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Istituzioni di Diritto Pubblico, Appunti di Istituzioni Diritto Pubblico

il documento riporta nella prima parte gli appunti delle lezioni tenute dal professor. Traina, in cui vengono spiegati quasi tutti gli articoli costituzionali, con informazioni aggiuntive rispetto a quelle del libro; nella seconda parte è invece riportato il riassunto del manuale "Diritto pubblico", G. De Vergottini e T. E. Frosini, Cedam, 2021.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 18/07/2023

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Scarica Istituzioni di Diritto Pubblico e più Appunti in PDF di Istituzioni Diritto Pubblico solo su Docsity! ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Prof. Duccio Maria Traina Anno 2022 - 2023 1 27/02/2023 LA COSTITUZIONE ITALIANA È composta da ar2coli raggruppar2 in diverse par2, la prima racchiude i principi fondamentali ed è composta da 12 ar2coli. ARTICOLO 1 “L'Italia è una Repubblica democra5ca, fondata sul lavoro. La sovranità appar5ene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limi5 della Cos5tuzione”. ↪︎ L’ar2colo 1 della cos2tuzione è una norma giuridica ⟶ studio del diriJo = studio delle norme giuridiche ⟶ importante è allora capire come nasce il diriJo, e che cos’è la norma, l’ordinamento giuridico, che stanno alla base dell’organizzazione dello stato. Il diriJo esiste dove c’è una comunità di umani, richiede l’esistenza di una comunità organizzata. Il diriJo serve a regolare i rappor2 tra le persone, a regolare le relazioni inter soggeNve ⟶ è infaN quel complesso di regole che assicurano il pacifico svolgimento della vita colleNva ⟶ regole di organizzazione per il conseguimento di finalità comuni, stabilisce regole di condoJa. Una comunità è organizzata poiché c’è un complesso di norme che vengono osservate. Il diriJo si compenetra con la comunità, è questa che genera diriJo. Cosa dis2ngue la norma giuridica dalle altre regole che vivono dentro una comunità? Non è facile individuarlo… un tenta2vo è stato di un giurista, Kelsen, il quale afferma che le regole giuridiche sono poste da procedure previste da altre regole e is2tuzioni (es. noi riconosciamo come legge l’aJo che proviene dal parlamento e che viene pubblicato sulla gazzeJa ufficiale, non quella che proviene da altri organi) ⟶ bisogna risalire ad una norma “primigenia”, ovvero la cos2tuzione ⟶ questa è alla base dell’ordinamento, non ha dietro di sé nessun’altra legge ⟶ la cos2tuzione si auto-legiNma e auto-afferma. La dis2nzione tra le regole giuridiche e morali è abbastanza facile da tracciare: le regole morali parlano allo spirito, valgono interiormente agli individui, mentre le regole giuridiche disciplinano i rappor2 tra gli individui… al diriJo infaN interessa come gli individui si comportano nei rappor2 interpersonali. Questa dis2nzione è u2le per soJolineare anche la differenza con le regole religiose, le quali parlano interiormente agli individui come quelle morali. Le regole sociali, invece, aJengono al modo di essere dell’individuo nella società. La differenza fondamentale tra regole sociali e giuridiche è la coa0vità, che si accompagna all’applicazione di una sanzione che può sacrificare la sfera degli averi di una persona, e questo per2ene solo alla regola giuridica. ——————— Ciò che è regolato giuridicamente non è fisso e immutabile nel tempo ⟶ rela8vità del diriJo ⟶ ci sono dei rappor2 che sono sta2 regolamenta2 aJraverso regole giuridiche solo da un momento in poi, così come alcuni vengono deregolamenta2 da un certo momento storico. 28/02/2023 La norma giuridica è dotata di una norma accessoria = la sanzione che si applica alla sua violazione. Può però succedere che in uno stesso territorio ci siano più complessi di norme, più ordinamen2 giuridici che regolano una comunità ⟶ può darsi che ques2 siano in posizione complementari l’uno all’altro, oppure che un ordinamento di grado superiore possa tollerare gli altri (es. stato riconosce ordinamento spor2vo) ⟶ MA può esserci anche un antagonismo tra vari ordinamen2. . . teoria della pluralità degli ordinamen5 giuridici = lo stato tutela gli ordinamen2 giuridici minori che convivono all’interno di esso. Nel diriJo vi sono inoltre delle norme che non prevedono sanzione = norme imperfeAe ⟶ contenute nell’ordinamento, ma in realtà questo non prevede una sanzione per il caso di inosservanza (es. 315 bis cc = rispeJa i genitori, ma non c’è sanzione se questo non viene faJo). LO STATO “Comunità residente in un territorio avente un proprio governo ed un proprio ordinamento” “Comunità a caraJere ordinario reJa a fini generali da un governo sovrano nell’ambito di un territorio” Il conceJo di stato può avere due diverse accezioni: 1. L’equivalente di repubblica, Italia, nazione; 2. Quello che in la2no definiamo “status”, ovvero quello che configura uno stato personale, soggeNvo (status di ciJadinanza, di professionista spor2vo ecc..). 2 con2nuano a promuovere quel principio di uguaglianza sostanziale che doveva essere la prima preroga2va dello stato. ➔ Lo STATO CONFESSIONALE è quello stato in cui non c’è dis2nzione tra legge religiosa e legge civile, c’è una commis2one tra autorità secolare e autorità spirituale. SoJo un’altra accezione si intende per forme di stato le modalità di distribuzione territoriale del potere: - Stato accentrato - Stato regionale - Stato federale ↓ • ACCENTRATO = sovranità affidata allo stato ⟶ autonomia per le autorità poli2che locali (comuni). Legisla2vo e giudiziario al capo dello stato, legisla2vo alle autorità territorialmente circoscriJe (2po i comuni, le province). • REGIONALE e FEDERALE = divisone territoriale delle aJribuzioni di governo tra lo stato e autorità poli2che presen2 in un territorio, che hanno poteri accentua2. Lo stato è uno, MA anche scomposto in unità territoriali diverse. Le cos2tuzioni federali spesso parlano di cos2tuzioni proprie degli sta2 membri ⟶ es. USA: cos2tuzione federale + cos2tuzioni dei singoli sta2 membri. CaraJeris2ca di entrambi gli sta2 è l’aJribuzione di competenze, anche amministra2ve, agli sta2 membri e alle regioni. In entrambi i casi esiste anche un tribunale par2colare che deve garan2re che stato e regioni/ sta2 membri rispeNno le proprie mansioni senza usurpare dei loro poteri. ⇒ Stato regionale: indipendenza e aJribuzione delle autorità territoriali minori inferiori allo stato federale. La circoscrizione territoriale di riferimento è la regione. Le regioni non hanno giudici (a ≠ dell’esperienza federale). ⇒ Stato federale: la sovranità speJa soltanto allo stato. Negli sta2 federali le competenze degli sta2 sono stabilite dalla cos2tuzione, ciò che non è contenuto nella cos2tuzione è di competenza degli sta2 membri. Gli sta2 membri trovano una loro rappresentanza in una delle due camere del parlamento bicamerale. Tipico delle esperienze federali è la distribuzione del potere giurisdizionale, infaN questo è su un ”doppio binario”: plesso giudiziario federale & plesso giudiziario statale. Stato italiano = stato democra5co sociale e stato regionale. ——————————— Tornando alla alla COSTITUZIONE. . . Che cos’è la cos2tuzione? LA LEGGE FONDAMENTALE DEGLI STATI, è il corpo di regole fondan2 l’is2tuzione statale. La cos2tuzione si lega ad un catalogo dei diriN fondamentali dei ciJadini, ragione per cui di cos2tuzione si comincia a parlare quando i diriN sorgono sulla scena poli2ca is2tuzionale (si parla di cos2tuzione dalla fine del ‘600). Qualunque organizzazione umana ha delle regole fondan2, MA solo per gli sta2 si parla di cos2tuzioni (x regioni e comuni si parla infaN di statu2) ⟶ cos2tuzione = espressione di sovranità. La spinta per darsi una legge fondamentale da parte dei popoli è stata il COSTITUZIONALISMO ⟶ si caraJerizza per due idee forza: lo stato di diriJo & un nucleo di diriN fondamentali dei ciJadini, poi tuJo il resto si costruisce intorno ⟶ la cos2tuzione come legge fondamentale dello stato deve contenere ques2 aJribu2. 06/03/2023 Idea di cos2tuzione = legge dotata di superiorità morale e giuridica ⟶ idea che sta alla base: individuare il nucleo di regole che reggono la società, che devono essere rispeJate da tuN ⟶ qualcosa di superiore che sta fuori la disponibilità del parlamento o del re. La cos2tuzione è qualcosa di più della legge creata dal re, è un insieme di norme che ha un contenuto preciso ⟶ è la legge dei popoli liberi ⟶ aspeJo fondamentale: triparHzione del potere, legisla2vo - esecu2vo - giudiziario, tuN e tre speJan2 ad organi diversi. Altro elemento fondamentale: tutela dei diriL fondamentali dell’uomo. La sovranità popolare è la derivazione popolare della cos2tuzione (per la prima volta se ne parla con la cos2tuzione giacobina) ⟶ la cos2tuzione promana dal popolo. Altro ruolo della cos2tuzione nella struJura di uno stato è il suo essere al ver2ce dell’ordinamento, poiché stabilisce il modo in cui si introducono nuove norme nell’ordinamento ⟶ fonte della produzione norma2va. La cos2tuzione infaN è fruJo di un potere par2colare, il potere cos8tuente, a ≠ di tuJe le altre fon2 norma2ve ⟶ essere espressione di potere cos2tuente significa essere espressione di un potere che si fonde con la forza di un’espressione poli2ca, di un sovrano ecc.. di imporsi su una sovranità. Non si ha una manifestazione con2nua del potere 5 cos2tuente, esso si manifesta solo in certe occasioni, MA anche quando esso non trova cos2tuzione aNva, rimane sempre lì, può rimanifestarsi in qualsiasi momento ⟶ questo perché è un potere inesauribile!!! La cos2tuzione è un qualcosa che ha una peculiarità rispeJo agli altri aN giuridici Il cos2tuzionalismo si sviluppa nel ‘700 in Inghilterra, dando poi luogo alla rivoluzione francese ⟶ questo movimento non si è mai esaurito!!! Ha segnato una rivoluzione, un progresso che non ha avuto fine. Nasce nel momento in cui si afferma uno stato che deve tutelare dei diriN fondamentali, quelli del singolo nei confron2 del potere ⟶ la seconda fase del cos2tuzionalismo porta agli sta2 pluriclasse del ‘900, dove la funzione dello stato era quella di integrare le classi sociali più basse, facendole partecipare tuJe al potere => stato sociale ⟶ si cominciano a delineare delle libertà nello stato (sociali e poli2che), che permeJono all’individuo di partecipare alla “cosa pubblica”. Non esiste un procedimento cos2tuente, le cos2tuzioni possono nascere ad esempio in seguito ad una rivoluzione ⟶ il procedimento di nascita delle cos2tuzioni non è un procedimento standard. Ci sono però una serie di modalità che dis2nguono le cos2tuzioni in: - Cos2tuzioni popolari = quelle o approvate dal popolo tramite referendum popolare o elaborate da organi rappresenta2vi di esso; - Cos2tuzioni concesse = es. statuto Alber2no; - Cos2tuzioni imposte = es. cos2tuzione giapponese del 1946 è stata imposta dagli americani ⟶ possono diventare cos2tuzioni vere e proprie quando il popolo a cui sono imposte le man2ene. - Cos2tuzione flessibile = quando nel sistema delle fon2 del diriJo la cos2tuzione occupa lo stesso livello delle leggi ordinarie ⟶ è una cos2tuzione che può essere cambiata con una semplice legge ordinaria anche senza cambiarne il testo; - Cos2tuzione rigida = quelle che non possono essere modificate aJraverso le leggi ordinarie ⟶ prevedono una procedura aggravata (a ≠ di quella ordinaria) per la formazione delle leggi (1° è stata quella statunitense). ↪︎ Quasi tuJe le cos2tuzioni sono mono documentali, anche se in alcuni casi sono cos2tuite da più nuclei norma2vi, e sono chiamate pluritestuali. Le cos2tuzioni sono quasi tuJe scriJe. Possono essere tes2 brevissimi (7 ar2coli USA) oppure molto lunghi. LA COSTITUZIONE ITALIANA Prima della repubblica c’era lo statuto Alber2no, la prima cos2tuzione del nuovo stato monarchico italiano. l’Italia era una vera e propria monarchia cos2tuzionale ⟶ c’era il re con poteri legisla2vi e norma2vi, e il parlamento, che aveva due funzioni fondamentali: approvare le leggi + approvare il bilancio. Questa monarchia nel giro di 20/30 anni evolve in monarchia parlamentare, caraJerizzata essenzialmente dalla presenza di un governo che riscuoteva la fiducia del re e del parlamento. Con l’arrivo del fascismo, Mussolini riuscì ad impossessarsi del potere ⟶ il re rifiutò di impedire la marcia su Roma ⟶ perciò quando Musso si insediò, cominciò a smantellare le is2tuzioni dello stato liberal - democra2co fino a quel momento esisten2, aJraverso una serie di leggi tra cui: • Limitazione libertà di stampa • Soppressione rapporto fiduciario tra presidente consiglio ministri e parlamento • Creazione del tribunale speciale per la difesa dello stato • Scioglimento dei par22 poli2ci e dei sindaca2 • Is2tuzione del gran consiglio del fascismo • PaN Lateranensi • Abolizione della camera dei deputa2, sos2tuita con camera dei fasci e delle corporazioni • Leggi razziali ↪︎ Nonostante il fascismo fosse ben radicato nella società italiana, Mussolini fece l’errore di entrare in guerra dalla parte dello schieramento sbagliato… Post entrata in guerra, già nel ’43 ci si rese conto che l’Italia avrebbe perso ⟶ i gerarchi fascis2 cominciarono a schierarsi anche loro vs Musso, tanto che egli fu spodestato (ordine del giorno Grandi) ⟶ con questo si chiese al re di riappropriarsi delle sue funzioni cos2tuzionali, ed egli decise di nominare come primo ministro Badoglio ⟶ MA la linea poli2ca per quanto riguarda la guerra non cambiò, “la guerra con2nua”. . . . . .1946 si ebbe l’elezione dell’assemblea cos2tuente, nascita Repubblica!!! L’assemblea cos2tuente approvò i traJa2 di pace ed elaborò la cos2tuzione, la quale venne approvata il 27 dicembre del ’47, entrando poi in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. ↓ 6 Che caraJeris2che ha la nostra cos2tuzione? - Cos2tuzione popolare - Influenza caJolica - Influenza del pensiero liberale - Influenza socialista - marxista - Cos2tuzione lunga e rigida, ispirata ad una serie di principi (personalis2co, pluralista ecc..) - Impronta internazionalis2ca ↪︎ Ne è nato un testo unitario, che è riuscito a resistere a lungo e ancora oggi ha una sua aJualità. 07/03/2023 COSTITUZIONE ITALIANA - PRINCIPI FONDAMENTALI • ARTICOLO 1 = caraJeri fondamentali dell’ordinamento. “L'Italia è una Repubblica democra5ca, fondata sul lavoro. La sovranità appar5ene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limi5 della Cos5tuzione”. Primo comma ↪ “l’Italia è una repubblica” ⟹ la repubblica è quell’ordinamento in cui la condizione necessaria è l’eleNvità dalla cariche; caraJeris2ca che dis2ngue la repubblica dalla monarchia è che le cariche e le is2tuzioni non hanno un caraJere permanente, sono cariche a termine. La repubblica prevede cariche a termine perché il potere, se tenuto troppo a lungo lo stesso, tende a corrompersi ⟶ è necessario testare la rappresenta2vità degli organi. ↪ “Repubblica democra5ca” ⟹ la democrazia si caraJerizza per il principio maggioritario: decisioni che riguardano tuN non devono essere prese da un singolo o da un’oligarchia, MA a maggioranza ⟶ è necessario garan2re una maggioranza ampia x evitare che una maggioranza ristreJa prenda le decisioni. Nonostante ciò, il principio di maggioranza non esaurisce da solo il contenuto stesso della democrazia. . . le decisioni prese dalla maggioranza infaN possono a volte schiacciare le minoranze ⟶ sono allora fondamentali nella democrazia una serie di provvedimen2 che tutelano le minoranze, aJraverso il riconoscimento di diriN individuali, spazi per le minoranze, is2tui2 che garan2scono la possibilità che la minoranza possa diventare a sua volta maggioranza. ↪ “fondata sul lavoro” ⟹ l’ideologia giuslaborista è alla base della nostra cos2tuzione ⟶ componente caJolica + marxista ⟶ il lavoro veniva visto come uno strumento di emancipazione sociale, “il lavoro rende liberi” ⟶ il lavoro ha una certa rilevanza nel processo di affermazione della persona, indica un valore su cui si fonda la cos2tuzione; ma indica anche che non è fondata sull’appartenenza a cer2 ce2 sociali o nobili, poiché essendo fondata sul lavoro riguarda tuN i ciJadini. Secondo comma “la sovranità appar5ene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limi5 della Cos5tuzione” ⟹ sovranità = potere supremo, potere che supera tuN gli altri ⟶ questo potere è del popolo, il quale la esercita nei limi2 della cos2tuzione. Al centro della cos2tuzione non c’è lo stato come en2tà astraJa, c’è prima l’uomo, la persona, e solo dopo arriva lo stato. ——————————— • ARTICOLO 2 “La Repubblica riconosce e garan5sce i diriQ inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà poli5ca, economica e sociale”. Prima parte = principio personalista ⟶ stato in funzione dell’uomo. “La Repubblica riconosce e garan2sce i diriN inviolabili dell'uomo” ⟹ “riconosce e garan2sce” fa pensare che la nostra cos2tuzione abbia faJo propri i principi giusnaturalis2 ⟶ esistono dei diriN connatura2 dell’essenza umana (felicità, gioia ecc..), sono diriN che preesistono alla formazione dello stato ⟶ la repubblica riconosce che ques2 diriN esistono, riconosce che non è lei a crearli ⟶ ques2 diriN inviolabili e fondamentali nascono come libertà nega2ve, poi si sviluppano i diriN poli2ci, cioè le libertà nello stato (diriJo di voto, di riunione, di associazione par22ca ecc..), poi subentrano i diriN sociali, cioè quelli che si realizzano mediante lo stato (salute, istruzione, previdenza sociale ecc..), infine ci sono i diriN della persona (diriJo all’informazione, alla privacy, di accesso al web ecc..) ⟶ il catalogo dei diriN è in con2nua evoluzione!!! Ma quando la repubblica dice di riconoscere e garan2re i diriN inviolabili dell’uomo, a quali diriN fa riferimento? Quelli stabili2 negli ar2coli 7 • ARTICOLO 8 “TuKe le confessioni religiose sono egualmente libere davan5 alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla caKolica hanno diriKo di organizzarsi secondo i propri statu5, in quanto non contras5no con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rappor5 con lo Stato sono regola5 per legge sulla base di intese con le rela5ve rappresentanze.” Primo comma Parità per tuJe le religioni. Secondo comma Possibilità per le confessioni diverse dalla caJolica di organizzarsi secondo propri statu2. Terzo comma Il principio è il principio concordatario: associazioni che s2pulano un accordo con lo stato ⟶ ques2 accordi vengono s2pula2 su base consensuale, tra il governo e l’organo rappresenta2vo la confessione religiosa ⟶ ques2 accordi valgono solo quando vengono tradoN in legge, e se per caso il parlamento si rifiutasse di approvare la legge, non si perfezionerebbe l’intesa. Il principio di intesa deve essere bilaterale ⟶ ci deve essere volontà convergente di trovare un accordo, e se manca da una delle par2, nessuno può farci nulla. ——————————— 13/03/2023 • ARTICOLO 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scien5fica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar5s5co della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.” Secondo comma Cosa dice la cos2tuzione quando parla di paesaggio? Nel 1948 non esisteva il “paesaggio” nella tradizione giuridica italiana, ma esistevano le “bellezze naturali”, sia luoghi non altera2 dalla presenza umana, sia le opere faJe dall’uomo (giardini di ville ecc..) ⟶ la nozione di paesaggio si concentrava su delle porzioni di territorio considerate di eccellenza. Adesso però il paesaggio non è considerato come quello d’eccellenza, ma viene considerato da tutelare qualsiasi 2po di paesaggio ⟶ tutelare = curare, ges2re, trasformare ⟶ il paesaggio è un valore culturale che da un lato esprime il sen2mento de bello, dall’altro esprime un qualcosa di sen2mentale, poiché ciascuno di noi è legato ad un preciso paesaggio ⟶ da questo ar2colo emerge lo “stato di cultura” che l’Italia si propone di essere. Terzo comma Tutela dell’ambiente ⟶ siamo arriva2 a questo comma solamente nel 2022. . . nel 1948, alla nascita della cos2tuzione, le problema2che ambientali erano allora sconosciute ⟶ le prime problema2che ambientali nascono negli anni ’60. Ma perché da noi la norma2va ambientale arriva solo nel 2022? Una tutela dell’ambiente esisteva già a livello cos2tuzionale ⟶ nel 2011 viene introdoJa tra le materie di competenza legisla2va dello stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ⟶ ma in realtà si comincia a parlare di tutela cos2tuzionale dell’ambiente dagli anni ’80, essendo essa ricavata dall’ar2colo 32 e dal 9 (anche se prevedeva solo la tutela del paesaggio). La riforma del 2022 ha semplicemente esplicitato nella cos2tuzione ciò che in realtà la cos2tuzione conteneva già. “Anche nell'interesse delle future generazioni” ⟹ introducendo una norma per le future generazioni è possibile sanzionare gli sta2 che non si occupano adeguatamente dell’ambiente. ——————————— • ARTICOLO 10 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diriKo internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei traKa5 internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effeQvo esercizio delle libertà democra5che garan5te dalla Cos5tuzione italiana, ha diriKo d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per rea5 poli5ci.” 10 Primo comma “DiriKo internazionale” ⟹ la fonte + importante del diriJo internazionale sono i traJa2, cioè gli accordi tra gli sta2. I giuris2 si sono domanda2 se ordinamento nazionale e internazionale sono effeNvamente due ordinamen2 integra2 tra loro, se sostanzialmente entrambi compongano un unico ordinamento ⟶ x la nostra cos2tuzione sono entrambi sovrani, NO c’è n’è uno prevalente sull’altro. Come si conforma l’ordinamento interno alle norme dell’ordinamento internazionale? 1) AJraverso una legge interna si introduce nell’ordinamento una norma iden2ca a quella dell’ordinamento internazionale; 2) Meccanismo di rinvio fisso; 3) Meccanismo di rinvio formale = rinvio alla fonte; Lo stato italiano non può acceJare tuJe le norme del diriJo internazionale, può acceJare solo quelle che non contestano i principi fondamentali del nostro ordinamento cos2tuzionale. 14/02/2023 Secondo comma Come è regolata la condizione giuridica dello straniero? Per i ciJadini degli sta2 dell’UE ci sono dei traJa2 che stabiliscono la ciJadinanza europea, e perciò la possibilità di svolgere liberamente determinate aNvità nell’UE, il diriJo alla protezione internazionale ecc.. Terzo comma DiriJo d’asilo = si ricollega agli ingressi nel nostro paese di persone che scappano dal proprio ⟶ chi può trovare asilo nel territorio italiano? Coloro a cui è negato l’esercizio dei diriN democra2ci. Hanno diriJo d’asilo coloro a cui viene riconosciuto lo status di rifugiato, colui costreJo a lasciare la propria patria perché oggeJo di persecuzioni etniche, razziali, poli2che, religiose che meJono a rischio la sua sicurezza o la sua libertà ⟶ loro hanno diriJo di risiedere in uno degli sta2 che hanno aderito alla convenzione di Ginevra (1951). Il nostro ordinamento riconosce altre due misure di tutela dello straniero: • Tutela sussidiaria = comprende gli stessi diriN del rifugio, ma viene aJribuito anche a persone in situazione di minor pericolo di quest’ul2mo; • Protezione speciale = consente l’ingresso agli stranieri in situazioni par2colari (anziani, persone con malaNe ecc..); Quarto comma Estradizione = consegna di una persona alle autorità giudiziarie/di polizia da parte di uno stato straniero. ——————————— • ARTICOLO 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Sta5, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la gius5zia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” ↓ Questo ar2colo con2ene due proposizioni norma2ve: 1) Ripudio della guerra = NO solo affermazione di caraJere poli2co ⟶ il ripudio della guerra è inteso come ripudio di una guerra intesa come strumento di offesa ⟶ l’ar2colo infaN esclude la guerra d’aggressione, NO la guerra difensiva!!! 2) Limitazioni di sovranità = questa disposizione è servita sopraJuJo per creare l’Europa unita ⟶ l’UE prevedeva la creazione di un organismo sovranazionale, dotato dei propri organi con specifiche funzioni ⟶ tuJa una serie di competenze legisla2ve e norma2ve, però, sono passate dalla regolamentazione interna (parlamento) a quella europea ⟶ lo stato ha rinunciato a una feJa di sovranità, ha rinunciato a legiferare su certe ques2oni => limitazione di sovranità. ——————————— • ARTICOLO 12 “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande ver5cali di eguali dimensioni.” ↓ Tricolore della repubblica cispadana, in onore di Napoleone ⟶ il tricolore da sempre è stato il simbolo dell’Italia, anche ai tempi della monarchia (tricolore con stemma sabaudo al centro). Essendo il tricolore la bandiera della 11 repubblica, solo lo stato può disporre l’uso del tricolore, le regioni hanno i loro stemmi e gonfaloni, nessuno può appropriarsi dell’uso del tricolore. ———————————————————————————————————————————————— Prima di passare alla Parte I - diriN e doveri dei ciJadini, dobbiamo capire le fon2 . . . LE FONTI DEL DIRITTO Ci sono due 2pi di fon2 del diriJo: • Fonte di produzione del diriAo = qualsiasi aJo o faJo che può immeJere norme giuridiche nell’ordinamento. • Fonte di cognizione del diriAo. Il sistema delle fon2 è un sistema molto complicato, che può essere “ordinato gerarchicamente” ⟶ ci sono tante fon2 del diriJo poiché il nostro ordinamento è caraJerizzato da tre elemen2 che hanno portato a questa delineazione: - Pluralismo is2tuzionale = fa sì che gli en2 territoriali possano produrre norme giuridiche, perciò la nostra cos2tuzione disciplina le fon2 del diriJo di ciascuno di ques2 soggeN (stato, comuni, province ecc..) ⟶ questo ha dato luogo a tante fon2 diversi; - Apertura internazionale del nostro ordinamento = ha aperto il nostro ordinamento a quegli aN emana2 da organi sovrastatali (europei) che producono norme operan2 all’interno del nostro ordinamento; - Pluralismo sociale = ha portato a creare fon2 molto par2colari, come i PaN Lateranensi e le Leggi regolatrici dei rappor2 con le confessioni religiose acaJoliche, entrambe s2pulate tra governo e en2 religiosi. ↪︎ Abbiamo un sistema delle fon2 che si è andato a incrementare ed ampliare per l’effeJo di ques2 tre fenomeni convergen2. . . In cima “alla piramide”, quale fondamento di tuJe le altre, c’è la COSTITUZIONE, principio da cui origina l’ordinamento. Immediatamente soJo la cos2tuzione, vi sono le LEGGI COSTITUZIONALI e le LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE ⟶ queste sono differenziate quanto a natura, ma traJate allo stesso modo quanto a procedimento di formazione. La legge di revisione cos2tuzionale modifica il testo della cos2tuzione (lo integra, abroga, sos2tuisce ecc..); le leggi cos2tuzionali invece sono leggi che servono a deJare un corpo di regole a cui si aJribuisce la forza di non poter essere contraddeJe. Queste due integrano la cos2tuzione e si pongono sul suo stesso piano. Successivamente abbiamo le FONTI PRIMARIE, ovvero la legge del parlamento. A livello delle fon2 primarie non sta solo la legge, ma ci sono altre fon2: i DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI, i DECRETI LEGGE, i DECRETI con cui viene data legiNmazione agli STATUTI SPECIALI, i DECRETI che il governa emana il TEMPO DI GUERRA, il REFERENDUM ABROGATIVO, STATUTI REGIONALI, LEGGI REGIONALI. Gli statu2 delle regioni ordinarie hanno un procedimento aggravato di formazione e condizionano la legiNmità della legge regionale, nel senso che la legge regionale deve rispeJare gli statu2. Le fon2 primarie sono previste direJamente in cos2tuzione e non possono essere modificate senza una modifica della cos2tuzione (no modificate da legge ordinaria) 15/03/2023 Ci sono delle leggi speciali ⟶ la legge con2ene delle norme capaci di innovare l’ordinamento con prevalenza su tuJe le fon2 soJo ordinate = forza aQva ⟶ hanno anche capacità di resistere rispeJo alle norme di altre fon2 = resistenza passiva, nel senso che solo la legge può meJere nel nulla un comando contenuto nella legge. Una legge prende il posto di altre leggi ed è a suo volta scalzata da altre leggi. Queste leggi a2piche o specializzate si caraJerizzano anche per un altro aspeJo: talvolta abbiamo delle leggi x la cui approvazione serve una maggioranza par2colare nelle camere ⟶ legge dis2nta x il procedimento di formazione (un esempio è l’ar2colo 79 cos2tuzione). SoJo le fon2 primarie ci sono le FONTI SECONDARIE, che possono essere modificate dal legislatore senza necessità di una legge di revisione cos2tuzionale. Le fon2 secondarie possono essere liberamente create dal legislatore, non sono solo quelle che la cos2tuzione individua. Le prime fon2 secondarie sono i REGOLAMENTI, termine diverso a seconda del contesto in cui lo usiamo (es. regolamen2 governa2vi sono fon2 secondarie, regolamen2 parlamentari sono invece fon2 primarie!!!). Appartengono alle fon2 secondarie anche gli STATUTI DEGLI ENTI LOCALI. Le FONTI ESTERNE: FONTI DELL’UNIONE EUROPEA ⟶ l’UE è un’organizzazione sovranazionale alla quale lo stato ha ceduto una parte di sovranità. Il diriJo europeo si dis2ngue tra le FONTI ORIGINARIE, = traJa2 con cui è stata is2tuita prima la CECA, poi la CEE, poi l’EURATOM. Tra i traJa2 successivi spiccano sopratuJo quello di Maastricht (dato vita all’UE) e di Lisbona (dato vita a traJato sull’UE e sul suo funzionamento) ⟶ ques2 traJa2 prevedono che l’UE abbia una serie di norma2ve, che agiscano aJraverso i: 12 Nessuno può essere considerato colpevole fino alla defini2va pena di condanna. ——————————— • ARTICOLO 14 “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabili5 dalla legge secondo le garanzie prescriKe per la tutela della libertà personale. Gli accertamen5 e le ispezioni per mo5vi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regola5 da leggi speciali.” Primo comma Anche qui il domicilio non viene esplicitamente dichiarato ⟶ si intende, però, per domicilio uno spazio fisico separato dall’ambiente circostante in cui l’uomo svolge la propria aNvità (può essere la residenza, l’ufficio ecc..). Secondo comma Per superare la libertà di domicilio occorre una previsione di legge e il provvedimento del giudice. Terzo comma I casi previs2 possono essere regola2 da leggi speciali. ——————————— 22/03/2023 • ARTICOLO 15 “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per aKo mo5vato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.” Primo comma inviolabilità della segretezza della comunicazione = si vuole tutelare la posizione di minimo due soggeN, che vogliono comunicare senza l’intromissioni di altri. Senza la tutela della segretezza non si avrebbe libertà di corrispondenza. Secondo comma Limitazione = riserva di legge e riserva di giurisdizione ⟶ una cosa che manca rispeJo alla libertà personale è la mancanza della possibilità d’intervento di emergenza. ——————————— • ARTICOLO 16 “Ogni ciKadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per mo5vi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni poli5che. Ogni ciKadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” SoggeJo: il ciJadino e la sua libertà di locomozione/ circolazione. Primo comma “Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni poli5che” ⟶ questo periodo è stato inserito poiché nel ventennio fascista c’era stata l’esperienza del confino, che aveva colpito mol2 oppositori poli2ci fascis2. In più par2 la nostra cos2tuzione vuole segnare una neJa presa di distanza dal periodo fascista. Secondo comma Ci sono dei limi2 alla libertà di espatrio ——————————— • ARTICOLO 17 “I ciKadini hanno diriKo di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprova5 mo5vi di sicurezza o di incolumità pubblica.” 