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Espropriazione Forzata e Esecuzione Diretta: Differenze e Caratteristiche, Appunti di Diritto Processuale Civile

Sulla distinzione concettuale e terminologica tra l'espropriazione forzata e l'esecuzione diretta o in forma specifica. L'espropriazione forzata è una forma di esecuzione finalizzata alla tutela dei diritti di credito, mentre l'esecuzione diretta o in forma specifica tutela diritti reali o assoluti. Le differenze e gli ambiti di applicazione di queste forme esecutive, oltre a discutere del ruolo del creditore, del debitore e delle modalità di esecuzione.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 17/02/2012

valeriaala
valeriaala 🇮🇹

4.3

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Scarica Espropriazione Forzata e Esecuzione Diretta: Differenze e Caratteristiche e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Il "Libro III " del c.p.c. regola "L'ESECUZIONE FORZATA" Cominciamo a parlare del titolo esecutivo. Dobbiamo tenere presente che quando parliamo di esecuzione forzata non ci riferiamo alla possibilità che l'obbligato venga materialmente costretto ad eseguire una certa prestazione o a tenere un certo comportamento .Questo ovviamente non è possibile. Ci riferiamo piuttosto a quel procedimento che consente all'avente diritto di ottenere la soddisfazione del suo diritto a prescindere dal comportamento dell'obbligato,e quindi anche contro la volontà, :questo complesso meccanismo consente di modificare una realtà materiale esitente a prescindere dall'atteggiamento ( di inerzia o di opposizione) tenuto dall'obbligato.Per questo motivo essa necessita e prevede una serie di cautele pe contemperare due esigenze fondamentali:se da un lato è necessario garantire all'avente diritto di soddisfarsi, dall'altro è necessario evitare che si verifichino forme di illegittima invasione nella sfera dell'obbligato.E'quindi necessario delimitare l'oggetto dell'esecuzione e fare in modo che essa sia finalizzata esclusivamente allo scopo di consentire all'avente d. di ottenere ciò che gli è dovuto ,anche in considerazione del fatto che chi assume di poter iniziare l'esecuzione forzata in realtà non ha il diritto di farlo.In quest'ottica l'ordinamento predispone degli appositi strumenti correttivi a favore dell'escusso , le opposizioni, dirette a paralizzare eventuali esecuzioni iniziate da chi non ha diritto. - Distinzione concettuale e terminologia tra espropriazione forzata ed esecuzione diretta o in forma specifica: Il codice di proc. civile non conosce l'espressione " esecuzione in forma specifica" che è invece contenuta nel codice civile che reola l'esecuzione in forma specifica agli articoli 2930 e seg. del Libro VI "Della tutela dei diritti" e in particolare ci sono 4 norme che regolano alcuni istituti che costitusicono quella che chiamiamo appunto ESECUZIONE DIRETTA O IN FORMA SPECIFICA ; si tratta dell' "esecuzione degli obblighi di fare"( 2931 c.c.), "l'esecuzione degli obblighi di non fare" (2933 c.c.),"l'esecuzione forzata per consegna (di beni mobili )o rilascio (di beni immobili)" ( art.2930 c.c.) ;a queste norme si aggiunge l'art.2932 c.c. relativo all' "esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto" che regola quell'azione che consente di ottenere una sentenza che produca l'effetto del preliminare in caso di inadempimento dello stesso ma essa non riegiarda l'esecuzione forzata per cui a noi non interessa.Accanto all'esecuzione diretta o in forma specifica il codice civile disciplina anche un'altra forma di esecuzione che è L'ESPROPRIAZIONE FORZATA (art.2910 c.c. e seg.) . cerchiamo di capire la differenza tra queste due forme esecutiva (cos'è l'esecuzione diretta o in forma specifica e a cosa serve ,cos'è l'espropriazione forzata e a cosa serve )nonchè gli ambiti di applicazione delle relative norme . Espropriare vuol dire sottrarre qualcosa a quacuno per cui l'espropriazione forzata è finalizzata a togliere una bene a qno che ne è proprietario per consentire al suo creditore di soddisfarsi sul ricavato della vendita di quel bene ( soddisfacimento del d.di credito); in caso di pluralità di creditori il ricavato viene distribuito tra più creditori. Teniamo presenti 3 norme del c.c. che con riguardo al tema dell'espropriazione forzata vanno lette in combinato disposto: L'art 2910 c.c.(oggetto dell'espropriazione): il creditore ,per conseguire quanto gli è dovuto può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Possono essere espropriati anche i beni di un terzi quando sono vincolati a garanzia del credito o quando o quando sono oggetto di un atto cheè stato revocato perchè compiuto in pregiudizio del creditore . Art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale) . Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri . . Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. Art. 1218c.c. (Responsabilità del debitore) Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno , se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
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