Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Le commissioni parlamentari e il processo legislativo in Italia, Appunti di Diritto Pubblico

Il processo legislativo in italia, dal presentazione di un disegno di legge alla sua approvazione definitiva da parte delle camere. Vengono trattati i ruoli delle commissioni parlamentari, del presidente della repubblica, del governo e dei cittadini, nonché i limiti alla delegazione legislativa e la responsabilità politica e civile dei ministri. Inoltre, vengono presentate le funzioni della corte costituzionale e della pubblica amministrazione.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 07/12/2019

barcanave
barcanave 🇮🇹

1 documento

1 / 40

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Le commissioni parlamentari e il processo legislativo in Italia e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! PARTE SECONDA LO STATO APPARATO Gli organi costituzionali sono: corpo elettorale, Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e Corte Costituzionale. Non sono organi costituzionali la Magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte di Cassazione e il Ministro di Giustizia. SEZIONE PRIMA IL CORPO ELETTORALE L’organo costituzionale primario è il Corpo elettorale, cioè la parte attiva del popolo. Il corpo elettorale è chiamato a manifestare la propria volontà mediante l’elezione degli organi rappresentativi, con cui elegge i rappresentanti delle due Camere del Parlamento nonché quelli delle altre assemblee rappresentative (consigli comunali, provinciali e regionali), e mediante gli atti di democrazia diretta, quali il referendum e l’iniziativa popolare. L’art. 48 Cost. garantisce il diritto di voto, il quale si ispira a diversi principi: - Il principio dell’universalità, secondo il quale sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne (compresi i detenuti e gli infermi negli ospedali e nelle case di cura); - Il principio della personalità secondo il quale non è possibile mandare altri a votare per proprio conto; - Il principio dell’eguaglianza del voto, che comporta l’inammissibilità del voto plurimo. - Il principio della libertà il quale impedisce coartazioni che un autorità può attuare per la sua funzione (pubblici ufficiali), impedisce l’elargizione di cibo o denaro e vieta i comizi nei giorni delle elezioni. L’unica eccezione è posta a riguardo dei ciechi che per votare hanno necessariamente bisogno di qualcuno che li aiuti, sempre se essi siano consenzienti. - Il principio della segretezza che vale solo per il corpo elettorale non anche per il Parlamento (voto di fiducia- palese che il Parlamento è chiamato a dare al Governo). Il diritto di voto costituisce un dovere civico, ma la Costituzione non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi di sua violazione. La capacità elettorale La capacità elettorale si distingue in attiva, che è la capacità di votare, e in passiva, che è la capacità di essere eletto: per entrambe la Costituzione e le leggi ordinarie stabiliscono requisiti positivi e negativi. I requisiti positivi sono: - La cittadinanza; - L’età: si può votare solo al conseguimento del 18° anno di età (per il Senato si deve avere 25 anni). Per poter essere deputati e senatori è stabilita dalla Costituzione l’età di 25 e 40 anni, e 50 anni per il Presidente della Repubblica. Per far si che ci sia la capacità elettorale occorre uno dei seguenti requisiti negativi: - Che non esistano cause di incapacità civile; - Che non siano intervenute sentenze penali irrevocabili, che per legge portano alla perdita del diritto di voto; - Che non esistano cause di indegnità morale (Es: falliti, libertà vigilata, interdizione temporanea). Le leggi elettorali L’art. 48 Cost. stabilisce come devono essere tenute le elezioni politiche in Italia. Due sono i problemi che si presentano in sede di adozione di una legge elettorale: uno è relativo al numero dei rappresentanti da eleggere, l’altro ai collegi territoriali nei quali si vuole dividere il corpo elettorale. Per quanto riguarda il primo problema, la legge costituzionale del 1936 n°2 ha fissato il numero dei deputati in 630 e quello dei senatori in 315, indicando quindi un numero fisso. Con riguardo ai collegi territoriali essi possono consistere o in un collegio unico nazionale, dove gli elettori votano per l’intera lista dei rappresentanti, oppure in tanti collegi territoriali, dove gli elettori posso essere chiamati a eleggere un solo rappresentante (collegi uninominali) o più di un rappresentante (collegi plurinominali). Le elezioni possono essere maggioritarie oppure possono in qualche modo tenere conto delle minoranze. Nelle elezioni maggioritarie, ha diritto di coprire il seggio o tutti i seggi a disposizione, il partito che abbia ottenuto la maggioranza (50% più uno dei votanti – maggioranza semplice- o degli aventi diritto al voto –maggioranza assoluta-). Nel caso in cui i partiti sono più di due e nessuno di essi raggiunge la maggioranza o si stabilisce che il seggio (o i seggi) sia attribuito al partito che ha ottenuto la maggioranza relativa (cioè il più alto numero dei voti) oppure si procede a una seconda votazione, detta di ballottaggio, alla quale parteciperanno solo i due candidati o liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle prime elezioni. Il sistema maggioritario presenta vari vantaggi in quanto: SEZIONE SECONDA IL PARLAMENTO Il Parlamento italiano è composto di due Camere (art. 55): la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. L’assemblea costituente si preannunciò a favore del bicameralismo (un bicameralismo perfetto o uguale, in cui ciascuna delle Camere ha poteri assolutamente identici all’altra) ma con il presupposto che il Senato rispecchiasse in qualche modo le regioni (art.57). Con la riforma del 1963 la Costituzione si è eliminata la diversa durata delle Camere (5 anni per la Camera e 6 