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Istituzioni di diritto romano, Dispense di Istituzioni di Diritto Romano

Sintesi del libro in 50 pagine

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 29/06/2024

marialaio
marialaio 🇮🇹

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Scarica Istituzioni di diritto romano e più Dispense in PDF di Istituzioni di Diritto Romano solo su Docsity! MANUALE DI DIRITTO PRIVATO ROMANO IL PROCESSO Processo privato: complesso di a-vità svolte ad accertamento e realizzazione di diri- sogge-vi/situazioni giuridiche sogge-ve a-ve. Cui dà impulso sogge:o privato, il singolo, con intervento di un organo giudiziario. Verificato che il sogge:o sia >tolare di un diri:o sogge-vo, ne discende che costui ha diri:o di azione: cioè potere di promuovere un giudizio per far valere il suo diri:o. L’azione, o meglio ac>ones, è cara:erizzata dalla >picità: dunque sono ac>ones solo quelle riconosciute espressamente e singolarmenteà pertanto una ragione era tutelabile solo se vi era un apposita azione o un altro idoneo strumento processuale. Diversi 0pi di processo: 1) IL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES Il l più an>co, consiste in cinque ri> processuali diversi per origine e stru:ura. (Sacramen>- Per iudicis arbitrive postula>onem-Per condicionem-Per manus iniec>onem- Per pignoris capionem.) Peculiarità comuni: accessibili solo ai ci:adini romani, oralità, un rigido formalismo “pronuncia di certa verba”, presenza di ambedue li>gan> e di un magistrato con iuris dic>o (Pretore Leggi Liciniae Sex>e 367 a.c.)à era compito dell’a:ore assicurare la presenza dell’avversario mediante la solenne ius voca)o -chiamata in giudizio- cui il convenuto non poteva so:rarsi, tant’è che l’altra parte era anche autorizzata ad usare la forza per trascinarlo in giudizio. DICHIARATIVE: procedimento stru:urato in due fasi: in iure e apud iudicem. In iure: fissa> i termini giuridici della lite dinanzi al pretore che nominava un giudice dinanzi cui le par> avrebbero proseguito. I contenden>, inoltre compivano l’a:o solenne di invocazione di tes>moni che a:estassero tale ritoà li0s contesta0oà era così fa:o divieto di ripetere la lite circa lo stesso rapporto (PRINCIPIO DI PRECLUSIONE) Apud iudicem: dinanzi al giudice nominato dal pretore. Costui era un privato ci:adino che rives>va ruolo di iudex, giudice, o arbiter, arbitro (se richieste competenze tecniche), oppure un organo collegiale. Compito: raccogliere le prove ed emanare la sentenza. In questa fase non era necessaria la presenza di ambedue le par>. LEGIS ACTIO SACRAMENTI: di >po dichiara>vo, di più largo impiego, durata più a lungo, e più an>ca. Di qualifica Generalis, poiché è u>lizzabile per ogni pretesa per la quale non fosse prescri:o l’esercizio di un’altra legis ac>o. Poteva essere di due >pi: 1) IN REM Impiegata per il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche sogge-ve assolute: vindica0ones. Una volta presen> ambedue i contenden> dinanzi al magistrato in iure, È presente anche la cosa controversa, la parte che aveva preso inizia>va teneva in mano una bacche:a e faceva a:o di apprensione della cosa, affermando che gli apparteneva (VINDICATIO). Poteva seguire una CONTRAVINDICATIO nel caso in cui l’altra parte non intendesse prestare acquiescenza. Durante la fase apud iudicem, le par> dovevano adoperarsi per dimostrare l’appartenenza della cosa (onere della prova). il giudice, raccolte le prove, si sarebbe pronunciato. Così, il soccombente, era chiamato a pagare il Sacramentum, una scommessa da pagare all’erario di cinquanta o cinquecento assi. 2) IN PERSONAM A tutela di posizioni giuridiche sogge-ve rela>ve: cioè si perseguivano credi0. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM: cara:ere esecu0vo. Con essa si agiva per la realizzazione di posizioni giuridiche soggeHve per le quali una legge vi avesse faJo rinvio. Il procedimento si svolgeva dinanzi al magistrato giusdicente, presen> creditore e debitore, o presun> tali: il preteso si rivolgeva all’avversario a:raverso certa verba e indicando la fonte del credito che pretendeva gli spe:asse e l’importo, e dichiarando di manum iniecere afferrava il debitore. Il pretore pronunciava poi l’addic0o del debitore in favore del creditore, cosicché ques> avrebbe potuto trascinarlo con sé e tenerlo in catene per 60 giorni, durante i quali il creditore si sarebbe dovuto recare FASE APUD IUDICEM: Dopo la li>s contesta>o, aveva luogo la fase dinanzi a un giudice privato ci:adino, scelto dalle par> d’accordo con il magistrato, da liste speciali predisposte. Ques> poteva essere una persona singola o un organo collegiale. Qualora l’altra parte non si presentasse prima di mezzogiorno, il giudice doveva necessariamente decidere in favore della parte presente. In caso entrambe le par> fossero presen>, ciascuna esponeva le proprie ragioni e adduceva le prove. La fase si concludeva con sentenza defini0va di condanna o assoluzione del convenuto. La sentenza di condanna era sempre espressa in denaro. FORMULA Consta di più partes: prima fra tu:e la nomina del giudice. Seguono altre 4 par> ordinarie ma non tu:e necessarie. Inten0o: immancabile, esprimeva la pretesa vantata dall’a:ore, cioè la ragione fa:a valere. Questa cara:erizzava la formula. Inten>o certa: quando la pretesa era determinata, altrimen> Inten>o Incerta. In caso di Inten>o Certa vi era pericolo che l’a:ore ricorresse in Pluris Pe>>o, cioè domanda di qualcosa di più, con la possibilità di perdere la lite. Demonstra0o: collocata prima dell’inten>o, indicava la causa, la fonte, i fa- che avevano dato vita alla pretesa. Non presente in tu:e le formule. Condemna0o: parte con cui si invitava il giudice a condannare il convenuto, qualora sussistessero le condizioni nella formula indicate; diversamente, ad assolverlo. Doveva precisare l’oggeJo eventuale della sentenza di condanna, che poteva essere espressa esclusivamente in denaro. Qualora la condanna pecuniaria non potesse superare cer> limi>, veniva integrata da una taxa0oà affinché il giudice non condannasse il convenuto soccombente oltre una certa misura, nelle sue possibilità economiche. Aiudica0o: presente solo in determinate formule. Autorizzava il giudice ad aggiudicare ai partecipan> alla comunione o ai confinan> par> definite. Praescrip0o: poteva figurare, ma non era propriamente una parte della formula. Era più che altro un rimedio che giovava all’a:ore, contro l’effe:o preclusivo della li>s contesta>o: limitava l’ogge/o dell’azione a quanto l’a/ore volesse o potesse perseguire. Excep0o: rimedio a favore del convenutoà il giudice avrebbe potuto e dovuto condannare il convenuto solo se le circostanze dedo:e all’interno dell’excep>o non risultassero vere; diversamente, avrebbe dovuto assolverlo. L’excep>o veniva inserita nella formula dietro richiesta del convenuto, poiché nel suo interesse. Si riteneva necessaria qualora senza di essa il giudice non avrebbe potuto tener conto dei fa- che si voleva venissero in considerazione. CLASSIFICAZIONE AZIONI: Le azioni erano >piche e classificabili 1) Azioni civili (fondate sullo ius civile)à Iudicia bona fidei, par>colare >po di azioni civili so:oposto a regime par>colare: giudice a operare secondo buona fede ogge-va, cioè principio di corre:ezza nella vita di relazione. 