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istituzioni di diritto romano, Sbobinature di Istituzioni di Diritto Romano

sono appunti presi a lezione nel primo semestre di istituzioni di diritto romano con prof Bianchi

Tipologia: Sbobinature

2018/2019

Caricato il 01/09/2023

Melissa9012
Melissa9012 🇮🇹

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Scarica istituzioni di diritto romano e più Sbobinature in PDF di Istituzioni di Diritto Romano solo su Docsity! 1 VENERDI’ 11/10/2019 Ai tempi dei Romani la spiegazione seguiva la tripartizione: persone  res (cose)  azione (processo). Noi invece faremo: persone  processo  res. Per la spiegazione si parte da un manuale scritto da un Giurista che prima era all’incirca sconosciuto. Il manuale fu scritto attorno al 160/161 d.C. e perciò in epoca Imperiale tra Adriano e Antonino il Pio. Questo giurista aveva interesse per le cose del passato e perciò descriveva gli istituti arcaici che erano: istituti della Repubblica (che ormai non c’erano più); gli istituti arcaici di cui era solo rimasto il nome. Questo giurista era molto importante perché quando si pensa al diritto Romano ci si ricollega alla compilazione giustinianea. Dal 528 d.C. in Oriente sino al momento della morte di Giustiniano avvenuta nel 565 d.C., l’Imperatore che poi riconquista gran parte dell’ex Impero ormai caduto Romano, fa con la compilazione (produce le opere del codice, raccoglie le leggi) una raccolta di leggi. Egli non era però un giurista ma si preoccupava della gestione dell’Impero e della riconquista dell’Impero in modo da dare delle leggi certe a tutto l’Impero. Non aveva un interesse antiquariale a conservare il diritto Romano nella sua originalità e quindi aveva dato ogni volta ai propri commissari il compito di alterare i testi classici tra i più famosi della giurisprudenza repubblicana. Questo compito doveva servire per adeguare i testi ai tempi di Giustiniano stesso: questa operazione viene chiamata INTERPOLAZIONE (alterazione di un testo originario). Queste interpolazioni possono essere riassunte eliminando ciò che non serve o che non interessa, oppure si possono anche aggiungere delle nuove parti o addirittura cambiare il testo dandogli un senso diverso. Queste istituzioni sono importanti perché il testo viene riscoperto poi nel 1816 da un uomo che aveva diversi interessi nella biblioteca capitolare di Verona. Egli il cui nome era NIBUR trova il cosiddetto PANINSESTO (è un materiale cartaceo che viene usato più volte: questo accadeva perché la pergamena costava caro e un testo scritto in precedenza che non interessava più veniva abraso). NIBUR scorge sotto ad una scrittura 2 superiore che riporta una trascrizione di San Gerolamo vede che appaiono altre parole. Egli chiama i chimici dell’epoca (che erano Illuministi) e con degli acidi fanno apparire la scrittura che era stata abrasa. Tuttavia, su alcune pagine usano una dose troppo grande e quindi bruciano. Sono state scoperte nei primi anni del 1900, in Egitto i famosi papiri di OSSIRINCO che hanno restituito alcune righe che corrispondono a quelle bruciate dai chimici. E in tempi più recenti si sta tentando a far apparire qualche altra parola utilizzando dei sistemi di laser. Il manuale che noi andremo ad analizzare restituisce le istituzioni di Gaio e quindi si tratta di testi che non son stati sottoposti a INTERPOLAZIONE. Si tratta comunque di una trascrizione databile al 6° secolo d.C. ma che restituisce comunque le informazioni in modo originale. Si vede la visione di Gaio sul diritto Repubblicano. Questo manuale chiamato <<INSTITUTIONES>> è diviso in quattro libri ma segue la tripartizione personecose (diritti reali, obbligazioni e successioni)processo (azioni). L’inizio delle istituzioni di Gaio invece che parlare delle persone accenna alla tripartizione. Vengono proposte le fonti del diritto Romano all’inizio. La parola “fonte” si ritrova in tutte le lingue ma non nel latino. I Latini parlavano di <<IURA>> che corrisponde al plurale di <<IUS>>. All’inizio vengono nominate quelle che sono le FONTI DI PRODUZIONE NORMATIVA: sono da distinguere dalle FONTI DI COGNIZIONE (lo stesso manuale di Gaio è una fonte di questo genere). Tutto ciò che restituisce de dati sono fonti di cognizione. 160d.C.  L’attenzione di questo giurista è rivolta al passato e quindi soprattutto all’epoca augustea ma anche verso all’epoca repubblicana. L’elenco delle fonti che si trovano sono attuali (vigenti) nel periodo di Gaio. Nel testo viene scritto che tutti i popoli che si governano con leggi o MORES (parola intraducibile che però può essere ricondotta a “COSTUMI”. <<MOS>> al singolare; è qualcosa che riferisce al diritto religioso/sacro); in parte usano un diritto loro proprio e in parte usano un diritto comune a tutti gli uomini. Qui Gaio sta 5 fare la distinzione tra legge e plebiscito. A volte si usava il plebiscito perché (la procedura) l’ITER di un plebiscito era molto più semplice di quello di una legge. Il plebiscito veniva proposto da un magistrato plebeo (un tribuno) e l’assemblea era molto più facile da convocare. La procedura era molto più snella e da un certo punto in poi si preferiscono i plebisciti alle leggi. I plebisciti vivono un poco di più rispetto alle leggi. Augusto usa ancora questo strumento del plebiscito che però muore nei primi decenni dell’Impero. All’epoca di Gaio sia di leggi che di plebisciti non se ne fanno proprio più. Ma i plebisciti e le leggi votati tempo prima sono naturalmente in vigore. Sono fonti vigenti ma non sono attuali. Gaio ricorda che dopo la legge HORTENSIA non c’è più bisogno di fare una distinzione tra l’uno e l’altro. 3.SENATO CONSULTI  Si tratta di provvedimenti che hanno una forza minore rispetto alle leggi e ai plebisciti. Il senato consulto normalmente non introduce una norma diretta ma introduce una norma interpretativa. I senato consulti più frequenti sono in ambito successorio e interpretano determinate clausole testamentarie e altre materie affini solitamente hanno una portata interpretativa. Sono vivi all’epoca di Gaio tant’è che egli fa dei commenti ad alcuni senato consulti; però ormai sono in forte concorrenza con la cosiddetta <<ORATIO PRINCIPI IN SENATU HABITA>> (=orazione del principe tenuta nel senato) e di li a poco moriranno. Apparteneva soprattutto al periodo Repubblicano. 4.COSTITUZIONI DEI PRINCIPI  Si tratta di fonti vivissime quando c’è Gaio. Sono quelle che l’Imperatore costituisce attraverso un decreto, un editto o un’epistola. Poi fa una PETITIO NON RICHIESTA dove dice che nessuno abbia mai dubitato che le costituzioni dei principi avessero forza di legge. Ulpiano giungerà a dire 60 anni dopo che 6 qualsiasi parola/discorso provenga dalla bocca dell’Imperatore questo ha valore di legge. Gaio invece 60 anni prima trovava la necessità di giustificare il valore normativo di ciò che veniva definito dall’Imperatore. Gaio non le restituisce tutte ma solamente quelle più usate. Ce ne sono altre come ad esempio i mandati, i RESCRIPTA. Le costituzioni imperiali sono le emanazioni del principe (a volte nel digesto chiamate LEGES) che normalmente si suddividono in EDITTI che hanno carattere generale (es: EDITTO DI CARACALLA. La cittadinanza data ai sudditi dell’Imperoquesto fu un provvedimento di carattere tributario con il quale si sottoponevano e si concedeva una finta cittadinanza per poter tassare i sudditi dell’Impero.). È rivolta a tutto l’Impero oppure ad una sola parte dell’Impero e di norma è indirizzata per onore al senato. Ci sono i mandati che sono delle istruzioni date ai singoli funzionari: sono quelle date a Plinio ad esempio nel nord Oriente per dirgli come comportarsi; poi ci sono le EPISTULE e i RESCRIPTA (RESCRIPTUM) che significa qualcosa che viene scritto sotto in calce. I rescritti sono molto affini alle epistole. Si tratta di risposte che in nome dell’Imperatore gli uffici burocratici dell’Imperatore stesso vengono date su casi giuridici. Per casi giuridici si intendono i quesiti: ad esempio sui dubbi di interpretazioni su alcune clausole per quanto riguarda i confini: se ci si rivolge agli uffici Imperiali viene data quello che è il vero significato della clausola. Poi ci sono anche i DECRETA che sono molto importanti sono completamente diversi rispetto ai RESCRIPTA e alle EPISTOLE. I DECRETA sono delle sentenze: questa volta ci si rivolge all’Imperatore perché la mia causa sia risolta. In modo che la sentenza venga avviata e che egli dia vittoria a uno o all’altro. si tratta quindi di un fenomeno giurisdizionale. Le sentenze nascono all’epoca di Augusto quando vengono introdotte in fase di appello. 7 All’Imperatore viene data la facoltà di cambiare le sentenze decise da un giudice. Appartengono alla <<COGNITIO EXTRA ORDINE>> (=cognizione esterna al potere Imperiale). Ma nel giro di 40/50 anni dopo Augusto vengono dati decreti anche in primo grado e non più solamente in grado di appello. Queste costituzioni Imperiali sono vivissime all’epoca in cui Gaio sta scrivendo. Gaio parla anche degli editti di coloro che hanno potere: si tratta degli editti dei pretori. Il pretore poteva essere urbano (nasce nel 367d.C.) e peregrino. I pretori erano quei magistrati che provvedevano al processo e ogni anno emanavano un editto con scritte le azioni che avrebbero concesso durante il loro anno di potere ai cittadini o peregrini che ne avrebbero fatto richiesta. 5.EDITTI DEI MAGISTRATI (coloro che hanno diritto a emanarli)  Il potere di emanare editti competeva anche agli EDILI CURILI (magistrati). È una fonte non più attiva ma sempre vigente quando Gaio scrive; tutto questo perché sotto Adriano (130d.C.) venne ordinato al giurista Salvio Giuliano di cristallizzare l’editto. Salvio Giuliano scrisse un editto che aveva valore per sempre: si tratta quindi di un EDITTO PERPETUO. 6.RESPONSA DEI PRUDENTIUM (RESPONSI/OPINIONI DEI GIURISTI)  Erano fonte del diritto già in epoca Repubblicana. Questo istituto viene introdotto sulla base di AUTORICTATE GRANDIS (sulla base del pensiero di un giurista). Si tratta di una IUS e quindi di una forma del diritto. Nasce quindi per concordanza degli altri giuristi e talvolta sull’AUCTORITAS e quindi sull’autorevolezza di un determinato giurista. Ai tempi di Gaio i RESPONSA ci sono ancora. Ai tempi di Augusto nasce lo <<IUS PULICAE RESPONDENDI>> (=privilegio di dare risposte pubbliche) <<EX AUTORITATEM PRINCIPIS>> (=in base al potere dell’Imperatore). Questo diritto era ai tempi di Augusto originariamente una specie di onorificenza concessa su base politica piuttosto 10 quando per i traffici che stanno sempre aumentando in Roma ma non solo per i cittadini Romani ma anche per i cittadini stranieri (PEREGRINUS). Il secondo pretore creato nell’anno 242 prende il nome di PRETOR PEREGRINUS. Al pretore URBANO compete il IUS DICERE INTES ROMANO: dare giurisdizione ai cittadini romani; al pretore PEREGRINO compete dare giurisdizione allorché una delle parti non sia Romana oppure entrambe le parti non siano Romane. Dice Gaio che anche gli EDILI CURI hanno una giurisdizione che è però minore: si tratta di una magistratura creata sempre nel 367. Eseguono una serie di forme eterogenee di vigilanza e la più importante è la CURA ANNONE: vigilano sul buon andamento dei traffici che avvengono nel mercato e hanno una giurisdizione limitata. Anch’essi quindi possono emanare un editto e possono impostare una causa. Agli EDILI che emanano un piccolo editto sono da imputarsi le due azioni che ancora oggi nei codici civili di tutto il mondo vengono conservate e sono l’azione REDIBITORIA (=azione di risoluzione dei vizi) e la ELACTIO QUANTI MINORI (=azione di riduzione del prezzo). Gaio ci informa che tutto ciò avviene nella città di Roma; al di fuori di Roma nelle competenze analoghe a quelle dei pretori e a quelle dei questori le hanno i governatori delle province e i questori: emanano nelle singole province degli editti. COSA SONO GLI EDITTI? Gli editti sono dei programmi processuali che all’entrata in carica di un magistrato (pretore) fa vigere e facendo una promessa chiamata POLLICITATIO egli promette che nel suo anno di carica si atterrà in determinati casi e a fronte di determinate fattispecie astratte concederà questa o quest’altra soluzione. Questo lo può fare il pretore e a fare ciò inizia il pretore peregrino nel 242 usando degli schemi più liberi rispetto al passato. Nel primo processo Romano (processo di azione per legge) vedremo che sarà riservato soltanto ai cittadini romani. Per gli stranieri verrà attuato il sistema del processo per FORMULAS (formulare). I Romani si prenderanno questo secondo sistema e lo inizieranno ad usare in alternativa 11 al primo. Il sistema delle azioni di legge andrà sempre più decadendo e sarà abolito dall’Imperatore Augusto e rimarrà vigente solo il sistema del processo formulare. Augusto crea poi un terzo sistema della COGNITIO EXTRA ORDINE che coesiste con il processo formulare. Il sistema formulare viene abolito da parte di successori di Costantino e quindi nella prima parte del IV secolo a.C. A Roma ci sono sempre delle alternative per quanto riguarda i processi. La fonte costituita dagli editti è quella che si contrappone al IUS CIVILE che è fatto di strumenti, istituti e parole solenni che sono esclusivamente civili perché sono propri del cittadino Romano. (ES. “ERES”usata solo con riferimento a chi è cittadino Romano, uno straniero non può esserlo; “dominus” usata sempre per un cittadino Romano e basta). Il pretore crea delle situazioni di fatto che sono tutelate e danno allo straniero o anche allo steso cittadino romano quel potere o quel diritto che competono all’ERES e al DOMINUS senza doverli chiamare in questo modo. Si tratta di un dualismo tra IUS CIVILE e il IUS ONORARIUM (sistema creato dai magistrati). Il sistema creato dai magistrati e in particolare quello creato dal pretore urbano e dal pretore peregrino e da parte degli edili è un sistema che si contrappone al IUS CIVILE volto a correggere il IUS CIVILE quando l’atto appare troppo duro; a volte a coadiuvare il I.C. Laddove sembra dare delle spiegazioni ma non sufficienti; talvolta anche a correggere il I.C. C’è un dualismo tra i due quindi: Non c’è un sistema monolitico. Da una parte il I.C. in senso stretto e il I.O. che regolano la vita dei cittadini Romani. Questo è uno dei motivi per i quali il diritto Romano si è affermato in tutto il mondo. Gli editti del pretore nel 161 erano sicuramente come le leggi, come i plebisciti e come le altre fonti vigenti ma non erano più fonti fluenti/vitali: non se ne facevano più perché l’editto dai tempi del pretore urbano e peregrino accadeva che ogni singolo pretore entrando in carica durante il periodo delle IDI DI MARZO stipulava il proprio programma procedurale: quando la carica finiva si 12 doveva conservare ciò che veniva deciso dal predecessore però potevano comunque porre delle modifiche. L’editto andava perciò sclerotizzandosi. C’è l’uso dell’aggettivo PERPETUM che fa vedere come l’editto che viene emanato di anno in anno diventa come un editto perpetuo. Ogni anno viene fatto un uovo editto che però richiama le cose decise in precedenza. Attorno agli anni 133/134d.C. l’imperatore Adriano da al giurista Salvio Giuliano il compito di cristallizzare l’editto: vale a dire che l’editto del pretore urbano e del pretore peregrino vengono presi e cristallizzati=fermati per sempre. Da quell’anno l’editto diventa perpetuo perché è immutabile e immodificabile. Da quel momento in poi l’editto rimane fonte vigente ma non è più una fonte fluente, il pretore che entra in carica non ne emana un altro ma si preoccupa solo di farlo attuare. Le modifiche sono riservate solamente all’imperatore. Anche l’editto dei pretori e degli edili è una fonte che ai tempi di Gaio è sempre vigente ma non è più modificabile. Nel periodo Imperiale tutto il potere va a concentrarsi nelle mani dell’imperatore. 