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Creditori nel Processo Esecutivo: Muniti e Non Muniti di Titolo Esecutivo, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Questo seminario tratta della disciplina dell'intervento dei creditori nel processo esecutivo, dove si trova un equilibrio tra i creditori muniti e non muniti di titolo esecutivo. Il legislatore ha ristretto l'ambito dei creditori non muniti di titolo esecutivo che possono intervenire in una procedura già iniziata. I creditori muniti di titolo esecutivo hanno poteri di impulso processuale, mentre quelli non muniti sono in una posizione subordinata. Questo argomento, studiato dal codice di procedura civile, è importante per capire le differenze tra creditori muniti e non muniti di titolo esecutivo, intervenuti tempestivamente o tardivamente, e creditori il cui credito è assistito da causa legittima di prelazione o no.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 23/04/2013

luca.esposito1
luca.esposito1 🇮🇹

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Scarica Creditori nel Processo Esecutivo: Muniti e Non Muniti di Titolo Esecutivo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! SEMINARIO Dott .Rusciano 23maggio 2012 “Intervento dei creditori. Distribuzione del ricavato. Controversie distributive. Espropriazione di beni indivisi e contro il terzo proprietario” PREMESSA. Si tratta di un seminario che, data la vastità degli argomenti da trattare, presuppone lo studio del manuale, ed è complementare al codice di procedura civile, che deve rappresentare il vostro primo libro! INTERVENTO DEI CREDITORI La disciplina dell’intervento dei creditori nell’ambito del processo esecutivo. Come ben sapete il processo esecutivo è ispirato a due principi in particolare: • L’attuazione incondizionata del comando contenuto nell’ambito del titolo esecutivo, nel senso, cioè che il processo esecutivo non è un processo volto ad accertare chi ha torto e chi ha ragione ma semplicemente ad attuare un comando che è già presupposto, che già è contenuto nell’ambito del titolo esecutivo. • La par condicio creditorum, di tradizione storica francese. Ovvero, in sostanza, bisogna garantire a tutti i creditori, anche a coloro che non sono attualmente in possesso di un titolo esecutivo, di partecipare al processo esecutivo in modo tale da poter dare attuazione al loro titolo di credito. L’art 2741 ,prevede proprio il principio della par condicio creditorum, affermando che “I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca e privilegi).” Nell’ambito della disciplina dell’intervento dei creditori nel processo esecutivo, ritroviamo una sorta di equilibrio tra questi due principi che potrebbero in parte sembrare antitetici. Perché da un lato, proprio al fine di garantire per la par condicio creditorum si consente senz’altro l’ingresso nell’ambito del processo esecutivo dei creditori muniti di titolo esecutivo, dall’altro, non si può evitare l’ingresso nell’ambito del processo esecutivo stesso di creditori che ancora non hanno un titolo esecutivo. La disciplina previgente appunto quella applicabile fino al 2005 prevedeva che potessero intervenire nell’ambito procedura esecutiva sia i creditori non titolati che quelli titolati. A seguito della modifica del 2005,legge 80 e 263 del 2005,il legislatore in sostanza ha ristretto l’ambito dei creditori non muniti di titolo esecutivo che possono intervenire nell’ambito di una procedura già iniziata dal creditore procedente. Perché ha fatto questo il legislatore? Per evitare che nell’ambito del processo esecutivo si creassero degli incidenti di cognizione, attraverso ad esempio le opposizioni che possono proporre tutte le parti del processo esecutivo ,ha voluto evitare un appesantimento della procedura esecutiva. Quindi, il legislatore, nell’intento di accelerare e quindi rendere più semplice la procedura esecutiva che è volta all’attuazione del comando contenuto nel titolo ha ristretto l’ambito dei creditori non muniti di titolo esecutivo che possono intervenire. Che vuol dire intervenire nella procedura esecutiva? Vuol dire, sostanzialmente, giovarsi di una procedura esecutiva già instaurata dal creditore procedente, che deve quale presupposto fondamentale avere già un titolo esecutivo. Vediamo quali sono i presupposti per l’intervento. Possono intervenire nell’ambito della procedura esecutiva, - I CREDITORI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO. -Quali sono i creditori non muniti di titolo esecutivo che ugualmente possono intervenire nel processo esecutivo, sono solo tre: ART 