15 LIBERTÀ DI RIUNIONE = espressione di una volontà di trovarsi insieme che risponde a finalità di caraJere poli2co (per questo questa libertà è riferita ai ciJadini) ⟶ ma che cos’è una riunione? Una riunione prevede la presenza di più persone nello stesso luogo. . . ma ciò non basta. . . per essere riunione è necessaria una convocazione, cioè qualcuno che invita dei soggeN in un determinato luogo per un certo scopo ⟶ volontà di riunirsi tuN per fare qualcosa tuN insieme!!! Primo comma La cos2tuzione tutela le riunioni solo se sono pacifiche e senza armi. Le riunioni possono svolgersi in tre 2pologie di luoghi: • Privato = fisicamente separato dall’ambiente circostante, dove un soggeJo privato ha il diriJo di escludere gli altri (es. propria casa) ⟶ non c’è necessità di preavviso. • Aperto al pubblico = luogo separato dal resto dell’ambiente, ma a cui chiunque può accedere (es. stadio, post controllo biglieJo). • Pubblici = tuN possono entrare con piena libertà di accesso ⟶ ci si può ritrovare anche senza partecipare per forza alla riunione ⟶ per queste NON è richiesta l’autorizzazione, ma si richiede solo un preavviso, cosicché le autorità possano organizzarsi per garan2re la sicurezza e verificare che non ci siano situazioni di pericolo ⟶ il mancato preavviso però non determina l’illegalità della riunione. ——————————— • ARTICOLO 18 “I ciKadini hanno diriKo di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vieta5 ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indireKamente, scopi poli5ci mediante organizzazioni di caraKere militare.” LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE Primo comma Che cos’è l’associazione? È una cosa completamente diversa dalla riunione. . . l’associazione implica l’esistenza di una struJura più o meno organizzata per il perseguimento di fini comuni ⟶ è uno scopo duraturo, che ha stabilità (a ≠ della riunioni), perché l’associazione ha caraJere stabile, non effimero. TuJo ciò che può essere faJo singolarmente, può essere faJo anche in forma associa2va. La libertà di associazione è tutelata anche nella forma nega5va, cioè non si può imporre alle persone di appartenere a una associazione per svolgere un’aNvità ⟶ vietato obbligare ad associarsi!!! Secondo comma Vietate associazioni segrete e di caraJere militare ⟶ in realtà non vietate tuJe, solo non hanno copertura cos2tuzionale ⟶ per essere proibite devono avere anche scopi e finalità poli2che, perciò inten2 di influire sulle pubbliche autorità. ——————————— • ARTICOLO 19 “TuQ hanno diriKo di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si traQ di ri5 contrari al buon costume” ↓ Libertà di religione = libertà di fede + libertà di celebrare il culto. Buon costume = uno dei conceN che nascono nel diriJo privato, si traJa del limite della sfera della decenza. Nella cos2tuzione è tutelata anche la libertà di non credere. ——————————— 27/03/2023 • ARTICOLO 20 “Il caraKere ecclesias5co e il fine di religione o di culto d'una associazione od is5tuzione non possono essere causa di speciali limitazioni legisla5ve, né di speciali gravami fiscali per la sua cos5tuzione, capacità giuridica e ogni forma di aQvità”. ——————————— • ARTICOLO 21 16 “TuQ hanno diriKo di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scriKo e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggeKa ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per aKo mo5vato dell'autorità giudiziaria nel caso di deliQ, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempes5vo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ven5quaKro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ven5quaKro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effeKo. La legge può stabilire, con norme di caraKere generale, che siano resi no5 i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli speKacoli e tuKe le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimen5 adegua5 a prevenire e a reprimere le violazioni” ↓ Libertà di manifestazione del proprio pensiero, apertura al pluralismo, alla tolleranza, al dissenso ecc.. pietra angolare del sistema!!! Questa libertà non è rivolta solamente nei confron2 dell’individuo, ma nei confron2 della colleNvità, poiché è grazie al dibaNto e alla manifestazione del pensiero che la comunità progredisce. Ar2colo dedicato principalmente alla STAMPA ⟶ per questa si vuole deJare una disciplina esaus2va. Come viene disciplinata la stampa?… Secondo comma X esprimere la manifestazione del pensiero aJraverso la stampa non può essere faJa una richiesta di autorizzazione, né controllo preven2vo, né censura. Terzo comma Si può procedere al sequestro dello stampato, cioè l’impedimento della sua diffusione, MA SOLO se avvengono deliN compiu2 a un mezzo della stampa o provvedimento mo2vato del giudice. DireKore responsabile = risponde di tuJo ciò che viene scriJo. È pubblicato nel suo periodico, perciò è una sorta di controllore, dovendo egli rispondere di cosa c’è scriJo sul suo giornale. Quinto comma I ciJadini devono avere consapevolezza di chi finanzia la stampa periodica, si richiede infaN di rendere no2 i finanziatori. Questa norma consente anche un controllo a fini an2 trust: x garan2re che tuN possano esercitare il diriJo di informare, il nostro ordinamento vieta le posizioni dominan2, che cioè uno stesso soggeJo abbia una grande quota degli stampa2. Sesto comma Unica limitazione alla libertà di pensiero: mantenimento del buon costume ⟶ non sono ammesse manifestazioni del pensiero che offendo il sen2mento del pudore, il senso della decenza ⟶ questo riguarda tuN gli altri soggeN (riceven2) che possono ricevere la manifestazione del pensiero altrui ⟶ il pudore va valutato dal punto di vista del des2natario. ↓ Le norme per la stampa valgono anche per la stampa eleJronica? La legge sull’editoria non riguarda l’editoria eleJronica, ma solo quella su carta stampata. Può essere punito il negazionismo (es. negare even2 storici come la persecuzione nazista degli ebrei)? Nel nostro ordinamento no (a ≠ di Francia), ma il negazionismo è punito in quanto cos2tuisce un’aggravante. ——————————— • ARTICOLO 22 “Nessuno può essere privato, per mo5vi poli5ci, della capacità giuridica, della ciKadinanza, del nome.” ——————————— 28/03/2023 • ARTICOLO 23 “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.” Questo ar2colo tutela la LIBERTÀ DI AUTO DETERMINARSI, ad esempio in merito al comportamento stradale (fermarsi al rosso, far passare pedoni ecc..). 17 Secondo comma Il limite alla garanzia dell’unità familiare non esiste più, ormai è quello che stabilisce il giudice (nel caso di dissidio dei genitori). ——————————— • ARTICOLO 30 “E` dovere e diriKo dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se na5 fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assol5 i loro compi5. La legge assicura ai figli na5 fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compa5bile con i diriQ dei membri della famiglia legiQma. La legge deKa le norme e i limi5 per la ricerca della paternità.” Primo comma “DiriKo e dovere” = aJribuito a quel soggeJo che deve preservare una funzione superiore, in questo caso da parte dei genitori verso l’educazione dei figli. Secondo comma Qualcuno interviene in sos2tuzione dei genitori. Terzo comma Parità di traJamento tra figli legiNmi e illegiNmi. ——————————— • ARTICOLO 31 “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compi5 rela5vi, con par5colare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli is5tu5 necessari a tale scopo”. Secondo comma Si prescinde da dove si è na2, c’è tutela generare di infanzia e di gioventù, come tutela generale di maternità. ——————————— • ARTICOLO 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diriKo dell'individuo e interesse della colleQvità, e garan5sce cure gratuite agli indigen5. Nessuno può essere obbligato a un determinato traKamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limi5 impos5 dal rispeKo della persona umana.” DIRITTO ALLA SALUTE Primo comma Salute = stato di benessere psico-fisico, diriJo fondamentale & interesse delle colleNvità ⟶ il diriJo alla salute è una condizione giuridica complessa, non si esprime in un solo modo. Il diriJo alla salute implica il diriJo ad un ambiente salubre, che non provochi danni alla salute dell’uomo. Implica anche diriJo ad avere le cure necessarie x evitare di perdere lo stato di salute. Implica anche che ne venga imposto coaNvamente l’esercizio, imponendo traJamen2 sanitari a chi volontariamente non li vorrebbe subire. Secondo comma Quando le persone possono essere obbligate a un traJamento sanitario? Quando non hanno capacità di agire o quando il traJamento sanitario è volto a prevenire uno stato di morbosità che può provocare danni a terzi. La legge però non può violare in nessun modo i limi2 della dignità umana. ——————————— 03/04/2023 • ARTICOLO 33 “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica deKa le norme generali sull'istruzione ed is5tuisce scuole statali per tuQ gli ordini e gradi. En5 e priva5 hanno il diriKo di is5tuire scuole ed is5tu5 di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diriQ e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un traKamento scolas5co equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 20 E` prescriKo un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le is5tuzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diriKo di darsi ordinamen5 autonomi nei limi5 stabili5 dalle leggi dello Stato.” Terzo comma “Senza oneri x lo stato" ⟶ per capire cosa significa è necessario guardare al comma successivo. . . Quarto comma “TraJamento equipollente” ⟶ ci si domanda se questo obbligo sia esclusivamente previsto a carico delle scuole private o è anche previsto come onere a carico dello stato ⟶ quando lo stato non può offrire a tuN gli studen2 una possibilità di istruzione, è gius2ficabile che assista gli studen2 di scuole private con contribu2 pubblici? Si, fare sen2re gli studen2 di scuole pubbliche traJa2 allo stesso modo di quelli di scuole private. ——————————— • ARTICOLO 34 “La scuola è aperta a tuQ. L'istruzione inferiore, impar5ta per almeno oKo anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diriKo di raggiungere i gradi più al5 degli studi. La Repubblica rende effeQvo questo diriKo con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere aKribuite per concorso.” ——————————— TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI • ARTICOLO 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tuKe le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diriQ del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabili5 dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.” Norme programma2che, NO norma immediatamente riceNva ⟶ richiedono l’intervento del legislatore. ——————————— • ARTICOLO 36 “Il lavoratore ha diriKo ad una retribuzione proporzionata alla quan5tà e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavora5va è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diriKo al riposo seQmanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” Primo comma Come può essere aJuata questa disposizione? La giurisprudenza lo ri2ene un preceJo immediatamente applicabile ⟶ se un lavoratore subordinato ri2ene che la su retribuzione sia inferiore alle condizioni minime stabilite dall’ar2colo 36, si può rivolgere al giudice ⟶ il giudice che determina la retribuzione dovuta, in base a quali parametri la sceglierà? Per individuare il salario minimo fa riferimento ai contraN colleNvi in vigore. Secondo comma Durata massima giornata lavora2va = 13 ore al giorno. • ARTICOLO 37 “La donna lavoratrice ha gli stessi diriQ e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che speKano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consen5re l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garan5sce ad essi, a parità di lavoro, il diriKo alla parità di retribuzione.” ——————————— 21 • ARTICOLO 38 “Ogni ciKadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diriKo al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diriKo che siano prevedu5 ed assicura5 mezzi adegua5 alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malaQa, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minora5 hanno diriKo all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compi5 previs5 in questo ar5colo provvedono organi ed is5tu5 predispos5 o integra5 dallo Stato. L'assistenza privata è libera.” Primo comma DiriJo reso effeNvo aJraverso il sistema di assistenza sociale. Secondo comma ConceJo di previdenza sociale. Quinto comma Prima della cos2tuzione l’assistenza privata non era libera ⟶ l’assistenza privata richiedeva di essere soJoposta ad un controllo da parte di en2 pubblici. ——————————— • ARTICOLO 39 “L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindaca5 non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statu5 dei sindaca5 sanciscano un ordinamento interno a base democra5ca. I sindaca5 registra5 hanno personalità giuridica. Possono, rappresenta5 unitariamente in proporzione dei loro iscriQ, s5pulare contraQ colleQvi di lavoro con efficacia obbligatoria per tuQ gli appartenen5 alle categorie alle quali il contraKo si riferisce.” Primo comma Principio neJo di libertà sindacale ⟶ i lavoratori possono liberamente organizzarsi in sindaca2. Secondo comma La libertà sindacale è sancita in modo neJo, però un obbligo può essere loro imposto: registrarsi. . . Terzo comma . . .Cosa ci vuole per registrarsi? “Un ordinamento interno a base democra2ca” ⟶ con questa affermazione si voleva vietare i “sindaca5 gialli”, cioè quelli sostenu2 e finanzia2 dai datori di lavoro, che avrebbero faJo i loro interessi. Questo ordinamento a base democra2ca non è gradito ai sindaca2, i quali hanno preferito non registrarsi, tanto che manca una norma di effeNva aJuazione dell’ar2colo 39. Non iscrivendosi ai registri hanno perso la possibilità di s2pulare contraN colleNvi. . . Quarto comma . . . i vari sindaca2 avrebbero dovuto dare luogo a delle rappresentante unitarie x categorie lavora2ve, le quali avrebbero dovuto negoziare con le rappresentanze dei datori di lavoro, i contraN colleNvi. Secondo lo schema di questo ar2colo i contraN colleNvi avrebbero efficacia su tuN i lavoratori e i datori anche non iscriN ai sindaca2 ⟶ si applicherebbero a tuN i soggeN forman2 oggeJo di contraJazione colleNva!!! ——————————— • ARTICOLO 40 “Il diriKo di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.” ↪︎ Questo ar2colo prevede due norme: - Affermazione del diriJo di sciopero - Affermazione di una necessaria conformazione del diriJo di sciopero ⟶ questo deve trovare una sua disciplina legisla2va, che è mancata x mol2 anni ⟶ il diriJo di sciopero è un diriJo soggeNvo tutelato dalla cos2tuzione, per questo post nascita cos2tuzione è stata dichiarata l’incos2tuzionalità di una serie di ar2coli del codice penale che stabilivano lo sciopero come un reato (es. nel codice fascista Rocco è così). Lo sciopero è volto a migliorare le condizioni dei lavoratori anche quando è direJo a fare pressioni agli organi poli2ci e governa2vi ⟶ gli scioperi poli2ci non sono vieta2, purché non siano direN a sovver2re l’ordine cos2tuzionale o ad impedire il libero esercizio dei poteri del governo e del parlamento. 22 ——————————— • ARTICOLO 46 “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diriKo dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limi5 stabili5 dalle leggi, alla ges5one delle aziende.” Il modello è quello della democrazia economica industriale affermatasi nel nord Italia negli anni del dopoguerra. È uno degli ar2coli meno aJua2 della cos2tuzione, difaN abbiamo pochi esempi di aJuazione di questa disciplina… • ARTICOLO 47 “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tuKe le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà direKa col5vatrice e al direKo e indireKo inves5mento azionario nei grandi complessi produQvi del Paese.” Tra i compi2 della repubblica c’è quello di controllare le banche al fine di garan2re la stabilità del mercato del credito e tutelare la stabilità dei ciJadini. ——————————— TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI • ARTICOLO 48 “Sono eleKori tuQ i ciKadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisi5 e modalità per l'esercizio del diriKo di voto dei ciKadini residen5 all'estero e ne assicura l'effeQvità. A tale fine è is5tuita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegna5 seggi nel numero stabilito da norma cos5tuzionale e secondo criteri determina5 dalla legge. Il diriKo di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effeKo di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indica5 dalla legge.” Primo comma Abbassa2 alla maggiore età i requisi22 per partecipare all’eleJorato aNvo e all’elezione in senato. Secondo comma Il voto è: 1. Personale ed uguale = è un diriJo che non può essere ceduto o esercitato tramite un’altra persona, bisogna votare personalmente ⟶ è ammesso solo il voto assis2to x persone che ne hanno necessità (ciechi aiuta2 a meJere x nella scheda), MA non si può delegare altri per votare. 2. Libero e segreto = forma che è necessariamente in endiadi, non c’è voto libero se non è segreto. “Il suo esercizio è un dovere civico” ⟶ il diriJo di voto non può essere assimilato ad un normale diriJo che può essere esercitato o meno, i ciJadini devono in qualche modo essere “obbliga2” a votare ⟶ voto NO direJamente obbligatorio, MA è un dovere civico, anche se oggi è un dovere totalmente privo di sanzione e privo di conseguenze per chi non vi adempie. 05/04/2023 Quarto comma La sentenza penale irrevocabile determina l’interdizione dai pubblici uffici e, a seconda dei casi, dall’eleJorato aNvo. ↓ VOTO = massima espressione della sovranità popolare. Si vota x eleggere, x prendere delle decisioni poli2che (es. si è votato x decidere tra repubblica e monarchia), x esercitare un potere legisla2vo nega2vo aJraverso referendum abroga2vo, x referendum territoriali (la fusione di comuni o province), x esprime un parere (referendum consul2vi) ecc.. il voto più ricorrente è comunque quello per eleggere. Quali sono i principi cos2tuzionali che orientano il legislatore nella scelta dei sistemi eleJorali? Si dis2ngue tra diriN di eleJorato passivo e aNvo: - Passivo = posizione di chi può essere eleJo. - ANvo = posizione di chi può eleggere ⟶ l’eleJorato aNvo compone il corpo eleJorale, cioè la frazione poli2camente aNva del popolo italiano ⟶ non coincide con tuN i ciJadini che hanno raggiunto la maggiore età, poiché, ed esempio, può essere esteso anche ad alcuni non italiani residen2 nel comune italiano. Le cariche eleNve vengono assegnate aJraverso la legge eleJorale, la quale disciplina tuJe le modalità e condizioni x lo svolgimento delle elezioni. La legge eleJorale stabilisce il sistema eleJorale, o formula eleJorale. Quando si vota x 25 eleggere occorre applicare una formula eleJorale ⟶ lo spazio x la determinazione di una certa formula eleJorale è amplissimo x il legislatore, esistono cen2naia di sistemi eleJorali. Ques2 ul2mi indicano i meccanismi con cui il voto degli eleJori viene trasformato in seggi, in cariche ⟶ si distringono a seconda dell’elezione di organi monocra2ci o collegiali: • Monocra8ci: compos2 da una sola persona, es. sindaco. Ci sono due sistemi: 3) Sistema majority = viene eleJo alla carica monocra2ca colui che raggiunge la metà +1 dei vo2 ⟶ talvolta si ricorre al balloJaggio quando non si riesce a trovare una soluzione alla prima: si procede a nuove elezioni potendo scegliere solo tra coloro che hanno avuto più vo2 nell’elezione precedente. 4) Sistema plurality = vince le elezioni chi prende + vo2 indipendentemente dalla soglia raggiunta. • Collegiali: l’organo collegiale deve rappresentare il corpo eleJorale ⟶ le formule eleJorali x eleggere gli organi collegiali sono fondamentalmente due: 5) Formula maggioritaria = scomposizione del corpo eleJorale in tan2 collegi quan2 sono i seggi da assegnare ⟶ ciascuna circoscrizione elegge un suo rappresentate aJraverso uno dei due sistemi sovra cita2 (↑). Queste formule maggioritarie hanno pregi e difeN: da un lato garan2scono una rappresentanza territoriale estesa, PERO’ con l’esito delle votazioni può verificarsi una forte disproporzionalità. 6) Formula proporzionale = fondata sul criterio che i seggi devono essere ripar22 in proporzione ai vo2 (30% dei vo2, 30% dei seggi). Questo sistema eleJorale non garan2sce la governabilità, ed è per questo che vengono accompagna2 da alcuni correNvi (che hanno lo scopo di garan2re la governabilità) ⟶ sono da2 dalla soglia di sbarramento e dal premio di maggioranza: - Soglia di sbarramento = non vengono ammesse alla ripar2zione dei seggi le liste che non raggiungono una soglia minima percentuale di vo2. - Premio di maggioranza = proprio per garan2re formazione di maggioranza stabile, alla lista che vince le elezioni con una maggioranza rela2va viene aJribuita una quota di seggi superiore alla metà +1. ——————————— • ARTICOLO 49 “TuQ i ciKadini hanno diriKo di associarsi liberamente in par55 per concorrere con metodo democra5co a determinare la poli5ca nazionale.” I PARTITI POLITICI sono delle associazioni, che hanno la par2colare finalità di cos2tuire il modo con cui i ciJadini partecipano a determinare la poli2ca, di individuare cioè quei fini che aJraverso le is2tuzioni devono essere consegui2 dalla comunità. I par22 sono organi delle società civile, non organi dello stato apparato, e non sono neanche l’unico modo con cui i ciJadini possono perseguire finalità poli2che. I par22 devono concorrere con metodo democra5co a determinare la poli5ca nazionale ⟶ che vuol dire con “metodo democra2co”? Questo non aNene all’organizzazione interna dei par22, MA riguarda il modo di operare dei par22, che lo devono fare nel rispeJo delle regole basilari della democrazia. Il faJo che i par22 siano organi della società civile fa sì che non sia doveroso il loro finanziamento pubblico. ——————————— • ARTICOLO 50 “TuQ i ciKadini possono rivolgere pe5zioni alle Camere per chiedere provvedimen5 legisla5vi o esporre comuni necessità.” non c’è una volontà popolare che supera quella dei rappresentan2 delle camere, i ciJadini possono solo chiedere o esporre necessità. ——————————— • ARTICOLO 51 “TuQ i ciKadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche eleQve in condizioni di eguaglianza, secondo i requisi5 stabili5 dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con apposi5 provvedimen5 le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche eleQve, parificare ai ciKadini gli italiani non appartenen5 alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche eleQve ha diriKo di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.” Primo comma 26 “A tale fine la Repubblica promuove con apposi5 provvedimen5 le pari opportunità tra donne e uomini” ⟶ periodo introdoJo con la legge di revisione cos2tuzionale del 2003 ⟶ questo perché la legge aveva dichiarato incos2tuzionale le quote di genere (= quote rosa), che aveva stabilito che 1/3 dei candida2 di una lista avrebbe dovuto essere diverso da uomo ⟶ il legislatore volle però concedere a tuN pari opportunità e fece riapprovare questa modifica cos2tuzionale. Secondo comma La parificazione x l’accesso ai pubblici uffici è stata estesa anche ai ciJadini dell’unione europea. ——————————— • ARTICOLO 52 “La difesa della Patria è sacro dovere del ciKadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limi5 e modi stabili5 dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del ciKadino, né l'esercizio dei diriQ poli5ci. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democra5co della Repubblica.” ——————————— • ARTICOLO 53 “TuQ sono tenu5 a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contribu5va. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” Primo comma Lo stato, x avere servizi pubblici, si alimenta dal punto di vista finanziario aJraverso le imposte e tasse, = sistema tributario ⟶ i ciJadini le devono pagare in ragione dalla loro capacità contribu2va, data dal patrimonio o dal reddito del singolo. Secondo comma “Criteri di progressività” = chi ha meno deve dare meno di chi ha di più, e non in misura proporzionale (su questo principio si basa l’Irpef). ——————————— • ARTICOLO 54 “TuQ i ciKadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Cos5tuzione e le leggi. I ciKadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabili5 dalla legge.” Primo comma In Italia le leggi devono essere osservate anche da chi non è ciJadino italiano. 17/04/2023 PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Forme di governo sono essenzialmente 4 (+1): 1) Monarchia cos2tuzionale (monarchia limitata o governo cos2tuzionale puro) ⟶ quello che si insatura in GB con la rivoluzione, quello dello statuto Alber2no. La monarchia cos2tuzionale segna il passaggio dallo stato assoluto a quello liberale ⟶ governo di pochi che si pongono l’obieNvo di rappresentare la nazione, cioè il parlamento. Il potere legisla2vo viene aJribuito anche al parlamento, perché la legge rappresenta l’espressione del parlamento che la delibera e del sovrano che la sanziona (sanziona nel senso che la approva). 2) Governo parlamentare ⟶ presenza di un parlamento che però diventa 2tolare di poteri molto superiori, infaN esercita la funzione legisla2va in via esclusiva + rapporto fiduciario tra governo e parlamento. . . questo rapporto nasce dal potere di messa in accusa dei ministri da parte del parlamento (impeachment) ⟶ loro non possono stare in carica se oltre alla fiducia del sovrano non oJengono anche quella del parlamento. Il governo parlamentare si basa proprio sul rapporto fiduciario, cioè il governo sta in carica perché il parlamento gli conferisce la fiducia. È una forma di governo che prevede una forte compenetrazione tra i due organi. TuJo questo comporta una problema2ca su chi tra i due organi prevale. . .? Non è facile definirlo. 27 Il presidente del senato è la seconda carica dello stato xke esercita i poteri di supplenza in caso di impedimento del presidente della repubblica; il presidente della camera presiede il parlamento in seduta comune ⟶ oltre ciò, il presiedente esercita poteri di direzione (dirige i dibaN2), man2ene l’ordine in aula, può provocare l’intervento della forza pubblica, definisce l’ordine del giorno di ciascuna camera (il “calendario” dei lavori), applica sanzioni nei confron2 di deputa2 e senatori ecc.. ——————————— • ARTICOLO 64 “Ciascuna Camera adoKa il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componen5. Le sedute sono pubbliche; tuKavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componen5, e se non sono adoKate a maggioranza dei presen5, salvo che la Cos5tuzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diriKo, e se richies5 obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sen55 ogni volta che lo richiedono.” Primo comma Maggioranza par2colare x l’approvazione dei regolamen2. L’aerea di competenza regolamentare è fondamentale perché i rappor2 tra ques2 e le altre regole sono coordina2 dal principio di competenza ⟶ i regolamen2 devono disciplinare organizzazione e aNvità all’interno di ciascuna camera Secondo comma Principio di pubblicità ⟶ sedute sono pubbliche. Terzo comma Come adoJa le decisioni il parlamento? Principio della maggioranza semplice. Per la validità delle deliberazioni sono richies2 due quorum: • Funzionale = deve essere presente almeno la metà + 1 dei membri della camera (50% + 1) ⟶ se si fa richiesta di verifica del numero legale dei membri, occorre contare i votan2 e vedere se viene raggiunto il 50% + 1 degli aven2 diriJo (questo è un modo per ostacolare i lavori parlamentari). • Cos2tu2vo. ——————————— • ARTICOLO 65 “La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompa5bilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.” Primo comma Ineleggibilità = incapacità di essere eleN, limitazione del diriJo all’eleJorato passivo ⟶ può assumere la forma dell’incandidabilità, cioè una persona non può nemmeno candidarsi alle elezioni. Queste due sono legate alla necessità di garan2re all’eleJore una libera formazione della libertà ⟶ si vuole infaN evitare che cer2 soggeN possano sfruJare vantaggi par2colari e di influenzare l’eleJorato. L’incompa2bilità mira ad evitare il confliJo di interessi, tra cariche di deputato o di senatore. ——————————— • ARTICOLO 66 “Ciascuna Camera giudica dei 5toli di ammissione dei suoi componen5 e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompa5bilità”. È il caso di “giurisdizione domes8ca” o autodichia = par2colare preroga2va dei due rami del Parlamento di risolvere, aJraverso un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipenden2. L’autodichia si gius2fica solo per ciò che è streJamente collegato al parlamento. ——————————— • ARTICOLO 67 “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.” 