15 agire è indicata come l’idoneità ad esprimere la propria volontà. Un cittadino romano ingenuo ha capacità giuridica anche se è neonato: può essere titolare di debiti o crediti avuti a sua insaputa per successione. Lo schiavo è SERVUS NULLUM CAPUT HABET (lo schiavo non ha testa): indica invece che il servo non può essere titolare della capacità giuridica. Non può essere titolare di un diritto di credito, di proprietà…. Ha però la capacità di agire se non è un infante. La propria volontà si riverbera sul DOMINUS. Se acquista qualcosa dipende dal DOMINUS. I termini si capacità di agire e di capacità giuridica non ci sono nelle fonti romane. Si vengono a formare perché indicano la capienza di un soggetto a ricevere fino a una certa misura in ambito di successioni. Il giurista romano è molto più concreto e non usa questa semplificazione. Gaio poi inizia a parlare partendo dagli ultimi elementi di cui a parlato: dei DEDITICI. Ovvero della peggiore specie. Dice che la legge AELIA SENTIA che si iscrive all’anno 4d.C. aveva considerato tali quei liberti/quei soggetti/quegli schiavi che erano stati manomessi dal loro padrone ma che avevano ricevuto durante la loro servitù determinate pene considerate molto gravi. Quindi erano stati marchiati dalla stigmate, marchiati a fuoco, oppure erano stati usati per i giochi gladiatori. Loro erano in una situazione in cui acquisivano la libertà, ma non acquisivano ne la cittadinanza romana ne latina. Si trovavano nella pessima condizione di non potersi avvicinare alla città di Roma, non potersi sposare con cittadine romane e non potevano essere sottoposti alla via successoria. Se lo schiavo non fosse stato in queste cause di turpitudine in questo caso si poteva diventare o cittadini romani o cittadini latini a seconda dei casi. Ci sono molte forme di manomissione che si sogliono distinguere nei manuali in modo errato: forme CIVILI e forme PRETORIE. Quello corretto è: forme CIVILI e forme TUTELATE DAL PRETORE. 16 Le forme di manomissione CIVILI sono tre:  MANOMISSIO PER VINDICTA  si tratta di una forma di manomissione molto antica. Delle fonti la fanno risalire ad un mito che segue la rivoluzione di Tarquinio. VINDICIUS sarebbe stato il primo schiavo liberato dal primo console di Roma Giulio Bruto; a seguito del fatto che questo schiavo indica un movimento che vuole riportare in Roma la monarchia. Tutto ciò invece è falso. VINDICIUS se mai prende il nome da VINDICTA che sarebbe un bastoncino: si tratta più precisamente di una lancia stilizzata. La lancia rappresenta una forma di potere. Si fa davanti ad un pretore con il servo e il DOMINUS, più un testimone. Il DOMINUS toccando lo schiavo con questo bastoncino proclama la libertà del servo che da quel momento diventa libero e quindi cittadino romano con grande probabilità. Ci sono anche alcuni gesti che non sono necessari per garantire la libertà del servo ma sono superflui come ad esempio il servo viene fatto girare per tre volte su se stesso in modo da dargli vertigini. Di modo che egli veda il mondo con occhi diversi dopo essersi ripreso. Questo atto quasi di violenza del DOMINUS sul servo richiama gli istituti sacramentali come ad esempio nella cresima si schiaffeggia il cresimando. Questa MANOMISSIO viene considerata la MANOMISSIO PLENA, per eccellenza quindi. Si tratta della manomissione principale. Lo schiavo liberato diventa quasi sicuramente un cittadino romano. La legge AELIA SENTIA aveva introdotto dei limiti. Siamo in un periodo augusteo. I requisiti che pone per far si che lo schiavo possa essere liberato sono che il servo da manomettere abbia almeno 30 anni; che il DOMINUS che lo manomette ne abbia almeno 20. In modo che la manomissione avvenga VINDICTA. Se ci sono questi requisiti e non si è in una causa TURPITUDINIS il liberto diventa cittadino romano. Se manca uno di questi requisiti si ha la cittadinanza latina. All’inizio dava solo la cittadinanza romana questa manomissione, ma con l’introduzione della legge cambiano alcune cose. La legge consentiva anche delle eccezioni: consentiva che questi limiti di età fossero 17 superati se c’erano dei giusti motivi di manomissione. Tra questi figurava la volontà di sposare la persona che veniva liberata da parte del DOMINUS: si aveva la figura del PEDAGOGO che era l’insegnante privato. In questo modo il liberto diventava cittadino romano. Se non c’erano giuste cause di manomissione e se mancavano i requisiti di età si diventava liberti di cittadinanza latini.  MANOMISSIO CENSU  si tratta di una forma civile basata sul censimento. Questa è molto interessante perché il censimento è quell’attività che a partire dal penultimo Re di Roma introduce un criterio per fare un censimento. I più altri magistrati romani impiegavano ogni lustro. Quando si faceva un censimento si contavano i cittadini e c’era il sistema TRIBUTO e CENSURIATO. Veniva inquadrato il cittadino per censo per consentire che votasse in determinate assemblee che venivano determinate in base alla sua ricchezza e in base al suo domicilio. La manomissione fatta attraverso il censimento comportava lo IUSSUS DOMINI: comportava il volere del DOMINUS. Si recava presso i segretari dei censori nel periodo di censimento che poteva durare 18 mesi; e diceva che il suo schiavo era libero. Definiva lui dove porlo. Se nella terza o nella quarta tribù romana. Veniva inserito nell’ambito dei cittadini romani. Il volere del DOMINUS poteva anche essere espresso in forma scritta e lo schiavo doveva presentare la lettera ai censori.  MANOMISSIO TESTAMENTARIA  si tratta di una forma civile basata sul testamento. È più frequente rispetto alla precedente. Il DOMINUS per via testamentaria decideva di liberare tutti o alcuni dei propri servi. Questi servi diventavano liberti e cittadini romani. Questa forma di manomissione venne limitata sempre per mano dell’imperatore Augusto con una legge precedente alla AELIA SENTIA (questa la limita qualitativamente) che si chiama FUFFIA CANINIA (questa la limita quantitativamente). Pose delle proporzioni: il DOMINUS non poteva manomettere più di 100 schiavi se ne aveva 1000; altrimenti c’è una 20 sopravvive pochi anni perché viene sostituita dalla categoria dei latini indiani. Devono concorrere tre requisiti: persona maggiore di 30 anni; dominus maggiore di 20 anni; manomissione per VINDICTA, CENSO o TESTAMENTO. allora si diventa cittadino romano; se manca uno di questi tre elementi allora diventa cittadino latino. Non si poteva essere cittadino romano se durante il periodo di schiavitù si era coinvolti nei combattimenti gladiatori oppure in azioni sconvenienti tipo omicidi: si diventa PEREGRINI DEDITICI. Si sfrutta il nome PEREGRINUS (=straniero) DEDITICIUM (=coloro che un tempo si erano arresi). Si veniva confinati in una brutta situazione: si qualificano come PEREGRINI DEDITICI coloro che magari avessero vissuto a Roma ma che fossero stati manomessi e che avevano dei problemi. Nel diritto romano manca la nozione di APOLIDE. Proprio per questo modo ci si aggancia sempre ad una qualche duna cittadinanza. Il servo può quindi diventare cittadino romano, latino oppure peregrino: questo accade con la forma di manomissione civile. Se lo schiavo si manomette senza le formalità del diritto civile non si può diventare cittadino. Ci sono manomissioni anche per EPISTULAM  una lettera nella quale un DOMINUS dichiara di voler manomettere il proprio schiavo senza le formalità che di solito vengono utilizzate. Si tratta di una manomissione di tipo informale. In questo caso che ne consegue un numero pari a zero di risultati nei confronti del diritto civile: egli era servo e continua a rimanere tale. Sotto il piano fattuale invece si hanno dei cambiamenti. Il IUS CIVILE si contrappone al diritto dei pretori e dei magistrati: si oppone quindi allo IUS HONORARIUM. Quando si fa una liberazione in questo caso non si hanno delle conseguenze nel diritto civile; in base all’AEQUITAS si nega l’azione al DOMINUS se vuole rivendicare lo schiavo a se: il pretore gli rifiuta l’azione. Questo servo che non è diventato cittadino romano è comunque servo a livello giuridico ma è libero a livello di fatto. Conduce una vita libera ma materialmente non sarà un cittadino 21 romano: non potrà essere DOMINUS e non potrà essere ERES. Ciò che lui possiede di fatto quando morirà tornerà al DOMINUS come una IURE PECUNIA. Costui non ha un DOMINIUM vero e proprio. Viene erroneamente indicata al 19 d.C. una legge che prende il nome di IUNIA NORBANA. Rende questo sistema descritto come sistema giurisdizionale come legislativo. Deve agganciare questi servi manomessi informalmente ad una cittadinanza; crea una categoria che è quella dei DATINI IUNIANI. Si tratta di una categoria estremamente capiente: comprenderà nel mondo romano tantissime persone che oltre al numero di persone che verrà a contenere non darà nemmeno la cittadinanza romana. La data del 19 è sbagliata perché nasce prima però la data non va contestata. Questa legge disponeva che quei servi che fossero stati manomessi senza le formalità civili prendessero la cittadinanza latina. E questi servi avessero il IUS COMMERCI e quindi la possibilità di commerciare in vita ma che alla loro morte il loro patrimonio tornasse ai manomissori come se fosse un peculio: questa legge cristallizzava ciò che già in precedenza faceva il manomissore. Diventa quindi legislativa. Per operare questa categoria usava uno strumento tecnico. Quello della finzione giuridica per far diventare questi servi privi di una loro entità per poterli agganciare ad una qualche cittadinanza si fingeva che questi servi fossero nati a Roma ingenui e fossero stati trasferiti in una colonia latina. Accadeva nei secoli precedenti che il romano che avesse dedotto una colonia di diritto latino: le colonie potevano essere di diritto romano o di diritto latino. I cittadini romani che avessero dedotto una colonia acquisivano perpetuamente sia la cittadinanza romana che quella latina. Ai tempi di augusto non si faceva più da tempo; ma venne ripescato questo fenomeno tecnico per far si che avessero potuto acquisire la cittadinanza latina come si faceva tempo prima. Questa IUNIA NORBANA aveva esattamente le linee della tutela giurisdizionale che aveva concesso. I latini iuniani vivevano liberi ma il loro patrimonio alla loro morte tornava ai manomissori se non fosse sopraggiunta una formalità rigorosa. I latini 22 iuniani vivono come vivi ma muoiono come servi. Non si deve considerare che sono costretti a vivere liberi e a morire schiavi; ma non essendo cittadini romani non potevano essere eredi: non potevano ricevere e non potevano essere domini di qualcosa. Avevano durante la loro vita un limitato IUS COMMERCI. Per causa di successione non avevano alcun diritto. potevano succedere solo con due testamenti particolari. Non potevano succedere in via naturale. Hanno a differenza dei PEREGRINI DEDITICI, la possibilità di diventare cittadini romani. I cittadini iuniani potevano quindi diventare cittadini romani ed evitare la conseguenza che alla loro morte i loro beni sarebbero andati ai domini. Si dice che coloro che sono nel numero dei DEDITICI in nessun modo possono prendere testamento e in nessun modo possono acquistare la cittadinanza romana; i cittadini IUNIANI possono diventare in molti modi cittadini romani. I modi sono molto diversi tra loro: un modo è quello di un cittadino iuniano di militare per tre anni in una legione. In questo modo acquista la cittadinanza romana; se sta sei anni nel corpo dei vigili si acquista la cittadinanza romana. Se il cittadino iuniano costruisce in Roma un edificio del valore di almeno 600mila sesterzi allora diventa cittadino romano, se il cittadino romano sposa una cittadina romana acquisisce la cittadinanza…. ANNICULI CAUSE PROBATIO  modo tecnico per acquisire la cittadinanza romana da parte di un latino. Se un cittadino costruisce in Roma un’abitazione da un valore di almeno 200mila di sesterzi si acquista la cittadinanza romana. In questo modo si abbelisce la città di Roma. Nella ANNICULI CAUSE PROBATIO il cittadino latino deve contrarre il matrimonio con un altro cittadino romano. Il nome “PROBATIO” può essere tradotto non come una causa ma come un esperimento/un procedimento amministrativo attraverso il quale una commissione giudica se conferire o meno una determinata qualità. Questa commissione è anche descritta per quanto riguarda la città di Roma e si ha una commissione analoga che esiste nelle province. 25 casi in Roma in cui nei confronti del diritto pubblico il figlio può anche diventare console ad esempio e quindi ha una capacità giuridica piena. Si ha quindi una differenza tra il profilo del pubblico e del privato: nel primo caso non ha limiti; nel secondo caso invece si. In origine il potere non è distinto. La giurisprudenza dei pontefici crea due negozi importantissimi che sono l’adozione che è il sistema per far transitare un soggetto da una famiglia all’altra; e l’emancipazione: si tratta del procedimento attraverso il quale un soggetto diventa un padre di famiglia. 