499 fa riferimento espressamente a 3 categorie di creditori. Quindi presupposto per l’intervento è in via alternativa o possedere un titolo esecutivo o rientrare in una di queste tre categorie: -aver ottenuto un sequestro sui beni pignorati; -avere un diritto di pegno o diritto di prelazione risultante dai pubblici registri; -essere titolari di un diritto di credito di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art 2244 del cc. Già quanto ai presupposti possono porsi delle questioni interpretative, tra questi si è posto in dottrina il problema di capire se l’intervento per i creditori il cui credito è di somma di denaro risulta dalle scritture contabili di cui all’art 2214(libro giornale, libro dell’inventario e tutte le altre scritture contabili che l’imprenditore deve tenere in ragione della natura o delle dimensioni impresa), può legittimare l’intervento solo nei confronti di imprenditori e quindi solo se il debitore sia anch’esso un imprenditore oppure a prescindere dalla attività svolta del debitore esecutato. Perché si pone questo problema, studiato in diritto civile e nelle prove in diritto proc civile, l’art 2709 cc prevede che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova solo contro dell’imprenditore. Limita, in un certo senso, l’efficacia probatoria delle scritture contabili. Bisogna capire se i creditori che sono in possesso delle scritture contabili di cui all’art 2714 possono intervenire nell’ambito di una procedura esecutiva intrapresa nei confronti di soggetto non imprenditore. La risposta che comunemente si da è positiva, giacchè, ci si basa sulla genericità dell’art 499 che non fa riferimento alle norme che limitano a livello probatorio l’efficacia delle scritture contabili e vi è un’altra ragione ,in questo caso quando si discute dell’intervento dei creditori non si fa riferimento all’efficacia probatoria delle scritture contabili ma si tratta semplicemente Modalità dell’intervento, su iniziativa del creditore, quindi sempre facoltativo ,attraverso il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice dell’esecuzione competente, questi fissa un’ udienza e a seconda del comportamento del debitore possiamo avere varie ipotesi. -Anche nell’ipotesi in cui il debitore compaia all’udienza ed effetui il riconoscimento questo riconoscimento ha efficacia limitata. Sempre il comma 6 ci dice “in tutti i casi il riconoscimento rileva cmq ai soli effetti dell’esecuzione”, quindi ,non si tratta di un accertamento pieno del diritto di credito per il quale è avvenuto l’intervento, ma nonostante il riconoscimento del debitore potrebbe successivamente discutersi dell’esistenza o meno di quel diritto di credito. Quindi il riconoscimento effettuato dal debitore durante l’udienza ha una efficacia limitata semplicemente ai soli fini dell’esecuzione forzata in corso x la quale si è avuto l’intervento. Quando all’esame vi chiediamo l’intervento dei creditori, voi siete felicissimi perché ritenete che sia una domanda semplice perché iniziate dalla differenza fra i creditori(muniti e non muniti di titolo esecutivo, tempestivi e tardivi, chirografari e privilegiati) questa disciplina alla quale molti manuali non danno il risalto giusto ,va studiata dal codice. Fermo restando che quelle distinzioni sono rilevanti. CREDITORI TEMPESTIVI E TARDIVI Sono creditori tempestivi coloro che hanno spiegato l’intervento tempestivamente, cioè prima del provvedimento del giudice che autorizzasse la vendita o l’assegnazione. Sono invece tardivi coloro i quali intervengono in un momento successivo. Perché è importante questa distinzione? Questa distinzione rileva in una fase dell’espropriazione forzata ,nella fase della distribuzione, perchè nella fase di distribuzione della somma ricavata vi è una graduazione fra i vari creditori ed una di queste graduazioni attiene al momento in cui si è proceduto all’intervento da parte dei creditori. CREDITORI MUNITI E NON MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO Fermo restando che dal 2005 i creditori non muniti di titolo esecutivo sono solo le tre categorie alle quali fa riferimento il 499 e che permette al creditore non munito di titolo esecutivo di accedere alla procedura esecutiva. Che differenza c’è? Il creditore munito di titolo esecutivo, al pari del creditore procedente, ha dei poteri di impulso processuale. Mentre il creditore non munito di titolo esecutivo, in qualche modo ha una posizione subordinata rispetto al creditore procedente, questa distinzione rileva nella fase espropriativa, nella prima fase del processo esecutivo. Avete studiato