2) Azioni onorarie (fondate sul diri:o onorario) – rimedi vol> a colmare le lacune dello ius civile • U>les: estensione x operazioni non contemplate dallo ius civile • In Factum: si prescinde in tu:o dallo ius civile 3) In rem: accertamento di un potere assoluto dell’a:ore verso un bene che gli spe:a- erga omnes- diri:o reale 4) In personam: pretesa dell’a:ore nei riguardi di un determinato convenuto -a cara:ere rela>vo- diri:o di credito 5) Azioni arbitrarie: azioni per cui il giudice poteva procedere alla condanna pecuniaria (stabilita dall’a:ore) esclusivamente in caso di mancata res>tuzione da parte del convenuto (clausola res0tutoria). 6) Azioni penali: si perseguiva la pena. in personam, il privato, vi-ma di un illecito, perseguiva verso l’autore di questo una pena puni>va, corporale o pecuniaria (divenne sempre più in uso). Intrasmissibili, cumula>ve. Tu:e esperibili in via nossale. Azioni Nossali: per illeci> commessi da sogge- a potestà, schiavi o filii familias per cui l’azione veniva avanzata contro l’avente potestà che qualora soccombesse poteva scegliere se pagare la pena oppure cedere il colpevole. 7) Azioni reipersecutorie: si perseguiva la res. chi agiva pretendeva di essere reintegrato, funzione risarcitoria. Non cumulabili, trasmissibili. Molte azioni reipersecutorie in età arcaica erano considerate azioni penali: dagli inizi del principato ha infa- inizio un lento e graduale processo di depenalizzazione del diriJo privato romano. Così che il rigoroso regime giuridico delle azioni penali subisce notevoli temperamen0. E solo nell’età medievale e moderna che scompaiono anche gli ul>mi residui di penalità; si afferma il principio per cui gli a- illeci> extracontra:uali possono dare luogo solo a risarcimento dei danni. Così il penale esce fuori dal diri:o privato e resta materia di diri:o pubblico. Ac0o iudica0: soccorreva per l’esecuzione della sentenza, qualora fosse stata espressa una sentenza di condanna in denaro che il debitore entro 30 giorni non avesse adempiuto. Qualora il convenuto vi si fosse opposto negando i presuppos> dell’azione, la condanna sarebbe avvenuta al doppio a fronte della contestazione infondata. (Poteva avvenire anche senza una precedente sentenza di condanna) L’esecuzione poteva essere patrimoniale o personale: • Personale: pronunciata addic0o del debitore, per cui ques> veniva condo:o nelle carceri private del creditore che lo teneva in uno stato di assogge:amento fin quando non risca:asse il suo debito col proprio lavoro o venisse risca:ato da altri. • Patrimoniale: mediante la missio in bona, il creditore (che aveva promosso l’azione) veniva immesso nel possesso di tuH quan0 beni del debitore, con funzione di custodia e conservazione. Contemporaneamente si dava no>zia a tu- gli eventuali creditori in modo di dar loro l’opportunità di intervenire; qualora dopo 30 giorni il creditore non fosse stato soddisfa:o (infamia del debitore), veniva preparata la vendita all’asta del patrimonio (BONORUM VENDITIO), che veniva vinta da chi offriva di pagare la più alta percentuale di debi> al creditore proponente dell’azione. L’acquirente era il bonorum emptor, il quale subentrava sia dal lato a-vo che da quello passivo nella situazione giuridica patrimoniale del debitore, come un successore universale. Qualora l’inadempimento non potesse essere imputabile per mo>vi morali al debitore inadempiente, gli veniva concessa la cessio bonorum, cioè la cessione volontaria di tu:o il patrimonio ai creditori risparmiandone esecuzione personale e infamia (che aveva conseguenze sulla capacità). Altri RIMEDI PRETORI: 1) Manifestazione di volontà: deve far capo a sogge- capaci di agire e legi-ma> a compiere il negozio Elemen0 naturali: effe- automa>camente conseguen> al negozio nel silenzio delle par>à le quali possono espressamente escluderli con pa:o contrario Elemen0 accidentali: clausole non essenziali che le par> possono espressamente inserire se voglionoà Condizione, termine, modus. Invalido: negozio che presenta un dife:o intrinseco in qualche suo elemento. Inefficace: negozio che non produce gli effe- propri. Il negozio invalido è anche inefficace, ma non è vero il contrario. La do:rina moderna dis>ngue diversi >pi di invaliditàà nullità e annullabilità. È nullo il negozio che per dife:o di uno dei suoi elemen> essenziali non produce i suoi effe-. È annullabile il negozio che presenta vizi meno gravi. Nel diri:o romano figura esclusivamente il conce:o di nullità. CLASSIFICAZIONI: Negozi formali/ non formali: per i primi (i più usa>) la volontà deve essere manifestata in una forma determinata, per i secondi può essere manifestata liberamente. Negozi causali/ astraH: per i primi la causa è elemento essenziale e cos>tu>vo, nei secondi gli effe- si producono indipendentemente da essa. Negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali: manifesta la volontà una sola parte, convergono manifestazioni di volontà di due par>, convergono manifestazioni di tre o più par> (societas)-à par>: centri di interesse Negozi a 0tolo oneroso/ a 0tolo gratuito: nei primi ciascuna parte consegue un vantaggio dietro corrispe-vo, nei secondi una parte consegue un vantaggio senza corrispe-vo Negozi inter vivos/ mor0s causa: I primi sono des>na> a produrre effe- in vita del sogge:o, i secondi sono des>na> a produrre effe- dopo la morte del loro autore. Negozi con effeH reali: idonei al trasferimento della proprietà o alla cos>tuzione o es>nzione di diri- reali limita> (MANCIPATIO, IN IURE CESSIO, TRADITIO) Negozi con effeH obbligatori: idonei alla nascita o es>nzione di obbligazioni (CONTRATTI) Negozi solennià orali MANCIPATIO: (n. formale e solenne, solo ci: romani) fondamento nei mores, si compiva con il rame o il bronzo e con la bilancia, dinanzi a cinque ci:adini romani puberi e un ci:adino puber che reggeva la bilancia e provvedeva alla pesatura del metallo. Veniva impiegata per il trasferimento della proprietà delle res mancipi: beni mobili, fondo italico, schiavi, mano della donna, potestà figli di famiglia altrui. Era sostanzialmente un a:o nel quale si realizzava uno scambio immediato di cosa contro un corrispe-vo in metallo, che il mancipio accipiens pagava al mancipio dans. Dunque, uno scambio di cosa contro prezzo, una vendita. Successivamente con l’introduzione del contra:o consensuale, perse la funzione di venditaà imaginaria vendi>o, un negozio astra:oà poteva essere concluso anche per cause diverse da quelle della vendita. IN IURE CESSIO: (n. formale e solenne) di origine più recente alla mancipa>o, anche questo fruibile ai soli ci:adini romani. Impiegata per