26 GIOVEDI’ 24/10/2019 Se un padre vende per tre volte il proprio figlio perde la patria potestà. In origine il padre che aveva un potere indistinto nei confronti di tutte le cose che appartenevano alla sua famiglia poteva vendere un bue, un figlio e poteva anche metterlo a morte. Aveva un potere di infliggergli anche delle sanzioni corporali in origine, ma poi fu inserita una norma e allora avrebbe solo potuto privarlo della sua eredità. Si tratta di una norma che limita il potere indistinto del padre. Se il padre avesse venduto il figlio (FILIUM  termine maschile) e colui che avesse acquistato questo figlio o questa figlia e l’avesse poi liberato con un procedimento simile alla manomissione per gli schiavi, questo figlio/a sarebbero ricaduti nella potestà del padre. C’erano delle società molto povere in cui si vendeva se stessi (NEXUM) oppure si vendeva un appartenente alla propria famiglia. Il figlio che fosse stato venduto ad un altro PATER FAMILIAS e fosse poi liberato da questo PATER FAMILIAS, che fino a quel momento l’aveva in MANCIPIO. Il MANCIPIO è una forma di potere: il MANCIPIUM era il nome del negozio di compravendita ad effetti reali. Ciò significa che non si tratta di un contratto ma solo di un negozio che fa transitare immediatamente la proprietà (DOMINIUM) da un soggetto ad un altro. e ciò si effettua in una forma solenne con CERTA VERBA con almeno 5 testimoni presenti purché fossero cittadini romani. Se il padre di famiglia vuole acquistare uno schiavo, un figlio, un terreno… si devono dire delle parole certe che rappresentano un simbolismo. Si ha una compravendita ad effetti reali. Se il padre vende per più di tre volte il figlio finisce la patria potestà. Il figlio non ricade più nella patria potestà, dopo la terza vendita nei confronti del primo padre. Con l’INTERPRETATIO PONTIFICIA sulla base di questo precetto creano due negozi: ADOPTIO ed EMANCIPATIO. I Pontefici fecero un’interpretazione creativa: è raro se non impossibile trovare una simile interpretazione al giorno d’oggi. I Pontefici creano il diritto sulla base di un precetto creano il negozio dell’adozione che 27 funziona in questo modo: il padre naturale vende ad un altro padre di famiglia il proprio figlio con la MANCIPATIO, poi questo secondo padre di famiglia libera il figlio e quindi lo manomette. Il figlio ricade nella POTESTAS del padre che però ripete l’operazione. Il padre adottivo lo manomette e quindi lo libera; il figlio torna al padre di famiglia che però lo rivende di nuovo. In questo caso non si ha più la patria potestà: si ha una norma DECEMVIRALE. Il figlio si trova in CAUSA MANCIPI sotto al nuovo “padre”. Se nulla fa e il PATER ADOTTIVO libera il figlio, diventa SUI IURIS e quindi diventa EMANCIPATO. Diventa un nuovo PATER FAMILIAS. Non ha sopra il capo nessun potere. Vengono rotti i vincoli agnatizi con la sua famiglia originaria: cessa di essere figlio di suo padre, cessa di essere fratello dei suoi fratelli…. Se invece di liberare il figlio il padre adottivo lo rivende al PATER NATURALIS può avere il figlio in una condizione semi-servile (quindi in MANCIPIO) a questo punto accade che il padre adottivo convoca in giudizio davanti al pretore con un’azione di legge il padre naturale. Si fa l’azione della LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM. Deve essere presente il figlio, il magistrato (il pretore di solito), il padre adottivo e il padre naturale. Se il padre che vuole adottare il figlio lo rivendica come suo. Il padre naturale tace e nulla dice: si opera una di quelle azioni IN IURE CESSIO. Il padre naturale fa un’ADDICTIO: addice il figlio al padre adottivo. in questo caso il padre che adotta diventa padre a tutti gli effetti. Si creano i nuovi rapporti agnatizi: il figlio diventa fratello dei figli del padre adottivo ed entra nella famiglia del padre adottivo. cessano a quel punto i rapporti agnatizi con la vecchia famiglia. Si parlerà di un’adozione PLENA e a volte PLENISSIMA dove l’adozione diventa più leggera: non si perdono i vincoli successori nei confronti del proprio padre e in più si acquistano i vincoli successori nei confronti del padre adottivo. In IURE CIVILI non è più legato alla famiglia originaria e quindi non ha più alcun diritto successorio. Lui non è ERES. Ci sono negozi nel diritto romano che 30 GIOVEDI’ 31/10/2019 Le persone che sono SUI IURIS: l’espressione non è equivalente a quella di PATER FAMILIAS. Il soggetto SUI IURIS per eccellenza è il padre di famiglia; ma è SUI IURIS anche la donna che non abbia alcun potere al di sopra di se. Questa distinzione di diversi poteri che il padre di famiglia esercita o su un soggetto o comunque nell’ambito della famiglia è vincolato e assoggettato ad un potere. Si tratta di una distinzione molto antica ma non originaria. In origine il potere era un potere indistinto che poi prende nomi diversi a seconda dei soggetti a cui si riferisce. È proprio parlare di DOMINIUM nei confronti di un servo; è proprio parlare di POTESTAS nei confronti dei figli di famiglia e delle persone ulteriormente discendenti. Anche se Gaio utilizza comunque il termine POTESTAS anche in riferimento ai servi in senso più generale. C’è una distinzione fatta da Gaio tra le persone che sono SUI IURIS e che quindi non hanno in capo a se altro potere esercitato; e le persone che sono ALEIN IURIS. Seguendo la terminologia e la dogmatica moderna stiamo parlando della CAPACITÀ GIURIDICA e non della capacità di agire. La capacità giuridica è l’idoneità in tempi moderni ad essere titolari di un diritto o destinatari di un obbligo o di un dovere. Non è un’espressione romana ma si forma verso la fine del ‘600, inizio del ‘700. Il neonato che non abbia in capo a se un potere è un soggetto SUI IURIS, mentre il 50enne che abbia sopra di se un padre di famiglia non è un soggetto SUI IURIS. Ci sono alcune età differenziate per considerare un soggetto neonato o infante: 6/7 anni. 12 anni per la maggior età per quanto riguarda le femmine; 14 anni per la maggiore età per quanto riguarda i maschi. Chiunque si trovi in questa situazione possono essere SUI IURIS ma sono sottoposti a forme di controllo che sono quelle della TUTELA o della CURATELA. Quando troviamo questi due termini sappiamo che ci stiamo riferendo a due soggetti che sono SUI IURIS e quindi sono titolari di diritti e destinatari di obblighi. I soggetti sottoposti a qualcuno non possono essere titolari di alcun diritto. Se 31 acquistano un diritto è comunque per conto del PATER. Ci sono persone che sono nella POTESTAS, persone che sono nella MANUM e persone che sono nel MANCIPIUM. Si tratta di soggetti sottoposti al controllo di altri. Anche gli stessi servi per i quali sarebbe più idoneo parlare di un DOMINIUM. 1.MANUS  Sono sottoposte alla MANUS solamente le donne o le nuore. Si tratta di un termine temporale. Le donne possono essere sottoposte solamente alla MANUS. il potere a cui le donne sono sottoposte anche se sono sposate si ha la MANUS. Si acquisiva in tre forme tradizionali. La CONFARERATIO: era un rito religioso, si trattava del matrimonio riservato solamente ai patrizi, si trattava di una cerimonia molto suggestiva a cui partecipavano anche dei vescovi in cui si doveva spezzare il pane di farro da qui il suo nome. In origine se non si era nati da un matrimonio di questo tipo non si poteva accedere alle cariche magistratuali più alti. Un console ad esempio non poteva diventare tale se non era nato da un matrimonio così. Non si poteva venire da sacerdozi alti se non si era nati da matrimonio CONFARREATO. La donna entra a far parte della nuova famiglia dopo questo matrimonio: si rompono i vincoli agnatizi nei confronti della famiglia di origine ma si acquistano nuovi vincoli agnatizi nei confronti della nuova famiglia. L’unico modo di divorzio esistente in Roma era che venisse meno il consenso che doveva sussistere da entrambe le parti. Un divorzio e l’uscita dalla MANUS si aveva solo con azioni contrarie: DIFFARREACTIO. 2.COEMPTIO  C’era anche la forma COEMPTIO che è una compravendita. Viene fatta attraverso la MANCIPATIO. La MANCIPATIO è l’antica compravendita romana ad effetti reali: non è un contratto ma è un negozio di compravendita ad effetti reali. Appena avviene gli effetti si hanno immediatamente. Gli effetti non si hanno immediatamente nella forma del contratto dove invece sorgono degli obblighi di dare e ricevere. Nella MANCIPATIO il trasferimento avviene 32 immediatamente che si tratti della proprietà o di un diritto reale. Questo antico negozio si aveva anche con il PATER FAMILIAS che vendeva con questo atto la figlia con il ‘marito’. C’è un magistrato che interviene con 5 testimoni puberi romani di sesso maschile, un soggetto che potrebbe essere anche in alcuni casi latino e non solo quindi romano che tiene in mano una bilancia. Un tempo si pesava il bronzo del valore del bue, dello schiavo o della moglie che si acquista. In questo caso si acquista davvero il prezzo. La MANCIPATIO era caduta in desuetudine quanto ad acquisto vero; adesso veniva fatto in termini obbligatori con un contratto. La MANCIPATIO rimaneva indispensabile per la compravendita per far transitare il DOMINIUM effettivamente dall’uno all’altro sia pure avendo perso il suo dato originario che era quello di uno scambio di cosa contro prezzo. Si ha un transito del DOMINIUM o del diritto reale minore. Diventa una cosa immaginaria e non più un vero scambio di cosa contro prezzo ma si ha semplicemente il transito del diritto di proprietà. 3.USUS  C’era anche l’USUS che si potrebbe tradurre come una convivenza qualificata. Non una mera convivenza protratta magari per un anno. Era qualificata perché quando si iniziava l’USUS si facevano dei riti per la quale la sposa veniva condotta alla casa dello sposo e li dopo un anno la sposa si trovava sottoposta alla MANUS. una norma che è certamente anteriore alle 12 tavole prende il nome di TRINOCTIUM. Si tratta di un istituto importante perché se quella donna si fosse allontanata prima dell’arco di un anno solare per tre notti il PATER FAMILIAS non avrebbe acquisito la MANUS sulla donna. È un istituto molto importante perché consentiva di evitare di rompere i vincoli agnatizi con la famiglia di origine e rompeva i vincoli con la famiglia del marito. Più avanti inizia ad essere introdotto il matrimonio SINE MANUS. si tratta del matrimonio in cui la donna non si 35 vendute con una MANCIPATIO: non possono essere vendute con un atto formale. Sono sottoposte al potere (MANCIPIUM) di una terza persona. Questo può essere a livello transitorio dopo che il figlio viene venduto tre volte, sottoposto al potere altrui. Gli altri possono disporne di fatto come se costoro fossero schiavi; ma costoro non sono schiavi: sono persone libere che però sono sottoposte ad un potere. Ci sono due istituti: NEXUM e NOXE DEDICTIE.  NEXUM  Alle origini di Roma chi si trovasse in condizioni di disperata povertà poteva vendere se stesso con un NEXUM. Questo avviene con una MANCIPATIO. La persona che si trova in una condizione economica disastrosa poteva vendere i propri figli, ma anche se stesso. Si sottoponeva al potere di colui che l’aveva acquistato. Molto simile a questo stato quello di MANCIPIUM. Anche in questo caso colui che l’aveva comprato poteva liberarlo. La famiglia che l’aveva auto-venduto poteva riscattarlo facendo un’azione contraria e quindi una MANCIPATIO per far si che potessero ricomprarlo e riscattarlo. Questa persona è un cittadino romano che rimane libero. È un istituto tanto duro che la LEX POITILIA PAPIRIA (326d.C.) lo vietò. Disse che non deve più esistere quella pratica. Da quel momento in poi non si poteva più vendere se stessi; rimase la possibilità di vendere i propri figli.  NOXE DEDICTIO  si tratta della dedizione a nozze. Di questa si parla nel processo romano. La dazione a nozze è l’azione che concede al mio schiavo o al mio figlio produce un danno per illecito nei confronti di un altro soggetto. In questo caso stiamo parlando di capacità giuridica. Colui che è danneggiato da un mio schiavo o da un mio figlio se la può prendere con me. L’obbligato è il DOMINUS o il PATER FAMILIAS. Si può pensare che il danneggiato convochi in causa il padre di famiglia che rischia di essere condannato ad una pena o ad un risarcimento. Il padre ha delle azioni: ha sempre una possibilità. 36 Può liberarsi dalla condanna consegnando e quindi dando a nossa il proprio schiavo o il proprio figlio. In questo modo il PATER è sciolto dal vincolo della condanna o del pagamento: si libera. Deve consegnare gli autori o l’autore materiale del danno. Lo stato del MANCIPIUM richiama quello del NEXUM e richiama quello delle NOXE DEDICTIE. In tutti i casi lo schiavo rimane schiavo; ma le altre persone invece rimangono comunque libere e sono solamente sottoposte ad un potere. Sono persone che non hanno piena capacità giuridica. 