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Il titolo esecutivo: nozioni generali, Appunti di Diritto Processuale Civile

esecuzione civile

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 09/11/2015

mari8
mari8 🇮🇹

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Scarica Il titolo esecutivo: nozioni generali e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL TITOLO ESECUTIVO L’azione esecutiva e la tutela giurisdizionale sono rette da un giudice civile. L’esecuzione forzata ha luogo solo per iniziativa di parte, deve esserci quindi una parte che si attiva nel rispetto del principio della domanda. È un diritto soggettivo che si dirige verso lo stesso e, dal lato attivo si sostanzia come diritto all’esecuzione, mentre dal lato passivo come responsabilità esecutiva. Per quanto riguarda la legittimazione ad agire cioè alla legittimazione ad affermarsi titolare del diritto, al contrario del processo di cognizione dove si ha un’esigenza cognitiva, il processo esecutivo non serve ad accertare diritti. Il titolo esecutivo sta al di fuori del processo e si forma prima dell’esecuzione, non è oggetto dell’esecuzione ma fattispecie in presenza del quale si ha l’azione esecutiva. L’esecuzione forzata costituisce l’attuazione non del provvedimento del giudice, ma della situazione sostanziale protetta. Il titolo esecutivo è il presupposto non l’oggetto dell’attuazione esecutiva. L’esistenza del titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per la tutela esecutiva: il titolare della situazione sostanziale descritta nel titolo ha il diritto di rivolgersi all’ufficio esecutivo e questo ultimo ha il dovere di porre in essere la propria attività a tutela della situazione sostanziale. Compente risulta essere sempre il tribunale, quindi il giudice del luogo dove le cose si trovano. Si sono create due correnti su cosa sia il titolo esecutivo: 1. Liebman: il titolo esecutivo ha un efficacia di tipo costitutivo nel senso che da vigore alla regola giuridica sanzionatoria contenuta nel provvedimento. E' un atto che contiene sempre un accertamento e la possibilità di dare vigore alla sanzione in esso prevista. Questa tesi ha il suo punto debole nel fatto che esistono titoli esecutivi di origine giudiziale e alcuni di origine non giudiziale come la cambiale, e in questo caso si poteva parlare, secondo i sostenitori, di accertamento non convenzionale. 2. Carnelutti: il titolo esecutivo è un documento destinato a dare prova legale del diritto sostanziale in esso incorporato. Privilegiava l'aspetto documentale/probatorio del titolo esecutivo. La tesi di Liebman si addice di più ai titoli giudiziari per cui possiamo parlare di accertamento in senso tecnico, e di documento come prova legale si può parlare solo nell'ambito di un processo di cognizione. Mandrioli cercando di unire le due tesi afferma che il titolo esecutivo è un atto di accertamento autonomo dal negozio sostanziale ma espresso nel medesimo documento. Quando si parla di titolo esecutivo si deve parlare di un atto di accertamento del credito compiuto nei modi previsti astraendo il titolo esecutivo dal rapporto sostanziale sottostante. Grazie a queste tesi si è venuto a capo di questi concetti con un punto fermo: astrazione del diritto incorporato nel titolo dal titolo. C'è un titolo portatore del diritto di azione che va distinto dal diritto che è incorporato nel titolo esecutivo. Quando si parla di titolo esecutivo ci si riferisce a due concetti diversi: si parla di titolo esecutivo in senso sostanziale e in senso documentale. • Il titolo esecutivo in senso sostanziale rende tutelabile un interesse sostanziale da parte di chi è titolare della situazione che può pretendere l'intervento degli organi giurisdizionali, è costitutivo e portatore di sanzioni. Riguarda la fattispecie costitutiva del diritto a procedere all'esecuzione forzata. • Dal punto di vista documentale, si ha la necessità di un documento che rappresenti la fattispecie che da luogo al diritto di procedere all'esecuzione forzata. E' l'atto che dà prova del diritto di procedere all'esecuzione forzata. È una semplificazione delle operazioni cognitive che ufficio esecutivo deve compiere per rendersi conto se il soggetto che chiede la tutela esecutiva ne ha diritto. L’ufficio si limita infatti a constatare l’esistenza del titolo