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Istituzioni di diritto romano istituzioni di diritto romano, Sintesi del corso di Istituzioni di Diritto Romano

Riassunto del libro di istituzioni di diritto romano

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 28/11/2014

Zelizel
Zelizel 🇮🇹

4.5

(23)

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Scarica Istituzioni di diritto romano istituzioni di diritto romano e più Sintesi del corso in PDF di Istituzioni di Diritto Romano solo su Docsity! C. Sanfilippo ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO essere titolare di diritti e destinatario di doveri. Romani no termini tecnici per esprimere questi 0 2 B Cconcetti: persona, designa solo l essere umano in generale, status, indicativo solo condizione di un individuo in relazione ad un sistema di rapporti (es. famiglia). • Le norma non hanno sempre per destinatari gli stessi soggetti, ad esempio filius familias non aveva capacità nel diritto privato (si pubblico e criminale), schiavo solo nel diritto criminale etc. Persone fisiche e persone giuridiche: enti morali che riguardo alla materia patrimoniale sono titolari di diritti e doveri. Presupposto per il riconoscimento della capacità giuridica è che la persona sia nata viva. Sabiniani: nato avesse dato qualsiasi segno di vita. Proculiani: vagito. Casi in cui il nascituro poteva essergli nominato un curatore (curatore ventris) che aveva i poteri del tutore. La persona cessa di esistere con la morte. Fino al II sec. La prova era data solo da dichiarazioni private (testationes). Status personae e capitis diminutio: capacità giuridica circoscritta agli uomini liberi (ius libertatis) > cittadini romani (ius civitatis) > e sui iuris (ius familiare). Sui iuris: pater familias, se di sesso maschile. Alieni iuris: persone sottoposte al potere di altri come il filii familias, le donne in manu e liberi in mancipio. Modificazioni dello status incidenti sulla capacità giuridica di d. privato dei soggetti: capitis deminutio: maxima quando è conseguenza della perdita della libertà media o minor: quando è conseguenza della perdita della cittadinanza. minima: quando è conseguenza di altri fatti che però influiscono sullo status familiare. Ignominia e infamia: concetto esistente già dalle XII Tavole, in età classica Infamia: coloro che per atti immorali perdono la publica stima: infamia mediata, conseguente a delitti infamanti e giudizi 0 2 B Ccivili basati sulla bona fides, o dalla vendita all asta di tutto il patrimonio da parte dei creditori; infamia immediata: colpisce una persona senza bisogno di giudizio (attori teatrali o gladiatori). Comporta la perdita del ius suffragii e del ius honorum. Addictio: condizionale per cui il debitore inadempiente veniva assegnato al creditore. Nexium: situazione del debitore affidato al creditore come “pegno”. Donna: struttura patriarcale della società romana. Totale incapacità nel diritto pubblico, no patria potestas. Classi e condizioni sociali: fino età repubblicana patriziato e plebe. Ultima età repubblicana nobiltas, ordo equestre e plebs. Periodo postclassico colonato: contadini e loro figli legati alla terra 0 2 B Ctanto da formare u tutt uno giuridico (alienazione col fondo etc.). Religione: A: religione pagana tollerante. B: cristianesimo contrastato per i suoi riflessi giuridici politici e sociali che presentava ( soprattutto rifiuto culto imperatore crimine publica) C: con avvento cristianesimo culto altra religione influisce capacità giuridica. Capacità di agire: capacità concreta di compiere atti giuridici. Romani riconoscevano capacità di agire indipendentemente dalla capacità giuridica. Possono agire in giudizio anche il filius famiglia, la persona in manu o in mancipio e lo schiavo, purchè non arrechino danno al patrimonio del soggetto rispetto al quale si trovano in protestate, in manu o in mancipio. Esclusione o limitazione della capacità di agire delle persone sui iuris. A) Età: la capacità di agire si acquista con il raggiungimento della pubertà. Sabiniani: habitus corporis, caso per caso. Proculiani: 14 anni uomo, 12 anni donna. IMPUBERES: infans il bambino nei primi anni di vita, infantia maior dai sette anni circa, solo atti a proprio vantaggio ma per atti svantaggiosi assistenza tutore. PUBERES: minore di 25 anni 0 2 B Ccapacità limitata in quanto se subiva danno un azione penale “popolare” rendeva ineficcace il negozio dannoso. Ultima fase imperiale venia aetatis: facoltà di amministrare il proprio patrimonio. B) Donna: appena uscita dalla tutela degli impuberi ricade sotto la tutela mulierum. C) Infermità: infermità di mente furor o dementia. Il furioso è sostituito nella sua attività dal curator furiosi. D) Prodigalità: curatore. Corporazioni: insieme di persone collegate dal perseguimento di uno scopo comune. Un primo gruppo è costituito dalle collettività politiche (es. stato Populus Romanus). Populus Romanus sempre e solo capacità di diritto pubblico (ius publicum), municipi e colonie anche ius privatum. Sodalitates (associazioni con finalità di culto) collegia (ass. professionali) solo ius privatum. 0 2 B CPrima assoluta libertà di associazione (XII Tavole) poi, nell età di Augusto, la lex Iulia de collegiis dopo aver sciolto tutti collegia esistenti ne esigette il riconoscimento per la formazione di nuovi. Fondazioni: complesso di beni destinati ad un fine. Diritto moderno personifica il patrimonio. Classici lasciato a una corporazione che destinava il reddito al fine determinato. 0 2 B CNell epoca cristiana i lasciti detsinati a scopi di beneficenza sono piae causae e sono soggetti distinti dalla chiesa in cui accedono. 0 2 B CCAPITOLO TERZO: L oggetto del diritto (patrimonio, le cose) Le cose: 0 2 B Cl interesse, oggetto del diritto, può essere rivelato dal soggetto oppure presunto in base 0 2 B Call id quod plerumque accidit. Le “cose” sono oggetti a sé stanti che hanno valore patrimoniale. Patrimonium: complesso di elementi (bona) che attribuiscono a un soggetto privato vantaggi economici. È diviso in res corporales (tangibili) e res incorporales (situazioni giuridiche oggettive; usufrutti etc.), sono vantaggi che il diritto consente di trarre dalle res corporales a soggetti a cui non appartengono, entrano nel patrimonio solo attraverso fatti giuridici. Res mancipi e nec mancipi: mancipatio. Res in patrimonio ed extra patrimonio. Res in commercio, res extra commercio. Res extra patrimonium. Res divini iuris: escluse dal commercio e extra patrimonium. Res humani iuris: in commercio e suscettibili di entrare a far parte del patrimonium, ad eccezione della res publicae. Res divini iuris: A) res sacrae: entrano a far parte della corporazione a cui è affidato il culto tramite una cerimonia pubblica (consacratio, dedicatio). B) res religiosae: sepolcri extracommerciabilità mediante seppellimento del cadavere. C) res sanctae: mura e porte della città, consacrazione religiosa, proprietà dello stato. Res umani iuris quarum commercium non est: A) res publicae: appartengono allo stato mediante la cerimonia della publicatio, appartengono al populus romanus. B) res universitatis: cose pubbliche che appartengono alle singole comunità politiche: civitates, municipi, colonie. Cose infungibili - species: considerate per la loro individualità specifica. Cose fungibili - Genere: genus, dotate tutte delle stesse caratteristiche qualitative, quindi prese in considerazione solo per la quantità. CAPITOLO QUARTO: I fatti giuridici Fatti giuridici: eventi che si verificano indipendentemente dalla volontà umana. -decorso del tempo -errore: Error iuris: giuridicamente irrilevante. Nel dir.rom. si ignoranza della norma, minore 25 anni. Error facti: rilevante in una serie di ipotesi stabilite, può anche attribuire validità a un atto invalido. Atti giuridici: 0 2 B Csi verificano per effetto dell umano volere (negozi giuridici) Negozio giuridico: ogni 0 2 B Cmanifestazione della volontà rivolta a uno scopo consentito dall ordinamento (causa). Solenni e non solenni. Unilaterali e bilaterali. Puri o clausule limitative (sub condizione, sub modo). A titolo oneroso e a titolo gratuito. Inter vivos e mortis causa. Elementi essenziali del negozio giuridico: la manifestazione di volontà e la causa. La manifestazione di volontà: espressa (qualsiasi mezzo) o tacita (si ricava implicitamente dal comportamento del soggetto) – diversa dal silenzio, alcuna volontà. Causa: il risultato ultimo nel quale tutti i motivi trovano realizzazione. Es.compravendita: scambio di una merce contro un prezzo. Elementi accidentali del negozio giuridico: clausule, precisazioni e delimitazioni non essenziali al negozio giuridico. Condicio: 0 2 B Cclausola per cui si fa dipendere l efficacia di una negozio da un avvenimento futuro e incerto. Futuro - Efficacia: condizione sospensiva. Incerto - Risoluzione: risolutiva. Romano solo 0 2 B Csospensiva. 1 L evento dedotto dalla condizione deve essere futuro, altrimenti sono condizioni 0 2 B Cimproprie. 2 L evento deve essere incerto, altrimenti sarebbe una scadenza. 0 2 B C3 L evento deve essere possibile. Romano favor testamenti condizione impossibile disposizione testamentaria, la successione veniva considerata valida (regula Sabiniana 0 2 B C) 4 L evento deve essere lecito, altrimenti il negozio è nullo. La condizione non poteva essere apposta ai c.d. actus legitimi (acceptilatio, mancipatio, cretio) certa verba no aggiunte o modificazioni. 0 2 B CSempre due stadi: condicio pendet (attesa) condicio extat (qualora l evento si sia verificato) inizia a produrre i suoi effetti come se fosse puro, in genere dal verificarsi della condizione (ex nunc), nel diritto giustinianeo nel momento del verificarsi della conclusione del negozio (ex tunc: efficacia 0 2 B Cretroattiva della condizione). condicio deficit (quando l evento non potrà più verificarsi) si considera il negozio come se non fosse mai stato concluso. CASO SPECIALE - condizione potestativa negativa apposta ad una disposizione testamentaria: Cautio Muciana: il destinatario acquista il lacito come se fosse puro, impegnandosi mediante stipulazione a restituirlo, qualora 0 2 B Cavesse compiuto l atto vietato. Dies: termine. Il termine è la clausula con cui si collegano ad un avvenimento futuro e certo (certus 0 2 B Can, non necessariamente certus quando) l efficacia di un negozio (termine iniziale, dies a quo) o atti commessi da chi era legato alla parte lesa da un precedente rapporto giuridico. Illecito extracontrattuale: non era precedentemente legato al danneggiato. La responsabilità: condizione giuridica di colui che, avendo commesso un atto illecito, è costretto 0 2 B C 0 2 B Ca subire la relativa sanzione. Perché all utore possa essere attribuita la responsabilità dell atto è necessario che: 0 2 B C1) l attoabbiaprodottoundanno(larealelesionediundirittoaltrui).Romani damnum solo quello di carattere patrimoniale, ma veniva tutelata anche lesione di un diritto non patrimoniale. 0 2 B C 0 2 B C2) l attosiaaddebitabilealsuoautore A che l autore abbia la capacità di intendere e di volere. B che 0 2 B Cl atto sia stato compiuto volontariamente. Le ipotesi della volontarietà sono: B.1 Dolo: la volontà 0 2 B Cdi compiere un atto pur sapendo che questo è lesivo di un diritto altrui. L atto è voluto come mezzo per il raggiungimento di un fine, la lesione è prevista solo come conseguenza 0 2 B Cdell atto. B.2 Colpa 0 2 B C: l atto è voluto ma senza alcuna previsione o coscienza del danno. La copla (culpa) significa dunque negligenza, imprudenza, imperizia. Cupla lata: quando il soggetto non osserva nessuna regola di diligenza. Culpa levis: quando la negligenza non è di particolare gravità. Culpa in abstracto: quando è commisurata alla diligenza media di un uomo assennato. Levis - abstracto 0 2 B CCulpa in concreto: quando è commisurata alla diligenza che l autore 0 2 B Cdell illecito suole usare nelle 0 2 B Ccose. 