37 GIOVEDI’ 07/11/2019 Si ha un negozio di invenzione pontificia per il quale si parla già nell’800 di interpretazione creativa in tempi moderni. L’interpretazione creativa è difficile da individuare e riscontrare nonostante la libertà di magistrati e giudici moderni. Questa espressione vuol dire che l’interprete non si limita soltanto a esaminare un testo scritto come ad esempio le 12 tavole. In un versetto della 4° tavola si ha un punto in cui si parla del potere del padre di famiglia. Si voleva limitare la POTESTAS del padre di famiglia: limitarla almeno quantitativamente. Il padre di famiglia non poteva vendere oltre tre volte. In una economia di matrice primitiva la era possibile allo stesso padre di famiglia vendere se stesso tramite un NEXUM. Allorché vendesse un figlio o una figlia vengono poste delle limitazioni. Se capitava di vendere la figlia o la moglie si potevano vendere solamente insieme e non in modo separato. Emancipato il figlio maschio di famiglia, questo figlio sarebbe ricaduto nella POTESTAS. E così il povero padre per antipatia del figlio o per necessità economica lo avesse venduto in continuazione sempre alla liberazione da parte dell’acquirente il figlio sarebbe tornato nella POTESTAS del padre di famiglia. Lo scopo della norma era quello di limitare il potere originariamente infinito del PATER FAMILIAS. Si ha una giurisprudenza pontificia da sempre preesistente. Viene fatta un’operazione creativa perché non ci si limita a interpretare la norma. Se vendi un figlio tre volte perdi la patria potestà. Questa norma è dettata con l’appellativo FILIUM: questa parola è un appellativo maschile, quindi l’esegeta che avesse interpretato la norma in modo preciso non sarebbero state comprese le donne. Qui si dice figli, quindi nel momento in cui viene data un’interpretazione molto rigida viene detto che questa norma non riguarda anche la figlia di famiglia. Viene fatta quindi un’interpretazione da un lato CREATIVA e dall’altro lato ESTENSIVA. La parola in questi tempi ha una valenza forte e riguarda solo il figlio maschio di famiglia. Usa nei confronti del figlio un sistema: ora legge e ora è il IUS CIVILE (questa è una legge arcaica 40 obbligo; la capacità di agire è la facoltà di disporre delle volontà. Lo schiavo cresciuto non ha capacità giuridica ma ha capacità di esprimere la propria volontà. Se lo schiavo fosse in proprietà del neonato e lo schiavo facesse dei comportamenti utili ad un acquisto potrebbe concludere negozi a favore del neonato che ne è il padrone. La 5° norma, è la norma che lega il vincolo e la possibilità di disporre sopra PECUNIA TUTELA. La parola pecunia in origine è un tutt’uno con la parola famiglia. Così come ha disposto sulla propria famiglia e sui propri averi, così sia il diritto. Se il padre di famiglia muore senza aver fatto il testamento si ha una successione legittima. Senza che abbia o senza che avrà un SUS ERES (senza avere un figlio maschio) allora in questo caso si dice che i beni vengano presi dalla famiglia. Questo è appartenente al diritto civile. Il figlio di famiglia esclude il nipote  se manca il figlio di famiglia allora subentra il nipote che diventa SUS ERES. L’AGNATUS PROXIMUS prende l’eredità. Se manca una qualche parentela entro il 6° grado i beni vengono presi da tutta la gente (tutti i gentili): si tratta di una norma arcaica collocata nel V secolo a.C. Le GENTES avevano ancora un potere politico e economico influente. Mancano un figlio e quindi mancando un AGNATUS nell’ambito del 6° grado, tutta la gente prendeva le proprietà che erano state del DE CUIUS. L’ADGNATUS PROXIMUS e GENTILES costituisce il paradigma della tutela e della curatela, cioè i casi in cui noi ci incontriamo con soggetti che hanno limitazioni nella capacità di agire di un IMPUBERE, un FURIOSUS, un folle e che pur essendo SUI IURIS sono soggetti ad un controllo. Sono il paradigma di casi in cui ci sono soggetti che non hanno la capacità di agire. Quando si parla di tutela e di curatela si parla di soggetti che non sono sottoposti ad alcun potere: sono soggetti SUI IURIS. <<CAPACITÀ DI AGIRE>>: capacità di porre in essere; lo schiavo non ha capacità giuridica. 41 VENERDI’ 08/11/2019 Esiste una distinzione di poteri: potere del pater FAMILIAS  MANUS NEXI: persone che hanno venduto se stesse ADDICTI: persone che in un processo civile per SACRAMENTUM DI RIVENDICAS sono state assegnate al creditore da parte del pretore e adesso si trovano in una forma di giuridica libertà e di una sostanziale servitù. Gli AUTORATI erano principalmente quelle persone che si erano impegnate con degli imprenditori (che prendeva il nome di ‘lanista’: si tratta dell’imprenditore dei giochi gladiatori) che erano coloro che facevano i giochi gladiatori. Coloro che erano liberi e partecipavano ai giochi gladiatori ed erano disponibili a farsi uccidere e bruciare cadevano in una situazione di libertà giuridica ma di fattuale servitù. Sono persone secondo il IUS CIVILE libere, ma non sono molto felici perché sono in una situazione di fattuale servitù. Devono fare lavori servili. Sono persone in condizione di IUS CIVILE libere, che però devono fare lavori servili: da queste condizioni si può uscire pagando/riscattandosi. Ciò che deve essere pagato è un NEXUM. C’era una legge datata al 326 a.C. POITELIA PAPIRIA che abolisce il negozio del NEXUM. Queste persone si trovano nella condizione di CAPACITÀ GIURIDICA LIMITATA: pur essendo cittadini romani non possono esercitare tutti i diritti. C’è da dire che queste limitazioni riguardano la capacità giuridica. Si è titolari di diritto e obblighi con la capacità giuridica. Ci sono limitazioni anche in base al sesso: le donne in Roma non avranno mai gli stessi diritti sotto il profilo pubblico, degli uomini. Non saranno mai soggette ad un corpo elettorale attivo o passivo come invece spetta agli uomini; le donne hanno numerose limitazioni non soltanto sotto il profilo della capacità giuridica ma anche sotto il profilo della capacità di agire. Le donne hanno moltissime limitazioni sotto il profilo del diritto privato quindi. Questa inferiorità giuridica la si riscontra anche in relazione 42 a determinate categorie. In funzione della religione che professano religioni diverse prima dell’avvento del Cristianesimo hanno delle limitazioni di capacità giuridica. Ci sono delle persone che subiscono delle limitazioni della capacità giuridica. La categoria più significativa delle limitazioni nella capacità giuridica si ha nel colonato. Siamo nel tardo Impero Romano. Dopo Costantino questo fenomeno si vedrà molto nel periodo medievale  lega i singoli cittadini a determinati mestieri. Figli di cartolai devono eseguire per forza quella professione. Limita ciò che possono fare le persone come professione. La nascita della SERVITÙ DELLA GLEBA si basa sul diritto romano. Un soggetto di diritto deve essere maschio, libero e cittadino romano  questa persona deve essere pensata come una persona che è un SUI IURIS: non ha nessuno sopra di se che esercita un potere su di lui. Non ha nessuno al di sopra del proprio capo. Si trova quindi in CAUSA MANCIPI. Non ha un padrone, non ha un PATER FAMILIA e se è sposato ha fatto un matrimonio SINE MANUS. Un soggetto SUI IURIS uomo o donna che sia, può anche essere un bambino o anche un vecchio. Una persona 90enne non potrebbe essere SUI IURIS se è stata ad esempio drogata. La persona SUI IURIS è capace di diritti e di doveri ed è sottoposta ad alcune limitazioni. Ha di diritti e dei doveri su altri soggetti che non sono SUI IURIS. La donna non viene mai chiamata nelle fonti come “PATER FAMILIAS”, è solamente SUI IURIS. Il bambino è titolare di diritti e di doveri ma non ha la capacità di agire: non ha la capacità di concludere negozi manifestando la propria volontà. Si tratta quindi di una questione d’età. I romani indicarono la maggiore età con il raggiungimento della capacità riproduttiva e quindi della cosiddetta pubertà: il soggetto maschio viene ritenuto maturo con il compimento degli anni 14. Laddove ci fu un dibattito tra due scuole di pensiero di epica augustea tra populiani e sabiniani vengono raggiunte due soluzioni differenti. I sabiniani 45 Si provvide sino dall’epoca delle dodici tavole lo schema AGNATUS PROXIMUS, GENTILES. Tutti i maschi sono sottoposti a tutela. Se manca il figlio allora si richiama L’AGNATUS PROXIMUS. Questa è una forma legittima perché si ispira alla legge delle 12 tavole ed è prescritta da essa; si ispira anche ad essa. La tutela provvede al fatto che se un SUI IURIS è un infante oppure non ha ancora raggiunto la pubertà sia assistito da un soggetto che controlli i suoi comportamenti. Qualunque cittadino romano può proporre un’azione qualsiasi: anche criminale. Nei confronti del tutore. Allorché ci sia un sospetto di una cattiva gestione dei beni da parte del tutore, il tutore veniva incriminato e poteva avere anche una pena grandissima. La più famosa azione è l’azione di buona fede non soltanto quando il pupillo (infante < 14) esce dalla fase della pubertà può promuovere azioni contro il tutore. E lo stesso tutore può eseguire delle azioni contro il pupillo dicendo che ha dovuto affrontare spese extra. Vengono fatte anche delle promesse nell’atto di assumere alla tutela: vengono fatte per garantire gli impegni del pupillo siano garantiti. La tutela legittima è sancita sulla base delle 12 tavole. La tutela degli impuberi dura fino ai 12 anni per le donne e fino ai 14 per gli uomini. Si può dare la colpa al tutore se chi è posto sotto al suo controllo non agisce/dice di agire. Il tutore si impegna a garantire che i beni del pupillo siano garantiti. La tutela legittima è precedente e poi sancita dalla tutela delle 12 tavole. La tutela già nell’ambito del V secolo a.C. poteva essere conferita anche non in forma seguendo la legge ma anche in via TESTAMENTARIA. Il PATER FAMILIAS che avesse avuto previsione in contemplazione della propria morte poteva nominare colui che fosse tutore per i figli. Si parla di tutore testamentario in questo caso: se manca il tutore testamentario si procede con il tutore legittimo sulla base delle dodici tavole sia per le femmine che per i maschi. 46 TUTORE DATIVO  è la terza figura del tutore. Si tratta di un tutore che si ha nel caso in cui non sia possibile avere un tutore testamentario; ovvero non si possibile avere un tutore legittimo per rinunzia o per morte di questi. La RES PUBLICA (l’ordinamento) fornisce un TUTORE D’UFFICIO. Il tutore svolge la funzione di controllo nei confronti dei beni delle persone. Hanno degli obblighi alla fine della tutela personale. Uno degli obblighi è quello di controllare i beni. Nei confronti degli impuberi il tutore svolge una funzione di controllo, di amministrazione e ha obblighi di rendicontazione alla fine della propria tutela. Il suo compito consiste in questo controllare. Nei confronti delle donne si trova l’espressione di TUTELA ETERNA perché le donne ai 12 anni escono dalla tutela degli impuberi ed entrano nella tutela specifica delle donne: per loro la tutela è eterna. Il marito assegna un tutore alla donna tramite il testamento: tutore testamentario. Molto meno frequenti sono i casi in cui la donna ha un tutore d’ufficio. La rappresentanza diretta nel diritto romano non esiste. La rappresentanza diretta si dice nel diritto romano si ha come non contemplata. La tutela dell’impubere andrebbe scissa a seconda che sia un infante (persona che neppure può esprimersi), oppure sia una persona che si avvicina alla pubertà. Il tutore quando compie un atto a favore nei confronti di un impubere infante non sostituisce a propria volontà a quella dell’infante che non può esprimere la propria volontà. Il tutore integra la propria volontà con delle frasi solenni all’impubere. Nei confronti del non più infante di colui che opera un’azione di tutore interviene integrando l’altrui volontà. Il soggetto integra la volontà dell’impubere: c’è un problema concettuale nel caso in cui ci sia un infante come soggetto. Il tutore non può integrare la propria volontà nell’ambito del matrimonio; non può integrare la sua volontà quando viene scritto il testamento del suo pupillo. Anche in questo caso quindi ci sono delle 47 limitazioni che ha il tutore. Il tutore è una figura essenziale in tutti gli altri negozi degli impuberi. Viene creata una tutela delle donne perché veniva ritenuto che le donne dovessero essere sottoposte ad un controllo a causa della leggerezza dell’animo. In realtà questo derivava dalla struttura agnatizia della famiglia: questa è la vera origine della TUTELA MULIEVRE. È il controllo che si vuole esercitare sulle donne da parte della famiglia, che a differenza dei maschi possono uscire dalla loro famiglia ed entrare in altre famiglie e disperdere il patrimonio che era in origine proprio di quella famiglia: dovrebbe essere conservato in quel ceppo famigliare. Da questa tutela erano esonerate soltanto in forza di una legge augustea/più leggi augustee avevano istituite lo IUS LIBERORUM: Augusto aveva una finalità di incrementare la popolazione demografica romana. Ciò aveva concesso che le donne coniugate con un certo numero di figli (almeno 2 figli) non avessero nessun tutore. Erano quindi esonerate dalla tutela. Avevano quindi 3 figli da LIBERTE ad esempio. Potevano concludere un negozio senza alcun tutore. Ma c’è un caso antico delle vergini vestali  erano esonerate da qualunque tutela. La vergine vestale durante il proprio ufficio era sottoposta a un potere da parte del Pontefice stesso. Veniva presa e scelta da parte del pontefice massimo e posta al controllo di un ufficio: lei era sottoposta al potere del pontefice che era come un PATER FAMILIAS per lei. Non subiva la limitazione che subivano le altre donne dopo che quest’ultima usciva dal collegio. La tutela delle donne era in realtà diventava sempre più leggera: ad una donna era concesso di concludere determinati negozi ad esempio delle COEMPTIONES al fine di fiducia e causa per scegliere ella stessa il tutore che predilige. La COEMPTIO è una delle forme matrimoniali. C’era una clausola che si chiamava OPTIO TUTORIS. Il marito che fa il testamento può istituire un tutore per la figlia e poi un tutore per la moglie. Quando lo istituisce per la moglie entra in gioco la clausola che consente alla moglie un OPTIO che a volte 50 raggiunge anche la pubertà e quindi dopo i 12 anni. Le forme solenni che vengono usate comprendono anche le parole dei tutori. Ci sono però negozi dove l’AUCTORITAS del tutore incide nel negozio; anche se viene espressa in modo esplicito. Nel matrimonio non può incidere nella decisione. Un soggetto SUI IURIS non può essere sottoposto ne a tutela ne a curatela. Sia per gli infanti che per le donne si possono distinguere tre ordini: quella LEGITTIMA, quello TESTAMENTARIO e quello che di definisce D’UFFICIO.  Quello LEGITTIMO si ha quando il tutore viene designato per legge: lo si vede nell’ambito delle 12 tavole, laddove viene fatto valere anche per la tutela lo stesso schema che vale per le successioni. Ci sono quelli che per sangue diventano tutori legittimi anche se non c’è la volontà del testamento: si tratta di una cosa legittima. Anche le donne ricadono sotto ad un tutore legittimo nel caso della morte del PATER FAMILIAS. Sulla gestione del patrimonio del pupillo o della donna ci devono essere dei tutori. Quello di tipo legittimo è quindi dato dalle 12 tavole. Parallelo a questo schema della successione è nei confronti degli infanti dei LIBERTI, ai quali siano SUI IURIS o quelle delle MUIERES LIBERTE che siano sempre SUI IURIS; sulla base delle 12 tavole la tutela viene attribuita al patrono. Anche in questo caso si parla di tutela legittima.  