30 Il parlamento non fa solo leggi ma anche altre cose… alcuni funzioni solo collegate alla funzione 2picamente rappresenta2va del corpo eleJorale: il parlamento elegge il presidente della repubblica, elegge 1/3 dei membri del consiglio della magistratura. Esercita poi funzioni di indirizzo poli2co, = aNvità che consiste nell’orientare l’esercizio dei pubblici poteri verso determina2 obieNvi ⟶ questa funzione speJa al binomio parlamento - governo ⟶ il parlamento coordina l’azione dei pubblici poteri verso ques2 fini aJraverso l’esercizio dei poteri legisla2vi, cioè aJraverso gli is2tu2 2pici che sono la mozione, la risoluzione, l’ordine del giorno: • Mozione = delibera che prende ciascuna camera che indica al governo cer2 obieNvi ritenu2 importan2 che deve raggiungere ⟶ gli indica come raggiungerli, indica una linea di condoJa. Mozione + impo è quella che deve votare quando nasce nuovo governo, mozione di fiducia, = approva le linee, il programma del governo e fa nascere il rapporto fiduciario tra i due organi. La mozione è lo strumento principale di orientamento della linea poli2ca verso il governo. • Risoluzione = aN simili a mozione, ma possono essere votate anche dalle commissioni parlamentari. • Ordine del giorno = aN di indirizzo che non hanno lo stesso grado di impegno poli2co rispeJo alle preceden2 o una vincola2vità giuridica. Per svolgere l’aNvità di indirizzo poli2co il parlamento ha bisogno di informazioni ⟶ il parlamento svolge funzione informa2va/ conosci2va, assume cioè info aJraverso vari strumen2, che vanno dalle inchieste su faN di interesse pubblico alle indagini (che sono conosci2ve). Il parlamento può anche informarsi su quello che fa il governo ⟶ aNvità di informazione sconfina su quella di controllo, funzione molto importante nei confron2 del governo ai fini del funzionamento della democrazia: • Interrogazioni = quesi2 che il singolo membro del parlamento può porre al governo, al fine di sapere qual è la posizione del governo riguardo ad un determinato faJo di interesse colleNvo. • Interpellanze = singolo membro del parlamento chiede al governo che provvedimento intende assumere e come intende muoversi riguardo ad un determinato faJo di interesse pubblico. ——————————— • ARTICOLO 68 “I membri del Parlamento non possono essere chiama5 a rispondere delle opinioni espresse e dei vo5 da5 nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appar5ene, nessun membro del Parlamento può essere soKoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimen5 privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'aKo di commeKere un deliKo per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per soKoporre i membri del Parlamento ad interceKazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.” Primo comma Irresponsabilità = membro parlamento non può essere chiamato a rispondere del voto o dell’opinione che ha espresso ⟶ l’irresponsabilità per le opinione vale con riferimento all’aNvità che si svolge dentro le aule parlamentari. Cosa succede quando un parlamentare esprime opinioni fuori dall’aula? C’è un nesso funzionale tra le esternazioni del pensiero parlamentare e la funzione pubblica in quanto parlamentare ⟶ se le esternazioni sono collegate all’aNvità parlamentare, sono proteJe da “immunità parlamentare”, perché si collegano all’aNvità 2pica, MA se un parlamentare diffamasse un altro ciJadino, risponderà normalmente, perché non c’è nesso con l’aNvità parlamentare svolta. Secondo comma Si prevede l’inviolabilità della persona parlamentare, SALVO CHE: I) Ciò avvenga in forza di una sentenza irrevocabile ⟶ in questo caso non si può soJrarre alla giurisdizione ⟶ immunità viene meno; II) Sia colto in flagranza di un deliJo; III) Ci sia autorizzazione da parte delle camere ⟶ in base a quali criteri si decide se concedere o no l’autorizzazione? Compito della camera è verificare se c’è qualche elemento che faccia pensare che la magistratura persegua il parlamentare non x un reato effeNvo, ma x le sue posizioni poli2che ⟶ ciò è definito “apparenza di persecuzione”. ——————————— 31 19/04/2023 • ARTICOLO 69 “I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.” ——————————— Sezione II - la formazione delle leggi • ARTICOLO 70 “La funzione legisla5va è esercitata colleQvamente dalle due Camere.” ——————————— • ARTICOLO 71 “L'inizia5va delle leggi appar5ene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed en5 ai quali sia conferita da legge cos5tuzionale. Il popolo esercita l'inizia5va delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila eleKori, di un progeKo redaKo in ar5coli.” ——————————— • ARTICOLO 72 “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva ar5colo per ar5colo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimen5 abbrevia5 per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferi5 a Commissioni, anche permanen5, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione defini5va, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componen5 della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia soKoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione direKa da parte della Camera è sempre adoKata per i disegni di legge in materia cos5tuzionale ed eleKorale e per quelli di delegazione legisla5va, di autorizzazione a ra5ficare traKa5 internazionali, di approvazione di bilanci e consun5vi.” Primo comma Il procedimento di formazione di una legge richiede una fase istruJoria, che si ar2cola in un esame da parte di una commissione e poi da parte della camera, che approva il disegno di legge. Le commissioni cosa sono? Esistono dagli anni ’20 del ‘900, non tuN i parlamen2 operano x commissione. . . queste possono essere commissioni permanen2 o ad hoc per l’istruJoria di un disegno di legge ⟶ corrispondono tendenzialmente ai ministeri più importan2. Le commissioni sono cos2tuite in modo da rispecchiare i gruppi parlamentari (= proiezione dei par22) ⟶ ques2 ul2mi sono fondamentali x lo svolgimento della vita parlamentare, sopratuJo nello stabilire l’ordine dei lavori parlamentari. Per cos2tuire gruppi parlamentari serve un numero mino di 20 deputa2 e 10 senatori ⟶ se non si raggiunge numero minimo, coloro che non ritengono di far parte di nessun gruppo parlamentare confluiscono nel gruppo misto ⟶ negli ul2mi anni è diventato addiriJura il gruppo più numeroso, raccogliendo tuN coloro che non fanno parte di nessun par2to o lista. => Le commissioni sono composte in proporzione ai gruppi parlamentari. Il presidente della commissione stabilisce cosa portare avan2 e discutere all’interno della commissione e cosa no ⟶ i disegni di legge che vanno avan2 sono esamina2 in commissione, la quale poi esprime un parere finale e lo soJopone alla assemblea. Una volta che il testo viene inviato all’assemblea, viene soJoposto al voto (ar2colo x ar2colo) e poi si ha la votazione finale (voto complessivo, no x singolo ar2colo) ⟶ procedimento ordinario di formazione legge!!! Terzo comma La legge viene affidata all’approvazione delle commissioni ⟶ queste possono essere coinvolte nel procedimento di formazione della legge in via ordinaria, = procedimento in commissione in sede consul5va (sede referente). Altra modalità prevista: commissione in sede redigente ⟶ commissione procede all’approvazione di un testo di legge, MA non lo delibera in via defini2va. Quarto comma Camera e senato possono usare procedimen2 di approvazione diversi, ma alla fine del procedimento le due camere devono raggiungere il consenso sul medesimo testo di legge, sennò esso viene decretato incos2tuzionale. ——————————— 32 Secondo comma Il governo, in casi eccezionali, può però emanare provvedimen2 provvisori con forza di legge, i decreH legge (smen2sce ciò che è deJo nel primo comma) ⟶ si richiedeno casi straordinari di necessità e di urgenza, ovvero situa in cui non vi è la possibilità di legiferare con i tempi normali del parlamento, che di norma solo molto lunghi. I decre2 legge sono provvisori, cioè hanno una durata predeterminata, infaN non possono durare più di 60 giorni ⟶ per renderli validi devono però essere trasforma2 in legge vera e propria ⟶ se la legge di conversione viene emanata entro 60 gg, il decreto produce effeN fin dal momento in cui è stato emanato. . . Terzo comma . . . se però il decreto non viene conver2to in legge, perde di efficacia fin dal suo inizio, = è come se non fosse mai stato emanato!!! Questo crea mol2 problemi. . . Quarto comma . . . infaN, nel momento in cui il parlamento non approva il decreto legge, può comunque regolare gli effeN prodoN dal decreto nell’arco di tempo dei 60 giorni (anche se non viene conver2to in legge). 02/05/2023 Il parlamento può non conver2re il decreto legge in legge, o per inerzia non votando entro i 6 giorni o votando direJamente contro il decreto ⟶ in ques2 casi perde immediatamente efficacia. Incos5tuzionalità della reiterazione dei decre5 legge non conver55 ⟶ nella sostanza, un decreto non può più essere reiterato, pena la sua incos2tuzionalità. I decre2 legge, inoltre, non possono riprodurre contenuto di nome dichiarate incos2tuzionali. ——————————— • ARTICOLO 78 “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.” ↪︎ lo stato di guerra non è definito dalla cos2tuzione, è oggeJo di interpretazione. È deliberato dalle camere e dichiarato dal presidente della repubblica ⟶ nel caso venga dichiarato lo stato di guerra il governo assume i poteri necessari, conferi2 dal parlamento ⟶ governo insignito di pieni poteri in questo caso. ——————————— • ARTICOLO 79 “L'amnis5a e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componen5 di ciascuna Camera, in ogni suo ar5colo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnis5a o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnis5a e l'indulto non possono applicarsi ai rea5 commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.” Primo comma Amnis2a e indulto sono due provvedimento di clemenza: - Amnis2a = es2nzione di cer2 rea2. - Indulto = es2nzione della pena. La legge fa riferimento a rea2 già commessi ⟶ amnis2a e indulto verranno applica2 per rea2 commessi prima della data stabilita, non per rea2 futuri. ——————————— • ARTICOLO 80 “Le Camere autorizzano con legge la ra5fica dei traKa5 internazionali che sono di natura poli5ca, o prevedono arbitra5 o regolamen5 giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.” ↪︎ Potere estero ce l’ha sia il governo che il presidente della repubblica, a cui speJa la ra2fica dei traJa2, MA per una serie di traJa2 è necessaria anche l’autorizzazione delle camere, la quale viene data con legge. ——————————— • ARTICOLO 81 “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 35 Il ricorso all'indebitamento è consen5to solo al fine di considerare gli effeQ del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adoKata a maggioranza assoluta dei rispeQvi componen5, al verificarsi di even5 eccezionali. Ogni legge che impor5 nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consun5vo presenta5 dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quaKro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri vol5 ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabili5 con legge approvata a maggioranza assoluta dei componen5 di ciascuna Camera, nel rispeKo dei princìpi defini5 con legge cos5tuzionale.” Primo comma Il bilancio serve a prevedere le entrate dello stato, e deve assicurare che queste entrate siano al livello delle spese, cioè delle uscite. Il principio è che tra entrate e spese vi deve essere un equilibrio, tenendo conto anche delle fasi avverse del ciclo economico. Secondo comma Lo stato un tempo, quando aveva bisogno di denaro, baJeva moneta, creando così una forte spinta infla2va e alimentando una forte crescita dei cos2. Da una cinquan2na di anni ormai lo stato non può più emeJere moneta, poiché quan2 soldi stampare è deciso dalla BCE ⟶ quando lo stato ha bisogno di somme di denaro superiore di quello che possono garan2rgli le entrate, può indebitarsi, chiedere cioè del denaro in pres2to ⟶ questo lo può fare in due circostante: - Quando il ciclo economico è nega2vo; - In circostante eccezionali, per le quali è richiesto un voto da parte di entrambi i rami del parlamento a maggioranza assoluta. Terzo comma Quando il parlamento approva la legge che prevede una spesa che non sia prevista dalla legge di bilancio già stabilita, occorre spiegare come e quali mezzi usare per far fronte a tale spesa. Quarto comma Il bilancio è approvato entro il 31 dicembre, ma documento di economia e finanza approvato entro il 15 aprile. Se il parlamento non ce la fa ad approvare la legge di bilancio, l’esercizio provvisorio fa si che non si possa spendere per ogni mese a par2re dal 1 gennaio + di un 12esimo delle somme stanziate l’anno precedente. Rendiconto = controlla che entrate e spese siano coeren2 con i 2toli di entrata e i 2toli di spesa ⟶ documento preJamente contabile. ——————————— • ARTICOLO 82 “Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componen5 una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.” Disciplina le COMMISSIONI D’INCHIESTA. TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ↓ • ARTICOLO 83 “Il Presidente della Repubblica è eleKo dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delega5 per ogni Regione eleQ dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru5nio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scru5nio è sufficiente la maggioranza assoluta.” ↪︎ PRESIDENTE = organo eleNvo ⟶ eleJo da grandi eleJori (mag parte parlamentari), ma parte più piccola anche rappresentan2 della regione. Elezione ha luogo a scru2nio segreto. 36 • ARTICOLO 84 “Può essere eleKo Presidente della Repubblica ogni ciKadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diriQ civili e poli5ci. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompa5bile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determina5 per legge.” ——————————— • ARTICOLO 85 “Il Presidente della Repubblica è eleKo per seKe anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputa5 convoca in seduta comune il Parlamento e i delega5 regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel fraKempo sono proroga5 i poteri del Presidente in carica.” ——————————— • ARTICOLO 86 “Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputa5 indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.” Primo comma Potere di supplenza ⟶ aJribuita al presidente del senato. Poteri del presidente del senato? Egli può svolgere l’ordinaria amministrazione e aN urgen2. Occupa poi la stessa posizione del presidente, anche se non presta giuramento (a ≠ del presidente). ——————————— • ARTICOLO 87 “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di inizia5va del Governo. Promulga le leggi ed emana i decre5 aven5 valore di legge e i regolamen5. Indice il referendum popolare nei casi previs5 dalla Cos5tuzione. Nomina, nei casi indica5 dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentan5 diploma5ci, ra5fica i traKa5 internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa cos5tuito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.” Primo comma Rappresentante dell’unità nazionale ⟶ la sua posizione è imparziale, infaN non partecipa alla funzione di governo e all’indirizzo poli2co di maggioranza. Secondo comma Può inviare messaggi formali alle camere ⟶ invia2 in due momen2: 1. Quando presidente rinvia una legge alle camere che si rifiuta temporaneamente di promulgare. 2. Quando richiede di segnalare ques2oni par2colarmente importan2 alle camere. Terzo comma La scelta della data e elezioni è in realtà del governo. 37 Oggi la legge stabilisce un teJo massimo ai membri del governo, includendo il presiden2 del consiglio, i ministri e i soJosegretari, = coloro messi a ver2ce di una struJura organizza2va che si ar2cola o in dipar2men2 o in direzioni generali. Esiste poi una categoria chiamata “ministri senza portafoglio”, i quali hanno posizione uguale ai ministri nel consiglio, MA non sono pos2 a capo di un ministero ⟶ non hanno un apparato organizza2vo soJostante, ma hanno un ruolo meramente poli2co. Il governo, inoltre, è formato dai soAosegretari (non previs2 da cos2tuzione), = delle cariche is2tuzionali poste al ver2ce di singoli seJori all’interno di un ministero ⟶ essi non partecipano alle riunioni del consiglio dei ministri. La legge prevede inoltre che si possa nominare uno o più vice del presidente del consiglio dei ministri, personaggi fida2 del premier. Essi hanno l’unico compito vero di sos2tuire il presidente del consiglio nel caso di una sua indisposizione, ma a parte ciò è una carica di valenza preJamente poli2ca e non is2tuzionale. Il consiglio dei ministri è presieduto dal presidente del consiglio dei ministri, il quale dirige interamente le riunioni. AJualmente abbiamo un governo formato da 15 ministri, + 9 senza portafoglio e 35 soJosegretari, in + ci sono 5 soJosegretari alla presidenza del consiglio dei ministri. ——————————— • ARTICOLO 93 “Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.” Il giuramento segna l’effeNva entrata in carica del premier ⟶ si ha il passaggio di consegna tra il presidente del consiglio uscente e quello entrante (suonata campanella). Il governo però non è ancora nella pienezza delle sue funzioni perché manca la fiducia da parte delle due camere. . . ——————————— • ARTICOLO 94 “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione mo5vata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per oKenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componen5 della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.” Primo comma Senza fiducia il governo non può fare nulla che postuli il rapporto fiduciario prima che questo non sia stato stabilito, il che significa che ancora non possono essere faJe interrogazioni e interpellanze; in questa fase il governo deve limitarsi alla presentazione degli aN urgen2. Secondo comma La fiducia è votata x appello nominale, in forma cioè palese ⟶ ognuno viene chiamato a votare a favore o contro, l’opinione pubblica è perciò informata di come votano i singoli. Il voto di fiducia è replicato per entrambe le camere. Terzo comma La fiducia viene data entro dieci giorni dalla formazione del governo. Il governo che viene cos2tuito si riunisce per le nomine dei soJosegretari e l’aJribuzione loro delle deleghe, per approvare il programma di governo, che consiste nell’esposizione degli obieNvi del governo e delle finalità che intenderà perseguire. Quarto comma Il governo può anche vedere non approvata una sua qualsiasi proposta di legge, poiché le conseguenze della mancata approvazione non implicano l’obbligo di dimissioni. Quinto comma Si richiede una minoranza qualifica x presentare la mozione di sfiducia (1/10 dei membri della camera), e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, per evitare colpi di mano, cioè per l’incapacità della maggioranza di organizzarsi in quel momento per sostenere il governo in carica (garan2re presenza membri). La sfiducia comporta l’obbligo di dimissioni del governo ⟶ in ques2 casi riparte il procedimento di formazione di un nuovo governo. Il presidente si dimeJe nel caso di sfiducia o di voto contrario, oppure vengono date delle dimissioni “di cortesia” quando viene eleJo un nuovo capo dello stato (il governo si dimeJe ma nuovo presidente lo rielegge 40 immediatamente). A differenza del premier, i ministri invece rimangono in carica fino al termine del mandato ⟶ non è possibile per il presidente del consiglio revocare la carica dei ministri. È prevista, invece, la sfiducia individuale, che colpisce perciò il singolo ministro ⟶ la sfiducia individuale mira a eliminare il singolo ministro, ma solitamente in seguito a ciò scaJa la reazione degli altri membri di governo che si opporranno alla mozione ⟶ è perciò un’is2tuto che viene raramente applicato. È uno strumento u2le sopratuJo per le maggioranze (e non come si penserebbe per la minoranza) al fine di far cadere un ministro che esprime un orientamento o idee diverse dalla maggioranza parlamentare. ——————————— • ARTICOLO 95 “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la poli5ca generale del Governo e ne è responsabile. Man5ene l'unità di indirizzo poli5co ed amministra5vo, promuovendo e coordinando l'aQvità dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli aQ del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli aQ dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le aKribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.” Primo comma Il presidente del consiglio “dirige” = la poli2ca generale è in realtà determinata dal consiglio dei ministri, il presidente ne è solo responsabile. Indirizza inoltre direNve poli2che amministra2ve ai singoli ministri, deve concordare con i ministri le dichiarazioni che ques2 rendono, è al ver2ce dei servizi di sicurezza ecc.. Al consiglio dei ministri come organo generale sono invece aJribuite le funzioni maggiori. Secondo comma I ministri hanno una doppia posizione all’interno del governo, poiché da un lato sono organi pos2 al ver2ce di un dicastero, possedendo una responsabilità poli2ca individuale, e dall’altro sono invece membri dell’organo collegiale, e hanno perciò una responsabilità colleNva. Sono il punto di snodo tra il ver2ce dell’esecu2vo, il governo, e tuJo l’apparato burocra2co che vi sta soJo. Questo ar2colo pone una riserva di legge… non lascia infaN tan2 spazi alla capacità di auto organizzazione del governo stesso ⟶ la legge stabilisce tuJa la sua organizzazione. ——————————— 09/05/2023 • ARTICOLO 96 “Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessa5 dalla carica, sono soKopos5, per i rea5 commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputa5, secondo le norme stabilite con legge cos5tuzionale.” Rea2 compiu2 con un nesso funzionale nell’esercizio del loro ruolo, non rea2 extra-funzionali. ——————————— Sezione II - la pubblica amministrazione Ma cos’è la pubblica amministrazione? Si può intendere in due sensi: • In senso oggeLvo: cura in concentro di pubblici interessi. • In senso soggeLvo: l’apparato che ha come scopo quello di curare il pubblico interesse. Prima la pubblica amministrazione faceva parte del potere esecu2vo. Come apparato esecu2vo della volontà del sovrano è inizialmente un apparato molto piccolo, composto da struJure semplici facen2 capo al sovrano, e aven2 il compito di amministrare quei pochi interessi pubblici che venivano persegui2 x mandare avan2 la macchina statale. La pubblica amministrazione ha cominciato ad ampliarsi ed assumere funzioni sempre maggiori quando si è esteso il suffragio ⟶ è accaduto che corpi sociali, prima esclusi dalla presa delle decisioni, hanno cominciato a contare e a chiedere allo stato di soddisfare i loro bisogni ⟶ con lo stato pluriclasse si assiste ad un ampliamento del ruolo della pubblica amministrazione. Con questo allargamento si afferma il principio di legalità, il quale pone una cesura neJa col regime anteriore, = anche chi governa deve rispeJare le regole, pena le sanzioni stabilite dalle norme. Questo principio non fa sì che l’amministrazione perda la sua dipendenza dall’esecu2vo, però sancisce una dipendenza anche dal parlamento in quanto deve rispeJare la sua legge. Con lo stato pluriclasse, inoltre, abbiamo un’amministrazione locale che acquista sempre più potere, e che dipende da organi eleNvi a livello locale ⟶ frammentazione dell’amministrazione statale a par2colari en2, le amministrazioni locali e regionali. 41 Le norme rilevan2 riguardo la pubblica amministrazione non si esauriscono negli ar2coli 97 e 98, ci sono infaN mol2 altri ar2coli “sparsi” che si occupano di specificare il suo ruolo. Quali sono allora i principi cos2tuzionali in tema di pubblica amministrazione? Nella carta cos2tuzionali abbiamo ben tre modelli riferibili alla pubblica amministrazione: - Uno è quello che emerge dell’ar5colo 5 ⟶ esige che ci sia un apparato amministra2vo autonomo, = la p.a. deve potere disporre di risorse u2lizzabili per i suoi fini e ques2 fini possono anche non essere perfeJamente in sintonia con i fini statali. Il principio di autonomia si coniuga con quello di rappresentanza e con quello di decentramento (dislocazione territoriale del potere). - Un altro emerge dall’ar5colo 95 ⟶ pone al ver2ce dell’apparato amministra2vo il governo, perché l’apparato amministra2vo dipende dai singoli ministri pos2 al ver2ce. I ministri sono il punto di snodo tra la poli2ca e la pubblica amministrazione. - Modello dell’amministrazione neutrale, insensibile ai cambiamen2 dei governi (anche se l’esecu2vo cambia, l’amministrazione rimane la stessa). Principi alla base dell’amministrazione: 1) Buon andamento = efficienza dell’azione dell’amministrazione, capacità di raggiungere gli obieNvi che questa si dà. Da una tren2na d’anni sono sta2 individua2 altri 3 principi fondamentali: efficenza, efficacia, economicità ⟶ principi indicatori dell’azione amministra2va: • Efficienza = misura il rapporto tra le risorse impiegate e i risulta2 consegui2 ⟶ un’amministrazione è tanto + efficiente quanto a parità di risorse raggiunge + obieNvi tra quelli programma2. • Efficacia = misura il rapporto tra gli obieNvi programma2 e gli obieN raggiun2. • Economicità = indica l’uso delle risorse economiche dell’amministrazione ⟶ indica scelte orientate al massimo risparmio, all’impiego nel miglior modo possibile delle risorse. 2) Imparzialità = ammeJere nella valutazione degli elemen2 rilevan2 x prendere una decisione solo quelli tenu2 presente dalla legge, tenere conto degli interessi avvalora2 dall’ordinamento ⟶ escludere tuJo ciò che quest’ul2mo vieta di prendere in considerazione e considerare solo il necessario. ↪︎ Ques2 sono due conceN che stanno in endiadi il più delle volte, anche se spesso sono in contrasto l’uno con l’alto, infaN il buon andamento a volte può prevalere sull’imparzialità. 3) Principio di legalità = il faJo che la pubblica amministrazione è soggeJa alla legge, esaJamente come i priva2 ⟶ l’amministrazione trova nella legge un limite alla propria azione, “soggezione alla legge”, “non contraddiJorietà rispeJo alla legge”, “prevalenze della legge” (principio di legalità in senso sostanziale). Il principio di legalità in senso formale, invece, opera nei limi2 in cui all’amministrazione non viene aJribuito un potere di incidere unilateralmente sulla posizione degli altri soggeN (= potere autorita2vo). La legge stabilisce in modo molto deJagliato le modalità di azione della pubblica amministrazione ⟶ questa deve agire in conformità con la legge, la quale infaN stabilisce proprio dei parametri di condoJa per l’amministrazione. L’amministrazione deve accertare lo stato di morte di un individuo, aJraverso un procedimento chiamato ”norma faJo effeJo”, = aNvità vincolata dall’amministrazione. Discrezionalità amministra5va = caraJeris2ca dell’azione dell’amministrazione, che riguarda un gran parte degli aN amministra2vi ⟶ è la descrizione della faNspecie legale ⟶ “norma potere effeJo” ⟶ la norma aJribuisce all’amministrazione il potere di definire la faNspecie ed emanare poi un provvedimento (cosa che le legge non fa). L’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità, deve essere aJenersi a cer2 parametri (imparzialità, ragionevolezza, logicità dell’azione ecc..), ma nello specifico deve soppesare tuN gli interessi che soJostanno ad una decisione in modo da equilibrarli il più possibile e soddisfare l’interesse pubblico, per prendere la decisone che sia il più possibile adeguata alla situazione. Questo principio di legalità, però, non esiste esplicito in cos2tuzione, ma lo si ricava da quest’ul2ma da una serie di disposizioni fondamentali: l’ar2colo 23, l’ar2colo 97 e il 103 della cos2tuzione. 4) Principio di funzionalizzaizone = l’aNvità dell’amministrazione è sempre volta a realizzare un risultato u2le x il pubblico interesse ⟶ deve fare ciò che è necessario e non più di questo x il pubblico interesse. • ARTICOLO 97 “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizza5 secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicura5 il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le aKribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabili5 dalla legge.” 