esecutivo in senso documentale e sulla base di ciò deve procedere, salva opposizione. E' una rappresentazione che può essere parziale: nel titolo esecutivo documento possiamo non aver rappresentato lo spirare di un termine che è elemento costitutivo del titolo esecutivo dal pdv sostanziale. E' una distinzione che non si trova posta in modo esplicito dalle norme, ma segna la differenza per quanto riguarda il mezzo di contestazione del titolo: se si vuole contestare dal pdv sostanziale si ha l'opposizione, dal pdv puramente formale è l'opposizione agli atti esecutivi. Nel 2003 si arriva al processo societario: la conciliazione societaria permette ogni forma di esecuzione, quindi senza alcun tipo di limite permette anche l’esecuzione per obblighi di fare o di non fare. Normativa sulla mediazione dlgs 4 marzo 2010 numero 28. La conciliazione è al di fuori del giudizio: art 12 efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo conciliativo. Il verbale di conciliazione (sede extragiudiziale) può essere utilizzato per agire in via esecutiva non sono per l’espropriazione forzata ma anche per l’esecuzione in forma specifica che comprende sia l’esecuzione per consegna e rilascio sia quella per obblighi di fare e non fare. Quindi attualmente anche il verbale di conciliazione può valere per iniziare una procedura per obblighi di fare e non fare. 2) le scritture private autenticate ,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; Si hanno delle leggi speciali che disciplinano la cambiale e l’assegno che affermano che entrambi sono titoli esecutivi. In linea di massima, si ritiene che non spetti al giudice dell’esecuzione d’ufficio valutare l’efficacia del titolo esecutivo. Nel caso della cambiale il giudice ne può rilevare l’inefficacia anche d’ufficio, questo aspetto si pone come una sorte di eccezione rispetto a quello che dovrebbe essere un principio generale. La cambiale deve essere regolare dal pdv dell’imposta di bollo per essere considerata titolo esecutivo: ciò spiegherebbe perché il giudice dell’esecuzione ha il compito di verificare se la cambiale è efficace in virtù di questo aspetto. Anche l’assegno è titolo esecutivo: anche quando si ha un assegno bancario si può iniziare un azione esecutiva, non deve essere privo di data e non deve essere postdatato oltre i limiti concessi. Le scritture private autenticate sono state introdotte con la riforma del 2006: prima non costituivano titolo esecutivo. Valgono solo relativamente alle obbligazione di somme di denaro in esse contenute: legittimano quindi solo l’espropriazione, perché è quella forma di esecuzione che ha ad oggetto pretese che riguardano somme di denaro. La scrittura privata è una scrittura privata a cui è stata fatta l’autenticazione dal notaio o dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nel processo civile sono equiparate alle scritture riconosciute che sono a loro volta equiparate a quelle implicitamente riconosciute. C’è stato quindi chi ha provato a sostenere che, in virtù di questa equiparazione, dovevano costituire tutte titolo esecutivo ma così non è. Le ipotesi di titolo esecutivo previste sono tipiche: deve essere il legislatore che esplicitamente le prevede. Questa efficacia di titolo esecutivo deve essere un efficacia che l’atto ha ab origine, non può essere acquisita ex post. La categoria delle scritture private autenticate si accompagna all’ipotesi dell’assegno e della cambiale: nell’assegno e nella cambiale non c’è alcuna autenticazione. Se il discorso si fa solo relativamente all’autenticazione, è un discorso che non ha molto peso. Si può ritenere che il legislatore abbia voluto che la scrittura privata fosse autenticata per dare una certa forma di solennità alla formazione del titolo esecutivo: la cambiale ha una sua forma specifica, mentre la scrittura privata no. Ha quindi voluto responsabilizzare le parti a priori, sottoponendo l’atto a un requisito particolare che è quello dell’autentica. Se la scrittura è stata autenticata nel 2004, si può utilizzare come titolo esecutivo? La risposta negativa potrebbe derivare dal fatto che si vuole che la parte sia conscia del fatto che sta contribuendo alla formazione del titolo: se è avvenuto nel 2004 questi non erano titoli esecutivi. 