nell’ambito del processo di cognizione, l’estinzione del processo, due sono le cause di estinzione: rinuncia agli atti,e inattività delle parti. È possibile anche l’estinzione del processo esecutivo, le cause sono le stesse ,rinuncia agli atti, inattività delle parti. Sempre nell’ambito del proc. di cognizione, avete studiato che la rinuncia agli atti proviene della parte e che deve essere accettata dall’altra parte non sempre ma solo in alcuni casi. L’art 306 ci dice che la rinuncia deve essere accettata dalla parte che ha interesse alla prosecuzione del processo. Se riportiamo questa disciplina nell’ambito del processo esecutivo vediamo che l’estinzione per rinuncia deve provenire dal creditore procedente. Deve essere accettata dall’altra parte? Dal debitore sicuramente no perché non ha interesse alla prosecuzione del processo. E gli alti creditori ,se sono intervenuti, devono accettare la di rinuncia fatta dal creditore procedente, affinchè si abbia estinzione? E qui rileva, ad esempio, la differenza fra creditori muniti di titolo esecutivo e non muniti perché i creditori muniti di titolo esecutivo devono accettare la rinuncia mentre i non muniti di titolo esecutivo no. Perché i creditori muniti di titolo esecutivo hanno dei poteri di impulso processuale e quindi potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo, evitando l’estinzione. Perciò devono espressamente accettare la rinuncia proveniente dal creditore procedente ovviamente se avviene nella fase espropriativa. CREDITORI CHIROGRAFARI E NON CHIROGRAFARI Il diritto di credito non è accompagnato da una causa legittima di prelazione. Questa distinzione, anch’essa, rileva nella fase distributiva sempre perché esiste, tra poco lo vedremo, un criterio di graduazione dei diritti di credito x la soddisfazione dei creditori. Conosciuta la disciplina dell’art 499 ,modificata nel 2005,occorre riprendere quelle differenze che invece i vostri manuali sottolineano: tra creditori muniti e non muniti di titolo esecutivo, intervenuti tempestivamente e tardivamente e creditori il cui credito è assistito da causa legittima di prelazione o no(chirografari). Come avviene la distribuzione della somma ricavata. Bisogna soddisfare i creditori, abbiamo detto che nella disciplina della distribuzione della somma ricavata ritroviamo una graduazione dei vari creditori. Ovviamente se nell’ambito della procedura esecutiva non intervengono altri creditori,la procedura è semplice perché il giudice provvederà ad assegnare la somma ricavata al creditore procedente tenendo conto delle spese che sono state sopportate, si dice le somme che vanno in prededuzione, fra cui le spese sopportate per la procedura esecutiva. Occorre individuare innanzitutto la massa passiva ovvero l’importo dei vari crediti per i quali anche si è avuto l’intervento. Nel caso di esecuzione in cui si è avuto l’intervento di alti creditori occorre procedere tramite un criterio di graduazione: -In prededuzione devono essere soddisfatti gli esborsi per le spese della procedura esecutiva; -I creditori art 2741,il cui diritto sia assistito da una causa legittima di prelazione deve essere soddisfatto per primo(qui rileva la differenza fra creditori garantiti e non garantiti da pegno e ipoteca); -Creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente; -Creditori chirografari che siano tardivamente; -L’eventuale residuo è restituito al debitore o al terzo che subito l’espropriazione. ART 510 distingue l’ipotesi in cui il processo esecutivo si sia svolto con un unico creditore o se siano intervenuti più creditori. (lettura articolo) Il giudice nella fase distributiva ovviamente deve tenere conto delle eventuali somme per le quali è stato disposto l’accantonamento, per i creditori che abbiano spiegato intervento, non muniti di titolo esecutivo, non vi sia stato riconoscimento da parte del debitore, abbiano fatto istanza di accantonamento e abbiano dato la prova di aver iniziato un processo di cognizione volto ad ottenere il titolo esecutivo. MODALITà DI RIPARTO Stabilita la massa passiva, il giudice, previo deposito del progetto di riparto fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto. La mancata comparizione dei creditori all’udienza comporta una sorta di accettazione tacita al progetto di riparto previsto. L’udienza si conclude con una ordinanza da parte del giudice che contiene anche i mandati di pagamento ai vari creditori. Come si arriva all’emanazione di questa ordinanza? Dipende dall’oggetto dell’espropriazione: • se ha ad oggetto un bene mobile (espropriazione mobiliare),la