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introduzione tutela ambientale, Sbobinature di Diritto Amministrativo

1. introduzione generale sulla tutela ambientale tra storia e nuove tendenze; 2. le regole per l'ambiente; 3. strumenti di regolazione; 4. procedimenti + esame di una breve sentenza che mostra un caso interessante di bilanciamento degli interessi in materia ambientale.

Tipologia: Sbobinature

2019/2020

Caricato il 26/10/2020

fefina96
fefina96 🇮🇹

4

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Scarica introduzione tutela ambientale e più Sbobinature in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! Lez. 13.1 Passiamo a una prospettiva di carattere settoriale per mostrare come in alcuni settori funzionino i principi che abbiamo visto nella prima parte. Il terzo modulo è dedicato alla tutela dell'ambiente che è un tema cruciale nel dibattito contemporaneo e che mostra anche un funzionamento peculiare del diritto amministrativo e dei principi di diritto amm. Toccherò 4 punti: 1. introduzione generale sulla tutela ambientale tra storia e nuove tendenze; 2. le regole per l'ambiente; 3. strumenti di regolazione; 4. procedimenti + esame di una breve sentenza che mostra un caso interessante di bilanciamento degli interessi in materia ambientale. Sarà una lezione di riferimento che detta le coordinate teoriche della trattazione e poi vederemo nelle lez successive casi specifici per vedere come e se funziona la questa tutela dell'ambiente. 1) L'ambiente tra storia e nuove tendenze Il problema della tutela dell'ambiente è un problema in realtà molto recente. Per oltre due milioni e mezzo di anni l'uomo si è evoluto, ha prosperato usando risorse naturali e funzionalizzando l'ambiente alle propri necessità e tuttavia non ha mai inciso sull'ambiente come è avvenuto negli ultimi due secoli. A partire dall'800, quindi a partire dalla rivoluzione industriale, la trasformazione degli assetti ambientali e territoriali da parte dell'uomo si è fatta così incisiva e così pervasiva da, anzitutto, rimodellare il rapporto tra specie umana e ambiente e avere un impatto profondo sull'organizzazione sociale ed economica. I fattori del cambiamento sono stati: • una enorme crescita demografica, dovuta alle miglioru condizioni di vita, igienioco sanitarie e all'aumentare della capacità produttiva dei sistemi agrari • l'abbandono di forme di uso collettivo delle risorse naturali che eranp tradizionali, pensate al mondo medioevale, al feudo, e che per secoli hanno svolto una funzione di protezione e di difesa del territorio o meglio sovrasfruttamento del terriotrio e a questo si sono sotituiti assetti individuali di proprietà, di gestione, di possesso delle risorse naturali. Tutto permangono alcuni casi di uso collettivo delle risorse naturali, pensate che alcune comunità in Tirolo prevedono che alcune risorse naturali, per esempio il bosco, siano beni comuni e conseguentemnte, i proventi che vengono dal taglio del bosco vengono ripartiti tra tutta la comunità e c'è l'interesse a mantenerlo e non a sfruttarlo fino ad annullarlo; • passaggio dall'uso di fonti rinnovabili di energia(noi oggi le pensiamo come fonti innovative, prima erano la legna, l'acqua, il vento, gli animali e lo stesso lavoro umano che caratterizzavano forme di produzione tradizionali) all'impiego su larga scala di fonti non rinnovabili (il carbone e poi petrolio) in concomitanza con l'aggravarsi del problema ambientale che si è avuto dalla seconda metà del '900, c'è stata anche una crescita della funzione di tutela dell'ambiente. Alla fine degli anni '60, in concomitanza con i movimenti del '68, iniziano anche i primi dibattiti e movimenti a favore della tutela dell'ambiente. Gradualmente cresce la funzione di protezione dell'ambiente a livello pubblico, a livello istituzionale nelle sue molteplici manifestazioni che sono almeno 4: 1. incremento della regolazione specifica sull'ambiente, che spesso è stata interpretata anche in modo estensivo dalle corti globali, internazionali, nazionali ed europee; 2. sviluppo degli apparati amministrativi competenti in materia di tutela dell'ambiente e deputati ad attuare gli indirizzi legislativi, pensate che il ministero dell'ambiente è stato per la prima volta istituito nel 1986; 3. moltiplicarsi dei procedimenti amministrativi come reti di contenimento e composizione degli interessi contrastanti perchè vederemo che il settore della tutela ambientale si caratterizza per un conflitto molto aspro degli interessi; 4. emergere di un contenzioso amministrativo, civile e penale dai confini indefiniti. 