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L. 241/1990 - Il procedimento amministrativo, Appunti di Diritto

Riassunto sulla legge 241/1990 che definisce il procedimento amministrativo per la preparazione ai concorsi pubblici di assistente sociale.

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 06/05/2024

sofia_fricano
sofia_fricano 🇮🇹

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Scarica L. 241/1990 - Il procedimento amministrativo e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! CONCORSO DIRITTO AMMINISTRATIVO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: Viene definito secondo due teorie fondamentali:  STATICO- FORMALE= definisce il procedimento amministrativo come una serie concatenata di atti che portano ad un provvedimento finale;  DINAMICO-FUNZIONALE= pone rilevanza al come deve essere svolta l’azione dell’amministrazione per giungere ad un provvedimento finale. I procedimenti amministrativi vengono classificati in:  PROCEDIMENTI D’UFFICIO O PROCEDIMENTO D’ISTANZA DI PARTE;  PROCEDIMENTO CONTENZIOSI E NON CONTEZIOSI a seconda che vi sia la presenza di un contraddittorio tra le parti;  PROCEDIMENTI CONNESSI O A CONNESSIONE FUNZIONALE. La legge che regola il procedimento amministrativo è la L. 241/1990, la quale comporta il raggiungimento di un traguardo definito epocale per quattro ragioni:  IL RAPPORTO CON IL CITTADINO in quanto l’Amministrazione coinvolge la partecipazione attiva del cittadino;  IL SUPERAMENTO DEL SEGRETO D’UFFICIO attraverso l’accesso agli atti che pone le basi per la realizzazione di un’Amministrazione trasparente;  LA PERSONALIZZAZIONE DELLA PA attraverso l’individuazione di un Responsabile Unico del Procedimento;  LA COMUNICAZIONE TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI grazie alla quale è stato possibile accelerare i tempi delle PA. La legge n. 241/1990 si suddivide in sei capi, così suddivisi: CAPO I- Principi del procedimento amministrativo; CAPO II- Responsabile Unico del Procedimento (RUP); CAPO III- Partecipazione al procedimento; CAPO IV- Semplificazione dell’azione amministrativa; CAPO IV BIS- Efficacia / Invalidità / Revoca / Recesso dei Provvedimenti Amministrativi CAPO V- Accesso ai documenti amministrativi; CAPO VI- Disposizioni finali Secondo la legge, i principi ispiratori del procedimento amministrativo sono:  principio del giusto procedimento , che garantisce il diritto di partecipazione degli interessati (ad esempio: comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto);  principio di semplificazione , che mira a snellire e a rendere più celere l’azione amministrativa (ad esempio: il silenzio assenso, conferenza dei servizi);  principio di economicità , riguardante il rapporto fra costi e benefici che deve spingere le Amministrazioni a realizzare il migliore risultato possibile;  principio di pubblicità e di trasparenza , che rende obbligatorio motivare il provvedimento amministrativo;  principio di buon andamento che contempla il rapporto fra i risultati programmati e quelli raggiunti. Il CAPO II definisce il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ossia colui al quale viene assegnato il ruolo di autorità guida del procedimento. La disciplina prevede anzitutto l’individuazione dell’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e, di conseguenza, la nomina di un responsabile dell’istruttoria che curerà il procedimento fino all’adozione di un provvedimento finale. amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede alla stesura della determinazione motivata finalizzata alla conclusione della conferenza dei servizi;  la conferenza di servizi preliminare, che può essere indetta dall’Amministrazione competente per progetti di particolare complessità e per insediamenti produttivi di beni e servizi;  la conferenza di servizi su progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA). *L’art. 13 D.L. 76/2020 ha previsto una procedura di conferenza di servizi straordinaria cui le amministrazioni possono ricorrere fino al 30 giugno 2023 * La L. 241/1990, nel testo modificato dal Dlgs 127/2016, prevede diverse modalità di svolgimento della conferenza di servizi. L’art. 14-bis disciplina la conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, da