il trasferimento del dominum su res mancipi e nec mancipi: le par> erano il cedente e il cessionario. Aveva forma rigorosamente imposta, si compiva dinanzi al pretore, assumendo le sembianze di un finto processo riprendendo la prima parte delle legis ac>o sacramen>. Negozio astra:o. Scomparve in età postclassica. STIPULATIO: negozio formale bilaterale, una sorta di interrogazione seguita da una congrua risposta. Le par> erano lo s0pulante e il promeJente, fra i quali veniva a definirsi un’obbligazione. Fu fra i negozi di più larga applicazione del diri:o romano. Negozi non formali TRADITIO: negozio non formale, bilaterale, a:uato per il trasferimento del possesso. Si compiva con la consegna della cosa che si intendeva trasferire. PATTI/CONTRATTI CONSENSUALI: non formali, per essi era sufficiente che la volontà fosse in qualche modo manifestata, non importava come. Poteva accadere che qualcuno manifestasse una volontà che non aveva, e quindi divergenza tra volontà e manifestazione, tra voluto e dichiarato. La soluzione di massima nei negozi non formali fu dichiarazione di nullità, mentre per i negozi solenni si passava decorrere la produzione degli effe- per principio in seguito alle formalità richieste dal negozio stesso. Un esempio è la simulazione, per cui la divergenza fra manifestazione e volontà è consapevole, ed è comune alle par> del negozio che concordano di non volere il negozio dichiarato: si dà vita a un negozio simulato, è un altro dissimulato cioè quello effe-vamente volutoànel rispe:o dI forma e sostanza. La divergenza tra il dichiarato il voluto può anche essere inconsapevole, in conseguenza di errore: errore osta0vo o nella dichiarazione (ESCLUDE LA VOLONTA’), consiste nell’a:ribuire alla propria manifestazione di volontà un significato diverso da quello obie-vo. Occorre dis>nguerlo dall’errore vizio (VIZIA LA VOLONTA’), che incide sul processo forma>vo della volontà, per cui il singolo compie il negozio poiché convinto di circostanze non vere. Col tempo si riconobbe che l’errore potesse dar luogo a nullità, ma non tu- gli errori comportavano l’invalidità del negozio. L’errore di diriJo, dipendente da ignoranza di norme e is>tu>, solitamente è irrilevante e il negozio resta valido. L’errore su elemen0 di faJo invece è ritenuto rilevante con conseguente nullità del rela>vo negozio: qualora questo fosse scusabile (non grossolano) ed essenziale (investe aspe- fondamentali del negozio). Error in nego0o: errore sull’iden>tà del negozio, essenziale Error in persona: sull’iden>tà del des>natario o dell’altra parte del negozio. Inter vivos: essenziale se determinante. Mor9s causa: sempre rilevante Error in corpore: circa l’iden>tà fisica dell’ogge:o, sempre rilevante Error in substan0a: composizione materiale, essenziale Error in qualitate: qualità, non rilevante Error in quan0tate: circa la quan>tà, non sempre rilevante Error in causa: circa i mo>vi, le circostanze di fa:o per cui il singolo nell’erronea convinzione della loro esistenza compie il negozio, irrilevante Tra i vizi della volontà emergono anche: dolo e violenza. Condizione Risolu0va: di regola non ammessa 2) TERMINE: evento futuro e certo che si verificherà, dal quale dipendono gli effe- del negozio. Poteva tra:arsi di data del calendario (dies) Termine Iniziale (dies a quo): negozio non produce effe- fino al verificarsi dell’evento Termine finale (dies ad quem): negozio produce immediatamente effe-, che cessano alla scadenza Non tu- i negozi (actus legi>mi) tolleravano termini finali, pena nullità dell’a:o, in altri (tradi>o e s>pula>o) e si considerava non apposto e l’a:o restava valido 3) MODUS: onere, imposizione al des>natario di un a:o di liberalità à di adoJare un determinato comportamento. Il negozio modale è immediatamente efficace e rimane efficace a prescindere dall’adempimento del modus. Se ne parla a proposito di lega>, fedecommessi, is>tuzioni di eredi e donazioni. IMPUTAZIONE DEGLI EFFETTI: effe- del negozio vengono solitamente imputa> in via dire:a ed esclusiva alle par> del negozio. Nun0us: è semplicemente un portavoce che riferisce quanto è stato invitato a riferire. Gli effe- si collegano dire:amente a colui che se ne avvale, autore stesso del negozio. (negozi formali e solenni no, necessitano presenza delle par>) Rappresentanza organica: persone fisiche (actores, organi di colle-vità giuridiche) esprimono volontà propria ma gli effe- dell’a:o si producono dire:amente e esclusivamente in capo all’ente. Discorso analogo per l’avente potestà che compiva negozi per i sogge- a sua potestà, giuridicamente incapaci. In caso di Responsabilità Adie-zia si producevano effe- anche in capo all’autore. La rappresentanza: fenomeno di elaborazione moderna per cui un sogge:o (rappresentante) autonomo, giuridicamente capace, conclude esprimendo una propria volontà un negozio in nome e per conto di un altro sogge:o (rappresentato), in capo al quale si producono gli effe- in via immediata, dire:a ed esclusiva. Volontaria: il rappresentato con un a:o volontario conferisce i poteri al rappresentante Legale: negli altri casi Rappresentanza IndireJa: conclusione di un negozio per conto altrui ma in nome proprio, con imputazione degli effe- a chi conclude il negozio che successivamente deve trasferirli al sogge:o nel conto del quale l’ha compiuto. Al fenomeno della rappresentanza i Romani furono contrari, l’ammisero in pochi casi; erano vieta>, pena nullità, pa- e contra- in favore di terzià negozi che perme:essero il sorgere di credi> in capo a terzi. Col tempo, si derogò a tale divieto. Figura del Cognitor: sos>tuto processuale designato dalla parte che desiderava farsi sos>tuire nel processo. Dunque partecipava al giudizio in nome altrui. CAP IV) LE PERSONE Capacità giuridica: idoneità adesso le >tolari di situazioni giuridiche sogge-ve Capacità di agire: idoneità a compiere personalmente a- giuridici Per i romani, non tu- gli esseri umani, cioè persone fisiche, avevano capacità giuridica: potevano averla le persone libere, non l’avevano mai gli schiavi. La capacità di agire era invece riconosciuta alle persone intelle:ualmente capaci, ma non presupponeva necessariamente la capacità giuridica: filii familias e schiavi erano capaci di agire, ma non avevano capacità giuridicaà gli effe- si importavano al dominus/pater. Presupposto delle capacità: l’esistenza, che inizia con la nascita e termina con la morte. I 3 STATUS: à capacità giuridica Status: equivale alla posizione giuridica della persona. Piena capacità -- persona che si trova in una certa posizione rispe:o a tu- e tre gli status. Cioè chi è al contempo libero, ci:adino romano e pater familias. Non sogge:a a potestà, quindi sui iuris. à Alieni iuris: persone giuridicamente incapaci, sogge- a potestà. 