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Istituzioni di diritto romano, Appunti di Istituzioni di Diritto Romano

riassunti - riassunti

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 13/05/2016

piccoloangelo23
piccoloangelo23 🇮🇹

4.6

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Scarica Istituzioni di diritto romano e più Appunti in PDF di Istituzioni di Diritto Romano solo su Docsity! CAPITOLO VI LA SUCCESSIONE EREDITARIA Sezione I Nozioni generali Il patrimonio ereditario e le sue denominazioni La sorte dei beni di un paterfamilias dopo la sua morte si adegua agli interessi dei familiari del defunto oppure dipende dalla volontà manifestata dal defunto stesso manifestata nel suo testamento. Nella successione romana del periodo antico i beni erano considerati in modo unitario, in quanto essi passavano in blocco al successore. Anche se invece di un successore unico si avevano più successori ciascuno di questi subentrava globalmente all' ereditando, il che significa che non si aveva una distribuzione dei beni tra essi ma i beni costituivano quello che noi chiamiamo “patrimonio” ossia un complesso di beni unitariamente considerato. Il termine romano più antico per indicare il patrimonio sembra esser stato familia, è attestato che ricorre anche il termine pecunia e anche l espressione congiunta familia pecuniaque. Si ipotizza cosi che familia comprendesse solo le res mancipi pecunia invece le res nec mancipi e che quindi familia pecunia indichi il patrimonio meno antico. Le norme delle XII tavole non possono essersi riferite solo alle res mancipi, ne solo agli schiavi. La composizione del patrimonio ereditario Il patrimonio era composto sia delle res mancipi sia di quelle nec mancipi sia anche dei vincoli in senso attivo e passivo tranne fra questi ultimi quelli derivanti da delitto e quelli consistenti in meri vincoli corporali. Se l’ereditando era un vas e si trovava al momento della morte nella prigione privata di un altro soggetto a garanzia della comparizione di un terzo dinanzi al magistrato , questo vincolo non passava ai successori; lo stesso valeva per la condizione dell' addictus. Quanto ai vincoli da delitto essi rimasero estranei alla successione. Il vincolo da sponsio e anche quello da nexum apparvero elementi passivi del patrimonio ereditario e come tali furono reputati trasmissibili ai successori. La trasmissibilità venne riconosciuta al vincolo da mutuo e a quello derivante da dationes la cui qualifica causale implicasse una restituzione, naturalmente quando questi vincoli cominciarono a essere riconosciuti. La successione si estendeva anche ai sacra familiaria e quindi alle spese per il culto degli dei della famiglia. Fu escluso dalla successione il rapporto di patrimonio di patronato, ciò sebbene si trattasse di un rapporto con importanti riflessi patrimoniali in mancanza di figli del patrono il rapporto di patronato si estingueva. Il problema della priorità o prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella intestata o viceversa. Un problema è quello della priorità tra la successione testamentaria e quella intestata. Bonfante alla luce della sua concezione della familia come gruppo politico aveva visto ne testamento l atto con cui il pater familias sceglieva chi doveva succedergli come nuovo pater familias a capo del gruppo. Aveva assegnato assoluta priorità alla successione ereditaria rispetto a quella intestata. Ma alla morte del pater familias il gruppo non rimaneva unito sotto un nuovo pater bensì si scindeva in tante distinte familiae quanti erano i filii familias viventi in quel momento. Il patrimonio familiare poteva continuare a esser goduto in comune, il pater poté anche concentrare il patrimonio a capo di uno dei figli escludendone gli altri ma non fu mai possibile che il padre sottoponesse un figlio alla patria potestas di un altro soggetto. Pare dunque da escludere che il testamento avesse la funzione di scegliere il nuovo capo della famiglia. Il più antico testamento era quello calatis comitiis che consisteva nel porre un estraneo nella posizione di filius ai fini della successione e che quindi il titolo essenziale per poter succedere era lo status di filius del defunto. Si ha motivo di credere che la successione intestata abbia preceduto quella testamentaria. Rilevanza della distinzione tra sui erede e altri successori Il titolo di erede era riservato a chi era sottoposto alla patria potestas dell' ereditando e diventava sui iuris con la sua morte. Costui infatti nelle XII tavole era chiamato suus heres, tutti gli altri non erano ne sui erede ne erede ma potevano solo prendere il patrimonio ereditario. Questa differenza di titolo nel passaggio dal periodo antico a quello classico scomparve, rimase tuttavia una differenza in tema di acquisto dell' eredità in quanto i sui erede diventavano titolari del patrimonio ereditario automaticamente al momento della morte dell' ereditando mentre tutti gli altri lo diventavano solo con un loro atto di accettazione. Nel periodo antico per l acquisto del patrimonio ereditario da parte dei non eredi era la presa di possesso. Finche non l avevano compiuta si aveva la situazione di hereditas iacens, il patrimonio non era di nessuno e chiunque poteva impossessarsene senza commettere furto, se pero sopravveniva un soggetto che avesse titolo per l acquisto dell' eredità egli poteva rivendicare con successo dal terzo estraneo il patrimonio. Vi era tuttavia un