42 Primo comma Giudice di primo grado: tar; secondo grado: consiglio di stato. No esaJo dire che il giudice amministra2vo è solo il giudice dei diriN legiNmi, in cer2 casi anche di quelli soggeNvi. Giurisdizione esclusiva = giurisdizione che speJa ai giudici amministra2vi su determinate materie (si estende anche ai diriN soggeNvi, non solo quelli legiNmi). Contro gli aN della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela di fronte al giudice. Secondo comma Non esiste una zona che si soJrae al controllo del giudice per la pubblica amministrazione ⟶ non ci sono aree di esclusione di controllo. Da ciò si capisce che l’amministrazione deve operare secondo legge, poiché la sua aNvità è sempre controllata dal giudice ⟶ per questo le regole che presiedono l’amministrazione devono essere regole giuridiche. Terzo comma In tempo di guerra c’è giurisdizione stabilita dalla legge ⟶ competenza penale. ——————————— • ARTCOLO 104 “La magistratura cos5tuisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diriKo il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componen5 sono eleQ per due terzi da tuQ i magistra5 ordinari tra gli appartenen5 alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvoca5 dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componen5 designa5 dal Parlamento. I membri eleQvi del Consiglio durano in carica quaKro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscriQ negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.” Primo comma Magistratura = ordine ⟶ questo perché è un potere diffuso, che cioè speJa a tuN i giudici ⟶ per svolgere le sue funzioni deve essere in posizione di assoluta indipendenza dagli altri poteri ⟶ questa indipendenza caraJerizza anche i singoli giudici nei confron2 degli altri giudici. Secondo comma CSM era già previsto in epoca pre repubblicana, ma è entrato in funzione solo nel 1958. Com’è formato il CSM? La cos2tuzione stabilisce la composizione per quote, non il numero dei membri ⟶ ci sono tre membri x diriJo, ovvero il presidente della repubblica (che lo preside), il primo presidente corte cassazione e il procuratore generale della corte di cassazione. Poi ci sono un certo numero di consiglieri; questo organo è composto per 2/3 da magistra2 eleN da magistra2 stessi, per 1/3 da membri laici non toga2 eleN dal parlamento in seduta comune. ——————————— • ARTCOLO 105 “SpeKano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimen5, le promozioni e i provvedimen5 disciplinari nei riguardi dei magistra5.” Il CSM si occupa di tuJo ciò che aNene alla carriera dei magistra2, a aprire dall’assunzione, all’assegnazione di sede, ai trasferimen2, alle promozioni ecc.. Si occupa anche dei procedimen5 disciplinari, cioè delle norme che riguardano i magistra2 nella condoJa che devono tenere sia nell’esercizio delle funzioni che non. Queste sono funzioni importan2 perché aJengono allo stato giuridico dei magistra2 ⟶ se fossero aJribuite al governo, non vi sarebbe indipendenza della magistratura ⟶ per questo si è voluto affidare queste funzioni fondamentali ad un organo interno alla magistratura stessa e formato da magistra2, espressione direJa di ques2 ul2mi. Questo ar2colo descrive le funzioni fondamentali del CSM, ma la legge può aJribuirgliene altre non direJamente stabilite. . . funzioni paranorma5ve, = che hanno cioè il compito di emanare direNve che svolgono una funzione norma2va. Gli aN del CSM prendono la forma del decreto del presidente repubblica, e in questo caso non sono controfirma2 dal ministro proponente (visto che assumo forma del decreto presidenziale). ——————————— 45 17/05/2023 • ARTCOLO 106 “Le nomine dei magistra5 hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammeKere la nomina, anche eleQva, di magistra5 onorari per tuKe le funzioni aKribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiama5 all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meri5 insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvoca5 che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscriQ negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.” Magistra2 onorari = GOP, giudici onorari di pace ⟶ no assun2 per concorso, ma su selezioni, e sono incarica2 per 4 anni, possono svolgere 4 manda2 di 4 anni ⟶ fanno parte dell’ordine giudiziario, loro carriera ges2ta da CSM. Differenza tra gop e giudici ordinari è che ques2 ul2mi hanno una funzione esclusiva (non possono fare altro di lavoro), mentre il gop può svolgere anche aNvità da libero professionista. ——————————— • ARTCOLO 107 “I magistra5 sono inamovibili. Non possono essere dispensa5 o sospesi dal servizio né des5na5 ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adoKata o per i mo5vi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della gius5zia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistra5 si dis5nguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.” Primo comma Garanzia di inamovibilità ⟶ inamovibili = magistra2 no possono essere trasferi2 di sede, di ruolo, di funzione, se non col loro consenso. I trasferimen2 dei magistra2 sono faN con apposite graduatorie, ma in casi straordinari anche senza appos2 concorsi (es. per mo2vi salute). Secondo comma Il ministro della gius2zia (unico ministro menzionato in cos2tuzione) può proporre al procuratore generale della corte di cassazione di esercitare l’azione disciplinare nei confron2 dei magistra2 ⟶ organi che possono esercitare azione disciplinare sono due: ministro della gius2zia e il procuratore generale presso la corte di cassazione. Quarto comma Il pubblico ministero ha il compito di accertare la commissione dei rea2, ricercare i colpevoli, acquisire le prove, promuovere il giudizio penale nei confron2 degli imputa2, e arrivare all’esecuzione della pena ⟶ NO funzione giudicante, deve assicurare i colpevoli di rea2 alla gius2zia. Nel nostro ordinamento il pm è un magistrato, un soggeJo che fa ne parte come i giudici, che viene reclutato come loro, che dispone di tuJe le garanzie previste dalla cos2tuzione e dall’ordinamento giudiziario esaJamente come quello dei giudici. Il pubblico ministero è impersonato al livello dei tribunali dalle procure della repubblica, a livello di corte di appello vi sono le procure generali, e presso la corte di cassazione il pm è affidato al procuratore generale presso la corte di cassazione. ——————————— • ARTCOLO 108 “Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della gius5zia.” TuN i pm devono avere garanzie d’indipendenza, così come tuN i giudici. ——————————— • ARTCOLO 109 “L'autorità giudiziaria dispone direKamente della polizia giudiziaria.” Polizia giudiziaria = dispone della forza pubblica ⟶ se il pm non potesse disporre della forza pubblica, non potrebbe fare niente, dovrebbe rispondere ogni volta al potere esecu2vo, e sarebbe dunque privato della sua indipendenza ⟶ così la cos2tuzione prevede che i pm dispongano direJamente della polizia giudiziaria. 46 Il nucleo di polizia giudiziaria risponde direJamente all’ufficio del pubblico ministero. ——————————— • ARTCOLO 110 “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, speKano al Ministro della gius5zia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi rela5vi alla gius5zia.” Si delinea bene cosa fa il ministro della gius2zia. . . È 2tolare di funzioni cos2tuzionalmente aJribuite: organizzazione dei servizi rela2vi alla gius2zia. Ministro gius2zia non si sovrappone al CSM, al ministro speJa solo di assicurare un servizio. ——————————— Sezione II - norme sulla giurisdizione • ARTCOLO 111 “La giurisdizione si aKua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddiKorio tra le par5, in condizioni di parità, davan5 a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei mo5vi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davan5 al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di oKenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assis5ta da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddiKorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente soKraKo all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddiKorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggeQva o per effeKo di provata condoKa illecita. TuQ i provvedimen5 giurisdizionali devono essere mo5va5. Contro le sentenze e contro i provvedimen5 sulla libertà personale, pronuncia5 dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei con5 il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli mo5vi ineren5 alla giurisdizionE.” GIUSTO PROCESSO. Secondo comma Senza il contraddiJorio non si ha giudizio, cioè senza la possibilità delle par2 per esporre le proprie ragioni ⟶ si è messo in cos2tuzione perché certe norme non garan2vano queste garanzie. È stata stabilita anche l’imparzialità e terzietà del giudice. Terzo comma Il giudizio dovrebbe essere rapido ⟶ Italia accusata duramente per la lunghezza dei suoi processi ⟶ Italia è uno dei paesi che meno garan2sce il principio di durata ragionevole. Questo comma stabilisce tuJe le garanzie dell’imputato. Quinto comma Perché in provvedimen2 giurisdizionali devono essere mo2va2? Per due mo2vi: 1) Consen2re ai giudice dell’imputazione di verificare se la decisione presa è una decisione conforme a diriJo oppure no. 2) Perché le sentenze sono conoscibili dal pubblico, e quindi i ciJadini hanno diriJo di conoscere le ragioni x cui si è arriva2 ad una certa decisione. Sesto comma La cassazione controlla che durante i processi siano rispeJate le regole procedurali e il diriJo stesso. SeLmo comma La cassazione nei confron2 del consiglio di stato svolge solo un controllo al fine di verificare che ques2 non abbiano ecceduto nei poteri giurisdizionali di cui dispongono o che ne abbiano omesso l’u2lizzo. ——————————— 47 Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche eleQve. La legge regionale ra5fica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Sta5 e intese con en5 territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplina5 da leggi dello Stato.” ↪︎ Questo ar2colo completa il sistema delle fon2 ⟶ rapporto tra fon2 dello stato e fon2 regionali. Il sistema legisla2vo italiano è impegnato su due livelli: statale e regionale. I principi fondamentali di una materia stabiliscono l’impossibilità delle regioni di differenziare le disciplina ⟶ i principi regola contengono un preceJo auto applica2vo che si vuole valevole per tuN, cioè che le regioni non possono cambiare le discipline. Mentre in precedenza il legislatore generale era lo stato (non le regioni), ora il legislatore generale è il legislatore regionale ⟶ stato = legislatore di aJribuzione. Il secondo comma prevede le materie di esclusiva legiferazione per lo stato. Nel terzo comma, l’elenco mostra le materie in cui lo stato può legiferare solo le norme di principio, mentre speJa alle regioni la legiferazione generale. Le materie rimaste non contemplate in nessun elenco, rientrano nella competenza legisla2va residuale delle regioni. Le materie aJribuite al legislatore statale esclusivo sono talmente tante e talmente ampie che alla fine speJa a lui l’impegno per le più importan2 materie. La materia è un campo oggeJuale definito (agricoltura, urbanis2ca, commercio ecc..), un seJore di cui sono defini2 oggeNvamente i confini ⟶ ma alcune materie individuano un fine, un obieNvo, un interesse da perseguire che si può applicare in qualsiasi materia oggeNvamente definibile. Primo comma Il rispeJo degli obblighi internazionali o del diriJo europeo fa sì che le nostre leggi contrastan2 con le norme sovranazionali siano anche incos2tuzionali. Il legislatore deve rispeJare sia la cos2tuzione che gli obblighi internazionali. Secondo comma - Es. tutela della concorrenza = una delle + importan2 materie trasversali, perché x concorrenza si intende la possibilità x le imprese di competere tra di loro ⟶ la concorrenza è uno strumento per avere la migliore qualità del servizio a cos2 + bassi ⟶ la tutela concorrenza implica tuJe quelle norme che limitano abusi di poteri dominan2, collusioni tra imprese ecc.. la concorrenza è un interesse da salvaguardare in qualunque seJore ⟶ lo stato può legiferare, ad esempio, a favore degli scambi commerciali quando essi sono a favore della concorrenza (pur non essendo il commercio una materia di aJribuzione statale). - Es. tutela ambiente ⟶ comportamen2 dannosi per l’ambiente possono essere assun2 nello svolgere qualsiasi aNvità che abbia una qualche esternalità nega2va. Materie trasversali che ampliano enormemente il campo assegnato alla competenza legisla2va dello stato. Terzo comma Nelle legislazioni concorren2 speJa alle regioni la potestà legisla2va. Quarto comma Sarebbero grandi le materie di competenza regionale, se non fosse per tuJe le materie trasversali sulle quali può intervenire lo stato grazie alla esclusività di legiferare su precise materie. Sesto comma Potestà regolamentare = potere di normazione secondaria ⟶ stabilisce i criteri di allocazione di questa competenza: allo stato speJa emanare regolamen2 nelle materie di competenza legisla2va esclusiva dello stato, salvo delega alle regioni; le regioni la esercitano in tuJe le altre materie, tranne quelle di competenza esclusiva dello stato. Nelle materie di competenza concorrente, la potestà speJa alle regioni. Nelle materie aJribuite agli en2 locali, la potestà regolamentare quanto alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni speJa agli en2 locali stessi. ——————————— • ARTCOLO 118 “Le funzioni amministra5ve sono aKribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, CiKà metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le CiKà metropolitane sono 5tolari di funzioni amministra5ve proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispeQve competenze. 50 La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle leKere b) e h) del secondo comma dell'ar5colo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, CiKà metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma inizia5va dei ciKadini, singoli e associa5, per lo svolgimento di aQvità di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” ↪︎ Come sono distribuite le competenza amministra2ve nel nostro ordinamento? Prima le regioni avevano anche la competenza amministra2va, nelle stesse materie in cui aveva una funzione di competenza concorrente ⟶ nelle materie di competenza solo statale c’era l’apparato amministra2vo solo statale, mentre nelle materie di competenza concorrente c’era l’apparto amministra2vo regionale. Questo sistema viene completamente modificato con la riforma del 2001 ⟶ non ancora + la competenza legisla2va a quella amministra2va, e introduce criteri di allocazione delle funzioni. . . ↓ Primo comma Le funzioni amministra2ve sono assegnate di massima all’autorità territoriale più vicina = comuni. Le funzioni amministra2ve sono allocate alle autorità superiori secondo tre principi, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, quando occorre garan2re l’esercizio unitario (cioè quando ci sono interessi che mal si prestano ad essere amministra2 a livello locale, es. in caso di guerra alla nazione, smal2mento dei rifiu2 ecc..). I tre principi: - Sussidiarietà = vuol dire che il livello oNmale di cura di un interesse colleNvo è quello più vicino ai ciJadini (= comuni). - Differenziazione = può significare due cose: • una è che ognuno si deve occupare solo di una certa aQvità, è infaN inefficiente il sistema in cui più autorità si occupano di una stessa cosa ⟶ è necessario quindi differenziare le funzioni dei comuni, delle province, delle regioni ecc..; • l’altra, sopraJuJo a livello comunale, significa differenziare all’interno di uno stesso livello is5tuzionale più funzioni ⟶ alcune funzioni possono essere aJribuite a comuni con par2colare grandezza rispeJo a quelli più piccoli, in qual caso verrà aJributo alla provincia o più alto ecc..; - Adeguatezza = il livello is2tuzionale scelto deve essere adeguato a tutelare quel determinato interesse. Secondo comma Con quale mezzo vengono assegnate le funzioni amministra2ve ai vari en2 territoriali? - Funzioni fondamentali = provvede la legge dello stato. - Funzioni proprie = provvede la legge della regione. - Funzioni conferite = provvede la legge dello stato o la legge della regione, a seconda della materia. ——————————— • ARTCOLO 119 “I Comuni, le Province, le CiKà metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispeKo dell'equilibrio dei rela5vi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivan5 dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le CiKà metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tribu5 ed entrate propri, in armonia con la Cos5tuzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al geQto di tribu5 erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato is5tuisce un fondo perequa5vo, senza vincoli di des5nazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivan5 dalle fon5 di cui ai commi preceden5 consentono ai Comuni, alle Province, alle CiKà metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro aKribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effeQvo esercizio dei diriQ della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato des5na risorse aggiun5ve ed effeKua interven5 speciali in favore di determina5 Comuni, Province, CiKà metropolitane e Regioni. La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivan5 dall'insularità. 51 I Comuni, le Province, le CiKà metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, aKribuito secondo i princìpi generali determina5 dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di inves5mento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli en5 di ciascuna Regione sia rispeKato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui pres55 dagli stessi contraQ.” ——————————— • ARTCOLO 120 “La Regione non può is5tuire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adoKare provvedimen5 che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diriKo al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sos5tuirsi a organi delle Regioni, delle CiKà metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispeKo di norme e traKa5 internazionali o della norma5va comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in par5colare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernen5 i diriQ civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure aKe a garan5re che i poteri sos5tu5vi siano esercita5 nel rispeKo del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.” ——————————— • ARTCOLO 121 “Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legisla5ve aKribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Cos5tuzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecu5vo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la poli5ca della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamen5 regionali; dirige le funzioni amministra5ve delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.” Primo comma Consiglio regionale = organo legisla2vo delle regioni ⟶ esercita funzioni di indirizzo, approvando i piani e i programmi delle regioni. Terzo comma Le funzioni amministra2ve sono aJribuite alla Giunta ⟶ il presidente della Giunta rappresenta la regione (come il capo dello stato, ma a livello regionale), dirige la poli2ca della giunta e ne è responsabile, promulga leggi e emana regolamen2 regionali, dirige le funzioni amministra2ve delegate dallo stato alla regione. ——————————— • ARTCOLO 122 “Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompa5bilità del Presidente e degli altri componen5 della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplina5 con legge della Regione nei limi5 dei princìpi fondamentali stabili5 con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi eleQvi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componen5 un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiama5 a rispondere delle opinioni espresse e dei vo5 da5 nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eleKo a suffragio universale e direKo. Il Presidente eleKo nomina e revoca i componen5 della Giunta." ——————————— • ARTCOLO 123 “Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Cos5tuzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diriKo di inizia5va e del referendum su leggi e provvedimen5 amministra5vi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamen5 regionali. 52 Quinto comma È ormai invalsa la prassi di nominare come presidente il più anziano in servizio. Il giudice cos2tuzionale è incompa2bile con qualsiasi altra carica, non può infaN svolgere altre funzioni imprenditoriali o professionali. ——————————— • ARTCOLO 136 “Quando la Corte dichiara l' illegiQmità cos5tuzionale di una norma di legge o di aKo avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessa5, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme cos5tuzionali.” Controllo di cos5tuzionalità delle leggi = garan2re che ordinamento sia composto da norme conformi a cos2tuzione. Primo comma Quando la corte dichiara l’illegiNmità, la norma cessa di avere efficacia dal giorno dopo alla pubblicazione della decisione ⟶ in realtà le decisioni della corte cos2tuzionale sono pubblicate in due volte diverse: - Una prima si ha col deposito della decisione alla cancelleria della corte cos2tuzionale; - La seconda è la pubblicazione in gazzeJa ufficiale; Cessare di avere efficacia cosa vuole dire? Può avere due significa2: 1) EffeJo abroga2vo della norme ⟶ effeN della legge vengono meno da quello momento in poi; 2) Annullamento ⟶ la legge non esiste più, essendo incos2tuzionale viene annullata, e quindi non è più applicabile. Il caso espresso dall’ar2colo è proprio questo; La corte deve verificare se la legge si presenta in contrasto con la cos2tuzione ⟶ contrasto può essere di 3 2pi: 1) Sostanziale = violata una regola (o principio o regola consuetudinaria) cos2tuzionale. 2) Formale 3) Per incompetenza della fonte La corte per dichiarare l’illegiNmità può applicare anche un parametro contenuto in una fonte diversa dalla cos2tuzione = norma interposta ⟶ l’incos2tuzionalità può avvenire anche nel caso di violazione di una norma richiamata dalla cos2tuzione. ——————————— • ARTCOLO 137 “Una legge cos5tuzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legiQmità cos5tuzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la cos5tuzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte cos5tuzionale non è ammessa alcuna impugnazione.” Primo comma Con2ene una duplice riserva di legge ⟶ “le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legiNmità cos2tuzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della corte”. Il giudizio è promuovibile in 2 modi diversi: 1) Uno lo troviamo nell’ar2colo 127 della cos2tuzione = giudizio in via d’azione o in via principale ⟶ si fa con ricorso, viene pubblicata legge cos2tuzionale e poi ci sono 60 giorni di tempo per verificare l’incos2tuzionalità. 2) Giudizio in via incidentale = rinvio che un giudice fa sulla ques2one di legiNmità cos2tuzionale quando la ri2ene sospeJa di incos2tuzionalità ⟶ qui si parte da una controversia in aJo ⟶ è il giudice che decide sulla controversia, il quale si trova ad applicare una norma della cui cos2tuzionalità dubita ⟶ il giudice deve allora sospendere il giudizio, non esprimendolo, e rimeJendolo al giudizio della corte cos2tuzionale. Il giudice deve svolgere un duplice controllo prima di esprime incos2tuzionalità di una legge: 1) Verificare che la ques2one sia rilevante = quando la legge della cui conformità alla cos2tuzione si dubita deve essere necessariamente applicata alla controversia, nel senso che essa deve essere l'unica norma presente nell'ordinamento in grado di risolvere la ques2one. 2) Verificare che la ques2one non sia manifestamente infondata = il giudice non deve esser convinto che sia incos2tuzionale, ma deve ritenere la ques2one non manifestamente infondata ⟶ nel sollevare la ques2one di incos2tuzionalità deve sospendere giudizi, sollevare la ques2one di fronte alla corte e presentare i possibili vizi che potrebbe avere secondo lui la legge. 55 Le decisioni possono assumere due valenze: 1) Ordinanza = decisioni prese sul procedimento e sul mezzo della ques2one, quando questa è ritenuta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata. 2) Sentenza = ha una mo2vazione più ampia. Che contenu2 può assumere la decisone della corte? Accoglimento o rigePo della ques2one ⟶ quando la corte ritene che la norma sia in constato con l’ordinamento, accoglie la decisone e dichiara l’incos2tuzionalità; quando la corte ri2ene invece che il giudice abbia sbagliato, respinge la decisione e non dichiara l’incos2tuzionalità della legge. È importante questo processo, perché la sentenza di accoglimento non può essere più modificata, la ques2one non può più essere rimessa in discussione; per quanto riguarda il rigeJo, invece, la ques2one può essere rimessa in discussione più di un volta, il giudice può infaN con2nuare a dubitare della legiNmità della norma. Può accadere che una stesa disposizione possa essere interpretata in due modi diversi, e di ques2 due uno sia cos2tuzionalmente legiNmo e uno sia incos2tuzionale ⟶ da qui nascono sentenze interpreta2ve della corte ⟶ la corte infaN giudica su norme e si pronuncia su disposizioni, cioè quando dichiara l’incos2tuzionalità la dichiara sulla disposizione che però si riferisce alla norma. 24/05/2023 La corte giudica sui confliN di aJribuzione tra poteri dello stato o tra stato e regioni: Nel primo caso si parla di confliAo inter organico o intra soggeNvo = poteri appartenen2 allo stato tra cui sorge una controversia circa chi è competente ad adoJare un certo aJo e avere un certo comportamento. I poteri sono quelli “classici”, legisla2vo, giurisdizionale, esecu2vo ⟶ altri poteri, “poteri organo” si risolvono in un organo cos2tuzionale ⟶ ques2 organi sono presidente repubblica, la corte cos2tuzionale ecc.. I secondi sono inter soggeLvi, stato - regioni o regione - regione ⟶ il confliJo può avere ad oggeJo aN o meri comportamen2. Questo confliJo non può però avere ad oggeJo leggi dello stato o della regione, perché la legge che viola i limi2 cos2tuzionali è impugnabile aJraverso il ricorso stato - regione o regione - regione. Il confliJo deve essere in ogni caso di livello cos2tuzionale. ——————————— Sezione II - Revisione della cos8tuzione. Leggi cos8tuzionali. • ARTCOLO 138 “Le leggi di revisione della Cos5tuzione e le altre leggi cos5tuzionali sono adoKate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componen5 di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono soKoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila eleKori o cinque Consigli regionali. La legge soKoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei vo5 validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componen5.” ——————————— • ARTCOLO 139 “La forma repubblicana non può essere oggeKo di revisione cos5tuzionale.” ↓ NO consen5to modifica della forma repubblicana!!!! Cosa significa però non modificare la forma repubblicana? Può significare l’impossibilità del ritorno della monarchia… ma in realtà la forma repubblicana è molto più di una sola sos2tuzione alla monarchia ⟶ sono importan2 gli is2tu2, la suddivisione dei poteri, la tutela dei diriN fondamentali, del gioco democra2co, la tutela della minoranza. . . tuJa una serie di is2tu2 sono indissolubilmente connessi alla forma di stato repubblicana, che la compongono al pari dell’assenza di regole dinas2che per la trasmissione della carica (= monarchia). Ci sono di una serie di limi2 implici2 dall’ar2colo 139 ⟶ revisione vuol dire revisione “parziale”, non integrale della cos2tuzione ⟶ le par2 che necessariamente devono conservarsi sono quelle che disciplinano i principi fondamentali. 56 CAPITOLO 1) STATO E ORDINAMENTO Ogni gruppo sociale ha le sue regole giuridiche, le quali formano un ordinamento giuridico ⟶ l’ordinamento è il complesso organico di norme che regolano un gruppo sociale ⟶ in ogni ordinamento si possono riscontare tre faJori principali: • Pluralità di soggeN • Organizzazione • Normazione ↓ Il conceJo di ordinamento giuridico vale per qualsiasi insieme di regole aJribuibile a qualsiasi realtà sociale dotata di una propria organizzazione ⟶ esistenza di pluralismo di ordinamen5. Lo STATO è la forma organizza2va contemporanea del potere poli2co dotato di sovranità ⟶ ogni società necessita di appara2 di governo, i quali, per soddisfare gli interessi colleNvi, devono porre criteri generali di comportamento, applicando queste norme in sede di soluzione di controversie e in sede di ges2one ⟶ i criteri di assegnazione del potere caraJerizzano le diverse forme di stato, che si possono dis2nguere quanto ai principi fondamentali che li ispirano in connessione a diverse ideologie ()liberale, socialista, autoritaria ecc..). Il sorgere dello stato presuppone la presenza di un aggregato sociale che nasce quando le relazioni tra individui diventano permanen2 e hanno bisogno di soddisfare dei bisogni (= fini sociali) e di coordinarsi. Ques2 compi2 sono svol2 dalle is8tuzioni, le quali fissano i criteri di condoJa che assicurino l’effeNva realizzazione delle finalità sociali ⟶ le finalità sono fissate in base a quelle che sono le esigenze aJuali ⟶ si dice infaN che l’ordinamento statale è caraJerizzato dalla universalità o generalità dei fini, poiché si occupa della totalità dei potenziali interessi colleNvi. AJraverso il potere di legiQmazione, con il quale si delinea il rapporto tra comunità poli2ca e ver2ce organizza2vo, il potere diventa effeNvamente legiNmo ⟶ è soltanto dalla legiNmazione riconosciuta dalla base sociale che discende la possibilità di individuare il caraJere democra2co di un ordinamento. Lo stato è il centro di riferito dei rappor2 giuridici ⟶ stato = persona giuridica, ovvero is2tuzione soneJa a diriN e obblighi, che in quanto tale ha bisogno di apposi2 strumen2 ⟶ vengono infaN predispos2 apposi2 complessi organizza2vi che svolgono le funzioni loro assegnate e che, eventualmente, possono agire sos2tuendosi allo stato ⟶ tali en2tà sono gli organi dello stato ⟶ il rapporto che intercorre tra ques2 e lo stato viene definito rapporto organico. La 2pologia degli organi è varia: - Individuali o monocra2ci = quando gli organi sono forma2 da un solo soggeJo (presidente repubblica, premier); - Collegiali = quando sono forma2 da più soggeN (commissioni parlamentari); - Semplici o complessi = quando sono forma2 da più organi (consiglio dei ministri); Lo “stato - soggeJo” è una delle componen2 dello “stato - ordinamento” (= la repubblica) ⟶ “stato soggeJo” ≠ “stato ordinamento”, è quest’ul2mo che prevale. Lo stato è considera2 un’is2tuzione “corporaHva”, cioè una comunità formata da una pluralità d individui che ne cos2tuiscono l’elemento personale definito come “popolo”. ConceJo di popolo ≠ conceJo di NAZIONE, che indica una comunanza di valori storico - culturali, e ≠ anche dal conceJo di razza, etnia e classe sociale. La NAZIONE è una comunanza di valori che unisce l’elemento popolare. Non facilmente dis2nguibile dal conceJo di nazione è quello di PATRIA, intesa come en2tà comune che indica l’appartenenza alla comunità nazionale con cui si idenHfica ⟶ patria = oggeJo del dovere di difesa del ciJadino!!! Il POPOLO è formato dall’insieme dei soggeL cui l’ordinamento riconosce diriN e doveri che qualificano lo status di ciJadino ⟶ conceJo di popolo collegato alla unità poli2ca della nazione e al caraJere unitario della sovranità di cui lo stesso è 2tolare. L’insieme dei ciJadini dota2 dei diriN poli2ci eleJorali forma il CORPO ELETTORALE. Diverso è il conceJo di “popolazione”, che si riferisce all’insieme dei soggeN che si trovano sul territorio. Du criteri per individuare lo status di ciJadino italiano: • Ius sanguinis = privilegia l’appartenenza alla comunità nazionale a prescindere dal luogo di nascita; • Ius soli = prevede che la ciJadinanza sia aJribuita sulla base della nascita sul territorio nazionale; La cos2tuzione prevede che nessuno può essere privato della ciJadinanza peer mo2vi poli2ci, e inoltre prevede la copia ciJadinanza ⟶ il ciJadino italiano, inoltre, è anche ciJadino dell’Unione Europea ⟶ tale ciJadinanza gli garan2sce il diriJo di circolare e soggiornare nel territorio dell’unione, l’assistenza e il diriJo di rivolgere pe2zioni al parlamento europeo. Lo stato è un’isHtuzione “territoriale”, poiché la sua comunità poli2ca è connessa ad un ambito spaziale su cui insiste il popolo e su cui viene esercitato il potere ⟶ parlare del territorio come elemento cos2tu2vo dello stato significa indicare l’ambito entro cui sta il popolo e entro cui vige l’ordinamento. Il territorio comprende sia lo spazio terrestre, sia il soJosuolo e lo spazio aereo sovrastante, sia il mare territoriale. . . 