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Bicameralismo e Funzioni del Parlamento Italiano - Prof. Salerno, Appunti di Istituzioni Diritto Pubblico

Il parlamento italiano, composto da due assemblee: la camera dei deputati e il senato della repubblica. Esploriamo la composizione, poteri e l'indipendenza di queste camere, oltre alle loro funzioni legislative, politiche e di controllo. Vediamo anche i procedimenti legislativi e i principi fondamentali come il principio di continuità.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 06/06/2019

Andrea.Pierbattista
Andrea.Pierbattista 🇮🇹

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Scarica Bicameralismo e Funzioni del Parlamento Italiano - Prof. Salerno e più Appunti in PDF di Istituzioni Diritto Pubblico solo su Docsity! IL PARLAMENTO Il nostro Parlamento è composto da due Assemblee, la Camera dei Deputati e il senato della Repubblica (art.59). entrambe sono elette dai cittadini, benché a diverse condizioni. Il bicameralismo è caratterizzato da una sostanziale omogeneità de loro poteri, tra cui la revisione costituzionale, si differiscono soltanto per la loro composizione (315 Senato e 630 Camera), e per l’età degli eletti (40 S e 25 C) e degli elettori (25 S e 18 C) in applicazione del principio gerontocratico, preferenza accordata ad un’età più matura. Mentre la camera è integralmente elettiva, per il senato oltre agli eletti dai cittadini si aggiungono gli ex PDR e al max 5 nominati dal PDR che “abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti…”. La funzione più rilevante che possa attribuirsi al bicameralismo è quella di una migliore elaborazione delle leggi, derivante dal duplice esame cui sono soggette. La Costituzione indica solo 2 requisiti per essere eletti, cioè la qualità e l’età, rinviando alla legge l’indicazione dei casi di ineleggibilità, cioè situazioni che escludono l’elezione, e nei casi di incompatibilità, cioè quando dall’esercizio di un soggetto di funzioni inconciliabili con la carica da deputato o da senatore. L’AUTONOMIA DELLE CAMERE L’indipendenza degli organi costituzionali si manifesta mediante norme che tutelano sia direttamente sia indirettamente lo status di parlamentare. Norme che tutelano direttamente sono: • La potestà regolamentare , in base all’art. 64 e 72 sul procedimento legislativo e su tutte l’attività dell’Assemblea (ordine delle discussione, votazioni, le inchieste…), da ciò i regolamenti sono insindacabili tranne dal controllo della Corte Cost.; • La verifica dei poteri, si indica con tale espressione la funzione di giudicare se ognuno dei componenti abbia i titoli per farne parte; • L’autonomia finanziaria ed organizzativa, ciascuna assemblea delibera il proprio bilancio preventivo e consuntivo e giudica le controversie tra i dipendenti e la Camera stessa (autodichia); • L’immunità della sede, per mezzo dei poteri del Presidente dell’assemblea mantiene l’ordine; • La tutela penale, cioè che si punisce chiunque compromette il libero esercizio delle funzioni spettanti alle Camere; Le norme che tutelano indirettamente sono: • Le immunità parlamentari, secondo l’art.68, i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere nell’esercizio delle proprie funzioni collegate ad un nesso funzionale. Altra tutela è l’inviolabilità, che tutela la libertà personale dei parlamentari, in quanto non possono essere limitato della sua libertà senza l’autorizzazione della Camera che appartiene dove le eventuali richieste vengono esaminate da una giunta; • Divieto del mandato imperativo, secondo l’art.67 ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione senza vincolo mandato, in cui non può essere revocato dagli elettori e che i suoi impegni non abbiano rilievo giuridico; • L’indennità, l’art. 69 stabilisce che i parlamentari ricevono un’indennità stabilita dalla legge; LA STRUTTURA INTERNA DELLE CAMERE I presidenti delle due Assemblee sono eletti dai rispettivi regolamenti. Alcuni funzioni presidenziali sono indicate dalla Costituzione: il potere di convocare l’Assemblea, quello del PdC di presiedere il Parlamento in seduta comune, quello per PdS di sostituire il PDR. Le altre funzioni presidenziali sono disciplinate dai regolamenti: possono riassumersi nelle funzioni di rappresentanza, di esternazione della volontà di essa, di direzione dei lavori e di controllo dell’attività parlamentare. In ciascuna camera esistono i gruppi parlamentari che sono formati da parlamentari di tendenze politiche affini, dunque appartenenti allo stesso partito, vincolati dalla disciplina di gruppo. Spetta ai gruppi