3) Che tra l atto e il danno vi sia un nesso di diretta. Custodia 0 2 B C: tipo di responsabilità che prescinde dal requisito di volontarietà dell atto. Soggetti detentori di una cosa latrui (comodatario). CAPITOLO QUINTO: La difesa dei diritti Il processo privato 0 2 B C 0 2 B C: l attività giurisdizionale, nell esperienza romana, prevede due tipi di processo: - processo criminale: quello che punisce fatti lesivi di interessi collettivi (crimina) e si svolge ad iniziativa di un organo dello stato) - processo privato: tutela gli interessi dei privati e 0 2 B Cnasce dall iniziativa dei diretti interessati. Il diritto soggettivo si configurava dal punto di vista 0 2 B Cdell azione con cui il titolare poteva tutelarlo. Il processo privato 0 2 B Cpresuppone un atto d impulso del titolare della situazione giuridica violata: 0 2 B C 0 2 B Cquesto atto d impulso è l azione (actio). In ogni lite giudiziaria (lis) troviamo due parti contrapposte: attore (att.) e convenuto (pas.) In origine entrambe le parti dovevano intervenire 0 2 B Cpersonalmente in giudizio, ad eccezione del pupillo (tutore), l adsertor libertatis (schiavo), qualunque cittadino assente per rei publicae causa. In seguito fu ammessa la rappresentanza processuale nelle figure del cognitor e del procurator. Nel diritto giustinianeo sopravvisse la sola 0 2 B Cprocura. L azione non si estingue con la morte ma s trasmette agli eredi, ad eccezione ATTIVO: dei diritti intrasmissibili (quelli che si estinguono con la morte del titolare; soddisfazione morale) PASSIVO: azioni penali. In antico tutte le azioni erano perpetuae, furono temporales (annales- carica) quelle introdotte dal magistrato. Da Teodosio II prescrizione trentennale. Tre diversi sistemi processuali: legis actiones, processo per formualas e le cognitiones extra ordinem. Le legis actiones Le legis actiones (il processo di cognizione): corrisponde al periodo storico el diritto quiritario (Ius quiritium). Caratteristica principale solennità, cinque schemi prestabiliti che trovano il loro fondamento nei mores e sono un rito simbolico costituito da gesti e parole sacramentali. Magistrato 0 2 B Ccome moderatore tra le parti. Tre legis actiones hanno come scopo l accertamento del diritto controverso (processo di cognizione), tutte due fasi: - - la prima alla presenza del magistrato (detta in iure): - si apre con la in ius vocatio, le parti pronunciano le parole e compiono i gesti della legis actio. - 0 2 B CLa prima fase si chiude con la lis contestatio, cioè con l invocazione dei testes. - - la seconda (detta in iudicio o apud iudicem) si apre alla presenza del iudex, privato cittadino scelto dalle parti e dal magistrato. - Il iudex pronuncia la sentenzia che non implica la coattiva osservanza della parte soccombente. Tre legis actiones che danno vita al processo di cognizione: 1) 0 2 B CLegisactiosacramento:lepartiaffermavanol appartenenzaadessediunacosa,da questo nasceva una scommessa (sacramentum) e si impegnavano a pagare, in caso di soccombenza, una summa sacramenti. 2) Legis actio per iudicis arbitrive postulationem: si applicava alle liti circa i crediti nascenti 0 2 B Cda stipulatio. L attore rivolgeva istanza al magistrato (postulatio). Non fa subire al soccombente la pena del sacramento. 3) Legisactiopercondictionem:fuintrodottadaunalexSiliapericreditiaventioggettiuna somma di denaro (certa pecunia) , estensione ai crediti aventi oggetto uan cosa (certa res). Le legis actiones esecutive (il processo di esecuzione): 0 2 B CHanno come scopo la coattiva soddisfazione delle ragioni già certedell attore: 1) Legis actio per 0 2 B Cmanus iniectionem: l attore che aveva vinto la lite, trascorso il termine (30 gg.) poteva trascinare in iure il debitore che, se non pagava o non interveniva per lui un vindex, veniva dato dal magistrato in balia del creditore che, dopo 60 gg. di prigionia e tre giorni di 0 2 B Cmercato, se nessuno si faceva avanti per pagare il debito, poteva vendere l addictus come schiavo o ucciderlo. Il debitore non poteva opporsi alla manus iniectio, era consentito solo che intervenisse per lui un 0 2 B Cvindex che mettendo in discussione il fondamento dell azione, poteva far riaprire un nuovo processo. 0 2 B C2) Legisactioperpignoriscapionem:consistevanell impossessarsidiunacosadel debitore (pignus). Si svolgeva extra ius ed era ammessa per i crediti connessi a una destinazione sacra o alla riscossione delle imposte, crediti dei soldati, acquisto cavallo o foraggio. Il processo per formulas Introdotto verso la fine della repubblica. È imperniato su un documento scritto (formula). È stato favorito dalla prassi del praetor peregrinus. Si divide in due stadi (in iure – apud iudicem), no riti solenni ma formula che contiene le istruzioni impartite dal magistrato 0 2 B C(praetor) al giudice per la decisione, le direttive generali sono da lui fissate nell Editto (che andrà a formare lo ius honorarium) I FASE 1) si apre con la in ius vocatio o con il vadimonium (promessa del convenuto di 0 2 B C 0 2 B Cpresentarsi). 2) L attore indica l azione che intende esperire e ne fa richiesta al pretore (postulatio) che può dare o denegare actionem. 3) ECCEZIONE: Se il convenuto paga il debito o ne giura 0 2 B Cl inesistenza, con un giuramento necessarium, il processo si arresta. Il ius iurandum in iure da causa vinta al convenuto. 0 2 B C4) Il pretore redige la formula, che il convenuto dvee accettare. Quest atto costituisce la nuova litis contestatio. Questa: - determina la soggezione delle parti alla decisione del giudice - blocca gli estremi della controversia rendendo irrilevanti le modificazioni del rapporto. - a questa è collegata la 0 2 B Cconsunzione dell azione (non è ammessa una seconda azione per il medesimo rapporto). ECCEZIONI: in materia di atti illeciti. II FASE (apud iudicem) 1) Il giudice emette la sententia che si accompagna al iudicatum: ordine del giudice che 0 2 B Ccostituisce la base per l esecuzione forzata, a meno che non venga impugnato, 0 2 B Cmediante appelatio rivolta extra ordinem all imperatore. 2) La condanna è sempre pecuniaria 0 2 B C 0 2 B CAll esecuzione sulla persona del debitore si affianca anche l esecuzione sul complesso dei suoi beni in forza di un decreto pretorio (missino in bona). Trascorsi i 30 giorni si nominava un magister bonorum che procedeva alla vendita in blocco dei beni. Il compratore subentrava nei diritti 0 2 B Cdel debitore con l obbligo di pagare i creditori. La bonorum venditio produceva infamia. Accanto alla venditio sorse la bonorum distractio, che consentiva la vendita di singoli beni nella misura necessaria a coprire il debito. PARTI DELLA FORMULA La formula: struttura variabile. Parti più ricorrenti (che non appaiono tutte 0 2 B Cin una medesima formula): 1) INTENTIO:esprimelapretesachel attorefavalereingiudizio 2) 0 2 B CDEMONSTRATIO: individua il fondamento della controversia (i presupposti dell azione) 3) CONDEMNATIO: il magistrato conferisce al giudice il potere di condannare o assolvere. 4) AIUDICATIO:ilmagistratoconferiscealgiudiceilpoteresingolecoseodirittiaunadelle parti (giudizi divisori). Al tre parti accessorie: a) T AXA TIO: limita 0 2 B Cl ammontare della condanna. b) EXCEPTIO: si 0 2 B Cutilizza quando il convenuto adduce l esistenza di un altro fatto che, se vero, renderebbe iniqua la condanna. Il pretore modifica la formula inserendovi una exceptio, di cui 0 2 B Cil giudice, in caso di condanna, dovrà accertare l inesistenza. Può essere exceptio doli o metus (convenuto vittima di inganno o violenza morale) etc. Caso importante: exceptio doli generalis: 0 2 B Cconcessa all attore che intende far valere una pretesa ingusta, contraria alla bona fides, anche se fondata sul ius civile. Le ecezioni sono dette peremptoriae se permanenti, o dilatoriae se possono essere 0 2 B CCAUSE ESTINTIVE DELLA SCHIAVITU : Manomissione civile Manomissione civile: Il servo acquista la libetà, divenendo liberto (cittadino romano) mediante 0 2 B Cl atto volontario del suo padrone per manumissio. Il ius civile riconosce tre forme di manomissione: 1) Manomissione testamento (mortis causa) disposta dal testatore. Lo schiavo diviene liberto senza padrone. 2) La manomissione vindicta. Prima si presentava in iure un adsertor libertatis, il domius non contraddiceva. Dalla fine della repubblica si svolge in qualunque luogo senza adsertor libertatis. Lo schiavo veniva toccato con la vindicta (verga), nel diritto giustinianeo diventa una dichiarazione. 3) La manumissio censo: iscrizio dello schiavo nell liste censuali degli uomini liberi. Manomissione pretoria Sono liberi di fatto ma schiavi iure civili e quindi privi di uno status civitatis. Non producono 0 2 B Cl acquisto della libertà (no formalità richieste dal ius civile). Il manomesso poteva tornare schiavo ma per evitare ciò il pretore introdusse la vindicatio in servitutem. Giustiniano li equiparò a tutti i manomessi con forme civili. Altre forme 0 2 B CIl dominus poteva pregare l erede, facendo testamento, di manomettere lo schiavo. Limitazioni alle manomissioni Due leggi: - la Fufia Caninia (2 a.c.) che impose di indicare nominativamente nel testamento e limitò il numero degli schiavi manomessi. - la Aelia Sentia (4 d.c.) che vietà la manomissione di uno 0 2 B Cschiavo minore di 30 anni da parte di un padrone minore di 20. Nell età imperiale avanzata (stoicismo) si delineò un movimento teso a favorire con ogni mezzo le manomissioni (favor libertatis). Questo si accentua con cristianesimo. Acquisto della libertà per disposizione di legge: circostanze particolari, indipendentemente dalla volontà del domino. Il diritto di patronato: liberto limitato diritto pubblico (no pubblici uffizi, da Augusto in poi 0 2 B C 0 2 B C 0 2 B Celiminabile attraverso la concessione dell anello d oro tipico dell ingenuo) e privato (no connubium con classe senatoria, 107). Il libero resta parzialmente vincolato al manomittente, detto patrono. Assume il suo prenome e il nome, non può accusarlo nei giudizi criminali, deve prestargli una serie di servigi (speciali munera di natura patrimoniale). 0 2 B CIl patrono succede all eredità del liberto senza eredi (bona). Obbligo reciproco di alimenti in caso di indigenza. Cessazione del diritto di patronato: 0 2 B Cl ingratitudine del liberto nei confronti del padrone può farlo tornare schiavo e viceversa quando il patrono compie gravi atti contro il liberto. 