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Art 2699 cc: atto pubblico. Per poter agire in via esecutiva si deve avere un di questi titoli esecutivi e si deve sottostare ad alcuni adempimenti di tipo formale: Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. La scrittura privata autenticata si ha in originale: quando si procede con i titoli in originale occorre sempre la trascrizione integrale del titolo nel precetto. Con il provvedimento si procede invece sempre con una copia autentica. Efficacia del titolo verso terzi È necessario capire se il titolo esecutivo può essere utilizzato da un soggetto diverso da colui che nello stesso titolo esecutivo è indicato come titolare del diritto e se l’avente diritto può utilizzare il titolo esecutivo contro un soggetto diverso da quello individuato nello stesso titolo come obbligato. Ci sono diverse norme che prevedono che un certo atto possa essere efficace anche verso soggetti diversi da quelli individuati nel titolo stesso: • Art 475 II comma cpc La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale e' spedita. Perché il titolo esecutivo possa essere posto in esecuzione occorre questa ulteriore formalità. Qui viene detto che la spedizione del titolo esecutivo è possibile anche a favore di soggetti non individuati nel titolo esecutivo come creditori ma che siano successori dell’avente diritto: in questo modo viene risolto il problema dal punto di vista del lato attivo. Questa norma in modo indiretto parla, insieme all’art 477 cpc, della estensione dei limiti soggettivi del titolo esecutivo e dell’azione esecutiva. Può capitare che colui che è indicato come avente diritto in un provvedimento o in un atto non sia la persona che pone in esecuzione questo provvedimento. L’azione esecutiva non può essere fatta anche dai successori, ma può essere chiesta la spedizione: anche se manca chiaramente la norma, grazie a questo inciso dell’art 475 si arriva a capire che anche i successori possono iniziare l’azione esecutiva. • Art 2909 cc L`accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Parla solo di accertamento, mentre qui si pone un problema differente perché ci si chiede se il titolo esecutivo possa valere anche per agire in via esecutiva contro soggetti non investiti direttamente dal titolo, non dice se gli aventi causa possono agire in via esecutiva e quindi ci si deve affidare all’art 475 cpc. • Art 477 cpc Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. . Si ha una successione nell’obbligo, l’erede è titolare di un obbligo connesso per pregiudizialità-dipendenza con l’obbligo del de cuius. Il creditore non deve provare che l’esecutato sia effettivamente erede. Mentre l’art 475 sembra ricomprendere tutte le ipotesi di successione, questa norma ha un applicazione ristretta parla solo del defunto e degli eredi Si è cercato di ampliare questa ipotesi anche agli altri casi di successione dal momento che comportano lo stesso fenomeno sostanziale che si verifica con la successione a titolo universale e cioè la nascita di un obbligo dipendente. Ha quindi efficacia sicuramente contro gli eredi, ma si ritiene che debba avere efficacia anche a coloro che succedono a titolo universale nei confronti di un soggetto. • Art 111 cpc Parla della successione a titolo particolare del diritto controverso prevedendo l’estensione degli effetti della sentenza emessa tra le parti originarie anche nei confronti del successore nel diritto controverso. Non è una norma che comunque risolve il problema in quanto non specifica se la sentenza produce effetti anche dal pdv esecutivo. Quindi concludendo il titolo esecutivo è utilizzabile da o contro un terzo quando quest’ultimo è titolare di un diritto o di un obbligo dipendente da quello contenuto nel titolo ciò a condizione che l’atto che funge da titolo esecutivo abbia verso il titolare della situazione dipendente gli stessi effetti che ha nei confronti del dante causa. L’art 111 è stato utilizzato per sostenere che l'ambito di utilizzabilità del titolo esecutivo sia molto ampio: è possibile eseguire anche nell'ambito della successione a titolo particolare. L'articolo è stato utilizzato anche in relazione a un altro problema: cosa succede se l'esecuzione inizia e nel corso dell'esecuzione si ha un mutamento soggettivo? Sentenza 24/01/2011 Cassazione: l'azione esecutiva è insensibile ai mutamenti soggettivi. Anche quando c'è una cessione del credito, il