2) quali sono gli interessi in conflitto nella tutela dell'ambiente da una parte quello a un ambiente salubre e dall'altra quello dello sviluppo economico. A questa macro contrapposizione corrisponde anche una contrapposizione tra soggetti portatori di questi interessi contrapporti, cioè a) sviluppo economico e quindi imprese da un lato e b) ambiente salubre e quindi comunità territoriali dall'altro, c) Stati in via di sviluppo interessati allo sviluppo economico e d) stati industrialmente avanzato che, avendo già avuto il loro sviluppo industriale, cominciano a preoccuparsi della tutela dell'ambiente e del miglioramento delle condizioni ambientali (gli Usa per esempio non si cura di questo aspetto mentre l'UE si) e) il contrasto anche tra generazioni presenti che hanno quindi una visione di breve termine e i sostenitori degli interessi delle generazioni future che sono rappresentate da coloro che sono portatori di un messaggio di tutela dell'ambiente. A questi interessi contrastanti corrispondono quindi anche categorie di soggetti che si vedono in contrasto. Quale è il ruolo del legislatore, delle amministrazioni e dei giudici nella gestione del conflitto? • Il legislatore deve fissare e fissa punti di equilibrio tendenziali tra questi interessi, • in realtà però sono le amministrazioni ad avere un ruolo centrale nel disegnare la tutela ambientale perchè sono le p.a. Che in concreto, attraverso una serie di procedure, ponderano e bilanciano gli interessi di volta in volta in concreto, esercitando una discrezionalità molto ampia. • Un ruolo importante e sempre in via di estensione è quello delle corti che interpretano e hanno come parametro il dettato normativo e controllano l'attività delle amministrazioni e dei privati. Quesiti a cui risponderemo in questo modulo: 1. quale è il punto di equilibrio tra interessi che le regolazione in materia ambientale raggiunge? Quindi quale è il ruolo del legislatore e come definisce questo equilibrio di interessi. 2. Quali sono gli strumenti amministrativi procedurali in cui questi interessi vengono composti? 3. Come esercita in concreto l'amministrazione la propria discrezionalità all'interno dei procedimenti? 3) regole per l'ambiente. Qui se dobbiamo parlare in generale di regole in materia d'ambiente, dobbiamo affrontare 4 aspetti: il primo relativo alle fonti della regolazione, il secondo relativo all'oggetto della regolazione, il terzo relativo al tipo di regolazione e il quarto relativo agli strumenti di regolazione. Primo aspetto: fonti di regolazione Notiamo subito che la disciplina di tutela dell'ambiente in particolare è una disciplina che ha la caratteristica di essere multi-livello. L'aspetto interessante è che questa disciplina nasce come multi- livello. Multi-livello vuol dire che le regole che disciplinano la tutela dell'ambiente, e quindi anche l'attività delle p.a e dei privati, sono state elaborate in primis a livello internazionale e sovranazonale e appunto poi a cascata a livello europeo e a livello nazionale. Ma il livello nazionale, al contrario che in altri settori dove appunto il livello nazionale arriva prima e poi dopo arrivano le discipline di carattere internazionale e sovranazionale, qui invece il rpocesso è al contrario. La disciplina multi-livello si è resa necessaria perchè: 1. l'oggetto della regolazione ambientale, ossia l'ambiente e gli interventi che incidono sull'ambiente, è per sua intrinseca natura transfrontaliero. Se pensate alle emissioni ambientali in atmosfera, vi rendere conto subito che il problema delle emissioni non è un problema prodotto in un paese e rimane in quel paese, ma