0 2 B C 0 2 B CCompleta equiparazione all ingenuo solo attraverso la restitutio natatlium (anello d oro). Persone in mancipio: i filii familias che il padre abbia emancipato ad altri e le donne in manu sono simili agli schiavi. Sono parificati ai liberi dal punto di vista dei diritti personali, dal punto di vosta patrimoniale = schiavi. La situazione cessa con la manomissione. Altre limitazioni: addicti e nexi (19), redempti ad hostibus (20), auctorati (21), coloni (22). Cap. II Status Civitatis - status civitatis: acquisto della cittadinanza; prerogative di diritto pubblico (ius suffragii, ius honorum) e di diritto privato (ius commercii, ius connubii, testamenti factio). I Latini: differenza tra prisci, coloniarii e Iuniani. I peregrini; i dediticii Aeliani. CITTADINANZA: solo il cittadino ha la piena capacità di diritto pubblico e privato (ius civile) - Pubblico: ius suffragii (diritto di votare nei comizi a cui sono attribuiti il potere legislativo, elettorale e giudiziario) ius honorum: diritto di essere eletti alle magistrature. - Privato: ius commercii: diritto di compiere atti giuridici nelle forme del ius civile ius connubii: diritto di contrarre matrimonio legittimo (iustae nuptiae) testamenti factio: diritto di disporre e ricevere per testamento patria potestas: potere giuridico assoluto riconosciuto al pater familias sui discendenti Tre categorie di cittadini CIVES ROMANI: la cittadinanza si acquistava per discendenza (iure sanguinis). Se era cittadino solo uno dei genitori il figlio seguiva la condizione del padre, se uniti in iustae nuptiae, in caso contrario della madre. Erano cives: lo schiavo manomesso con forme civili o per beneficio di legge quelli che la acquistavano per naturalizzazione (concessa sia a singoli che a gruppi) Editto di Caracalla (constitutio Antoniniana) 212 d.c. concesse la cittadinanza a tutti gli 0 2 B Cabitanti dell impero. Soppressa tripartizione. LATINI: Latini prisci o veteres: le antiche comunità viventi nel Lazio. Condizione giuridica assimilata a quella dei cives romani. Godevano, entro certi limiti, del ius suffragii, del ius commercii e del ius connubii con i cives. Latini coloniarii: divenivano tali andando a stabilirsi nelle colonie. Perdevano lo status civitatis, erano simili ai prisci ma con qualche limitazione (ius connubii). Latini iuniani: schiavi manomessi con forme pretorie o da un padrone che ne avesse la sola propriet pretoria. Muoiono come servi, il loro patrimonio torna al padrone. PEREGRINI: sono esclusi dal godimento del ius civile, ma possono contrarre con i cives relazioni tutelate dallo ius gentium. Peregrini diversi da stranieri (non sudditi). Sono detti peregrini dediticii quelle comunità che, per aver resistito ad oltranza, godono del ius gentium ma non hanno un proprio ius civile. A questi peregrini la Lex Aelia Sentia equiparò quei liberti che durante la schiavitù avevano subito pene infamanti. Cap. III Status familiae Antichi negozi giuridici: sponsio e mancipatio. Capacità giuridica e capacità di agire: presupposti e definizione. - status familiae: la distinzione romana tra sui iuris e alieni iuris. Puberi e impuberi. Limitazioni della capacità di agire: tutela degli impuberi e tutela delle donne; i tre tipi di tutela (legitima, testamentaria, dativa) e la funzione dell’istituto; l’auctoritas tutoris. La cura: furiosus, prodigus e minore di 25 anni (la lex Laetoria). La famiglia romana non è fondata sulla base di un vincolo di sangue (cognatio 122) ma su un comune vincolo di soggezione giuridica ad un capo (adgnatio). Il pater familias ha un potere assoluto: la potestas che si divide in patria potestas sui figli e in dominica potestas sugli schiavi. Sono sottoposte al padre le donne in manu (entrate nella famiglia per matrimonio) e le persone in mancipio. I discendenti diventano sui iuris 0 2 B Calla morte del pater familias, ciascuno pater familias. L iniseme di queste famiglie forma la famiglia communi iure. Gens sono le famiglie che conservano un nomen comune. Nei rapporti esterni solo il pater familias è sui iuris, tutti gli altri sono alieni iuris. ACQUISTO E PERDITA DELLA PATRIA POSTESTAS Il pater familia acquista la patria potestas sui figli attraverso il matrimonio legittimo dalla nascita. Si presumono da lui procreati i figli nati dalla moglie. Altri modi: 1) legittimazione dei figli naturali 2) mediante adoptio di persone a lui estranee È perpetua e si estingue con la morte del pater o con la capitis deminutio del soggetto: capitis deminutio: maxima quando è conseguenza della perdita della libertà media o minor: quando è conseguenza della perdita della cittadinanza. minima: quando è conseguenza di altri fatti che però influiscono sullo status familiare. CASO SPECIALE: emanicipatio (proscioglimento dalla potestà paterna) Si usava un espediente: una disposizione delle XII Tavole perdita potestas padre che avesse venduto per tre volte suo figlio. Il pater così vendeva per tre volte il figlio con la forma della mancipatio. Essendo a questo punto estinta la patria potestas, il figlio cadeva in mancipio del pater 0 2 B Cche con un ulteriore manomissione lo rendeva sui iuris. Anche figlie e discendenti con una sola vendita. CONTENUTO PERSONALE DELLA PATRIA POTESTAS Potere riconosciuto dai mores Pater poteva mettere a morte i discendenti Ius vendendi (in seguito solo per realizzare la mancipatio, abolita da Giustiniano) Ius noxae dandi 0 2 B Cper mancipare all offeso un membro della sua famiglia Vindicatio filii contro chiunque tenesse presso di se i suoi sottoposti CONTENUTO PATRIMONIALE DELLA PATRIA POTESTAS Vantaggi padre; svantaggi no responsabilità padre Alcuni casi i terzi contraenti con alieni iuris possono convenire in giudizio con pater familia (come schiavo, actio quod iusss, insitoria, exercitoria) Peculio appartiene al figlio. Peculio castrense, è del figlio ciò che viene acquistato in quanto militare (prima mortis causa poi inter vivos). Da costantino peculio quasi castrense, figlio cariche pubblici uffici o ecclesiastiche o libere professioni. Figlio bona maternae bona maternis generis o matrimonio (padre usufrutto) Età giustinianea ogni suo acquisto gli appartiene Cap. IV Il Matrimonio Matrimonio: presupposti ed elementi qualificanti (coabitazione e affectio maritalis; parallelo con il possesso). Conventio in manum (confarreatio, coemptio, usus). Gli sponsali e l’arra. La dote: tipi e modi di costituzione. Il diritto romano considera il matrimonio uno stato di fatto (res facti), cionostante sarebbe sbagliata una concezione materialistica (affectio maritalis). Il matrimonio romano si perfeziona e perura quando sussistano sue elementi fondamentali: - La coabitazione: i coniugi devono essere considerati coabitanti alla stregua degli usi sociali, la coabitazione si inizia in modo pubblico con 0 2 B Cl ingresso solenne della sposa a casa del marito - La maritalis affectio: la reciproca intenzione dei coniugi di convivere monogamicamente come marito e moglie. La m.a. può essere desunta Dativa: nomina del tutore (tutor dativus) da parte del pretore. Da questo tipo di tutela nascono le 0 2 B Ccause d esonero (excusationes), estese in seguito anche al tutore testamentario e legittimo. POTERI DEL TUTORE - Infans: il tutore compie da solo e in nome proprio tutti gli atti giuridici 0 2 B Cnecessari, salvo l obbligo di trasferire gli effetti al pupillo (rap. Indiretta) Infantia maior (7 anni): È 0 2 B Cil pupillo che compie l atto al quale assiste il tutore che da la sua approvazione. Validi negozi pupillo solo se vantaggiosi. RESPONSABILITà DEL TUTORE – I poteri del tutore furono limitati quando la tutela si affermò come istituto di protezione del pupillo. Il tutore doveva usare, nell gestione della tutela, la diligenza del bonus pater familias, quindi rispondeva per dolo e per colpa lieve. - Il tutore, già in epoca antica, doveva presentare una contabilità del patrimonio del pupillo separata dalla sua, la sottrazione era di natura penale (in duplum) e infamante. - Per la cattiva amministrazione del tutore esisteva un actio tutelae infamante ma di buona fede, 0 2 B Cche ammetteva quindi l esame della rettitudine del tutore. Fu poi estesa al caso di colposa astensione del tutore (cessatio) - In età imperiale il tutore doveva prestare una garanzia di salvaguardia del patrimonio del pupillo consistente in una promessa sotto forma della stipulatio. CONTUTELA: quando allo stesso pupillo sono nominati più tutori, o perché così ha disposto il testatore (testamentaria) o perché più di una persona si trova nello stesso grado di parentela (legittima). Prima responsabilità solidale poi divisione dei compiti. FINE DELLA TUTELA: quando il pupillo abbia raggiunto la pubertà. Inerenti al tutore: - morte del tutore - capitis deminutio maxima e media (la minima solo per la tutela legittima perché tutore esce dalla famiglia) 0 2 B C- la rimozione del tutor suspectus (accusa popolare che portava all ifamia) -la rinuncia - la pazzia del tutore Inerenti al pupillo - morte del pupillo - tutte le sue capitis deminutiones TUTELA MULIERUM: la donna sui iuris era sottoposta fino ai 12 anni alla tutela impuberum, 0 2 B Cuscitane ricadeva sotto la tutela mulierum. L incapacità della donna era limitata a quegli atti che potevano causare pregiudizio economico al gruppo (levitas animi), atti di acquisto ma non ad esempio alienazione delle res mancipi, no agire in giudizio, no fare testamento, manomettere etc. Il tutore legitimus poteve cedere ad altri la tutela mediante in iure cassio. Il padre poteva lasciarle per testamento la scelta del tutore In mancanza del tutore no tutore dativus come ipuberi La donna poteva liberarsi del tuotore testamentario o dativo mediante la coemptio fiduciae causa. Conveniva in manum di una persona di fiducia che la mancipava al tuote che voleva che a sua volta la manometteva acquistandone la tutela. Sotto augusto no tutela con tre figli se ingenua, quattro se liberta. Sotto claudio no tutela. 0 2 B CCURATELE: Già dalle XII Tavole l amministrazione del patrimonio del furioso (alienato) era affidata a un curator. Si poteva dare un curatore per tutto il patrimonio o per certa res. La curatela consisteva in una protezione limitata al campo patrimoniale, mentre la tutela conferiva un potere sulla persona (il tutore si dà alla persona, il curatore al patrimonio). 0 2 B CI due istituti si fondono nell età giustinianea. Le principali specie di cura sono: la cura del furioso 29 la cura del prodigo 28 0 2 B Cla cura del mionore di 25 anni 26 la cura absentia nomine, per l amministrazione del patrimonio 0 2 B Cdell assente la cura ventris 15 DIRITTI REALI CAP. I Natura dei diritti reali Diritto reale: diritto di esercitare un potere di godimento e talora di disposizione su determinati 0 2 B C 0 2 B Coggetti. Può farsi valere erga omnes. L azione di tutela è un actio in rem: azione che mira ad affermare una pretesa sulla cosa, che può esperirsi contro chiunque entri in una relazione tale con la cosa da ledere il diritto del titolare. Diritto di obbligazione: riconosce ai singoli il diritto che un altro presti a loro favore una data attività economica. Risultato economico raggiunto mediante il 0 2 B Cpotere che l ordinamento giuridico riconosce al titolare (titolare) di pretendere che il debitore 0 2 B Cesplichi in suo favore un attività patrimoniale (dare, facere, praestare). Può farsi valere solo nei confornti della persona obbligata (actio in personam). DIRITTI REALI: propietà (cosa che appartiene al titolare del diritto diritti reali su cosa altrui (titolare solo alcuni poteri) diritti reali di godimento (usufrutto) diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca) CAP. II La proprietà 0 2 B CASPETTI DELLA PROPRIETA : la signoria, il potere immediato, assoluto e indipendente che il proprietario esercita sulla coa. La pertinenza 0 2 B C: l oggetto della proprietà appartiene al titolare in modo completo ed esclusivo. 0 2 B C 0 2 B CL ELASTICITA DEL DOMINIO: il diritto del proprietario, anche se temporaneamente compresso 0 2 B Cdall esistenza di diritti altrui, tende ad espandersi quando questi diritti altrui vengono a cessare. 0 2 B C 0 2 B C 0 2 B CL INDIPENDENZA: non dipende dall esistenza dell altrui proprietà 0 2 B C 0 2 B CLIMITAZIONI: nell interesse pubblico (espropriazione) e nell interesse privato (rapporti di vicinanza tra immobili, servitù legali etc.) La proprietà è la più indipendente e assoluta signoria, in 0 2 B Catto o in potenza, riconosciuta su una cosa dall ordinamento giuridico. 0 2 B COGGETTO DELLA PROPRIETA : ogni cosa, mobile o immobile, purchè corporale. Le res incorporales 34 sono gli stessi diritti. Beni immobili: i confini dei campi erano determinati con una cerimonia sacra detta limitatio (si recintava il fondo con una striscia di terreno limes). Quelli non limitati erano gli agri arcifinii. Il proprietario del suolo era sempre proprietario anche dello spazio sovrastante e sottostante (inammissibilità di una proprietà di un edificio separata per piani). 