utilizzare, di regola, per la conferenza istruttoria e in modo obbligatorio per quella decisoria. Nella forma semplificata, non è necessaria la contestuale partecipazione di tutti i rappresentanti e la decisione o valutazione può essere assunta in tempi differiti, secondo la modalità asincrona. In quest’ultimo caso, la conferenza è indetta dall’Amministrazione procedente, entro cinque giorni dall’inizio del procedimento; quest’ultima deve comunicare alle altre interessate il termine perentorio, non superiore ai 45 giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni devono essere motivate e formulate in termini di assenso o dissenso: in quest’ultimo caso devono indicare le modifiche necessarie ai fini dell’ottenimento dell’assenso. La mancata comunicazione entro il termine o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati equivalgono ad assenso senza condizioni. Scaduto il termine, l’Amministrazione procedente può adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza entro cinque giorni oppure adotta la determinazione di conclusione negativa della conferenza, che produce l’effetto del rigetto della domanda. Un altro strumento di semplificazione è dato dagli ACCORDI CON I PRIVATI MA ANCHE CON ALTRE PA, al fine di disciplinare attività in collaborazione per il raggiungimento di un interesse comune. Gli accordi con i privati possono essere:  procedimentali: il privato e la PA concordano il contenuto del procedimento;  sostitutivi: sostituiscono integralmente il provvedimento. Infine, la PA può svolgere attività consultiva secondo quanto affermato dall’art. 16 della legge, conferendo pareri entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: 1. Fase d’iniziativa che può avvenire:  ad istanza di parte  d’ufficio, può essere  AUTONOMA: quando l’attività propulsiva viene emanata dall’organo competente all’emissione del provvedimento;  ETERONOMA: quando l’iniziativa viene emanata da un organo diverso rispetto a quello che emette il provvedimento. 2. Fase istruttoria nella quale si acquisiscono tutti gli elementi necessari a valutare gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, attraverso sopralluoghi, ispezioni, perizie, pareri, documenti e informazioni; 3. Fase decisoria nella quale si determina il contenuto del provvedimento vero e proprio, che viene formato ed emanato; 4. Fase d’integrazione dell’efficacia , nella quale si compiono tutti gli adempimenti e le formalità necessari affinché il provvedimento inizi a produrre i suoi effetti. L’atto amministrativo è un momento del procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione di un provvedimento finale. Tra gli atti amministrativi possiamo trovare:  atto endoprocedimentale;  atto di organizzazione della PA. Una particolare categoria di atto amministrativo è il provvedimento amministrativo, con il quale si intende l’atto finale di un procedimento amministrativo che manifesta all’esterno la volontà della PA e incide sulla sfera giuridica del destinatario. Esso presenta le seguenti caratteristiche:  è un atto tipico, in quanto deve essere espressamente previsto dall’ordinamento;  è un atto nominativo;  è un atto autoritativo, posto in essere anche contro la volontà dei destinatari;  è un atto unilaterale, perché si basa solo sulla volontà della PA. I provvedimenti amministrativi possono produrre diversi effetti:  ampliativi, in quanto conferiscono ai destinatari nuove posizioni giuridiche attive o di vantaggio (concessioni, autorizzazioni);  restrittivi, cioè volti a estinguere delle posizioni di vantaggio o a creare situazioni di obbligo. Essi presentano una specifica struttura composta da:  INTESTAZIONE dove viene indicata l’autorità, o il soggetto, che promana l’atto;  PREAMBOLO che indica norme o regolamenti che giustificano l’esercizio dei poteri in base ai quali l’atto è stato emanato (oggetto);  MOTIVAZIONE che contiene le ragioni giuridiche del provvedimento;  DISPOSITIVO ovvero la parte precettiva del provvedimento, in cui è espressa la volontà dell’amministrazione e in cui sono indicati gli effetti dell’atto;  DATA e SOTTOSCRIZIONE da parte dell’autorità che promana l’atto.
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