è un problema che viene prodotto inquina paga”, della integrazione della tutela e della sussidiarietà entrano a pieno titolo tra i principi guida delle istituzioni europee e nazionali in materia di tutela dell’ambiente. Mentre le fonti internazionali sono fonti che esplicitamente sposano la tutela dell'ambiente, nell'Ue si ha una prima legislazione in materia ambientale che però si fonda su una interpretazione estensiva dei poteri dell'Unione perchè appunto la tutela dell'ambienta non era prevista dal Trattato di Roma, e poi dal 1986 in poi una regolazione esplicita dell'ambiente. Attualmente sono alcune centinaia le direttive, regolamenti e decisioni in vigore nei vari settori della politica ambientale a livello europeo. Le fonti nazionali: come al solito l'Italia è un po' tardiva da questo punto di vista perchè il primo codice dell'ambiente è del 2006 (d. lgs. n. 152/2006) attualmente in vigore con una serie di modifiche successive al 2006, ha un approccio in parte trasversale e in parte settoriale. In parte un approccio trasversale perchè c'è tutta una prima parte del cod. ambiente dedicata a principi generali che quindi si applicano trasversalmente a qualsiasi attività inquinante. Quindi principi generali per la tutela dell'ambiente ma anche procedure amministrative e in particolare 3 procedure: 1. la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) 2. la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) 3. le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) Una seconda parte del cod. amb. È di carattere settoriale cioè raccoglie le principali discipline nei settori del suolo, delle acque, dell’aria, della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Il codice dell'ambiente unisce quindi queste due prospettive, una trasversale e una settoriale. Quindi la prima caratteristica delle regole dell'mabiente è che queste sono multi-livello per quanto riguarda le fonti. Veniamo all'oggetto della regolazione: se si guarda all'oggetto cioè al cosa regolano le regole per l'ambiente, abbiamo una multi settorialità nel senso che la disciplina dell'ambiente è in realtà la somma di diversi segmenti di regolazione che si hanno in corrispondenza delle risorse naturali su cui interviene l'attività umana. Abbiamo settori per: • discipline per la difesa del suolo, in aggiunta alla parte del codice dell'ambiente su questo; • una disciplina per la tutela delle acque, • una disciplina contro l’inquinamento atmosferico e l’alterazione del clima, • una disciplina per la conservazione della biodiversità marina, sull’uso di energia. Il codice dell'ambiente riflette questa multi settorialità nella seconda parte, perchè c'è appunto un approccio settoriale. Ovviamente accanto a questa disciplina prettamente ambientale, ci sono altre discipline di altri settori del diritto che però hanno una rilevanza per l'ambiente. Pensate alla legislazione urbanistica di governo del territorio, di tutela del paesaggio che non è prettamente ambientale ma è una legislazione che si connette alla legislazione ambientale. Quindi l'altra caratteristica della regolazione della tutela dell'ambiente è di essere multi settoriale. Veniamo al terzo elemento della regolazione e cioè il tipo di regolazione. Qui abbiamo multi- disciplinarietà sotto almeno due profili: 1. se si guarda al di fuori dell’ambito giuridico, l’elaborazione stessa della disciplina ambientale richiede il ricorso alle scienze naturali, nonché ad altre scienze sociali, come l’economia e la scienza politica, in questo senso è multi disciplinarietà ultra giuridica; 2. anche all’interno dell’ambito giuridico, i contenuti delle regole e le loro violazioni danno luogo a conseguenze in sfere del diritto diverse, perchè una violazione di regole ambientali può essere rilevante tanto in ambito amministrativo quanto in ambito civilistico e penalistico. Es.: Ad esempio, l’ipotesi del danno ambientale provocato da un’impresa e le relative procedure di riparazione possono toccare profili di diritto civile, penale e amministrativo. Veniamo agli strumenti di regolazione. Dovete ricordarvi di due macro tipologie