1) STATUS LIBERTATIS: essere un uomo libero era la prima condizione per poter godere di capacità giuridica. Liberi si nasceva, nascendo da madre libera, oppure si diventavaà liber0, schiavi libera>. servi-> La schiavitù era un is>tuto an>co del diri:o romano. Cause di schiavitùà nascita da madre schiava e ca:ura al nemico. Talvolta sono iden>fica> come persone, poiché esseri umani, ma anche ritenu> possibili oggeH di proprietà e quindi res mancipi, assogge:a> a tale regime. Non sono giuridicamente capaci, le unioni fra loro non hanno rilievo (contubernium) così come non hanno rilievo giuridico i vincoli tra genitori e figli, né tra altri congiun>. Persone alieni iuris, assogge:a> alla potestà del proprietario (dominus), che vi esercitava un potere assolutoà anche diri:o di vita e di morte. Ques> ques> aveva infa- facoltà di evitare l’impossessamento del servo che aveva compiuto un deli:o col pagamento di una somma pecuniaria (potere nossale). Entrò in vigore la prassi di affidare un peculio, dapprima un gruzzole:o di soldi guadagnato poi beni di diversa natura, che restava del padrone ma che col tempo poteva essere ogge:o di a- di disposizione dei servi. Dunque, sebbene privi di capacità di agire perché non avevano nulla quindi di nulla potevano disporre, qualora avessero un peculio potevano trafficare con terzi, spenderlo, accrescerlo, assumere obbligazioni da a:o lecito. Il dominus comunque restava responsabile, in parte o integralmente, di eventuali inadempimen> del servo. Cessazione stato di schiavitù: lo status poteva cessare con l’a:o di affrancazione da parte del dominus, la manumissioà compiuta esclusivamente dal dominus, a:raverso cui lo schiavo acquistava libertà e ci:adinanza. Esistevano di 3 >pi: • Manumissio Vindicta: inizialmente an>co negozio formale e solenne, si svolgeva davan> al magistrato, presen> sia il dominus che lo schiavo. Il servo veniva dichiarato libero e toccato con una bacche:a, il dominus non si opponeva, il magistrato pronunciava l’addic>o e il servo acquistava libertà. In seguito, divenne una semplice dichiarazione del dominus al magistrato della volontà di affrancare il servo. di sesso opposto che stabilissero una convivenza con la volontà di vivere come marito e moglie. Il matrimonio romano era rigorosamente monogamico, se un coniuge voleva cos>tuire un nuovo matrimonio doveva prima sciogliere il precedente. L’inizio della convivenza segnava il momento a par>re da cui il matrimonio si cos>tuiva. EffeH: molteplici. Figli na> da giuste nozzeà de- legi-mi, quindi assogge:a> alla potestas del padre Donnaà Acquista dignità sociale giuridica del marito Dovere reciproco di fedeltà, altrimen> sanzioni patrimoniali al momento di res>tuizione della dote. Solo la donna fedifraga era responsabile di adulterio, per cui il marito poteva ucciderla. Divorzio: il matrimonio poteva sciogliersi, non solo per la morte o perdita di libertà/ci:adinanza, ma anche per il fa:o che i coniugi interrompessero la convivenzaà divor0um, allontanarsi. Anche per questo non erano richieste formalità. Il divorzio determinava lo scioglimento del matrimonio qualunque ne fosse la causa, anche se il comportamento del coniuge che gli avesse dato causa veniva sanzionato. Il divorzio venne ostacolato, ma mai abolito. Il ripudio (no mutuo consenso) venne ritenuto lecito solo in casi limita>, quindi in presenza di mo>vi validi e non imputabili ai coniugi, oppure per comportamen> gravemente colpevole: altrimen>, illecito. Almeno per il divorzio unilaterale venne richiesta manifestazione di volontà per iscri:o e no>fica, o manifestata davan> a tes>moni. Altrimen> sarebbe rimasto valido, diversamente dall’inizio. 4) Dote: an>co is>tuto del diri:o romano, cos>tuito da una o più cose o diri- che la moglie conferiva al marito espressamente come dote, per sostenere i pesi del matrimonio che è una volta sciolto, la dote ritornava alla moglie. Modi di cos0tuzione: si cos>tuiva mediante da>o, promissio o dic>o. • Do0s Da0o: trasferimento di proprietà in favore del marito, a >tolo di dote, mediante negozi astra- • Promissio Do0s: comune s>pula>o, per cui il marito diveniva creditore, non proprietario. • Do0s Dic0o: negozio solenne, proprio ed esclusivo della dote. Si compiva con la pronuncia del cos>tuente di certa verba. La dote poteva essere cos>tuita sia prima del matrimonio che in previsione di questo, sia durante. Il marito diveniva >tolare dei beni e dei diri- totali; ques> aveva l’obbligo di res>tuirli una volta sciolto il matrimonio, mediante l’ac>o rei uxoriae: azione a cara:ere personale, a-vamente intrasmissibile. Qualora il matrimonio si sciogliesse per morte della moglie, la dote restava al marito. 5) I filii familias: pur essendo liberi e ci:adini, erano sogge- a patria potestas, dunque privi di capacità giuridica. O si nasceva da matrimonio legi-mo, o si diveniva per adozioneà • Adroga0o: adozione di un sui iuris • Adop0o: adozione di un alieni iuris, che passava dalla famiglia di origine a quella dell’adrogante spezzando ogni legame con l’originaria La patria potestas comportava soggezione al potere personale del pater, come per gli schiavi al dominus. Ugualmente accadeva per gli aspe- patrimoniali, infa- i filii erano privi di capacità giuridica, e anche a ques> poteva essere concesso un peculio, con conseguente facoltà di disporne a >tolo oneroso. Col tempo, venne riconosciuta la capacità ai figli (solo maschi) di assumere obbligazioni, con a:o lecito e rispe:o a terzi. Sì fini anche per amme:ere che i figli avessero beni proprià peculio castrense, proven> del servizio militare. Infine, il figlio poteva essere il Infine, il figlio era proprietario di bona materna, beni provenien> da successione materna. Cessazione status filius familias: (ipotesi varie) il figlio diventa sui iuris. Di norma la patria potestas si es>ngue con la morte del pater. Talvolta, a:raverso l’emancipa>o, un figlio poteva diventare sui iuris anche quando il padre era ancora in vita. Donne in manu: persone libere sogge:e a potestà, status acquistato con la conven>o in manu. Poteva riguardare sia donne sui iuris che filiae familias. Modi della Conven9o in Manum: 1) Confarrea>o: an>co rito religioso, pronuncia di determinate parole in presenza di 10 tes>moni, con intervento degli sposi e partecipazione dei sacerdo>. Si consumava un sacrificio a Giove. 2) Coemp>o: mancipa>o con ad ogge:o la donna, alienante la donna o il suo pater familias, acquirente il marito o il suo pater familias. 