per il Senato), e si è stabilito che deputati e senatori siano eletti tutti per 5 anni. Sempre nel 1963 si è modificato una seconda volta l’art. 57 della Costituzione, si è stabilito che nessuna regione può avere meno di 7 senatori (ma il Molise ne ha solo 2 e la Valle d’Aosta 1), e che la ripartizione dei seggi tra le regioni deve avvenire in proporzione alla popolazione delle regioni. Requisiti per assumere lo STATUS di membro del Parlamento: Per assumere lo status di membro del Parlamento è necessario che non sussistano cause di ineleggibilità o di incapacità originaria; per conservare lo status parlamentare è necessario che non intervengano cause di incompatibilità sopravvenuta (art. 65). Sono ineleggibili: - Alcuni titolari di uffici che si presume godano di una situazione di privilegio rispetto agli altri candidati; - I magistrati, se non sono in aspettativa. - I diplomatici e in genere gli ufficiali addetti alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, e gli italiani impiegati presso governi esteri; - Coloro che sono vincolati con lo stati per motivi economico-finanziari. - I membri di Casa Savoia. Non si può essere contemporaneamente (Cause di incompatibilità originaria): - Senatori e deputati; - Membri del Parlamento e consiglieri Regionali; - Membri del Parlamento e componenti del Consiglio Superiore della magistratura; - Membri del Parlamento e giudici della Corte Costituzionale; - Membri del Parlamento e Presidente della Repubblica; - Membri del Parlamento e titolari di imprese, sia pubbliche che private, di nomina governativa o comunque che gestiscano servizi per conto dello Stato. Nel caso in cui una delle cariche qui sopra venga ottenuta dopo l’acquisizione dello status di parlamentare, il parlamentare deve ugualmente optare per l’una o l’altra (incompatibilità sopravvenuta). Verifica dei poteri Il Parlamento ha il potere di controllare la validità delle elezioni dei membri che ne fanno parte. Il controllo riguarda tutte le questioni relative all’elettorato passivo, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e alla regolarità delle operazioni elettorali. Esso è esercitato per mezzo di una giunta. La cessazione della carica di membro del Parlamento avviene: - Per volontà del singolo componente che si dimette; - Per volontà del collegio che si è accertato della perdita di un requisito dell’elettorato passivo o la sussistenza di una causa di incompatibilità, non seguita da opzioni a favore del Parlamento. Organizzazione delle Camere La prima riunione delle Camere si ha 20 giorni dopo le elezioni (art.61) e le convocazioni ordinarie sono fissate al primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre, mentre quelle straordinarie si tengono per iniziativa del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera stessa, oppure di un terzo dei membri (art. 62). Con il termine legislatura si indica il periodo di vita di ciascuna camera. La legislatura (termine che indica il carattere non permanente delle Camere) dura dall’entrata in funzione delle Camere fino al loro esaurirsi per scadenza del termine originario (5 anni) o anticipato per effetto dell’art. 88 cost. (scioglimento anticipato) oppure prorogato per causa di guerra (art. 60). Proroga della durata delle camere Secondo l’art. 60 cost. la durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. L’art. 61 cost. ha introdotto l’istituto della prorogatio: al fine di evitare che il paese rimanga anche un giorno senza Parlamento, vengono prorogati i poteri delle precedenti Camere, fino a quando non si riuniscono le nuove. Le Camere in prorogatio hanno però poteri limitati all’ordinaria amministrazione, infatti non posso eleggere il Presidente della Repubblica. I regolamenti parlamentari Ai sensi dell’art. 64 Cost., le Camere hanno un proprio regolamento che deve essere adottato a maggioranza assoluta dei voti. I regolamenti parlamentari contengono norme giuridiche sul comportamento dei membri delle Camere e degli estranei che vengono a contatto con esse. Le commissioni parlamentari Secondo l’art. 72 Cost. ogni disegno di legge presentato ad una Camera, è secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti parlamentari del 1971 hanno esteso le funzioni delle Commissioni (14 per la Camera e 14 per il Senato), non più limitate alla partecipazione al procedimento legislativo, ma sono state attribuite anche funzioni di indirizzo, di controllo, di informazione e di iniziativa, con la possibilità di fare relazioni e proposte autonome all’assemblea. I gruppi parlamentari Ogni parlamentare è tenuto a far parte di un gruppo che di regola corrisponde al partito. Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di 20 deputati e 10 senatori. Per la validità delle sedute occorre un quorum di presenze costituito dalla metà più uno dei parlamentari; per la validità delle deliberazioni occorre un quorum di voti pari alla metà più uno dei presente. Per evitare che le deliberazioni non possono essere adottate perché inferiore il quorum delle presenze, esiste la cosiddetta presunzione del numero legale, nel senso che si presume che in aula ci sia sempre un numero di deputati e senatori sufficienti per deliberare, fino a quando non viene richiesta al Presidente dell’assemblea la cosiddetta verifica del numero legale da parte di un certo numero di parlamentari. Se il Presidente accerta che manca il numero legale, deve interrompere la seduta. Secondo una prassi instauratasi alla Camera dei deputati, il quorum dei votanti si calcola escludendo gli astenuti (Prassi contrastante con l’art.64 cost. che esige per la validità delle deliberazioni delle Camere la maggioranza dei voti, poiché anche chi si astiene esprime una volontà politica); al Senato il regolamento prevede che chi intende non essere computato, prima della votazione deve uscire dall’aula (rispettando cosi l’art. 64 cost.). Le schede bianche e