0 2 B C 0 2 B CTIPI DI PROPRIETA : 1 DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (quiritaria): L antico ius civile tutelava solo questa proprietà dai caratteri religiosi e formalistici. È accessibile ai soli cives e si applica solo al suolo italico. 0 2 B C2 PROPRIETA PROVINCIALE: le terre conquistate fuori dalla penisola spettavano al populus romano (e poi ai princeps) e i concessionari ne avevano solo un godimento economico, in cambio delquale pagavano un canone detto stipendium per le province senatorie e tributum per quelle imperiali. 0 2 B C3 PROPRIETA PRETORIA (o in bonis habere): attività del pretore intesa a tutelare il compratore di una res mancipi 0 2 B Cche non l avesse ricevuta con la forma solenne della mancipatio. Il pretore 0 2 B Cconcedeva prima una exceptio con la quale l acquirente poteve evitare la condanna. Poi lo tutelò di fronte a terzi, concedendogli un azione reale fittizia detta Publiciana con la quale esso poteva pretendere da chiunque la restituzione di una cosa come se fosse sua. Dominium ex iure quirintium alienanti, godimento acquirente. IL CONDOMINIO: quando la proprietà spetta in concorrenza a due o più soggetti sulla medesima res. Può essere una comunione volontaria (società) o incidentale. 1: nel vero condominio ciascun 0 2 B C 0 2 B Ccondomino ha l intero diritto di proprietà sull intera cosa, ma poiché tutti egual diritto hanno gli altri condomini, i diritti si limitano reciprocamente (quote ideali). 2 Communio pro diviso: quando le cose sono distinte ma alcuni diritti accessori spettano in comune (es.una servitù di passaggio). Origini: dericva dalla consortium ercto non cito (Gaio), che si instaurava tra gli eredi alla morte del padre: tutti potevano compiere da soli gli atti di alienazione del bene. Da questo si passò alla situazione per cui ciascun condomino era libero di compiere solo gli atti di disposizione che 0 2 B Cinvestivano la sua quota, chiedendo il consenso agli altri per il resto. L inosservanza di tali limiti legittimava la prohibitio degli altri condomini. Altre conseguenze del condominio sono: - Il ius adcrescendi: se una quota viene lasciata libera il diritto degli altri si espande (elasticità del dominio) - in caso di morte passa agli eredi. - i frutti e le spese sono divisi in base alle quote. - lo scioglimento, favorito dalla legge romana, avviene 0 2 B Cattraverso in iure cessio della quota ad uno dei condomini, alienazione a terzi della res. L azione 0 2 B Cè detta actio communi dividundo la cui forma contiene l adiudicatio 78. 0 2 B CMODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA A TITOLO ORIGINARIO (nei quali si prescinde da ogni rapporto con un precedente proprietario) - Presa di possesso di una cosa che sia di nessuno: res nullius (nessun proprietario) res derelicta (cosa abbandonata) A) OCCUPAZIONE: Scuola sabiniana: considerava res nullius le cose abbandonate fin dal 0 2 B Cmomento del loro abbadono, quindi l occupazione si configurava come originario acquisto 0 2 B Cdell occupante. Scuola Proculiana 0 2 B C: considerava l atto della derelizione come una traditio in 0 2 B C 0 2 B Cincertam personam, un abbandono fatto con l animo di fare acquistare il dominio all ignoto che le avrebbe occupate (in questo caso a tutolo derivativo), per le res mancipi quindi il relativo acquisto si sarebbe perfezionato con la successiva usucapione. B) NVENZIONE DEL TESORO: scoperta di qualsiasi cosa mobile di pregio di cui non si possa 0 2 B Cidentificare il proprietario. Fino all età di Adriano (138 d.c.) il tesoro spettava al proprietario del 0 2 B Cfondo, secondo adriano se l inventore persona diversa dal propietario tesoro diviso in 2. 0 2 B CC) ACCESSIONE: unione di una cosa accessoria a un altra principale. Il propietario della principale acquista anche al proprietà di quella accessoria. I requisiti perché questo avvenga sono la: - congiunzione: di cosa mobile a cosa mobile (scrittura con inchiostro sulla carta, tintura con porpora, pittura, intessitura etc.) di cosa mobile a cosa immobile (semina con semi altrui, secondo anche quelli prima, giustinianeo buona fede anche quelli percepiti prima solo se ancora extantes, secondo tutti. Tutelava solo il dominium ex iure Quirintium, per la proprietà pretoria fu 0 2 B Cintrodotto l actio Publiciana. B) ACTIONES NEGATIVAE: azioni in rem che respingono chiunque pretenda di esercitare una 0 2 B Cservitù o un usufrutto sulla cosa dell attore, pur non contestandone la proprietà. Il convenuto è 0 2 B Cinvitato dal giudice ad evitare in futuro altri atti di turbativa. Il nome deriva dall accertamento 0 2 B Cdell inesistenza di un diritto del convenuto. Prima forma legis actio sacramento in rem poi petitoria. 0 2 B CTUTELA DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE NEI RAPPORTI DI VICINATO: A) ACTIO FINIUM REGURANDORUM: per gli agri arcifinii conteneva nella formula una aiudicatio che permetteva al giudice di assegnare e modificare i confini. B) ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE: contro il proprietario del fondo che avesse modificato il deflusso delle acque. C) INTERDICTUM DE GLANDE LEGENDA: entrare a giorni alterni nel fondo limitrofo per raccogliere i frutti caduti dagli alberi sul confine. 0 2 B CD) CAUTIO DAMNI INFECTI: promessa di risarcire un potenziale danno causato dall immobile 0 2 B Cvicino pericolante. Se non procede alle riparazioni prima co-possesso dell immobile, poi pretore minacciato dal danno possesso esclusivo immbobile. CAP. III possesso POSSESSO: materiale detenzione di una cosa, indipendentemente dalla questione se egli ne abbia diritto o no. Situazione fondata su elementi fattuali (res facti). Varie figure di possesso: - Possessio ad interdicta (perfetto): rapporto con la cosa che permetta di riferire alla persona 0 2 B Cl appartenenza di essa (corpore possidere) intenzione, in buona o mala fede, di tenere la cosa per se (animus possidendi). Tutela mediante interdetti pretorii. - Naturalis possessio: mera detenzione materiale della cosa per conto di un altro. No animus possidendi (no protezione mediante interdetti). Protezione per chi ne ha realmente il possesso (animus possidendi), corpore possidere mediante il detentore - Possessio civilis o ad usucapionem: il possessore ha un titolo su cui è fondato il possesso (anche se viziato e insufficente a produrre la proprietà). Acquisto mediante usucapione. 0 2 B CACQUISTO DEL POSSESSO: quando il soggetto attua la detenzione e l animus possidendi. A titolo originario (materiale apprensione della cosa) o derivativo (consegna della cosa mobile 0 2 B Call acquirente, si attua mediante la traditio, senza iusta causa o animus dominii trasferendi altrimenti proprietà). Traditio non per forza fisica (traditio clavium – chiavi, traditio longa manu – vengono indicati confini dal terrazzo). In altri caso tradito si realizza attraverso il semplice consenso. Traditio brevi manu: per chi ha per 0 2 B Cse la cosa a titolo di mera detenzione, acquisto dell animus possidendi così da far nascere una possessio ad interdicta. Figura inversa constitutum possessorium: quando chi ha il possesso ad interdicta di una cosa inizia a tenerla per conto di un altro. CONSERVAZIONE E PERDITA DEL POSSESSO Perdita: il venir meno del corpore possedere 0 2 B C(pratica disponibilità del possessore) o dell animus possidendi. Può estinguersi per la sopravvenuta incommerciabilità della cosa o per la capitis deminutio maxima del possessore (possessore dominus). 0 2 B CCASI ANOMALI – in mancanza dell animus possidendi il pretore considera possessio ad interdicta: - il possesso del creditore – il possesso del precarista (cosa concessagli e revocabile dal concedente – il possesso del sequestratario. DIFESA DEL POSSESSO: proteggono solo il possesso non affetto da vizi (a parte de vi armata 0 2 B Cche spetta atutti) due categorie di interdetti tutelate dall editto pretorio: - retinendae possessionis: proteggono il possessore da molestie turbative, proteggono sempre il possessore attuale. Interdictum uti possidetis: ha il sopravvento il possessore attuale. Interdetto proibitorio mira ad impedire che si modifichi lo stato di fatto. Reciperandae possessionis: fa recuperare il possesso a chi ne è stato spogliato. - reciperandae possessionis: fanno recuperare il possesso a chi ne è stato spogliato. Interdictum de vi: assicura il recupero della cosa a colui che sia stato spogliato violentemente del possesso. Interdictum de vi armata: violenza esercitata con armi. QUASI POSSESSIO: colui che gode di un diritto diverso dalla proprietà (servitù o usufutto). Nel diritto giustinianeo con quasi possesso si intende il possesso di una cosa incorporale, anche definito possesso iuris (contrapposizione a possesso rei). CAP. IV le servitù Sono diritti reali di godimento su cosa altrui attraverso il quale si viene a creare un vincolo di subordinazione del fondo servente a favore di quello dominante. La subordinazione è indipendente dai propretari. Principi fondamentali: a) nulli res sua servit: non può sussistere se non per fondi appartenenti a proprietari diversi. 0 2 B Cb) il contenuto della servitù non può consistere nell obbligo di tenere una condotta attiva (facere). 0 2 B Cc) ilcontenutodellaservitùdveerispondereadun esigenzaobbiettivadelfondo stesso e non da un esigenza personale e soggettiva del proprietario. No alienazione servitù senza alienazione del relativo immobile. d) perpetuitàdellaservitù e) vicinitas dei due fondi. f) Indivisibilità della servitù (la servitù si intende 0 2 B Csempre estesa a tutto l immobile e non a una parte di esso). In caso di condominio occorre la partecipazione di tutti i condomini. CLASSIFICAZIONE: le servitù si distinguono in Rustiche: costituite a favore di un fondo agricolo, 0 2 B C 0 2 B Csono: aquaeductus: far passare l acqua per l irrigazione iter: passaggio a piedi o a cavallo actus: passare cin carri, bestie e greggi a cui ne seguirono altre Urbane: costituite a favore di un edificio o di una villa. Si dividono in: iura stillicidiorum: di scoli e 0 2 B Cgrondaie iura parietum: appoggiare travi o pareti all edificio iura luminum: sopraelevazione di un altro edificio, luce o panorama Nel sistema giustinianeo si distinguono le servitù prediali (di cui sopra) e le servitù personali (usufrutto, uso, bitazione, animali, schiavi. Concetto erroneo perché non applicabile il rapporto 0 2 B Cobbiettivo tra due immobili, la perpetuità e l indivisibilità. 0 2 B CCOSTITUZIONE DELLA SERVITU : i due fondi devono essere in suolo italico. Lo ius civile riconosce i seguenti modi: a) il legato per vindicationem: mortis causa, il testatore dispone la servitù a carico del suo immobile in favore di un immobile altrui b) la mancipatio servitutis: per le sole servitù rustiche che erano res mancipi c) lainiurecessioservitutis:pertutteleservitù d) la aiudicatio: disposta dal giudice 0 2 B Cnei giudizi divisori e) l usucapione:soloperildirittoromanoantico Per i fondi posti fuori dal suolo italico: pactionibus et stipulationibus (patti e stipulazioni) che divenne in seguito la forma ordinaria per la costituzione inter vivos della servitù Nel diritto giustinianeo anche longis tempori praescriptio: termini della normale usucapione della proprietà immobiliare. ESTINZIONE: a) Per rinuncia del titolare del fondo dominante mediante in iure cessio, il proprietario del 0 2 B Cfondo servente afferma in iure l inesistenza della servitù. b) Per non uso della servitù che produce una prescrizione estintiva per il titolare del fondo 0 2 B Cdominante. c) Perconfusione,quandovienemenol appartenenzadeiduefondiaproprietaridiversi d) Per perimento totale del fondo dominante o servente e) Per mutatio rei, quando diventa impossibile 0 2 B Co inutile l esercizio della servitù 0 2 B CDIFESA: la servitù è diritto reale quindi tutelata da un actio in rem (79) detta vindicatio servitutis. 