distribuzione può essere di due tipi, amichevole o giudiziale a seconda che il piano di riparto sia predisposto in accordo fra i creditori e quindi semplicemente omologato da parte del giudice o sia il giudice stesso a procedere al progetto di riparto. • Se ha ad oggetto un bene immobile (espropriazione immobiliare)invece la distribuzione può essere solo giudiziale . ART 596(ne rimanda la lettura). Potrebbe accadere che nella fase distributiva sorgano delle controversie. L’art 512 prevede l’ipotesi in cui nel corso del processo esecutivo ed in particolare nel corso della fase distributiva sorgano delle controversie. Qual è l’oggetto di queste controversie? Art 512 “Se in sede di distribuzione sorge controversia fra…..(codice). Domanda da posto :il procedimento di cognizione sommaria creato a seguito della controversia comporta sospensione del processo esecutivo o è affettuata al suo interno? no avviene al suo interno, nel procedimento esecutivo. FORME PARTICOLARI DI ESPROPRIAZIONI ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI In realtà il termine usato dal legislatore non è proprio adeguato in quanto oggetto dell’espropriazione non è tanto il bene inteso complessivamente ma ha ad oggetto la quota del bene in comproprietà fra più soggetti. Quando si applica la disciplina dei beni indivisi? Quando in sostanza vi è un creditore che intende pignorare la quota di un bene in comproprietà fra più soggetti ed il titolo esecutivo che ha il creditore è soltanto nei confronti di uno dei comproprietari. Potrebbero anche tutti i comproprietari essere debitori ma il creditore agisce in virtù di un titolo esecutivo nei confronti di un unico comproprietario. Oggetto dell’espropriazione di beni indivisi non è il bene nella sua interezza ma la quota del bene spettante al suo debitore nei cui confronti fa valere il titolo esecutivo. Norme di riferimento Art 599 e ss 599 “Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore” La norma facendo riferimento ai comproprietari sembra limitare la possibilità di agire attraverso gli art 599 e ss solo laddove vi sia un diritto di proprietà che fa capo a più soggetti, in realtà si interpreta la norma estensivamente ritenendo che anche laddove non si faccia riferimento alla titolarità del diritto di proprietà ma anche a diritti reali minori, ad esempio al cousufrutto (usufrutto che fa capo a più soggetti).Quindi è vero che la norma fa riferimento ai comproprietari, ma questo non è indicativo della volontà del giudice di restringere soltanto alla titolarità del diritto di proprietà su un bene questo tipo di espropriazione potendo applicarsi anche a diritti di proprietà minori. PROCEDIMENTO In questo caso inevitabilmente sono coinvolti gli altri contitolari, perché si va ad espropriare la quota di un bene che fa capo a più soggetti, il presupposto da cui partiamo è sempre lo stesso ,in tutte le forme di espropriazione atti pre esecutivi sono sempre titolo esecutivo e precetto e la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Anche questo tipo di espropriazione è preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, solo nei confronti del debitore, la procedura esecutiva vera e propria non è ancora incominciata, il debitore potrebbe decidere di adempiere spontaneamente senza subire gli effetti della procedura esecutiva. Le differenze si hanno quando occorre pignorare la quota del bene che appartiene a più soggetti. II comma 599 “Del pignoramento è notificato avviso a cura del creditore pignorante anche agli altri comproprietari ,ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice”. Effettuato il pignoramento nelle forme (mobiliare o immobiliare) occorre dare avviso agli altri contitolari che si è proceduto al pignoramento, facendo divieto ai contitolari di far si che il debitore possa separare la propria quota, quella a lui spettante senza ordine del giudice. Il giudice ha diverse possibilità: se è possibile la separazione in natura, il giudice vi provvederà separando la quota del bene di cui è titolare il debitore e il pignoramento avverrà su quella singola quota. Quando è possibile tale separazione? Ad esempio, una somma di denaro, 100 kg di grano ,è possibile separare la quota senza mutare la destinazione del bene stesso. Se non è possibile procedere alla separazione in natura ,il giudice avrà due possibilità, separazione giudiziale o vendita della quota indivisa. Art 600 (lettura testo).Il giudice non ha ampia discrezionalità nella scelta tra vendita o giudizio di divisione ma ricorrerà alla vendita quando sarà sicuro di ricavare un prezzo superiore o pari