di strumenti di regolazione: 1. strumenti di command & control comando e controllo; 2. gli strumenti c.d. di mercato. Lez. 13.3 L'espressione comman & control è di origine inglese e sta a indicare tutti quegli strumenti con cui si comanda e si controlla quindi quelle norme e disposizioni dirette a prescrivere obblighi e divieti ai soggetti che pongono in essere attività inquinanti e tutte quelle procedure successive di controllo e monitoraggio di questi divieti. In particolare le misure di C&C si distinguono tra misure di carattere puntuale per esempio la fissazione di standard generali come avviene per le emissioni gassose in atmosfera e in misure di carattere generale ossia delle misure in virtù delle quali vi è un esame caso per caso da parte degli organismi amministrativi preposte a verificare la conformità di certe attività a criteri generali e appunto esame caso per caso che vine condotto attraverso certe procedure, per esempio un caso tipico di misura di carattere procedurale è la VIA. Accanto a questi strumenti che sono tutt'oggi adottati e che hanno costituito un po' il corpo di norme tradizionali per la tutela dell'ambiente, si sono affiancati gli strumenti di regolazione basati sul mercato. In particolare si distinguono all'interno di questa categoria due tipologie di misure: • le misure fiscali, per esempio attraverso intervento diretto, la tassazione ambientale cioè l'imporre delle tasse legate all'ambiente, ovvero attraverso un intervento indiretto per esempio attraverso l'incentivazione e il sussidio pensate a un po di tempo da gli incentivi dati per l'acquisto di motorini elettrici. Quindi misure fiscali è una tipologia di misure che non sono di c&c ma sono misure di mercato; • l'altra tipologia di misure mira proprio alla creazione di mercati artificiali, tra queste ci sono le mission trading : (missione scambio) le convenzioni internazionali fissano il massimo di produzione delle industrie all'interno di uno stato, (produrre in termini di emissioni dannose e inquinanti per l'atmosfera) e a ciascuna impresa viene attribuita una quota massima di emissioni. Nel caso in cui per esempio una impresa adotti delle tecnologie versi e quindi diminuisca il suo livello di emissioni, può vendere una parte di queste quote ad altre imprese che invece hanno bisogno di mettere nuove emissioni perchè intendono produrre di più, quindi si crea uno scambio delle quote di emissione. Facciamo l'esempio di due imprese che hanno entrambe quota 10 di emissione, quindi possono produrre emissioni fino a quota 10 ciascuna di esse, perchè complessivamente le emissioni non possono essere superiore a 20 quindi immaginiamo che in un mondo ideale ci siano solo due imprese. Ipotizziamo che l'impresa A è particolarmente virtuosa e adotta delle tecnologie innovative per cui riesce a produrre un numero inferiore di emissioni per esempio pari a 7, quindi ha una quota di sovrapiù di emissione pari a 3 (10-7) e la potrà vendere all'impresa B se questa abbia intenzione di produrre di più senza adottare tecnologie verdi. Può comprare il diritto di emettere +3 di quote di emissione se le compra dall'impresa A. in questo modo il livello complessivo di emissioni è sempre lo stesso però allo stesso tempo le imprese sono incentivate ad adottare delle tecnologie versi per poter poi guadagnare dalla vendita i queste emissioni. Quindi questa è una modalità: si crea l'incentivazione alle tecnologie verdi con la creazione di un mercato delle quote di emissione. È un mercato artificiale. L'altro esempio è quello degli appalti verdi. Gli appalti sono i contratti aggiudicati dalle pa, in questo caso stiamo parlando di appalti delle pa, e si consente alle pa di inserire tra i criteri di preferenza nell'aggiudicazione criteri che si riferiscono alla tutela dell'ambiente, quindi per esempio inserire nel bando di gara che, a parità di costi dell'offerta, sarà preferita quell'impresa che adotta delle tecnologie che sono compatibili con l'ambiente. Quindi abbiamo due macro strumenti di regolazione: quelli di command&control che costituiscono gli strumenti tradizionali di regolazione