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Iva: imposta sul valore aggiunto, Dispense di Diritto Tributario

riassunto dell'iva tratto dal libro del tesauro

Tipologia: Dispense

2022/2023

Caricato il 06/06/2023

anastasia-natale
anastasia-natale 🇮🇹

4.6

(11)

11 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Iva: imposta sul valore aggiunto e più Dispense in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity! IVA: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Introdotta con il D.P.R. del 26 ottobre '72 n°633 Con questo provvedimento l'Italia adeguò il proprio ord. alla normativa UE che aveva inteso armonizzare le legislazioni degli Stati membri per quanto riguardava il trattato tributario degli scambi di merci e della prestazione dei servizi nei rapporti comunitari. Categoria: Imposte sui consumi (monofase o plurifase: sul valore aggiunto, i diversi profili non si cumulano ma colpiscono solo il > valore che ciascuna fase aggiunge al bene). Grava sul consumatore in proporzione del prezzo finale del bene ed è neutrale rispetto al nemero dei passaggi, per cui non interferisce con l'organizzazione delle imprese. Con l'Iva si conosce esattamente il carico fiscale di un bene, per cui è possibile determinare l'ammontare dell'imposta sulle importazioni e la misura dei rimborsi all'esportazione, senza porre in essere, abusando del forfait, agevolazioni all'esportazione o aggravi all'importazione. Caratteristiche essenziali Iva, per la Corte di Giustizia sono 4: 1. Si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi, 2. Proporzionale, rispetto al corrispettivo dei beni e servizi forniti, 3. Plurifase, è riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, compresa la vendita al minuto e a prescindere dal num. di operazioni effettuate in precedenza. 4. gli importi pagati nelle precedenti fasi del processo sono detratti dall'imposta dovuta cosicchè il tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto, in definitiva, il peso dell'imposta grava solo sul consumatore finale. Neutralità Il sistema dell'Iva è fondato sul principio per cui l'imposta, calcolata sul corrispettivo del bene ceduto o del servizio reso, è dovuta allo Stato da ciascun soggetto passivo (cedente/prestatore) che però dal debito Iva detrae l'imposta che ha gravato i suoi acquisti. Ad ogni passaggio, lo Stato deve incassare la differenza tra Iva sugli acquisti e Iva sulle vendite di ogni soggetto passivo. Chiude il ciclo l'Iva dovuta dal venditore di un bene sull'ultimo passaggio (cd. cessione al consumatore finale). L'imposta è neutrale per il soggetto passivo che, quando effettua una operazione imponibile, è debitore vs lo Stato dell'Iva commisurata ai corrispettivi ma è, allo stesso tempo, creditore di rivalsa vs il cessionario/committente. Sul versante delle operazioni passive: Il soggetto passivo che effettua acquisti di beni/servizi è debitore (per iva di rivalsa) vs il suo fornitore (cedente/prestatore) ma, al tempo stesso, l'Iva dovuta per rivalsa può essere detratta nei confronti dello Stato. L'Iva incide solo sul consumatore finale che acquista un bene/servizio soggetto all'imposta, ma non hanno il d.di detrarla. Per cui: I soggetti passivi, sono gravati da una serie di obblighi formali e sostanziali (in ordine alle dichiarazioni, contabilità, fatturazione, versamenti, ecc) ma possono detrarre l'imposta pagata/da pagare a monte, per essi l'Iva non è un costo. Il consumatore finale: Non ha d.di detrazione, per cui l'onere del tributo resta definitivamente a suo carico, in misura proporzionale al prezzo del bene acquistato, è un soggetto inciso dal tributo. Dal punto di vista giuridico formale, ha cm soggetti passivi: Imprenditori e Lavoratori Autonomi che cedono beni o prestano servizi. Dal punto di vista economico, grava solo sui consumatori finali. Il d.di detrazione del soggetto passivo vs il fisco, la caratterizza e la distingue da ogni altra imposta. Il soggetto passivo Iva ha in genere convenienza a che una prestazione sia soggetta ad Iva, se l'imposta può essere da lui recuperata. L'esenzione invece potrebbe risolversi