nulle in entrambe le Camere concorrono invece, a formare il quorum delle presenze. Maggioranze speciali o qualificate sono previste per: - L’approvazione delle leggi costituzionali (maggioranza assoluta dei componenti o anche dei 2/3); Negli articoli 96 del regolamento della Camera dei deputati e 36 e 42 del regolamento del Senato è previsto che un progetto di legge può essere discusso in aula e approvato nelle sue grandi linee, viene poi affidato alle commissioni per la formulazione definitiva degli articoli; dopodiché il progetto torna in aula (al plenum) per l’approvazione (senza dichiarazione di voto) dei singoli articoli e per la votazione finale (con dichiarazione di voto). Ritiro del disegno di legge La fase della deliberazione può terminare con l’approvazione o il rigetto del proposta, o ancora prima con il ritiro del disegno di legge da parte di chi l’ha presentato (Governo, parlamentari ecc.). Il lavoro incompiuto all’atto dello scioglimento delle Camere o di una sola di esse decade, poiché si considera che la nuova Camera non abbia continuità politica con la precedente. Approvazione del disegno di legge Per ottenere approvazione definitiva le due Camere devono raggiungere un consenso unico sullo stesso testo. Nel momento in cui l’altra Camera non apporta emendamenti, il Presidente trasmette la legge al Capo dello Stato per la promulgazione. Nel caso in cui le due Camere non raggiungono un consenso unico, il progetto di legge torna alla prima Camera per farla deliberare solo sugli emendamenti apportati al progetto; se li accetta, il consenso si forma e la legge va alla promulgazione, altrimenti il progetto torna a fare la spola (navetta) fra le due Camere fino all’approvazione. Se non si riesce a raggiungere un consenso sullo stesso testo, il progetto viene bocciato e non può essere riproposto se non dopo 6 mesi. Fase integrativa dell’efficacia Per far si che la legge diventi efficace (obbligatoria per tutti) sono necessari 2 atti: la promulgazione attuata dal Capo dello Stato, e la pubblicazione attuata dal Ministro della Giustizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione della legge sulla G.U. e la sua entrata in vigore si chiama vacatio legis. SEZIONE TERZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica (al pari del corpo elettorale) è un organo stabile della nostra Costituzione, ossia è un organo che non può essere rovesciato, come il Governo dalla sfiducia, né può essere anticipatamente revocato come il Parlamento. Il Presidente ha il compito di risolvere le crisi di governo nominando il primo ministro, oppure sciogliendo anticipatamente le Camere. Elezione Art. 83 - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune; all’elezione partecipano inoltre 3 delegati per ogni regione (fatta eccezione per la Valle d’Aosta che ne ha 1 solo) per rappresentare le minoranze. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei componenti l’assemblea nei primi tre scrutini, ed a maggioranza assoluta dal quarto scrutinio in poi. Art. 84 – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda dei diritti civili e politici. Art. 85 – il Presidente è eletto per 7 anni; 30 giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati è tenuto a convocare il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Nel caso in cui le Camere siano sciolte o manchino meno di 3 mesi dalla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro i 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica (questo è l’unico caso in cui funziona l’istituto della prorogatio). Art. 88 – Tale articolo vieta al Presidente di sciogliere anticipatamente il parlamento dell’ultimo semestre del settennato (cosiddetto semestre bianco). Tale divieto fu stabilito allo scopo di evitare che il Presidente uscente, poiché rieleggibile, si appellasse all’elettorato per la formazione di un nuovo Parlamento a lui più favorevole. Art. 91 – Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente è tenuto a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione di fronte al Parlamento in seduta comune. Art. 90 – La sanzione per l’inosservanza è contenuta nell’art. 90, che lo rende penalmente responsabile per alto tradimento e attentato alla Costituzione: la deliberazione sulla messa in stato d’accusa del Presidente in tal caso spetta al Parlamento, che la adotta in seduta comune a maggioranza assoluta, mentre il giudizio è di competenza della Corte Costituzionale che può sospendere il Presidente dalla sua carica. Il Presidente della Repubblica gode di speciali guarentigie penali, ma il suo operato politico può essere liberamente discusso durante e dopo il settennato, essendo un organo rieleggibile. Art. 86 – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in caso di assenza o di impedimento, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente, il Presidente della Camera dei Deputati indice l’elezione del nuovo Presidente entro 15 giorni (supplenza). Per quanto riguarda i poteri del supplente delle ipotesi di impedimento: essi si limitano agli atti di ordinaria amministrazione (in quanto il supplente non ha carattere rappresentativo). Attribuzioni del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica è titolare della funzione di indirizzo politico costituzionale ed è un organo super partes ossia una specie di potere neutro. Alla sua funzione si ricollegano i poteri vincolati, quali quello d’indizione delle elezioni politiche e di fissazione della prima riunione delle nuove Camere, quello di nomina dei funzionari dello Stato, di dichiarazione di guerra, di indire i referendum. Per quanto riguarda i poteri autonomi presidenziali, occorre stabilire quando deve prevalere il potere presidenziale e quando quello degli altri soggetti che cooperano con il Presidente. A riguardo, principio fondamentale è quello per cui il Capo dello Stato è doppiamente responsabile: in sede penale, è