di comando e controllo appunto che poi a loro volta si distinguono in strumenti di carattere puntuale e procedurale, e poi abbiamo strumenti di mercato che sono misure fiscali e creazione di mercati artificiali che appartengono a una seconda generazione di strumenti per la tutela dell'ambiente e che sono nati soprattutto negli Usa e si sono diffusi anche in Europa. Quali sono le modalità di regolazione? Abbiamo appena visto le fonti (multi-livello), l'oggetto della regolazione (multi-settore), il tipo di regolazione (multi disciplinare), gli strumenti (command&control) e poi ci sono le modalità di regolazione. Queste sono caratterizzate dal fatto che è una regolazione che va per principi. Abbiamo già citato alcuni principi che sono previsti dalle convenzioni internazionali perchè la disciplina sulla tutela dell'ambiente, anzi chè essere fin da subito una disciplina di dettaglio, è una disciplina che procede per principi per due motivi: 1. i principi garantiscono una unitarietà dell’indirizzo normativo perchè guida l'azione del legislatore e delle amministrazioni nonché dei giudici che devono sindacare sulle attività delle amministrazioni; 2. il principio è vero che guida ma allo stesso tempo garantisce anche uno spazio di autonomia di regolazione per tenere conto delle specificità territoriali e locali, perchè il problema della regolazione ambientale è che non può essere uguale per tutti perchè ci sono alcuni territori con certe caratteristiche e altri con altre. Quindi alcuni Stati hanno caratteristiche territoriali, sociali, economiche e di risorse naturali e altri Stati ne hanno altre. Per cui la regolazione per principi consente alo stesso tempo di avere un parametro di azione e di giudizio e di mantenEre allo stesso tempo un margine di autonomia. Vi cito alcuni principi: si sono sviluppati soprattutto ad opera della giurisprudenza della CGUE. 1. Il primo principio cardine in materia della tutela dell'ambiente è il principio di prevenzione che viene per la prima volta enunciato nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, è il principio numero 14 della dichiarazione in cui si dice che “[gl]i Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire la ricollocazione o il trasferimento in altri Stati di tutte le attività e sostanze che provocano un grave degrado ambientale o si dimostrano nocive per la salute umana”. In sostanza, se dovessimo usare una metafora medico, è meglio prevenire che curare, quindi è meglio prevenire e scoraggiare la produzione del danno ambientale. Il TUE all'art. 191 riprende questo principio stabilendo che “La politica dell'Unione in materia ambientale […] è fondata sui principi […] dell'azione preventiva” e poi le varie direttive applicano questo principio che in particolare è ovviamente applicabile a tutti i settori della tutela dell'ambiente ma in particolare ad uno che è quello della gestione dei rifiuti in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti, tutto il sistema di riciclo è volto proprio alla prevenzione della produzione di rifiuti finali che possano procurare danno all'ambiente. Il p. di prevenzione è senz'altro il p. cardine. 2. Altro principio e il p. di precauzione. Non va confuso col principio di prevenzione il quale evita che il danno si produca (meglio prevenire che curare), invece il principio di precauzione ha a che fare con particolari circostanze in cui i dati scientifici relativi al danno ambientale o alla potenzialità che una determinata attività possa creare un danno ambientale non siano dati certi. Allo in questo caso, che è molto diffuso perchè quello che noi spesso sappiamo per esempio sul grado di inquinamento su alcune sostanze è molto poco perchè non ci sono esperimenti, perchè alcune sono sostanze nuove e quindi non siamo consapevoli dei loro effetti cancerogeni. Allora in virtù del p. di precauzione, a fronte di questa incertezza scientifica è sempre bene adottare un approccio precauzionale, adottare sostanzialmente un approccio più protettivo dell'ambiente. Se dovessimo sintetizzare, il p. di precauzione è “a fronte dell'incertezza scientifica si