limite a questa possibilità il quale dipendeva dalla durata del possesso del terzo. Si poteva avere in questo caso la usucapio pro herede per la quale era sufficiente la durata di un anno. Se invece il terzo si fosse impadronito dei singoli beni la durata era dettata per ciascuno dalla loro rispettiva natura. Per l’usucapione delle res soli (immobili) 2 anni, per le ceterae res 1 anno, ma il patrimonio si usucapiva in un anno anche se comprendeva immobili questo perché non si possedevano i singoli beni bensì il patrimonio nel suo insieme esso quindi non era una res soli ma una cetera res. La usucapio pro herede costituiva un guadagno ingiustificato per l estraneo possessore il quale poteva essere in mala fede infatti nel periodo classico essa fu ritenuta ingiusta. La posizione dei sui heredes si differenziava da quella degli altri successori perche, se erano tanti a partecipare dell' eredita soltanto i primi rimanevano uniti nella comunione dei beni chiamata consortium erto non cito mentre gli altri potevano costituirla solo con un apposita legis actio. La rivendica dell' eredità e la in iure cessio hereditatis Il successore avente titolo all' acquisto del patrimonio ereditario poteva trovarlo in mano di altri ma ciò poteva accadere anche a un suus heres. In tutti i casi il rimedio era l esercizio della hereditatis vindicatio nella forma della legis sacramentum in rem. Comparso in ius con un simbolo del patrimonio ereditario l attore poteva affermare che per il diritto dei quiriti quell' eredità gli apparteneva e se il convenuto faceva la contravindicatio si giungeva Genesi del testamento per aes et libram Le XII tavole regolando il potere di disporre di legati (attribuzioni di veni singoli a singoli) e di nominare un tutore testamentario si riferiva necessariamente a un testamento diverso da quello descritto. Si hanno inoltre indizi secondo cui in quel tempo esisteva già la manumissio testamento la quale ugualmente non avrebbe trovato posto in quel testamento. Gaio descrive un atto che serviva a far pervenire dopo la morte i beni o certi beni alle persone desiderate, senza essere un testamento e senza incorrere negli ostacoli di forma e di tempo che rendevano difficili il testamento calatis comitiis e quello in procintu il primo con tutta la sua solennità dei comizi curiati e del collegio dei pontefici e con la possibilità di essere compiuto solo due giorni nell' intero anno l'altro riservato ai combattenti e richiedente l imminenza di una battaglia . l’atto di cui si tratta era la mancipatio familiae che costituiva appunto un espediente per aggirare tali ostacoli in particolare scrive gaio, in occasione di una malattia molto grave, si faceva una mancipatio del patrimonio a colui al quale verosimilmente si voleva far pervenire la parte più cospicua dei beni e che come compratore apparente di questo patrimonio, era chiamato familiae emptor e lo si incaricava di trasmettere dopo la morte del emancipante una parte di quei beni a date persone. L atto era inter vivos, ma l incarico al familiae emptor operava mortis causa cioè destinato ad avere effetto dopo la morte. Da questo atto si sviluppò un nuovo testamento quello per aes et libram, nel quale familiae emptor non acquistava il patrimonio e il rito per aes libram era una mera formalità mentre l essenza dell' atto era la nuncupativo la dichiarazione con la quale il mancipio dans ossia il testatore enunciava le sue ultime volontà pubblicamente o su tavole cerate che esibiva chiuse. Buone ragioni vi sono per ritenere che la mancipatio familiae non sia anteriore alle XII tavole e che non sia ad esse contemporaneo il testamento per aes et libram, pur immaginandolo allora privo di istituzione di erede. La principale ragione è che questo testamento e forse la stessa mancipatio familiae furono resi possibili dalla norma delle XII tavole, la quale permise a chi si vincolava e a chi alienava di modificare i tradizionali effetti automatici del nexum e della mancipatio mediante un apposita dichiarazione (nuncupatio). Quando poi dopo le XII tavole la mancipatio familiae venne ad essere largamente praticata si trasformò successivamente nel testamentum per aes et libram, le disposizioni contenute nella nuncupatio vennero a essere quelle stesse che si erano inserite nel testamentum calatiis comitiis mentre scomparse l adrogatio mortis causa di un estraneo che veniva cosi a risultare figlio del testatore e quindi suus heres. Nel testamento per aes et libram vi era tuttavia anche l istituzione d erede considerata la clausola capitale. Nell' evoluzione successiva delle XII tavole per opera dell' interpretatio questa posizione di erede venne riconosciuta all' adgnatus proximus poiché si constatò che anche questi soggetti subentravano al pari dei sui heredes nel complesso dei rapporti . se l adgnatus finiva con l avere la posizione di heredes, la supposta disposizione testamentaria che avrebbe conferito a un estraneo o a un adgnatus più lontano il potere di familiam habere come se fosse stato l adgatus proximus doveva valere come istituzione d erede. La heredis institutio contenuta in un testamento per aes et libram poneva l istituto nella stessa posizione rispetto all' acquisto del patrimonio ereditario. Ma per giungere all' heredis institutio propria del testamentum per aes et libram conosciuto nel periodo preclassico e classico occorreva violare l intangibilità dei sui heredes.
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