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Principi del diritto di proprietà e prescrizione: estinzione e onere della prova, Appunti di Diritto Privato

I principi fondamentali del diritto di proprietà, inclusa la necessità della specificazione per il trasferimento di beni fungibili, la distinzione tra fatti materiali e fatti in senso ampio, e la prescrizione estintiva e decadenza. Viene inoltre esplorato il concetto di onere della prova e i mezzi di prova utilizzati in giudizio civile.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 03/01/2020

francesca-gilardi
francesca-gilardi 🇮🇹

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Scarica Principi del diritto di proprietà e prescrizione: estinzione e onere della prova e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! L’oggetto del rapporto giuridico : i beni Non ogni cosa è un bene : tale è solo la cosa che possa essere fonte di utilità e oggetto di appropriazione. Non sono quindi beni : le cose dalle quali non si può tratte vantaggio ( es : stelle ) ; né le cose comuni di cui tutti possono fruire , senza impedirne una pari fruizione da parte degli altri consociati ( es : luce del sole ). Art. 810 “ Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto “ —> cosa significa? Possono essere oggetto di diritto quelle cose che sono suscettibili di appropriazione , che possono essere utilizzate e che quindi possono avere un valore. In senso giuridico , il bene non è tanto la res come tale , quanto il diritto sulla res perché è questo che ha un valore in funzione della sua negoziabilità ( sulla medesima res possono concorrere più diritti ). E’ lo stesso legislatore poi ad utilizzare la locuzione bene come sinonimo di diritto ad esempio —> Art. 2740 “ il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri “. Beni materiali e immateriali 1) Beni materiali —> le cose che possono essere oggetto di diritti reali si caratterizzano , oltre per la loro suscettibilità di valutazione economica , per la loro corporeità e per la loro idoneità ad essere percepite con strumenti materiali ( es : anche le energie naturali ). 2) Beni immateriali —> gli stessi diritti quando possono formare oggetto di negoziazione ( es : credito può essere oggetto di cessione ). A questa categoria possono ricondursi anche gli strumenti finanziari ( borsa ) , i dati personali , opere dell’ingegno ( tutte le opere letterarie , scientifiche , musicali , pittura , scultura ecc .. ). Beni mobili e immobili 1) Beni immobili —> per tali intendendosi il suolo e tutto ciò che naturalmente è incorporato al suolo stesso ( alberi , lampioni , edifici ec… ) , che forma un corpo unico con il suolo. Immobili sono anche considerati alcuni beni non incorporati al suolo ( mulini , edifici galleggianti saldamente ancorati alla riva ). 2) Beni mobili —> per tali intendendosi tutti gli altri beni. La distinzione importante è fra beni immobili e mobili e all’interno della categoria dei beni mobili , bisogna aggiungere una variante che si chiama beni mobili registrati. Beni immobili : suolo , tutto ciò che accede al suolo ( case , parcheggi sotterranei ) Beni mobili registrati : tutto ciò che non è immobile ; beni mobili che il legislatore qualifica come registrati perché sono oggetto di iscrizioni in registri pubblici , che chiunque può liberamente consultare ( macchine , aerei , motorini , navi ) : A. Registro immobiliare —> esiste un sistema di conoscenza/pubblicità che vale anche per i beni immobili ; in cui sono pubblicizzate le vicende relative ai beni immobili. B. il pubblico registro automobilistico —> vicende relative agli autoveicoli. C. registro aeronautico nazionale ( vicende aeromobili ) e delle navi. La pubblicità non ha un’efficacia costitutiva cioè il mio diritto di proprietario esiste anche se io non registro il mio acquisto cioè la pubblicità di cui stiamo parlando ( un sistema che rende ostensibile a tutti le vicende di quel bene ) non costituisce il mio diritto di proprietà —> ha un efficacia dichiarativa : il mio diritto di proprietà esiste già prima perché io acquisto la proprietà da parte di chi me l’ha venduta non per effetto della pubblicità ma per effetto del contratto di compravendita. Se vado a registrare è nei confronti di terzi , erga omnes. beni mobili non registrati ( tutti i beni ) : orologio , occhiali , iPhone , tappeto. La proprietà viene trasferita col consenso ma esso non basta —> c’è bisogno di un altra regola che si chiama POSSESSO ( art. 1153 : possesso vale titolo ; io acquisto la proprietà ma tramite il possesso ). Beni fungibili e infungibili 1) Beni fungibili —> quelli che sono individuati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere ( es . denaro ). Possono essere sostituti con altri perché non interessa aver proprio quel bene ( una determina banconota da 100 ) , ma una data quantità di beni di quel genere ( banconote per un valore complessivo di 100). Per il trasferimento della proprietà di un bene fungibile , occorre la specificazione = numerazione , pesatura o misura della parte dovuta ( acquisto un metro di stoffa : fino a che il commerciante non ha tagliato un metro preciso di stoffa , non acquisto la proprietà di essa ). 