Quella TESTAMENTARIA viene riservata al PATER FAMILIAS/al marito che ha nella MANUS la propria moglie o la propria nuora; ha la facoltà di decidere un tutore per la donna/e, che può anche essere il figlio volendo. Si ha per volere di colui che scrive il testamento. Il tutore legittimo che viene individuato in base alle 12 tavole ha la facoltà di porre a termine un negozio: può fare una IN IURE CESSIO TUTELE. Può cedere in un atto processuale con una forma che corrisponde all’azione si 51 sacramento, può cedere il proprio potere ad altri. Questo modo particolare di cedere il suo potere attesta anche dell’originaria visione della tutela come di un potere di controllo che veniva esercitato personalmente dal tutore al quale il tutore poteva in forza di questo potere spogliarsi in determinate situazioni. In determinate situazioni poteva quindi spogliarsi del proprio potere di tutela legittimo. Un autore dei primi de ‘900 individuava una grande coincidenza tra la figura dell’erede e la figura del tutore e quest’ultima cosa scritta favorisce alcuni elementi alle origini di questa impostazioni. In realtà il tutore si scinde dalla figura dell’erede che controlla la famiglia e ha la famiglia stessa sotto la tutela. Il tutore testamentario si trova in una situazione diversa dal tutore legittimo: il tutore viene scelto da colui che scrive il testamento. Il tutore testamentario ha un modo di rinunciare che si chiama ABDICATIO TUTELE. Questo modo di rinunciare è tutto sommato più agevole. Lo spirito romano consentiva maggiormente la possibilità di togliersi questo peso, rispetto al tutore legittimo e rispetto al tutore DATIVO. Il tutore DATIVO è colui che in base alla LEX APILIA, gli organi statuari lo assegnano all’impubere e alla donna che siano SUI IURIS e privi di un tutore. Il tutore dativo che viene nominato d’ufficio, ha le cosiddette EXCUSATIONES. Al tutore dativo leghiamo le EXCUSATIONES. Il tutore dativo che si trovi determinato da un magistrato. Il soggetto viene caricato da una magistratura e quindi ha poco tempo per dedicarsi al controllo privato; oppure questo soggetto ha difficoltà ad assumere la tutela perché è lontano dalla città di Roma. Era un titolo che veniva conferito dall’imperatore a favore di qualcun altro. Veniva opposto di avere un certo numero di figli o di avere un certo numero di tutele per accettare questo ufficio. Nell’epoca Cristiana è facile intendere che il vescovo potrà rifiutare o accettare la tutela. C’è un altro modo per opporsi alla tutela. Una particolare forma di EXCUSATIO TUTELE è la POTIORIS 52 NOMINATIO. È una particolare EXCUSATIO TUTELE. Di solito si tratta di alcune cose in cui io proprio non posso accettare perché magari sono troppo povero. Quest’ultima invece consiste nell’individuare chi dovrebbe essere tutore al posto loro. Si va a cercare i vincoli di parentela e di familiarità del soggetto da sottoporre a tutela e del soggetto che doveva occuparsene come tutore. In questa opposizione il soggetto che si trova incaricato in una tutela non deve solo indicare il fatto per cui a lui risulta impossibile fare da tutore ad un soggetto; ma deve trovare colui che in linea di sangue potrebbe prendere il suo posto del tutore. Si tratta di una EXCUSATIO TUTELE di natura attiva. Il fenomeno della tutela è molto diverso da come viene indicato. Per quanto riguarda la tutela basata sulle 12 tavole che andava in via agnatizia si ha una LEX CLAUDIA che viene emanata dall’Imperatore Claudio. Siamo nei primi 50 anni dell’Impero. Con queste legge abolisce la tutela legittima muliebre. Rimane solo quella legittima degli impuberi. La donna aveva la possibilità di cambiare il tutore che veniva scelto. Si trattava quindi di un qualcosa che era meramente formale la scelta del tutore nei confronti della moglie. CURATELA La tutela si ha per gli impuberi ma non per gli infanti, la tutela si ha anche per le donne. Il curatore cura nell’ambito del diritto privato. Si intende quell’istituto nel quale i soggetti SUI IURIS e ovviamente puberi venivano sottoposti a questa forma di controllo dove c’è una sostituzione della volontà del soggetto che è soggetto al soggetto che lo controlla. Sono sottoposti sin dall’epoca delle 12 tavole di tipo sostitutivo della loro volontà sulla base del solito schema AGNUATUS PROXIMUS, GENTILI. Diverso è il caso del curatore testamentario perché normalmente è l’organo statuale/magistratuale che provvede nel caso di assenza di un AGNATUS o di un GENTILES a nominare il curatore. Legittimo è l’AGNATUS PROXIMUS o il GENTILES; 55 di porre in essere negozi formali. Si ha un fatto oggettivo che è la dispersione dei beni; si ha un fatto soggettivo che è la cattiva volontà del soggetto. L’interdizione non colpisce la sfera pubblica. Sotto il profilo della sfera pubblica la persona non è soggetta a interdizione; ma lo è solamente all’interno della sfera privata. Viene tolto il IUS COMMERCI. L’interdetto per prodigalità diventa simile all’infante/all’impubere: il quale non può in nessun modo compiere quei negozi. In tutti i casi i rapporti di tutela e di curatela vengono meno nei casi in cui uno dei soggetti muoia; ma anche in tutti i casi in cui si abbia una CAPTIS DEMINUTIO. Quando si viene catturati dai nemici. Il rapporto si scioglie come nel caso in cui ci sia una ADROGATIO. (<<TITULI EX CORPORE ULPIANI>>)  i curatori possono essere legittimi e quindi stabiliti dalla legge delle dodici tavole oppure possono essere onorari. Nel libro 27° del Digesto troviamo un commento all’editto provinciale scritto da Gaio. Quest’opera di Gaio è andata perduta. In questo editto scindeva la curatela del furioso o del prodigo in una curatela che discendeva dalle dodici tavole e una curatela che derivava dal pretore. Viene specificato che il curatore veniva dato soprattutto nei casi in cui il curatore legittimo non esistesse o fosse inabile a gestire la curatela. A differenza della nomina del tutore la dichiarazione testamentaria ha una finalità diversa. Possono essere nominati dei curatori in caso di disagio fisico: il cieco ad esempio può fare testamento solamente in determinate condizioni. Esiste anche la presenza di un soggetto che sostituisce la volontà altrui. Si è sempre presentato il dibattito sulla presenza o meno di persone giuridiche. Questa entità nasce nel diritto medievale, nel diritto canonico. Non era riscontrabile però nel diritto romano. Il diritto romano fa si che si presentino delle situazioni di fatto che richiamano la nostra idea di persona giuridica senza mai concretizzarla a pieno. Si suole sottolineare che in funzione di un procedimento di astrazione moderno vi sono delle 56 situazioni attuali che richiamano in qualche modo la moderna persona giuridica. Si parla sempre ad esempio del POPULUS ROMANO e quindi del popolo romano che ha determinati diritti e ha determinati possessi i cui confronti sono dichiarati nelle fonti da tutta una serie di comportamenti che inducono che vi sia una forma di astrazione di questa entità non persona giuridica. Quando si inizia a parlare delle cose si indica che il popolo romano ha un DOMINIUM. Il popolo romano aveva un dominio sui territori provinciali (mura delle città, beni pubblici) che sono imputati in via di astrazione, al POPOLUS ROMANO  il popolo romano non si troverà mai nell’ambito di un processo civile; il popolo romano si pone sempre in termini sovra ordinari rispetto al diritto privato per cui si ha sempre la base del nostro diritto amministrativo in questo caso. Ci sono molte testimonianze per cui al popolo romano venivano conferiti dei beni in via successoria (il testamento che poteva essere fatto a favore del popolo romano). Il testamento poteva essere fatto da un cittadino privato oppure anche dal Re di Bitinia così come avvenne a suo tempo. I giuristi evitarono di chiamare questi fenomeni successori sotto i termini della EREDITAS (eredità) o sotto il termine pretorio della BONORUM POSSESSOR: i beni che pervenivano erano imputati al popolo romano, ma ciò che si costituiva non era un rapporto privatistico. Anche se nelle fonti si ha impropriamente la parola DOMINIUM. Legati al popolo romano esistevano i SERVI PUBBLICI (si tratta di schiavi) che non erano solo di un singolo padrone ma erano servi della RES PUBBLICA. Il popolo romano si identificava come un soggetto; un soggetto che sovrasta l’ordinamento politico. Il popolo romano aveva la sua identificazione nel cosiddetto ERARIUM (si tratta dell’insieme dei beni mobili e delle cose preziose che competono alla RES PUBBLICA/al governo di Roma). Non è un soggetto in quanto è un super soggetto. Con l’evoluzione delle entità nell’epoca del principato si affianca il cosiddetto FISCUS  questo corrisponde inizialmente al patrimonio di cui dispone l’Imperatore. 57 Il fisco è un’altra entità economica di cui inizialmente ne è titolare un privato che è l’Imperatore e poi guadagna un profilo pubblico perché agisce sulla sfera pubblica. Ci sono dei fenomeni di ASTRATTA IMPUTAZIONE di un soggetto. Le imputazioni di carattere economico che si registrano a favore delle comunità, a differenza del popolo romano che poteva lasciare i possedimenti per testamento; a favore invece di queste entità che noi saremmo chiamati di definirle come pubbliche. A favore di queste comunità era possibile il conferimento di legati e quindi di singoli lasciti d una somma con o senza una determinata finalità. Le colonie possono essere sia di Diritto Romano che di Diritto Latino. A favore delle comunità era possibile il conferimento di singoli lasciti (somma con o senza determinata finalità di un numero di schiavi ad esempio). Avevano la capacità di ricevere, sia pure con limitazioni, un intero patrimonio. Questi municipi erano organizzati con propri magistrati interni e avevano la disponibilità di ciò che veniva loro conferito. Questo vale per le colonie, vale per i pagi, i MUNICIPIA…. Vale per la poliedrica frammentazione delle comunità politiche che c’erano a quel tempo in Italia. Si tratta quindi di una capacità ridotta. Queste entità dialogavano con i privati attraverso i loro rappresentanti, o loro magistrati, o attraverso soggetti che erano chiamati “CURATORES”. Un’altra attività che aveva particolare rilievo era quella che veniva data dalle SODALITA’ e dai collegi. Si sviluppano a partire dal II secolo a.C. delle associazioni private che provvedono ad esempio agli oneri; o instaurano determinati traffici. Facevano riferimento a quelle società che investivano e che se volevano trarre un profitto, investivano in una società che non aveva capacità giuridica ma che a livello procedurale trattava attraverso propri rappresentanti. In alcuni casi c’erano i CURATORES, in altri casi venivano chiamati ACTORES, e in altri ancora c’erano i SINDACI. Tutta questa materia è estremamente eterogenea. Nel diritto romano non esiste la figura della persona giuridica. Anche le colonie erano tutte differenti l’una dall’altra. La nozione del concetto di soggettività viene 60 diversi forma un’unica società. Non esiste un unico cittadino nel senso moderno della parola; ma esistono molti soggetti che sono tra loro da diversificare. I soggetti devono essere diversificati a seconda delle situazioni fattuali che si verificano e anche a seconda dei sistemi che vengono considerati. In questo serve porre un accenno dei soggetti del diritto romano. I soggetti vengono poi chiamati ATTORI e CONVENUTI all’interno del sistema processuale. 61 GIOVEDI’ 21/11/2019 LE AZIONI Ci troviamo nel IV libro delle ISTITUZIONI DI GAIO. Si tratta dell’ultimo dei 4 libri, abbiamo visto la summa divisione nel 1° libro, poi una summa divisione delle cose. Non si parla di SUMMA DIVISIO nel 4° libro, ma si pongono tre divisioni delle AZIONI. La parola azione che indica la parte procedurale. La compravendita ad effetti reali (MANCIPATIO) viene indicata nei testi risalenti come azione. Il termine azione va ad indicare per lo più l’attività procedurale. FORMA e FORMULA  equivalgono al Greco schema. Si tratta di un insieme di gesti che noi possiamo verificare come avere un carattere CONSEQUENZIALE e LEGATO. Si ha prima la forma e poi il termine formula. La formula che troveremo soprattutto nella seconda parte del processo Romano. Qualcuno ha scritto che il diritto Romano come entità a se stante in verità non esiste perché si deve provare che esiste un diritto romano arcaico, un diritto romano consacrato, un diritto romano principato, un diritto romano del tardo Impero, e un diritto romano come consacrato da Giustiniano e le regole molto spesso cambiano. I principi a volte RIMANGONO e a volte sono di DEVOLUZIONE. Nel mondo Romano si sono susseguiti tre sistemi procedurali: 1.Il più antico che si conosce è il sistema delle AZIONI DI LEGGE (LEGIS ACTIONES). Non è detto che sia quello che è nato per primo però. Si tratta di un sistema caratterizzato da schemi rigidi e rigorosi. Caratterizzato da parole determinate (CERTA VERBA) e in alcuni casi anche da CERTA GESTA che indica le azioni o i comportamenti il più delle volte stilizzati, oppure i RITI. Un rito ha una capacità di evoluzione molto scarsa. Evolve molto lentamente, lo si rispetta. Questo sistema noi lo conosciamo perché è vivo nell’epoca monarchica e vivissimo nell’epoca di transizione alla repubblica. Si tratta di puro ed esclusivo IUS CIVILE: quindi può essere usato 62 solamente dai cittadini Romani. Alcuni scrittori discutono la probabilità che nei tempi primordiali parte di questo sistema fosse accessibile anche ai LATINI PRISCI (si tratta delle comunità vicine). Era probabile che c’erano sistemi analoghi attorno alla città di Roma. Questo sistema va in crisi proprio per la sua estrema rigorosità. Erano caratterizzati da un eccessivo rigorismo. Se nell’esperire uno di questi riti si fosse balbettato o si fosse detta una parola che non era una di quelle certe e previste si perdeva la lite civicamente, ma anche l’oggetto della lite. Non si può ripetere la lite. A fronte di questo rigore e a fronte anche del fatto che i peregrini, gli stranieri sempre più presenti a Roma a partire dal III secolo si venne a creare un altro pretore. Il primo pretore era stato creato nel 367 a.C. dalle LEGGI LICINIE SEXTIE: e si trattava del pretore URBANO. Questo accade a metà del III secolo con il nome di PRETOR PEREGRINUS: aveva la competenza di IUS DICERE tra Romani e stranieri. Non si trattava di un pretore straniero ma aveva la competenza di decidere tra Romani e stranieri. Doveva impostare la lite affinché almeno una delle due parti non fosse romana. Ci doveva essere un romano o uno straniero; oppure due stranieri. Impostava quindi la