alla quota stessa. Giudizio di divisione, è un giudizio di cognizione piena volto a dividere un bene a livello giudiziale che appartiene a più soggetti. Se questo procedimento di cognizione si svolge nell’ambito del processo esecutivo, visto che non si è avuto ancora il perfezionamento del pignoramento perchè in realtà per pignorare la quota occorre attendere l’esito del giudizio di divisione si ha un ipotesi di sospensione necessaria del processo esecutivo ,ex lege, previsto espressamente dalla legge. Nell’ambito dell’espropriazione presso terzi vi è un altro caso di sospensione ex lege del processo esecutivo ,laddove il terzo debitor debitoris non renda la dichiarazione positiva e in questo caso affinchè si perfezioni il pignoramento bisogna attendere giudizio di cognizione piena ,volto ad accertare l’obbligo del terzo nei confronti del debitore esecutato . In ogni caso in cui ai fini del perfezionamento del pignoramento è necessario dar luogo ad un giudizio a cognizione piena e solo all’esito dello stesso si avrà il pignoramento vero e proprio allora vi è sospensione ex lege del processo esecutivo. Ci sono anche sospensioni del processo esecutivo non necessarie ed automatiche come queste ma ad opera del giudice dell’impugnazione laddove sia sospeso il titolo esecutivo oppure del giudice dell’esecuzione in pendenza delle opposizioni. L’art 601 “l’esecuzione è sospesa finchè sulla divisione non sia …..”(lettura articolo) Le differenze rispetto alle normali espropriazioni attengono al fatto che viene pignorato la quota di un bene CHE è IN COMPROPRIETà A PIU SOGGETTI QUINDI A LIVELLO PROCEDIMENTALE devono essere avvisati gli altri comproprietari che si è proceduto al pignoramento della quota e bisogna avvisarli di non separare la quota spettante al debitore senza che vi sia un ordine del giudice,l e modalità con cui avviene effettivamente il pignoramento della quota del debitore sono tre: dove sia possibile separazione in natura, divisione giudiziale con conseguente necessaria sospensione ex lege del processo esecutivo fino all’esito del provvedimento finale del giudizio o vendita della quota ,il giudice sceglierà la terza strada soltanto nell’ipotesi in cui ritiene che dalla vendita possa ricavare un prezzo pari a superiore rispetto al valore della quota stessa. ESPROPRIAZIONE PRESSO IL TERZO PROPRIETARIO ATTENZIONE: non confondiamo ,si tratta di una espropriazione diversa a quella presso terzi!! Nell’espropriazione presso terzi il soggetto passivo dell’espropriazione è sempre il debitore esecutato ma avviene presso il terzo, il quale è debitor debitoris o detiene un bene del debitore. In questo caso, invece, l’espropriazione si dirige proprio nei confronti del terzo ,il creditore sa bene che oggetto dell’esecuzione è un bene di proprietà del terzo, ma può dirigere la sua domanda verso il terzo in quanto questi ha una situazione particolare. Infatti l’art602(leggere) prevede che si possa procedere all’espropriazione presso il terzo proprietario quando il terzo o ha fornito una garanzia su un proprio bene per un debito altrui ,quindi è datore di pegno o ipoteca, oppure ha acquistato un bene dal debitore e l’alienazione è stata revocata per frode, è stata esperita fruttuosamente un’azione revocatoria . Quali sono le peculiarità di questa espropriazione, è importante capire che il soggetto passivo di questa espropriazione è il terzo proprietario, perché da questa affermazione deriva una conseguenza, a differenza di tutte le altre espropriazioni, in questo caso la notificazione del titolo e del precetto deve avvenire anche nei confronti del terzo proprietario. Perché ,il terzo proprietario, potrebbe egli stesso decidere di adempiere senza subire gli effetti del processo esecutivo, visto che questo ha ad oggetto un bene di cui egli è proprietario. Dopo di che si applicano le stesse disposizioni previste per le altre forme di espropriazione, ma tutte le disposizioni relative al debitori debbono applicarsi anche al terzo. Vi è l’art 603(leggere) ,il titolo esecutivo e il precetto devono senz’altro essere notificati al debitore ma visto che l’espropriazione si dirige anche nei confronti del terzo proprietario, la notificazione deve essere notificata anche al terzo, oltretutto il precetto deve contenere anche l’indicazione del bene del terzo che si intende espropriare. Art 604,si applicano al terzo tutte le disposizioni relative al debitore tranne il divieto di cui all’art 579 I comma ,divieto da parte del debitore esecutato di fare offerte all’incanto, di
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