2) Beni infungibili —> quelli individuati nella loro specifica identità ( es : un’opera d’arte ). Per trasmettere la proprietà di un bene infungibile , è sufficiente che le parti raggiungano un accordo al riguardo , senza necessità di ulteriori adempimenti ( es : consegna del bene ). Beni consumabili e inconsumabili A. Beni consumabili —> per tali intendendosi quelli che non possono arrecare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità ( cibo , bevanda ) oppure senza che il soggetto se ne privi ( denaro ) = beni ad utilità semplice. B. Beni inconsumabili —> per tali intendendosi quelli che sono suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti nella loro consistenza ( un edificio ) = beni ad utilità permanente. Beni divisibili e indivisibili —> i beni divisibili sono quelli che possono essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la distinzione economica ( un Molto spesso le attività giuridiche , si devono compiere entro certi periodi di tempo determinati. Da qui la necessità di regole che stabiliscano come i termini devono essere calcolati. Il decorso di un determinato periodo di tempo , può dar luogo all’acquisto o all’estinzione di un diritto soggettivo : 1) Se il decorso del tempo serve a far acquistare un diritto , si prende in considerazione l’istituto dell’usucapione o prescrizione acquisitiva. 2) L’estinzione del diritto soggettivo per decorso di tempo forma oggetto di due altri istituti —> la prescrizione estintiva e la decadenza. La prescrizione estintiva Produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso , che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La ragione per cui l’ordinamento riconnette all’inerzia del titolare , l’estinzione del diritto —> esigenza di certezza dei rapporti giuridici. E’ un istituto di ordine pubblico , perciò le norme che stabiliscono l’estinzione del diritto sono inderogabili ; le parti non possono rinunciare alla prescrizione , né prolungare o abbreviare i termini stabiliti dalla legge. Oggetto della prescrizione —> la regola è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva : ne sono esclusi i diritti della personalità ; anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione , perché il non uso è espressione della libertà riconosciuta al proprietario. Inizio della prescrizione —> la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato. La prescrizione non opera allorché sopraggiunga una causa che giustifichi l’inerzia stessa ; entrano in gioco quindi la sospensione e l’interruzione della prescrizione. La sospensione è determinata : 1) da particolari rapporti intercorrenti tra le parti —> es : la prescrizione rimane sospesa tra i due coniugi , non legalmente separati. 2) dalla condizione del titolare —> rimane sospesa nei confronti dei minori non emancipati o degli interdetti per infermità di mente. L’interruzione ha luogo quando : 1) Il titolare avvia un procedimento volto all’esercizio del diritto 2) quando si tratti di diritti di credito , il titolare pone in essere un qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore. 3) il soggetto passivo riconosce l’altrui diritto. Nella sospensione , l’inerzia del titolare del diritto continua a durare ma è giustificato ; nell’interruzione è l’inerzia stessa che viene meno o perché il diritto è stato esercitato o è stato riconosciuto dall’altra parte. Dal verificarsi del fatto interruttivo , comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Durata della prescrizione —> si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi : A. Prescrizione ordinaria —> trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente ; essa matura in 10 anni. Un periodo di 20 anni è richiesto per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui. B. Prescrizione breve —> sono giustificati dalle peculiarità dei relativi casi e sono previsti per altre categorie di rapporti : il diritto al risarcimento del danno conseguente ad un illecito extracontrattuale che si prescrive in 5 anni ; in 5 anni si prescrivono anche i diritti a prestazione periodiche ( canoni di affitto , locazione , gli interessi , le annualità di rendite ) , i crediti