responsabile per alto tradimento e attentato alla Costituzione; in sede politica, perché è un organo elettivo che vede la sua condotta sottoposta a giudizio politico allo scadere del mandato (essendo anche rieleggibile). In contrasto con la responsabilità del Presidente è l’art. 89 cost., secondo il quale nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità (gli atti che hanno valore legislativo e quelli indicati dalla legge sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri). Gli atti per i quali è esclusa la controfirma sono quelli strettamente personali come le dimissioni, i messaggi presidenziali. In relazione al fine cui tendono, i poteri del Presidente della Repubblica si distinguono in: - Poteri di controllo e di freno ossia il potere di convocare in via straordinaria le Camere, di far rispettare in caso di inerzia di ciascun Presidente della camera, la regola secondo cui, quando le camere devono esaminare un decreto- Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta il compito di presiedere e convocare il Consiglio, fissando l’ordine del giorno: le sedute sono sempre segrete e non c’è nessun numero legale. Il numero dei ministri non è fisso, può essere inferiore quando un ministro ha la responsabilità di più di un dicastero, o superiore quando ci sono i cosiddetti ministri senza portafoglio, cioè ministri che fanno parte del Consiglio dei Ministri, ma non hanno anche la responsabilità politica di un Ministero. Nel Consiglio dei Ministri esistono poi dei collegi più ristretti composti da più ministri, comitati interministeriali che non sono previsti dalla Costituzione, ma svolgono funzioni di grande importanza. Il più importante è il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ad esempio: indica le linee generali per l’impostazione del bilancio dello Stato, quindi del programma economico nazionale. Poteri direzionali del primo ministro Secondo l’art. 95 Cost. il Presidente del Consiglio dei ministri ha funzione di direzione nei riguardi di tutti gli altri membri del Governo, ed è anche l’organo risolutore dei conflitti che possono insorgere all’interno del Governo. È inoltre, il capo di un dicastero, presiede il consiglio dei ministri e i comitati interministeriali. Accanto alla figura del Presidente del Consiglio, vengono in rilievo uno o più vicepresidenti del consiglio, anche se sono organi non previsti nella Costituzione. Essi hanno esclusivamente il ruolo di equilibrare esigenze di carattere politico tra i vari partiti, o anche all’interno di uno stesso partito. La responsabilità ministeriale La responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri è regolata dall’art. 95 Cost. secondo il quale i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. Essa è una responsabilità politica davanti al Parlamento, poi una responsabilità amministrativa in seno ai singoli dicasteri. Inoltre, i ministri sono politicamente responsabili anche nei casi di decreti-legge che le Camere rifiutino di convertire in legge, perché l’art. 77 della Cost. dispone che quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, li adotta sotto la sua responsabilità che non è soltanto politica, ma anche civile. Per quanto riguarda la responsabilità penale, il Presidente del Consiglio e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizi o delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera cui appartengono. Funzione legislativa affidata al Governo. La funzione legislativa solo in via eccezionale può essere attribuita al Governo. L’art. 76 cost. stabilisce che il governo può emanare leggi delegate nella forma di decreti legislativi. Questo deve avvenire nel rispetto di alcuni limiti: - Limiti di competenza: la legislazione delegata può essere esercitata solo dal Governo; - Limite di contenuto, ossia la determinazione chiara e non equivoca delle materie della legislazione; - Limite temporale, ossia per un tempo limitato; - Limite di discrezionalità, ossia rispetto da parte del Governo dei principi e criteri direttivi postigli dal Parlamento; - Limite di forma, nel senso che tutte le leggi delegate devono avere la forma del decreto emanato dal Presidente della Repubblica, cioè del decreto legislativo, che costituisce un atto avente valore di legge. Il Parlamento è libero di revocare la delega al Governo sia senza motivazione, sia implicitamente, quando emani una legge successiva a quella di delegazione, in contrasto con quest’ultima. Quando il Parlamento intende controllare l’organo delegato (Governo) prevede nella legge di delegazione l’esistenza di commissioni parlamentari che si affiancano al Governo nell’emanazione delle leggi delegate, il cui parere è di regola obbligatorio ma non vincolante. I decreti-legge Secondo l’art. 77 Cost. il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, aggiunge che in casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori aventi forza di legge: i decreti-legge. I decreti-legge devono essere presentati il giorno stesso per la conversione alle Camere; qualora il decreto non è convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, essi perdono d’efficacia. I decreti-legge sono deliberati nelle forme delle norme secondarie, nonostante abbiano forza di legge, e cioè sono deliberati dal Consiglio dei ministri, amanti dal Capo di Stato e pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La funzione amministrativa La funzione amministrativa si esercita innanzitutto attraverso attività normativa secondaria, la quale si differenzia da quella primaria in quanto destinata a regolare materie, già oggetto di normazione primaria, allo scopo di disciplinarne i dettagli di esecuzione. La funzione amministrativa raggiunge i suoi scopi anche mediante disposizioni singolari (cosiddetti provvedimenti) dettati per il comportamento di un singolo o di una identificabile quantità di persone. I regolamenti invece, sono atti astratti e