lite a non poteva farlo basandosi solo sulle azioni di legge proprie dei Romani e allora dovette creare schemi nuovi e parole nuove. Non si trattava più di CERTA VERBA ma si avevano i CONCEPTA VERBA = prendere delle parole che si adattano. Se era privilegio per il cittadino Romano contrarre un diritto SPONDEO, si inventava facilmente che se lo straniero avesse detto FIDE IUBEUS sarebbe andato bene lo stesso. Si imposta la lite sul dato fattuale. Sul piano sostanziale se al cittadino omano era privilegio poter contrarre un’obbligazione sul dato. 2.PROCESSO PER FORMULAS  le formule sono un insieme di parole concepite e li messe, poste al fine per risolvere una situazione. IMPOSTANO: il pretore romano non da sentenza ma imposta la lite. La 65 VENERDI’ 22/11/2019 DIVISIONE DELLE AZIONI Gaio pone una fondamentale divisione delle azioni. Per azioni in questo caso si indica quella attività che ha una natura procedurale; supera con ciò un’antica/precedente valenza della parola <<ATIO>> che era ancora più generale e riguardava anche aspetti negoziali (si sta quindi pensando al processo). Per processo si intende come far valere i propri diritti. La distinzione è IN REM (sulla cosa) oppure IN PERSONAM (sulla persona o contro la persona). Dopo di che Gaio da delle sintetiche definizioni dell’una e dell’altra. Vengono fatte delle divisioni generali che valgono in ogni singolo processo. Il processo più antico che noi conosciamo è quello delle azioni di legge. Qui la classificazione di Gaio però non segue una successione temporale e quindi non segue una successione di fasi storiche perciò parte da un’altra divisione. LA PRIMA DIVISIONE  IN PERSONAM  Si tratta dell’azione nella quale litighiamo con qualcuno, e quindi abbiamo una causa con qualcuno che sia a noi OBBLIGATUS. Questo suggerisce la nozione di obbligazione e si tratta dell’obbligazione che qualcuno ha nei nostri confronti. L’obbligazione indica un legame: ci rimanda a ciò che lega materialmente un debitore ad un creditore. Si tratta di un rapporto personale: tra me e te; oppure tra me e un gruppo di persone. Non abbraccia quindi l’idea di universalità ma riguarda comunque il singolo o una moltitudine. Il legame è concepibile solo quando si conoscono e sono determinati i soggetti in questione. Nell’ambito del diritto Romano arcaico e nel IUS CIVILE ci sono una serie di azioni: DARE, FACERE, PRESTARE (indica sia un “fare” che un “prestare” e anche un “non fare”), OPORTERE (=indica l’obbligazione civile): si tratta del contenuto delle obbligazioni. L’OPORTERE si trova solamente nelle obbligazioni AD PERSONAM: solo quando si fanno valere delle obbligazioni nei 66 confronti di qualcuno. Si tratta di un dato di fatto.  IN REM  Questa azione si ha quando esprimiamo il nostro desiderio/esprimiamo la nostra pretesa. Nel processo formulare INTENTIO è la parte della formula che viene tradotta come desiderio IN SUUM (=la mia pretesa). Allorché la mia pretesa non consiste in qualcosa che qualcuno mi deve prestare, ma allorché io/noi affermo che una cosa corporale (=QUE TANGI CORPES) sia mia/nostra. La grande differenza tra IN PERSONAM e IN REM consiste che le affermazioni e il desiderio che viene espresso “IN PERSONAM” riguarda qualcuno in specifico; e l’azione che riguarda una cosa reale è fatta nei confronti dell’universo/mondo e quindi si tratta di un’affermazione assoluta. Il desiderio che viene espresso IN PERSONAM riguarda il singolo nello specifico. OPORTERE  L’assolutezza dell’azione reale trova in alcune azioni un’eccezione. Gaio cerca di giustificare le possibili eccezioni.  CONDICTIO REI FURTIVAE  Per l’odio che tuttavia i legislatori sentirono nei confronti dei ladri, consentirono che, nel confronto del ladro, oltre alla normale azione di natura penale (con il quale si chiede il doppio/triplo/quadruplo di quanto tu mi hai sottratto), io possa anche formulare una CONDICTIO IN PERSONAM. Per la quale si dice, da quanto risulta dai formulari, che debba darmi ciò che viene richiesto. Questa azione CONDICTIO EX CAUSA FURTIVA è l’eccezione che conferma la regola per la quale quando una cosa è nostra si svolge un’azione IN REM nella quale non figurerà L’OPORTERE. L’OPORTERE figura solamente nella CONDICTIO EX CAUSA FURTIVA. Le azioni IN REM prendono il nome di VINDICATIONES (RIVENDICAZIONI); le azioni IN PERSONAM prendono il nome di CONDICTIONES. Le CONDICTIONES del processo formulare 67 sono riferite alle persone. <<LEGIS ACTIO PER CONDICTIONES>>: le azioni per condizione del processo formulare potranno essere chiamate tutte con il nome di CONDICTIONES recependo un nome più antico. Questa è una prima distinzione (prima SUMMA): IN REM e IN PERSONAM. Ci sono anche altre due distinzioni delle AZIONI. UNA SECONDA DIVISIONE SI HA QUANDO:  Qualche volta si agisce solo per la cosa;  Qualche volta si agisce solo per la pena;  Qualche volta si agisce per entrambe (sia per la cosa che per la pena). Il REM di cui si parla qui indica la cosa materiale o immateriale ma si riferisce a ciò che è stato dedotto in giudizio. Si intende in REM il quantum e quindi ciò che è stato richiesto a prescindere che sia un’azione IN REM o IN PERSONAM. Una lite con la quale io rivendico il mio schiavo e null’altro è un’azione IN REM ma è anche un’azione per la quale io perseguo soltanto quello scopo. Un’azione con la quale io richiedo che il mio singolo creditore mi dia 100 (quindi un’azione IN PERSONAM) e null’altro gli chiedo: è un’azione che si limita a questo oggetto che contengo; si tratta quindi di un’azione che riguarda solo quel termine che viene proposto durante giudizio. Se io nel chiedere il servo (AZIONE IN REM) o se nel chiedere i 100 sesterzi che mi sono dovuti, chiedo anche una pena (ad esempio una multa o una somma di denaro aggiuntivo = STIPULATIO di un terzo o di una metà e cioè di una cosa che si aggiunge a quella che era la mia sostanziale pretesa) in questo caso io vado a superare l’oggetto e quindi la RES intesa come cosa dedotta in giudizio dalla mia pretesa aggiungendo una pena. Questa tripartizione allude alle azioni con le quali io mi limito a chiedere l’oggetto in un’azione reale: la mia proprietà, il mio diritto e null’altro. ovvero chiedo il pagamento della somma che mi è dovuta (DARE), la prestazione che mi è dovuta (FACERE), la non prestazione che mi è dovuta (IL NON FACERE) e null’altro; 70 sono introdotte dalle leggi ma poi si corregge perché dice che avevano una struttura immutabile che veniva rispettata parola per parola (così come si rispetta una legge). Quando si dice della immutabilità delle azioni di legge si dice qualcosa a livello umano, qualcosa a livello di lingua e che non ha valore assoluto. Quando si dice IMMUTABILES si pensa alla struttura immutabile, ma è evidente che vi è una parte mobile all’interno di ogni singola azione di legge. Nel SACRAMENTUM IN REM dove io ad esempio rivendico qualcosa è evidente che la parte che si riferisce al soggetto stesso sia mutabile. Il lessico muta e quindi alcune parole sono modificate in base all’epoca. Si tratta di RITI che però evolvono: c’è comunque un rispetto per le parole. Questa immutabilità non la si coglie tanto nella variazione naturale del lessico ma anche nel rigore. Il rigore lo cogliamo quando si dice che se qualcuno avesse agito per il taglio delle viti e avesse pronunciato le parole “VITI” al posto di “ARBORES” costui avrebbe perso la lite e anche l’oggetto in questione. Avrebbe perso il suo diritto e non avrebbe potuto ripetere la frase con la parola errata. Non si potevano sbagliare le parole: questo è un esempio del rigore delle 12 tavole. Uno studioso Siciliano ha ricordato come questi riti nella loro parte orale potessero in alcuni casi essere chiamati CARMINA: dovevano essere in certi casi cantilenati. Per chi si sarebbe incespicato nel dire la parola che era fissa avrebbe in questo caso perso la lite. Tutte le cinque azioni di legge vennero in odio ai Romani poco per volta a causa dell’eccessiva sottigliezza degli antichi, i quali attraverso gli strumenti legislativi perdevano tutto sbagliando di pochissimo. I Romani iniziarono attraverso dei provvedimenti legislativi: LEGGE EBUZIA (datata al 105 a.C.) che consentì ai Romani attraverso la LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM di usare quello che aveva inventato il PRETORE PEREGRINO che era stato creato attorno al 250a.C. e cioè il PROCESSO FORMULARE. Era il processo che era stato inventato per coloro che non erano cittadini Romani ma era per coloro 71 che trovandosi a Roma necessitavano di giustizia. Si trattava del il pretore che doveva IUS DICERE tra INTER PEREGRINOS allorché le due parti fossero straniere; o allorché almeno una delle due parti fosse straniera. Dalla LEGGE BUZIA viene consentito ai Romano di usare alternativamente anche il PROCESSO FORMULARE anche se la lite era tra di loro. L’editto del PRETORE URBANO prende ad imitare quello del PRETORE PEREGRINO. Cominciano ad apparire le formule. Questo procedimento avviene attraverso la LEGGE BUZIA e attraverso due leggi IULIE (databili al 14 a.C.) c’è una LEX IULIA sull’ordine PRIVATORUM e una LEX MUNICIPALI (questa è incerta). I provvedimenti Augustei lasciarono in vita solo due casi delle azioni di legge: le altre vengono quindi abolite. Le azioni che hanno la loro forza sono tutte quelle che fanno parte del processo formulare. Si agiva con le azioni di legge in cinque casi: 1.SACRAMENTUM (Sacramenti)  antichissima. Si sospetta la sua esistenza anche in età monarchica. Questa azione è sia IN REM che IN PERSONAM. <<LEGIS ACTIO SACRAMENTI>>: è UN’AZIONE GENERALE. Gli antichi la usavano per coprire qualunque questione laddove non ci fosse un mezzo processuale differente. Viene usata dove non c’è uno SPECIFICO MEZZO PROCEDURALE. A quel tempo era UN’AZIONE PERICOLOSA: si riconnette alla seconda delle classificazioni fatte in precedenza  era una azione nella quale non si rischiava soltanto la perdita/l’accertamento di ciò che io andavo a chiedere; ma anche qualcosa di più. Si tratta di un’azione mista: viene richiesta anche la pena oltre al risarcimento. Il sacramento ci riporta ad un ambito nel quale la parola ha valenza sacra/religiosa e a volte magica. Qui <<SACRAMENTUM>> può essere inteso vicino al giuramento. Il sacramento assomiglia ad una scommessa che le parti si scambiano. La pena del SACRAMENTUM (non si parla ancora della divisione IN REM o IN PERSONAM ma del SACRAMENTUM in generale) che veniva scommessa aveva un’entità minore a seconda dell’oggetto dedotto in causa. La scommessa, ad esempio, si limitava a 50 assi se il valore di ciò 72 che era rivendicato (azione IN REM) o richiesto (azione IN PERSONAM) era di 1000 assi. Se il valore di ciò che era in lite era superiore a 1000 assi la pena era di 500 assi. Quindi è pericolosa perché oltre a perdere la lite vengono persi i 50/500 assi. Prima dell’introduzione della MONETAZIONE questa scommessa sacra non era fatta in moneta (e quindi in termini pecuniari) ma era fatta in capi di bestiame. Prima di allora si scommettevano capi di bestiame. Ci sono alcune fonti che danno una sorta di cambio: tot pecore corrispondono a tot assi. In precedenza ancora, si ipotizzava che la scommessa addirittura coinvolgesse la vita dei CONTENDENTI in funzione della valenza sacra della parola SACRAMENTUM. La pena era, in epoca arcaica, la morte. Di questa cosa non si ha una certezza scientifica: si tratta di una suggestiva ipotesi. C’è un’eccezione per quanto riguarda la CAUSA LIBERALE: in questa causa si rivendica la libertà di un soggetto che è trattato come uno schiavo. Allorché si tratta di una causa liberale che è una causa nella quale c’è un soggetto chiamato ADSERTOR LIBERTATIS che afferma la libertà di un soggetto trattenuto come schiavo. La scommessa/la pena sacramenti è di soli 50 assi benché lo schiavo possa anche essere preziosissimo. Questo viene fatto perché si vuole rendere meno rischiosa/pericolosa la scommessa e perciò si abbassa il <<PREZZO>>. Le cause liberali non sono quelle nelle quali io contendo che lo schiavo sia mio o di un altro; ma si tratta di cause in qui io in qualità di ADSERTOR LIBERTATIS affermo la libertà di uno schiavo. L’eccezione dei 50 assi non è nella rivendica dello schiavo ma solamente nella dichiarazione di libertà. Per consentire che si trovasse più facilmente un cittadino Romano veniva ridotta la pena. Ci sono anche altri istituti che vengono introdotti come ad esempio la concessione allo schiavo di circolare liberamente per cercare qualcuno che gli faccia da ADSERTOR. Quando si ha l’azione IN REM lo scambio è dialogico e interviene tra due soggetti: nessuno dei due può 75 VENERDI’ 29/11/2019 La cosa può essere uno schiavo, una cosa mobile o una cosa immobile. Può anche essere una PETITIO o una RIVINDICATIO. Sul piano terminologico si sa che le azioni IN REM prendono tutte il nome di VINDICATIONES. Ci sono le azioni IN REM che si chiamano così. Quelle IN PERSONAM prendono il nome di CONDICTIONEM. Aveva desunto il suo nome da un’azione di legge che era l’ultima: era stata creata nella giurisprudenza romana. Si tratta della “LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM”. Anche le azioni del processo formulare prendono questo nome. Qui si trova L’OPORTERE. Faceva una eccezione per la cosiddetta “CONDICTIO EX CAUSA FURTIVA”: allorché si subiva un furto, che nel diritto romano rappresenta uno dei 4 delitti del IUS CIVILE, allora in tal caso oltre all’azione penale era possibile formulare benché la cosa fosse nostra, una CONDICTIO EX CAUSA FURTIVA. Si tratta di un’eccezione che aveva aperto molti dibattiti tra i giuristi. Qui si persegue la cosa. La seconda distinzione era un po’ più complessa e alludeva a ciò che è dedotti in causa. Ci si riferisce alla cosa. In questo caso l’azione è REI PERSECUTORIA se inseguo i 100 sesterzi, lo schiavo, una proprietà, un diritto reale…. Ci sono delle azioni del diritto penale come quella di ingiuria o di rapina che prendono il nome di azioni penali. Si insegue una pena e non una cosa. Quando si ha un multiplo si ha un’azione penale. Qui si persegue solo la pena. La terza classe delle azioni è quella delle AZIONI MISTE: ci sono gli oggetti della pretesa ma si ha anche una pena. Quando il giudicato non collabora non si insegue solo la cosa ma anche la pena. Qui si perseguono in parte la cosa e in parte la pena. C’è una quarta distinzione che ancora oggi non è del tutto chiara: ci sono AZIONI