adotta l'approccio che è maggiormente conservativo per l'ambiente. In sostanza si è cauti”. La Dichiarazione Rio sull’ambiente e lo sviluppo, al principio 15 fissa proprio questo principio di precauzione. Dice che “(a)l fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio serie di info sull'impianto di cui si chiede l'autorizzazione ad operare. Questa domanda è presentata, per quanto riguarda gli impianti di grandi dimensioni, al ministero dell'ambiente, al suo interno c'è una commissione AIA apposita o meglio il ministero dell'ambiente nomina una commissione AIA apposita formata da vari soggetti (ingegneri, giuristi) e chi intende partecipare alla commissione deve fare domanda, ci sono dei bandi. Si forma quindi una commissione di esperti imparziali. 2. Entro 30 giorni dall'istanza deve essere fatta la verificare della completezza della domanda e della documentazione allegata; 3. una volta che si è verificata che la documentazione allegata è completa, vi è la comunicazione dell'avvio del procedimento che viene data ai sensi della l. 241/90. 4. sono poi adempiuti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte della amministrazione. 5. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio sul sito web, i soggetti interessati a esprimere il proprio parer rispetto all'autorizzazione devono farne richiesta e presentare le osservazioni nella propria domanda. 6. Nel frattempo, la commissione AIA esamina tutta la documentazione fornita dal gestore privato, dall'impresa privata. Dopo di chè ovviamente incontra i rappresentati dell'impresa e gli incontri possono essere moltissimi (come nel caso dell'Ilva) e col gestore negozia e decide le prescrizioni ambientali perchè l'obiettivo è che non si debbano imporre prescrizioni che poi l'impresa non può osservare e rispettare. C'è diciamo una discussione, una negoziazione quasi delle prescrizioni ambientali che l'impresa deve rispettare perchè possa essere autorizzata alla propria attività. 7. Segue che la commissione AIA prepara un primo parere intermedio sulle prescrizioni. Il parere è un documento all'interno del quale si elencano tutte le prescrizioni, tutte le azioni che l'impresa deve adottare per poter operare. Questo documento viene presentato in conferenza dei servizi, che sappiamo essere un istituto che riunisce tutti i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte a cui è chiamato anche a partecipare il gestore privato stesso e in cui sono uditi tutti coloro che hanno qualcosa da dire sull'attività dell'impresa, comprese le associazioni ambientaliste. Quindi la conferenza dei servizi prevede la partecipazione per esempio dei rappresentanti di tutti i ministeri coinvolti (ministero dell'ambiente, ministero dei beni culturali, ministero dello sviluppo economico, ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e che quindi possono essere competenti. Sono invitati della regione, degli enti locali quindi province e comuni i quali devono esprimere un parere sul documento quindi sulle prescrizioni che la commissione ha preparato e che, se approvate, diventeranno poi obbligatorie per l'impresa. Come vi dicevo, nell'ambito della conferenza dei servizi vengono ascoltate anche le associazioni ambientaliste tuttavia la posizione assunta da loro e dai privati, non è per l'amministrazione vincolante, come non lo sono nemmeno i pareri espressi da alcune amministrazione, per esempio il parere dei comuni. Succede spesso che le opinioni espresse da questi soggetti portano alla proposta di inserire nuove prescrizioni oppure di modificare delle prescrizioni. Quindi la commissione AIA dovrebbe tenere conto di tutte queste opinioni espresse per poi stilare il rapporto finale che sarà il contenuto principale della autorizzazione. 8. Il rapporto finale viene poi, in genere, sottoposto a una seconda conferenza dei servizi per l'approvazione, ciò accade soprattutto nei casi più complessi come è stato nel caso Ilva, ma anche nel caso di Tirrenopower. 9. A questo punto, poi, il ministero adottate autorizza l'attività produttiva, allegando all'autorizzazione il parere della commissione aia che contiene tutte le prescrizioni che il privato deve rispettare nell'operare la propria impresa e quindi poi ci sarà un monitoraggio successivo per verificare che abbia rispettato queste prescrizioni. Tutta questa procedura dovrebbe durare max 120 ma in molti casi dura molto di più, come vedremo, a causa di una serie di disfunzioni amministrative che si manifestano in tutta questa fase, fin a durare addirittura 5 anni nei casi Ilva e Tirrenopower. Accanto alla procedura per l'ottenimento dell'AIA abbiamo la procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Quindi la procedura dell'AIA tende a produrre un titolo abilitativo per l'operatività di una certa impresa la quale potrà operare solo seguendo le prescrizioni contenute nell'AIA. La valutazione di impatto ambientale è invece finalizzata ad effettuare una valutazione preventiva degli effetti sull'ambiente di determinate opere e progetti che siano pubblici o privati (es. raffinerie di petrolio, acciaierie, centrali termiche). Quindi in questo caso si fa una indagine degli effetti dell'impatto sull'ambiente che eventuali opere possono avere. Procedimento di VIA: 1. il proponente presenta all'autorità competente istanza di VIA, comprensivo di uno studio che lui conduce di impatto ambientale, questa documentazione è pubblicata quindi è accessibile al pubblico; 2. entro 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque ha interesse può prendere visione del progetto e della documentazione e può presentare le proprie osservazioni; 3. entro 30 giorni devono essere acquisiti i pareri delle amministrazioni coinvolte, anche in questo caso attraverso l'istituto della conferenza dei servizi che quindi è presente sia per laia sia per la via il procedimento è lo stesso; 4. viene data una valutazione di impatto ambientale. Le due procedure sono connesse nel senso che è richiesta una prioritaria valutazione di impatto ambientale perchè poi si possa procedere alla adozione e al rilascio dell'aia. Sono connesse non solo dal punto di vista formale (la via deve essere rilasciata prima dell'aia o comunque in contemporanea, quindi l'istanza del privato può essere rilasciata in contemporanea e tuttavia il rilascio della via è prioritario al rilascio dell'aia) ma anche sostanziale perchè nel vaso vi sia una via positiva allora l'aia potrà essere o positiva o negativa, nel caso in cui la via sia negativa l'aia non ci può essere, l'attività non è autorizzabile, questo perchè se c'è una valutazione di impatto ambientale negativo non si può autorizzare l'operatività di una certa impresa a nessun costo. La terza procedura è la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). È una procedura che risponde ad un approccio olistico. La VAS è procedura finalizzata a garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l’elaborazione e prima della loro adozione (es. piani urbanistici in cui si definiscono tutte le attività che possono essere svolte su un territorio, industriali, turistici). La vas è una procedura finalizzata a tenere conto di aspetti ambientali durante l'elaborazione di questi piani e programmi. Ha una applicazione che si riferisce soprattutto alle amministrazioni e quindi avremo innanzitutto 1) l'avvio da parte dell’autorità procedente, contestualmente al processo di formazione del piano o programma (art. 11, d.lgs. n. 152/2006). 2) quindi ci sarà una verifica della assoggetabilità (solo per alcuni determinati piani , v. art. 6, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 152/2006) del piano e del programma al codice dell'ambiente. 