generali poiché si rivolgono ad una pluralità indeterminata di persone. Essi si distinguono in: - Regolamenti di esecuzione, volti alla concreta attuazione delle leggi; - Regolamenti indipendenti, che a loro volta si distinguono in regolamenti interni (volti ad assicurare un buon andamento dei pubblici uffici) e regolamenti ad efficacia esterna (cioè n nei confronti di tutti coloro che vengono a contatto con gli uffici stessi). I regolamenti delegati sono quelli che vengono emanati nei casi in cui le leggi dichiarino che, mediante un regolamento, si potrà derogare o modificare le disposizioni contenute nelle leggi medesime. In questo modo, la legge, nel momento in cui si pone, degrada se stessa o altre norme primarie a regolamento. Il legislatore non può superare i seguenti limiti: - Limite delle riserve di legge stabilite dalla Costituzione; - Limite consistente nell’obbligo di indicare in modo preciso quali norme o quali materie sono soggette alla degradazione. Numerosi sono gli organi ai quali è affidata la funzione amministrativa. L’organo che esercita la frazione più importante della funzione in esame è il Consiglio dei ministri, in particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri. La funzione giurisdizionale La Costituzione detta alcuni principi generali sulla funzione giurisdizionale, quali: - Il principio per cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101); - La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari, e non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, ma solo possono istituirsi sezioni specializzate, presso gli organi giudiziari ordinari, per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (art. 102). - L’art. 111 Cost., stabilendo che tutti i provvedimenti dei giudici devono essere motivati. Il secondo comma ammette poi, il ricorso per Cassazione per violazione di legge contro ogni sentenza del giudice e contro ogni provvedimento sulla libertà personale, con le sole specifiche eccezioni delle sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra; contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso è limitato alle sole questioni di giurisdizione. - L’art. 112 Cost. stabilisce l’obbligo per il pubblico ministero di esercitare l’azione penale. - L’art. 109 Cost. stabilisce che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Infine l’art. 113 Cost. costituzionalizza il principio della tutela giurisdizionale del privato contro gli atti della P.A., e quello secondo cui la competenza è divisa tra giudice ordinario e giudice amministrativo. La tutela giurisdizionale non può essere La Corte Costituzionale esercita la funzione di indirizzo politico costituzionale, essa ha infatti il compito di controllare la conformità alla Costituzione del comportamento degli organi della funzione legislativa, nonché quando il Presidente della Repubblica è posto in stato di accusa dal Parlamento. I giudizi di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge La Corte Costituzionale giudica le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni(Trento e Bolzano provincie). Il relativo processo può essere attivato in via principale o incidentale. È principale quando una Regione ritiene che una legge della repubblica invada la sfera di competenza ad essa assegnata dalla Cost., oppure quando una legge regionale straripi dalla propria competenza a danno di altre regioni, oppure quando lo Stato impugni una legge regionale per straripamento di competenza. Negli altri casi il giudizio avviene in via incidentale , ossia occorrerà sempre che la questione di legittimità sia sollevata o rilevata d’ufficio davanti a un giudice comune, ordinario o amministrativo. GLI ORGANI AVENTI RILIEVO COSTITUZIONALE Consiglio superiore della Magistratura Secondo l’art. 104 Cost. la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Colui che presiede il CSM è il Capo dello Stato, mentre i membri di diritto sono il primo Presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri membri vengono eletti per 2/3 dai magistrati ordinari e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di Università in materie giuridiche ed avvocati con 15 anni di servizio. I membri elettivi durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. L’art. 105 Cost. stabilisce che spettano alla CSM le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro Secondo l’art. 99 Cost. il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) è un organo che si compone di esperti e rappresentanti delle categorie produttive. È un organo che svolge consulenza alle Camere e al Governo secondo le indicazioni della legge e d ha iniziativa legislativa e può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti della legge. Il Consiglio inoltre, partecipa alla fase conoscitiva della “sessione di bilancio”. Consiglio di Stato Secondo l’art. 100 Cost. il Consiglio di Stato è un organo che ha funzioni di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. Corte dei Conti Secondo l’art. 100 Cost. la Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa nei casi e nelle forme previste dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Consiglio supremo di difesa Le funzioni del Consiglio supremo di difesa riguardano i problemi attinenti la difesa nazionale e la determinazione dei criteri e delle direttive, per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività che lo riguardano. Egli è un organo consultivo che ha il compito di esaminare i problemi di sua competenza e di proporre le relative soluzioni al Governo, che può tenerne conto o meno. Ad esso si affiancano altri due organi consultivi non previsti dalla Costituzione: il Consiglio superiore delle forze armate e il Comitato dei capi di Stato maggiore. Altri organi consultivi e di controllo Altri organi consultivi e di controllo sono: l’Avvocatura dello Stato e le Ragionerie dello Stato. I Comuni, le