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Differenze tra separazione e divorzio - Legge 898/1970, Esercizi di Istituzioni di Diritto Privato

Le differenze legali tra la separazione e il divorzio, in base alla legge 898/1970 italiana. Il testo illustra le cause e i termini per ottenere separazione consensuale, separazione giudiziale e divorzio, oltre alle loro conseguenze legali. La separazione è una sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo quelli di assistenza e rispetto, mentre il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale definitivamente.

Tipologia: Esercizi

2019/2020

Caricato il 21/01/2020

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Scarica Differenze tra separazione e divorzio - Legge 898/1970 e più Esercizi in PDF di Istituzioni di Diritto Privato solo su Docsity! Esercizio di verifica Quali sono le differenze tra separazione e divorzio Il divorzio è una delle cause di scioglimento del matrimonio. Istituito con Legge 898/1970 il divorzio introduce, interrompendo una tradizione millenaria legata all’indissolubilità del matrimonio ispirata all’idea cattolica, la possibilità di sciogliere il matrimonio con provvedimento giudiziale. Il divorzio è ammissibile soltanto quando il giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione dei coniugi “accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.” Le cause di scioglimento sono tassativamente indicate dall’art.3 della legge 898/1970. Oltre le cause legate alla condanna del coniuge per reati di particolare gravità, ovvero qaundo sia passata in giudicato sentenza di rettificazione del sesso ai sensi della legge 164/1982, è previsto lo scioglimento del matrimonio quando i coniugi sono separati ininterrottamente da almeno:  12 mesi e non oltre tre anni dalla comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;  6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale in caso di separazione consensuale o di mutamento da separazione giudiziale a consensuale;  6 mesi dalla data dell’accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita;  6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale di stato civile. Oltre i casi sopra descritti è prevista la possibilità di scioglimento nel caso in cui l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonoi o ha contratto all’estero nuovo matrimonio oppure quando il matrimonoi non è stato consumato. La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti:  lo scioglimento del matrimonio con conseguente possibilità di contrarre nuovo matrimonio;  la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;  l’obbligo per uno dei coniugi di corrispondere un assegno periodico in proporzione ai propri redditi; La separazione si differenzia nettamente dal divorzio in quanto non determina lo scioglimento del vincolo per cui i coniugi non possono contrarre nuovo matrimonio ed inoltre ha carattere transitorio considerato che può terminare in qualsiasi momento con la riconciliazione dei coniugi mentre il divorzio ha carattere definitivo. La separazione è la sospensione legale dei doveri reciproci dei coniugi salvo quelli di assistenza e di reciproco rispetto. La separazione può essere di tre specie: di fatto, consensuale o giudiziale. La separazione di fatto è l’interruzione della della convivenza dei coniugi senza alcun provvedimento del tribunale, attuata di fatto dagli stessi coniugi ed è prova di effetti giuridici tranne che per in caso di separazione di fatto per giusta causa l’allontanamento dalla residenza familiare non sospende il diritto all’assistenza. La separazione consensuale avviene per accordo tra le parti. Per avere efficacia l’accordo dovrà essere omologato dal tribunale. Il giudice può chiedere la modifica dell’accordo se rileva che questo sia in contrasto con l’interesse dei figli e nel caso rilevi ancora tale contrasto può non omologarlo. La separazione giudiziale è quella pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambe i coniugica seguito di situazioni fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all’educazione della prole. Gli effetti della separazione possono cessare con la riconciliazione dei coniugi che può essere espressa, se fatta con accordo formale oppure tacita se attuata con la ripresa della vita in comune. La riconciliazione, sia espresa che tacita, non necessitano di una pronuncia giudiziale, producendo effetto di per se. (157 cc)
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