in uno svantaggio perchè alle operazioni attive esenti corrisponde la non detraibilità dell'imposta sugli acquisti. Fondamento Costituzionale Iva, imposta generale sul consumo >> fatto espressivo di cc che giustifica l'imposta sul piano costituzionale ed il consumatore finale è il portatore della cc incisa dal tributo. Vi è un divario netto fra l'aspetto giuridico formale del tributo e quello economico sostanziale. Dal primo punto di vista, il tributo ha cm presupposti determinate operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi) quando siano poste in essere da determinati soggetti (imprenditori e lavoratori autonomi), che sono anche i soggetti passivi in senso tecnico. Ciò spiega anche la tassazione delle importazioni, la cui giustificazione è la destinazione al consumo interno, nell'UE di un bene proveniente da paesi terzi; il bene con l'applicazione dell'Iva sull'importazione, è assoggettato ad imposta alla stessa stregua dei prodotti interni dell'Unione. Ciò spiega anche il d.di detrazione (meccanismo detrazione-rivalsa) che rende neutrale l'imposta per i soggetti passivi ma non per il consumatore finale su cui grava economicamente il tributo. Soggetti Passivi: Imprenditori e Lavoratori Autonomi. Si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, oltre che sulle importazioni da chiunque effettuate. Art.4 Dpr n°633 "per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole, anche se non organizzate in forma di impresa, nonchè l'esercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art.2195cc". registro. Perciò sono esclusi da Iva: 1. le cessioni e i conferimenti di azienda, 2. i passaggi di beni dipendenti da fusioni, scissioni o trasformazioni di società, 3. le cessioni di terreni non edificabili. Le Prestazioni di Servizi Danno esecuzione ad obblighi di fare, non fare o permettere, dietro corrispettivo, come ad es. le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito. Anche per le prestazioni di servizi è richiesta l'onerosità a meno che non si tratti di autoconsumo. Anche qui vi sono fattispecie "assimilate": 1. cessione di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, 2. cessione di diritti su beni immateriali, 3. prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, 4. somministrazione di bevande e alimenti, 5. cessioni di contratto. E fattispecie "escluse": 1. le cessioni di d.d'autore effettuate dagli autori, 2. prestiti obbligazionari, 3. le cessioni di contratti che hanno per oggetto beni la cui cessione è esclusa da imposta (denaro, terreni non edificabili, ecc). Esenzioni Non comportano il sorgere del debito di imposta ma, come le operazioni imponibili e non, rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e perciò comportano gli adempimenti formali richiesti per le operazioni imponibili (fatturazione, annotazione dei registri, ecc); inoltre non consentono la detrazione dell'Iva a monte. Sono esenti (per ragioni sociali o di tecnica tributaria): a. talune operazioni di carattere finanziario (creditizie, assicurative, valutarie), b. l'esercizio di giochi e scommesse, c. le prestazioni di mandato e di mediazione, d. le operazioni in oro, e. alcune operazioni immobiliari, f. alcune operazioni socialmente rilevanti (servizi di pubblica utilità, prest.sanitarie), g. le cessioni di beni acquistati senza detrazione dell'iva. Il soggetto passivo Iva che effettua operazioni esenti non può detrarre l'Iva sugli acquisti, mancando la detraibilità e quindi la neutralità del tributo che assume la natura di costo. Per tale motivo, per il soggetto passivo, il fatto che una operazione attiva sia esente non è un vantaggio, se si considera da un lato che l'Iva di cui è debitore sarebbe recuperata con rivalsa e dall'altra che gli è precluso il d.di detrazione. L'esenzione può essere sconveniente se il costo dell'Iva sugli acquisti non viene trasferito sui prezzi delle vendite. L'esenzione dovrebbe giovare sul consumatore finale che acquista un bene o il servizio ad un costo non maggiorato da Iva. Il momento impositivo E' quello in cui un'operazione si considera effettuata e si determina l'esigibilità