designare le Commissioni, le quali hanno particolar rilievo le Commissioni permanenti, formatesi ad inizio legislatura e si rinnovano ogni 2 anni. Ad esse la Costituzione attribuisce la funzione detta referente, quella di esaminare tutti i disegni di legge, altra competenza è quella d’inchiesta, cioè di procedere a indagini su materie di comune interesse. IL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ Questo principio regge l’attività del Parlamento, cioè una volta elette rimangono in funzione fino al loro scioglimento (20 giorni prima delle elehuzioni), in questo periodo le camere debbono astenersi da ogni attività di direzione politica, ma dovranno compiere atti urgenti, come la conversione dei decreti- legge, l’approvazione del bilancio, la ratifica di un trattato internazionale. LA FORMAZIONE DELLA VOLONTA’ DELLE CAMERE La sua norma fondamentale è l’art. 64, secondo il quale le deliberazioni non sono valide, se non è presente il numero legale, si dispone diversamente solo in due casi: per l’approvazione delle lg. Cost. e per quella dei regolamenti. Il voto può essere palese o segreto. La Costituzione esige il voto palese in un sol caso, cioè se ha oggetto la fiducia al Governo, per il resto la segretezza è disciplinata dai regolamenti. LA FUNZIONE LEGISLATIVA. IL PROCEDIMENTO ORDINARIO La Cost. dichiara che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” (art.70) e ne regola il procedimento che comporta diverse fasi: • Iniziativa, consiste nel potere di presentare un progetto di legge alla presidenza di una delle 2 camere, esso spetta a ciascun membro del Parlamento, 50.000 elettori ed organi o enti (consiglio reg., CNEL e comuni); l’iniziativa governativa si attua mediante disegno di legge approvato dal CdM, autorizzato dal PDR, proponendo in via legislativa il suo programma politico; mentre le leggi riservate sono di competenza esclusiva del Governo come: i bilanci, leggi finanziarie, decreti-legge, trattati internazionali; • Istruttoria, si svolge nelle Commissioni esaminando il progetto di legge, proponendone l’accoglimento o la reiezione oppure emendamenti o redigendo un nuovo testo. La competenza consultiva consiste in un parere a chi esercita l’istruttoria; • Deliberante, comprende la discussione generale, articolo per articolo e finale, terminando così con l’approvazione o la reiezione della legge; GLI ALTRI PROCEDIMENTI LEGISLATIVI La Costituzione prevede altri due tipi di procedimento: ■ Abbreviato, applicabile ai disegni di legge dichiarati urgenti e comporta la riduzione di termini; ■ Decentrato, in quanto la discussione e l’approvazione avviene in commissione, dunque si dice in sede deliberante; Questo procedimento non può essere adottato se si tratta di legge la cui competenza spetta al governo, fino al momento dell’approvazione definitiva si può esercitare il potere di remissione in aula. In sede redigente alle commissioni viene affidato la redazione del testo, riservando l’approvazione all’Assemblea, come ad esempio per i regolamenti. Circa poi le leggi di bilancio (art.81), la Cost. stabilisce che le camere approvino ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo, il relativo procedimento prende nome di manovra di bilancio, la quale presenta alcune caratteristiche, cioè la compartecipazione oltre che della commissione bilancio di tutte le commissione permanenti secondo la loro rispettiva competenza, il mantenimento dei caratteri della manovra predisposti dal Governo ed infine la tempestività, cioè volta ad approvarla entro il 31 dic. La Cost. stabilisce 3 principi fondamentali: l’obbligo di approvare annualmente i bilanci; quello di indicare in ogni legge richiedente nuove spese i mezzi per farne fronte; il divieto di stabilire nuovi tributi. L manovra finanziaria comprende i seguenti atti: il D.F.P., la legge di stabilità, la legge di approvazione del bilancio, i provvedimenti legislativi collegati approvati nell’anno successivo, la lg. di assestamento e di approvazione del rendiconto generale dello Stato. La complessità della manovra è accresciuta dagli obblighi dell’UE. Per le leggi di conversione dei decreti-legge hanno per oggetto l’accertamento di quei requisiti di straordinarietà ed urgenza. Un particolare procedimento è previsto per le leggi di amnistia, che dichiarano estinti i reati commessi nel passato; e per le leggi di indulto, che condonano in tutto o in parte la pena ai condannati, queste leggi debbono essere approvate da i 2/3 per ciascun articolo. FUNZIONE D’INDIRIZZO POLITICO, DI CONTROLLO E ISPETTIVA
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