3) Usus: convivenza coniugale protra:a per un anno. La donna poteva interromperla allontanandosi per tre no- consecu>ve dalla casa del marito. La donna in manu: stessi principi e procedimen> rela>vi all’es>nzione della patria potestas sui figli, alla stregua di ques>. + Differea>o Agna0o: Vincolo componen> della stessa famiglia, una sorte di parentela in linea maschile, solo tra ci:adini romani. Anche con la morte del Pater (cui seguiva l’ascensione in tante famiglie quan> erano i figli maschi) tale vincolo non si es>ngueva, ma veniva meno per effe:o di emancipa>o, da>o in adop>one, coemp>o, e perdita di ci:adinanza e libertà. Cogna0o: parentela di sangue sia in linea maschile sia in linea femminile. In ogni caso, la parentela poteva essere in linea re:a e in linea collaterale. Adfinitas: legame che unisce un coniuge con i paren> dell’altro coniuge Tra genitori e figli andò progressivamente affermandosi un dovere alimentare. Capi0s deminu0o: mutamento di status per cui si perdevano i preceden> vincoli di agna>o. Maxima- perdita status liberta>s, Media- perdita status civita>s, Minima- perdita status familiaeà vengono meno vincoli di agna>o. LIMITAZIONI ALLA CAPACITA’ GIURDICA: Infamia: persone che andavano contro a disis>ma sociale, per comportamen> riprovevoli loro imputabili o dedite a mes>eri turpi, o per condanne in giudizio. Per cui subivano gravi incapacità di diri:o pubblico (es: incapacità di rives>re cariche pubbliche). Donne: sogge:e a limi> alla capacità di diri:o e di agire, durante tu:o l’arco di svolgimento del diri:o romano. Per diri:o pubblico fu loro negata ogni Res humani iuris: di diri:o umano, potevano essere pubbliche o private. Res publicae: appartenevano alla colle-vità, fuori commercio se des>nate a uso pubblico. Commerciabili, se si tra:ava di beni da cui il popolo ricavava un reddito o una u>lità. Fuori commercio se res privatae. 3. Res mancipi: cose di maggior pregio nella società romana arcaicaà trasferimento di proprietà mediante mancipa0o (fondi, schiavi, animali, servitù) Res nec mancipi: tu:e le altre res, trasferibili mediante tradi0o 4. Beni mobili: ogge- inanima> trasportabili e amovibili (anche gli schiavi) Beni Immobili: il suolo e tu:o ciò che vi inerisce stabilmente 5. Cose fungibili: cose per le quali è rappresentabile un equivalente, corrispondente per peso, numero o misura Cose infungibili: cose considerate per se stessi, nella loro individualità 6. Cose di genere: appartenen> ad una categoria Cose di specie: cose perfe:amente individuate (lo schiavo S>co) 7. Cose consumabili: susce-bili di una sola u>lizzazione Cose inconsumabili: consentono un uso con>nuato 8. Cose divisibili: susce-bili di essere materialmente divise senza perire e senza apprezzabile pregiudizio economico Cose indivisibili: le altre 9. Cose semplici: cose che cos>tuivano un’unità naturale Cose composte: composte da più cose semplici congiunte fra loro ar>ficialmente ma sempre riconoscibili (edifici, navi…) Cose colleHve: più cose semplici non congiunte ma considerate unitariamente (gregge, biblioteca…) 10. I FruH: I fru- naturali, cioè i prodo- delle piante e degli animali, acquisivano considerazione giuridica una volta separa> dalla cosa madre. Parallelamente anche le a-vità lavora>ve dei servi furono considerate come i fru-. 11. DiriH Reali: diri- sogge-vi su una cosa, a cara:ere assoluto, opponibili a tu- i membri della colle-vità (erga omnes). Il diri:o reale per eccellenza è quello di proprietà, a:ribuisce al >tolare un potere generale illimitato al godimento e la disposizione del bene ad ogge:o. Su tale ogge:o possono gravare anche altri diri-à 12. DiriH reali limita0— DiriH reali di godimento: facoltà di godimento limitata su cosa altrui DiriH reali di garanzia: diri:o al >tolare di soddisfare un proprio credito rivalendosi su cosa altrui in caso di inadempimento LA PROPRIETA’ Un diri:o sogge-vo di natura reale per cui al proprietario >tolare si riconosce sulla cosa che ne è ogge:o una signoria generale. Non si perde in sé per non uso, è un diri:o imprescri-bile. Espressione per indicare la proprietà romana: Dominum ex iure quiri0um (per indicare come fosse riconosciuta dal diri:o più an>co). Inizialmente un’is>tuzione del ius civile, quindi >tolari esclusivamente i ci:adini romanià ad ogge:o res corporales, mancipi e nec mancipi, mobili e immobili (solo se si> in suolo italico). Civile, pretoria e provinciale. Modi di acquisto: 1. Iuris civilis: con effe- riserva> ai soli ci:adini romani Iuris gen0um: con effe- estesi ai non ci:adini (peregrini) 2. A 0tolo originario: l’acquisto prescinde da ogni relazione fra chi acquista e il precedente proprietario. A 0tolo derivato: l’acquisto dipende dalla trasmissione che ne fa il >tolare 3. A 0tolo par0colare: acquisto di uno o più beni individua> e determina> A 0tolo universale: acquisto di ogge-/diri- consegue all’acquisto di complessi patrimoniali A 0tolo ORIGINARIO • OCCUPAZIONE: presa di possesso di cose che non appartenevano a nessuno • ACCESSIONE: acquisto a luogo per la congiunzione tra una cosa principale ed una accessoria che non appar>ene allo stesso proprietario. La cosa principale viene accresciuta, arricchita, completataà con>nua a determinare la funzione del tu:o. In caso di Unione Organica (compenetrazione), la cosa accessoria diviene un tu:’uno con quella principale. Rientrano gli incremen9 fluviali. Inaedifica0o: costruzione di un edificio con materiale appartenente a persona diversa dal proprietario del suoloà quest’ul>mo diveniva proprietario automa>camente anche dell’edificio (superficies solo cedit), ma non necessariamente dei materiali. Se invece si costruiva sul terreno proprio con materiali altrui, il proprietario del suolo diveniva proprietario dell’edificio, ma non dei materiali; il proprietario dei materiali avrebbe potuto rivendicare solo una volta che l’edificio fosse stato demolito. • SPECIFICAZIONE: trasformazione di una cosa altrui sino a farne un’altra cosa che appare nuova (dall’uvaà vino). Qualora fosse reversibile, il proprietario della materia le manteneva la proprietà. Se non era reversibile, lo specificatore avrebbe acquistato la res nova. • MANCIPATIO /IN IURE CESSIO: trasferivano la proprietà civile sulle res mancipi, effe- reali. • TRADITIO: negozio bilaterale che si compiva con la consegna di una cosa, ad ogge:o sia mobili che immobili, e trasferiva il possesso-> quindi solo cose corporales. Non era necessaria una consegna materiale, bastava far conseguire all’accipiens la disponibilità della cosa. A seguito della consegna (tradi>o in senso proprio) il ricevente acquistava il possesso (necessaria le volontà di entrambe le par>); non era tradi>o la consegna della cosa a scopo di custodia. Per il trasferimento invece della proprietà, occorreva una giusta causa che ne avrebbe gius>ficato l’acquisto. Qualora mancasse, il tradens avrebbe potuto pretendere la res>tuzione. A TITOLO DERIVATIVO • LEGATO PER VINCICATIONEM: a:o mor>s causa, a >tolo par>colare, disposizione testamentaria con la quale il testatore a:ribuiva dire:amente una cosa propria a un terzo, de:o legatario. Ques> acquistava proprietà, una volta morto il testatore, e quindi quando il testamento diventava efficace. • ADIUDICATIO: I comproprietari o coeredi e poi ideali cessavano di essere tali e diventavano proprietari esclusivi, di beni determina>. • Ac0o communi dividundo: rimedio proprio per la divisione dei beni comuni DIRITTI REALI LIMITATI SU COSA ALTRUI • Servitù prediali: diri:o sogge-vo per cui il proprietario di un fondo può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un comportamento determinato di tolleranza o di omissione. Riguardano