Provincie, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Gli elementi costitutivi delle regioni Gli elementi costitutivi delle regioni sono: il territorio, il popolo e il governo. Il territorio rappresenta per la Regione non solo l’ambito spaziale in cui essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni, ma anche un elemento essenziale come centro di riferimento degli interessi comunitari che gli organi regionali sono tenuti a soddisfare. Il numero ed il nome delle regioni è stabilito nell’art. 131 cost., che ne indica 20 attuali. L’art. 132 cost. aggiunge poi che, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si possono fondere Regioni esistenti o creare nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli regionali che rappresentino almeno 1/3 della popolazione interessata e la proposta dovrà essere approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione stessa. Tale articolo consente inoltre il distacco da una regione e l’aggregazione ad un'altra di Provincie e Comuni che ne facciano richiesta, purché intervenga il parere dei Consigli regionali, un referendum e una legge della Repubblica. L’art. 133 Cost, stabilisce che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Provincie nell’ambito di una regione può avvenire con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione infine può con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. La popolazione è rappresentata dalla comunità locale residente nel territorio regionale. Essa partecipa direttamente alla vita politica regionale attraverso l’elezione dei Consigli regionali e del Presidente della Giunta regionale; il diritto di richiedere il referendum; l’iniziativa legislativa e la possibilità di svolgere attività di interesse generale. Per quanto riguarda il sistema di governo secondo quanto espressamente previsto dalla Costituzione e da leggi costituzionale, è rappresentato da propri organi: Consiglio, Giunta e Presidente. (Questi ultimi esercitano la funzione amministrativa e legislativa, ma non quella giurisdizionale, riservata allo Stato). Le regioni ad autonomia ordinaria e speciale Il nostro ordinamento regionale è caratterizzato da due diversi tipi di Regione: le Regioni a statuto ordinario, disciplinate interamente nel titolo V della Costituzione, e le Regioni a statuto speciale, cui l’art. 116 Cost. assicura particolari condizioni d’autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Per queste regioni non trova applicazione il titolo V Cost., ma il rispettivo statuto speciale. Tali regioni sono la Sicilia, la Sardegna, la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. In Sicilia e in Sardegna a causa delle spiccate tendenze separatiste è stata necessaria la creazione di forme speciali di amministrazione; nelle altre regioni a causa delle consistenti minoranze linguistiche, francese in Valle d’Aosta, tedesca nel Trentino- Alto Adige e slovena nel Friuli-Venezia Giulia, è risultato opportuno offrire loro larghe autonomia e maggiori possibilità di autogoverno; l’istituzione delle due provincie autonome di Bolzano e Trento in Trentino-Alto Adige. GLI STATUTI REGIONALI Gli statuti speciali Le Regioni in quanto enti autonomi territoriali sono dotate di un autonomia statutaria, ossia della possibilità di adottare un proprio statuto. Per quanto riguarda gli statuti delle Regioni speciali il nuovo art. 116 Cost. stabilisce che tali regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Ne deriva che le funzioni, l’organizzazione e l’ordinamento delle Regioni speciali sono disciplinate dalle leggi di rango costituzionale, che si presentano come una “piccola costituzione”, in quanto si sviluppano i principi della Costituzione garantendo forme e condizioni particolari di autonomia. Le norme contenute in tali statuti prevalgono sulle leggi statali ordinarie e sulle stesse norme costituzionali generali dettate per le Regioni, ad eccezione di quelle che stabiliscono i principi fondamentali del vigente ordinamento costituzionale (diritti e doveri dei cittadini e l’organizzazione dello Stato). Tale regime di specialità una volta riconosciuto è ineliminabile. Gli statuti ordinari Secondo l’art. 123 cost. ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l esercizio del diritto di iniziativa e del referendum sulle leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario di Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. GLI ORGANI DELLA REGIONE Secondo l’art. 121 Cost. sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta. Consiglio regionale Il Consiglio regionale è il massimo organo deliberativo e rappresentativo della Regione, dotato di competenze legislative e amministrative, oltre che di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile. Esso viene eletto ogni 5 anni dai cittadini maggiorenni che abbiano la residenza nella Regione, mediante suffragio universale e diretto. Il Consiglio regionale è composto da: - Un numero di consiglieri che varia, in base alla popolazione delle singole Regioni, da un minimo di 30 a un massimo di 80. - Il Presidente del Consiglio; - Le commissioni permanenti e speciali, che hanno funzione referente nel processo di formazione delle leggi; - I gruppi consiliari; - La conferenza di capigruppo; Il Consiglio regionale è titolare della funzione legislativa regionale, ed approva e modifica lo statuto; svolge le funzioni amministrative conferitegli dallo statuto, infine esercita poteri di controllo politico sull’operato della Giunta e del Presidente della Regione, ed approva il bilancio preventivo e consuntivo. Di notevole importanza sono anche le partecipazioni del Consiglio alla vita politica del Paese attraverso: - La formulazione di proposte di legge al Parlamento; - I pareri relativi alla creazione di nuove Regioni o all’istituzione di nuove Provincie; - L’elezione dei delegati che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica; - La possibilità