57 loro sovranità ⟶ stato nazionale e struJura sovranazionale convivono in una logica di integrazione (si parla infaN di integrazione europea). Una volta is2tuite queste 3 comunità europee le loro is2tuzioni si sono progressivamente rafforzate ⟶ nacquero privilegiando un meccanismo decisionale basato essenzialmente sull’unanimità, ma si resero presto conto che in questo modo era facile il blocco decisionale, bastava infaN che uno stato fosse contrario ⟶ si predilesse allora per una decisone a maggioranza. La comunità è andata ad allargarsi progressivamente dal ’57 in cui erano presen2 sono 6 sta2. Un passaggio molto importante, sull’onda dell’entusiasmo di ques2 allargamen2 progressivi, fu nel 1992 la firma del traJato di Maastricht, che soppresse la CEE rinominandola Comunità Europea ⟶ tolse aggeNvo “economica” proprio a soJolineare il faJo che volesse andare oltre la mera unione economica, doveva essere un’unione streJa tra popoli. Il traJato del ’92 deJe vita all’”unione a tre pilastri”: • Prim pilastro cos2tuito da CECA, CEE e EURATOM. • Secondo pilastro definito “della poli2ca estera e comune” ⟶ col traJato del ’92 si cominciò a prospeJare l’esistenza che questo soggeJo europeo dovesse avere una sua poli2ca estera. • Terzo pilastro ”di cooperazione giudiziaria in materia penale”. ↪︎ Primo pilastro ges2to secondo metro comunitario, ma gli altri due ges22 erano lega2 da una normazione che proveniva da una cooperazione tra gli sta2. Si arriva infine al traJato di Lisbona del 2007 che innova profondamente questa struJura dell’unione a tre pilastri. Il traJato dà vita ad un unico soggeJo dotato di personalità giuridica che sos2tuisce e succede alla Comunità Europea ⟶ effeNva nascita dell’unione europea!!!! Il traJato di Lisbona però, ha alle spalle un grande fallimento. . . Cos’era successo prima del 2007? L’onda crescente di allargamen2 aveva indoJo a pensare che fossero maturi i tempi x arrivare a coronare il sogno di realizzare una comunità di popoli e uno stato unico europeo (sta2 uni2 d’Europa), in una logica presumibilmente federale. Per col2vare questo sogno venne creata addiriJura un organo ad hoc, la “convenzione”, con lo scopo di redigere una cos2tuzione Europea ⟶ superare la logica dei traJa2 x arrivare ad una cos2tuzione di popoli ⟶ la convenzione riuscì a redigere una cos2tuzione europea, MA questo progeJo fu approvato tranne che due sta2, Francia e Paesi Bassi ⟶ di fronte ad un rifiuto di ra2fica di due sta2 fondatori, la cos2tuzione europea naufragò. Si recuperò però l’idea di un’unione europea forte ma privata di tuN quegli aspeN “esteriori” che potevano dare l’idea di un percorso verso la creazione degli “sta2 uni2 d’Europa” ⟶ c’era il terrore di perdere la propria iden2tà internazionale. Venne faJa un’operazione in cui quegli ideali che avevano animato il progeJo di unione europea non sono sta2 abbandona2, ma “traves22” dando loro una sembianza più acceJabile, senza che si potesse andare oltre la logica di soprannazionalità e che mantenesse salde le iden2tà degli sta2. Oggi esiste anche un’unione monetaria, che rappresenta uno stadio ulteriore verso la logica degli sta2 uni2 d’Europa, ANCHE SE non tuN gli sta2 dell’unione ne fanno parte. Quali sono gli organi dell’unione europea? 1) IL CONSIGLIO EUROPEO = l’organo che stabilisce le linee guida di poli2ca generale e compie le scelte non legisla2ve fondamentali, ed è composto dal suo presidente, dal presidente della commissione e dai capi di stato e di governo degli sta2 membri. La presidenza prima speJava ad ogni capo degli sta2 membri x 6 mesi, MA OGGI esiste un vero e proprio presidente del consiglio di durata di 2 anni e mezzo con possibilità di rielezione. 2) IL CONSIGLIO = altra is2tuzione che si definisce “a composizione variabile”, poiché si riunisce in varie formazioni (es. agricoltura, commercio ecc..). Alcune formazioni sono prestabilite, come ad esempio consiglio Ecofin. Il consiglio ha dei compi2 molto importan2: esercita insieme al parlamento europeo la funzione legisla2va e di bilancio, garan2sce la sorveglianza delle poli2che economiche, operando secondo il criterio a maggioranza qualificata, è 2tolare del potere norma2vo e del coordinamento delle poli2che generali degli sta2 membri. È composto da un rappresentante per ogni stato membro. 3) PARLAMENTO EUROPEO = i poteri del parlamento si sono andan2 ampliando notevolmente nel corso degli anni. esercita la funzione legisla2va e di bilancio, nonché svolge funzioni di controllo poli2co e consul2ve. È formato dai rappresentan2 dei ciJadini dell’Unione, eleN per 5 anni. I parlamentari europei sono eleN sulla base di leggi eleJorali diverse per ciascuno stato. Il PE ha poteri di controllo verso la Commissione. Oggi è composto da oltre 700 membri, eleN con legge eleJorale proporzionale nazionale, eleN direJamente dai ciJadini. Organizzato similmente ai parlamen2 nazionali. Il parlamento europeo ha sede ufficiale a Strasburgo, ma ci sono due altre sedi, una Bruxelles e un’altra a Lussemburgo.. 4) COMMISSIONE EUROPEA = è l’organo esecu2vo. È formata da commissari degli sta2 membri, dura in carica 5 anni, il consiglio europeo elegge presidente della commissione (ora è Ursula Von Der Leyen). La commissione è fondamentale perché essa ha potere di inizia2va legisla2va e vigila sull’applicazione del diriJo dell’unione (“custode dei traJa2”). Conta tan2 componen2 quan2 gli sta2 membri (27), che stanno in carica per 5 anni. La formazione della commissione vede prima l’intervento del consiglio europeo che individua il candidato a 60 presidente della commissione che sarà eleJo dal parlamento europeo ⟶ oJenuto il voto posi2vo di quest’ul2mo, il consiglio individua l’elenco degli altri componen2 della commissione. 5) CORTE DI GIUSTIZIA = ha sede a Lussemburgo, è composta da un giudice x ciascuno stato membro oltre che da 11 avvoca2 generali, = quelli che in Italia corrispondono al PM, che hanno il compito di studiare il caso e offrire una loro proposta di soluzione. La corte ha il compito di assicurare il rispeJo del diriJo dell’unione, e, essendo un giudice, si occupa anche di dirimere le controversie (tra sta2 metri, tra unione e stato membro, tra is2tuzioni dell’unione e is2tuzioni nazionali ecc..). Ha anche la funzione di “rinvio pregiudiziale”, che si ha quando un giudice nazionale investe la Corte di una ques2one rela2va all’interpretazione del diriJo dell’Unione. 6) BANCA CENTRALE EUROPEA = ha sede a Francoforte. CaraJerizzata da requisi2 di indipendenza e assoluta autonomia, il presidente è nominato x 8 anni con mandato non rinnovabile. Ha un ruolo fondamentale in materia di poli2ca monetaria perché risponde del diriJo di emanare banconote negli sta2. Ha anche il compito di mantenere la stabilità dei prezzi. 7) CORTE DEI CONTI = funzione di controllare la regolarità di ogni spesa e di accertare la sana esecuzione finanziaria di ogni paese membro, = controllo contabile dell’unione. 8) COMITATO ECONOMICO E SOCIALE = organo consul2vo del consiglio, della commissione e del PE. 9) COMITATO DELLE REGIONI = organo consul2vo del consiglio, della commissione e del PE. ↓ Gli organi dell’unione europea adoJano aN norma2vi e amministra2vi: regolamen2, direNve, decisioni, raccomandazioni e pareri. Sono sopraJuJo regolamen2 e direNve che interessano i rappor2 tra ordinamento dell’unione e nazionale, in quanto la esaJa comprensione del significato di ques2 aN è fondamentale per la correJa valutazione dell’ordinamento italiano. - REGOLAMENTO = ha natura norma2va, è la fonte primaria del diriJo dell’unione (dopo i traJa2). Essi esprimono la logica di integrazione dei due ordinamen2 (europeo e nazionale) ⟶ caraJeris2ca del regolamento è quella di poter penetrare nell’ordinamento nazionale, senza nessun 2po di intermediazioni ⟶ questo avviene perché la corte di gius2zia ha chiarito che il diriJo dell’UE è in posizione di primazia rispeJo al diriJo nazionale. Il regolamento rifleJe questa posizione d primazia, essendo parte del regolamento europeo, e può quindi imporsi direJamente sul diriJo nazionale. La primazia del regolamento stabilisce anche che esso prevalga sulle confliggen2 disposizioni poste dalla legislazione nazionale. Questa prevalenza si applica aJraverso l’is2tuito della “disapplicazione” ⟶ il giudice ha l’obbligo di disapplicare la norma interna e di applicare la norma europea superiore ⟶ il regolamento è “auto-applica2vo”. I regolamen2 sono adoJa2 sia dal consiglio che dalla commissione. - DIRETTIVA = è un aJo norma2vo che comporta per il des2natario un obbligo di risultato ⟶ sono vincolan2 solo sul risultato da perseguire entro und determinato tempo, ma come farlo lo decide il legislatore. - DECISIONI = aJo puntuale che si riferisce ad un soggeJo ben determinato. - SENTENZE = di fronte alla corte di gius2zia dell’UE sono porta2 ricorsi contro gli sta2 accusa2 di aver violato traJa2 e norma2ve e ricorsi in materia di responsabilità extracontraJuale delle is2tuzioni. Le norme dell’unione europea non si innalzano a norme cos2tuzionali, tuJavia sono doJate di una forza superiore a quella della legge statale ⟶ la giurisprudenza della corte cos2tuzionale afferma che fra ordinamento dell’unione e ordinamento italiano esiste un rapporto di separazione e coordinamento ⟶ sappiamo che l’impostazione seguita dalla corte cos2tuzionale italiana è molto diversa da quella seguita dalla corte di Lussemburgo: la prima rimane fedele ad un’impostazione dualis5ca (ordine italiano e europeo sono dis2n2 e autosufficien2), mentre la seconda afferma un’impostazione monis5ca (ordinamento dell’unione ingloba quello nazionale con una rigida prevalenza del primo) ⟶ in conclusione, però, rimane comunque prevalente il diriJo dell’unione, tanto che il giudice nazionale deve garan2re la piena efficacia dei diriJo dell’unione disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni legisla2ve interne. Poco prima l’is2tuzione delle tre comunità europee si decise la cos2tuzione di un’organizzazione intergoverna2va, il Consiglio d’Europa, nato nel maggio 1949. Il consiglio conta aJualmente 47 membri. Il suo scopo era la difesa e la tutela dei diriN dell’uomo, sulla base di ciò che era stabilito nella “dichiarazione universale dei diriN dell’uomo”. Il consiglio venne dotato di un organo decisionale, il Comitato dei Ministri, di un’Assemblea parlamentare (organo deliberante), e del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa (funzioni consul2ve). Gli sta2 membri del Consiglio d’Europa hanno soJoscriJo a Roma nel novembre del 1950 la Convenzione europea dei diri0 dell’uomo (CEDU), la quale impegna gli sta2 ad assicurare il rispeJo di una serie di diriN della persona. • Eventuali leggi italiane contrastan2 con la CEDU comporterebbero violazione dei preceJo cos2tuzionale e quindi sarebbero soJoposte al controllo della corte. • Il diriJo CEDU non per2ene ad un “ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norma giuridiche direJamente applicabili negli stra2 contraen2”. 61 ↪︎ Nel caso di diriJo interno incompa2bile con la CEDU il giudice italiano non deve disapplicarlo MA sollevare la ques2one di cos2tuzionalità per supposta violazione della CEDU da parte della norma2va italiana. La tutela dei diriN è affidata alla Corte CEDU, la quale è composta da un numero di giudici eguale a quello degli stra2 contraen2, eleN x 6 anni. Possono essere presenta2 ricorsi dalle par2 contraen2 quanto a inosservanze delle disposizioni della CEDU, ma ricorsi possono essere promossi anche da persone fisiche viNme di violazioni della convenzione. LA NATO L’Alleanza AtlanHca fu cos2tuita col traJato del 1949. Oltre a finalità streJamente difensive, essa ha più ampie finalità di natura poli2ca. L’organo poli2co della alleanza è il Consiglio Atlan5co, il quale ha competenze sia in materia poli2ca che militare, e funziona come centro di consultazione fra sta2 men2 e centro di decisione (le decisioni vengono prese all’unanimità). La struJura militare dell’alleanza fa capo al Comitato militare. L’ar2colo fondamentale è l’ar2colo 5 dello Statuto, che prevede che un aJacco direJo contro una o più par2 dell’alleanza sarà considerato come direJo contro tuJe le par2, le quali dovranno contraJaccare per ristabilire la sicurezza. Con la caduta dell’URSS e la fine della Guerra Fredda, la NATO ha visto inglobare mol2 partecipan2 dei paesi dell’Europa centro - orientale, giungendo ad avere 28 membri. Casi d’intervento della NATO sono sta2: la guerra in Iugoslavia nel 1999, gius2ficata da mo2vi sanitari (anche se questa pone il problema della compa2bilità con l’ar2colo 11, il quale consente solo guerre di difesa in caso di aggressione dall’esterno e non guerre di aggressione); successivamente, nel 2011 si impegnò in una guerra contro la Libia, gius2ficato oda ragioni umanitarie (anche in questo caso ci fu problema con ar2colo 11). . . in conclusione, quindi, la NATO ha mutato nel tempo la sua natura, non risultando più solo un’alleanza a scopo difensivo!!! CAPITOLO 3) FORMA DI STATO E FORMA DI GOVERNO Per “forma di stato” si intende il complesso degli elemen2 che caraJerizzano un ordinamento con specifico rifermento alle finalità che sono poste come obieNvi all’azione degli organi cos2tuzionali. Per “forma di governo” si intende il complesso degli strumen2 congegna2 per conseguire le finalità statali, e cioè quegli elemen2 che riguardano la 2tolarità e le modalità di esercizio delle funzioni aJribuite agli organi cos2tuzionali. ↪︎ ogni forma di governo si inquadra in una più ampia forma di stato da cui viene condizionata. Dalle passate esperienze storiche è possibile individuare due fondamentali forme di stato: quella democraHca e quella autocraHca. - Democra2ca = assicura una corrispondenza tra stato - comunità e stato - apparato; - Autocra2ca = dà preminenza allo stato - apparato; Queste due sono forme ideali, alle quali si giunge tramite l’individuazione di criteri metodologici: 1. Criterio rela2vo alla 2tolarità e all’esercizio del potere; 2. Criterio rela2vo alle modalità d’uso del potere; 3. Criterio rela2vo alla finalizzazione dell’uso del potere; da ques2 tre criteri si desumo le forme di stato dell’epoca contemporanea: quella di derivazione liberale, quella socialista, quella autoritaria e quella modernizzatrice. La forma di stato che caraJerizza la cos2tuzione italiana è quella della tradizione LIBERALE. Questo 2po di stato si fonda sulla separazione dei poteri e perciò sulla possibilità di reciproco controllo fra gli organi, sui diriN di libertà e sul iste, a di garanzie proprio del cos2tuzionalismo, ponendo l’accento sulle modalità dell’uso del potere poli2co. Gli sta2 in cui vige questa forma sono sta2 a struJura ar2colata su più centri organizza2vi, sono perciò sta2 a ripar2zione del potere. Quanto alla 2tolarità del potere questa forma prevede delle elezioni periodiche con l’estensione del suffragio. L’obieNvo principale è quello di garan2re libertà poli2che, mentre per quanto riguarda l’obieNvo di eguaglianza sostanziale esso ha cominciato a porsi credibile sono con l’affermarsi dello stato sociale. D’altre parte, la forma di governo prevista dalla cos2tuzione italiana è una forma di governo PARLAMENTARE, caraJerizzata dall’emanazione del governo della volontà parlamentare e dal rapporto fiduciario che lega parlamento e governo. Tradizionalmente, le forme di governo vengono definite “pure” se ogni organo esercita le proprie competenze senza condizionamen2 da parte di altri, mentre hanno caraJere “misto” quelle in cui l’esercizio delle competenze comporta forme di equilibrio e coordinamento tra gli organi. Nelle forme di governo pure l’esercizio delle funzioni parlamentari e governa2ve sarebbe autonomo, perciò non vi sarebbero nemmeno forme di responsabilità poli2ca del governo verso il parlamento. Di questa forma vengono iden2fica2 tre 2pi: 62 CAPITOLO 4) LE FONTI NORMATIVE I - FONTI E NORME 1. Le norme giuridiche Gli ordinamen2 giuridici sono dei complessi organici di regole di organizzazione e di comportamento definite NORME ⟶ le norme sono dei criteri regolari di struJurazione e di condoJa del gruppo sociale, des2nate alla soddisfazione di interessi che diventano finalità di gruppo. Le norme giuridiche sono accomunate dal faJo di presupporre l’esistenza di un gruppo sociale già operante e dunque già disciplinato da proprie norme ⟶ le regole giuridiche, invece, hanno la caraJeris2ca di concorrere a costruirlo ⟶ hanno la fondamentale funzione di assicurare le coesione del gruppo. La norma giuridica comporta l’individuazione di interessi del gruppo sociale, determina le modalità di soddisfazione, stabilisce un sistema di rilevazione delle infrazioni e di irrogazione delle conseguen2 sanzioni. Non esiste coincidenza fra disposizione e norma: la prima fa parte del testo scriJo come sua necessaria componente ed è oggeJo di interpretazione ogni volta che se ne debba fare applicazione; la seconda è il significato che scaturisce dal processo interpreta2vo. I caraJeri delle norme sono: I. Posi5vità = la norma inserita in un testo scriJo è vigente in quanto concerne interessi rilevan2 per l’ordinamento giuridico ⟶ = la norma rispecchia esigenze realmente presen2 nella società; II. CoaQvità = implica l’applicazione in concreto della norma e la possibilità di prevedere e applicare una misura repressiva a carico di chi abbia provocato l’inosservanza. Ci sono, però, alcune norme che non sono accompagnate in modo direJo dalla pressione di sanzioni in caso di adempimento, come ad esempio le norme che organizzano i poteri dello stato ⟶ tali norme, anche se non sanzionate in modo immediato, lo sono in modo “mediato”, poiché la loro eventuale violazione cos2tuisce comunque per l’ordinamento un faJo rilevante. III. Esteriorità = la norma incide su comportamen2 che interessano le relazioni fra soggeN dell’ordinamento; IV. Innova5vità = la norma cos2tuisce una regola giuridica prima inesistente o rinnovata tale da concorrere alla formazione complessiva dell’ordinamento. V. Generalità = la norma non predetermina i soggeN des2natari (anche se possono esserci delle norme che interessano uno specifico des2natario, = norme personali); VI. AstraKezza = la norma è formulata in modo da prevedere in via ipote2ca lo schema astraJo di una situazione che può in concerto verificarsi; Le norme speciali hanno il caraJere di generalità e astraJezza MA si riferiscono a una categoria di des2natari differenziata (es. norma2ve speciali per 5 regioni nell’ambito delle norma2ve interessan2 le regioni). Le norme eccezionali sono invece caraJerizzate dalla temporaneità e precarietà ⟶ esse operano sempre in deroga a norma2ve preesisten2 (es. norme varate in caso di calamità naturali o imprevisto vari). VII. IrretroaQvità = capacità della norma di produrre effeN solamente per il futuro, senza incidere sul passato. 2. La Hpologia delle fonH normaHve Sia le modalità che gli organi di produzione possono essere indica2 come fonH di produzione di norme ⟶ è fonte del diriJo ogni elemento che prescriva una regola obbligatoria per i membri di una società ⟶ le fon2 di produzione norma2va sono dis2nte in fon2 formali (fon2 aJo) e non formali (fon2 faJo). In un caso è possibile individuare un aKo di volontà che conclude un procedimento ⟶ la fonte è perciò definita “aJo norma2vo”; nell’altro caso si individua un comportamento tenuto in relazione a even2 analoghi già verifica2si che richiedono un pronto adeguamento ⟶ in questo caso la fonte consiste in un modello di comportamento, che assume le caraJeris2che della fonte-faJo. Si parla inoltre di fon5 sulla produzione di norme quando la norma organizza il modo futuro di produzione e fonte di produzione per le fon2 adoJare in base alle prime. La pluralità di fon2 di produzione del diriJo impone di cercare un ordine fra le fon2 ⟶ questo si individua in un principio gerarchico: le fon2 stanno tra loro in un rapporto di sovraordinazione - subordinazione, in base al quale la fonte superiore condiziona quelle inferiori e queste ul2me non possono influire sulla prima. Il principio di gerarchia si è affermato nel riconoscimento tramite il principio di legalità, il quale si incentrava sulla supremazia della legge sugli aN del potere esecu2vo e implicava la non contraddiJorietà di tali aN ⟶ successivamente si è affermato il principio di cos2tuzionalità, che trasferisce a livello di rappor2 fra fronte 65 cos2tuzionale e fonte legisla2va lo schema appena citato (la legge non si può porre in contraddizione alle disposizioni della cos2tuzione). È possibile individuare almeno tre gradi di fon2: 1. Parlamentari = rela2ve alle norme legisla2ve; 2. Primarie = rela2ve alle norme ordinarie; 3. Secondarie = rela2ve alle norme regolamentari; Le fon2 possono trovarsi tra loro in rapporto paritario, possono individuarsi ipotesi di riserva a favore di deteniate fon2 in base ad un principio di competenza ⟶ ove si applichi una riserva si opera una deroga a quello che sarebbe l’ordine gerarchico delle fon2. Accanto alle fon5 poli5che, quelle aJualmente maggiormente conosciute e analizzate, vi sono: - Fon2 consuetudinarie: gius2ficate dal principio di uniformazione a condoJe tenute in precedenza; - Fon2 doKrinali e giurisprudenziali: gius2ficate dal principio del rispeJo delle soluzioni razionali offerte dagli esper2 del diriJo e dai giudici; - Fon2 convenzionali: gius2ficate dal rispeJo degli impegni assun2; - Fon2 religiose: gius2ficate dal principio dell’obbedienza alla divinità; - Fon2 necessitate: gius2ficate dal principio di conservazione dell’ordinamento; In Italia il diriJo viene inserito in tes2 scriN ⟶ in questo modo si soddisfa da un alto l’esigenza di garanzia, poiché un testo norma2vo scriJo fissa in modo sicuro le regole (certezza del diriKo), dall’altro l’affermazione dell’affidamento di un ruolo regolatore a determinate is2tuzioni che assumo esclusività nella determinazione delle regole giuridiche. La certezza del diriJo si manifestar tramite i codici e le cos5tuzioni. La tendenza dell’ordinamento italiano è quella di individuare le fon2 negli aN norma2vi, perciò sono fon2 di produzione norma2va la “legge” del parlamento (e non il parlamento) e il “regolamento” del governo (e non il governo) ⟶ a questo proposito è meglio precisare che “sono fon2 del diriJo: 1) le leggi; 2) i regolamen2; 3) le norme corpora2ve; 4) gli usi”. Le fon2 e le norme prodoJe esistono in quanto sono riconoscibili come emana2 dall’organo che è a ciò abilitato ⟶ il mancato rispeJo delle regole rela2ve alla ripar2zione di competenze e alle modalità di approvazione rende invalida una legge. La fonte validamente formata è anche efficace, potendo infaN svolgere i suoi effeN. È possibile che fon2 valide abbiano gli effeN sospesi in quanto non sia trascorso un certo periodo di tempo (voca5o legis) previsto al fine di assicurarne la conoscenza. Le fon2 possono individuarsi sia facendo riferimento al profilo sostanziale, cioè alla loro idoneità a produrre diriJo, sia soJo quello formale, dato dalla loro qualificazione da parte dell’ordinamento come aN idonei alla produzione norma2va ⟶ per fonte s’intende dunque l’aJo formale. 3. La successione temporale La successione fra fon2 implica che il rapporto tra queste si risolva a favore della più recente manifestazione del potere norma2vo ⟶ tale possibilità è collegata al conceJo di inesauribilità delle fon2, ovvero il perpetuarsi dei possibili interven2 norma2vi a cos2tuzione invariata ⟶ essa riguarda solo i poteri cos2tui2, non il potere cos2tuente. Nessuna fonte può precludere a se stessa per il futuro la possibilità di perpetuarsi, cioè una legge non potrebbe prevedere la propria immodificabilità. La sosHtuzione di una nuova fonte a una precedente avviene mediante l’isHtuto dell’abrogazione. Sono state individuate tre forme di abrogazione: 1. Espressa = quando la nuova legge indica espressamente le disposizioni e/o le norme che si intendono abrogare; 2. Tacita = quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompa2bili con quelle della vecchia; 3. Implicita = quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia; ↪︎ L’abrogazione è conseguenza di una nuova valutazione effeJuata dalla legge e quindi discende da una scelta che considera non più acceJabile una precedente formulazione norma2va ⟶ la sua funzione è 66 diversa dalla disapplicazione generalizzata di norme (cessazione di efficacia), discendente dall’individuazione di cause di incompa2bilità rispeJo alla cos2tuzione, e dall’annullamento in caso di incompa2bilità rispeJo alla legge. L’abrogazione non impedisce che la norma abrogata con2nui a svolgere effeN riguardo ai rapito sor2 antecedentemente all’entrata in vigore della norma abrogante. Conseguenza di tale situazione è che ove fosse successivamente abrogata la disposizione abrogatrice si dovrebbe considerare ripris2nata la disposizione originaria (riviviscenza). Con riferimento ai profili temporali, invece, va faJo cenno alla sospensione delle norme, ovvero la sospensione dell’effeJo obbligatorio delle stesse ⟶ la sospensione ha natura di temporaneità per cui al suo scadere la norma risponde pienamente le sue potenzialità. La sospensione di norma comporta deroga alla norma2va vigente ⟶ alcune deroghe possono avere effeJo permanente, come ad esempio la norma2va che vieta la ricostruzione del par2to fascista ⟶ in tal caso si parla anche di roKura della cos2tuzione, in quanto è deroga disposta dalla stessa cos2tuzione. 4. L’interpretazione delle norme Le disposizioni norma2ve devono essere applicate ai casi concre2, e per far ciò è necessario procedere alla loro interpretazione. Assume perciò importanza il processo logico che consente il raccordo fra situazione di faJo da regolare e fonte norma2va u2lizzabile ⟶ tale processo consiste nell’individuazione della fonte dal u2lizzare e nel rapportare le disposizioni della fonte al caso da regolare, estraendo dal testo la regola u2le al caso ⟶ l’interpretazione è il profilo dinamico della fonte, di per sé sta2ca, e soltanto dinamica tramite i molteplici processi intelleNvi che su di essa si installano (= diriKo vivente). In primo luogo sarà dunque fondamentale accertare l’esistenza, la validità e l’efficacia delle fon2; una volta accertato ciò, l’interprete si trova di fronte al tes2 di una disposizione da cui dovrà estrarre la norma che regolerà il caso specifico. A questo punto di solito si rileva che tre sono i criteri interpreta2vi u2lizzabili: quello leKerale, quello della intenzione del legislatore, quello sistema5co ⟶ l’interpretazione delle disposizioni è condizionata dalla formulazione leJerale e sintaNca impressa dal legislatore al momento in cui il testo è stato deliberato, nonché dall’intenzione dello stesso legislatore ⟶ ecco perché i primi due criteri vanno sempre integra2 da quello sistema2co, data l’esigenza di verificare che l’interpretazione sia compa2bile con i principi dell’aJuale cos2tuzione. Fra le varie interpretazioni da darsi ad una norme è sempre da prediligere quella “conforme a cos5tuzione” ⟶ il vincolo di interpretazione conforme è definito dalla corte “canone ermeneu2co preminente”, che trova il suo fondamento nel principio di supremazia cos2tuzionale. Se necessario è consen2to ricorrere ad analogie, ovvero il riconoscimento di presenza di vuo2 norma2vi che devono essere colma2 dall’interprete ⟶ essa è sempre possibile con eccezione che il suo uso possa limitare le garanzie del ciJadino, ed è in questo caso vietata in materia penale. Si ha l’interpretazione autenHca quando il legislatore interviene perché una precedente disposizione di legge si presta ad avere significa2 diversi e non chiari, e quando non vi siano contras2 giurisprudenziali nella sua interpretazione. II - LE FONTI ATTO 5. La cosHtuzione La fonte primaria dell’intero ordinamento, e cioè condizionante l’insieme delle fon2 che lo formano e caraJerizzano. La cos2tuzione italiana prevede un par2colare 2po di cautela voluto dai cos2tuen2 al fine di assicurare la sua con2nuità nel tempo, in modo da ostacolare facili modifiche del suo contenuto ⟶ essa prevede a tal fine un complesso procedimento legisla2vo di modifica (REVISIONE), togliendo al parlamento la facoltà di modificarla aJraverso semplici leggi ordinarie ⟶ la RIGIDITÀ della cos2tuzione rende la aJuale cos2tuzione dal precedente Statuto Alber2no, definito invece flessibile. Le disposizioni della cos2tuzione contengono norme di varia natura ⟶ una delle caraJeris2che riguarda la dis2nzione fra norme perceLve e programmaHche. 67 potere di provvedere ⟶ con la legge di delegazione il parlamento aJribuisce al governo non la 2tolarità della funzione, MA il suo esercizio. La legge deve rispeJare alcuni requisi2 di contenuto, che sono condizioni della sua legiNmità: • Deve avere oggeKo definito; • Deve contenere un termine u2lizzo della delega; • Deve contenere indicazione di principi e criteri direQvi parlamentari al governo; • Deve individuare come des2natario della delega il governo; • Obbligo da parte del governo di acquisire il parere di commissioni parlamentari sul testo del decreto; ↪︎ l’eventuale mancato rispeJo di tali limi2 ne implica l’illegiNmità cos2tuzionale. 