di lavoro , le azioni di annullamento del contratto , l’azione revocatoria ecc.. ; di regola annuale , è la prescrizione dei diritti derivanti da rapporti commerciali ( es : trasporto ). Prescrizioni presuntive —> le prescrizioni presuntive hanno fondamento , natura e disciplina ≠ dalla prescrizione estintiva. Esse si fondano sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato , o che si sia comunque estinto per effetto di qualche altra causa = la legge presume che si sia verificata una causa estintiva di esso. Perciò la legge , trascorso un breve periodo ( sei messi , un anno o 3 anni a seconda dei vari casi ) presume che il debito relativo al compenso di dette prestazioni sia stato estinto. Non è che il debito si estingua , ma si presume che si sia estinto : il debitore , se intende rifiutare l’adempimento che gli dovesse essere richiesto una volta decorso il termine in cui si matura la prescrizione presuntiva , è esonerato dall’onere di fornire la prova in giudizio dell’avvenuta estinzione del credito azionato. Contro la presunzione di estinzione , non è ammesso qualsiasi mezzo di prova ; il creditore che , abbia lasciato trascorrere l’intero periodo prescrizionale prima di prendere il pagamento , ove la prescrizione presuntiva gli venga opposta in giudizio , può vincerla soltanto se : - ottiene l’ammissione dal debitore che l’obbligazione si sia davvero estinta - Deferendo alla parte debitrice , giuramento decisorio = invitandola a confermare sotto giuramento che l’obbligazione si sia davvero estinta. La giurisprudenza ritiene che le prescrizioni presuntive , trovano ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità ( non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta ). La decadenza Alla base della decadenza , sta la fissazione ( da parte del legislatore o in forza di una specifica clausola contrattuale ) , di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività —>> in difetto della quale , l’esercizio del diritto è definitivamente precluso. La decadenza produce l’estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo —> implica quindi l’onere di esercitare il diritto entro il termine prescritto dalla legge. Ad essa non si applicano gli istituti dell’interruzione e della sospensione —> può essere impedita solo dall’esercizio del diritto mediante il compimento dell’atto previsto. Può essere prevista anche in un contratto = decadenza convenzionale = stabilita dalle parti. Decadenza legale —> deroga al principio generale , secondo cui l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti e il titolare può esercitarli quando e dove lo ritiene opportuno. La prova dei fatti giuridici Art. 2697 : “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ”. Nel giudizio civile sono le parti che devono preoccuparsi di indicare al giudice i mezzi di prova in base ai quali , ciascuna delle parti ritiene di accreditare la propria versione dei fatti = principio dispositivo. Onere della prova = situazione soggettiva passiva imposta dal diritto a carico di un determinato soggetto perché possano maturarsi delle conseguenze favorevoli per lo stesso soggetto Il giudice deve giudicare sulla base di quanto allegato e provato dalle parti —> al giudice spetta innanzitutto , valutare se i mezzi di prova sono : 1. Ammissibili , ovvero conformi alla legge. 2. Rilevanti , ossia abbiano ad oggetto fatti che possano influenzare la decisione sulla lite. Dopodiché , il giudice valuterà la loro concludenza = idoneità o meno a dimostrare i fatti sui quali vertevano. In ogni caso il giudice deve motivare la propria decisione , spiegando le ragioni del suo convincimento —> non essendogli consentito trarre elementi di convincimento da fonti di informazioni che non siano state acquisite in giudizio con tutte le garanzie processuali. Il giudice dovrà far applicazione del principio dell’onere della prova secondo cui — >> quando un fatto , rilevante ai fini della decisione , rimane sfornito in causa di prova convincente , il giudice deve accogliere la versione di esso prospettata dalla parte su cui non grava l’onere della prova. Dovrà fare applicazione di questo principio tutte le volte che un fatto , rilevante ai fini della decisione , rimane sfornito di prova sufficiente = carattere residuale della regola dell’onere probatorio. In principio può dirsi che —> l’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel fatto a sostegno della sua tesi ed a chi contesta la rilevanza dei fatti, l’onere di provarne l’inefficacia. I mezzi di prova 4) Giuramento ( prova legale ) —> è un mezzo di prova legale cui si può ricorrere nel corso di un giudizio civile , al fine della dimostrazione di fatti. Si