di richiedere il referendum abrogativo e quello consultivo. Giunta regionale - Potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Le materie che rientrano in tale ambito non sono definite nel testo costituzionale, ma vanno ricavate per esclusione. (potestà legislativa di tipo primario, ossia no è limitata dai principi fondamentali dello Stato, ma soltanto dal rispetto della Costituzione). Il procedimento legislativo Il procedimento di formazione delle leggi regionali si compone di varie fasi: a) L’iniziativa legislativa, che spetta nelle Regioni a statuto speciale della Giunta regionale, ai singoli consiglieri e al corpo elettorale regionale, mentre nelle Regioni a statuto ordinario spetta alla Giunta regionale, ai singoli consiglieri, al corpo elettorale e ai Consigli provinciali e comunali; b) L’istruttoria, affidata alle Commissioni permanenti in sede referente, articolate sul modello di quelle esistenti in Parlamento; c) La fase deliberativa, che si svolge davanti all’Assemblea regionale in quanto le Commissioni permanenti non hanno alcun potere deliberativo, si articola nella discussione generale, nell’approvazione articolo per articolo e nella votazione finale; d) La promulgazione disposta dal Presidente della Repubblica; e) La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il controllo sulle leggi regionali (art. 127 cost.) I controllo di conformità alla Costituzione sia delle leggi regionali, sia delle leggi statali, viene effettuato solo dopo che l’atto legislativo è entrato in vigore. Si prevede che la legge può essere eccepita solo davanti alla Corte Costituzionale quando ecceda la competenza della Regione. Le funzioni amministrative e i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione Secondo l’art.118 Cost. le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, sia conferite a Provincie, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. si ricava che se l'ente territoriale a cui è affidata una funzione amministrativa, che per il principio della sussidiarietà dovrebbe essere quello più vicino al cittadino amministrato, non ha la struttura organizzativa per rendere il servizio, questa funzione deve essere attribuita all'entità amministrativa territoriale superiore. IL COMUNE Il comune è il più antico ente locale originario che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Gli organi comunali Gli organi del comune sono rappresentati da: - Il Consiglio comunale, che è l’organo di indirizzo di controllo politico- amministrativo. Il sistema elettorale del Consiglio Comunale varia a seconda della popolazione. Nei Comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, l’elezione del Consiglio avviene con il sistema maggioritario ad unico turno, contestualmente all’elezione del Sindaco; nei Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti, l’elezione dei consiglieri avviene con sistema proporzionale con il premio di maggioranza, contestualmente all’elezione del Sindaco. Il numero dei consiglieri comunali oscilla fra i 12 per i Comuni fino a 3000 abitanti e i 60 per i Comuni con più di 10000 abitanti. - La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; - Il Sindaco, il quale rappresenta il Comune; convoca e presiede la Giunta, nomina i suoi componenti, dandone comunicazione al Consiglio; - Il Segretario comunale che è un funzionario pubblico; - Il difensore civico che è un organo facoltativo che svolge la funzione di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale; - I dirigenti comunali cui spettano la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti; - Il direttore generale che può essere nominato, previa deliberazione della Giunta, dal Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti. Modificazioni territoriali dei comuni In base all’art. 133 Cost. le Regioni possono istituire nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazione, sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalle leggi regionale. Le circoscrizioni comunali Vi è l’obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 100 000 abitanti o capoluogo di Provincia, e la facoltà per i Comuni con popolazione compresa tra i 30 000 e i 100 000 abitanti, di deliberare il decentramento in circoscrizioni ( o in municipi) LE AUTONOMIE DEI PRIVATI ART. 2 della Costituzione L’art. 2 Cost. stabilisce che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” tale principio viene esplicato negli artt. 13 (libertà personale inviolabile) , 14 (domicilio involabile), 15 (libertà e segretezza della corrispondenza inviolabili); “e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, tali doveri sono stabiliti dalla nostra Costituzione negli artt.: - 52, secondo il quale è un dovere del cittadino difendere la patria; - 53, secondo il quale tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva; - 54, secondo il quale tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. ART. 4 della Costituzione La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto. ART. 3 della Costituzione Secondo l’art. 3 Cost. “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche e religiose e di condizioni personali e sociali”. Secondo questo articolo tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e quindi non possono essere emanate leggi che ne discriminano alcuni. Ciò però non vuol dire che la legge non può trattare diversamente alcune categorie di cittadini. Vengono infatti ammesse discriminazioni per motivi di età e di capacità giuridica o di agire. GARANZIE RICONOSCIUTE DALL’ART.3 COST. L’art. 3 Cost. garantisce quindi l’uguaglianza dei sessi: nell’art 48 relativamente all’elettorato attivo (sono elettori tutti i cittadini uomini e donne), nell’art. 29, in tema di matrimonio (il matrimonio si basa sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi), nell’art. 37 per le retribuzioni spettanti alla donna lavoratrice, e nell’art. 51 in tema di accesso