0 2 B C 0 2 B CLa formula è l inverso dell actio negativa chiamata actio confessoria. Compete al proprietario del fondo dom. contro il prop. del fondo servente. a completare la tutela mezzi analoghi a quelli della proprietà. 0 2 B CCAP. V L usufrutto e i diritti analoghi 0 2 B CL usufrutto è un diritto reale sua una cosa che conferisce al titolare il potere di usare una cosa e di percepirne i frutti, ma non gli attribuisce alcun potere sulla substantia (condizione giuridica e destinazione economica) della cosa che continua ad essere del proprietario, che viene detto nudo 0 2 B Cproprietario. L usufrutto è intimamente connesso alla persona quindi si estingue con la morte o 0 2 B C 0 2 B Ccon la capitis deminutio. L oggetto dell usufrutto deve essere inconsumabile. 0 2 B C 0 2 B CL usufruttuario prima di iniziare l esercizio del suo diritto deve prestare una cautio fructuaria 0 2 B C(promessa criteri di un bonus pater familia, restituire la cosa, no dolo). L usufruttuario non può apportare alcuna modifica alla cosa (neanche servitù attive). Deve sopportare le spese in fructus e anche quelle in rem. 0 2 B CCOSTITUZIONE: come per la servitù esclusa mancipatio e l usucapio. Quindi legato per 0 2 B Cvindicationem, in iure cessio, l adiudicatio a cui si aggiunge la deductio. Più pactionibus e stipulationibus. In età giustinianea anche usufrutto legale. ESTINZIONE: è inalienabile. Può estinguersi per cause obbietive: a) perimento totale 0 2 B Cdell oggetto. Perimento parziale usufrutto parte superstite. b) Mutatio rei: mutamento della cosa tale da revocabile dal mandante, cessionario no certezza. Epoca classica concessione al cessionario stesse azioni del cedente. Notifica cessione al debitore. Diritto giustinianeo: 0 2 B Ccessione riconosciuta. TRASMISSIBILITA EREDITARIA: nella successione si trasmettervano anche obbligazioni. Interv vivos solo crediti, no debiti. GARANZIE DELLE OBBLIGAZIONI GARANZIE REALI - mezzi che conferiscono al creditore un diritto reale su un bene appartente al creditore. 1) Pegno 2) Ipoteca GARANZIE PERSONALI 0 2 B C 0 2 B C– affiancano all obbligazione un altra obbligazione sussidiaria o accessoria - Garanzie personali offerte dal DEBITORE: 1) Arra: oggetto di valore che il compratore consegnava al venditore alla fine di una compravendita 2) Stipulazione penale: promessa fatta dal debitore mediante stipulatio di pagare una penale in 0 2 B Ccaso d inadempimento. Si applica alle obbligazioni facere. 3) Costituto di debito proprio: 0 2 B Cpromessa informale con cui il debitore s impegna ad adempire a una scadenza. Aggiunge la tutela pretoria del constitutum. 4) Il giuramento: è prestato dal minore di 25 anni che in questo modo non può più invocare la restitutio in integrum. - Garanzie personali offerte da un TERZO: 1) Constituto di debito altrui 2) Mandato di credito: mezzo per tutelare il mandatario che ha prestato una somma sotto richiesta del mandante. Risarcimento del danno. 3) Adpromissio: intervento accanto al debitore principale di un terzo che si assume mediante stipulatio il medesimo debito. Tre forme - sponsio e fideipromissio accedevano solo alle obbligazioni verbali, efficacia biennale e intrasmissibili agli eredi. Possibile diritto di regresso del garante che aveva pagato nei confronti del garantito. - fideussio: applicabile a tutte le obbligazioni, efficacia illimitata e trasmissibile ereditariamente. Fideiussore stesso piano del debitore principale. Prima non era ammesso il diritto di regresso, poi creditore soddisfatto 0 2 B Cpoteva cedere al fideiussore l azione che aveva per rivolgersi contro il debitore. Da Giustiniano solo fideiussio, però il fideiussore poteva essere chiamato in giudizio solo dopo il debitore principale e per il debito residuo. Sentaconsulto Velleiano (46 dc): vietò alle donne di intercedere per i debiti altrui. ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ESTINZIONE IPSO IURE (si verifica iure civili) A) SOLUTIO: atto formale mediante il quale il debitore si liberava dal vincolo che lo legava al creditore. Efficacia estintiva grazie alla formula solutio per aes libram. 0 2 B CI giuristi classici riconobbero efficacia estintiva all adempimento in se che doveva avvenire: - prestazione adempiuta in modo esatto e completo (eccezione consenso 0 2 B C 0 2 B Ccreditore) - l adempimento poteva essere fatto anche a un terzo. Si distinguono l adiectus 0 2 B Cabilitato a ricevere ma non può agire; e l adstipulator mandatario a riscuotere munito di azione. - 0 2 B Cadempimento personale del debitore per prestazioni inerenti l abilità (in facendo). B) ACCEPTILATIO: come la solutio per aes libram ma per le obbligazioni verbis o litteris. Formale domanda rivolta dal debitore al creditore. In seguito servì per rimettere un debito che non era stato pagato. C) CONTRARIUS CONSENSUS: convenzionale modo di scioglimento delle obbligazioni nudo consensu (senza forma solenne). D) REMISSIONE DEL DEBITO: rinunzia del creditore alla riscossione del proprio credito, mediante solutio per aes libram o acceptilatio. E) NOVAZIONE: trasfusione di una precedente obbligazione (estinta) con una nuova con il medesimo contenuto economico (idem debitum). La nuova obbligazione deve contenere un elemento di novità (aliquid novi), mutamento soggetti soppress. o aggiunta di uan condizione. 0 2 B CUnico criterio per distinguerla da nuova azione è l intenzione delle parti (anumus novandi). Mezzo usato stipulatio. F) LITIS CONTESTATIO: novazione necessaria nel processo per formulas. 0 2 B CG) IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE: di carattere obbiettivo non imputabile al debitore. Non opera se il debitore è in mora. H) CONFUSIONE: creditore e debitore I) MORTE DEI SOGGETTI: solo crediti e debiti intrsmissibili L) CAPITIS DEMINUTIO DEL DEBITORE: intrasmissibilità al successore universale inter vivos. M) DIES AD QUEM (RINVIO): per efficacia del termine finale N) PRESCRIZIONE ESTINTIVA: 0 2 B Cprescrizione dell azione O) COMPENSAZIONE: reciproche obbligazioni tra i soggetti. Obbligo dei banchieri di dedurre dal 0 2 B Cdebito l ammontare del credito del debitore (anche debitori fallito). Giustiniano estinzione ipso iure 0 2 B Cdell esistenza di obbligazioni reciproche, solo per crediti di denaro e accartati (liquidi). No compensabili debiti nascenti da deposito, comodato, violenza, furto, fisco. ESTINZIONE OPE EXCEPTIONIS (si verifica iure pretorio, il pretore inserisce una exceptio in favore del convenuto) A) PACTUM DE NON PETENDO: il creditore si impegna a non richiedere 0 2 B Cmai più l adempimento. No effetti obbligatori secondo il ius civile quindi il pretore concede una 0 2 B Cexceptio pacti conventi che non estingue l obbligazione ma la rende inutile. INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CAUSE – Vis Maior 0 2 B C(forza maggiore) o caso fortuito: l obbligazione è estinta ipso iure se non può più adempiersi per sopravvenuta impossibilità obbiettiva della prestazione. La totale inefficienza patrimoniale del debitore non rientra nel vis maior. 0 2 B C 0 2 B CRESPONSABILITA CONTRATTUALE: naturale conseguenza a cui va incontro l inadempiente. Implica il dolo, la custodia e quindi la colpa. Azioni stricti iuris:il contenuto della responsabilità non può superare quella del debito. Azioni di buona fede: oltre al debito anche interessi determinabili dal creditore mediante giuramento estimatorio. Il diritto giustinaineo lo estende a tutte le azioni. FRODE DEI CREDITORI: alienazione compiuta dal debitore per danneggiare il creditore. Il pretore introdusse per il creditore un interdictum fraudatorium (restitutorio) revocando le azioni fraudolente 0 2 B Ccompiute dal debitore. In diritto giustinianeo i rimedi classici vengono fusi nell azione Pauliana. 0 2 B C 0 2 B CMORA: colpevole ritardo dell adempimento. Dall età classica intimazione ad adempiere (interpellatio) da parte del creditore, tranne quando sia stato fissato un termine per 0 2 B Cl adempimento. La mora produce due effetti: a) la perpetuatio obligationis: 0 2 B Cdopo la mora non può più verificarsi l estinzione 0 2 B Cdell obbligazione per sopravvenuta impossibilità della prestazione. b) 0 2 B Cl obbligo, in caso di iudicia bona fidei, di pagare speciali interessi in misura proporzionata alla lunghezza del ritardo. Giustinaineo: la perpetuatio obligationis: il debitore poteva liberarsene dimostrando che la cosa sarebbe perita ugualmente. Interessi di mora: 0 2 B Cestesi oltre l ambito della buoan fede. La mora 0 2 B Caccipiendi (rifiuto ad accettare l adempimento) del creditore riduceva la responsabilità del debitore. Mora debitore detta mora solvendi. CATEGORIE ANOMALE DI OBBLIGAZIONI -anomalie relative ai soggetti A) OBBLIGAZIONI AMBULATORIE: si riferiscono al filius familas o allo schiavo che abbiano commesso un delitto i cui passaggi dalla potestà di un pater familias a un altro comportano lo spostamento del debito. La responsabilità nossale segue la persona del reo. 0 2 B CB) OBBLIGAZIONICONPLURALITA DISOGGETTI: a) Obbligazione parziaria: obbligazione divisibile, ogni creditore ha diritto di pretendere e ogni debitore ha il dovere di adempire solo una parte della prestazione. Tante obbligazioni monori. Obbligazioni ereditarie divise in proporzione alle quote. b) Obbligazioni solidali: 0 2 B C(sulla base del titolo costitutivo dell obbligazione) - attive: più 0 2 B C 0 2 B Ccreditori possono pretendere l intera prestazione da un debitore - passive: l unico creditore da 0 2 B Cciascuno dei debitori - attive e passive: ciascun creditore da ciascun debitore L obbligazione 0 2 B Csolidale si divide in due sottospecie: - cumulativa: l intera e unica prestazione va compiuta tante volte quanti sono i creditori o i debitori. Es. obbligazione da delitto (tutti devono sopportare) - 0 2 B Celettiva: l intera e unica prestazione va compiuta una sola volta: es. il creditore può scegliere il debitore e anche gli altri condebitori restano liberati e viceversa. Età classica assenza di diritto di rivalsa o di regresso. Nasce da una stipulatio o da un legato per damnationem di cosa indivisibile. Causa estintiva 0 2 B Crelativa all oggetto scioglie tutti i soggetti, causa estintiva rel. a uno dei soggetti 0 2 B Cfa sopravvivere l obbligazione. Listis contestatio: 0 2 B Cnel diritto classico estingueva l obbligazione 0 2 B Cper novazione processuale. Nel diritto giustinianeo cessa l efficacia estintiva della l.c. 0 2 B C-anomalie relative all oggetto A) OBBLIGAZIONI GENERICHE: la cosa dovuta è determinata da un genus (genere). Secondo il diritto classico il debitore poteva presentare qualsiasi cosa compresa nel genus. Secondo il diritto giustinianeo la cosa doveva essere la media qualitas (no migliore, no peggiore). B) OBBlLIGAZIONI ALTERNATIVE: obbligazioni in cui sono presenti due o più cose alternative, il 0 2 B Cdebitore si libera presentandone solo una. L obbligazione, dopo essersi concentrata su uno degli oggetti dovuti, da alternativa diventa semplice. La concentrazione può essere dovuta alla scelta del debitore, del creditore o di un terzo. Se scelta sta al creditore 0 2 B Ce cosa perisce colpa del debitore il creditore può chiedere l aestimatio della cosa. - La sua natura astratta la rendeva idonea ad investire anche qualsiasi rapporto obbligatorio precedente: per aggiungere una nuova azione più rapida e pratica (actio ex stipulatu), per novare la precedente azione (novazione), garanzia personale (adpromissio). - Accanto alla stipulazione convenzionale ci sono stipulazioni imposte dal magistrato (stipulationes praetorie), per fornire al soggetto una garanzia (cautio damni infecti), connesse alla procedura formulare (cautio iudicatum solvi), al conseguimento di un beneficio (cautio Muciana). - Alla fine della repubblica si iniziò a 0 2 B Credigere un documento (instrumentum) attestante l avvenuta domanda e risposta, che iniziò ad 0 2 B C 0 2 B Cavere sempre più importanza. Nell età postaclassica una costituzione dell imperatore Leone (427) stabilì che la stipulatio potesse compiersi con il semplice consenso manifetstao oralmente o per iscritto. Ne giustinianeo anche intervallo tra proposta e accettazione. 