processo può continuare tra le parti originarie. Cosa succede quando chi agisce in via esecutiva non è chi appare nel titolo esecutivo? Il titolo esecutivo può essere incompleto in caso di successione. Una tesi sostiene che non bisogna provare la propria qualità, basta affermarsi come successore per procedere in via esecutiva. Un'altra tesi sostiene invece che occorre la prova della successione: dal pdv documentale bisogna integrare il titolo esecutivo allegando un documento che consenta di dimostrare che si è diventati successori di colui che appare nel titolo esecutivo. Altri sostengono che si debba accertare la qualità di successore. L'art 475 non richiede che ci sia l'accertamento della qualità del successore o una prova, quindi probabilmente la tesi che prevale è la prima. La tesi che richiede il documento ha un difetto: la prova necessita un ambito dove poterla esercitare e nel processo esecutivo questo ambito non esiste. Se un soggetto sostiene di essere successore, l'affermazione viene fatta nel precetto. C'è l'opposizione a precetto tramite cui ci si può opporre a questa esecuzione pre annunciata: è la sede dove far valere la contestazione in merito al soggetto che si afferma successore. Si ha il diritto del dante causa più il diritto dell'avente causa: che cosa si può opporre al successore che agisce in via esecutiva? A colui che agisce in sede esecutiva, saranno sempre e comunque eccepibili tutti i limiti che erano proponibili nei confronti del dante causa. In più sarà comunque contestabile la qualità di successore in virtù della quale questo soggetto agisce nei confronti del debitore. Si ha un estensione dei motivi per i quali colui che subisce l'esecuzione può eccepire che non c'è questo diritto di agire in via esecutiva nei suoi confronti (estensione oggettiva). Ci sono questi due diritti che sono necessari perchè si proceda all'esecuzione forzata. Art 482 cpc Non si puo' iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi. Il precetto è quindi l’atto che sta ancora fuori dall’esecuzione indica la dimensione oggettiva e soggettiva dell’esecuzione. Si discute molto sulla natura del precetto: • Secondo alcune tesi fa comunque parte dell’azione esecutiva • Secondo il Luiso il processo esecutivo anche se è anteriore all’esecuzione forzata, il processo esecutivo inizia prima dell’esecuzione forzata e ciò si deduce dall’art 617 cpc che equipara il titolo e il precetto a tutti gli altri atti del processo esecutivo. Ha una funzione analoga a quella dell’atto di citazione individuando il diritto di cui si chiede la tutela esecutiva ma, diversamente da quest’ultimo, si rivolge solo alla controparte quindi non c’è la richiesta del provvedimento del giudice. La richiesta dell’intervento dell’ufficio esecutivo non è contestuale alla notifica del precetto ma avviene dopo, a scadenza del termine per adempiere dato nel precetto. • Un'altra e diversa tesi sostiene invece che il precetto ha natura stragiudiziale e quindi equivale ad un atto di messa in mora. INIZIO DELL’ESECUZIONE: L’ESPROPRIAZIONE L’esecuzione può avere inizio in tre modalità differenti: 1. Esecuzione per consegna e rilascio È disciplinata dall’art 680 cpc: l’esecuzione per consegna e rilascio inizia nel momento in cui si è notificato l’avviso con cui l’ufficiale giudiziario comunica almeno 10 gg prima alla parte che è tenuta a rilasciare l’immobile il giorno e l’ora stabiliti. 2. Esecuzione per obblighi di fare e di non fare È disciplinata dall’art 612 cpc dove si dice che chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare dopo la notificazione del precetto, potrà chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione. 3. Espropriazione forzata Il processo di espropriazione forzata è il processo in cui si tutelano esecutivamente i crediti relativi a somme di denaro. Fondamentale nel processo di espropriazione è la regola in virtù della quale i beni del debitore rispondono dell’adempimento delle obbligazioni e il creditore ha il potere di farli espropriare. Il primo atto di espropriazione è costituito dall’atto di pignoramento. Si possono individuare tre momenti fondamentali attraverso cui passa il processo espropriativo: • Individuazione e conservazione dell’elemento attivo del patrimonio del debitore che avviene con il primo atto dell’espropriazione e cioè il pignoramento • La trasformazione del diritto pignorato: l’elemento attivo deve essere liquidato, trasformato in una somma di denaro • Distribuzione del ricavato Il pignoramento assume forme diverse secondo il bene che si vuole pignorare, a seconda quindi che si un mobile, un immobile o un credito. Il nostro ordinamento prevede poi altre due forme speciali di espropriazione che sono quelle di beni indivisi e verso il terzo proprietario. Art 491 cpc: Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento. Il pignoramento è quindi l’atto iniziale dell’espropriazione forzata. L'ipotesi dell'art 502 cpc è l'ipotesi in cui il pignoramento è inutile perchè ci sono altri istituti che svolgono una funzione analoga come ad esempio il sequestro conservativo, cioè la conservazione del bene. Si salta dal precetto alla fase della liquidazione. Art 492 cpc: Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. L'ingiunzione non deve mai mancare in qualsiasi sia il tipo di pignoramento. Fino a che non c'è il pignoramento, il debitore deve garantire con tutto il suo patrimonio (art 2740 cc garanzia generale) : quando si ha il pignoramento vengono scelti nel patrimonio del debitore determinati beni che vengono destinati alla soddisfazione del creditore. Il pignoramento consiste nella imposizione di un vincolo, è l'imposizione di un vincolo giuridico su determinati beni. E' un vincolo di destinazione perchè i beni sono destinati alla soddisfazione del creditore che procede. Il vincolo di destinazione consiste nella impossibilità di avere una circolazione del bene con effetti pregiudizievoli nei confronti dei creditori. Ci sono poi delle possibilità di estensione dei soggetti che possono soddisfarsi su questi beni e saranno i creditori che intervengono nella procedura. Ci sono due aspetti da prendere in considerazione: • Da un lato c’è la necessità che non siano opponibili ai creditori che partecipano all’espropriazione gli atti di disposizione compiuti dal debitore e da altri soggetti sui beni pignorati. • Dall’altra parte c’è la necessità di conservare il bene dal pdv patrimoniale e a ciò risponde l’istituto della custodia. Ci sono diverse modalità di custodia e diverse esigenze di custodia sia dal pdv materiale che dal pdv giuridico. Il custode può essere il debitore stesso. Gli articoli seguenti permettono di individuare l’oggetto dell’espropriazione. Art 2911 cc Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni. Art 2912 cc:Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. Art 2913 cc: Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri. Si parla di inefficacia relativa: le norme tendono a tutelare chi partecipa all'esecuzione, gli atti non saranno efficaci nei confronti dei soggetti che partecipano all'esecuzione. La custodia si atteggia in modo particolarmente importante per quanto riguarda i beni mobili: se non ci fosse un custode che impedisce ai terzi di diventare possessori in buona fede di quel bene, non si potrebbero ottenere gli effetti che si sperano di avere con il pignoramento. autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo’ direttamente disporre. In ogni caso l’ufficiale giudiziario puo’ sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. Quindi si possono pignorare: ■ I beni mobili che si trovano in un bene immobile appartenente al debitore. È sufficiente che il debitore abbia la disponibilità materiale dell’immobile a prescindere da qualsiasi titolo che possa legittimare tale disponibilità ■ Il giudice può, su ricorso del creditore, autorizzare il pignoramento mobiliare anche in relazione a beni che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma di cui egli può direttamente disporre senza che colui al quale appartiene l’immobile possa rifiutare all’esecutato di disporre direttamente di tale bene mobile ■ Ci sono poi i casi in cui il debitore ha beni in luoghi di cui non ha la disponibilità perché questo luogo è nel possesso o nella detenzione di terzo. In questo caso si deve andare a invadere la sfera giuridica di soggetti terzi per cui per accedere a questi luoghi è necessaria l’autorizzazione. Se il terzo è collaborativo e quindi riconosce che il bene posseduto è di proprietà del debitore e ne consente il pignoramento, si procede a questo. Altrimenti è necessario procedere al pignoramento presso terzi per accertare la proprietà