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La Costituzione e i Processi Legislativi in Italia: Dal Progetto alla Promulgazione - Prof, Appunti di Diritto Pubblico

Costituzione italianaProcedimento legislativodiritto amministrativoDiritto Costituzionale

Una dettagliata descrizione del processo legislativo in italia, dalla proposta iniziale al promulgazione di una legge. Viene trattata la costituzione italiana, le fasi per la formazione di una legge costituzionale, il ruolo del parlamento e del governo, il procedimento legislativo e i tipi di leggi, incluse le leggi a procedura rinforzata e le leggi atipiche. Il testo illustra anche il referendum e i regolamenti interni delle varie istituzioni.

Cosa imparerai

  • Come il Parlamento e il Governo collaborano nel processo legislativo in Italia?
  • Quali sono le fasi per la formazione di una legge costituzionale in Italia?
  • Quali sono le differenze tra le leggi formali e le leggi a procedura rinforzata in Italia?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 29/07/2019

Alessantis
Alessantis 🇮🇹

3.3

(6)

49 documenti

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Scarica La Costituzione e i Processi Legislativi in Italia: Dal Progetto alla Promulgazione - Prof e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Cap 10 La Costituzione e le leggi La costituzione della Repubblica italiana rappresenta l’emblema delle fonti del diritto. Essa è detta rigida in quanto, per avviare il cambiamento di una delle leggi costituzionali, revisione costituzionale, bisogna dare luogo ad un lungo processo. L’art. 138 della Costituzione esplicita quali sono le fasi per la formazione di una legge costituzionale. Avvengono 4 deliberazioni per il medesimo testo: • la prima votazione avviene maggioranza della metà +1, in questa fase le camere approvano la stessa norma, e il testo di legge passa dalla Camera al Senato (navetta) fino all’approvazione di entrambi. • Nella seconda votazione non è possibile approvare ulteriori emendamenti, a questo punto si aprono due strade distinte: se il consenso raggiunge i 2/3, allora la legge è approvata e promulgata. Se il consenso è invece del 50+1 la legge è sottoposta al Referendum. La doppia votazione avviene affinché il testo fatto sia ben ponderato e apprezzato da tutti. Non tutta la costituzione può essere revisionata es.: la forma repubblicana non può essere sottoposta a revisione (art.139). Leggi formali La legge formale è un atto normativo prodotto dalle camere e promulgato dal PdR. Essendo leggi fatte dal Parlamento, di questa categoria fanno parte anche le leggi costituzionali e ordinarie. La funzione legislativa, appartiene al Parlamento, è possibile però che il Governo, attraverso gli Atti di forza, faccia delle leggi al di fuori del Parlamento. Questo accade ad esempio con i Decreti Legislativi, i Decreti Legge, i Decreti in caso di guerra. Attraverso una legge formale, il parlamento deve autorizzare il Governo al potere di fare una legge delega, di cui però devono essere noti i contenuti, un tempo massimo e delle direttive. Il Procedimento Legislativo Il Procedimento Legislativo è un insieme di atti finalizzati alla formazione di una legge formale. Gli atti di cui dispone il procedimento legislativo sono: • l’iniziativa legislativa • la deliberazione legislativa delle camere • la promulgazione l’Iniziativa: l’iniziativa legislativa è una proposta di legge. Di solito ciò che viene presentato dal Governo è un Disegno di legge, dal Parlamento o altri organi una Proposta di Legge. Il Progetto di legge, in entrambi i casi, deve prevedere un testo ed un commento che spieghi il progetto. • In Parlamento ogni Deputato e ogni Senatore può presentare il proprio progetto alla camera di appartenenza • L’iniziativa popolare 50.000 elettori possono proporre una legge • Il Governo • Il Consiglio Regionale, presenta alle camere L’iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per la camera deliberante. Può accadere che la proposta non venga accettata: scelta politica -pratica dell’insabbiamento. L’Approvazione delle leggi: L’articolo72.1 vieta che un progetto di legge venga discusso direttamente nelle Camere senza esser prima stato esaminato dalla commissione competente. (Gruppi che hanno il compito di esaminare i progetti che gli competono). In relazione alle diverse funzioni che svolgono le commissioni, si distinguono 3 procedimenti: 1. Procedimento Ordinario: Spetta al PdC affermare quale si la commissione competente nella quale si procede alla discussione del testo e alla modifica degli emendamenti. Il testo viene approvato gl’insiemi ad una relazione finale per il quale viene nominato un Relatore: colui che riferirà in aula la legge da presentare in Parlamento. La discussione procede nel Parlamento per tre letture: la primadiscussione generale, si conclude con la bocciatura; la seconda prevede la discussione articolo per articolo; con la terza viene approvata. 