solo beni immobili; fondià fondo dominante e fondo servente, che devono appartenere a proprietari diversi. La servitù deve essere u>le al fondo dominante, non può consistere in un fare (mai in un comportamento posi>vo). Concepite come res incorporales (no usucapione) Servitù posi0va: per il cui esercizio il proprietario del fondo dominante dovrà tenere un comportamento a-vo Servitù nega0va: il cui esercizio non comporta in sé alcuna a-vità. Sono indivisibili (si cos>tuiscono ed es>nguono nel loro intero). Le prime ad essere riconosciute furono quelle di passaggio (a piedi, di animali) e di acquedo:o. Servitù rus0che: rela>ve a fondi rus>ci Servitù urbane: rela>ve a edifici Per loro natura di diri- reali, si cos>tuivano mediante negozi con effeH reali: mancipa>o, in iure cessio, pac>o et s>pula>o, excep>o servitu>s, adiudica>o, legato per vincica>onem. Si es>nguevano per confusione (quando due fondi iniziavano ad appartenere allo stesso proprietario), rinuncia, mancato esercizio con>nuato per due anni. Tutela giudiziaria: vindica>o a difesa delle servitù. • UsufruJo: diri:o di usare cose altrui e di percepirne i fru-, salva la sostanza della cosa. Il >tolare è de:o usufruJuario, il proprietario della cosa nudo proprietario. Ad ogge:o: cose mobili e immobili, res mancipi e nec mancipi, purché inconsumabili e fru-feri. Lo so effe:uare potevo usare la cosa gravata e percepirne i fru-, i quali diventavano suoi dal momento della percezione effe-va.a sue spese doveva curare la manutenzione ordinaria della cosa, avere cura che non perisce o si deteriorasse. Cau0o fructuaria (a garanzia dell’usufruJo): l’usufru:uario prome:eva al nudo proprietario la res>tuzione del bene una volta es>nto l’usufru:o e un uso della cosa con criteri di corre:ezza. Aveva caraJere personaleà inalienabile e in trasmissibile. Si es>ngueva con la morte dell’usufru:uario, o comunque non oltre 100 anni dalla sua cos>tuzione. Modi di cos0tuzione: legato per vindica>onem, in iure cessio, adiudica>o, deduc>o, pac>o et s>pula>o. Modi di es0nzione: morte dell’usufru:uario, avveramento condizione risolu>va contemplata nell’a:o is>tu>vo, perimento della cosa, trasformazione della cosa da mutarne la des>nazione economica, rinuncia, consolidazione (acquisizione di proprietà della cosa), non uso (1 anno mobili, 2 anni immobili). Tutela: vindica>o usus fructus. • Quasi usufruJo: ad ogge:o denaro e cose consumabili, dietro cui si prome:eva res>tuzione dell’equivalente. • Usus: l’usuario, il >tolare, aveva il diri:o di usare dire:amente e personalmente la cosa, ma non di percepirne i fru-. Modi di cos>tutuzione e es>nzione dell’usufru:o. • DiriJo di superficie: il proprietario del terreno non poteva non essere al contempo proprietario anche della superficieà poteva venderla o locarla al superficiarioà ques> acquisiva solo un diri:o di credito. • Enfiteusi: a fronte di concessione di terre pubbliche, l’enfiteuta era tenuto al miglioramento del fondo e obbligato al pagamento di un canone annuo. L’enfiteusi si es>ngueva per mancato pagamento del canone, per alienazione del fondo a terzi, per confusione. DIRITTI REALI DI GARANZIA Da0o pignoris: di origini an>che, pegno manualeà consegna di una cosa al creditore in modo che la tenesse finché il credito non fosse stato soddisfa:o. (Pegno) Conven0o pignoris: di poco più recente, il creditore pignora>zio acquistava sulla cosa il possesso. (Ipoteca) I giuris> romani configurarono comunque il pegno come uno is>tuto unitario. Il pegno era cos>tuito da chi aveva la cosa, il creditore pignora0zioà avrebbe acquisito il possesso ma non il godimento, e neppure l’uso. Se il credito non veniva soddisfa:o, il creditore tra:eneva la cosa finché il debito non fosse stato es>nto. Sempre in caso di inadempienza, il creditore pignora>zio era autorizzato ad alienare la cosa, solo mediante tradi9o. Ipoteca: il passaggio del possesso non avveniva in modo immediato, pertanto la cosa poteva essere ipotecata a più creditori, in tempi diversi e per obbligazioni diverse. Tra i creditori: rango di precedenze, per cui di rango maggioreà ipoteca di primo gradoà precedenza nel diri:o al possesso. Il pegno si es>ngueva con l’es0nzione del debito garan>to, per effe:o di adempimento. Poteva es>nguersi anche per perimento della cosa che ne era ogge:o, per confusione, per vendita, per rinuncia del creditore. IL POSSESSO I concessionari dell’agro pubblico erano de- possessorià i possessori u> domini, erano quelli che detenevano la cosa come se ne fossero proprietari. Detentori: qualifica volta ad indicare quei sogge- che, pur avendo una relazione materiale con la cosa, non furono riconosciu> possessorià dunque detenevano un possesso, ma senza effe- giuridici propri del possesso. I sogge- invece quale si riconosceva una vera possessio erano tutela> mediante interdizione: interdicta. Interictum u0 posside0s: il più an0co, riguardava gli immobili, tendeva a far cessare turba>ve e moles>e, da esperire entro l’anno dal giorno in cui queste fossero iniziate. E prevaleva chi dei due li>gan> possedeva la cosa senza vizi. Interdictum uturbi: si applicava alle cose mobili, prevaleva chi dei due li>gan> avesse posseduto la cosa per maggior tempo durante l’ul>mo anno. Interdictum unde vi: solo i beni immobili, era volto al recupero del possesso perduto per la persona che avesse subito lo spoglio violento entro l’anno. Interdictum de vi armata: spe:ava alla vi-ma di uno spoglio violento contro la persona che avesse commesso lo spoglio avvalendosi di una banda armata. Garanzie personali: un terzo si assumeva di adempiere la stessa obbligazione del debitore principale RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Se il debitore incorre in inadempimento a lui imputabile allora è responsabile. Impossibilità sopravvenuta: l’inadempimento poteva dipendere da impossibilità sopravvenuta della prestazione, per cui il debitore era responsabile solo se l’impossibilità fosse stata a lui imputabileà il creditore poteva esercitare contro la Perpetua0o Obliga0onis, azioni e propria del rapporto tra le par>à l’obbligazione anziché es>nguersi sia perpetua. Si instaurò un regime di responsabilità tu:o ancorato su dolo (volontarietà del comportamento) e colpa: culpa lata: colpa grave, cui incorre quel debitore che non intende quel che tu- intendono culpa levis: non adoperare la diligenza propria dell’uomo medio culpa in concreto: chi non cura le cose altrui come le proprie, non impiega la diligenza che adopera nelle cose proprie. Il Periculum: il rischio dipendente da un evento pregiudizievole per taluno e non imputabile a nessuno LA MORA Il ritardo colpevole nell’adempimento della prestazione dava luogo a mora: mora solvendi (debitore) o mora accipiendi (creditore). 