del bene mobile in capo al debitore nel contraddittorio tra debitore e possessore. Quindi inizialmente il luogo di riferimento è il luogo dove abita il soggetto o la sede della società in caso di persona giuridica. L'ufficiale giudiziario si reca in questi posti, se necessario può utilizzare la forza pubblica. Sono previsti dei limiti alla possibilità di pignorare in relazione a determinate categorie di beni: Art 514 cpc: cose mobili assolutamente impignorabili Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 5) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. Art 515 cpc: cose relativamente pignorabili Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il pretore, su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni il pretore puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo. Art 516 cpc: cose che possono essere pignorate solo in determinate circostanze di tempo Art 517 cpc Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta'. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione L’ufficiale giudiziario deve quindi preferire i beni di maggior valore e di più sicura realizzazione come ad esempio il denaro e gli oggetti preziosi e al di fuori di questi beni, deve scegliere quelli di più facile liquidazione. L’aumento della metà dell’importo del credito è un limite che si trova in tutte le forme di pignoramento mobiliare: il pignoramento deve avvenire in relazione al presumibile valore di realizzo e occorre pignorare sempre per una somma maggiore rispetto alla somma indicata dal creditore procedente. Si pignora per una cifra superiore perché ci saranno le spese giudiziarie da pagare, ci sono poi i creditori che intervengono. Se intervengono degli altri creditori e appaia insufficiente la quantificazione che è stata fatta ci si riferisce all’art 499 cpc. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui e' disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. È un ulteriore possibilità che in virtù dell’insufficienza del pignoramento iniziale, permette di chiedere un’estensione del pignoramento. Si cerca di mantenere in equilibrio il valore di realizzo dei beni con i crediti che devono essere soddisfatti all’interno della procedura. Art 518 cpc L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni. Art 520 cpc L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina. Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati. Art 521 cpc Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione. Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilita'. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto puo' chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano. Art 560 cpc Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e' eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'. C'è una distinzione tra occupazione e custodia. C'è un obbligo di custodia che grava o sul debitore o su un soggetto terzo nominato custode. Di fatto il debitore può continuare ad abitare l’immobile pignorato sino alla fase in cui viene chiesta la vendita dell’immobile. Se il debitore occupa l’immobile diviene ipso iure custode dell’immobile pignorato. Se invece non occupa l’immobile, il giudice deve necessariamente sostituire l’esecutato nella custodia del bene. Il custode può poi essere una persona diversa dal debitore, anche se questo continua ad occupare l’immobile, poiché la norma prevede che su istanza del creditore procedente o intervenuto, e sentito il debitore, il giudice possa nominare custode una persona diversa. Il giudice inoltre provvede alla sostituzione qualora questo violi gli obblighi su di lui incombenti. La custodia dell’esecutato cessa comunque al momento in cui viene disposta la vendita dell’immobile e viene nominato al suo posto custode il soggetto incaricato della vendita. C'è poi la possibilità di dare in locazione l'immobile con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione: si discute su questa possibilità di dare in locazione facendo un contratto di locazione ordinario perchè così facendo si pone un vincolo molto forte sul bene, chi acquista deve tener conto del contratto di locazione. Il bene viene venduto libero nel senso che c'è l'ordine di liberazione che va adempiuto e in mancanza di un adempimento spontaneo, sarà necessario procedere verso il soggetto che occupa l'immobile nonostante