2) DOTIS DICTIO: promessa di dote al marito dalla donna o dal debitore di lei. No domanda e risposta. 3) PROMISSIO IURATA LIBERTI: dominus poteva farsi promettere per il futuro la prestazione di servigi. Giramento di carattere religioso del liberto dal quale sorgeva 0 2 B Cun obbligazione civile. 4) VADIATURA E PREDATURA: antichi contratti verbali con funzione di garanzia processuale. Si perfezionano come la stipulatio (dom e risp). Vadiatura: garantiva la comparizione in giudizio del convenuto. Predatura: garantiva la restituzione della cosa religiosa. 3 Contratti letterali forma scritta ad substantiam 1) NOMEN TRANSSCRIPTICIUM: registrazione contabile fatta dal pater familias sul suo libro di cassa. Due: a) transscriptio a re in personam: il pater familias annotava nella colonna acceptum come ricevuta una somma dovutagli, poi tornava ad annotarla nelle expensum. Estinta la prima se ne sostituiva una nuova. 0 2 B Cb) transscriptio a persona in personam: il pater familias annotava nell acceptum, come ricevuta, una somma dovutagli da tizio e poi annotava la stessa somma nelle expensum come se la 0 2 B Csborsasse a caio. - Nato forse per superare l impossibilità di novare iuri civili il titolo di 0 2 B Cun obbligazione senza la presenza di entrambe le parti. 2) CHIROGRAFO E SINIGRAFE: primo è un documento redatto in un solo esemplare sottoscritto dal debitore e consegnato al creditore con efficacia probatoria. Sinigrafe: scrittura redatta in duplice esemplare, firmata da entrambe le parti, con efficacia costitutiva astratta. 4 Contratti consensuali obbligazione sorge dal semplice consenso tar le parti. Consenso elemento necessario e sufficiente. Furono introdotti a roma attraverso il ius gentium. 1) COMPRAVENDITA: prototipo dei contratti di ius gentium. La emptio-venditio è un contratto bilaterale per cui una parte (venditor) si obbliga a consegnare un merce, dietro il corrispettivo di 0 2 B C 0 2 B Cdenaro (pretium) che l altra parte (emptor) s impegna a pagargli. Si perfeziona con lo scambio di consensi sulla merce e sul prezzo. Può formare oggetto di compravendita qualsiasi cosa commerciabile anche futura: - emptio rei spertae: cosa futura pagata in base alla quantità prodottasi - emptio spei: immediatamente efficace, debito anche s ela cosa non si produca Prezzo: deve essere in denaro (altrimenti permuta). Da giustinianeo deve essere equo per immobili. Non ha un efficacia reale, non trasferisce la proprietà, è solo fonte di obbligazione. Non nasce 0 2 B Cl obbligo di trasferire la proprietà della cosa, ma solo a trasferire il possesso. Nel diritto classico il venditore però risponde per evizione (148) e per vizi occulti della merce. AZIONI: ACTIO VENDITI a favore del venditore ACTIO EMPTI a favore del compratore Sono di buona fede (possono essere valutate dal giudice anche le clausule e convenzioni accessorie apposte al contratto). CLAUSULE: a) in diem addictio: il venditore si riserva la facoltà di rivendere entro un termine a un altro offerente b) lex commissoria: venditore scioglie contratto se compratore non paga entro termine c) pactum displicentiae: compratore può recedere se scontento merce d) pactum de retroemendo: il venditore può ricomprare la merce dal compratore entro un termine e) pactum de retrovendendo: inverso 2) LOCAZIONE-CONDUZIONE tre figure: a) locazione-conduzione di cosa (locatio-conductio rei): contratto bilaterale per cui una parte (locator) si obbliga a concedere il godimento di una cosa 0 2 B Cdietro un corrispettivo periodico, che l altra parte (conductor) si obbliga a prestargli. Il locatore: deve mantenere la cosa in stato tale da consentirne il godimento al conduttore. Il conduttore: ha solo la naturalis possessio, è tenuto a sopportare le spese di manutenzione, risponde dei deterioramenti e per dolus, cupla lata e levis. AZIONI: actio locati, actio conducti. La locazione perdura tra glie redi salvo disdetta. b) locazione-conduzione delle opere (locatio-conductio operarum): ha per oggetto la prestazione 0 2 B Cdi un attività lavorativa che il locatore presta personalmente in cambio di una mercede. 0 2 B Cb) locazione d opera (locatio-conductio operarum): Conduttore – imprenditore, locatore – colui 0 2 B Cche ha diritto al completamento dell opera. La materia è generalmente fornita dal locatore. Trasmissibile ereditariamente. Conduttore risponde per dolo, colpa e custodia. 0 2 B C3) SOCIETA : contratto per cui due o più parti convengono di mettere in comune un complesso di beni per il raggiungimento di un fine lecito. Prestazioni in denaro, beni o servigi materiali 0 2 B C(industria). Secondo l oggetto e lo scopo si distinguono: a) societas omnium bonorum: comprende tutti i beni presenti e futuri dei soci. b) societas alicuius negotiationis: limitata a un determinato settore di attività. c) societas quaestus o lucrii o compendii: limitata a proventi e perdite derivanti da negosi a titolo oneroso. d) societas unius rei: per il compimento di un singolo affare La società romana non ha personalità giuridica, i diritti e obblighi sono dei singoli. Il ius civile non ammette la rappresentanza diretta, i negozi devono essere conclusi con la presenza di tutti i soci altrimenti diritti ed obblighi 0 2 B Cricadono solo su chi l ha stipulato. Successivamente rivalersi verso i consoci mediante 0 2 B Cl actio pro socio. Actio pro soci: di buona fede, infamante. I soci rispondono fino alla culpa levis. Intrasmissibilità: società intrasmissibile agli eredi, intuitus personae alla base. Risoluzione del contratto: capitis deminutio di un socio ex voluntate: può avvenire per contrarius consensus (comune a tutti i contratti consensuali), recesso unilaterale: eccezione giustificata dalla affectio societatis (necessità che sussista un consenso permanente tra i soci) ex rebus: circostanze obbiettive, es. il venir meno dello scopo, perimento del capitale, incapacità patrimoniale del socio. 0 2 B C4) MANDATO: contratto per cui una parte (mandante) dà l incarico al mandatario che accetta di svolgere gratuitamente 0 2 B Cuna qualsiasi attività lecita. Il mandato può essere nell interesse del mandante, di entrambi o di altri ma mai esclusivamente del mandatario. Il mandatario risponde per dolo. AZIONE: actio mandati directa di buona fede e infamante Actio mandati contraria contro il mandante per rimborso e risarcimento Quindi bilaterale imperfetto 0 2 B C(sorge una sola obbligazione ma il creditore può essere tenuto ad un obbligazione secondaria e eventuale) SI RISOLVE: per mutuo consenso, per revoca del mandante, per rinuncia del mandatario in via eccezioanle, per morte di una delle parti. 5 Contratti innominati 0 2 B CL obbligazione si costituiva in quanto una delle parti aveva già effettuato una prestazione in vista 0 2 B C 0 2 B Cdi un altra. Nascono per tutelare le prestazioni di facere, tutelate dall actio de dolo (ius civile) che però non costringeva la parte in debito ad effettuare la sua prestazione. Nacque la tendndenza a concedere a questi negozi bilaterali una actio civili che conteneva una praescriptio. Il riconoscimento di tali negozi avvenne per categorie astratte, da ciò innominati. Giustiniano quindi 0 2 B Cconcesse alla parte che avesse eseguito la sua prestazione un actio civili in factum e introdusse un ius poenitendi a favore della parte che volesse recedere dal contratto. I negozio furono divisi a seconda della natura (dare o facere): a) permuta: 0 2 B Cdonazione di una cosa per ottenerne un altra. Il 0 2 B Ccorrispettivo non è in denaro. L obbligazione nasce dalla dazione effettuata per prima. b) contratto estimatorio: affidare ad altri una cosa stimata per venderla. Obbligo ricevente restituire solo il valore, no cosa invenduta. c) precario: concessione gratuita e revocabile di una cosa. Precarista possessore ad interdicta. Concedente contro di lui interdictum de precario d) transazione: rinuncia di una parte, accontendandosi di qualcosa di meno della sua pretesa, ad un diritto controverso o obbligazioni controverse. 6 I patti I romani non consideravano il semplice accordo come produttivo di obbligazione. A questo principio fanno eccezione tre categorie: A) pacta adiecta: convenzioni accessorie ad un contratto di buona fede, tutelabili mediante azioni di buona fede purchè contestuali al contratto e non successivi. B) pacta praetoria: 0 2 B Cmuniti di azione in factum dall editto pretorio. Tra cui: a) pecunia constituta b) recepta: es. receptum argentarii banchiere si assumeva obbligo di pagare debito cliente entro scadenza c) pacta legitima tra cui - pactum donationis: promessa di donazione, efficacia obbligatoria anche in mancanza di stipulatio; compromissum: parti di un rapporto controverso lo risolvevano in via extra-giudiziale. 7 Altre obbligazioni rei persecutoriae A) GESTIONE DEGLI AFFARI ALTRUI: deriva dal fatto che taluno, senza averne ricevuto un mandato, ha intrapreso spontaneamente e utilmente (che si mostra vantaggiosa per il dominus e 0 2 B Cnon per il getsore) la gestione di un affare altrui con l intenzione di obbligare a sé il titolo PARTE SESTA – DIRITTO SUCCESSORIO LA SUCCESSIONE UNIVERSALE INTER VIVOS 266.I CASI DI SUCCESSIONE INTER VIVOS Trapasso in blocco dell’intera ed identica situazione giuridica patrimoniale di un soggetto ad un altro nei confronti di persona vivente. Si verifica nei casi dell’adrogatio, conventio in manum, per diritto pretorio bonorum venditio. Nel diritto giustinianeo può dirsi scomparsa. 267.EFFETTI: Il successore subentra nell’intero patrimonio dell’antecessore cn esclusione dei diritti INTRASMISSIBILI, nonché dei DEBITI, che si estinguono. Questa grave limitazione trova giustificazione nel principio per cui il pater familias nn risponde mai dei debiti assunti dai suoi sottoposti. Risultato era iniquo per i creditori, rimedi apportati dal pretore in loro favore. SUCCESSIONE EREDITARIA E SUOI PRESSUPPOSTI 268.CONCETTO E FONDAMENTO DELLA HEREDITAS: Si intende fenomeno per cui, alla morte di una persona sogg di diritti, uno o più soggetti subentrano nella titolarità dei rapporti patrimoniali attivi e passivi. Eccezione alcuni diritti e rapporti detti “intrasmissibili”: alcuni rapporti personali di carattere familiare, azioni penali, mandato, società, diritti carattere strett. personale come l’usufrutto. 269.PRESUPPOSTI: a)morte de cuius b)capacità de cuius di avere eredi c) esistenza e la capacità del sogg chiamato all’eredità. Qualora concorrano presupposti si richiedono seguenti requisiti: 1- in favore di un determinato sogg abbia luogo la chiamata a succedere o “delazione” 2- chiamato all’eredità manifesti la sua accettazione o “adizione”. Questo requisito nn richiesto per heredes sui e per i necessari che succedono ipso iure, indipendentemente dalla loro volontà. DELAZIONE DELL’EREDITA’ 270.CONCETTO: per “delazione” si intende chiamata all’eredità che può essere di due tipi: A) “delazione testamentaria”: ha luogo in basi all’istituzione di erede disposta valido testamento B) “delazione ab intestato”: in mancanza di erede testamentario, a favore di persone chiamate a succedere dalla legge. Si parla anche di una terzo tipo di delazione, “necessaria o contro testamento”, quando pur essendoci testamento valido la legge chiama all’eredità alcuni soggetti, in tutto o in parte diversi da quelli del testamento, per speciali rapporti di parentela cn il de cuius. 