9. I decreH conseguenH al conferimento di poteri La cos2tuzione prevede il conferimento dei poteri al governo quando le camere deliberano lo stato di guerra ⟶ l’art. 78 cost. stabilisce il criterio della compresenza di paramento e governo nel moneto in cui si debba provvedere a disciplinare in modo diverso dall’ordinario una situazione che dorrebbe trovare la sua “naturale” disciplina nella legge parlamentare. In ques2 casi il governo potrà intervenire MA solo in seguito al conferimento ad esso dei poteri necessari ad affrontare la situazione ⟶ è perciò necessaria la delibera parlamentare. 10. I decreH legislaHvi di aAuazione degli statuH speciali Il governo ha il compito di adoJare decre2 contenen2 norme di aJuazione degli statu2 e di trasferimento delle funzioni amministra2ve e del personale dello stato alle rispeNve regioni ⟶ tali decre2 cos2tuiscono aN con forza di legge. 11. Il referendum abrogaHvo Il referendum abrogaHvo comporta eventuale “abrogazione totale o parziale, di una legge o di un aKo avente valore di legge” (art. 75 cost.) e rileva quale fonte avente forza di legge ⟶ questo perché in seguito all’abrogazione intervengono effeL modificaHvi dell’ordinamento, il che colloca il referendum tra gli aN aven2 forza di legge collocabile fra le fon2 primarie. Il referendum è escluso per le leggi tributarie, di bilancio, di amnis2a e indulto, di autorizzazione a ra2ficare traJa2 + per le leggi di esecuzione dei PaN Lateranensi, per le leggi a contenuto cos2tuzionalmente vincolato, per quello connesse a quelle enunciate dall’art. 75. Altri limi2 possono derivare dalla struJura del quesito referendario, che deve essere omogeneo, coerente e intellegibile ⟶ il quesito referendario si propone di intervenire per una radicale modifica ⟶ il procedimento referendario conduce alla produzione di un testo legisla2vo innovato. 12. Le fonH regionali La forma regionale dello stato comporta il riconoscemmo alle regioni di una forma di autonomia, caraJerizzata dalla capacità di adoJare propri aN norma2vi ⟶ si ha una compresenza tra il principio di competenza (alcune delibere norma2ve sono riservate alle regioni) e di quello gerarchico (le competenze regionali sono condizionate da fon2 statali). L’autonomia regionale si manifesta aJraverso statu2, leggi, regolamen2 e referendum. • Lo STATUTO è fonte regionale soltanto per regioni ad autonomia ordinaria, poiché le regioni ad autonomia differenziata sono disciplinate da statu2 diversi. Lo statuto deve essere deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componen2. Esso ha un contenuto necessario o minimo indicato dalla stessa cos2tuzione (anche se al contenuto minimo si sono aggiunte grandi par2 di norma2ve). Per quanto riguarda il limite dell’”armonia con la cos2tuzione”, esso è da interpretare nel senso del rispeJo da parte degli statu2 di ogni disposizione del testo cos2tuzionale, ma anche nel senso del divieto di disaJenderne lo spirito. • La LEGGE REGIONALE è fonte a competenza circoscriJa da una serie di limitazioni ⟶ tale legislazione è ispirata al principio di competenza per territorio, per cui la legge non ha vigenza altro che nel territorio della regione, e di competenza per materia, in quanto cos2tuzione e statu2 speciali configurano i seJori d’intervento della legislazione. Le regioni risultano 2tolari di potestà legisla2va esclusiva in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato. La legislazione regionale incontra dei condizionamen2 che si riportano alla natura unitaria dell’ordinamento statale ⟶ i limi2 cos2tuzionali includono il divieto di porre barriere alla circolazione di persone e merci fra una regione e un’altra e quello di ostacolare le aNvità lavora2ve e professionali di ciJadini di altri regioni (art.120 cost.), inoltre sono compresi anche i limi2 che aJengono ad esigenze di unitarietà ed omogeneità dell’ordinamento. Alcuni limi2, come quello delle grandi riforme economico - sociali, dell’unità economica, della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni riguardo diriN civiili e sociali, ammeJono l’esercizio del potere esecu2vo del governo nei confron2 degli organi delle regioni ⟶ si 70 parla di legislazione statale cornice e di legislazione regionale di deKaglio, riferendosi ad un sistema in cui in un quadro di principi di massima si sviluppa una legislazione specifica. 13. Le fonH regolamentari Il regolamento è aJo norma2vo, poiché con2ene disposizioni caraJerizzate dai requisi2 della generalità, astraJezza e innova2vità. Punto fermo derivante dalla cos2tuzione riguardo la costruzione della fonte regolamentare è la preminenza della fonte legisla2va che comporta che il potere regolamentare tenga conto di quanto predeterminato dalla legge (principio di legalità). Esiste un rapporto diverso fra fon2 regolamentari e cos2tuzione, che incide sulla natura dei diversi regolamen2: - Nel caso di regolamen5 governa5vi si ha una generica previsione; - Per regolamen5 degli en5 pubblici e delle autorità amministra5ve si deve far riferimento alla fonte legisla2va; - I regolamen5 parlamentari discendono dalla cos2tuzione senza intermediazione della legge; - I regolamen5 regionali trovano fondamento nella cos2tuzione; Fra i regolamen2 assumono par2colare importanza quelli governaHvi ⟶ tale potere è riconosciuto al governo in quanto responsabile dell’amministrazione pubblica, e perciò incaricato a provvedere all’organizzazione e allo svolgimento delle aNvità che interessano la colleNvità. Possono aversi regolamen2: a. Di esecuzione di leggi e decre2 legisla2vi; b. D’aJuazione e integrazione di leggi e decre2 legisla2vi; c. Indipenden2; d. Di organizzazione; e. Autorizza2; f. Di aJuazione delle direNve europee; I decre2 ministeriali e inter-ministeriali, invece, possono essere adoJa2 nelle materie in cui norme di legge aJribuiscono ai ministri apposita competenza ⟶ essi sono subordina2 a quelli governa2vi. Possono adoJare regolamen2 anche gli en2 pubblici e le autorità amministra2ve indipenden2 ⟶ gli en2 pubblici devono dotarsi di propri regolamen2 di organizzazione soJopos2 ad approvazione ministeriale; le autorità indipenden2 adoJano regolamen2 che trovano la loro fonte cos2tuzionale in molte disposizioni (art. 97, 21, 41). Per gli organi cos2tuzionali i regolamen2 sono espressione dell’autonomia cos2tuzionalmente prevista o derivante dalla loro collocazione al ver2ce dello stato ⟶ preminente è l’autonomia delle due camere e della Corte cos2tuzionale. • I regolamen2 della Corte cosHtuzionale dovrebbero essere considera2 fon2 secondarie rispeJo alla legge, MA vengono in realtà considera2 primari. • I regolamen2 della Presidenza della Repubblica disciplinano il potere presidenziale di adoJare regolamen2 interni e di disciplinare lo stato giuridico ed economico del personale. • Il regolamento del Consiglio dei Ministri è fonte subordinata alla legge. • Il regolamento del Consiglio superiore della Magistratura riconosce al consiglio il potere di adoJare il regolamento interno per il suo funzionamento. ↪︎ tuN ques2 regolamen2 hanno natura di fon2 secondarie!!! 14. Le ordinanze in deroga alla legge La legislazione consente al governo e ai ministri, sulla base di presuppos2 di necessità ed urgenza, di adoJare ordinanze in deroga alla legge ⟶ si traJa di aN amministra2vi caraJerizza2 da un’ampia discrezionalità nella determinazione dei contenu2 ⟶ esse devono rispeJare i principi generali dell’ordinamento giuridico e i diriN cos2tuzionalmente garan22 (ad esempio, devono essere rispeJa2 i principi che riguardano la ripar2zione di competenze tra stato e regioni). III - LE FONTI FATTO 15. La consuetudine e la rilevanza delle regole della poliHca Fon2 faJo = conseguenza di ricostruzioni doJrinali gius2ficate dall’esigenza di assicurare la riconoscibilità alla cos2tuzione di discipline non consen2re formalmente dalla stessa. La consuetudine è un comportamento ripetuto nel tempo dai soggeN che fanno parte di una comunità, nella convinzione che il comportamento sia conforme a diriJo e che perciò la sua mancata osservanza compor2 una 71 sanzione ⟶ la ripe2zione del comportamento deve essere generale, uniforme, constante, frequente e pubblica. La natura giuridicamente rilevante della consuetudine deve essere percepita come tale da tuJa la comunità ⟶ esistenza di un convincimento colleQvo. Le consuetudini definite “usi” sono poste all’ul2mo livello nella scala delle fon2 ⟶ essi, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamen2, hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiama2 ⟶ sono perciò da considerarsi come consuetudini integra2ve o innova2ve della legge. La consuetudine cosHtuzionale interessa un numero rispeJo di soggeN, e perciò si forma in base a comportamen2 e convinzioni di ques2 ul2mi. La cos2tuzione non traJa esplicitamente l’argomento delle consuetudini, il che fa sorgere alcuni problemi. . . innanzituJo il problema della loro ammissibilità in carenza di una previsione formale della cos2tuzione ⟶ in genere si riditene che le consuetudini ammesse siano consuetudini integra2ve, mentre sarebbero inammissibili quelle contrarie alla cos2tuzione. Le consuetudini cos2tuzionali si sviluppano sulla base della cos2tuzione, perciò devono essere con essa compa2bili e non devono configgere con i principi supremi ⟶ le consuetudini sono ammissibili in quanto subordinate al nucleo essenziale della cos2tuzione. Tali consuetudini, inoltre, hanno natura permissiva, non obbligatoria: indicano, cioè, una facoltà riconosciuta agli organi cos2tuzionali che possono u2lizzarla o meno. La desuetudine è la perdita di validità di disposizioni formali o di effeNvità di preceden2 consuetudini. Le convenzioni sono delle regole di comportamento ⟶ esse creano vincoli poli2ci e non giuridici, poiché coprono una vasta area di situazioni perché riguardano il modo di u2lizzo della competenza assegnata agli organi e intervengono negli spazi non disciplina2 dal specifiche disposizioni. Le convenzioni sono la conseguenza di liberi comportamen2 o intese, per lo più informali, fra soggeN cos2tuzionali. 16. La necessità Una fonte faJo potenziale e implicita nell’ordinamento è offerta dalla necessità ⟶ essa consiste in una situazione imprevista che provoca un’esigenza di intervento gius2ficata dalla soddisfazione di un interesse preminente nell’ordinamento o dal bisogno di salvaguardia della sua esistenza. Non essendo consen2ta dall’ordinamento formalizzato, essa non è una fonte legale, ma è extra-legale. Nei casi in cui risultasse che la necessità venisse u2lizzata per la salvaguardia della cos2tuzione, sarebbe sempre fonte non legale MA cos2tuzionalmente compa2bile e inevitabile. 17. Le fonH esterne all’ordinamento Lo stato può decidere di affidare la disciplina di certe situazioni a fon2 straniere tramite una tecnica di collegamento, che consente l’immissione nell’ambito interno di norme prodoJe da diversi ordinamen2, = rinvio formale o rinvio alla fonte. Ciò vale per il diriJo internazionale consuetudinario e per le fon2 degli ordinamen2 stranieri. Le consuetudini internazionali non possono pregiudicare il nucleo della cos2tuzione ⟶ il diriJo straniero incontra il limite dell’ordine pubblico volto ad precludere l’ingresso nell’ordinamento di norme contrarie a principi generali dello stesso ⟶ non è ammessa la teoria della “nazionalizzazione” delle disposizioni norma2ve straniere che verrebbero trasformate in diriJo italiano, mentre ne è consisto l’ingresso e la rilevanza in Italia. Ordinamento italiano e ordinamento comunitario sono dis5n5 MA integra5 per la parte che disciplina i seKori economici affida5 all’UE. CAPITOLO 5) PERSONA E FORMAZIONI SOCIALI La cos2tuzione con2ene un’ampia serie di disposizioni che traJano la posizione dell’uomo, del ciJadino, dei gruppi, senza però offrire un’organica definizione delle diverse situazioni soggeNve ⟶ le situazioni giuridiche soggeNve trovano spazio nei Principi fondamentali ⟶ non ci si possono aJendere dalla cos2tuzione definizioni sicure, ma da essa si può desumere: • La presenza di situazioni giuridiche interessan2 l’uomo, i ciAadini e l’individuo. • La rilevanza delle formazioni sociali. • La presenza di diriL ma anche di doveri. • La convivenza di diriL e obblighi. • L’uso eterogeneo del temine “libertà” e “diriAo”. • La sezione di diriL ma anche di interessi legiLmi. • La connessione tra principio personalista e principio pluralista, il quale impone di assicurare il riconoscimento e la garanzia dei diriN inviolabili sia verso i singoli che verso le formazioni sociali. 72 di libertà di coscienza, cioè del “libero sen2re”, che viene tutelato dalla cos2tuzione ammeJendo l’obiezione di coscienza al servizio militare o quello medico (anche) per mo2vi religiosi. ➔ Per quanto riguarda i rappor2 tra stato italiano e chiesa caJolica essi sono regola2 Ida un aJo di natura analoga a quello di un traJato internazionale, denominato concordato ⟶ presupposto di esso è il reciproco riconoscimento di indipendenza ⟶ la cos2tuzione recepisce la disciplina concordataria stabilita nel 1929, i PaN Lateranensi. Menzione speciale va faJa per il caso del “crocifisso”, cioè la ques2one che prevede l’obbligatorietà dell’affissione del crocifisso negli is2tu2 scolas2ci pubblici ⟶ tale norma2va è sopravvissuta a censure, ed è stata considerata compa2bile con laicità dello stato. ➔ I rappor2 tra stato italiano e confessioni diverse da quella caJolica sono disciplina2 dalla legge dello stato “sulla base di intese” stabilite fra stato e rappresentanze delle confessioni ⟶ tali intese sono considerate convenzioni di diriJo pubblico interno ⟶ il regime delle intese segna il superamento della situazione discriminatoria in cui si trovavano ile confessioni non caJoliche, che da cul2 “tollera2”, sono arriva2 ad avere una situazione di pari libertà rispeJo alla confessione caJolica. LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - art. 21 Protezione del diriAo di comunicare liberamente ⟶ si traJa di una libertà nega5va, perciò il diriJo di non essere ostacolato nella formazione delle proprie opinioni, ma anche di una libertà posi5va, in quanto pensiero aNvo, veicolato verso altri soggeN in un contesto sociale dinamico, aJraverso i mezzi di diffusione che il potere poli2co non deve ostacolare. Ci si può perciò riferire sia ad una semplice manifestazione di opinione come al diriJo di cri2ca, di cronaca, di informazione, fino al diriJo di sa2ra. OggeJo della tutela è la manifestazione del pensiero, ed è egualmente compresa la non manifestazione di esso. La libertà di pensiero di pone alla base di una concezione liberale della società ⟶ ciò che conta è la concessione della possibilità di trasferire all’estero della propria sfera personale le proprie opinioni. La tutela di tale manifestazione comprende anche quella du potenziale influenza che il pensiero manifestato abbia sulla coscienza e sulla formazione di opinioni di altre persone. La manifestazione, inoltre, comprende anche il diriJo alla propaganda delle proprie idee e all’informazione e alla cronaca. Con la tutela del diriJo di criHca, l’ordinamento garan2sce quell’aspeJo della libertà di pensiero che è funzionale alla democrazia ⟶ il diriJo di cri2ca comporta una contrapposizione polemica direJa a censurare opinioni altrui ⟶ la cri2ca si dis2ngue dal diriJo di cronaca, che consiste nel riferire una realtà fenomenica ⟶ la cronaca deve essere obieNva, mentre la cri2ca è di per sé soggeNva ⟶ cronaca e cri2ca, però, si devono esercitare rispeJando la reputazione dei soggeN oggeJo di chi le esercita. ➔ 1. LA STAMPA Gran parte del testo dell’art. 21 è dedica2 alla libertà di stampa ⟶ vengono previs2 3 principi: 1. Divieto di soJoporre la stampa ad autorizzazione o censure, impedendo un controllo dell’autorità pubblica; 2. Divieto di soJoporre la stampa a sequestro; 3. Possibilità che la legge stabilisca l’obbligo di rendere no2 i mezzi di finanziamento della stampa. Riguardo a tale diriJo è stata is2tuita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che ha funzioni di regolamentazione e vigilanza nei seJori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria. ➔ 2. LA RADIOTELEVISIONE Inizialmente i servizi radiotelevisivi erano oggeJo di riserva dello stato ⟶ una sentenza della Corte del ’74 ha iniziato il processo di destruJurazione del monopolio pubblico ⟶ la RAI passava quindi dal controllo governa2vo a quello parlamentare, si avviavano numero aNvità televisive e di livello locale, fino a giungere ad una legge del ’90 che stabiliva e regolava il sistema misto pubblico - privato. ↪︎ L’unico limite previsto alla libertà di manifestazione del pensiero è quello del buon costume, che si riferisce all’esigenza di proteggere il pudore sessuale (specificatamente riferito alla presenza di minori), anche se qualche problema è sorto in relazione all’espressione ar2s2ca e scien2fica. Altri limi2 sono finalizza2 alla protezione di interessi cos5tuzionalmente rilevan5. Il diriJo di cronaca si interrompe di fronte alla protezione del diriJo alla riservatezza, all’onorabilità, alla dignità della persona. I DIRITTI DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI La cos2tuzione disciplina i diriN della famiglia intesa come formazione sociale originaria e quelli delle persone nell’ambito familiare. La famiglia considerata in via preferenziale è quella “fondata sul matrimonio”, perciò quella 75 legiNma ⟶ il matrimonio può essere quello civile (disciplinato dalla legislazione statale) o quello concordatario (disciplinato dal diriJo canonico). Il diriJo è inoltre intervenuto per regolare il regime delle convivenze di faKo per tuJe le coppie, e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ⟶ la legge definisce “unioni civili” come “formazioni sociali formate da due persone maggiorenni dello stesso sesso”. Una legge del 1970 ha inoltre introdoJo l’is2tuto del divorzio. La predilezione verso la famiglia legiNma non ha mai comportato, con riguardo ai figli, irrilevanza della famiglia di faJo, ossia quella basata su una convivenza non originata dal matrimonio ⟶ l’art. 30 cost. riconosce il diriJo-dovere dei genitori di educare i figli anche se na2 fuori dal matrimonio. L’art. 29 stabilisce il principio dell’eguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi. La legge, inoltre, deve provvedere ad intervenire quando i genitori non siano in grado di provvedere per incapacità. È stata disposta, inoltre, l’eliminazione degli status di figlio naturale, figlio adoNvo e figlio legiNmo, e introdoJo un unico status di figlio. Si sos2tuisce la “protesta parentale” con il conceJo di “responsabilità genitoriale”. I DIRITTI DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E DEI LORO COMPONENTI Si ha una dis2nzione tra minoranze riconosciute dagli statu2 speciali e quelle disciplinate dalla legge ordinaria dello stato. La norma2va tende comunque ad assicurare diriL di protezione ai soggeN parte delle minoranze. Il conceJo di minoranza si riferisce ad un gruppo sociale, cioè ad un soggeJo colleNvo caraJerizzato dai propri elemen2 iden2fican2 di natura storica, culturale e linguis2ca che lo differenziano dalla maggioranza della popolazione. Tale gruppo ha un legame con un proprio territorio di insediamento storico (autoctonia). La tutela delle minoranze avviene secondo il criterio di territorialità, poiché la minoranza è proteJa su un territorio specifico, per cui gli appartenen2 alla stessa non sono differenzia2 dalla generalità dei ciJadini. La legge oggi protegge la lingua e la cultura di numerosi gruppi etnici presen2 sul territorio nazionale. Molto ar2colata è la tutela delle minoranze nelle regioni a statuto speciale ⟶ qua la tutela può essere quella della specificità linguis2ca che può assicurarsi tramite bilinguismo (uso lingua nazionale = uso lingua minoritaria) o separa5smo linguis5co (diriJo all’uso esclusivo della propria lingua) ⟶ è il caso di: - Tren2no - Alto Adige, la cui norma2va sicura alla popolazione germofona altoatesina una tutela tramite regime di separa2smo, che consente l’uso dis2nto della lingua italiana e tedesca sulla base di un prevalente criterio territoriale; - Valle d’Aosta, la quale ha adoJato un sistema di “bilinguismo totale”, secondo cui la lingua francese è parificata a quella italiana; - Il Friuli - Venezia Giulia, invece, non con2ene disposizioni direJe alla garanzia delle minoranze, unicamente la legge regionale assicura la tutela per la lingua friulana, definita “lingua propria” del Friuli. IL DIRITTO ALLA SALUTE - art. 32 La salute è l’unico diriJo cos2tuzionale espressamente definito fondamentale, a significare proprio la sua essenzialità per la persona. La tutela riguarda tuN anche a prescindere dallo stato di infermità, e investe perciò la prevenzione, la cura, la riabilitazione. Inoltre, la legge può determinare traJamen2 sanitari obbligatori, però con il fondamentale limite per cui “la legge non può in nessun caso violare i limi5 impos5 dal rispeKo della persona umana” ⟶ si dà la precedenza all’esigenza di protezione dell’interesse colleNvo alla salute. Altro aspeJo della tutela della salute si ha nella protezione dell’ambiente salubre. LA LIBERTÀ DI FORMAZIONE CULTURALE, RICERCA, INSEGNAMENTO - art. 33 L’art. 33 stabilisce il principio della libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento, e disciplina l’istruzione statale e quella privata; inoltre, stabilisce il criterio seleNvo degli esami d’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e all’abilitazione all’esercizio di una professione. La libertà di ricerca scien2fica e di insegnamento è streJamente collegata alla garanzia di libertà di manifestazione del pensiero. Con riferimento all’università, essa ha il diriJo di darsi ordinamen2 autonomi nei limi2 stabili2 dalla legge, essendo essa la sede primaria di libera ricerca e formazione, nonché luogo di apprendimento ed elaborazione cri2ca delle conoscenze. La libertà di ricerca scien5fica comporta la non ingerenza altrui nell’aNvità dello scienziato ricercatore ma anche la predisposizione di mezzi e strumen2 tali da consen2re la ricerca. ➔ La libertà di insegnamento consiste nella garanzia di assenza di ingerenze e condizionamen2 esterni , nel rispeJo delle caraJeris2che delle is2tuzioni in cui l’insegnamento viene impar2to e dei programmi, con una chiara funzione sociale dell’insegnamento. Il docente è libero nel determinare gli orientamen2 culturali da svolgere, e può dunque seguire le proprie convinzioni ideologiche ⟶ ciò però comporta eviden2 problemi, in quanto l’insegnamento non dovrebbe essere trasformato in una specie di libertà di indoKrinamento ⟶ proprio 76 per questo mo2vo sono sta2 introdoN dei limi2 alla libertà del docente, lega2 ai principi dell’ordinamento cos2tuzionale che deve rispeJare, al rispeJo dei criteri organizza2vi e delle istruzione riguardo i programmi da svolgere ecc.. Un’eccezione alla libertà di insegnamento si ha per quanto riguarda l’insegnamento della religione caJolica, in quanto gli insegnan2 di religione devono essere ritenu2 idonei dall’autorità ecclesias2ca ⟶ la partecipazione all’insegnamento della religione caJolica è considerata facolta2va da parte degli studen2. LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE SINDACALE - art. 39 Essa riguarda la libertà di associazione in riferimento alla tutela degli interessi colleNvi nel campo del lavoro. I sindaca8 sono quelli dei lavoratori ma anche quelli dei datori di lavoro ⟶ si riconosce la libertà del singolo ad associarsi a sindaca2 per tutelare interessi comuni e la libertà delle associazioni sindacali ad operare in modo garan2to e senza controlli o interferenze. I sindaca2 sono organizzazioni non riconosciute. IL DIRITTO DI PROPRIETÀ E DI INIZIATIVA ECONOMICA - art. 41 e 47 Ques2 due ar2coli si riferiscono alla disciplina della proprietà e inizia8va economica, i quali caraJerizzano la “cos2tuzione economica” ⟶ queste disposizioni sono l’evidenza della sintesi operata dal cos2tuente fra liberismo e dirigismo interven2sta, con una forte connotazione solidaris2ca ⟶ esse tes2moniano un regime dell’economica caraJerizzato da una compresenza di proprietà e inizia2ve sia private che pubbliche, cioè un regime di economia mista pubblico-privato. ➔ LA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA = i beni pubblici dello stato e degli altri en2 autonomi territoriali hanno un regime giuridico che li dis2ngue da quelli priva2. Dis2nzione tra bene demaniali e patrimoniali: i primi soddisfano un interesse pubblico e sono inalienabili, appartengono solo allo stato; i secondi non possono essere soJraN alla loro des2nazione se non con par2cola2 modalità, sono beni indisponibili dello stato. La proprietà privata è riconosciuta dalla cos2tuzione MA non come diriJo assoluto e inviolabile ⟶ la legge ne deve poi assicurare la “funzione sociale”, qualificare cioè la proprietà come un diriJo funzionale alla soddisfazione di interessi pubblici. Spesso, dunque, è improbabile riscontrare che la proprietà possa considerarsi come diriJo di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, prevalendo l’esigenza del rispeJo dei limi2. ➔ L’INIZIATIVA ECONOMICA = l’inizia2va economica privata viene dichiarata libera ma limitata, in quanto non può porsi “in contrasto con l’u2lità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Tale conceJo si riferisce all’aNvità imprenditoriale ⟶ dato comune alle norma2ve sull’aNvità d’impresa è la finalizzazione sociale dell’intervento ⟶ sono delinea2 specificatamente due principi: 1) l’aNvità dell’imprenditore privato non può mai configgere con valori quali il rispeJo della persona e gli interessi della colleNvità; 2) andrebbero fissa2 programmi direN a coordinare fra loro le inizia2ve private e quelle pubbliche. ➔ LA CONCORRENZA = un’incidenza sul regime dell’inizia2va pubblica e privata ha avuto la concorrenza, che ha portato una liberalizzazione da un regime di autorizzazioni e controlli pubblici svol2 da autorità indipenden2 ⟶ per questo venne is2tuita l’Autorità della concorrenza e del mercato (AGCM). ➔ LA PRIVATIZZAZIONE = negli anni ’90 del secolo scorso si è affermato il ri2ro dello stato da alcuni seJori tramite le privaHzzazioni, ovvero sia la rinuncia dello stato a fare l’imprenditore sia la trasformazione della veste giuridica dell’impresa, che si omologava allo schema della società per azioni prevista dal c.c. ➔ LA TUTELA DEL RISPARMIO = oggeJo di tutela è quello che grazie al correJo funzionamento del mercato si risolve in “inves2mento finanziario” ⟶ rilievo centrale assume il collegamento tra risparmio e credito, perciò l’aNvità bancaria risulta come essenziale come garante del risparmio, in modo che esso venga effeNvamente impiegato. LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE POLITICA - art. 49 La libertà di associazione per fini poli2ci può dar vita sia ad associazioni occasionali sia durature ⟶ la + rilevante manifestazione dell’associazionismo poli2co è la cos2tuzione di parHH ⟶ questa disposizione rileva come sia evidente il profilo del diriJo individuale di cos2tuire associazione par22ca, ma fa comprendere la par2colare rilevanza cos2tuzionale del par2to poiché aJraverso esso il ciJadino concorre a determinare la poli2ca nazionale. La libertà da limi2 giuridici ha condoJo a forme di distorsione del ruolo dei par22, conducendo a forme di degenerazione tradizionalmente definite col conceJo di par5tocrazia (esempi sono la corruzione della vita pubblica, abusive forme di finanziamen2 ecc..). Il diriJo cos2tuzionale riconosce ampio spazio ai par22 poli2ci: • Viene disciplinato il loro ruolo nella selezione della rappresentanza poli2ca; 77 I doveri sono doveri posi5vi, scaturen2 da precise previsioni cos2tuzionali ⟶ la totalità dei doveri può essere percepita dal singolo nella propria sfera interna, e in questo caso sono impera2vi morali prima ancora di essere prescrizioni giuridiche. I doveri di solidarietà esprimo l’esigenza di inserimento della persona nel contesto sociale, e vengono qualifica2 come “inderogabili” ⟶ essi vengono raggruppar2 mi due categorie, a seconda che prevalga il profilo poli5co o quello economico-sociale. I doveri posi2vi previs2 in cos2tuzione richiedono osservanza da parte del ciJadino, ma tuJavia si verificano situazioni di collisione con le convinzioni personali del soggeJo quali ad esempio il rifiuto della prestazione del servizio militare o il rifiuto da parte dei sanitari di pra2care abor2 ⟶ è necessario perciò trovare una mediazione per risolvere il contrasto tra dovere di obbedienza e obiezione di coscienza. ➔ IL DOVERE DI FEDELTÀ - art. 54 Il dovere di fedeltà alla repubblica grava su tuN i ciJadini ⟶ esso comporta il rispeJo deo principi su cui si basa l’aJuale forma di stato e rispeJo della cos2tuzione e delle leggi ⟶ fedeltà ai principi - valori. L’ar2colo inoltre specifica che “i ciKadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle prestando giuramento” ⟶ l’avere funziona pubbliche implica più precisi vincoli a causa della maggior gravità delle conseguenze della loro infedeltà ⟶ ciò è ben espresso dai conceN di disciplina, la soggezione a tali specifiche norma2ve, e di onore, il decoro che dovrebbe dis2nguere il 2tolare della funzione ⟶ il giuramento comporta l’impegno solenne del soggeJo al rispeJo degli obblighi che assume. ➔ IL DOVERE DI VOTO - art. 48 Il voto è definito dall’art. 48 come personale, libero e segreto. Il diriJo di voto speJa ai ciJadini, e quello per l’elezione del parlamento anche ai ciJadini italiani residen2 all’estero. Il diriJo di voto è dovere civico, ad indicare l’auspicata partecipazione al procedimento eleJorale da parte dei ciJadini on base al loro senso civico ⟶ il voto è soltanto un diriJo del ciJadino liberamente esercitabile, perciò non obbligatorio. ➔ IL DOVERE DI DIFESA - art. 52 OggeJo della difesa è la patria, ovvero l’insieme dei valori che denotano il comune senso di appartenenza dei ciJadini ad una realtà sociale complessa. Vi è una difesa intesa come dovere generalizzato (“il sacro