CHE HANNO LA LORO FORZA E QUINDI UN LORO VALORE DI PER SE e ci sono le AZIONI CHE SONO FORMATE SU UNA LEGIS ACTIO E QUINDI LA LORO FORZA E’ DEFINITA DALLA LEGGE. La legge Giulia e la legge AEBUTIA avevano eliminato tutte le azioni di legge tranne il processo centumvirale e il caso di danno temuto. Si 76 trattava di due modi nei quali si poteva estendere le azioni di legge ancora nel II secolo d.C. Gaio a questo punto ricorda che non si ha una digressione di carattere antiquariale ma di una modernissima digressione che egli svolge sulle azioni di legge. C’è qualche traccia in Cicerone. Gaio vuole chiarire una digressione sulle azioni di legge che è volta e quindi finalizzata affinché l’ultima divisione che abbia fatto risulti chiara. Prima di poter chiarire l’ultima difficile distinzione si deve partire dalle azioni di legge. Ricorda come le azioni che erano in uso si chiamavano azioni di legge. Il primo motivo è che sono introdotte da leggi ma ciò non è vero; da invece l’indicazione più corretta perché come una legge dispone del rispetto del suo dettato, così le leggi hanno una costanza con le loro parole. Se si sbagliava una parola la lite era persa e non era possibile ripetere l’azione con le parole giuste. Queste azioni di legge meritano forse il nome di CARMINA: perché dovevano essere canticchiati nel modo corretto. Erano dei singoli riti. Un rito è di per se qualcosa di immutabile. Il lessico in realtà avrà dei cambiamenti che sono dovuti alla stratificazione linguistica. Viene detto che si agiva per cinque riti: SACRAMENTO, RICHIESTA DI UN GIUDICE, CONDICTIONEM (accertamento/condanna/assoluzione), AZIONI ESECUTIVE (MANUS IGNECTIO E PIGNORIS CAPIO). Non si agiva così per un accertamento ma si agiva per l’esecuzione e quindi per il soddisfacimento del proprio interesse. Queste sono da chiamare come coercitive. La CONDICTIO è del III secolo. Ci sono azioni che sono DIALOGICHE e le azioni MONOLOGICHE. AZIONE PER SACRAMENTUM  questa azione era generale. Ci porta ad un momento in cui c’erano le azioni cognitive ma non quelle coercitive. Si può presentare tanto per un’azione IN REM, che per una IN PERSONAM per richiedere un proprio credito. Era un’azione pericolosa perché non si inseguiva soltanto la RES e quindi l’oggetto del contendere, ma si aggiungeva qualcosa che le parti rischiavano in più. Viene fatta una similitudine con il processo moderno che è quello del SISTEMA 77 FORMULARE. E parla della summa sacramenti che in origine il sacramento più anticamente era risolto con il bestiame e non con il denaro. Portava addirittura in origine alla pena capitale di colui che perdeva. Questa summa sacramenti si prestava a titolo di pena: era un’azione mista alla quale si aggiunge oltre alla cosa una pena. Questa pena veniva versata pubblicamente: non andava a vantaggio dei due a giudizio. Si trattava quindi di una somma pubblica: va a favore dell’erario. Quando si fa un’azione l’azione va avantaggio dell’avversario in altri casi. Il prezzo pagato era quello della cosa dedotta in giudizio: sia che si trattava di una cosa che di una persona. Nelle cause liberali la summa sacramenti era sempre di 50 assi: per cause liberali non si intende quando due parti sono in controversia per il controllo di uno schiavo ma si tratta della causa nella quale un soggetto afferma la libertà di un uomo che è trattenuto da altri come uno schiavo; i 50 assi esistono solo nel caso della causa liberale. Ci sono dei giudici particolari che sono i DECEMVIRI; e successivamente ci sono i CENTUMVIRI. Il processo romano delle azioni di legge e il processo romano formulare sono caratterizzati dalla bifasicità. C’è una prima parte svolta davanti al magistrato: in precedenza fatta davanti al sovrano e in precedenza ancora davanti ad un sacerdote scelto dal re. Vi è una parte civile in cui si imposta la lite e una parte giudicante. Ci è a partire dal 367 a.C. in cui viene impostata la lite da un sacerdote che sceglie il giudice: si tratta di un normale cittadino che deve saper leggere e scrivere; può accettare o meno l’incarico; deve essere iscritto ad un elenco…. La LEGGE PINARIA introdusse una seconda udienza. LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM  se si agiva IN REM (il sacramento è generale) di fronte al pretore ai portavano le cose che si volevano rivendicare. Ci sono due parti quando si ha ad esempio uno schiavo: si sta davanti al pretore. La parte che ne ha interesse trascina IN IURE l’altra. Si ha il PRIOR VINDICANS e il SECUNDUM VINDICANS: ci sono due rivendicanti. Il primo rivendicante e il secondo rivendicante. Non può questa 80 la causa non veniva scelta all’istante. Avrebbe dato una sentenza in via diretta il giudice: non doveva stabilire di chi fosse lo schiavo; ma doveva stabilire quale dei due SACRAMENTAM era IUSTUM e quale dei due era INIUSTUM. Dava questa sentenza e indirettamente lo schiavo andava al PRIOR o al SECUNDUM VINDICANS. Qui siamo ancora IN IURE. Il giudice non è ancora stato nominato e il pretore deve svolgere delle azioni interinali. Entrambe le parti hanno rivendicato lo schiavo: a chi deve andare? Come fa il pretore a garantire l’interesse pubblico dei 500 assi? Le parti se li sono reciprocamente scambiate: hanno fatto la promessa di scambiarsi reciprocamente 500 assi. Salta fuori il termine PREDES: si tratta di uno dei termini più antichi. Il pretore concede il possesso interinale di quello schiavo a quella delle due parti (poco importa quale dei due sia) che offre le migliori garanzie: PREDES LITIS E VINDICIARUM. I garanti che devono fornire la tranquillità che quello schiavo venga restituito dopo la sconfitta magari di quella parte dopo aver sentito la sentenza del giudice; dovevano anche restituire gli eventuali frutti che nel frattempo potevano esserci: ad esempio se la schiava era incinta avrebbe potuto partorire. Il pretore li nomina e li accetta sulla proposta delle parti. Sulla base di alcuni precetti decemvirali non facilmente decifrabili, ma solo in parte decifrabili c’è la probabilità che il pretore nell’assegnare l’oggetto della contesa facesse anche una valutazione sulla capienza e sulla serietà dei PREDES. Un PROLETARIUS (persona che non ha possedimenti terrieri) può dare come proprio garante chiunque che sia anche una persona. Una persona che abbia un possedimento non può dare un proletario ma deve dare un’altra persona come lui. Devono verificare che siano in grado di restituire lo schiavo anche nel caso in cui ci sia una sconfitta. Lo schiavo va da chi dei due ha offerto di più. Devono restituire lo schiavo: hanno un POSSESSO INTERINALE. Ci sono degli altri PREDES che vengono nominati dal pretore. Dal primo e dal secondo pretende che i PREDES garantiscano il futuro versamento degli assi. Entrambi si sono provocati al SACRAMENTUM e sono tenuti a depositare 81 i 500 assi che cedono al favore del pubblico. la garanzia viene prestata da entrambi. La parte che sotto il giudice dichiara il SACRAMENTUM INIUSTUM non può ritirare la parte che ha depositato; chi invece vince può prendere la parte depositata. Il simbolismo del SACRAMENTUM IN REM è molto importante e visibile. Si portavano IN IURE e quindi in tribunale delle parti della cosa: se le cose erano di difficile e quasi impossibile da portare IN IURE si portava un simbolo. Quasi tutti i romanisti sono convinti che la descrizione delle cose portati come simboli in giudizio sia di una parte storica relativamente avanzata e sono convinti che il pretore o prima che fosse creato il pretore, quindi il magistrato IUS DICENDE; si recasse sul luogo se veniva rivendicato un fondo ad esempio. In una fase sempre molto antica ma più moderna certamente con le 12 tavole alla metà del V secolo se una cosa non si riusciva a trasportare o era scomoda da trasportare se ne portava un simbolo. Si portava una certa parte della cosa in giudizio: ad esempio del gregge o si portava una singola pecora o addirittura il ciuffo di lana di una singola pecora. Toccando con la VESTUTA si faceva la rivendica del gregge, della mandria o della cosa. Si calcolava il valore della cosa in relazione a tutto quanto il gregge però. Nel caso in cui si abbia un PRIOR VINDICANS che si proclama ERES del PATER FAMILIAS. Si svolgeva lo scambio di domande come nel caso precedente. C’era la necessità del magistrato di assegnare l’eredità a quello dei contendenti che offrisse la miglior offerta. Ci sono moltissimi simbolismi nel SACRAMENTUM IN REM. Tutto il rito è identico ad eccezione della parte mobile che potrà essere qualunque cosa su cui si rivendica il DOMINIUM. Si ha una servitù prediale, una servitù di passo, una servitù di acquedotto. Tutto quanto avviene con il SACRAMENTUM IN REM. Il processo formulare come il processo per azioni di legge è bifasico: c’è un magistrato, una funzione giurisdizionale e una funzione IN IURE. Nelle azioni di 82 legge ci sono dei pronomi fissi: l’io e il tu. Nel processo formulare spariranno questi pronomi e vi sarà l’impostazione di una forma e struttura verbale volta alla terza forma singolare se risulta che Aulo Agerio vinca la causa; allora l’altro viene condannato. Si fa tutto alla terza persona singolare. Nel caso delle azioni di legge si ha una valenza sacrale. Nel caso del SACRAMENUM IN PERSONAM si ha un OPORTERE, è un’azione tra due soggetti. Non si ha più un diritto assoluto. Vi è anche qui un’affermazione da parte dell’ATTORE nei confronti del CONVENUTO: nella quale dice ‘AIO…’ quindi afferma che il convenuto gli deve qualcosa. L’attore chiede al convenuto se una cosa appena detta, la ammette o la nega. Il convenuto può affermare o negare. Il convenuto se lo ammette fa quella che si chiama CONFESSIO IN IURE: si ha una confessione che avviene in tribunale davanti agli occhi del pretore. Non c’è più necessità di proseguire la lite. Costituisce un titolo esecutivo al pari di una sentenza. Il convenuto ha ammesso di volere una somma di 5mila sesterzi. Il convenuto con delle parole che non sono più speculari come accade nel SACRAMENTUM IN REM, lo nega. L’attore dice che: dal momento che tu neghi allora io ti provoco a 50/100assi. Ci sono i PREDES anche in questo caso che devono garantire il versamento del denaro. Il giudice poi dichiara quale dei due SACRAMENTA sia IUSTUM e quale dei due sia INIUSTUM. Il giudice fa quindi una sentenza indiretta come nel caso del SACRAMENTUM IN REM. Il giudice può dare ragione all’attore o al convenuto ma sempre in via indiretta. Le LEGIS ACTIONES sono cinque: sia in REM che in PERSONAM. Qualche altro autore strambo dice che invece sono sei ma non è così. 85 una INIURE CESSIU. Se negava si andava avanti. Se il REUS=convenuto dicesse AIO=un’affermazione vi è una cosiddetta confessione in iure (confessione avvenuta in tribunale davanti al pretore). “CONFESSIO” è un titolo esecutivo al pari della sentenza che sarebbe poi intervenuta e ha la stessa forza della sentenza di condanna nella sua fase in IURE (fase davanti al pretore). Il caso più normale è che il convenuto risponda in EXTRA IUS, nel senso che non si sarebbe fatto trascinare in tribunale. Il caso più normale è che il REUS risponda con una negazione dell’affermazione. In questo caso si prosegue con tutta probabilità con la parola dell’attore. Dal momento che tu neghi INIURIA e cioè senza diritto (se non c’è diritto si fa qualcosa senza giusta causa e quindi senza basamento giuridico) allora io ti provoco al sacramento di 50/500 assi a seconda del valore. Ed io a mia volta provoco te. In questo caso ci si scambiano i due sacramenta: il SACRAMENTUM dell’attore prima e del convenuto dopo. Non c’è in questo caso la necessità di assegnare i famosi PREDES perché non c’è uno schiavo o un oggetto che deve essere affidato. In questo caso si provvede nella fase originaria immediatamente, alla NOMINA DEL GIUDICE. Questa fase avviene quel fenomeno procedurale che prende il nome di LITIS CONTESTATIO=CONTESTAZIONE DELLA LITE. Si chiude la fase IN IURE e la fase successiva sarà in extra IUS davanti al giudice nominato dal pretore. Il giudice deve determinare quale dei due sacramenta sia IUSTUM e quale dei due sia INIUSTUM. In questo caso in origine si daranno i garanti che diano l’assicurazione che la summa sacramenti (50 o 500 assi) siano poi effettivamente versati. Si procede quindi in questo modo. Il SACRAMENTUM del giudice sia nella versione in REM che in PERSONAM quando si chiudeva la fase in IURE il pretore provvedeva immediatamente alla nomina del giudice. Presso il giudice ci sono alcuni lemmi antiquariali che parlano di COPERENDINUM DIEM: indica questo termine il terzo giorno. Dal giudice privato si andava in origine il terzo 86 giorno fasto, successivo alla LITIS CONTESTAZIO. Le liti al tempo di Augusto erano molto veloci. Un anno/un anno e mezzo. Prima ancora si svolgevano in modo più veloce ancora. La LEX PINARIA della quale non si sa quasi nulla: non si ha una data. Probabilmente è successiva alla legge delle 12 tavole. È successiva al 450 a.C. La legge dispose di un termine di 30 giorni: dispose una seconda udienza davanti al pretore 30gg dopo l’udienza nella quale l’azione di legge era stata esperita. In origine il giudice veniva nominato subito e ci si recava dal giudice 3 giorni dopo COPERENDINUM DIEM; con la LEX PINARIA ci si reca una seconda volta dal giudice decorsi 30 giorni dalla prima udienza. A questo proposito ci sono due verbi: DENUNTIARE e CONDICERE. Il secondo verbo è più antico. Questi verbi li troviamo nella procedura Romana pubblica di dichiarazione di guerra. Li si parla di DENUNTIARE o CONDICERE nel senso di intimare al 30° giorno. La LEX PINARIA dispose che svolta la prima udienza per quanto riguarda il SACRAMENTUM in REM e in PERSONAM ci si recasse nuovamente davanti al pretore al solo fine di nominare il giudice. Questi 30gg servivano similmente ai 30gg del CONDICERE e DENUNTIARE della procedura di guerra. Servivano a far si che le parti nel frattempo in questi giorni trovassero un punto di incontro. In modo che le parti in questi giorni sanassero la rottura e quindi trovassero un accordo in modo da non far proseguire la causa. Se questa cosa non veniva risolta al 30° giorno la LEX PINARIA imponeva che le parti avendo già assolto ai CERTA VERBA e ai CERTA GESTA, nuovamente si recassero davanti al pretore. Il momento delle LITIS CONTESTAZIO si spostasse 30gg dopo. Il pretore per quando accadesse nella dichiarazione di guerra da quel giorno in poi ci sarebbe stato