1) Il debitore cadeva in mora quando, consapevolmente e senza gius>ficazioni, non adempiva il proprio debito. La sua posizione era quella più gravosa rispe:o ad ogni altro debit ore, infa- all’lui era imputabile anche il periculumà anche se si ammise che fosse liberato, se avesse provato che la cosa sarebbe perita ugualmente, eseguita la prestazione in modo tempes>vo. 2) Il creditore che rifiutava la prestazione che il debitore gli offriva cadeva in mora. Tale mora cessava una volta che il creditore concretamente manifestasse disponibilità a ricevere la prestazione. Qualora il debitore avesse offerto di pagare le cose e queste, non acce:ate dal creditore, perivano, il debitore era liberato. Fon0 delle obbligazioni: causa negoziale, >piche. Si dis>nguono le obbligazioni che derivano da: 1) ContraJo: a- leci> con effe- obbligatorià O comunque negozi giuridici almeno bilaterali tra le cui par> sorga un accordo volto a far nascere l’obbligazione. 2) DeliJo: a- illeci> sanziona> da azioni penali 3) Varie Causarum figurae: a- leci> con effe- obbligatori (non classificabili nei contra- x dife:o di accordo volto a far nascere obbligazione I CONTRATTI Tipici, avevano effe- obbligatori, essendo negozi giuridici bilaterali richiedono la partecipazione di due o più par>, dal pov degli effe- unilaterali (sorgono obbligazioni a carico di una parte) o bilaterali (a carico di ambedue par>). Classificazione: ContraH consensuali: il consenso, comunque manifestato, era necessario, ma anche sufficiente. 1)ContraH reali: gli effe- obbligatori si producevano per effe:o della consegna di una cosa, a par>re da quel momento 2)ContraH verbali e leJerali: nei primi l’obbligazione nasceva per effe:o della pronuncia di parole determinate, nei secondi nasceva con la materiale registrazione per iscri:o di certe operazioni contabili. 1) • Il Mutuo: contra:o reale unilaterale, per cui una parte mutuante consegna all’altra mutuatario una somma di denaro o altre cose fungibili con l’impegno di res>tuire l’equivalente di quanto ricevuto; no pagamento di interessi. • Il Deposito: contra:o reale, bilaterale imperfe:o. Per cui una parte deponente consegnava all’altra depositario una cosa mobile (così ne acquistava detenzione), con l’intesa che la custodisse gratuitamente e la res>tuisse a semplice richiesta del deponente. A tale categoria appar>ene anche il sequestro: sequestratario, un terzo. Deposito irregolare: cellulare equivalente del nostro deposito bancario, affidamento ad altri di denaro contante. • Il Comodato: contra:o reale bilaterale imperfe:o, una parte consegna all’altra una cosa mobile con l’impegno di res>tuire la cosa. Il comodatario poteva usare la cosa comodata, senza alcun compenso per l’uso. • Il contraJo di Pegno: pov rapporto obbligatorio che si is>tuisce fra chi dà la cosa impegno (debitore) e chi la riceve (creditore)àinversione dei ruoli finale, poiché il creditore sarà tenuto alla res>tuzione della cosa pignorata, una volta es>nto il debito. Si parla dunque dià ContraJo reale bilaterale imperfeJo. 2) • S0pula0o: ruolo massimo tra contra- verbali. La stru:ura era cos>tuita di interrogazione e congrua risposta e, la sua >picità a:eneva alla forma. Contra:o astra:o e verbale, il cui consenso deve essere espresso con le parole, secondo lo schema sopracitato; dunque necessaria la compresenza delle par>. Col tempo efficacia scri:a. Sogge- erano interrogante e promiJente: il promi:ente doveva adempiere allo s>pulante. L’ads0pulator era un secondo s>pulante che si affiancava al primo, rivolgendo l'invito di effe:uare la stessa prestazione in suo favore. L’adpromissor si affiancava al promi:ente, prome:endo di prestare quanto ho già promesso allo stesso s>pulante da un altro promi:ente. Ac>o ex s>pulatu: azione dello s>pulante contro il debitore inadempiente • Do0s dic0o: annoverata fra i contra- verbali 3) • ContraH leJerali: l’obbligazione nasceva per il fa:o in sé della scri:ura, che però presupponeva il consenso manifestato tra le par>. • Emp0o vendi0o: Compravendita, contra:o consensuale in cui il venditore si obbliga a far conseguire il pacifico godimento di una cosa al compratore, mentre il compratore si obbliga a pagare un corrispe-vo in denaro secondo quanto convenuto. Il consenso poteva essere manifestato in qualsiasi forma, col tempo però si usò I DELITTI Obliga>ones derivavano anche da delicta o maleficia, a- illeci>. I deli- erano >pici, comportamen> che l’ordinamento riprovava, illeci> civilià si instaurava un vincolo giuridico tra lo sensore e l’offeso, per cui l’uno era tenuto verso l’altro il pagamento di una pena pecuniaria. Il criterio di imputabilità del diri:o al suo autore fu quello del dolo, quindi qualora venisse commesso con deliberato proposito di provocare all’offeso il pregiudizio che gliene era derivato. FURTO, RAPINA, DAMNUM INIURIA DATUM, INIURIA Parallelamente c’erano i Crimina: comportamen> più dire:amente lesivi degli interessi della comunità, quindi più gravemente riprova>, e sanziona> con pene assai gravi. 1) Il furto: conce:o ampio, ogni comportamento doloso che provocasse ad altri una perdita. Inizialmente fus>gazione e addictus, poi is>tuita un’azione penale pretoriaà perseguimento del quadruplo del valore della cosa rubata. 2) La rapina: so:razione di beni con violenza, punita con azione penale e infamante; entro l’anno pena al quadruplo del valore, dopo l’anno al simplum. 3) Il danneggiamento: distruzione o semplice danneggiamento di cose inanimate, appartenen> ad altri. La pena a carico dell’autore era nella semplice s>ma del pregiudizio arrecato 4) L’iniuria: offese arrecate all’integrità fisica o al fisico di un’altra personaà previste pene diverse in base alle lesioni arrecate. Ques0 sono quelli previs0 da Gaio nelle sue Ins>tu>ones, ma il diri:o romano conobbe mol> altri delicta. Es#nzione obbligazioni: ipso iure, ope excep>onis (x effe:o excep>o doli), ope iudicis (x effe:o sentenza giudice) 1)Adempimento (solu0o): mediante cui l’obbligazione si es>ngueva ipso iure. A compierla era il debitore, o un terzo, al creditore, o al suo procurator. La prestazione doveva essere adempiuta per l’intero. • Da0o in solutum: quando il debitore eseguiva una prestazione diversa per es>nguere l’obbligazione, dietro consenso del creditore; nei tempi indica> nell’a:o cos>tu>vo à se non c’era, nel domicilio del debitore. Remissione del debito: a:o mediante il quale il creditore rinuncia ad esigere il proprio credito. • Solu0o per aes et libram: rito contrario al nexum, per cui il debitore dichiarava in modo solenne di liberarsi dal potere del creditore • Accepila0o: simmetrica e contraria alla s>pula>o, l’obbligazione si es>ngueva a parole • Pactum de non petendo: il creditore si impegnava a non pretendere l’adempimento della prestazione, rime:endo così il debitoà Transazione (un par>colare caso di applicazione): in caso di lite in corso, le par> pa:uivano reciproche a:ribuzioni e rinunce. 2)La Novazione: sos>tuzione di una obbligazione con un’altra, poiché la prima si es>ngue e al suo posto sorge la nuova. Si verificava per effe:o di s>pula>o, che faceva espresso riferimento al rapporto obbligatorio che con essa si voleva es>nguere. Novazione soggeHva: l’elemento nuovo riguardava la persona del creditore o del debitore, in seguito a una delega>o (autorizzazione unilaterale e informale). 