l'ordine di liberazione tramite il procedimento di rilascio dell'immobile. L'aggiudicatario diventa proprietario del bene, se c'è ancora il problema della liberazione è il custode che deve provvedere alla liberazione. E' una legittimazione che va oltre il trasferimento del diritto. • Pignoramento di crediti: espropriazioni presso terzi E’ una forma di pignoramento che è destinata ad individuare nel patrimonio del debitore dei beni da destinare all’espropriazione. Ha ad oggetto dei beni mobili, e in questo caso è una modalità alternativa rispetto agli altri tipi di pignoramento, oppure i crediti, e qui si configura come unica procedura possibile. Si ha il coinvolgimento di questo soggetto terzo, terzo rispetto al rapporto sostanziale e al titolo esecutivo: non c'è nessuna parte del titolo esecutivo che riguarda questo soggetto terzo. Qui la competenza è del giudice del luogo di residenza del soggetto terzo. Gli atti esecutivi si devono dirigere verso il terzo ma rimane ferma l'estraneità del terzo rispetto al rapporto debito credito delle parti. Art 543 cpc Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore. L'atto deve contenere oltre all'ingiunzione al debitore: • l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto. Il pignoramento è un atto scritto come nel pignoramento immobiliare, si deve notificare al terzo un atto che è l'atto di pignoramento. Oltre all'ingiunzione al debitore, deve contenere l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto: il terzo non appare dal titolo esecutivo ma entra nella procedura in questo momento. Coinvolge il terzo perchè in linea di massima se un soggetto è debitore di un altro soggetto o se un soggetto deve consegnare dei beni mobili ad un altro soggetto, che li consegni al suo creditore o ad un soggetto terzo, non cambia a patto che questa consegna abbia un effetto per lui liberatorio. Il debitore invece di adempiere pagando il suo creditore o colui che ha diritto alla restituzione di un determinato bene, si libera del suo obbligo e adempie pagando un soggetto terzo. Si ha quindi il debitore del debitore coinvolto nella procedura espropriativa e quindi verso questo soggetto si dirigono gli atti della procedura. • L'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice Per far si che i beni entrino a far parte della procedura esecutiva, la tecnica utilizzata dal legislatore è quella di chiedere al soggetto terzo se effettivamente è debitore del debitore esecutato o se deve consegnare beni al debitore esecutato. Se si pensa che faccia una dichiarazione che non corrisponde alla verità, si pone un problema di accertamento: se sono convinto che ci siano i crediti ma il soggetto terzo nega di averli, si ha il problema di accertamento dell'obbligo di questo soggetto terzo. In questo caso l'esecuzione non può andare avanti fino a che non viene accertato se effettivamente questo soggetto deve delle somme di denaro, se deve restituire dei beni al debitore. Si avrà un giudizio di primo grado che provoca la sospensione del processo di esecuzione. Il legislatore ha previsto nel 2005 che la dichiarazione del terzo possa essere fatta non in udienza davanti al giudice, ma per lettera raccomandata (ci sono delle esclusioni che riguardano ad esempio crediti che riguardano il rapporto di lavoro). Può rispondere entro 10 gg dalla notifica dell'atto per mezzo di raccomandata. Il creditore procedente deve indicare almeno in modo generico l'oggetto del pignoramento, spetta poi al terzo con la sua dichiarazione precisare in modo definitivo qual'è l'oggetto del pignoramento. • La dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente. Il pignoramento si effettua notificando questo atto sia al debitore esecutato che al terzo debitore: con la notifica di questo atto si producono tutti gli effetti del pignoramento, produzione di effetti che è provvisorio e condizionata all’accertamento che il credito effettivamente sussiste. • La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata residenza del terzo affinchè questo renda dichiarazione di cui all’art 547 il cui fine è quello di permettere l’individuazione dei beni da assoggettare a espropriazione. Dopo la riforma del 2005, la dichiarazione del terzo può avvenire con lettera raccomandata al creditore pignorante se non si tratta di crediti di lavoro per i quali è richiesta