un COMPERENDINUM DIEM. 3 gg dopo si andava davanti al giudice nominato. La LEX PINARIA modifica la struttura formale anche della LEGIS ACTIO SACRAMENTI. La LEGGE PINARIA influisce anche sulle altre azioni di legge che si vengono a creare: le altre azioni di legge che sono quelle cognitive e di accertamento. Questa ultima azione di legge nata, quelle cognitive, meramente verbale non ha 87 più i GESTA. Si tratta meramente di CARMINA e quindi sono formati da strutture verbali. Le strutture verbali sono formate per CERTA VERBA e quindi per parole solenni che non possono essere modificate e che non si compongono anche di gesti. Soprattutto così anche la CONDITIO. Nella IUDICIS ARBITRIRE PUSTULATIO troveremo un rapporto causale; viene nominata la causa per la quale si agisce. Non troveremo più la causa soltanto nella CONDICTIO e quindi la LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM. Si tratta di un’azione ASTRATTA che non nomina la causa. Nelle azioni di legge precedenti cognitive nel SACRAMENTUM e nella POSTULATIO. Non viene più nominata la causa nella CONDICTIO. Io nella CONDICTIO dico che tu mi devi 100. O lo ammetti o lo neghi. La causa potrebbe essere una qualunque (mutuo, promessa di una vendita…), ma non viene nominata nelle parole della LEGIS ACTIO: è perciò astratta. Vuol dire che stante la struttura bifasica del processo Romano la casa non viene più enunciata nella fase giurisdizionale. Quindi non viene più enunciata davanti al pretore. Ovviamente davanti al giudice privato che viene nominato la causa dovrà essere esposta. Si dovrà poi indicare successivamente quale sia il motivo, ma non più nei CERTA VERBA. La LEGIS ACTIO per CONDICTIONEM è una rivoluzione nell’ambito delle azioni di legge. Viene resa la struttura di un’azione in modo astratto. Sarà poi la base quest’ultima nata tra le azioni di legge e cognitive, sarà la base sulla quale si formerà il processo formulare. Non è più il processo attuato nella fase IN IURE con dei CERTA VERBA, ma dai cosiddetti CONCEPA VERBA e cioè con parole che sono adattate al caso non più con un rito ma con delle strutture verbali più flessibili che possono rispondere meglio alle esigenze delle parti. 90 delle EX STIPULATIONES. In questa forma non ci sono GESTA ma solamente CERTA VERBA. Hanno la stessa forma nel SACRAMENTUM. Nella IUDICIS ARBITRILE POSTULATIO vi è per il caso della SPONSIO un momento in cui si agisce solo con un semplice scambio di domanda: l’avversario diceva NON OPORTERE che è un termine tipico del IUS CIVILE. Dal momento che tu neghi io pretore ti chiedo di darmi un GIUDICE od un ARBITRO. Anche in questo caso inizialmente, si poteva ritenere che la nomina del giudice che viene richiesta, fosse immediata e che la LEX PINARIA successiva alle 12 tavole abbia poi tra le disposizioni di legge una posizione iniziale. Quindi è la prima. Tutte le leggi dopo di essa hanno i 30gg di decorrenza, dopo di che si va davati al giudice. Le parole sono molto simili a quelle del SACRAMENTUM. Se non c’è pena e non c’è scambio di SACRAMENTUM non si corre nessun rischio: non si ha un’azione pericolosa nel quale si scorre un rischio. È un’azione in cui si inseguono i 10mila sesterzi che nella SPONSIO erano stati promessi. Si agisce SINE PENA e solamente con CERTA VERBA. Questo è uno dei casi della IUDICIS ARBITRILE POSTULATIO. Gli altri casi sono ad esempio  un secondo caso è quello di divisione ereditaria, un altro caso invece viene introdotto dalla LEX LICINIA sulla divisione di un qualcosa di comune anche se non fosse ereditaria. Questa azione è un’azione causale? L’unico esempio che abbiamo nei CERTA VERBA la causa è nominata: in questo caso la causa viene nominata. Questa è un’azione causale. La causa si nomina in tutti gli altri casi. Il fatto che noi leggiamo che viene nominata la causa nella IUDICIS POSTULATIO conferma che dovesse essere nominata anche la causa nel SACRAMENTUM IN PERSONAM. Si tratta di un’azione IUDICIS ARBITRILE perché poteva essere richiesto un GIUDICE UNICO oppure poteva essere richiesto per cause divisorie un ARBITER e cioè un soggetto che poteva avere il compito soprattutto per i giudizi divisori provvedere facilmente, e che aveva poteri in parte differenti da quelli del giudice. Si tratta di un arbitro che non avrebbe dovuto dare la sentenza in forma diretta. Nei giudizi divisori spesso viene nominato un arbitro anziché 91 nominare il giudice. Queste due più antiche azioni della prima fase del processo hanno la caratteristica di essere bifasiche: fase IN IURE (davanti al magistrato o al pretore), fase APUD IUDICEM (davanti al giudice o all’arbitro che viene nominato davanti alla POSTULATIO). Indica la causa. Si aveva poi una seconda fase in IURE dopo i 30gg. L’ultima azione di legge  Questa azione di legge è la LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM. È l’ultima nata, tanto che alcuni autori dicono che non sia nata su di creazione pontificia. Nasce in un periodo i cui il pretore già esiste, in cui gli scambi commerciali si sono identificati, in un periodo quindi molto moderno che non ha le caratteristiche primordiali che invece troviamo nel SACRAMENTUM. Viene introdotta da due leggi: la LEGEM SILIAM (introduce la CONDICTIO per i casi CERTA PECUNIAE) e la LEGEM CALPURNIAM (DE OMNI CERTA RE). Sono ascritte al III secolo: qualcuno dice che non c’è più giurisprudenza pontificale. Nel III secolo c’è ancora giurisprudenza pontificale. Avviene alla fine del III secolo la loro fine. Sono ancora i pontefici coloro che si occupano principalmente del diritto. La legge SILIA introduce i casi di CERTA PECUNIAE (una somma determinata) e con la legge CALPURNIA si ha la DE OMNI CERTA RE (la prestazione che viene dedotta in giudizio è una prestazione determinata: ho acquistato 10 schiavi e posso usare la CONDICTIO per ottenere 10 schiavi). La mia richiesta è una CONDICTIO su un bene e su un oggetto che sia determinato. Riprendono le parole del CONDICERE ma riduce tutto all’essenziale. Le parole che vengono usate sono parole solenni e certe. Quanto era stato imposto dalla LEX LICINIA e quindi i 30gg per la seconda udienza per andare davanti al giudice di nuovo, e li fare la LITIS CONTESTATIO per ricevere la nomina del giudice. Sono sottoposti con la LEGIS ACTIO PER CONDICTINEM che nasce dopo la LEX LICINIA: introduce già nei CERTA VERBA la lunghezza temporale di 30gg allo scopo quindi che venga nominato un altro giudice. La struttura assolve il CONDICERE sul quale Gaio dice che questa azione si diceva propriamente in termini tecnici CONDICTIO. Questa azione si diceva propriamente CONDICTIO perché l’attore 92 denunziava l’avversario a ricomparire in iure al 30°gg. Ma oggi non vi è nessuna DENUNTIATIO nelle azioni del processo formulare; è vero che noi chiamiamo CONDICTIONES le azioni IN PERSONAM anche se non contengono più la DENUNTIACTIO al 30°gg. Il termine proprio CONDICTIO compete soltanto alla LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM. Le CONDICTIONES saranno dette nel processo formulare in genere le azioni IN PERSONAM sono azioni che meritano per il loro carattere astratto una grande attenzione. Sono in quale modo una delle cause scatenanti dell’innovazione che poi attraverso la legge EBUZIA e attraverso la riforma GIULIA del XIV a.C. interverrà e darà come canone normale il processo per FROMULAD. I Romani si erano stufati del formalismo rigoroso per quanto riguarda i CERTA VERBA e i CERTA GESTA. Se si sbagliava una minima cosa si perdeva il processo. Si passa poi al processo formulare. Il discorso si congiunge in modo stretto a quella terza classificazione che Gaio aveva proposto dopo la contrapposizione IN REM e IN PERSONAM, dopo la tripartizione; la terza e cioè: quelle azioni che avevano valore di per se e quelle azioni che si fondavano sulla LEGIS ACTIO. I termini della soluzione di questo mistero si possono trovare quando si fanno i riferimenti alle antiche azioni di legge delle quali nel momento in cui Gaio scrive sopravvivono solamente due casi. Oggi non vi è nessuna finzione basata sulla LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM, oggi infatti sia che noi chiediamo del denaro per pecunia, sia che chiediamo una cosa determinata; oggi tuttavia noi quando chiediamo la somma determinata o la cosa determinata quando noi diciamo che questa DARI NOVIS OPORTERE INTENDIBUS e quindi significa che PRETENDIAMO. Questa cosa viene chiamata la mia pretesa. Quando noi chiediamo qualcosa non aggiungiamo nessuna finzione di CONDICTIO. Noi comprendiamo immediatamente che quando usiamo quelle formule con le diciamo che qualcosa ci è dovuto (OPORTERE) hanno valore di per se e non sono basate su una CONDICTIO. Hanno quindi un valore di per se. Alcuni esempi sono ad esempio 95 avesse delle parti del corpo simboliche non proporzionali al proprio credito. Questa azione era crudelissima. Le parti del corpo che vengono suddivise non devono essere proporzionali al debito che doveva essere saldato. Questo si aveva quando non accadeva nulla. Poteva accadere l’intervento di un VINDEX che è un garante. Se interviene un garante il quale invece è consentito di parlare al posto del malcapitato. Può opporsi all’esecuzione e proteggere il malcapitato nei confronti di ciò che vuole fare il creditore. Anche il VINDEX avrebbe dovuto avere la stessa condizione economica del malcapitato. Il VINDEX interviene e può opporsi a ciò che vuole fare il creditore. Il VINDEX non può dire che la sentenza del pretore era ingiusta. Tra la sentenza o la CONFESSIO e la MANUS IGNECTIO dovevano decorrere 30gg in modo che ci fosse un assorbimento spontaneo. Il creditore poteva trascinare il debitore in IURE se l’obbligo non veniva assolto. O il garante si oppone alla sentenza che può essere fatta solo attraverso CERTA VERBA: solo con cose di carattere formale. Non si può opporre però dicendo che la sentenza era ingiusta o che la sentenza era stata estorta e quindi era sbagliata. Il garante può dire solo motivi formali e non motivi sostanziali. Il garante ad esempio poteva dire che il malcapitato non era la stessa persona che aveva confessato. La MANUS IGNECTIO originale si mantiene in alcuni casi. 96 GIOVEDI’ 12/12/2019 Dovevano passare 30gg da quando una persona veniva giudicata: c’erano 30gg prima che si potesse passare all’uso della MANUS IGNECTIO. Le 12 tavole ci confermano che dovrebbe essere datata al 451, dopo di che si segue la procedura della MANUS IGNECNTIA. Il condannato viene portato nella casa del suo creditore; qui viene legato con dei lacci di cuoio del peso non superiore a 15 libbre. Si tratta quindi di un discreto peso. Tutto ciò costituisce la OBLIGATIO. In questo caso il condannato se ha da vivere del suo viene tenuto semplicemente in prigionia; se non ha da vivere dal suo il condannato deve essere sfamato dal creditore che lo tiene nella sua casa per una quantità di cibo che viene indicata dalle 12 tavole. Vi era la necessita dell’esposizione in tre mercati successivi al fine di un eventuale riscatto. Se fosse avvenuto questo riscatto si veniva a creare un rapporto obbligatorio tra il salvato e il salvatore. Il debito con il creditore invece veniva saldato con l’acquisto del condannato. Il liberatore poteva agire nei confronti del liberato con un'altra MANUS IGNECTIO. Il liberatore non aveva più un vincolo materiale nei confronti del liberato; ma aveva in realtà un vincolo immateriale che viene definito come GIURIDICO. Nel IV commentario si parlava della MANUS IGNECTIO. La formula inizia con un ‘poiché’ causale. Dal momento che tu non hai pagato ti pongo la MANUS. Colui che viene condannato può chiedere aiuto ad un VINDEX. A questa MANUS IGNECTIO si aggiungono altri casi di MANUS IGNECTIO: ci sono alcuni casi che prescindono dalla confessione o dal giudicato. Ci sono anche altri casi che vengono chiamati PRO IUDICATO: sono in qualche modo assimilabili al giudicato. Questi ultimi sono possibili grazie alla LEX PUBLILIA. Rappresenta anche il caso i cui si riscatta l’ADDICTUS dopo che ci siano stati i tre mercati. C’è anche un altro caso che è quello dato dalla LEX FURIA: colui che avesse delegato una somma maggiore di un tot di assi. Si ha anche un esito di una LEX VALIA che non è databile  questa legge rese il regime della 97 MANUS IGNECTIO come pura. Il termine pura indica che è priva del VINDEX. Quindi, la LEX VALIA generalizzò l’uso di una MANUS IGNECTIO, priva di VINDEX, nella quale MANUS IGNECTIO il malcapitato potesse togliersi da solo la mano di dosso e agire per conto suo: anche in assenza del VINDEX. Questo diventò il regime che venne generalizzato dalla LEX VALIA sulla base di alcune leggi di alcuni casi (EX QUIBUS LEGI) nei quali era stato consentito di agire PRO IUDICATO. Non più come nel caso del giudicato ma con casi che venivano assimilati. Si introducono, con alcune leggi, le più moderne che non hanno il VINDEX. Ci troviamo in situazioni che sono caratterizzate da una PUBBLICA NOTORIETÀ: non vengono perciò fatte con la sentenza del giudice, manca la confessione. Sono casi talmente evidenti perché si sono svolti in pubblico che non necessitano di un accertamento e hanno anche un tratto comune. La MANUS IGNECTIO che poi verrà detta ‘pura’, la parola PRO IUDICATO. In questi casi al malcapitato era consentito MANUS SIN DEPELLERE. Il VINDEX rimane tuttavia ancora necessitato per lungo tempo in alcuni casi. I casi sono quelli del caso del giudicato e del caso del DE PENSI. Il caso originario del IUDICATUM rimane dopo la LEX PLILIA (che consente di difendersi da soli: consente di fare delle azioni da soli) non si ha una difesa nel senso dell’appello. Si pensi che la MANUS IGNECTIO permane dopo il caso del giudicato e del DE PENSUM che è un risarcimento. Il creditore che è colui che ha pagato in queste situazioni può agire nei confronti del debitore originario. Ci sono due casi il caso del PENSUM e il caso del GIUDICATO. La MANUS IGNECTIO non la ritroveremo alla fine della repubblica: viene quindi a decadere. La notizia di questa origine non è meramente antiquariale. Verrà ritrovata anche nelle procedure più recenti come ad esempio l PROCESSO FORMULARE; oppure si troverà anche la procedura della COGNICTIO. Ci saranno delle riforme che verranno poi introdotte ai tempi di Giulio Cesare; per cui il debitore esecutato poteva cedere i propri beni senza perdere la propria vita. La rivalsa crudele è sul sangue
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