2. Procedimento per Commissione Deliberante: consente alla commissione di assorbire tutte e tre le fasi (iniziativa, esame, approvazione). Essendo un Iter particolare, questo procedimento può avvenire solo per alcune Leggi, è necessaria una rappresentanza in commissione proporzionale al numero di membri delle camere, La Camera però è insindacabile dal senato ma discutibile dalla Camera la quale può mettere il Veto. A questo punto il progetto di legge può essere rifatto d’accapo. 3. Procedimento per Commissione Redigente: Non previsto dalla costituzione ma dal regolamento Parlamentare. La Commissione si occupa dell’intero procedimento, lasciando alla Camera il voto del testo finale senza però discutere articolo per articolo. procedimento per urgenza. La Promulgazione: Una volta approvata la legge, il PdR deve promulgarla entro30 giorni. Egli ha un solo ruolo formale e sostanziale. Può rispedire indietro la legge alle Camere, le quali possono modificare gli articoli richiesti. L’atto di rinvio (può accadere 1 sola volta, in genere per motivi costituzionali) è controfirmato dal Governo. Leggi a Procedura Rinforzata Non tutte le leggi sono uguali. Attraverso il meccanismo della riserva Rinforzata, la Costituzione ha riservato ad alcune leggi una struttura diversa, ed un diverso Procedimento complesso (es.: leggi costituzionali). Fonti atipiche: Categoria di leggi particolari, Leggi Meramente Formali, ovvero quelle leggi fatte dal Parlamento ma che hanno delle particolarità. • Leggi di Bilancio: dura solo 1 anno e può essere modificata durante l’anno • Leggi della Ratifica dei Tratti Internazionali: priva di forza attiva, ovvero il Parlamento può solamente votarla. Legge atipiche sono anche i c.d Decreti Legge sono leggi fatte dal Governo, (responsabilità del governo: Penale che immediatamente entrano in vigore e durano 60 giorni, ma se non vengono convertite nel tempo stabilito in legge, perdono l’efficacia. Il decreto legge viene deliberato (deciso) dal CdM (governo), immediatamente viene firmato dal PdR e pubblicato sula G.U. La Costituzione prevede che ci si ricorra in caso di urgenza, ovvero quando per necessità si necessità di una legge immediata (terremoto: usufruire di soldi per mandarli in soccorso). Se dopo 60 giorni, il decreto non è convertito in legge, perde di efficacia, anche di ciò che ha prodotto fino ad allora, dunque nei sessanta giorni Decadenza A questo punto, bisogna trovare una soluzione Sanatoria Legge di Conversione. In passato veniva fatta la Reiterazione del decreto legge, ovvero la legge era ripresentata. Poiché però non vi era limite, negli anni si è preferito imporlo. Con la legge di conversione, il vecchio decreto non è più valido ma dal momento in cui cade. Decreti Legislativi. Nel momento in cui il Governo trasferisce alle Regioni, ulteriori funzioni, questa assegnazione deve avvenire tramite decreto. Il Regolamenti Regolamento Parlamentare È l’atto che specifica i regolamenti interni di ogni camera, essi costituiscono una fonte di legge a parte. Anche altri organi godono di regolamenti a Parte: • Il PdR, adotta regolamenti proposte dal Segretario generale della presidenza e sono semplici leggi di gestione • Governo e Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale non hanno un vero e proprio regolamento interno. Essi hanno come regolamento solo le leggi formali (leggi del parlamento). Il Referendum Il referendum è la richiesta fatta dal corpo elettorale di esprimersi su una questione. Esso può essere di 3 tipi: Costituzionale, Confermativo, Abrogativo. Il Procedimento Abrogativo, con il quale si chiede l’abrogazione di una legge, prevede un lungo percorso. • Esso prevede richiesta popolare di 500.000 elettori, o da 5 Consigli Regionali.
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