la dichiarazione in udienza. Art 544 cpc Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice. Se il credito pignorato e' garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari. Art 545 cpc: crediti impignorabili Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre la meta' dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Art 546 cpc Dal giorno in cui è notificato l'atto, il terzo soggetto, relativamente alle cose e alle somme a lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Come il terzo riceve la notifica dell'atto di pignoramento, diviene custode delle cose che sono presso di lui o delle somme che lui deve al debitore esecutato. Il terzo non può quindi più disporre delle somme divenendone custode. Se anche il creditore pretende la restituzione delle cose o il pagamento, il terzo custode non può pagare soddisfando le richieste dell'avente diritto perchè c'è per lui l'obbligo di custode e per il suo creditore inizia a realizzarsi il pignoramento che impone sui beni il vincolo di destinazione. Il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati anche al terzo. Nel precetto si deve fare espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare. Art 604 cpc Il pignoramento e gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del terzo al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore. Ogni volta che deve essere sentito il debitore viene sentito anche il terzo. Espropriazione di beni indivisi La peculiarità di questo pignoramento risiede nel fatto che non tutti i contitolari del diritto sono assoggettabili all’espropriazione in quanto non esiste un titolo esecutivo contro tutti i contitolari. Il debitore è proprietario di una quota di un bene indiviso. La responsabilità per il credito in ordine al quali si procede riguarda quindi solo una quota. Art 599 cpc Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Del pignoramento è notificato avviso a cura del creditore pignorante anche agli altri comproprietari ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. Con l’avviso i contitolari diventano parti del processo esecutivo. Essendo parti non esecutate hanno una serie di poteri e doveri processuali e possono compiere atti all’interno del processo esecutivo. Con questo avviso, inoltre, i comproprietari che sono anche possessori del bene sono costituiti custodi e quindi non possono consentire che il debitore si porti via la sua parte di beni e non possono neppure procedere alla divisione dei beni in modo efficace nei confronti del creditore. Art 600 cpc Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568 La prima scelta è per la separazione in natura dei beni se essa è possibile e i comproprietari la richiedono. È possibile quando il bene è fungibile: dopo la separazione ciascun comproprietario si prende la parte che gli spetta e la parte dell’esecutato viene liquidata. Se invece la separazione non è possibile o non è chiesta dal giudice, si deve procedere alla divisione del bene a meno che non si ritenga più fruttuosa la vendita della quota indivisa e in questo caso l’aggiudicatario subentra all’esecutato nella contitolarità del titolo. Se viene invece disposta la divisione giudiziale, questa avviene con il processo di cognizione nel litisconsorzio necessario di tutti i condividenti e del creditore pignorante. È divisibile il bene che quando è separato in quote reali non perde la funzione cui è destinato. La divisione si opera preferibilmente in natura. Se invece il bene è indivisibile e un condividente ne richiede l’assegnazione, il bene è assegnato a chi l’ha richiesto. Se più titolari ne richiedono l’assegnazione, si procede all’estrazione a sorte di colui al quale verrà attribuito l’intero bene. L’assegnatario dovrà poi pagare agli altri condividenti il controvalore delle loro quote. Se nessuno chiede l’assegnazione, il bene viene venduto all’asta e il ricavato viene diviso secondo le rispettive quote. Art 601 cpc Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti. Durante lo svolgimento del processo divisorio il processo esecutivo è sospeso automaticamente dal momento in cui viene proposta la domanda di divisione fino a che non interviene l’accordo tra le parti o viene emessa la sentenza di primo grado passata in giudicato o con sentenza di appello.
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