chiama decisorio perché deve guardare circostanze che abbiano valore decisorio in ordine a un caso su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi. La parte che assume l’iniziativa chiede al giudice di invitare la controparte a confermare , sotto giuramento , se il fatto oggetto di contestazione si sia davvero verificato , secondo quanto dalla stessa parte è stato finora sostenuto. guarda torrente Onere della prova Chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L’attore che prende l’iniziativa, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il soggetto nei confronti del quale io prendo l’iniziativa si chiama convenuto. L’onere della prova è diverso in materia contrattuale e in materia extra contrattuale. È di 2 tipi: 1. Prove costituite: prove che già esistono, ad esempio i documenti. 1) ATTO PUBBLICO: è fatto dal notaio, fa piena prova e il giudice non può sovrapporre una sua valutazione a quella che proviene dal pubblico ufficiale (notaio)—>fa piena prova dell’estrinseco: della provenienza dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni che sono venute in presenza del pubblico ufficiale. La querela di falso serve per demolire ciò che non è possibile demolire senza, l’atto pubblico. 2) Dall’altra parte c’è la SCRITTURA PRIVATA, essa è fatta da un privato, ma fa piena prova contro chi appare il firmatario, non a suo favore! Pone problemi di tempo o di data, al contrario dell’atto pubblico, in cui la data è incontestabile. Per questo c’è il sistema della registrazione, indica una data certa, il documento registrato è accostabile all’atto pubblico. Se un contratto di locazione non è registrato (chi non registra va in contro a una sanzione fiscale),(non tutti sono registrati perché la tassazione sarebbe troppo alta), se il contratto di locazione non registrato è nullo, non produce nessun effetto! 2. Prove costituende: prove che si costituiscono in giudizio. A) prescrizioni presuntive/presunzione: si presuppone che un fatto sia certo e da questo fatto derivino delle conseguenze dotate anch’esse di certezza: a volte assoluta (non ammettono prova contraria, iuris et de iure) a volte relativa (iuris tantum). B) B) testimonianza: racconto di una persona che deve solo esporre fatti, le valutazioni spettano solo al giudice, il testimone non può mai fare opinioni, se lo fa il giudice lo blocca immediatamente. Il codice proibisce la prova testimoniale quando si vuole provare circostanze di fatto che siano anteriori o contemporanee alla conclusione del contratto. Le circostanze posteriori possono essere provate, ma c’è molto sospetto nei confronti del contratto. Se si chiede la testimonianza di fatti anteriori o posteriori al contratto, è sbagliato perché il contratto dovrebbe già prevederli. Non è prevista la testimonianza per i contratti ad substantiam: alcuni contratti devono essere fatti per scritto, sia a.p. (atto pubblico) che scrittura privata devono essere fatti per scritto, la prova testimoniale non vale. Ad probationem tantum: il contratto deve essere provato per scritto, come il contratto di transazione (settlement), quello con il quale le parti prevengono una lite o pongono fine a una lite già instaurata. Se il contratto non riesce a essere provato per scritto, si spera che una delle due parti confessi che c’è stata una transazione o che ci sia un giuramento. Prove legali: C) confessione: dichiarazione di scienza con la quale la parte (confidente) dichiara la verità di fatti sfavorevoli a sé e all’altra parte. È una prova legale: il giudice è vincolato da essa. Deve essere resa in giudizio davanti al giudice. Se è resa fuori dal giudizio (stragiudiziale) decade da piena prova e diventa prova che sarà valutata da prudente apprezzamento del giudice. Quando il confidente dichiara la verità di fatti a sé sfavorevoli e sfavorevoli agli altri ma aggiunge circostanze di fatto che in qualche modo limitano la verità di quella dichiarazione confessoria—> confessione qualificata. Non fa piena prova neanche quando è fatta da uno dei condebitori, nel caso dell’obbl. solidale, articolo 38 —> si propagano gli effetti favorevoli sui condebitori, non quelli sfavorevoli. La confessione sarà quindi prudentemente apprezzata e valutata dal giudice. D) giuramento: -decisorio: dall’esito del giuramento decide la causa, questo è quando la persona dice “è vero” e la parte perde la causa. -falso giuramento: la parte dice “non è vero” nonostante sappia che è vero, e si verifica un falso giuramento. -supplettorio: 3. Prove che fanno piena prova e vincolano il giudice. 4. Prove che sono lasciate al libero apprezzamento del giudice.
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