dovere del ciJadino”) e difesa intesa come adempimento di un obbligo specifico di rispondere alla leva militare ⟶ nella più ampia nozione di “difesa civile”, rientrano tuJe le aNvità di impegno sociale non armato che formano l’oggeJo del servizio civile ⟶ oggi sia servizio militare che civile sono entrambi volontari. ➔ IL DOVERE FISCALE - art. 53 Il dovere di pagare le imposte grava su tuQ, perciò anche sullo straniero che produce ricchezza in Italia. Tale dovere assume le sembianze della solidarietà per consen2re la soddisfazione delle esigenze dello stato sociale ⟶ i tribu2 sono stabili2 per legge, in modo che il contribuente conosca in an2cipo le norme fiscali. Fondamentale è il rispeJo della capacità contribuHva della singola persona, cioè della sua idoneità a sopportare il peso economico dell’imposta (l’imposta non deve andare oltre le possibilità di concorrere alle spese pubbliche). Inoltre, l’applicazione del sistema imposi2vo è stabilita in modo progressivo, in modo che il carico fiscale grava maggiormente su chi dispone di maggior reddito, in modo da agevolare i reddi2 più bassi ⟶ il criterio progressivo caraJerizza le imposte direKe, che incidono sul reddito o sul patrimonio, mentre quelle indireKe colpiscono la manifestazione indireJa della propria capacità (sui consumi, scambi, trasferimen2 ecc..). CAPITOLO 6) I COLLEGAMENTI FRA COMUNITÀ E ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE L’insieme dei soggeN individuali e colleNvi che formano una società esprime precise soluzioni organizza2ve che si occupano della ges2one quo2diana degli interessi sociali ⟶ esse cos2tuiscono il governo della società, il quale risponde all’esigenza di: • fissare regole organizza2ve e di comportamento = normazione; • ges2re gli interessi applicando le regole = amministrazione; • risolvere confliN grazie alle regole poste = giurisdizione; 80 ↪︎ per fare ciò si trasferisce dal corpo sociale all’apparato governa2vo i compi2 d’intervento, affidando a vari organi specifici compi2 ⟶ tali organi ricevono un mandato a governare. Il organi rappresentano il corpo sociale che aJribuisce l’incarico ⟶ di qui deriva la nozione di rappresentanza poliHca e la definizione di democrazia rappresentaHva, per gli ordinamen2 statali in cui la sovranità venga aJribuita dalla cos2tuzione al popolo ⟶ rappresentanza poli2ca ≠ rappresentanza giuridica (propria del diriJo privato) ⟶ il rappresentate poli2co agisce nell’interesse dell’intera comunità nazionale, ma non può emeJere manda2 che impongano giuridicamente indirizzi vincolan2. I membri dell’assemblea governa2va sono poli2camente responsabili sia in sede di presentazione di nuove candidature ali termine del mandato, sia mi sede “diffusa” in quanto censurabili nei loro comportamen2 dai mezzi d’informazione e dall’opinione pubblica. Il popolo ha la possibilità di operare scelte direJe adoJando decisioni non mediate dagli organi dell’apparato governante ⟶ ciò avviene con la 2tolarità della scelta eleJorale, quella referendaria, quella rela2va al diriJo di pe2zione ⟶ ques2 is2tu2 vengono defini2 di DEMOCRAZIA DIRETTA, poiché indicano il potere di scelta popolare ⟶ a tali inizia2ve partecipano solo i ciJadini che hanno l’eleJorato aNvo, insieme che forma il corpo eleAorale, organo dello stato in quanto abilitato a esprimerne la volontà. Il corpo eleJorale non coincide col più ampio conceJo di “popolo” ⟶ quest’ul2mo svolge una serie di aNvità poli2camente rilevan2 che non per forza confluiscono nei collegamen2 con gli organi cos2tuzionali ⟶ il ruolo aNvo dei ciJadini è incoraggiato dalla cos2tuzione, che fa della partecipazione aNva alla vita poli2ca un criterio condizionante i pubblici poteri ⟶ la partecipazione aNva non si esaurisce nelle soluzioni organizza2ve ricondoJe al conceJo di democrazia “indireJa” e “direJa”, ma vi sono molteplici fenomeni associa2vi su base volontaria che arricchiscono con2nuamente l’aNvità poli2ca nazionale ⟶ è evidente in questo caso il pluralismo che caraJerizza la realtà sociale, ritenuto esso un valore caraJerizzante e influenzante la leJura delle disposizioni che regolano il diriJo ⟶ il principio pluralista può essere anche considerato come il riconoscimento della garanzia di un limite sostanziale al potere, con riferimento al rischio di formazione di processi di omogeneizzazione poli2ca. La vera separazione che oggi consente un controllo non è più quella tra parlamento e governo, quanto quella tra maggioranza parlamentare e opposizione ⟶ in questo quadro è evidente l’importanza del ruolo dei parHH poliHci, i quali dovrebbero essere i principali organizzatori degli orientamen2 dei ciJadini. Il principio pluralista è inoltre arricchito dal principio di sussidiarietà, il quale implica la valorizzazione dei soggeN in grado di soddisfare le esigenze dei singoli rispeJo alle soluzioni is2tuzionali centrali. il pluralismo è una caraJeris2ca dello stato - comunità e si esprime aJraverso la spontanea vitalità della società. Diverso da tale fenomeno è quello del neo-corporaHvismo, orientato a stabilire rigide procedure is2tuzionalizzate di contaJo con gli organi dello stato a livello burocra2co e poli2co ⟶ protagonis2 di tale situazione sono i soggeN esponen2 di interessi economici (es. associazioni sindacali o gruppi d’interesse), i quali possiedono una grande forza di pressione tale da condizionare le scelte statali ⟶ in questo contesto, più è debole la posizione poli2ca delle is2tuzioni cos2tuzionali, più i gruppi di pressione esercitano un potere condizionante. Per quanto riguarda i par22 poli2ci, essi rappresentano un’importante componente dell’azione poli2ca complessiva dell’intero corpo sociale ⟶ un loro ridimensionamento di ruolo quali canali di partecipazione popolare ai processi decisionali delle varie is2tuzioni è tes2moniato dalla crescente spinta alla consultazione preven2va degli interessa2 alle disposizioni norma2ve da adoJare ⟶ la consultazione è infaN lo strumento più moderno delle aJuali tecniche di poli2ca legisla2va, basandosi sull’idea che coinvolgere i soggeN des2natari delle regole possa favorire la qualità e l’applicazione delle stesse ⟶ vera e propria funzione di partecipazione direJa del corpo eleJorale. Le assemblee poli2che rappresenta2ve del corpo eleJorale sono due, dotate di equivalen2 aJribuzioni (bicameralismo perfeAo): Camera dei deputa8 e Senato della repubblica ⟶ a camera e senato sono affidate iden2che aJribuzioni, sia poli2che che legisla2ve, anche se variano i requisi2 per gli appartenen2 alle due camere ⟶ comuni ad entrambe sono i principi rela2vi all’eleJorato aNvo e passivo; deputa2 e senatori sono eleN a suffragio universale e direJo, sono eleggibili a deputato coloro che hanno compiuto 25 anni mentre a senatore coloro che hanno compiu2 40 (eleJorato passivo); mentre, la capacità di votare (eleJorato aNvo) speJa per la camera a chiunque abbia compiuto la maggiore età, mentre per il senato chi abbia compiuto 25 anni. La durata delle due assemblee era inizialmente diversa: 6 anni per il senato e 5 per la camera, MA aJualmente sono sta2 ridoN a 5 anche gli anni per il senato. Ineleggibilità, incompa5bilità, incandidabilità: - Ineleggibilità = soJopongono l’eleJorato passivo alla condizione sospensiva del possesso di alcuni status o rappor2 giuridici; - Incompa2bilità = limita il diriJo di rives2re contemporaneamente più di un ufficio eleNvo; - Incandidabilità = limita la capacità di candidarsi alle elezioni per quei soggeN che siano sta2 condanna2 con sentenza defini2va per par2colari rea2; 81 I procedimen2 eleJorali sono dis2n2 in fasi: inizia5va, preparazione, votazione, scru5nio e proclamazione degli eleQ. L’inizio del procedimento è dato da delibere governa2ve seguite da decre2 del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della votazione. Segue il procedimento eleJorale preparatorio, al quale segue la campagna eleJorale, la cos2tuzione dei seggi e le operazioni di voto. Nella fase di votazione hanno molta importanza i principi di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto: 1. La personalità esclude il voto per procura ⟶ in casi di gravissimo impedimento fisicità è consen2to l’accompagnatore; 2. L’eguaglianza implica il pari peso da aJribuire al voto di ogni eleJore; 3. La libertà e la segretezza comportano modalità di espressione del voto tali da evitare condizionamen2; Nella fase dello scru2nio, in ogni seggio si svolge l’esame delle schede, con dichiarazione dei risulta2 e invio del materiale agli uffici eleJorali. ↓ L’insieme delle regole che consentono di trasformare i vo2 espressi dagli eleJori in seggi da assegnarsi ai candita2 rientra nel conceJo di sistema eleAorale, in base ai quali risulta2 si può parlare di variante maggioritaria o proporzionale: - Le formule maggioritarie comportano in alcuni casi che il seggio sia assegnato a chi oJenga la maggioranza assoluta dei suffragi (majority), ma di regola è sufficiente il raggiungimento della maggioranza rela2va ⟶ in tale formula si opera in circoscrizioni uninominali, poiché può essere eleJo un solo candidato. Chi propende per questa formula soJolinea che essa è in grado di assicurare la governabilità, poiché la semplificazione del gioco poli2co parlamentare, conseguente alla riduzione della frammentazione par22ca, provoca una maggiore responsabilizzazione della maggioranza e dell’opposizione. - La formula proporzionale comporta l’assegnazione sulla base di una certa proporzionalità rispeJo ai vo2 espressi. In tale formula si opera in circoscrizioni plurinominali, in cui vengono eleN contemporaneamente più candida2. Chi è favorevole a tale formula soJolinea la democra5cità della stessa, poiché l’assemblea è rispondente al rapporto di forze poli2che presen2 nella società civile. ➔ Leggi eleJorali: - 1993 = MATTARELLUM ⟶ sistema maggioritario a turno unico (75%), basato su collegi uninominali, con un recupero proporzionale a vantaggio delle liste per il restante 25%; - 2005 = PORCELLUM ⟶ sistema solo in linea di principio basato sul proporzionale del “quoziente intero e dei più al2 res2”, ma con una distorsione maggioritaria (anche se la corte ha dichiarato l’incos2tuzionalità di alcune par2); - 2015 = ITALICUM (Renzi - Boschi); - 2017 = ROSATELLUM (aJuale legge eleJorale) ⟶ sistema misto a prevalenza proporzionale ⟶ il 37% dei seggi alla camera (232) e al senato (116) sono aJribui2 con metodo maggioritario a turno unico in altreJan2 collegi uninominali, dunque vince il seggio chi oNene più vo2 nel collegio; il 61% dei seggi alla camera (386) e al senato (193) sono aJribui2 con metodo proporzionale, tra le coalizioni o singole liste che superino le soglie di sbarramento (3% coalizioni - 10% singole liste). Le possibilità poli2che d’intervento del corpo eleJorale nel processo poli2co avvengono aJraverso gli is2tu2 di democrazia direKa: la pe2zione, l’inizia2va popolare, il referendum ⟶ essi sono congegna2 in modo da presupporre il ruolo centrale del parlamento, che sono dunque in grado di influenzare e condizionare ⟶ vengono per2cò defini2 “correNvi” del regime a governo parlamentare. LA PETIZIONE = facoltà speJante ai ciJadini, i quali possono “rivolgere pe2zioni alle camere per chiedere provvedimen2 legisla2vi o esporre comuni necessità”. La pe2zione è prevista come aJo rivolto al parlamento, e consiste in una richiesta mirante ad oJenere soddisfazione di un interesse di chi scrive. La presentazione di una pe2zione è un diriJo, anche se il conseguimento dei risulta2 volu2 non è sempre garan2to, poiché la camera ha il solo obbligo di prendere in considerazione la pe2zione. INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE Essa è esercitata mediante la proposta, di almeno 50mila eleJori, di un progeJo redaJo in ar2coli. L’inizia2va comporta il vincolo della presentazione di un progeJo ar2colato, ovvero di uno schema del provvedimento parlamentare che si intende promuovere ⟶ il progeJo deve essere soJoscriJo da un numero minimo di persone. Il progeJo è presentato indifferentemente a una delle due camere. Il ricorso all’inizia2va popolare avviene ad opera di movimen2 o par22 che non sono rappresenta2 in parlamento. IL REFERENDUM 82 Riguardo l’aJuazione dell’art. 68 cost., la legge interviene su tre profili: 1. Definizione dell’ambito di applicazione della garanzia dell’insindacabilità; 2. Definizione dei rappor2 tra magistratura e camere quando sia rilevata o eccepita l’insindacabilità; 3. Definizione delle procedure per l’autorizzazione delle camere nell’applicazione di misure restriNve della libertà personale dei parlamentari; Per quanto riguarda le procedure per l’applicazione delle garanzie di inviolabilità stabilite dal 2° e 3° comma dell’art.68, la legge ribadisce che l’autorità giudiziaria debba acquisire l’autorizzazione della camera d’appartenenza per procedere a perquisizioni personali o domiciliari, interceJazioni o ispezioni, e di ogni altro provvedimento priva2vo di libertà personale ⟶ problemi sono sor2 per le interceJazioni effeJuate nel corso di procedimen2 riguardan2 terzi quando alle stesse abbia occasionalmente partecipato un parlamentare, = interceKazioni indireKe ⟶ la disciplina delle interceJazioni indireJe riguarda soltanto quelle conversazioni in cui risul2 che il parlamentare abbia partecipato personalmente (e non quando qualcuno riferisce quanto aJribuito al parlamentare). Ai sensi dell’art. 69 cost., i parlamentari ricevono un’indennità stabilita dalla legge ⟶ ciò poiché la funzione parlamentare può essere del tuJo assorbente e occorre perciò stabilire un idoneo compenso. Dalle garanzie previste per i singoli parlamentari, vanno dis2nte quelle a tutela delle assemblee ⟶ l’immunità di sede compro il divieto alla forza pubblica di accedere alle sedi delle assemblee e delle commissioni o servizi delle camere se non previa autorizzazione ⟶ l’ordine interno delle camere è mantenuto a cura delle stesse. La prima riunione delle camere si 2ene 20 giorni dopo le elezioni ⟶ il periodo di aNvità delle camere tra un’elezione e l’altra si definisce legislatura, ed ha durata quinquennale, salvo il caso di scioglimento an2cipato ⟶ le camere, dunque, sono organi permanen2 dello stato ma a composizione temporanea ⟶ è per questo che ad ogni fine legislatura decade tuJo il lavoro iniziato e non finito da una rappresentanza. Inoltre, non essendo consen2to un vuoto tra l’aNvità di un parlamento e quello successivo, la cos2tuzione prevede che “finché non siano riunite le nuove Camere, sono proroga5 i poteri delle preceden5” ⟶ is2tuto della proroga8o⟶ il parlamento che cessa, dunque, con2nua ad operare finché sia divenuto effeNvamente operante quello successivo. Tale is2tuto è dis2nto dal caso in cui venga disposta volutamente una proroga della durata delle camere. Le camere che si trovano in regime di proroga2o sono depotenziate, in quanto in via di sos2tuzione da parte del voto popolare ⟶ hanno perciò poteri ridoN e devono imitarsi a svolgere un’aNvità streJamente indispensabile. Le struJure interne delle camere sono determinate dalla stessa cos2tuzione o da norma2ve ⟶ principio di autorganizzazione del parlamento ⟶ posizione preferenziale del parlamento in quanto rappresentanza eleNva popolare. Nonostante l’importanza di tale principio, esso è stato però contrastato da quello della supremazia della cos5tuzione. L’autorganizzazione parlamentare si manifesta tramite la competenza all’adozione di apposite norme regolamentari aJraverso cui vengono disciplinate le struJure organizza2ve interne ⟶ i regolamen5 parlamentari vengono adoJa2 a maggioranza assoluta, senza l’intervento del governo. I regolamen2 parlamentari possono avere natura indipendente, integra2va o esecu2va rispeJo al testo cos2tuzionale. L’autonomia finanziaria delle camere comporta che esse fissano il proprio bilancio e procedono al controllo della sua ges2one tramite propri organi. In generale, l’autonomia dell’amministrazione parlamentare comporta che essa è posta soJo la sola autorità dell’assemblea. Al principio dell’autonomia si ricollega il problema dei ricorsi contro le decisioni degli organismi direNvi delle assemblee ⟶ la gius5zia domes5ca o autodichia è affidata a organi di primo e secondo grado disciplina2 da regolamen2 interni ⟶ il sistema di gius2zia domes2ca opera all’interno delle assemblee per le controversie con i propri dipenden2. La gius2zia domes2ca è considerata come una forma di giurisdizione speciale, tenuta a rispeJare i presuppos2 base di imparzialità e indipendenza dall’organo giudicante ⟶ gli organismi collegiali di Camera e Senato incarica2 di definire i ricorsi del personale parlamentare sono defini2 organi di giurisdizione speciale. Per quanto riguarda gli organi di direzione, primaria importanza hanno gli organi le cui funzioni finiscono per influenzare l’esercizio delle funzioni cos2tuzionali d’indirizzo, controllo e legislazione parlamentare ⟶ essi comprendono un presidente di assemblea affiancato da diversi altri organi. Ruolo centrale ha il presidente di assemblea cui si richiede un comportamento imparziale ⟶ egli dirige e modera le discussioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato ecc.. La collocazione super partes del presidente si manifesta anche in quanto egli non vota e non deve manifestare opinioni poli2che personali. L’ufficio di presidenza è eleJo con voto limitato (ogni parlamentare esprime un numero di vo2 inferiore a quello dei pos2 disponibili) ed è composto da 4 vice presiden2, 3 questori e 8 segretari. 85 • Secondo tradizionale definizione, i GRUPPI PARLAMENTARI sarebbero la “proiezione” dei par22 nelle camere, anche se i regolamen2 non stabiliscono necessariamente la corrispondenza par2to - gruppo parlamentare ⟶ si esige per ogni gruppo un minimo di aderen2 (20 alla Camera, 10 al Senato). Il “gruppo misto” raccoglie i parlamentari di provenienza da par22 che non abbiano la consistenza richiesta i che non aderiscano a gruppi cos2tui2. I gruppi non sono organi interni delle camere, poiché non sono abilita2 a manifestarne la volontà; inoltre, non sono neanche organi del par2to ⟶ si traJa infaN di due en2tà giuridicamente dis2nte, anche se collegate da comuni finalità e programmi. La definizione più appropriata di gruppi potrebbe essere quella di “associazioni di diriJo pubblico”, in quanto inserite nell’organo cos2tuzionale e per questo dis2nte dai par22. Le funzioni essenziali dei gruppi consistono nel seguire le ques2oni traJate in seno al parlamento e lo studio dei progeN di legge prima che vengano esamina2 in seno alle commissioni. • Per ragioni di funzionalità si è dovuto decentrare parte del lavoro ad organi collegiali ristreN, le COMMISSIONI, formate in modo da tener conto degli equilibri fra i gruppi parlamentari. Significa2ve sono le previsioni rela2ve al principio di proporzionalità, poiché la commissione deve rifleJere la composizione poli2ca dell’assemblea. Le commissioni vengono classificate secondo criteri organizza2vi - struJurali, secondo la loro durata nel tempo e secondo le funzioni loro assegnate. Le commissioni permanenH sono 14 a Camera e Senato, e sono formate per la durata di una legislatura. Esse sono specializzate, il che significa che ciascuna di esse si occupa di un determinato seJore dell’aNvità statale. Sono possibili anche le commissioni speciali, incaricate di esaminare specifici problemi e quindi des2nate a non essere ricos2tuite. Le commissioni si dividono in comita2, soJocomita2, gruppi di lavoro. Le commissioni bicamerali sono soluzioni necessarie per ovviare al frazionamento di ruoli fra le due assemblee consentendo di evitare la duplicazione di aNvità derivan2 da insufficiente coordinamento fra le due camere ⟶ esse vengono is2tuite quando siano previste forme di lavoro congiunto con2nua2vo fra le camere che richiedano un’is2tuzionalizzazione della collaborazione ⟶ le commissioni di questo 2po possono avere natura temporanea o permanente ⟶ le prime sono una collaborazione non con2nua2va, come ad esempio le commissioni d’inchiesta, mentre le commissioni bicamerali permanen2 sono previste dalla cos2tuzione o da leggi ⟶ esse vengono formate per effeJuare una collaborazione stabile ⟶ l’unica commissione bicamerale prevista dalla cos2tuzione è quella per le ques2oni regionali. La funzione principale delle commissioni è una competenza di caraJere preparatorio rispeJo ai lavori dell’aula ⟶ esse vengono perciò inserite nel procedimento di formazione della legge, limitandosi a riferire all’aula i lavori svol2. Esse hanno aJribuzioni consul2ve nei rappor2 fra commissioni dotate di diversa competenza seJoriale ⟶ la cos2tuzione riconosce alle commissioni permanen2 aKribuzioni decisionali defini5ve sul testo delle leggi, svolgendo anche una funzione ispeNva nei confron2 dell’esecu2vo. I lavori parlamentari vengono organizza2 sulla base di una loro programmazione ⟶ si dis2ngue un programma, bimestrale al Senato e trimestrale alla Camera, nel cui ambito s’inserisce un calendario dei lavori da definirsi ogni 2-3 seNmane, e quindi la fissazione dell’ordine del giorno delle sedute ⟶ l’ordine del giorno con2ene l’elenco delle ques2oni da esaminarsi per ogni seduta, in modo che i parlamentari conoscano in an2cipo l’oggeJo delle discussioni. Le sedute della camera sono pubbliche, anche se è prevista la possibilità di sedute segrete ⟶ il pubblico e i mezzi d’informazione sono ammessi all’aula e gli aN parlamentari vengono pubblica2. La disciplina dei dibaLH è contenuta nei regolamen2 che stabiliscono il tempo assegnato ai parlamentari e ai gruppi, e il numero degli interven2 consen22. La competenza a dirigere la discussione speJa al presidente, dotato anche della competenza ad applicare sanzioni disciplinari a carico dei parlamentari che non rispeJano le regole ⟶ il dibaNto deve essere disciplinato assicurando la più ampia possibilità d’intervento, anche se esse sono limitate da regole che tendono a dare un ordine ai lavori. Strumento essenziale è il con5ngentamento dei tempi, che stabilisce entro quale data devono concludersi i procedimen2. AspeJo 2pico della procedura parlamentare è la repressione di abusi che vengano compiu2 da parlamentari, defini2 come ostruzionismo tecnico ⟶ di fronte a tale eventualità vengono aJua2 rimedi quali la chiusa an2cipata della discussione, la riduzione dei tempi di discussione, l’eliminazione della facoltà di intervenire ecc.. In caso di presentazione ostruzionis2ca di un eccessivo numero di emendamen2 al testo in discussione, il governo presenta un emendamento unico (maxi-emendamento), nel quale accorpa l’intero testo del disegno di legge sul quale pone la fiducia, in modo che venga votato per primo. Per l’adozione di delibere vale il principio di maggioranza ⟶ tuJavia si prevede che per la validità delle sedute si debba presentare la metà più uno di parlamentari, = quorum struJurale. La maggioranza di decisione è , di regola, la maggioranza dei vo2 espressi (quorum funzionale), tranne nei casi in cui la cos2tuzione chieda maggioranze qualificate. Le modalità di espressione del voto variano da quello palese a quello segreto: - SEGRETO = non viene individuato l’orientamento del votante; - PALESE = può essere individuato sia il votante che l’opinione espressa; 86 sono, però, sempre pubblici i vo5 sulle mozioni di fiducia o sfiducia, poiché in questo caso devono essere chiare le tendenze di tuN i parlamentari. È avvenuto in passato che i parlamentari della maggioranza si siano discosta2 dalla disciplina del gruppo di appartenenza votando in modo diverso da quanto specificato dal governo ⟶ fenomeno dei franchi 8ratori. II - LA FUNZIONE LEGISLATIVA La funzione legislaHva caraJerizza da sempre lil ruolo dei parlamentari ⟶ nel corso degli ul2mi anni è aumentato l’interesse dei parlamento e governo verso la qualità della legislazione e la semplificazione norma5va. Altro importante aspeJo da soJolineare è dato dalla scollamento fra capacità riconosciuta al parlamento di legiferare e condizionamento operato dagli interessi che premono per oJenere leggi (azione dei “gruppi di pressione o lobbies). Altro aspeJo da ricordare è dato da accordi fra le par2 sociali che il parlamento finisce per ra2ficare con sue delibere legisla2ve. Analizzando il procedimento di formazione della legge, si dis2nguono diverse fasi: inizia2va, approvazione, integrazione dell’efficacia. 1) L’INIZIATIVA ⟶ l’inizia2va presuppone l’esigenza di rispeJare alcune regole tecniche di formulazione dei progeN di legge, in modo tale che le disposizioni appaiano coeren2, logiche, comprensibili e quindi agevolmente aJuabili. La Camera ha anche is2tuito il comitato per la legislazione, organo con la funzione consul2va nei confron2 delle commissioni permanen2 sulla qualità, chiarezza e semplicità dei tes2 legisla2vi ⟶ tale controllo è garan2to anche in sede governa2va, essendo previsto il Dipar2mento per gli affari giuridici e legisla2vi (DAGL). ➔ LA TITOLARITÀ DELL’INIZIATIVA ⟶ tra i 2tolari dell’inizia2va rientrano ciascun parlamentare, il governo, il copro eleJorale, i consigli regionali, il CNEL, anche se la legge può aJribuire l’inizia2va anche ad altri soggeN. Nel nostro caso, l’inizia2va parlamentare ha bilanciato quella governa2va ⟶ la preferenza per l’inizia2va governa2va può derivare dal faJo che conosca meglio la situazione di alcuni problemi, occupandosene uffici collega2 al governo ⟶ ci sono anche casi in cui le inizia2ve possono essere prese soltanto dal governo. Poiché l’inizia2va maturi è necessaria la presentazione al Consiglio dei Ministri di uno “schema di disegno di legge” da parte dei ministri competen2. Dopo l’approvare di tale schema, esso viene inviato al Presidente della Repubblica che ne deve autorizzare la presentazione alle camere. L’inizia2va speJa ad ogni componente delle assemblee (iniziaHva parlamentare) ⟶ tra i vincoli a tale inizia2va vi è quello che richiede che i progeN che implicano nuovi o maggiori oneri devono prevedere ai mezzi per farvi fronte. ➔ LA PRESENTAZIONE, L’AMMISSIONE, IL RITIRO ⟶ il progeAo di legge è redaJo in ar2coli e accompagnato da una relazione illustra2va, ed è poi presentato dai parlamentari alla camera di appartena e dagli altri 2tolari a una delle due camere. Il presiedente di assemblea verifica poi la ricevibilità del progeJo, il quale può essere ri2rato dal presentatore fino a che non venga approvato da parte di una camera. 2) L’APPROVAZIONE ⟶ l’approvazione del testo di una legge è aJribuita alle assemblee nel suo plenum ⟶ il procedimento legisla2vo nella fase delibera2va si ar2cola in due fasi, la prova istruJoria in commissione (sede referente), la seconda delibera2va in assemblea o in commissione (sede deliberante). ➔ L’ASSEGNAZIONE E L’ESAME IN COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE ⟶ l’esame da parte di una commissione è previsto per tuN i progeN presen2 ad una camera, ed il presidente assegna l’esame alla commissione competente per materia. In commissione l’aNvità inizia con un’esposizione dei progeN ⟶ i progeN aven2 stesso oggeJo vengono abbina2 ai fini dell’esame, in modo che possa essere u2lizzato un testo unificato delle diverse proposte. Terminata l’istruJoria, che verifica che venga rispeJata la partecipazione delle minoranze, viene votato e approvato il testo ar2colo per ar2colo, approvata una relazione contenen2 anche quella della minoranza, nominato un relatore, stampate e distribuite le relazioni. ➔ IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA ⟶ l’approvazione in assemblea è invece sempre prevista per i progeN di legge in materia cos2tuzionale ed eleJorale, di delegazione legisla2va, di autorizzazione alla ra2fica ed esecuzione dei traJa2, di approvazione dei bilanci ⟶ il procedimento in assemblea comporta la discussione generale, l’esame e votazione degli ar2coli, la votazione finale. La ques5one pregiudiziale può impedire l’esame per mo2vi di cos2tuzionalità o di merito; quella sospensiva a rinviare la decisione; quella incidentale a sospendere la discussione per ragioni procedurali. La votazione dell’assemblea avviene prima per gli emendamen2 e quindi sugli ar2coli ⟶ prima del voto è possibile parlare per spiegare le ragioni del voto stesso. La votazione finale avviene a scru2nio palese. 