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Istituzioni dell'Unione Europea - Appunti - Diritto dell'Unione Europea , Appunti di Diritto dell'Unione Europea

istituzione dell'unione europea

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 11/03/2013

gloria892
gloria892 🇮🇹

4.4

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Scarica Istituzioni dell'Unione Europea - Appunti - Diritto dell'Unione Europea e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! PARLAMENTO EUROPEO Composto dai rappresentanti dei cittadini dell’unione. Esercita assieme al Consiglio FUNZIONE LEGISLATIVA E FUNZIONE DI BILANCIO. Svolge FUNZIONE di CONTROLLO. I membri sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto ogni 5 anno. Sono 750 + il Presidente. A nessuno stato possono essere assegnati meno di 6 e più di 96 seggi.Mandato dura 6 anni. Incompatibilità: - non può essere membro del PE chi è membro di altra istituzione UE o governo nazionale. Organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento interno. Si divide al proprio interno in gruppi (necessari almeno 25 parlamentari eletti in almeno 1\4 degli s membri. Per i lavori si dividono in commissioni permanenti che hanno competenze per materia.Il pe elegge al suo interno un Presidente ed alcuni Vicepresidenti che formano l’ufficio di presidenza. Questo nomina un segretario generale che è a capo del segretariato, il cui compito è di assistere l’uff di presidenza. Sede è a Strasburgo, dove si tengono le 12 sedute plenarie mensili, quelle aggiuntive sono a a Bruxelles, ove si riuniscono anche le commissioni del pe. Il segretario generale e i suoi servizi sono a Lussemburgo. Immunità e privilegi: previsti da art 7,8,9 protocollo n7: non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’es delle loro funzioni; per la durata delle sessioni del parlamento godono, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai parlamentari del loro paese, e sul terr di ogni s membro, dall’esenzione di ogni provvedimento di detenzione e giudiziario. Questa immunità viene meno in caso di flagranza nel delitto. CONSIGLIO EUROPEO Ruolo di indirizzo politico; NON esercita funzioni legislative. È composto dai capi di stato e di gov degli stati membri, dal suo Presidente e dal Pres della commissione. Il presidente è eletto dallo stesso consiglo eu per un mandato di 2,5 anni rinnovabile una sola volta. Il consiglio eu può porre fine al mandato del pres x impedimento o colpa grave. Il pres: convoca, presiede, anima le riunioni del cons eu, assicura la preparazione e continuità dei lavori, si adopera x il raggiungimento del consenso, presenta al pe una relazione dopo ogni riunione, assicura la rappresentanza esterna dell’ue nell’ambito della pesc. Si riunisce 2 volte a semestre su convocazione del pres. In votazione, ogni membro può ricevere delega da uno solo degli altri suoi membri. L’astensione di membri presenti o rappr non osta al raggiungimento dell’unanimità, l’assenza sì. CONSIGLIO Esercita assieme al pe funzione legislativa e di bilancio, e buona parte di quella esecutiva. È composto da un rappr di ogni s membro a livello ministeriale, quindi è un organo collegiale di stati. Si riunisce in varie formazioni; necessarie sono quella Affari Generali (assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del consiglio) e quella Affari Esteri( elabora l’azione esterna dell’ue). La presidenza è stabilita dal consiglio, quella delle sue formazioni dal consiglio eu secondo un sistema di rotazione paritaria, con la sola eccezione di affari esteri che spetta all’alto rappr dell’unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. È assistito da un segretario generale, che assiste anche il consiglio eu, e dal COREPER (comitato dei rappr dei gov degli s membri), responsabile della preparazione dei lavori del consiglio e dell’esecuzione dei compiti che il consiglio gli assegna. Il sistema di voto comporta la necessità di una doppia maggioranza: consenso del 55 %dei membri del cons con un minimo di 15 stati che totalizzino almeno il 65% della pop ue. Se il Consiglio non delibera su proposta della Commissione, la maggioranza qualificata deve raggiungere almeno il 72% degli Stati membri rappresentanti almeno il 65% della popolazione. Questo sistema assegna un voto a ogni Stato membro in considerazione del suo peso demografico. Il trattato di Lisbona prevede anche una minoranza di blocco composta da almeno quattro Stati membri che rappresentino più del 35% della popolazione dell’UE. Il nuovo sistema di voto a maggioranza qualificata sarà applicato dal 1° novembre 2014. Fino al 31 marzo 2017, uno Stato membro potrà chiedere che una decisione sia adottata secondo le norme in vigore prima del 1° novembre 2014. Gli Stati membri potranno chiedere l’applicazione del «compromesso di Ioannina» sancito dal trattato di Lisbona nella dichiarazione n. 7: permette a un gruppo di Stati membri di manifestare la sua opposizione a un testo anche se questo gruppo non è sufficientemente numeroso per costituire una minoranza di blocco. In tal caso, questo gruppo di Stati deve notificare al Consiglio la propria opposizione all’adozione dell’atto. Il Consiglio deve fare tutto quanto in suo potere per pervenire ad una soluzione soddisfacente che risponda alle preoccupazioni sollevate dal gruppo di Stati membri. Inoltre, il Consiglio deve pervenire a tali delibere entro un congruo termine ed esse non devono pregiudicare i limiti di tempo stabiliti dal diritto dell’Unione. Ciò significa che il «compromesso di Ioannina» rimane essenzialmente un compromesso politico che rispecchia la volontà del Consiglio di pervenire ad un accordo che soddisfi il maggior numero possibile di Stati membri sulle questioni importanti. I trattati di Amsterdam e di Nizza avevano esteso notevolmente il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata e il trattato di Lisbona sancisce questa tendenza. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza qualificata eccetto nei casi in cui i trattati prevedano un’altra procedura. In concreto il voto a maggioranza qualificata è stato esteso a nuovi ambiti come la politica comune in materia d’asilo, la cultura o lo sport. Ha sede a Bruxelles; durante aprile giugno e ottobre tiene le riunioni a Lussemburgo; si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo, altrimenti le sedute non sono pubbliche. COMMISSIONE È considerata la guardiana dei trattati. I suoi compiti sono di promozione dell’interesse generale dell’ue e di vigilanza sull’applicazione del diritto dell’ue sotto il controllo della corte di giustizia. Fino al 21\10\2014 è composta da un cittadino x ogni s membro, poi il numero dei componenti sarà ridotto a 2\3 del numero degli s membri. È un organo collegiale di individui, i commissari devono: astenersi da ogni atto incompatibile col carattere delle loro funzioni, non possono esercitare altra attività professionale, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni devono rispettare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare funzioni o vantaggi. In caso di violazione, la corte di g può pronunciare le dimissioni d’ufficio del commissario. La procedura di nomina si scolge in più fasi: il cons eu a magg qual propone al par leu un candidato alla carica di pres della comm, e il parl potrà eleggerlo a magg dei membri che lo compongono. Una volta eletto il pres è il cons che d’accordo col pres adotterà l’elenco degli altri candidati che propone di nominare. Questi saranno votati dal parlamento eu e nominati dal consiglio eu. I commissari durano in carica 5 anni. La commissione è assistita da un segretario generale ed è organizzata in direzioni generali. La sede è a Bruxelles. ALTO RAPPR DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA È nominato dal cons eu che può anche porre fine al suo mandato. Oltre ad essere pres della comm affari esteri, è anche uno dei vicepres della comm e quindi responsabile dei compiti che spettano alla commissione nell’ambito delle sue rel esterne. CORTE DI GIUSTIZIA Ha sede a Lussemburgo ed è divisa in: Corte di giustizia, Tribunale, Tribunali specializzati. La corte di giustizia è composta da un giudice x s membro ed è assistita da 8 avvocati generali. Si riunisce in seduta plenaria solo in casi molto importanti, normalmente le cause vanno affidate a sezioni formate da 3 o 5 giudici o in grande sezione, formata da 13 giudici.L’avvocato generale presenta pubblicamente conclusioni motivate sulle cause che richiedono il suo intervento. Il tribunale deve essere formato da almeno un giudice per stato membro e può essere assistito da avvocati generali. Può fungere da organo giurisdizionale di primo grado rispetto alla Corte di g (in quanto competente a conoscere in prima istanza dei ricorsi per annullamento di atti delle istituzioni ) o di secondo grado (relativamente ai ricorsi presentati contro le decisioni dei trib specializzati). Giudici e avv generali della corte di g sono nominati di comune accordo dai gov degli s membri. (x prassi un giudice x s membro, x gli avv gen è prevista alternanza di individui fermo restando che i 5 s maggiori hanno
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