272.ALIENAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DELAZIONE: carattere strettamente personale della chiamata a succedere nn prevede né che sia alienabile né trasmissibile. Eccezione in iure cessio hereditatis, con l’effetto eredità è stata delata non al cedente ma al cessionario che diviene erede diretto del de cuius (ammessa solo se fatta da erede ab intestato e voluntarius prima dell’accettazione). Non l’erede testamentario perché chiamata del testatore era intuitus personae, né l’erede ab intestato dopo accettazione perché acquisiva qualifica di erede, né erede ab intestato che fosse heres necessarius perché acquisto eredità ipso iure. Se uno di loro avesse fatto la in iure cessio hereditatis effetto di solo alienazione dei beni ereditari. ACQUISTO DELL’EREDITA’ 273.ACQUISTO IPSO IURE E ADIZIONE: acquisto dell’eredità si distinguono due categorie di eredi: 1)NECESSARII: filius familias che era in potestate alla morte del padre(heres suus et necessarius) e lo schiavo istituito erede e manomesso dal padrone(heres necessarius), acquisiscono l’eredità ipso iure, nn possono rifiutare la successione. Danno in caso di eredità passiva data la resp. Illimitata di ogni erede per i debiti del de cuius, aggravato cn la venditio bonorum. Rimedi del pretore: A) al suus concesse la facultas abstinendi , considerato estraneo agli effetti patrimoniali dell’eredità, venditio bonorum fatta in nome del defunto. Tale facultas consentita se erede nn compiuto atti di gestione dell’eredità, a meno che nn fosse minore di 25 anni . B) al necessarius concesso il beneficium separationis tenere separati gli acquisti fatti dal momento della libertà. Nn poteva evitare venditio bonorum e infamia. 2)VOLUNTARII: acquisto eredità subordinato alla volontà di accettarla con “adizione”. 274.REQUISITI PER L’ADIZIONE: - convincimento soggettivo del chiamato • Se è filius familia o servo assenso del pater o dominus • Non ha termine né condizione • Se termine fissato da testatore chiamato può adire fino alla morte, stabilito dal pretore termine di 100 giorni per garanzia terzi. 275.FORME DI ADIZIONE: A) CRETIO: forma solenne e orale,se imposta da testatore è obbligatoria e va compiuta di solito entro 100 giorni. Se il chiamato nn compiva la cretio poteva essere diseredato. Abolita da Giustiniano. B) PRO HEREDE GESTIO: accettazione tacita, mediante compimento di atti da erede. EREDITA’ GIACENTE 277.CONCETTO E NATURA GIURIDICA: detta nel periodo tra la delazione e l’adizione. Le cose ereditarie durante giacenza in situazione speciale, nn si applica interamente principio dell’occupabilità delle res nullius. Situazione giuridica, temporaneamente priva di titolare, che subisce incrementi e diminuzioni, naturali e giuridici, riservati al futuro erede. 278.USUCAPIO PRO HEREDE: con cui si acquista, nel periodo di giacenza, l’eredità. Applicazione dell’usucapione, cn possesso di una singola cosa app. all’eredità, protratto per 1 anno, chiunque può acquistare la qualità stessa di erede e di conseguenza tutta l’eredità, si garantisce cosi in ogni caso la presenza di erede. In età classica nn si comprende più la sua funzione, riducendosi a semplice usucapione della singola cosa. EFFETTI DELL’ACQUISTO DELL’EREDITA’: 279.CONFUSIONE EREDITARIA E SUE CONSEGUENZE: situazione giuridica del de cuius si fonde cn quella dell’erede. Estinzione di tutti quei rapporti prima intercorrenti tra de cuius ed erede. L’erede deve rispondere dei debiti del de cuius, anche oltre i limiti dell’attivo ereditario. Confusione puo’ portare pregiudizio all’erede di eredità passiva, ai creditori del defunto e a quelli dell’erede che concorrono tra loro. All’erede apprestata serie di rimedi per evitare resp. illimitata, ai creditori del defunto mezzi per eliminare l’effetto della confusione. 280.RIMEDI CONTRO LA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA: heredes sui e necessari, pur nn potendo rifiutare l’eredità, dal pretore mezzi per evitare le conseguenze patrimoniali dell’acquisto di un’ eredità passiva. I volontari sempre possibile rinunciare, ma creditori del defunto possono indurre l’erede ad accettare tramite accordi. a. Patto cn cui creditori del de cuius promettono al chiamato che se accetterà eredità si accontenteranno di una data percentuale dei propri crediti. b.Accettazione su mandato dei creditori conferito al chiamato, cn l’intesa che questi pagherà sl una percentuale dei loro crediti. Se pretenderanno 100% erede potrà convernirli in giudizio (actio mandati contraria). Tali espedienti sostituiti da Giustiniano dal beneficium inventarii , erede che voglia limitare la propria resp. per i debiti del de cuius redige un inventario dei cespiti ereditari entro 30 giorni dalla notizia della delazione e completandolo entro 60. 281.SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI EREDE: effetto di eliminare la confusione dei due patrimoni, ottenuto dividendo in due gruppi i creditori del defunto: quelli che hanno chiesto la separazione dagli altri, i primi si soddisfano sul patrimonio de cuius. DIFESA DELL’EREDITA’: 282.AZIONE SPECIALI ED HEREDITAS PETITIO: erede legittimato a tutte azioni speciali per la tutela di ogni diritto. Nel caso che altri contestino la sua qualità di erede, si applica in difesa dell’eredità, la hereditas petitio che mira ad affermare e difendere l’esistenza nell’attore del titolo di erede. In origine solo all’erede civile contro chiunque possieda anche un solo bene ereditario, in età posteriore compete anche contro chi si fosse spogliato dolosamente del possesso in vista della c. la b.p. contra tabulas, concessa a persona non contemplata o diseredata nel testamento, ma meritevole secondo l’Editto, di venire alla successione anche contro volontà testatore realizzando “successione necessaria o contro testamento”. 294.EVOLUZIONE STORICA: la b.p. sorse in funzione dell’esercizio di una hereditatis petitio. Qualora ruoli dei due contendenti nn fossero chiari il pretore assegnava il possesso ad uno che diveniva convenuto. Beni dovevano essere restituiti in caso di soccombenza alla controparte: b.p. sine re. In seguito istituto funzione autonoma, serviva a produrre rafforzamento della posizione dell’erede civile, o tutelare la posizione di chi fosse preferibile all’heres: b.p. sine re ma gradatamente sempre più casi in cui era cum re. Effetto ottenuto dal pretore che concedeva al b. possessor una exceptio doli generalis contro heres che esercitasse hereditatis petitio. Pretore riteneva doloso comportamento dell’heres il quale voleva ritogliere beni ereditari al b. possessor che il pretore stesso aveva ritenuto più degno di succedere. Ormai la b.p. prevalse nettamente, nella coscienza sociale, rispetto all’hereditas. Si avrà progressiva fusione in età postclassica in relazione all’unificazione del ius civile con l’honorarium. SINGOLE CAUSE DELLA DELAZIONE EREDITARIA: LA DELAZIONE TESTAMENTARIA 295.CONCETTO DI TESTAMENTO Soggetto possibilità di stabilire attraverso speciale atto testamentum quale sorte per proprio patrimonium. Negozio giuridico unilaterale, formale, mortis causa, revocabile da parte del testatore fino al momento della sua morte. Disponente poteva designare un soggetto(heres) che gli succedesse nel complesso dei rapporti, stabilire disposizioni particolari come legati, manomissioni, nomine tutori, fedecommessi, ecc. 296.TESTAMENTI FACTIO ATTIVA Capacità di disporre sia di essere istituito erede si definiscono “TESTAMENTI FACTIO”. Si divide in ATTIVA e PASSIVA, la prima è la capacità di disporre per testamento, la seconda di essere istituito erede. Testamenti factio attiva una delle prerogative dei cives. Tacitamente riconosciuta ai latini prisci e coloniarii. Oltre cittadinanza anche libertà e status familiae idoneo(no per alieni iuris e in antico donne). Malgrado esistenza dei tre status il soggetto sui iuris poteva esser privo di testamenti factio o perché intestabilis o per una delle cause limitatrici della capacità di agire, esclusi quindi pupillo, furiosus, prodigo, sordomuto. Donna sui iuris espediente che la rendesse capace di testare. Allo scopo occorreva che si liberasse dei vincoli agnatizi originari mediante coemptio fiduciaria con consenso tutore. La donna subiva una capitis deminutio, remancipata dal coemptionator e manomessa da colui che la riceveva in mancipio tornava sui iuris sottoposta ora al manomittente. Regola abolita da Adriano. Testamenti factio deve essere conservata in maniera ininterrotta fino alla morte. 297.TESTAMENTI FACTIO PASSIVA Capacità di essere contemplati nel testamento a qualsiasi titolo. Per essere istituiti eredi no serve lo status libertatis: se istituito schiavo altrui potrà accettare con iussus del suo padrone; se istituito suo schiavo dovrà manometterlo. Non hanno t.f. passiva: a. persone incertae, quelle la cui identità il testatore non ha una precisa rappresentazione b.postumi, persone nate dopo la morte del testatore con successive eccezioni T.f. passiva delle persone giuridiche: a) non l’ha lo Stato che sottostà a norme di diritto pubblico b) non i municipi, deroga per fedecommessi e speciale per eredità ab intestato, concessa anche bonorum possessio. c) per collegia si applica disciplina dei municipia d) per le fondazioni complesso di disposizioni di favore tendenti a superare incertezza destinatari 298.CAPACITAS Alcune categorie di persone pur dotate di t.f. passiva non possono acquistare l’eredità o il lascito perché colpite da particolari divieti posti da leggi speciali (mancanza di capacitas). Leggi di Augusto vietarono di capere: a. ai celibi, vedovi, divorziati, a meno che non contraessero matrimonio entro cento giorni b. agli orbi, coniugi senza figli, per metà della quota loro attribuita c. al pater solitarius (vedovo con figli) Le quote o i lasciti rimasti in tal modo vacanti furono detti caduca e spettavano ai coeredi ascendenti e discendenti del testatore fino al terzo grado; in mancanza alle altre persone del testamento, successivamente al fisco salvo parenti fino al terzo grado. Regime caduca abolito da Giustiniano. 299.INDEGNITA’ Indegno ha la t.f. passiva e la capacitas ma non può ritenere l’acquisto fatto, ereptum dal fisco. Serie di casi numerosa e incerta. Casi + importanti: gravissime offese arrecate al de cuius come uccisione o attentato alla vita, non aver perseguito giuridicamente i responsabili della morte, gravi accuse mosse al de cuius o alla sua memoria, coartazione della sua libertà testamentaria ecc… 300.FORME DI TESTAMENTO. A) FORME PIU’ ANTICHE Sono due e richiedono intervento di tutto il popolo della civitas. 1. t. calatis comitiis designazione solenne dell’erede fatta dinanzi ai comizi curiati 2. t. in procinctu consisteva dichiarazione fatta dinanzi all’esercito schierato in armi L’analogia di struttura con adrogatio far pensare che ad esse ricorresse il pater familias privo di eredi naturali che volesse assicurarsi un successore. 301.B) FORME PRECLASSICHE E CLASSICHE Chi necessità di testare ricorrere a speciale atto detto mancipatio familiae : pater familias mancipava la sua familia a persona di sua fiducia (familiae emptor), che acquistava inter vivos uno speciale potere che consentiva a suo tempo di ritrasferire singoli oggetti costituenti la familia alle persone designate. Con scopo di attribuire direttamente familia all’heres si utilizzò mancipatio solo come espediente formale per giustificare una nuncupatio del testatore. Si diede vita forma di testamento normale del ius civile, denominata “testamentum per aes et libram” che soppiantò le due primitive forme pubbliche: familiae emptor e libripens funzione di testimoni uniti ai cinque della mancipatio per tot. di 7. Testatore dinanzi ad essi, dopo formale mancipatio, pronunciava la nuncupatio con cui nominava erede. Nel tempo esigenza segretezza del contenuto sorgere altra forma mista dove testatore, manifestata volontà con uso tavolette fatte sigillare, agg forma orale della mancipatio e nuncupatio testamenti con la quale si limitava a confermare il loro contenuto. Pretore quando tabulae garanzie di autenticità e integrità concesse in conformità loro contenuto la bonorum possessio ind dalla pronuncia o regolarità della nuncupatio (testamento pretorio). 