3)Li0s contesta0o: negli ul>mi tempi le fu a:ribuito l’effe:o di es>nguere l’obbligazione. 4)La Compensazione: fenomeno per cui se il creditore è anche debitore del proprio debitore, credi> e debi> reciproci si es>nguono nella misura in cui concorrono. Il diri:o romano conobbe solo quella giudiziale, cioè per effe:o della sentenza del giudice. 5)Concursus Causarum: quando il creditore di una cosa determinata, dopo che l’obbligazione è sorta, acquista la stessa cosa ad un altro >tolo, per altra viaà l’obbligazione si es>ngue. 6)Altre cause es0n0ve: -Confusione, impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore, morte di una delle par0, reciproco dissenso nei contraH consensuali, adroga0o e conven0o in manum di donne sui iuris TIPI DI OBBLIGAZIONI Obbligazioni parziarie: pluralità di creditori o debitori, in cui ogni creditore ha il diri:o di pretendere, ogni debitore di prestare una parte soltanto Obbligazioni solidali: pluralità di debitori e creditori, dove ciascuno può esigere o deve adempiere l'intero. Questa si es>ngueva per tu- solo con l’adempimento della prestazione. bene comune.--> Ius adcrescendi: quando in coeredità si acquistava automa9camente la quota di un altro con>tolare (in percentuale alla propria quota), in seguito a rinuncia, incapacità o perdita di questo. Divisione dell’eredità: esclusi i credi> e debi> ereditari poiché si imputavano dire:amente ai coeredi in proporzione alla quota detenuta. L’azione per la divisione dell’eredità: Ac0o familiae erciscundae. Dall’ul>ma età repubblicana, a Roma si sviluppò un sistema di successione universale pretorio (per agevolare correggere integrare applicazione ius civile), a:uato mediante concessione della bonorum possessio: per cui, in caso di cosa in contestazione, il pretore interveniva assegnando in favore della persona che gli appariva più probabile erede o che dava maggiori garanzie per la res>tuzione in caso di soccombenza. Dunque, il bonorum possessor era il successore universale secondo il diri:o pretorio, non un heredes ma con le stesse posizioni di vantaggio di svantaggio. Poteva accadere che venisse concessa a chi già era qualificato anche come heredes, ma anche il contrarioà quest’ul>mo soccombeva sempre al primo (erede civile), ben presto si dis>nse caso per caso. Anche per diri:o pretorio, la delazione poteva essere testamentaria o ab intestato. Questa era però sogge:a a termine, oltre il quale sarebbe stata preclusa. I chiama> alla successione erano esclusivamente volontari. Colla0o Bonorum: rimedio per evitare disparità tra i figli emancipa> e non. Ai figli emancipa> che in vita dell’ereditando acquisivano nel proprio patrimonio gli acquis> del paterà dovevano procedere alla colla0o, in modo che di quel patrimonio potessero avvantaggiarsi anche gli altri. Colla0o Do0s: sempre di origine pretoria, per cui alla figlia venne imposto l’obbligo di trasferire una quota dei beni dotali, provenien> dal patrimonio paterno, una volta che le fossero sta> res>tui>. SUCCESSIONE AB INTESTATO Aveva luogo in mancanza di testamento valido ed efficace, gli eredi venivano chiama> all’eredità nel momento in cui ci aveva certezza che non sarebbero venu> gli eredi testamentari. Ques> potevano essere: • Sui: i liberi, coloro che al momento della morte cessano di essere sui iuris per divenire alieni iurisà figli in potestate, moglie in manu, nipo>, i concepi> (postumi sui). Quan> erano i sui, a tu- aspe:ava una quota, che veniva a:ribuita per s9rpi. • Agnates: persone libere, paren> in linea collaterale e maschile, derivan> dallo stesso capos>pite, o moglie cum manu, in base al grado più vicino. • Gen0les: gli appartenen> alla stessa gens dell’ereditando, in mancanza dei preceden>. Per diriJo pretorio: agna> vanno perdendo posizione di privilegio, tra:amento successorio femminile si assimila a quello maschile, migliorano aspe:a>ve della madre e della vedova, si ammise successione ai figli illegi-mi. Eredità vacante: quando nessuno che sia verità, i creditori del defunto avevano via libera per procedere ad esecuzione patrimoniale, oppure andava all’erario. TESTAMENTO Chiamata all’eredità può avvenire in forza di testamentoà delazione prevale su quella ab intestato. Testamento: a:o unilaterale, mor>s causa, personalissimo, revocabile fino all’ul>mo istante di vita, a:raverso il quale il testatore disponeva delle proprie sostanze per il tempo dopo la negozio fiduciario con cui il testatore trasferiva il tra il patrimonio è una persona di fiduciasua morte. A:o complesso che richiedeva la presenza di tes>moni. Testamento Civile: Mancipa>o Familiae: negozio fiduciario con cui il testatore trasferiva il tra il patrimonio è una persona di fiducia Aes et Libram: poteva essere compiuto tu:o oralmente facendo rinvio al contenuto scri:o sulle tavole:e cerate, per ques>oni di segretezza. Testamento Pretorio: Bonorum possessio secundum tabulas: il pretore esigeva un documento scri:o, chiuso e sigillato con il contrassegno di se:e tes>moni. INVALIDITA’: testamento invalido per inosservanza di formalità, incapacità del testatoreà o anche sopravvenuta invalidità, a seguito della perfezioneà es: sopravvenienza di figlio, postumo REVOCA: revocabile fino all’ul>mo istante di vita del testatore, ma per effe:o di un nuovo testamento. Is0tuzione di erede: poteva essere contenuta soltanto in un testamento, e sopra:u:o era il requisito di validità del testamento. Doveva essere disposta in termini esplici> e in forma impera>va. Poteva essere disposta so:o condizione sospensiva, ma non risolu>va con termine finale e iniziale. Successione contro testamento: rimedio civile e pretorio a tutela dei più stre- familiari del testatoreà Querela inofficiosi testamen): pe>zione di eredità a:a a far perseguire al querelante la propria quota, esercitabile appena di decadenza entro cinque anni dall’adizione dell’eredità da parte dell’erede is>tuito. A-vamente legi-ma> erano i figli del testatore, in mancanza genitori, fratelli, sorelle. I LEGATI Disposizioni a >tolo par>colare, contenibili nel testamento, mediante cui venivano a:ribui> singoli beni o singoli diri-, so:raendoli agli eredi. Su ciascuno di ques> infa-, in base alla propria quota, gravava l’onere dell’allegato, mai oltre l’a-vo ereditario. Anche per il legato era richiesta testamen9 fac9o passiva. I lega> avevano effe- dal momento in cui l’erede onerato acquistava l’eredità; o in base ad avveramento condizione sospensiva. INVALIDITA’: negata la convalida del legato inizialmente nullo REVOCA: aveva luogo con la revoca stessa del testamento, in seguito anche solo revoca del legato indipendentemente dal testamento. 4 >pi: Legato per vindica0onem: aveva ad ogge:o beni propri del testatore, produceva effe- reali (trasla>vo proprietà, cos>tu>vo usufru:o, servitù)
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