3) Su questo primo rapporto ambientale verranno svolte delle consultazioni dei cittadini 4) e poi vi dovrà essere la decisione di adozione di questa valutazione della via 5) informazione della procedura e del provvedimento 6) monitoraggio. Queste sono le 3 procedure fondamentali del diritto dell'ambiento che richiedono da parte della amministrazione l'applicazione di tutti i principi che abbiamo visto nel 2 modulo ma anche i principi specifici per l'ambiente che abbiamo visto in questa lezione. p. di legalità, trasparenza, partecipazione perchè i documenti relativi a queste procedure sono soggetti al diritto di accesso e ovviamente nel bilanciamento degli interessi, le amministrazioni dovranno tenere conto dei principi di prevenzione, di precauzione, di chi inquina paga che sono specifici del diritto dell'ambiente. Vediamo ora un breve caso, in cui si vede in modo evidente come il bilanciamento in concreto degli interessi nell'ambito di queste procedure sia un bilanciamento non sempre semplice. Lez 13.5 Il caso viene risolto e deciso con una sent del Consiglio di Stato 1201/2013 Fatti: il protagonista è il proprietario di una azienda agricola, con sede nel Monferrato, che aveva fatto installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto dell'azienda. I pannelli fotovoltaici producono energia raccogliendo l'energia solare. Tuttavia, l'installazione di questi pannelli avrebbe richiesto l'autorizzazione paesaggistica preventiva rispetto alla costruzione di questi pannelli. L'autorizzazione paesaggistica preventiva non era stata chiesta. Una volta che i pannelli vengono costruiti sul tetto dell'azienda agricola, allora il proprietario dell'azienda richiede l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria edilizia. Quindi lui ex post vuole sanare l'intervento e appunto chiede alla sovraintendenza l'autorizzazione paesaggistica. La sovraintendenza nega questa autorizzazione ritenendo che i pannelli violino il valore estetico del paesaggio. A questo punto, il titolare dell'azienda fa ricorso al TAR il quale ritiene il ricorso fondato e quindi riconosce il diritto del soggetto ad ottenere la sanatoria edilizia. A questo punto, il ministero per i beni e le attività culturali e la sovraintendenza per i beni architettonici e del paesaggio delle province di Novara e di Verbano, fanno appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di stato respinge l'appello, ritiene che l'appello non sia fondato. Questione giuridica: se questo diniego di autorizzazione paesaggistica sia legittimo o meno. Passaggi del ragionamento del Cst: sono due passaggi, uno di carattere teorico e uno di carattere concreto, di applicazione di questa teoria alla pratica. Il primo passaggio consiste nel riconoscere che in materia paesaggistico ambientale vi è sempre una complessità di interessi in gioco. In questo caso, gli interessi in gioco sono: a)interesse paesaggistico come valore estetico del paesaggio, b)interesse ambientale connesso agli impianti fotovoltaici perchè sono di per sé un modo di produzione di energia puliti quindi sono dei meccanismi che favoriscono la tutela dell'ambiente, c)interesse alla libertà di iniziativa economica, è una piccola azienda agricola e viene riconosciuto al proprietario il diritto di poter avere questa attività aziendale. Nel momento in cui, in particolare, si ha un interesse ambientale che viene realizzato nella costruzione di impianti fotovoltaici, che appunto sono definite dal giudice come vere e proprie opere di pubblica utilità, in quanto “la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge, in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche e correlate alla difesa dell'ambiente e dell'ecosistema” (inizio parg. 3). in presenza di un interesse ambientale, un provvedimento che limita il perseguimento di questo interesse, anche se motivato da un interesse di simile natura, perché l'interesse paesaggistico è un interesse che noi pensiamo andare nello stesso senso dell'interesse ambientale, quando viene limitato da altri tipi di interessi, le valutazioni e le motivazioni della limitazione devono essere stringenti. Quindi non ci può essere una generica motivazione di fruibilità estetica del paesaggio ma vi deve essere appunto una ponderazione, una valutazione analitica degli interessi in gioco. Interessante vedere che i due interessi (quello ambientale e quello paesaggistico) che noi siamo abituati a considerare come sempre nella stessa direzione, in questo caso si trovano in contrasto. Una volta che il giudice ha stabilito, in teoria, come deve essere effettuato questo bilanciamento di
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