dell'imposta. Dal momento impositivo decorre il termine entro il quale l'operazione deve essere fatturata e registrata (entro 15 giorni): mensilmente deve essere versata l'imposta liquidata in base alle fatture registrate nel mese precedente. Il termine esigibilità designa il momento in cui si attualizzano gli effetti giuridici legati alla singola operazione. Il d.comunitario intende "il d.che l'erario può far valere a norma di legge, a partire da un determinato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito" (art.62 direttiva rifusione). Nel d.interno l'esigibilità è legata al momento in cui una operazione si considera effettuata, coincide con il momento impositivo. Tale effetto ha una doppia valenza: per chi effettua operazioni attive, fa decorrere il termine per gli adempimenti dovuti; per il compratore o committente segna la nascita del d.alla detrazione. Le cessioni di immobili si considerano effettuate nel momento della stipulazione ma se gli effetti sono differiti, rileva il momento in cui si producono gli effetti traslativi. Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della consegna/spedizione salvo il caso in cui gli effetti traslativi siano differiti: in ogni caso l'operazione si ha per effettuata dopo il decorso di un anno dalla consegna/spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate quando è pagato il corrispettivo, non ha rilievo quindi la conclusione della prestazione. Prima del pagamento non vi è l'obbligo ma la facoltà di emettere la fattura o di pagare l'imposta. Vi sono poi due fattispecie che anticipano il momento di effettuazione delle operazioni: emissione della fattura e pagamento del corrispettivo. Il momento in cui una operazione è effettuata ai fini Iva può essere diverso da quello in cui rileva ai fini reddituali. Secondo le norme del reddito di impresa, un ricavo è da computare in base al principio di competenza e non hanno rilievo nè la fatturazione nè il pagamento: è quindi fisiologico che vi sia un divario tra volume di affari Iva e ammontare dei ricavi imponibili ai fini del reddito. La base imponibile Costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente/prestatore secondo le condizioni contrattuali; solo nel caso in cui non vi è un corrispettivo o il corrispettivo è in natura, si applica il criterio del valore normale. Sono in esso compresi anche: 1. gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione, 2. i debiti e gli oneri vs i terzi accollati al concessionario/committente 3. le integrazioni dovute da altri soggetti. Le aliquote - normale (22%), - ridotta per i generi di largo consumo (10%), - ancor più ridotta per quelli di prima necessità (4%). Si potrebbe aggiungere l'aliquota zero perchè le operazioni non imponibili possono essere anche qualificate come operazioni a tasso zero. L'imposta dovuta dal soggetto passivo si quantifica applicando, alle operazioni effettuate, le relative aliquote; ma l'imposta dovuta sulle operazioni attive è cosa diversa dalla somma da versare che è data dalla differenza tra imposta dovuta e detraibile. Il d.di rivalsa Il soggetto passivo che effettua una operazione imponibile ha il d.di rivalersi nei confronti del cessionario/committente: in tal modo il debito tributario è neutralizzato dalla rivalsa >> credito del soggetto passivo dell'Iva nei confronti della controparte contrattuale che si aggiunge, per effetto della legge, al corrispettivo pattuito. Il credito, in concreto, sorge dall'addebito dell'Iva nella fattura. Il d.di rivalsa perciò presuppone una operazione imponibile e l'emissione della fattura. Il soggetto passivo quando effettua una operazione imponibile deve emettere la fattura addebitando la relativa imposta a titolo di rivalsa al concessionario/committente. La rivalsa oltre che diritto è un obbligo che ha per oggetto l'emissione della fattura con l'addebito della rivalsa, il soggetto passivo ha l'obbligo di costituirsi creditore. L'obbligo riguarda la nascita di tale credito e attiene alla fase costitutiva del diritto. Vi è un interesse fiscale a che sorga il credito di rivalsa perciò la mancata emissione della fattura e di addebito dell'Iva in fattura, sono sanzionati. Nel commercio al minuto non è obbligatoria l'emissione della fattura, il prezzo si intende comprensivo dell'imposta. Un risvolto dell'obbligo di rivalsa è la nullità di patti che la escludono: il rapporto di rivalsa non è disponibile. Non vi è una norma che limiti nel tempo la rivalsa che può essere esercitata anche in ritardo ossia dopo che è decorso il termine per l'emissione della fattura e anche dopo che il cedente/prestatore ha ricevuto un avviso di accertamento. In caso di accertamento il contribuente ha il d.di rivalersi ma dopo che ha pagato l'imposta con le sanzioni e gli interessi; simmetricamente sorge per il concessionario/committente il d.di detrazione. Il cliente destinatario della rivalsa ha il d.di portare in detrazione l'Iva che gli è stata addebitata PARTE II: L'APPLICAZIONE Identificazione Il primo adempimento imposto ai contribuenti è quello di identificarsi cioè di presentare la dichiarazione di inizio dell'attività. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione e i non residenti che costituiscono una stabile organizzazione devono farne dichiarazione al fisco il quale attribuisce al neo-contribuente un numero di partita Iva. Correlativamente, deve essere dichiarata anche la cessazione dell'attività. I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono iscriversi nell'archivio VIES (vat infomation exchange system). Fatturazione I soggetti passivi Iva sono tenuti a emettere la fattura per le operazioni che effettuano: l'obbligo riguarda tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, anche quelle non imponibili ed esenti. La fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, per il commercio al minuto. La fattura è un documento che non deve essere sottoscritto; ma deve essere datata e numerata in numero progressivo per anno solare e deve indicare: 1. i soggetti fra cui l'operazione è effettuata + num loro partita Iva 2. oggetto dell'operazione (natura, quantità, qualità dei beni ceduti/servizi prestati) 3. base imponibile 4. valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio 5. imponibile, aliquota, imposta 6. num partita Iva cessionario del bene/committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente/prestatore, con l'indicazione della relativa norma. 7. data della 1°immatricolazione/iscrizione nei pubblici registri + num km percorsi, ore navigate/volate: se si tratta di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi. 8. l'annotazione che la fattura è compilata dal cliente o per conto del cedente/prestatore, da 1/3. Può essere emessa sia in forma cartacea (si ha per emessa all'atto della consegna/spedizione) che elettronica (all'atto della sua trasmissione per via elettronica). E' un documento che nella dinamica dell'Iva ha un particolarissimo rilievo, in quanto la sua mera emissione vale come effettuazione della operazione imponibile e rende dovuta l'imposta in essa indicata, per il solo fatto che è indicata in fattura: necessaria sia ai fini della rivalsa che della detrazione. Registrazione Ogni soggetto passivo, a fini Iva, deve tenere 2 registri: uno per le operazioni attive (registro delle fatture emesse) e uno per gli acquisti. Nel 1° devono essere annotate le fatture, le autofatture, le note di variazione, le dichiarazioni di intento. Le fatture attive devono essere annotate entro 15 giorni dalla loro emissione. Nel registro degli acquisti devono essere annotate le fatture passive, le autofatture e le bollette doganali: la registrazione è condictio sine qua non della detrazione. Dal registro delle operazioni attive risulta l'iva a debito, da quello delle operazioni passive l'iva a credito: ogni mese/trimestre deve essere liquidata la differenza algebrica tra iva a debito e a credito. Perciò il registro delle vendite è utilizzato non solo per la registrazione delle fatture attive ma ogni volta che il contribuente deve registrare un documento da cui scaturisce un debito; al contrario, il registro degli acquisti è utilizzato per registrare sia le fatture di acquisto che altri documenti da cui deriva il d.alla detrazione. Comunicazioni I soggetti passivi sono tenuti a comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate, sono esonerati i contribuenti minimi. Per ciascun cliente e fornitore devono essere comunicati gli importi delle operazioni di importo pari o superiore a 3000euro. Se non deve essere emessa la fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata per le operazioni di importo non inferiore a 3600 euro, comprensivo dell'Iva. Quando il pagamento avviene mediante carta di credito/debito/prepagate, la comunicazione deve essere effettuata dagli operatori finanziari che le hanno emesse. I soggetti passivi Iva devono comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. Autofatturazione Il soggetto passivo dell'Iva è colui che cede un bene o presta un servizio, e che deve emettere fattura con addebito di imposta. Vi sono però dei casi in cui l'obbligo di applicare l'imposta e di emettere la fattura è posto a carico del concessionario/committente: la fattura è allora detta autofattura >> vi è una inversione contabile o obbligo rovesciato. E' da registrare sia nel registro delle fatture emesse, sia in quello delle fatture ricevute, con l'effetto che l'Iva a debito è pari a quella detraibile. L'autofattura è prevista quando il soggetto che cede un bene o presta un servizio omette di fatturare la sua prestazione, in tal caso, l'acquirente deve regolarizzare l'operazione. Il concessionario o committente: · se non riceve la fattura entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione deve presentare all'Ufficio un documento sostitutivo della fattura non ricevuta e versare la relativa imposta. · se riceve una fattura irregolare, deve presentare all'Agenzia delle Entrate un documento che regolarizzi la fattura ricevuta, e versare l'imposta o la > imposta eventualmente dovuta. Il concessionario/committente che non regolarizza l'operazione è punito con sanzione amministrativa pari all'imposta non fatturata ma non è tenuto al pagamento dell'imposta L'autofatturazione deve essere formata quando una operazione è effettuata nel territorio dello Stato da un non residente, che non può emettere fattura perchè non ha una stabile organizzazione. Il concessionario/committente residente deve registrare l'autofattura sia tra le vendite che tra gli acquisti (operazioni neutrale). Il meccanismo dell'inversione contabile si applica anche come strumento antifrode. Note di Variazione Dopo che una fattura è stata emessa e registrata può risultare che debba essere apportata una rettifica all'ammontare dell'imponibile/imposta. In caso di aumento: Es. perchè viene concordato un aumento del corrispettivo già fatturato, il cedente/prestatore deve emettere una nota di variazione in aumento (fattura integrativa), la cui disciplina non differisce da quella ordinaria delle fatture. Le ipotesi che possono dare adito a variazioni in diminuzione sono varie: Es. le vicende che comportano l'eliminazione del contratto/riduzione del corrispettivo (nullità, annullamento, risoluzione, ecc). Quando ciò accade resta ferma la fattura già emessa ed al fatto sopravvenuto può essere data rilevanza tributaria con l'emissione di una nota di variazione, di contenuto uguale e di segno contrario a quello della fattura originariamente emessa. Se il contratto di vendita di un bene viene risolto: · Il cedente che ha già emesso la fattura con addebito di Iva può ora emettere una nota di variazione che gli attribuisce il d.di detrarre l'iva. Il debito di imposta documentatodalla fattura annotata nel registro delle vendite viene riequilibrato dal sopravvenuto d.di detrazione documentato dalla nota di variazione che deve essere annotata nel registro degli acquisti ossia dell'Iva a credito. · Il cessionario che aveva detratto l'Iva di rivalsa annotando la fattura nel registro degli acquisti, deve anch'egli regitsrare la variazione (annotando la nota nel registro delle vendite) per lui sorge un debito d'Iva pari alla detrazione effettuata in precedenza. La nota di variazione può essere emessa anche come rimedio alla inadempienza del debitore, che sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale/esecutiva individuale. Il soggetto passivo Iva, emettendo la fattura è senz'altro debitore dell'Iva vs lo Stato, anche se non incassa il corrispettivo. Ciò confligge con la neutralità dell'Iva, che si realizza solo se il soggetto passivo la recupera · il contribuente che risulti a credito, sceglie se riportare a nuovo il credito o chiederne il rimborso. · Il contribuente può, in certi casi, decidere se applicare il regime normale oppure uno speciale. Va tenute presente che "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività". I contribuenti il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare e che come sostituti d'imposta abbiano effettuato ritenute nei confronti di non più di 20 soggetti devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Presunzione di Acquisto e Vendita: si presumono ceduti i beni acquistati, importati/prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni. La presunzione non opera se è dimostrato che i beni sono stati: 1. impiegati per la produzione, perduti o distrutti, 2. consegnati a 3° in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà. Le fatture relative ad operazioni inesistenti In campo Iva sono frequenti le frodi attuate con false fatturazioni. !!! Il sistema dell'iva è fondato sul p.per cui, l'imposta calcolata sul prezzo del bene/servizio reso, è dovuta allo Stato da ciascun soggetto passivo, che dal debito Iva detrae l'imposta che ha gravato i suoi acquisti. Ad ogni passaggio lo Stato deve incassare la differenza tra Iva sugli acquisti e sulle vendite, fino all'ultimo passaggio. Può però accadere che nella catena vi sia un soggetto che incassa l'Iva ma che non la versa allo Stato (frodi casello, società cartiere che emettono fatture false). Può poi accadere che successivamente, il cessionario rivenda i beni applicando correttamente l'Iva ma dopo che si è verificato un salto di imposta. Le fatture false riguardano in tutto o in parte operazioni inesistenti, dal punto di vista soggettivo/oggettivo. L'operazione è soggettivamente inesistente quando la fattura si riferisce ad una operazione effettiva ma posta in essere da un soggetto diverso da colui che è indicato nella fattura. "Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato/corrispondente alle indicazioni della fattura" (art.26 dpr 633) La fattura ha in sè il valore costitutivo del debito di imposta per colui che la emette anche se ha ad oggetto una operazione inesistente o se indica un corrispettivo inferiore a quello reale o una imposta superiore a quella prevista. Chi emette la fattura è tenuto a pagare l'imposta per il solo fatto che l'imposta è stata esposta in fattura. L'imposta è dovuta a titolo di sanzione. Il p.su cui si fonda la disposizione che ha funzione antifrode è la cartolarità dell'operazione. Il cessionario che ha partecipato alla frode non ha d.alla detrazione; può detrarre l'imposta solo se è estraneo alla frode e se non aveva e non poteva averne conoscenza. Rimborso dell'Iva non dovuta Non essendo previsto un termine specifico per i rimborsi degli indebiti Iva, si applica il termine biennale residuale. Il cessionario/committente che ha pagato indebitamente una Iva di rivalsa non può recuperarla nè con il d.di detrazione perchè l'Iva non dovuta non è detraibile, nè con azione diretta nei confronti del Fisco. Può agire nei confronti del cedente/prestatore, dinanzi al giudice ordinario nel termine decennale di prescrizione. SEZIONE III: PROFILI TRANSNAZIONALI Il Principio di Territorialità Nell'Iva rilevano due ambiti territoriali: quello nazionale (territorio Rep.Ita) e quello comunitario (territorio UE). Dal punto di vista della territorialità occorre distinguere fra operazioni nazionali/interne, intraUE, extraUE. IntraUE: sono quelle che si svolgono tra soggetti residenti in Stati diversi dell'UE, sono soggette ad un particolare regime in vigore dal 93. ExtraUE: comportano uno scambio fra un paese UE e un paese terzo; è solo con riferimento a questi scambi che si può parlare in senso tecnico di importazioni ed esportazioni. Dal punto di vista spaziale, il campo di applicazione dell'Iva è il territorio dello Stato: la territorialità è una condizione sine qua non dell'imponibilità e più in generale della rilevanza di una operazione ai fini del tributo. Inoltre, le nozioni di importazione ed esportazione presuppongono la nozione di territorio, la disciplina delle importazioni e quella delle esportazioni, postulano il p.di territorialità. Circa la localizzazione delle operazioni, per la cessione dei beni vale il luogo in cui si trovano i beni ceduti al momento della cessione. Per le prestazioni di servizi la territorialità varia a seconda del soggetto che riceve il servizio. Per le prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti passivi, si applica il criterio territoriale del luogo del committente. Per le prestazioni rese nei confronti dei privati, vale il domicilio o la residenza del soggetto che presta il servizio. Le prestazioni rese da una impresa non residente ad una impresa residente si considerano effettuate in Italia; l'imposta deve essere applicata dall'impresa italiana con l'autofatturazione. Operazioni IntraUE Il trasferimento di beni all'interno della comunità non è soggetto a controlli fiscali e alla tassazione doganale. Gli scambi intracomunitari non sono importazioni o esportazioni in senso tecnico ma acquisti intracomunitari e cessioni intracomunitarie. Il regime delle operazioni intracomunitarie è fondato sul p.di tassazione nel paese di destinazione, per cui le vendite tra soggetti passivi Iva all'interno dell'UE sono tassate a carico del compratore ossia nello Stato di destinazione. Non esistono dunque controlli e formalità doganali, i controlli delle amministrazioni fiscali sono a posteriori come per l'Iva interna. La disciplina degli acquisti intracomunitari differisce da quella delle importazioni (da paesi extracomunitari) perchè solo per le importazioni l'Iva è riscossa dalla dogana, al momento dello sdoganamento che non vi sono nel caso di acq. intracomunitari. Il soggetto Iva di un paese comunitario che cede il bene ad un soggetto iva di un altro paese comunitario deve emettere una fattura su cui l'operazione deve essere indicata come non imponibile. L'acquirente deve registrare l'operazione sia nel registro delle fatture emesse, sia nel registro degli acquisti. In tal modo, l'iva a debito che deve essere annotata nel registro delle vendite viene neutralizzata dall'iva detraibile che è annotata nel registro degli acquisti. Tale disciplina ha per oggetto gli acquisti fatti da soggetto passivi Iva; nel caso in cui l'acquirente, invece, sia un consumatore finale (o privato) l'operazione è imponibile a carico del venditore. L'annotazione sul libro delle fatture emesse vale in luogo del pagamento dell'imposta in dogana; il debito che ne scaturisce è però neutralizzato dall'annotazione nel registro degli acquisti che equivale all'annotazione della bolletta doganale (Dl 331/93). Per impedire che nel periodo transitorio vi siano distorsioni di concorrenza legate alla differenza dei tassi di imposta applicati dai diversi Stati, viene conservato il p.della tassazionenel paese di destinazione per gli acquisti di veicoli da turismo e per corrispondenza. Ai consumatori finali è assicurata ampia libertà di effettuare acquisti in qualsiasi paese comunitario, il bene così acquistato (tassato nel paese in cui avviene l'acquisto) è liberamente trasportabile e consumabile in altri paesi (es. quello di residenza). Gli acquisti intracomunitari fatti da enti non commerciali, non sono acquisti intracomunitari in senso tecnico ma lo diventano al di sopra di una data soglia: sono perciò tassati in Italia a carico tassazione di quel bene. Se invece il bene è rivenduto in Italia, l'imposta sarà applicata sulla rivendita nel mercato interno. Il meccanismo si presta ad operazioni fraudolente da parte di chi, sedicente esportatore abituale, acquista beni senza Iva, esibendo al fornitore una dichiarazione di intenti falsa, per poi rivenderli applicando l'Iva ma omettendo di versarla al Fisco: è perciò previsto un obbligo di comunicazione telematica della dichiarazione entro il giorno16 del mese successivo a quello di ricezione della dichiarazione per far si che l'amministrazione effettui controlli tempestivi. Le operazioni dei non residenti. La stabile organizzazione I non residenti possono agire in Italia per adempiere obblighi/esercitare diritti connessi all'Iva in 3 modi, cioè mediante: · Identificazione Diretta Avviene a seguito di apposita dichiarazione e della attribuzione di un numero di partita Iva · Nomina di un Rappresentante Fiscale Incaricandolo di adempiere obblighi/esercitare diritti · Stabile Organizzazione (nozione ricavabile dalle convenzioni internazionali in materia reddituale): definito nel modello OCSE, per cui si richiede l'esistenza di una struttura dotata di risorse materiali ed umane deputata alla gestione di una effettiva attività di impresa che non sia meramente preparatoria/ausiliaria ma si esclude che nell'Iva abbia cittadinanza la stabile organizzazione personale. Se un soggetto passivo non residente, senza stabile organizzazione in Italia effettua operazioni attive nei confronti dei soggetti passivi di imposta residenti in Italia: gli obblighi fiscali devono essere adempiuti dai concessionari/committenti Italiani applicando il reverse charge (autofattura). Questa regola non si applica quando il soggetto non residente che effettua una operazione territorialmente rilevante in Italia, ha qui una stabile organizzazione. Non si applica per le prestazioni rese nei confronti di un privato. Le operazioni compiute dalla stabile organizzazione sono imputabili ad essa, che si pone, ai fini degli adempimenti e dei d.in materia di Iva, come se fosse un soggetto distinto dalla casa madre, rispondendo in proprio delle operazioni da essa effettuate. I soggetti passivi non residenti possono recuperare l'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia solo per il tramite della propria stabile organizzazione. Nel caso in cui un soggetto non residente effettui operazioni imponibili in Italia nei confronti di privati consumatori l'Iva dovrà essere assolta dalla stabile organizzazione italiana anche se l'operazione non è riferibile ad essa. In sostanza le operazioni compiute dalla casa madre sono attratte dalla stabile organizzazione. Le Frodi Carosello Frodi all'Iva realizzate in ambito UE. Vi è una prima società alfa tedesca che effettua una cessione intracomunitaria ad una società italiana beta, residente in un altro Stato membro. La società italiana beta è un soggetto interposto che acquista l'auto senza pagamento dell'iva. L'auto è poi rivenduta a gamma denominata broker che paga l'iva di rivalsa a beta e rivende il bene. La società beta acquista senza sborsare iva e vende con iva, essa incassa l'iva sulle vendite fatte al broker ma non versa iva all'erario e scompare. A sua volta il broker acquista detrarrà l'iva versata a beta per i beni acquistati vs di essa. Il danno per l'erario è duplice: da un lato c'è beta che sottrae all'erario l'iva che ha incassato per la vendita a gamma; al tempo stesso gamma acquisisce il d.di detrazione per cui l'erario diventa debitore vs gamma per un'iva mai incassata: beta incassa ma non versa (perno frode). La frode carosello vera e propria si realizza quando gamma non vende ad un consumatore finale italiano ma ad una società di un altro stato comunitario (delta) che rivende ad alfa. Al fine di occultare la frode fra beta e gamma vengono frapposte società ombra "buffer"che potrebbero essere ignare della frode: acquistano da beta e vendono a gamma applicando un loro margine di guadagno. Nell'ultimo passaggio della merce, l'iva sarà versata dal cedente e detratta dal cessionario mentre la società cartiera (beta) si renderà irreperibile. Con queste frodi, si verifica una distorsione della concorrenza perchè i beni possono essere venduti a prezzi più competitivi rispetto a quelli praticati dalle imprese concorrenti, grazie all'illecito rispermio di imposta. Per contrastare questi fenomeni, il legislatore ha previsto che: il cessionario sia corresponsabile con il suo fornitore del pagamento dell'Iva
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