Nel Regolamento viene specificato che un titolo esecutivo, per poter essere certificato come Titolo esecutivo Europeo, deve riguardare decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici relativi a crediti non contestati, dove per credito si intende un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile. L’art. 3 del Regolamento stabilisce quali sono i casi in cui un credito è ritenuto non contestato. Secondo l’articolo, un credito viene definito non contestato se : a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario; o c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine; o d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico. I requisiti per la certificazione di una decisione come Titolo esecutivo Europeo sono invece espressi dall’art. 6 del Regolamento, secondo il quale una decisone può essere certificata come Titolo esecutivo Europeo se: a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi