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L' AZIONE ESECUTIVA - RIASSUNTO LIBRO CONSOLO DIRITTO PRECESSUALE CIVILE, Dispense di Diritto Processuale Civile

I PROCEDIMENTI SOMMARI DI CONDANNA I TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI I PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA LE VICENDE ANOMALE DI SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO ESECUZIONE FORZATA E LE VARIE PARENTESI COGNITIVE DI OPPOSIZIONE

Tipologia: Dispense

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Caricato il 27/09/2020

anna-lazzerini
anna-lazzerini 🇮🇹

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Scarica L' AZIONE ESECUTIVA - RIASSUNTO LIBRO CONSOLO DIRITTO PRECESSUALE CIVILE e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! I PROCEDIMENTI SOMMARI DI CONDANNA AZIONI SOMMARIE = sono normali azioni di cognizione, dove la cognizione però è una COGNIZIONE SEMPLICATA. A cosa serve? Il processo ordinario di cognizione richiede spesso vari anni, un tempo che non tutte i diritti/interessi possono permettersi di attendere. Allora Si ha bisogno di processi speciali che si svolgano in forme semplificate, e che definiscano la lite più rapidamente. Poi A questi procedimenti può seguire o meno una cognizione piena secondo le sue forme ortodosse. Ma Non è un provv obbligatorio  E’ il titolare del diritto che può scegliere se agire con una domanda di condanna, oppure chiedere la pronuncia di un d.i. Quindi La FINALITA’ è quella di dare una RAPIDA TUTELA DI CONDANNA  Hanno la capacità di dar luogo rapidamente alla formazione di un TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE a favore di chi appare titolare del diritto. Allora Il soggetto potrà avviare senza lunghe attese un processo esecutivo per ottenere soddisfazione materiale. Allora Cosa accadrà dopo? L’onere di dar vita al processo ordinario di cognizione si ribalta sull’obbligato.  Per far accertare l’eventuale erroneità del provv sommario  Per prevenire la denuncia che avverrebbe in forma definitiva (opposizione del conduttore alla richiesta di convalida di sfratto) Qual è l’efficacia cui danno luogo i provv sommari di condanna? In tali provvedimenti la COGNIZIONE è:  PARZIALE perché limitata solo ad alcune questioni  NON PARZIALE MA MENO FORMALE  Sappiamo che le forme del processo ordinario di cognizione sono regolate in modo molto analitico  Art 111 Cost, I co parla di RISERVA DI LEGGE in materia di giusto processo Nel II co racchiude una serie di principi - CONTRADDITTORIO – IMPARZIALITA’ E TERZIETA’ DEL GIUDICE – RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO Invece Per le TUTELE SOMMARIE la Legge offre solo una CORNICE LEGISLATIVA che viene poi riempita dalle scelte discrezionali del giudice MA SOLO SENTITE LE PARTI Però Tutto ciò non esclude assolutamente che i procedimenti sommari di condanna possano dar luogo all’EFFICACIA DI ACCERTAMENTO PROPRIO DEL GIUDICATO Vediamo un es. DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO  Parte della dottrina afferma che esso (così come la CONVALIDA DI SFRATTO NON OPPOSTA) sia idoneo a formare EFFICACIA DI GIUDICATO SOSTANZIALE, come quello delle sentenze passate in giudicato ex Art 2909 c.c. Invece Altra parte della dottrina ha un pensiero diverso  ritiene che si tratti di un fenomeno diverso anche se analogo  PRECLUSIONE PRO IUDICATO = il giudicato si forma solo in ordine al diritto fatto valere tramite il proc sommario di condanna, e non si estende al rapporto pregiudiziale. Quindi E’ una differenza solo quantitativa e non qualitativa. Esistono DIVERSI TIPOLOGIE di procedimenti sommari di condanna Quali sono? a) Procedimento per DECRETO INGIUNTIVO E’ un procedimento monitorio, in quanto la sanzione esecutiva non è preceduta da un accertamento pieno del diritto e del suo inadempimento. E’ il più frequente ed importante tra i modelli procedimentali attraverso i quali si valorizza la tutela sommaria di condanna. Quali sono i REQUISITI? 1. Non tutti i creditori posso agire per decreto ingiuntivo. Infatti Vi sono delle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ Art 633 I co descrive l’AMIBITO OGGETTIVO  solo per crediti basati su: - pagamento somma di denaro liquida, determinata o facilmente determinabile - consegna di una determinata quantità di cose fungibili - consegna di una determinata cosa mobile 2. Art 633 II co ci dice che questo è un procedimento DOCUMENTALE  non basta affermare di essere titolare del diritto, ma è necessaria la PROVA SCRITTA Di essa si occupano vari articoli : o Art 634 c.p.c. “PROVA SCRITTA” sono : promesse unilaterali per scrittura privata, polizze, telegrammi. Ma non è un elenco tassativo  Va bene ogni documento dal quale emergono fatti costitutivi del diritto di credito. o Art 635 c.p.c. “PROVA SCRITTA PER CREDITI DELLO STATO O ENTI PUBBLICI” Il convenuto diviene attore, perché agisce in opposizione. Noi sappiamo che in teoria è l’attore che deve provare. Però Sappiamo che l’attore qui è fattualmente il convenuto, perché l’opposizione è la seconda fase di un proc che è iniziato in altro modo. Quindi Nell’opposizione al d.i. L’ONERE DELLA PROVA E’ DEL CONVENUTO, perché è lui il reale attore. Come si conclude il giudizio di opposizione? Con SENTENZA  DI ACCOGLIMENTO  caducazione del d.i. (non importa se dotato di provvisoria esecutività), e di tutti gli atti esecutivi già compiuti in forza dello stesso.  DI RIGETTO  con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva. MA Questione  Qual è il titolo esecutivo in questo caso? Il d.i. sostanzialmente confermato, oppure la sentenza di I grado? La questione è posta per comprendere se l’ingiunto possa ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione già iniziata. Infatti Noi sappiamo che la sentenza di I grado di condanna è provvisoriamente esecutiva, e che l’appellante può chiedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di I grado per evitare che l’appellato (vincitore in I grado) proceda con l’esecuzione forzata. Però Se nel caso di sentenza di rigetto dell’opposizione al d.i., l’esecutività fosse propria del d.i. inutilmente opposto, e non della sentenza stessa  sarebbe inammissibile l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di rigetto. Allora La giurisprudenza da ultimo si è orientata nel senso di ammettere l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di rigetto dell’opposizione  si riconosce che la sentenza di I grado di rigetto si sostituisce al d.i. opposto.  DI PARZIALE ACCOGLIMENTO  Conservano la loro efficacia gli atti di esecuzione già compiuti nei limiti della somma provata. Qual è il titolo esecutivo? L’art. 653 c.p.c. ci dice che “il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza” Qual è l’efficacia del d.i. non opposto? La giurisprudenza e la dottrina in termini di efficacia parificano il d.i. non opposto al GIUDICATO SOSTANZIALE ex Art 2909 c.c. MA La legge non è così esplicita in merito. Però La conferma si trova nell Art 656 c.c. che consente di esperire contro il d.i. non opposto SOLO LE TIPICHE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE  REVOCAZIONE + OPPOSIZIONE REVOCATORIA DEL TERZO Quindi Quelle impugnazioni che possono essere rivolte anche contro il giudicato. Allora Le difese del debitore ingiunto, che non abbia opposto il d.i., saranno compresse in nuovi giudizi  Non potrà sostenere l’inesistenza dell’obbligazione accertata (anche se sommariamente) nel d.i. Quindi Dopo avere pagato, non potrà chiedere la ripetizione dell’indebito. Però Alcuni autori LIMITANO TALE EFFICACIA DI ACCERTAMENTO Infatti Il giudicato sostanziale sappiamo che “fa stato ad ogni effetto” Invece Il d.i. potrebbe operare solo in ordine allo stesso rapporto giuridico, e non rispetto ad altri diritti che ne dipendono anche se corrono tra le stesse parti.  Si parla di PRECLUSIONE PRO IUDICATO b) Procedimento per CONVALIDA DI SFRATTO O LICENZA DI SFRATTO Questo procedimento di azione sommaria si ispira ad un modello procedimentale diverso  non si caratterizza per la pronuncia di una prima decisione senza contraddittorio, anche se vi è poi la possibilità di un’opposizione a valle introduttiva di un processo ordinario, ma con connotati impugnatori. Infatti Agli Art 657 e ss. C.p.c. , il L. ha immaginato una sequenza di atti posti in ordine diverso rispetto al d.i., ma basati sugli stessi componenti elementari. Qual è l’efficacia di tutela? Tali articoli disegnano un percorso processuale che serve per DARE TUTELA AL LOCATORE CHE VOGLIA MUNIRSI DI TITOLO ESECUTIVO che voglia ottenere il pronto rilascio del proprio immobile, volendo evitare la strada del processo ordinario. Per quali ipotesi è previsto? 1. LICENZA PER FINITA LOCAZIONE  Il locatore potrà ottenere una condanna in futuro, chiedendo un provv quando ancora il rapporto di locazione è in essere per il momento in cui verrà a scadere. 2. CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE  Provv chiesto quando il contratto è scaduto, ma il conduttore non ha ancora lasciato l’immobile 3. CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA’  Provv chiesto nel caso in cui il conduttore sia moroso, previa richiesta per inadempimento del contratto di locazione non ancora scaduto Qual è la disciplina? La licenza o lo sfratto sono intimati dal locatore con un ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO, che deve essere notificato al conduttore + E una contestuale richiesta al giudice di pronuncia di CONVALIDA DI LICENZA/SFRATTO Allora Nell’atto di citazione deve essere FISSATA UN’UDIENZA nella quale SI EVOCA IL CONDUTTORE INTIMATO A COMPARIRE qualora voglia opporsi alla convalida giudiziale. Ma TUTELA  Devono intercorrere almeno 20 gg tra la notifica e la data fissata per l’udienza  Per garantire la tutela al conduttore la Legge prevede che la citazione debba contenere l’avvertimento che se non compare all’udienza, o compare senza opporsi, il giudice convaliderà la licenza/sfratto  La notifica dell’atto di citazione dovrà non tenere conto del domicilio eletto in contratto Infatti La piena regolarità della notifica è essenziale ed il giudice deve verificarla prima di pronunciare la convalida. Allora Si aprono varie ipotesi : 1. CONDUTTORE NON COMPARE ALL’UDIENZA DI CONVALIDA o Se probabile mancata conoscenza della citazione per irregolare notifica (caso fortuito o forza maggiore)  il giudice ordina il RINNOVO DELLA CITAZIONE o Diversamente IL GIUDICE CON ORDINANZA CONVALIDA LA LICENZA/ SFRATTO, stesa in calce alla citazione e con formula esecutiva Perché la forma è quella dell’ordinanza e non del decreto? Perché la pronuncia è qui preceduta dalla possibilità di contraddittorio. L’ordinanza di convalida è una CONDANNA ESECUTIVA basata su una cognizione sommaria, ed in realtà facente perno sulla mancata opposizione del convenuto, ma preceduta dalla possibilità di esplicare il diritto di difesa I TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI Per iniziare un processo esecutivo è necessario essere muniti di titolo esecutivo. La sentenza di condanna conclusiva di un processo di cognizione piena è certamente titolo per agire in executivis. Però Il titolo esecutivo deve avere DETERMINATE CARATTERISTICHE  l’art 474 c.p.c. enuncia che il titolo esecutivo può dar luogo all’esecuzione forzata solo se è :  CERTO  la certezza non si riferisce all’esistenza del titolo, ma alla ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL DIRITTO. Quindi Devono essere puntualmente identificati OGGETTO – CREDITORE – DEBITORE  LIQUIDO  L’ammontare del credito deve essere determinato, oppure determinabile  ESIGIBILE  La prestazione dovuta potrebbe già essere richiesta dal creditore Ma Esistono diversi tipi TITOLI ESECUTIVI: 1. GIUDIZIALI Art 474, I co c.p.c.  sentenze di condanna  altri provv del giudice a cui la L. dà efficacia esecutiva  DECRETI e ORDINANZE (come il d.i. e ordinanza di condanna al rilascio di un immobile)  altri atti a cui la L. dà efficacia esecutiva  VERBALE DI CONCILIAZIONE RAGGIUNTO DAVANTI AL GIUDICE, con cui il debitore riconosce il suo debito. Anche se in realtà è un provv del giudice, quindi sta a metà tra un titolo giudiziale e negoziale [Il verbale di conciliazione in sede di mediazione invece non ha tale efficacia esecutiva, perché per ottenerla serve l’omologa del Tribunale]. 2. STRAGIUDIZIALI Art 474, II co c.p.c.  ATTI PRIVATI  scritture private autenticate con oggetto somme di denaro  cambiali e assegni  ATTI PUBBLICI  atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale. Vediamo ora alcune questioni riguardanti il titolo esecutivo: - ESISTENZA DEL CREDITO  L’esistenza di un titolo esecutivo non sempre significa certezza del credito o NON SUSSITENZA ATTUALE = Casi in cui si ha la certezza che il credito esisteva, ma non se sia o meno già stato soddisfatto o NON SUSSISTENZA ORIGINARIA = Casi più estremi in cui non ricorre nemmeno la certezza dell’esistenza originaria del credito (es. quando un atto pubblico è nullo) Infatti L’esistenza del titolo esecutivo non è elemento fondamentale per concedere la tutela esecutiva  conta il fatto che il L. ritiene meritevole di tutela esecutiva una certa situazione sostanziale. Per es. La stessa sentenza di condanna non dà sempre certezza sull’esistenza del credito Infatti  Noi sappiamo che la sentenza di condanna ha efficacia esecutiva anche quando non è ancora passata in giudicato. Quindi una decisione contraria la potrà sostituire  Anche una sentenza passata in giudicato si forma senza considerare la zona grigia Quindi POSSEDERE TITOLO ESECUTIVO = Significa essere titolari di un diritto processuale di azione esecutiva, ma non di avere la certezza dell’esistenza del diritto. Infatti Il diritto di azione è astratto perché non postula l’esistenza del diritto di credito. Allora Si deve RIEQUILIBRARE LA SITUAZIONE, poiché palesemente sbilanciata a favore del portare del titolo di credito che è titolo esecutivo garantito. Come? A) OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE ex Art 615 c.p.c.  con citazione se non è ancora iniziata l’esecuzione forzata, oppure con ricorso se è già iniziata.  Si promuove un giudizio per far dichiarare ILLEGITTIMA L’ESECUZIONE FORZATA, dimostrando che nonostante il titolo esecutivo non sussiste attualmente il diritto di credito. (es. Affermando di aver saldato il debito dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e prima del deposito della decisione).  Si può chiedere al giudice la SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE ex Artt 615 – 624 c.p.c. PER GRAVI MOTIVI  si rileva una certa plausibilità di accoglimento dell’opposizione e un pregiudizio per l’esecutato. B) Si promuove il PROCEDIMENTO DI INIBITORIA, chiedendo al giudice la sospensione dell’efficacia di provvisoria esecutività del titolo esecutivo giudiziale, ma solo se non ancora passato in giudicato perché soggetto a ricorso in appello. Certezza assoluta dell’esistenza del credito non si potrà mai avere, anche con sentenza passata in giudicato, perché il giudicato ha dei limiti cronologici. - RIFLESSI SUL PROCEDIMENTO ESECUTIVO PENDENTE Può capitare che il titolo esecutivo, in forza del quale si è instaurato un processo esecutivo, venga sostituito da altro titolo esecutivo prima della conclusione del processo stesso. (es. Sentenza di condanna di I grado, poi sostituita dalla sentenza di Appello ma favorevole al creditore). Allora La regola generale prevede che IL TITOLO ESECUTIVO DEVE ESISTERE PRIMA DEL PROCESSO ESECUTIVO E DEVE PERSISTERE FINO AL SUO ESAURIMNTO. Quindi Ciò che conta è che il titolo esecutivo che sostituisce, nel corso del processo, quello originario, deve RICONOSCERE L’ESISTENZA DELLO STESSO DIRITTO OGGETTO DEL PRIMO (anche se solo in parte. Oppure per una somma superiore, ma per tale maggior somma si dovrà instaurare un nuovo processo esecutivo)  Il processo può legittimamente proseguire. Ma Se il titolo esecutivo viene eliminato senza essere sostituito?  Per il creditore procedente  non ha più diritto di agire in via esecutiva  Per i creditori intervenuti con titolo  potranno proseguire il processo esecutivo in virtù del loro titolo  Per creditori intervenuti senza titolo  il processo termina - USO DEL TITOLO ESECUTIVO DA O VERSO SOGGETTI CHE NON SONO IN ESSO INDICATI Sappiamo che il titolo esecutivo è caratterizzato dall’ASTRATTEZZA = Il possesso del titolo esecutivo è condizione necessaria, ma anche sufficiente per la sussistenza del diritto a procedere con l’esecuzione forzata. Ma Problema Che cosa accade se il diritto rappresentato dal titolo esecutivo va incontro alle modificazioni dal lato attivo o passivo, a seguito di trasferimento o successioni?  Se le modificazioni avvengono DOPO L’INSTAURAZIONE DEL PROCESSO  Ex Art 110 c.p.c. “SUCCESSIONE NEL PROCESSO” la sentenza che si formerà all’esito del giudizio sarà favorevole o contraria al successore della parte.  Se invece AVVENGONO PRIMA - Se la modificazione è dal LATO ATTIVO  il nuovo creditore potrà instaurare un processo esecutivo in forza del titolo originario, senza necessità di provare la sua qualità di nuovo creditore. - Se è dal LATO PASSIVO il nuovo debitore potrà iniziare il processo esecutivo in forza del titolo esecutivo già ottenuto contro il de cuius. Fino al 2005 non rilevava per partecipare in modo paritario alla distribuzione, che i creditori avessero o no un loro titolo esecutivo. Invece Dopo il 2005 vi è stata una modifica.  Continua ad esserci una DIFFERENZA TRA CREDITORI TEMPESTIVI E CREDITORI CHIROGRAFI TARDIVI (i quali si soddisfano solo sul residuo) MA Sul piano dei poteri vi è una DIFFERENZA tra : - CREDITORI CON TITOLO ESECUTIVO (che possono compiere autonomamente gli atti della procedura e privare di effetto la rinuncia agli atti del pignorante) - CREDITORI SENZA TITOLO (che possono solo partecipare alla distribuzione del ricavato) Inoltre La riforma ha inciso molto sulle condizioni del loro intervento. o Prima del 2005  intervenivano senza limiti, sulla scorta dell’affermazione di un proprio diritto di credito che fosse certo, liquido ed esigibile. Salvo la contestazione del debitore o di altri creditori interessati. o Post 2005  nuovo Art 499 c.p.c. oltre a coloro che sono in possesso di un titolo esecutivo, possono intervenire nel processo sui beni del debitore promosso da altro creditore munito di titolo :  Creditori che al momento del pignoramento avevo eseguito il sequestro conservativo sul bene pignorato  Che al momento del pignoramento avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri.  Che al momento del pignoramento erano creditori di una somma di denaro risultante da scritture contabili verso il debitore imprenditore. In relazione a questi interventi senza titolo è previsto che il giudice, insieme all’ordinanza con cui è disposta la vendita forzata, fissi anche un’UDIENZA DI COMPARIZIONE del debitore e dei creditori senza titolo. Infatti  Il debitore potrà riconoscere il credito  il creditore partecipa alla distribuzione  Il debitore non riconosce il credito  il creditore non partecipa alla distribuzione, ma parrebbe che non sia escluso dalla procedura. Quindi La somma ricavata dalla vendita e spettante al debitore non riconosciuto viene accantonata per il tempo ritenuto necessario affinchè egli si avvalga di titolo esecutivo, e comunque per un periodo non superiore ai 3 anni.  LA LIQUIDAZIONE DEI BENI PIGNORATI E’ la fase diretta a trasformare i beni pignorati in denaro, con il quale soddisfare il creditore o creditori. Tale fase si introduce con l’ISTANZA che dovrà essere rivolta al giudice dell’esecuzione da parte del creditore procedente o dei creditori intervenuti con titolo esecutivo. Vi sono due tipi di istanze ( e quindi di mezzi per la liquidazione) ex Art 501 c.p.c. : 1. LA VENDITA FORZATA La soddisfazione del creditore avviene attraverso l’intervento di un terzo, il quale diventerà acquirente del bene e ne verserà il relativo prezzo. Allora La somma versata verrà distribuita tra i creditori. Vediamo nel particolare  Ex Art 503 c.p.c. Il giudice dell’esecuzione fisserà le modalità della vendita – CON INCANTO (offerte a voce durante l’udienza e si aggiudicherà il bene chi farà l’offerta più alta) O SENZA INCANTO (le offerte sono fatte in busta chiusa e il giudice dell’esecuzione le aprirà all’udienza). Ma L’aggiudicatario non è ancora proprietario. Infatti Il trasferimento della proprietà avverrà solo con il DECRETO DI TRASFERIMENTO, la cui pronuncia è condizionata al pagamento del prezzo, che può avvenire anche a rate. Però Esiste un caso particolare  Se un terzo vanta diritti sul bene oggetto della vendita forzata? o Bene mobile  Deve far valere il suo diritto sulla somma ricavata contro i creditori, ma deve farlo prima della distribuzione. Non può rivolgersi all’acquirente in buona fede. o Bene immobile  Manca una specifica disposizione. Allora Che fine fa il diritto del terzo che abbia trascritto il suo titolo prima del pignoramento? La dottrina afferma che IL DIRITTO DEL TERZO PREVALE SU QUELLO DELL’ACQUIRENTE  sono inopponibili all’acquirente solo gli atti trascritto dopo il pignoramento. Quindi Ci sono dei casi in cui L’ACQUIRENTE SUBISCE EVIZIONE (se il suo acquisto è in male fede per i beni mobili – se ha trascritto l’acquisto prima del pignoramento per i beni immobili)  Tutela non piena  Ha il diritto ad ottenere il prezzo pagato, ma la somma che in concreto verrà restituita sarà inferiore di quella versata, poiché da essa verranno detratte le spese della procedura. Ma Se la somma è già stata distribuita, dovrà agire nei confronti di ogni creditore cha ha partecipato alla distribuzione, per ottenere da ciascuno la restituzione di quanto ricevuto. 2. L’ASSEGNAZIONE Consiste nell’attribuzione del bene pignorato al creditore che ne faccia istanza. Di solito non può avere luogo se non è stata esperito, infruttuosamente, almeno un tentativo di vendita forzata. L’assegnazione può essere : - SATISFATTIVA Se il valore del bene assegnato corrisponde all’ammontare della somma dovuta al creditore. Oppure – PARZIALMENTE – se il creditore divine titolare di un bene di valore inferiore alla somma dovuta. - NON SATISFATTIVA Generalmente viene richiesta dal creditore che ha diritto a vedersi soddisfatti prima degli altri. Ma Se non ha interesse all’assegnazione  ASSEGNAZIONE-VENDITA = Il bene sarà assegnato ad uno degli altri creditori, il quale ne verserà il valore. Quindi E’ il giudice che dispone l’assegnazione con ORDINANZA, la quale ha effetto traslativo della proprietà in capo al creditore assegnatario. In conclusione Vediamo la NORMA DI CHIUSURA ex Art 2929 c.c. “NULLITA’ DEL PROCESSO ESECUTIVO”  è previsto che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non sia opponibile all’acquirente o all’assegnatario (a meno che non vi sia stata collusione con il creditore procedente). Quindi Non potranno inficiare la validità della vendita o dell’assegnazione tutti quei vizi del processo esecutivo che avrebbero dovuto essere fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi, la quale si può proporre nel termine ultimo dell’udienza di autorizzazione alla vendita.  LA DISTRIBUZIONE Questa fase del procedimento di espropriazione forzata si apre dopo che si è ottenuta la liquidazione dei beni oggetto del pignoramento, con la vendita o l’assegnazione. Quindi Il ricavato andrà assegnato all’unico creditore, o ai diversi creditori secondo un PIANO DI RIPARTO ( se ESPR IMM  concordato tra creditore e debitore, e omologato dal giudice. Se ESPR MOB  redatto dal giudice) = E’ un progetto di distribuzione che : - Prevede l’ordine dei creditori  prima con prelazione, poi chirografari che attingono solo dal residuo, e poi i postergati che sono intervenuti dopo l’udienza - Dà conto delle somme accantonate, che spetterebbero ai creditori disconosciuti - Se vi è ancora del residuo  torna al debitore Quindi Vediamo il procedimento : - Creditore prepara il PRECETTO  descrizione sommaria dei beni + Termine entro il quale il debitore può adempiere spontaneamente - NOTIFICA del PRECETTO + TITOLO ESECUTIVO - Se decorre infruttuosamente il termine stabilito SI RIVOLGE ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO, affinchè provveda : o Se BENE MOBILE  a recarsi sul luogo per apprenderlo materialmente e consegnarlo al creditore o Se BENE IMMOBILE dovrà notificare al debitore un avviso dell’obbligo di rilascio con giorno e ora, in cui l’ufficiale giudiziario si recherà sul posto ed immetterà il creditore nel possesso dell’immobile C. L’ESECUZIONE FORZATA PER GLI OBBLIGHI DI FARE E NON FARE In questo caso il procedimento è leggermente diverso. Infatti  Creditore notifica PRECETTO + TITOLO ESECUTIVO  Adice il GIUDICE DELL’ESECUZIONE mediante RICORSO  il giudice deve determinare le modalità dell’esecuzione, una volta ascoltata la parte obbligata  Il giudice dell’esecuzione pronuncerà un’ORDINANZA  modalità di esecuzione + nomina dell’ufficiale giudiziario + Individua i soggetti che dovranno adempiere al fare in vece del debitore, e quelli che devono distruggere quanto da questi fatto in violazione dell’obbligo di astensione LE VICENDE ANOMALE DI SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Il processo esecutivo solitamente si conclude con l’ORDINANZA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO. Tuttavia Conosce delle vicende anomale attinenti al suo svolgimento – SOSPENSIONE – ed alla sua conclusione – ESTINZIONE – . Inoltre si possono verificare anche dei fenomeni di SUCCESSIONE NEL PROCESSO. Vediamo quali sono queste vicende: 1. LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Artt. 623 e ss. C.p.c. E’ un ARRESTO TEMPORANEO DEL PROCESSO ESECUTIVO, durante il quale “nessun atto può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice”. Perché? La ragione è che spesso è in corso un giudizio di cognizione, nel quale si contesta l’esistenza dell’azione esecutiva. Ma Da tale situazione il processo potrà uscire attraverso il meccanismo della RIASSUNZIONE ex Art 627 c.p.c.  proposta con RICORSO entro il termine perentorio deciso dal giudice, e mai dopo 6 mesi dalla sentenza di I grado passata in giudicato. Il processo esecutivo conosce 3 tipi diversi di sospensione : - SOSP LEGALE Il solo caso è quello previsto dall’Art 601 c.p.c. “DIVISIONE”  quando per l’espropriazione di beni indivisi deve farsi luogo la divisione del bene In questo caso la sospensione è AUTOMATICA e NECESSARIA  il giudice deve solo darne atto, ed il processo al verificarsi di questa causa di sospensione rimane solo per ciò sospeso. Invece In tutti gli altri casi non opera automaticamente, ma deve essere disposta dal giudice con il provvedimento dell’ORDINANZA, a valle di un giudizio discrezionale. - SOSP DISPOSTA DAL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE Innanzitutto bisogna fare alcune precisazioni  Qual è il giudice competente a pronunciare il provv inibitorio? Il giudice di fronte al quale è stato impugnato il titolo esecutivo : - Se impugnata è una sentenza del Tribunale  Corte d’Appello - Se è opposizione a d.i.già esecutivo  Giudice dell’opposizione - Se proposta revocazione  Giudice che ha emanato il decreto impugnato - Se è proposto ricorso per Cass Corte d’Appello Quindi Questi giudici dispongono la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo impugnato + Del processo esecutivo già pendente Allora Si distinguono 2 ipotesi : - Il giudice dell’impugnazione sospende l’efficacia del titolo PRIMA DELL’INIZIO DELL’ESECUZIONE, MA il CREDITORE NOTIFICA TITOLO ESECUTIVO, PRECETTO E POI PIGNORAMENTO  Il debitore dovrò proporre opposizione al precetto/esecuzione, facendo valere la carenza del titolo esecutivo. Allora L’accoglimento dell’opposizione provocherà la caducazione degli atti posti in essere prima della sospensione - Il giudice dell’impugnazione SOSPENDE IL PROC ESECUTIVO GIA’ PENDENTE  il giudice deve prendere atto della sospensione Quindi Gli atti compiuti prima della sospensione resteranno in vita, in attesa di vedere l’esito dell’impugnazione del titolo esecutivo. MA La Cass con sentenza del 2013 ha affermato che il giudice dell’impugnazione ha potere ulteriore  il potere di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata ha due valenze : - Di sospensione pro futuro, precludendo la prosecuzione del processo esecutivo pendente. - Di rimuovere l’esecuzione già compiuta, caducando gli atti esecutivi già posti in essere. Quali sono i REQUISITI per poter disporre la sospensione? Varranno di volta in volta quelli previsti dal c.p.c. o Se si tratta di Appello  Art 283 c.p.c. che richiede “i gravi e fondati motivi” o Se si tratta di Ricorso per Cass  Art 373 c.p.c. che richiede il requisito del “grave ed irreparabile danno” o Se si ha ipotesi di revocazione  Art 401 c.p.c. che rinvia all’Art 373 c.p.c. - SOSP AD OPERA DEL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE A PRECETTO Introdotta con Riforma del 2006  Art 615 c.p.c. Ha degli aspetti che la avvicinano a quella appena analizzata. Infatti Anche il giudice dell’opposizione a precetto è competente a disporre la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo MA Non potrà disporre la sospensione del processo esecutivo che il L. suppone non ancora iniziato. Allora PROBLEMA del rapporto tra provvedimento di sospensione ed eventuale pendenza del processo. Il L. in merito tace  Il Consolo risolve così la vicenda : - Il giudice dell’opposizione a precetto dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo MA Il creditore procede ugualmente con il pignoramento In conclusione Quanto dura la sospensione? La scelta è rimessa al giudice dell’esecuzione MA Non può mai superare i 24 mesi, ed essere reiterata. PERO’ E’ ammessa la RIASSUNZIONE entro 10 gg dalla scadenza del termine finale fissato dal giudice  La mancata riassunzione produce l’estinzione del processo 2. L’ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Sappiamo che la finalità del processo esecutivo è dare soddisfazione al creditore di un’obbligazione pecuniaria, di consegnare/rilasciare, di fare fungibile o di non fare Quindi Solitamente il processo si conclude raggiunta tale soddisfazione, del creditore procedente o dei creditori intervenuti. MA Può accadere che il processo si concluda in modo anomalo  non si giunge alla fase di soddisfazione dei creditori. Come avviene l’estinzione? (Al pari del processo di cognizione) o RINUNCIA AGLI ATTI Deve essere proposta dal creditore Ma Non serve l’accettazione del debitore (nel processo di cognizione invece deve essere l’accordo del convenuto) Infatti Qui il debitore non ha alcun interesse a che il processo prosegua. La rinuncia agli atti può avvenire in momenti differenti : - PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE/ASSEGNAZIONE Ex Art 629 c.p.c.  deve provenire dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo - IN UN MOMENTO SUCCESSIVO  devono rinunciare agli atti tutti i creditori, anche quelli intervenuti senza titolo (solo in questa seconda fase i creditori sono tutti equiparati, perché hanno tutti diritto a soddisfarsi sul ricavato). o INATTIVITA’ DELLE PARTI Ex Art 630 c.p.c. I co  Individua tutte le ipotesi : - Mancata comparizione per due volte consecutive all’udienza - Rinuncia agli atti - Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione  Sono tuti casi PREVISTI DALLA LEGGE MA In questo comma ci dice che vi sono anche altre ipotesi di estinzione del processo Quando le parti devono compiere certe attività ENTRO TERMINI PERENTORI, CHE NON VENGONO RISPETTATI. o Caso di INFRUTTUOSITA’ DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA Introdotta Ex Art 614 bis c.p.c. introdotto con Riforma del 2014. Infatti Può essere disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo qualora risulti che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori. Ma Alcune perplessità  Tale norma consentirà di smaltire molti fascicoli, ma la scelta sembra essere lasciata troppo alla discrezionalità del giudice, senza nemmeno un periodo di attesa (che dovrebbe essere di 3 anni) Quali sono gli EFFETTI dell’estinzione?  CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO (quando sia ancora in atto, e non si sia proceduto quindi alla vendita/assegnazione)  disposta con ORDINANZA  Vi sono poi ALTRI EFFETTI che dipendono dallo stadio in cui si trova il processo esecutivo estinto : - Se pronunciata prima dell’assegnazione/vendita  i beni pignorati saranno RESTITUITI AL DEBITORE liberi da vincoli - Se pronunciata dopo l’assegnazione/vendita  i beni resteranno all’acquirente (se vendita) o al creditore assegnatario (se assegnazione- vendita)  il debitore avrà solo la somma ricavata  Nel caso di assegnazione satisfattiva, il debitore non otterrà nulla  In merito alle SPESE - Se RINUNCIA  sono poste a carico del rinunciante - Se INATTIVITA’  sono a carico delle parti che le hanno anticipate 3. FENOMENI DI SUCCESSIONE NEL PROCESSO ESECUTIVO [Lo abbiamo visto prima negli Usi del titolo esecutivo da e verso soggetti che non sono in esso indicati] ESECUZIONE FORZATA E LE VARIE PARENTESI COGNITIVE DI OPPOSIZIONE Può accadere che una volta iniziato il procedimento esecutivo, oppure è stato solo preannunciato, il soggetto passivo dell’esecuzione contesti : 1. Il diritto stesso di procedere all’esecuzione forzata in capo al creditore 2. La legittimità di atti compiuti dal debitore, dall’ufficiale giudiziario o dal giudice durante l’esecuzione Oppure può anche accadere che : 3. Il terzo, vero proprietario del bene oggetto di espropriazione, faccia valere il proprio diritto reale apparso erroneamente di proprietà del debitore al momento del pignoramento. Allora In tali casi la legge offre delle soluzioni : 1. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Ex Art 615 c.p.c. E’ un procedimento giudiziale, di natura cognitiva, che si presenta autonomo rispetto al processo esecutivo. Lo si usa quando il debitore vuole contestare il diritto della parte istante a procedere in via esecutiva. Ti tale opposizione si conoscono 2 species , che si differenziano per il parametro cronologico, e per la forma degli atti introduttivi : o OPPOSIZIONE AL PRECETTO Qui il processo esecutivo non è ancora pendente Allora Si svolge con atto di CITAZIONE al giudice competente o OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO Qui il processo esecutivo è già pendente. Nel caso di espropriazione  si avrà all’atto del pignoramento Nel caso di esecuzione in forma specifica  al primo atto di esecuzione diretta Allora Si propone con RICORSO al giudice dell’esecuzione, che fisserà con decreto l’udienza di comparizione delle parti Quindi Tale opposizione si concretizza in una DOMANDA GIUDIZIALE dove : o Petitum  è la richiesta di un provv giudiziale che dichiari l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata La dottrina la identifica come un’azione di accertamento negativo dell’esistenza del diritto. Ma Altra parte della dottrina la considera un’azione costitutiva capace di invalidare il titolo esecutivo, o gli atti esecutivi compiuti in precedenza. o Causa petendi  è la specifica situazione dedotta dalla parte opponente a fondamento dell’inesistenza del diritto a procedere in executivis. il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Il giudice fissa anche un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito (tale giudizio dopo il 2009 – con Art 186 bis – deve tenersi di fronte ad un magistrato diverso da quello che ha conoscenza degli atti attraverso i quali è stata proposta opposizione). Quali sono gli effetti della sentenza resa sull’opposizione? o Se l’opposizione viene ACCOLTA  CHIUSURA DEL PROCESSO ESECUTIVO, se il vizio riscontrato è insanabile  PROSECUZIONE, previa rinnovazione dell’atto viziato e di tutti gli atti da esso dipendenti o Se viene RIGETTATA  PROSECUZIONE del processo esecutivo Ma Se si estingue il processo esecutivo Allora Cessa la materia del contendere 3. OPPOSIZIONE DEL TERZO Ex Art 619 c.p.c. Se nel procedimento esecutivo vengono assoggettati a pignoramento beni di un terzo, ritenuti erroneamente appartenenti al debitore. Allora Il terzo, che non è affatto parte del processo esecutivo, può far valere la sua pretesa di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto del pignoramento. Ma Non si possono mai far valere diritti di carattere personale (locazione o usufrutto) Come? L’opposizione va proposta con RICORSO al giudice dell’esecuzione competente per valore. Si instaurerà cosi un GIUDIZIO DI COGNIZIONE nel quale saranno litisconsorti necessari il creditore pignorante, il debitore, ed i creditori intervenuti con titolo. Qual è l’OGGETTO del giudizio di cognizione? Il giudizio di cognizione verte sull’INESISTENZA DEL DIRITTO A PROCEDERE IN EXECUTIVIS SU QUEL BENE + Pone capo anche all’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITA’ DELL’ESECUZIONE in rapporto all’oggetto di quest’ultima Allora - Se OPPOSZIONE RIGETTATA  il processo esecutivo prosegue - Se OPPOSIZIONE ACCOLTA  SI CONCLUDERA’ il processo iniziato con il pignoramento di un solo bene, ed il creditore potrà iniziarne un altro aggredendo altri beni  PROSEGUIRA’ il processo esecutivo su quei soli beni sui quali il terzo non ha fatto valere il suo diritto La sentenza sarà appellabile. Qual è il MOMENTO FINALE per esperire tale opposizione? o Se opposizione TEMPESTIVA, quindi esperita prima della vendita/assegnazione  fino al momento del definitivo trasferimento de bene, quindi quando la vendita/assegnazione non sono compiute o Se opposizione TARDIVA  il diritti del terzo si potranno far valere solo sulla somma ricavata, fino al momento in cui essa non sia stata distribuita i creditori. - Se beni IMMOBILI  il terzo potrà rivendicare il bene nei confronti dell’acquirente/assegnatario - Se beni MOBILI  il terzo potrà rivolgersi all’assegnatario entro 60 gg per richiedere la somma corrispondente al credito di questo soddisfatto con l’assegnazione Ma Questione Il diritto del terzo è accertato solo incidenter tantum , e quindi la sentenza che decide sull’opposizione non ha efficacia al di fuori del processo di esecuzione? NO secondo la dottrina e la giurisprudenza. Ma Vi sono dei dubbi in merito ai LIMITI DEI MEZZI DI PROVA di cui il terzo si può servire in tale procedimento per provare il diritto vantato ( es. non può usare testimoni). Allora Tali restrizioni porterebbero a pensare che, in realtà, l’accertamento sia destinato ad avere efficacia solo nel processo esecutivo, ed abbia la finalità di assicurare la correttezza di tale proc  è finalizzato ad evitare di assoggettare al pignoramento beni di proprietà non del debitore, ma di un terzo.
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