87 comunque dei casi di provvedimen2 limita2vi della libertà personale adoJa2 dalla commissione (es. un provvedimento di sequestro presso priva2 disposto dalla commissione d’inchiesta sulla loggia P2). Anche se spesso si parla delle commissioni d’inchiesta come organismi di controllo poli2co, il loro ruolo è meramente ispeQvo e preparatorio rispeJo alla decisone poli2ca dell’assemblea ⟶ viene messo dunque in evidenza il caraJere eccezionale delle inchieste parlamentari e la temporaneità delle funzioni assegnate alle commissioni. Le commissioni permanen2 possono decidere di svolgere delle INDAGINI CONOSCITIVE al fine di acquisire conoscenze su ques2oni oggeJo della loto aNvità ⟶ essa non dovrebbe essere usata a fini ispeNvi poli2ci per sindacare l’operato del governo. L’indagine comporta l’acquisizione di informazioni e l’audizione di qualsiasi persona u2le ai fini della stessa. Al termine, le commissioni redigono un documento che dà aJo dei risulta2 oJenu2. Le commissioni permanen2 possono, inoltre, convocare ministri e soJosegretari per riferire su ques2oni rela2ve a materie di loro competenza o sull’esecuzione di leggi o aN d’indirizzo ⟶ il governo allora presenta delle comunicazioni in commissione, che comportano dichiarazioni, osservazioni dei parlamentari, dibaNto ecc.. nell’imminenza di faN rilevan2 il governo rende le informazioni urgenH. Le commissioni competen2 soJopongono a parere non vincolan2 le nomine dei presiden2 e vice presiden2 di en2 pubblici sulla base della preven2va informazione del governo. Le commissioni possono anche richiedere no2zie e documen2, ed esaminare le relazioni di cui diverse leggi prevedono l’invio in modo da verificare come l’amministrazione dia loro valutazione. In commissione può anche essere disposto l’intervento dell’ISTAT, al fine di compiere studi e sta2s2che. La funzione di indirizzo parlamentare si esercita aJraverso molte forme ⟶ va innanzituJo ricordato che alcune leggi sono definite di indirizzo in quanto finalizzate a condizionare il governo. Sono di solito definite di indirizzo: la legge di bilancio, le leggi di approvazione di programmi economici, le leggi di autorizzazione alla ra2fica ed esecuzione di traJa2, la legge di concessione di amnis2a e indulto, le leggi di delegazione. ANvità di indirizzo viene espressa da organai bicamerali ⟶ esistono alcune commissioni che svolgono la funzione di indirizzo: la Commissione parlamentare per l’indirizzo geniale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (ha il controllo del seJore dell’informazione radiotelevisiva pubblica), o il Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (verifica e controlla che l’aNvità del sistema d’informazione per la sicurezza dello stato si svolga nel rispeJo della cos2tuzione). La MOZIONE è un aJo con cui si intende promuovere una deliberazione su un testo che cos2tuisce direNva di comportamento per il des2natario. La mozione può essere presentata in assemblea da un presidente di gruppo, o da 10 deputa2, o da 8 senatori. Una volta acceJata, la mozione diventa impegna2va. Fra le mozioni più importan2 ci sono quelle rela2ve alla fiducia nei rappor2 fra parlamento e governo ⟶ l’art. 94 prevede la mozione moHvata votata per appello nominale per accordare e revocare la fiducia in ciascuna camera. La mozione di sfiducia dovrebbe essere presentata con proposito di revocare la fiducia, e la cos2tuzione richiede la firma di almeno un decimo dei componen2 di una camera ⟶ è anche prevista la mozione di sfiducia individuale, direJa ad oJenere le dimissioni di un solo ministro. La quesHone di fiducia, invece, è una proposta di deliberazione presentata dal governo che, se viene approvata, convalida il rapporto fiduciario e l’indirizzo governa2vo ⟶ la ques2one di fiducia può essere posta sull’approvazione o reiezione di emendamen2, ar2coli, ordini del giorni, mozioni o risoluzioni ⟶ la ques2one di fiducia è u2lizzata per evitare rischi di mancata coesione dei parlamentari della maggioranza, ed è sempre stata anche un mezzo per ostacolare l’ostruzionismi delle opposizioni, poiché la votazione sulla fiducia ha la precedenza su quella di altre proposte concorren2. La RISOLUZIONE è un aJo di indirizzo che tende a concludere un dibaNto ⟶ la risoluzione è stata u2lizzata come mezzo per confermare la fiducia al governo dopo verifiche all’interno della maggioranza o in conseguenza del rigeJo di dimissioni da parte del Presidente della Repubblica. Il parlamento è chiamato a esprimere PARERI su schemi di decreto legisla2vo e regolamen2 governa2vi ⟶ il parere parlamentare espresso in commissione deve essere richiesto, ma non è vincolante per il governo che può discrezionalmente disaJenderlo. L’ORDINE DEL GIORNO comporta direNve al governo su come deve essere interpretata una disposizione legisla2va che il parlamento approva ⟶ la proposta può essere acceJata dal governo o, se rifiutata, può essere messa ai vo2 diventando impegna2va in caso di approvazione. CAPITOLO 8) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Precedentemente, al Presidente della Repubblica venivano riconosciu2 poteri riconducibili al fine della razionalizzazione del sistema, nel proposito di assicurare l’equilibrio fra poteri. Oltre a ciò, gli si riconosceva il ruolo di impersonare l’unità e la con5nuità dello stato ⟶ egli era chiamato ad esprimere la volontà unitaria dello stato sia 90 verso l’interno che verso l’esterno, sia dal punto di vista giuridico che da quello simbolico. Era necessario un presidente garante, esterno all’aNvità poli2ca affidata al raccordo maggioranza parlamentare - governo, ma senza escludere un suo ruolo aNvo ⟶ si faceva riferimento alla neutralità della sua carica, a soJolineare l’impossibilità di sovrapporre l’intervento presidenziale all’asse dell’indirizzo maggioranza - governo. La garanzia presidenziale può operare come potere aNvo inteso a compensare le più gravi disfunzioni che si ravvisano nell’operare degli organi cos2tuzionali. La cos2tuzione ha voluto che all’elezione del presidente partecipassero, oltre ai parlamentari, i delega2 delle regioni e prevedendo una maggioranza qualificata, in modo da evidenziare il faJo che la maggioranza presidenziale deve essere più estesa di quella necessaria per sostenere il governo. In modo esplicito viene inoltre affermato che il presidente rappresenta l’unità nazionale, il che significa che il presidente dovrebbe rappresentare tuJe le componen2 poli2che o a rilevanza poli2ca, qualificandosi come organo al di sopra dei contrari, = organo super partes. Il potere di irresponsabilità poli8ca del presidente stabilisce che egli non è responsabile degli aN compiu2 nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per aJentato alla cos2tuzione ⟶ soltanto dalla violazione dei doveri connessi al suo ruolo cos2tuzionale discende una forma di irresponsabilità poli2ca. Tale assenza di irresponsabilità poli2ca riguarda solo la responsabilità da farsi valere in sede is2tuzionale, cioè in parlamento ⟶ esiste tuJavia una forma di responsabilità poli5ca diffusa, cioè da farsi valere al di fuori di una sede is2tuzionale dove si possa discutere il comportamento poli2camente rilevante del presidente ⟶ la responsabilità in questo caso consiste nell’obbligo di soJostare ad un’analisi cri2ca di comportamen2 ⟶ soggeN di tale valutazione cri2ca sono proprio i ciJadini. Con riferimento, invece, alla responsabilità penale, esiste un’immunità per quanto riguarda i rea2 compiu2 in connessione all’esercizio delle funzioni del presidente, MA tale immunità non copre lo stesso l’alto tradimento e l’aJentato alla cos2tuzione ⟶ si valuta l’aAentato alla cosHtuzione da parte del presidente come il compimento di aN violen2 che determinano “un faJo direJo e idoneo a mutare la cos2tuzione dello stato o la forma di governo” ⟶ tale aJo dovrebbe dunque comportare la determinazione direJa a sovver2re radicalmente l’ordine cos2tuzionale vigente. Quanto all’alto tradimento esso è considerato come un’intesa con potenze straniere direJa a compromeJere interessi vitali dello stato. Nel caso in cui emergano i casi di irresponsabilità penale, il presidente è messo in stato d’accusa dal parlamento e eventualmente giudicato dalla Corte cos2tuzionale ⟶ se riconosciuto colpevole, è punito con sanzioni penali e ordinarie e con sanzioni cos2tuzionali, quali la des2tuzione. Per eventuali illeci2 civili o penali diversi da quelli connessi all’esercizio delle funzioni, il presidente è imputabile come qualsiasi altro soggeJo. La corte ha stabilito il divieto per il magistrato penale di disporre interceJazioni delle conversazioni telefoniche del presidente, in quanto pregiudizievole per il dispiegarsi delle funzioni ⟶ egli è perciò soJraJo a “strumen2 invasivi di ricerca della prova”. La scelta del presidente avviene aJraverso elezioni da parte del parlamento in seduta comune, integrato da tre delega2 per ogni regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze. L’elezione avviene basandosi su preceden2 intese fra gli esponen2 dei gruppi parlamentari, senza dibaNto e a scru2nio segreto. Dopo l’elezione il presidente presta giuramento, assumendo in tal modo I poteri e doveri del suo ufficio ⟶ il giuramento implica l'acceJazione dell'impegno ad adempiere alle proprie funzioni con disciplina, onore, fedeltà e nel rispeJo della cos2tuzione. I requisi2 di eleggibilità sono semplici: ciJadinanza italiana, godimento dei diriN civili e poli2ci compimento dei cinquant’anni. Il mandato presidenziale dura seJe anni ⟶ tale lunghezza del mandato consente di assicurare la con2nuità dell’ordinamento. Non esiste nell'ordinamento italiano un divieto di rieleggibilità ⟶ la cessazione an2cipata dall'ufficio presidenziale può avvenire per impedimento permanente, morte o dimissioni ⟶ in caso di cessazione del mandato sono indeJe le elezioni del presidente della camera dei deputa2 entro 15 giorni; secondo l'art 59 cost., il presidente cessato diviene senatore a vita di diriJo solo nel caso di naturale scadenza del mandato, dimissioni o impedimento permanente che, però, consenta lo svolgimento normale dell'aNvità parlamentare ⟶ in tuN i casi in cui non sia possibile l'esercizio delle funzioni presidenziali esse sono esercitate dal presidente del Senato ⟶ is8tuto della supplenza ⟶ i poteri del supplente sono quelli del presidente ⟶ si è faJo ricorso a tale is2tuto sopraJuJo per i viaggi all’estero del presidente, anche se nei tempi più recen2 la rapidità degli spostamen2 ha consen2to un efficace contaJo tra il presidente e l’aNvità poli2ca in corso ⟶ ciò, infaN, ha di molto ridoJo la necessità di nomina del supplente. Le aJribuzioni presidenziali sono collegate a quelle del parlamento, del governo e dell’ordine giudiziario ⟶ in riferimento al parlamento, ad esempio, indice le elezioni e fissa la prima riunione delle due camere, nomina senatori a vita, promulga le leggi ecc..; in riferimento ai rappor2 col governo e l’amministrazione statale nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, nomina i funzionari dello stato, ra2fica i traJa2 internazionali, ha il comando delle forze armate ecc..; riguardo i rappor2 con le autonomie, può sciogliere i consigli comunali provinciali e regionali; peer 91 quanto riguarda i rappor2 con l’ordine giudiziario presiede il CSM ed emana i decre2 sullo stato giuridico dei magistra2, concede la grazia e commutare le pene. In riferimento alla giurisdizione cos5tuzionale, nomina cinque giudici cos2tuzionali. Gli aN espressione di un potere esclusivamente proprio del presidente sono limita2 ⟶ nella maggioranza dei casi adoJa un aJo qualificato come presidenziale, che ha un contenuto determinato da altro organo. Il presidente, inoltre, esercita il controllo e integra l’efficacia delle determinazioni governa2ve, può chiederne un riesame e deve procedere alla firma ove confermi il testo ⟶ tale funzione agisce su delibere di altri organi ⟶ il caso più significa2vo è quello dell’esame del testo della legge trasmesso al parlamento ⟶ in questo caso la promulgazione presidenziale è aJo che rimane dis2nto dalla legge, che è aJo imputabile al parlamento ⟶ in caso di nuova delibera parlamentare, il presidente deve promulgare forzatamente la legge. La “promulgazione con riserva” consiste nell’accompagnare la promulgazione di leggi delicate soJo il profilo poli2co con la divulgazione di comunica2 presidenziali rivol2 ad altri soggeN is2tuzionali, al fine di illustrare le mo2vazioni del mancato rinvio di palesare agli organi di indirizzo poli2co le cri2cità cos2tuzionali dell’aJo. AJo del presidente dichiara2vo di una delibera adoJata dal parlamento su inizia2va governa2va è la dichiarazione dello stato di guerra. AJo presidenziale è la grazia, che consiste nella remissione totale o parziale della pena infliJa ⟶ essa ha la funzione di “rieducare” il condannato aJraverso la cessazione della pena per eccezionali ragioni umanitarie. Gli aN formalmente e sostanzialmente presidenziali sono quegli aN di nomina di cinque senatori a vita e di cinque giudici cos2tuzionali di esper2, quali componen2 il CNEL. La presidenza del CSM è l’aJo più evidente in cui gli aN del presidente, in quanto esso presidente dello stesso CSM, sono soJraN a controfirma governa2va ⟶ il presidente gli è preposto proprio al fine di esercitare una funzione di garante. L’altro d’organo che il presidente presiede è il Consiglio supremo di difesa (CSD) ⟶ il comando delle forze armate, però, non è un comando in senso tecnico-militare, poiché il presidente è chiamato a rappresentare la preminenza dell’intera organizzazione cos2tuzionale civile di ver2ce sull’apparato militare ⟶ tale impiego viene espresso con la formula della superiorità del potere civile sul potere militare. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è emanato dopo un complesso procedimento preparatorio, che viene controfirmato dal neopresidente del consiglio ⟶ tale controfirma è considerata aJo di integrazione dell’efficacia della nomina presidenziale, poiché esprime acceJazione della nomina. Prima della nomina, però, esiste una fase regolata da norme consuetudinarie e convenzionali, che include le consultazioni del Presidente della Repubblica ⟶ ma in realtà, le consultazioni sono aN meramente “rituali” in quanto il presidente non può che prendere aJo della volontà espressa dall’eleJorato. Tramite le consultazioni, il presidente può comunque affidare un “mandato esploraHvo” ad un soggeJo diverso da quello des2nato a ricevere l’incarico, il quale procederà a proprie verifiche. Una volta individuato dal presidente della repubblica il soggeJo che ri2ene idoneo, egli affida un mandato pieno a costruire il nuovo governo ⟶ si procede, allora, all’individuazione dei soggeN che faranno parte del governo. Solo a questo punto il presidente procede alla nomina effeNva del Presidente del Consiglio e alla nomina dei ministri. ↪︎ è stata osservata una convezione cos5tuzionale che imponeva al Presidente della Repubblica di acceJare l’indicazione dell’incaricato da parte del ver2ce del par2to di maggioranza rela2ve, e sempre a livello di convenzione si era affermato il principio secondo cui i par22 della colazione indicavano al presidente incaricato i soggeN da proporsi al presidente per la nomina a ministro ⟶ tale situazione apparì modificata dopo la bipolarizzazione, quando il presidente del consiglio era individuato in seguito a voto popolare, ed era perciò meno condizionato dai par22 della coalizione che lo sosteneva. Si è parlato di gabinePo presidenziale o “is8tuzionale” per soJolineare il ruolo decisivo svolto dal Presidente della Repubblica dovendo egli riconoscere tale ruolo ⟶ il governo is2tuzionale pone diversi interroga2vi, in quanto il presidente assume un ruolo enormemente significa2vo nell’individuare il premier e i ministri, ma una volta scelto il gruppo governa2vo man2ene col governo un suo rapporto fiduciario ⟶ si è parlato a proposito di “doppia fiducia” del governo ⟶ tale is2tuzione rappresenterebbe un’anomalia, che si comprende in un quadro di aumento del ruolo del presidente a causa della carenza di coesione del sistema par22co. Il concorso fra determinazione presidenziale e di altri organi è offerto dal decreto di scioglimento an8cipato delle Camere. La differenza fra scioglimento per esaurirsi del termine quinquennale della legislatura (aKo dovuto) e scioglimento an2cipato (aKo discrezionale) è evidente. Los scioglimento an2cipato non è consen2to negli ul2mi 6 mesi del seJennato presidenziale, il cosiddeJo semestre bianco. MA, lo scioglimento è inevitabile quando risul2 che le camere non sono in grado di dar vita ad un nuovo governo. Lo scioglimento è sempre stato la conseguenza della 92 assistere il Presidente nello svolgimento dell’aNvità poli2ca. Importante è la previsione riguardo l’is2tuzione di comita5 di ministri, figura organizza2va introdoJa al fine di dare stabilità ai rappor2 collabora2vi fra più ministri. Il comitato è dunque un organo di coordinamento. Par2colare importanza presentano 3 comita2: 1) Il CIPESS (comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) = per le determinazioni degli indirizzi di poli2ca economica e l’impostazione del programma economico nazionale e del progeJo di bilancio; 2) Il CICR (interministeriale per il credito e risparmio) = determina l’indirizzo ed esercita la vigilanza nel seJore credi2zio; 3) Il CISR (comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) = svolge funzioni di consulenza sugli indirizzi rela2vi alla poli2ca informa2va e di sicurezza. La funzione di indirizzo si manifesta mediante aN rela2vi alle scelte programma2che del governo: - Determinazione del programma su cui si chiede la fiducia; - Determinazioni riguardan2 la sicurezza dello stato nelle relazioni internazionali; - Determinazioni di poli2ca internazionale e rela2va ai rappor2 con l'Unione Europea; - Determinazioni riguardan2 i rappor2 con la chiesa caJolica e le confessioni religiose; - Determinazioni riguardan2 i rappor2 con le regioni e le altre autonomie territoriali; - Determinazioni riguardan2 la finanza pubblica; Il governo è inoltre 2tolare di numerose aJribuzioni amministra2ve ⟶ vanno all’esame del consiglio gli aN di indirizzo e coordinamento dell’aNvità amministra2va, gli aN di sos2tuzione dell’amministrazione regionale, le delibere di scioglimento di un Consiglio regionale. Inoltre speJa al Consiglio la nomina dei membri del consiglio di stato, della Corte dei con2 e dei dirigen2 generali dei ministeri. Emerge che non è sempre chiaro il confine fra indirizzo e amministrazione ⟶ tendenzialmente gli aN espressione di indirizzo poli2co hanno natura “libera”, poiché caraJerizza2 dall’esercizio di un’aNvità poli2ca, mentre quelli amministra2vi hanno natura “discrezionale”, poiché caraJerizza2 dalla valutazione in concreto di puntuali interessi affida2 dalla legislazione al governo. Non sono aN di indirizzo poli2co gli aN di alta amministrazione, quegli aN amministra2vi che sono influenza2 da orientamen2 poli2ci ⟶ ques2 sono sindacabili di forte al giudice amministra2vo a ≠ degli aN poli2ci. Rientrano fra gli aN amministra2vi gli aN direN ad orientare, promuovere o indirizzare l’azione amministra2va ⟶ tali aN vengono defini2 direLve ⟶ esse vengono solitamente adoJate nella forma del decreto ministeriale ⟶ la direNva imporrebbe in modo vincolato un obbligo di risultato ai suoi des2natari; aspeJo che le direNve possono assumere è quello della circolare, un aJo amministra2vo che può essere funzionale alla soddisfazione di esigenze tecniche o organizza2ve. II - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Gli strumen2 ispeNvi e di controllo parlamentare si riferiscono alla macchina amministra2va denominata pubblica amministrazione. Viene in primo luogo stabilito il principio di riserva di legge in materia organizza2va, stabilendo che “i pubblici uffici sono organizza5 secondo disposizioni di legge” ⟶ tale riserva ha caraJere rela2vo, poiché la legge può essere integrata da aN norma2vi del governo ⟶ il principio della riserva vale anche per l’azione dell’amministrazione. Il principio di legalità, invece, comporta che l’azione dell’amministrazione trovi il suo fondamento in norme di legge che ne disciplinano le competenze, le forme, i presuppos2, gli effeN. Il principio della subordinazione dell’aQvità amministra5va alla legge è inserito nell’ordinamento italiano. La soggezione dell’autorità amministra2va alla legge è chiarito dalla stessa cos2tuzione e, inoltre, in essa l’aJo dell’amministrazione deve trovare base, oltre che nella legge ⟶ deve perciò essere compa2bile con entrambi i livelli di fon2. Collegato al principio di legalità c’è quello di “5picità” degli aN, poiché la legge stabilisce propri schemi da u2lizzarsi come modelli di riferimento. Funziona2 e dipenden2 pubblici sono vincola2 alla disciplina, all’onore e al servizio esclusivo della nazione ⟶ inoltre, l’organizzazione deve assicurare “il buon andamento, l’imparzialità dell’amministrazione” ⟶ il principio del buon andamento è il diriJo/ dovere di buona amministrazione, che diviene strumento di controllo dell’aNvità amministra2va. Efficacia e imparzialità dell’azione amministra2va sono agevolate dai principi che si fissano per la selezione e lo stato giuridico dei dipenden2 pubblici: accesso per concorso; imparzialità degli impiega2; loro responsabilità civile, penale, amministra2va ⟶ l’imparzialità comporta l’obbligo di non favorire interessi porta2 al vaglio dell’amministrazione, e quindi l divieto di traJamen2 discriminatori. Il buon andamento viene di norma 95 collegato all’efficacia dell’azione amministra2va, intesa come capacità di conseguire gli obieNvi d’intervengo assegna2 all’amministrazione ⟶ all’efficacia si aggiunge l’efficenza, intesa come migliore impiego delle risorse disponibili ⟶ al fine di conseguire l’obieNvo di una maggiore efficienza è stata intrapresa un’azione di semplificazione aJraverso un piano di soppressione di appara2 ormai inu2li e l’inserimento di tecniche di semplificazione procedimentale. La cos2tuzione afferma che le funzioni amministra2ve speJano ai comuni, a meno che esigenze di caraJere unitario non ne consiglino il conferimento ad un livello superiore. Il principio di democraHcità comporta la soJoposizione al vaglio popolare dell’operato degli amministratori pubblici ⟶ il controllo si manifesta tramite la rappresentanza poli2ca parlamentare. Il modello organizza2vo che deriva è quello per ministeri: gli appara2 si basano su unità organizza2ve (uffici) inquadra2 in ministeri affida2 alla direzione del ministro che fa parte dell’organo collegiale di governo ⟶ all’interno dei ministeri le competenze sonno ar2colate in modo scalare, per cui la sfera di competenza superiore ingloba quella inferiore ⟶ è un’organizzazione gerarchica. Sono sta2 dis2n2 ministeri di ordine e ministeri di missione, stabilendo per ciascuno di essi un differente modello organizza2vo, che prevede direzioni generali e dipar2men2: - Il modello dipar2mentale è previsto per ministeri prepos2 ad una pluralità di seJori d’intervento. - Il modello per direzioni generali riguarda ministeri con competenze omogenee ⟶ le direzioni generali presen2 in questo modello vengono coordinate di un segretario generale. A livello periferico sono sta2 is2tui2 gli “Uffici territoriali del governo” che rimpiazzano le prefeJure, e che hanno il compito di coordinare l’aNvità amministra2va degli uffici periferici statali ⟶ nei capoluoghi regionali il prefeJo rappresenta lo stato. Innova2va è stata la dis2nzione del ruolo del ministro da quello dei dirigen2: all’organo poli2co speJa definire obieNvi e programmi e verificare la rispondenza dei risulta2, mentre ai dirigen2 speJa la ges2one finanziaria, tecnica e amministra2va ⟶ per quanto riguarda la scelta dei dirigen2 è stato previsto lo spoils system (sistema delle spoglie), ovvero l’insieme dei poteri che consentono agli organi poli2ci di scegliere le figure amministra2ve di ver2ce in corrispondenza delle esigenze di funzionalità di un nuovo governo. Gli en8 pubblici sono struJure ditate di personalità giuridica dis2nta e prevista dal codice civile ⟶ essi dipendono dallo stato, essendo affida2 alla vigilanza di un ministero. Vi possono essere società per azioni che svolgono aNvità d’interesse pubblico, is2tuite e disciplinate da leggi speciali ⟶ tra queste par2colarmente importante è la RAI, società per azioni a controllo pubblico che esercita un servizio d’informazione, ed è soJoposta agli indirizzi di una apposita commissione parlamentare. Diverse dagli appara2 amministra2vi ministeriali sono le agenzie, en2tà tecniche dotate di autonomia e di propria personalità giuridica, soJoposte ai controlli ministeriali e incaricate di svolgere aNvità esecu2ve. Le autorità amministraHve indipendenH sono en2tà organizza2ve is2tuite con legge ma non previste dalla cos2tuzione, dotate di autonomia, caraJerizzate dalla separazione dall’amministrazione ministeriale e dalla soJrazione all’indirizzo poli2co del governo, in quanto incaricate di intervenire a garanzia di valori cos2tuzionali in seJori sensibili, quali la tutela della riservatezza, del risparmio ecc.. Le autorità cos2tuiscono en2tà la cui indipendenza significa anche “separazione” dall’amministrazione ministeriale. Esse presentano l’esigenza di un par2colare tecnicismo e specializzazione non reperibili nelle amministrazioni tradizionali ⟶ si ricercano organismi dota2 di necessaria imparzialità, tale da assicurare le migliori garanzie per gli interessi di categorie di soggeN espos2 all’uso di poteri “for2” ⟶ funzioni di garanzia dei diriN economici, di garanzia dei diriN nel seJore dell’informazione ecc.. Le competenze affidate alle autorità hanno diversa natura norma2va e amministra2va. Tra le altre, sono autorità indipenden2: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha compi2 di tutela della libertà di concorrenza e di vigilanza sul sorge di confliN di interesse dei 2tolari di cariche del governo centrale dello stato; l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che regola il seJore della libertà d’informazione; l’Autorità garante per la tutela dei da5 personali, a tutela del diriJo soggeNvo alla riservatezza; la Commissione di garanzia dell’aKuazione della legge sullo sciopero nei servizi publici essenziali; la Banca d’Italia, che serietà vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari; l’Autorità nazionale an5corruzione (ANAC) che ha la funzione di prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione. L’amministrazione pubblica è formata da un insieme di struJure organizza2ve che operano tramite persone fisiche, che giuridicamente si immedesimano nella stessa amministrazione, = organi, lega2 all’amministrazione da un rapporto di servizio. 96 ↪︎ è servizio “onorario” quello che non ha caraJeris2che di stabilità ed esclusività; mentre il servizio reso in modo “professionale” si pone a disposizione dello stato in via esclusiva e retribuita, essendo legato allo stato da un rapporto di impelo pubblico. Il rapporto di impiego è un rapporto bilaterale faJo di diriN e obblighi reciproci. Il funzionario legato all’ente da rapporto di servizio permanente, professionale e retribuito, o il funzionario onorario, è la persona fisica di cui lo stato o l’ente pubblico si avvale per esercitare la propria funzione ⟶ per questo mo2vo è “organo” dello stato ⟶ ricordiamo che l’ordinamento ha acceJato il principio di immedesimazione fra stato e soggeN che agiscono per consen2re lo svolgimento delle aNvità pubbliche ⟶ tale immedesimazione è definita rapporto organico. Sono infaN necessarie persone fisiche che una volta abilitate siano in grado di operare in mine e per conto dello stato ⟶ il soggeJo che agisce per esso è da considerasi suo organo, cioè parte della persona giuridica, e quindi i suoi aN sono imputabili allo stesso stato. L’ordinamento, inoltre, individua anche una sfera di competenza, dotandola di mezzi organizza2vi e costruendo un ufficio (individuando la competenza di un ministro e assegnandoli una precisa struJura organizza2va) ⟶ quando tale ufficio può operare per conto dello stato, allora si eleva ad organo (ufficio-organo), altrimen2 rimane una ripar2zione di un apparato. Organi poliHci sono quelli che hanno legiNmazione poli2ca per essere eleNvi, e svolgono funzioni di indirizzo poli2co. Organi professionali sono quelli forma2 da tecnici ed esper2 ⟶ quanto alla composizione si dis2nguono in monocra2ci, collegiali, semplici o complessi, aNvi, consul2vi e di controllo, centrali o sta2, decentra2 o locali. L’amministrazione pubblica è caraJerizzata dalla sua posizione di supremazia rispeJo ai soggeN priva2, essendo dotata di poteri che sono in grado di imporsi, = imperaHvità ⟶ per questo mo2vo si parla di amministrazione autorita2va. Ma accanto a tale amministrazione esiste quella che si manifesta tramite l’erogazione di servizi, cioè di prestazione a favore delle persone ⟶ i servizi, infaN, servono a garan2re i diriN della persona, caraJeris2ca questa della natura dello stato sociale. L’amministrazione autorita2va è caraJerizzata da una posizione di supremazia, che si manifesta aJraverso aN caraJeris2ci di diriJo pubblico, defini2 provvedimenH, finalizza2 alla soddisfazione di un interesse pubblico considerato prevalente, per cui gli interessi del privato des2natario vengono in secondo piano (es. esigenza di proprietà privata per esigenze pubbliche, che conduce all’imposizione di vincoli). I provvedimen2 sono dis2n2 in autorizzatori, concessori o ablatori. Il giudice amministra2vo si occupa della verifica dell’esistenza di eventuali vizi dell’aKo ⟶ tali vizi sono quelli di incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere ⟶ se si verifica la presenza di tali vizi, si procede all’annullamento dell’aJo o, nel caso, il risarcimento per il danno ingiusto subito dal ciJadino, in caso di accertamento della lesione di interessi legiNmi. III - L’ORGANIZZAZIONE AUSILIARIA ➔ La corte dei conti La Corte ha aJribuzioni giurisdizionali, quale giudice speciale e di controllo, svolgendo in tal caso una funzione ausiliaria rispeJo a governo e parlamento. La corte è ar2colata in sezioni giurisdizionali e del controllo. Il personale in parte proviene da concorsi pubblici, in parte di nomina governa2va ⟶ il presidente, individuato fra i magistra2 della Corte, viene nominato dal governo su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Funzione ausiliaria della corte è il controllo e la connessa informazione al parlamento: • Il controllo generale prevenHvo di legiLmità investe gli aN del governo ⟶ esso si esercita tramite il visto di legiNmità, aJo con cui si dichiara l’accertata conformità alle norme, e la conseguente registrazione, adempimen2 che rendono eseguibile l’aJo. Qualora il visto venga rifiutato si apre una procedura che può condurre alla registrazione con riserva. • Il controllo finanziario di legiLmità interessa gli aN del governo che hanno ripercussione sul bilancio statale, mirando a verificare che le spese non superino le somme stanziate ⟶ il controllo sul rendiconto generale dello stato porta ad una dichiarazione di regolarità, definita parificazione. ➔ Il consiglio di stato Il consiglio ha aJribuzioni giurisdizionali, quale giudice speciale, e consul2ve, svolgendo in tal caso una funzione ausiliaria rispeJo al governo. Il consiglio è ar2colato in sezioni giurisdizionali e consul2ve. Il personale è formato da consiglieri e referendari, e proviene da concorsi e promozioni. La funzione consulHva si svolge a favore del governo tramite l’adozione di pareri ⟶ possono esistere casi in cui un aJo dell’amministrazione non può essere adoJato se non previa richiesta obbligatoria di parere al Consiglio (pareri obbligatori) ⟶ su richiesta del Presidente del consiglio la sezione può esaminare gli schemi di aN norma2vi dell’unione europea. Le amministrazioni, inoltre, possono chiedere l’intervento consul2vo qualora lo ritengano opportuno, = parere facolta2vo. 97
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