302.C)FORME POSTCLASSICHE Decadenza della forma solenne civile e fusione dei duplici effetti (civili-pretori) in un concetto unitario di testamento sia in forma orale che scritta. Accanto forme pubbliche tramite pubblici ufficiali o imperatore. 303.D)FORME GIUSTINIANEE Distinzioni fra forme private e pubbliche. Private sono orali o scritte: orale con dichiarazione testatore alla presenza 7 testimoni; scritta può essere olografa oppure allografa, cioè dettata dal testatore e da lui solamente sottoscritta, in entrambi casi 7 testimoni. Forme pubbliche trascrizione del testamento in pubblici registri tenuti dai magistrati provinciali o cittadini o deposito presso cancelleria imperiale. 304.E)FORME SPECIALI Aggiunta ottavo testimone per cieco e analfabeta; 5 testi quando testamento redatto in campagna, dispensa presenza in stesso luogo di tutti i testi, caso di epidemia. 305.IL TESTAMENTUM MILITIS contenere tutte le disposizioni in esso ammesse ad eccezione dell’istituzione di erede e testamento non confirmati. I non confirmati o ab intestato possono contenere solo fedecommessi. Anche per codicillo richiesta la testamenti factio attiva ma nn osservanza di forme prescritte, sufficiente la volontà. Nella pratica affermarsi della “clausola codicillare”, apposta al testamento si dichiara che questo, qualora non possa valere come tale valga almeno come codicillo. Essa cosi diffusa da essere ritenuta sottointesa. In età postclassica due istituti si avvicinano fino a confondersi. LA DELAZIONE “LEGITIMA” 318.SISTEMA SUCCESSIONE AB INTESTATO NELLE XII TAVOLE Quando mancanza o invalidità del testamento, non può esservi successione testamentaria, si apre DELAZIONE AB INTESTATO in favore dei parenti più prossimi del de cuius. Tipo di parentela agnatizio. Tre ordines di chiamati: SUI, ADGNATI, GENTILES. 1)SUI: discendenti in potestate e donne conventae in manum. Tutti sui succedono in parti uguali ad di là del grado di parentela con de cuius, ma succedono per stirpes anziché per capita ( tante quote quante sono le linee collaterali discendenti dal de cuius) 2)ADGNATI: successione avviene per capita, più prossimo esclude quelli di grado successivo. 3)GENTILES: a favore di tutti i patres familias appartenenti alla stessa gens del de cuius. In tutti tre casi si applica il principio che se il chiamato non acquista eredità, questa rimane VACANTE. 319.SISTEMA DELL’EDITTO AI FINI DELLA BONORUM POSSESSIO Con valorizzazione della cognatio iniqua esclusione dei figli emancipati e il nessun riconoscimento all’eredità degli altri cognati e del coniuge superstite. Pretore stabili’ ordine, secondo il quale, in mancanza di testamento, avrebbe concesso bonorum possessio. Categorie sono 4: 1. FIGLI: sia in potestate sia emancipati. 2. LEGITIMI: comprende soli adgnati 3. COGNATI: tutti parenti di sangue, che non siano anche adgnati. 4. CONIUGE SUPERSTITE di un matrimonio SINE MANU. Nel caso la chiamata alla b.poss. non fosse rivolta alle stesse persone chiamate dal ius civile, la b.poss. dapprima sine re poi cum re. Pretore ammise il successivo passaggio della chiamata da un ordine all’altro e da un grado all’altro. 320.RIFORME DELL’ETA’ IMPERIALE Tese a tutelare in modo più efficace l’aspettativa dei cognati all’eredità. Caso principale successione tra madre e figlio, esclusa del tutto nel sistema civile qualora figlio fosse nato da un matrimonio sine manu, ammessa nel sistema pretorio ma solo nella categoria dei cognati. Un S.C. Tertullianum chiamò madre alla hereditas del figlio subito dopo i sui, padre e fratelli ma a preferenza degli altri adgnati. Posteriori riforme facilitarono la successione della madre e ammisero successione tra cognati anche nella linea collaterale. 321.SISTEMA GIUSTINIANEO La successione ab intestato sistemata definitivamente da Giustiniano con due famose Novellae. Ordine di chiamata, fondato su parentela di sangue seguente: 1) DISCENDENTI: se appartengono tutti ad stessa stirpe discendente + prossimo esclude i successivi. Se appartengono a + stirpi (es. due figli ciascuno con discendenti), allora tante quote ereditarie quante sono le stirpi ed entro ogni stirpe il discendente più prossimo al de cuius esclude i successivi. Quote spettanti alle varie stirpes non sono comunicabili fra loro, cosi che se il capo di una stirpe è già morto, la quota devoluta ai discendenti del capo-stirpe premorto. 2) ASCENDENTI: in ordine di grado. Concorrono coi fratelli e sorelle del de cuius. Se vi sono + ascendenti di pari grado si divide per linee( paterna e materna) e entro ad esse per capi. 3) FRATELLI E SORELLE UNILATERALI: per capi; loro discendenti per stirpi. 4) ALTRI COLLATERALI: per capi, in ordine di grado. 322.LA C.D. SUCCESSIO CONTRO IL TESTAMENTO O NECESSARIA Alcuni congiunti del de cuius debbono necessariamente succedergli, anche contro la sua volontà. De cuius obbligo di “riservare” loro una quota ( “QUOTA LEGITTIMA”); se viola quest’obbligo interviene la legge. A questo regime diritto romano pervenne per gradi. 323.SUCCESSIONE NECESSARIA FORMALE Ius civile non riconosce alcuna successione necessaria dei congiunti come tali, poiché non riconosce il vincolo di parentela se non in quanto coincide con l’adgnatio, mentre nella successione testamentaria nessun limite è concepibile. Unica garanzia concessa ai sui da ius civile sta nell’obbligo del testatore di non “PRETERIRLI”, cioè di non ometterne la menzione: egli è tenuto ad istituirli o a diseredarli. Figli maschi godono di particolare posizione: devono essere diseredati nominativamente, pena nullità del testamento e apertura della successione ab intestato. Per altre persone in potestate sufficiente diseredazione in blocco. Si ha per i sui una successione necessaria meramente “formale” poiché ha solo il diritto di essere contemplato nel testamento anche se per vedersi diseredato. 324.INTERVENTO PRETORIO. BONORUM POSSESSIO CONTRA TABULAS Preterizione del figlio non rende civilmente nullo il testamento. Al preterito però pretore concede una b.possessio che è contra tabulas al fine di tutelare l’aspettativa ereditaria. Testamento reso inefficace iure pretorio, o totalmente, se gli eredi istituiti sono estranei, o parzialmente, se eredi istituiti cognati di pari grado del preterito. 325.SUCCESSIONE NECESSARIA SOSTANZIALE Suus, se regolarmente diseredato, accontentarsi di essere stato contemplato nel testamento. Con evoluzione tempi ciò non era + considerato come una garanzia. Quindi testamento dove senza giusto motivo prox congiunto diseredato o preterito, considerato contrario all’officium pietatis che deve animare testatore. Costoro potevano chiedere la rescissione con querella inofficiosi testamenti . Come fondamento della querella, color insaniae , quasi che testatore, colto da ingiusta ira, non fosse stato nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Legittimati a proporre la querella i figli, sui ed emancipati; in mancanza i genitori ed anche i fratelli e le sorelle. Con esperimento vittorioso della querella, pronuncia della rescissione del testamento, che opera iure civili e può essere totale o parziale. Con istituto querella il testatore deve attribuire ai legittimati alla querella stessa un quarto della quota ab intestato se vuole mettere al sicuro il testamento. Tale diritto rafforza in seguito con introduzione della querella inofficiosae donationis e poi querella inofficiosae dotis. 326.LA SUCCESSIONE NECESSARIA NELLE NOVELLAE Giustiniano disciplina materia in due importanti Novellae. Fissò tassativamente cause che giustificavano diseredazione e quindi escludevano legittima. La legittima spetta a tutti i discendenti ed ascendenti e deve essere riservata come quota di eredità. Ammontare varia secondo numero aventi diritto ma non può al massimo superare la metà dell’asse ereditario. LEGATI E FEDECOMMESSI I LEGATI 327.CONCETTO E’ una disposizione di ultima volontà, contenuta in testamento o codicillo, con cui testatore attribuisce ad un soggetto, diverso dall’erede, singole cose o singoli diritti, o complesso di cose o diritti. La differenza fra “legato” e “quota di eredità”: quota di eredità da sempre luogo a una “SUCCESSIONE UNIVERSALE” e quindi ha per effetto il subentrare dell’erede nella stessa situazione giuridica del de cuius. Il legato sempre luogo a “SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE”. Tre soggetti danno vita al rapporto: DISPONENTE, EREDE ONERATO, LEGATARIO O ONORATO. Oggetto del legato: proprietà di una cosa, scelta tra due o più cose del testatore, altro diritto reale, un’obbligazione, remissione di un debito, quota dell’eredità. Disposto con forma imperativa. 328.I QUATTUOR GENERA LEGATORUM Ius civile 4 distinte e tipiche specie di legati, si differenziano nella forma, effetti e requisiti: tutelato solo extra ordinem. Oggetto di contenuto assai vario. Determinazione contenuto può essere rimessa all’arbitrium di un terzo e perfino dello stesso onerato. Fedecommesso può gravare anche su eredi ab intestato. 335.EVOLUZIONE STORICA Istituto assai diffuso sul finire della Repubblica. Usato soprattutto per far pervenire vantaggi a persone che sarebbero state incapaci di riceverli direttamente per eredità o per legato. Prima tutela giuridica dell’istituto grazie ad Augusto. Istituzione di apposita magistratura , con giurisdizione extra ordinem, i praetores fideicommissarii. Fedecommesso vita sempre + rigogliosa, soprattutto per enormi vantaggi rispetto ai legati, data la completa scioltezza da tutti vincoli formalistici. Giurisprudenza classica potè sviluppare liberamente il suo metodo d’interpretazione della volontà del defunto valorizzando effettiva intenzione. Ben presto risultati conseguiti trasferiti dalla giurisprudenza all’interpretazione dei legati ed attuati con strumento della exceptio doli generalis. Fusione dei due istituti ostavano differenze tecniche che caddero in età postclassica. Nel diritto giustinianeo si fondono. 336.FEDECOMMESSO UNIVERSALE Figura speciale di fedecommesso per cui testatore , dopo aver istituito l’erede, lo prega di restituere tutta l’eredità ad altra persona. Secondo ius civile, erede resta l’istituito, il quale o spontaneamente, o costrettovi extra ordinem, trasferirà al fedecommissario la proprietà dei singoli beni ereditari e i diritti patrimoniali trasferibili, mentre resterà titolare dei diritti intrasferibili lasciando al fedecommissario semplice esercizio. Per semplificare complessa situazione un S.C. TREBELLIANUM estese al fedecommissario la legittimazione attiva e passiva delle azioni spettanti pro e contro l’erede. Poco dopo un S.C. PEGASIANUM per evitare che erede, non accettando eredità, facesse cadere fedecommesso, facultò pretore a costringere l’erede fiduciario ad accettare l’eredità per restituirla al fedecommissario, ma concesse all’erede il diritto di trattenere un quarto netto dell’eredità, ad imitazione della quarta Falcidia. Vero erede sostanzialmente è il FEDECOMMISSARIO UNIVERSALE. Dal punto di vista formale, in diritto giustinianeo, erede il fiduciario, onde sempre si richiede la sua accettazione anche se forzata. Il fedecommissario universale resta pur sempre nella forma un legatario, per cui si applicano al suo acquisto le regole proprie del legato.
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