agli uffici pubblici. Garantisce l’uguaglianza senza distinzione di razza: come prevenzione all’antisemitismo. Garantisce l’uguaglianza linguistica: in particolare l’art. 6 Cost. stabilisce che “La Repubblica tutela le minoranze linguistiche”. Garantisce l’uguaglianza religiosa: art. 7 cost. “Lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. ART 17 della Costituzione: libertà dei gruppi I Cittadini hanno il diritto di riunirsi liberamente, tale diritto prevede un limite secondo cui tutte le riunioni pubbliche o private devono svolgersi in maniera tranquilla e devono essere composte da persone senz’armi. Per le riunioni private non è richiesto alcun preavviso, mentre per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato il preavviso alle autorità, ma solo a titolo informativo al fine di prendere eventuali precauzioni per la pubblica incolumità. L’assembramento consiste nella riunione occasionale in luogo pubblico senza preventivo accordo tra i presenti; il comizio invece è la riunione politica preelettorale. ART. 18 DIRITTO DI ASSOCIAZIONE Secondo l’art. 18 Cost. i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, pur non essendo autorizzati, al fine di perseguire scopi non vietati dalla legge. La differenza tra associazione e riunione sta nel fatto che nel primo caso l’interesse che accomuna gli associati può essere perseguito solo in forma collettiva, nel secondo caso invece, si ha contemporanea presenza di più persone nello stesso luogo e ogni partecipante soddisfa il proprio interesse singolarmente. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La famiglia Gli artt. che trattano della famiglia sono il 29, 30 e 31. L’art. 29 afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, il quale si basa sull’uguaglianza dei coniugi. Secondo l’art. 30 è un dovere e diritto dei genitori, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Quando i genitori sono incapaci vi è l’intervento della legge; inoltre la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con quella dei figli legittimi. Secondo l’art. 31 cost. la Repubblica agevola la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Gli ARTT. 33 e 34 della Costituzione: Libertà dell’arte e della scienza L’art. 33 Cost. stabilisce che l’arte e la scienza sono libere, cosi come il loro insegnamento. La Repubblica detta norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi, gli enti e i privati possono istituire scuole ed istituti di educazione ma senza oneri per lo Stato. È prescritto un ESAME DI STATO per essere ammessi a vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, nonché per l’abilitazione all’esercizio professionale. Per quanto riguarda gli ISTITUTI DI ALTA CULTURA, essi possono darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, ma non possono rilasciare titoli accademici se lo Stato espressamente non glielo consente. Ad esempio l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Bocconi e la LUISS, istituti universitari non statali che rilasciano titoli accademici. Secondo l’art. 34 Cost. la scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli possono essere destinatari di borse di studio, assegni familiari e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Gli ARTT 35-38 della Costituzione: norme sul lavoro Gli articoli dal 35 al 38 della Costituzione sono quelli riguardanti le norme sul lavoro. L’art. 35 cost. stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. L’art. 36 cost. stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi. L’art. 37 cost. stabilisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi il diritto alla parità di retribuzione. Secondo l’art. 38 cost. ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. L’art. 39 Cost. stabilisce che l’ASSOCIAZIONE SINDACALE è libera, ad essa va imposto un ordinamento interno a base democratica per poter ottenere la registrazione a seguito della quale essi possono stipulare contratti collettivi di lavoro ( diritto pubblico) con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie cui il contratto si riferisce. Ad oggi tale articolo è completamente inattuato, per cui i sindacati sono semplici ASSOCIAZIONI DI FATTO, stipulando contratti collettivi detti di diritto privato. L’art. 40 cost. stabilisce che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Gli ARTT. 41-47 della Costituzione: Intervento pubblico nell’iniziativa e nella proprietà privata Secondo l’art. 41 Cost. l’iniziativa economica privata è libera e non può contrastare con l’utilità sociale o danneggiare la sicurezza, la libertà o la dignità umana. Tale disciplina riguarda sia l’iniziativa economia privata e sia quella pubblica. Secondo l’art. 45 cost. la Repubblica incentiva le cooperazioni a carattere di mutualità e senza fini di speculazione. La legge determina i programmi e i controlli per far si che tali attività siano indirizzate e coordinate ai fini sociali. La legge provvede inoltre alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato. L’art. 47 cost. stabilisce che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in ogni forma; “favorisce l’accesso al risparmio, alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese”. La Banca d’Italia accentra le funzioni di governo della moneta e di controllo ed indirizzo dell’attività bancaria; mentre la CONSOB ha il fine principale di tutelare il risparmio investito in titoli azionari. L’art. 42 cost. riconosce la proprietà privata e dice che la legge stabilisce le modalità di acquisto, di godimento ed i limiti. Essa può essere espropriata, salvo un indennizzo, per motivi d’interesse generale. L’art. 43 cost. stabilisce che il legislatore può trasferire allo Stato o comunque ad organi pubblici, le imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia, a situazioni di monopolio e che abbiano carattere d’interesse generale.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved