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Aspecto Legal del Aborto in Italia: Diritto, Statistiche e Controversie, Schemi e mappe concettuali di Religione

Diritto sanitarioSalute Pubblica e PreventivoDiritto Costituzionale

Informazioni sui legami tra diritto, statistiche e controversie riguardanti l'aspetto legale dell'aborto in italia. La legge 194 del 1978 regola il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e la sua tutela sociale. Il testo include dati sui cambiamenti nel numero di aborti negli ultimi decenni, paesi dove l'aborto è illegale o limitato, e le posizioni di diverse nazioni europee e del mondo. Il documento conclude con le sanzioni per chi causa involontariamente l'interruzione di una gravidanza.

Cosa imparerai

  • Quali sono i limiti temporali entro cui una donna in Italia ha diritto di interrompere volontariamente una gravidanza?
  • In quanto paesi l'aborto è illegale o limitato?
  • Quali sanzioni possono essere applicate a chi causa involontariamente l'interruzione di una gravidanza in Italia?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 08/09/2022

angela-babbo-2
angela-babbo-2 🇮🇹

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Scarica Aspecto Legal del Aborto in Italia: Diritto, Statistiche e Controversie e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Religione solo su Docsity! L’aspetto legale dell’aborto In Italia la donna ha diritto di interrompere volontariamente una gravidanza, entro certi limiti temporali. Tale diritto è disciplinato dalla Legge 194 del 22 maggio 1978. La legge tutela la maternità e l’interruzione volontaria di gravidanza. L’utilizzo della pillola anticoncezionale in Italia, che è più che raddoppiato negli ultimi 15 anni, ha contribuito alla notevole riduzione del ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza. Dal 1983 ad oggi il numero di aborti è quasi dimezzato passando da 234.000 interruzioni di gravidanza nel 1983 a ca. 138.000 interventi nel 1998, e agli 84mila del 2016. Il 28 settembre è la giornata internazionale per l’aborto sicuro, in quanto l’aborto deve essere libero, sicuro, gratuito e garantito affinchè tutte le donne abbiano totale libertà di scelta sul proprio corpo. In sei Paesi su dieci nel mondo l’aborto è illegale o è permesso solo in casi estremi, come il pericolo di vita della donna, lo stupro o una malformazione del feto. Diversi gli Stati in cui è legale ma limitata in termini temporali: in 37 Paesi (su circa 70 che la consentono) si può interrompere la gravidanza entro le prime 12 settimane di gestazione; altrove il limite si estende a 14.  In decine di paesi del mondo per le donne è illegale abortire, come: El Salvador (dove le donne rischiano fino a 25 anni di carcere se abortiscono anche in modo spontaneo), Nicaragua, Repubblica Dominicana, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Iraq e Filippine.In Europa: l’aborto è illegale a San Marino, Malta, Andorra, Lichtenstein (che ha già bocciato con referendum la legalizzazione). In Texas la corte suprema di recente non ha sospeso la legge che vieta l’aborto dopo le 6 settimane, anche in caso di stupro o incesto. In Polonia a inizio 2021 è entrata in vigore una delle leggi più restrittive d’Europa in tema di aborto, vietato anche in caso di stupro o incesto. L’Irlanda ha legalizzato l’aborto solo nel 2018, l’Argentina solo nel 2020, nel 2021 il Messico lo ha depenalizzato. In Italia il 67% del personale sanitario è obiettore di coscienza e si rifiuta, per motivi religiosi o etici, di praticare aborti nelle strutture pubbliche.  Legge del 22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza 1.Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori. 5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.  6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.  L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.   L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.   12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la
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