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Ruolo Insegnante Specializzato ed Educatore Handicap: Profili e Normative., Dispense di Scienze dell'educazione

Pedagogia SpecialeEducazione inclusivaDisabilità

Il ruolo dell'insegnante specializzato e dell'educatore per l'handicap in italia, basandosi sui profili di formazione e le normative relative. Il ruolo dell'insegnante specializzato è quello di sostenere e promuovere l'autonomia degli studenti con disabilità, mentre quello dell'educatore è quello di accompagnarli e facilitare i processi di apprendimento. Le normative in merito a queste figure professionali sono complessi e hanno subito varie denominazioni negli anni. Informazioni sulla legislazione e i ruoli specifici di queste figure in scuola.

Cosa imparerai

  • Che ruoli hanno l'insegnante specializzato e l'educatore all'interno della scuola?
  • Come viene definito il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in questo documento?
  • Quali sono gli strumenti utilizzati dall'educatore?
  • Che figure professionali sono discusse in questo documento?
  • Quali sono le normative principali che identificano l'assistente per l'autonomia e la comunicazione?

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 27/11/2019

lucrezia1917
lucrezia1917 🇮🇹

4.3

(40)

124 documenti

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Scarica Ruolo Insegnante Specializzato ed Educatore Handicap: Profili e Normative. e più Dispense in PDF di Scienze dell'educazione solo su Docsity! Il ruolo dell’insegnante specializzato e dell’educatore a sostegno dell’handicap PROFILI… Seminario di formazione , 13 Aprile 2018 Nota ministeriale 30 novembre 2001, n. 3390 …“Com'è noto, l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92”… Pollaiolo, Ritratto di donna di profilo COLLABORATORI SCOLASTICI D.LGS N. 66/2017 Il decreto è intervenuto con l’art. 3 “Prestazioni e competenze”, comma 2 “Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica”, punto c: “all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica”. IL PROFILO DELL’ASSISTENTE accordi di programma Brindisi 17/07 2013 L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è un’assistenza specialistica ad personam che affianca lo studente con disabilità per i problemi legati all’autonomia e/o alla comunicazione. Piero della Francesca, Federico da Montefeltro e Battista Sforza, 1465/1472 IL PROFILO DELL’ASSISTENTE  Sostenere e promuovere l’autonomia dell’alunno;  facilitare il processo di integrazione e comunicazione in classe;  favorire/rendere accessibili le attività scolastiche dentro e fuori la classe. Bronzino, Laura Battiferri, 1550/1560 ART 3(Ambiti dell’attività professionale) 1)L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio assistenziali. 3)L’educatore opera nei confronti di persone di ogni età, prioriamente nei seguenti ambiti • educativo e formativo • scolastico • Socio –sanitario della salute limitatamente agli aspetti socio educativi • Socio –assistenziali • Culturali • giudiziari • ambientali • sportivo-motorio • dell’integrazione e della cooperazione internazionale. ART 6 (attività professionali e competenze) 2 .b.accompagna e facilita processi di apprendimento in contesti di educazione permanente 3 .c.accompagna e facilita processi di apprendimento in contesti di formazione professionali Il ruolo dell’educatore nella scuola  L’educatore all’interno della scuola si colloca come un professionista dell’aiuto di coloro che necessitano di un sostegno.  L’intervento è complicato perché si esplica in un ruolo quotidiano di scaffolding tra i bisogni degli utenti e le risorse professionali , ha la capacità di essere flessibile nelle situazioni senza mai sconfinare e perdere la peculiarità del suo ruolo.  Il compito dell’educatore è considerare l’alunno e le dinamiche del gruppo in cui è inserito il bambino. L’educatore collabora con il team docenti per la stesura del Pei collabora con i docenti curriculare e di sostegno per la verifica e gli interventi integrandoli con gli obiettivi educativi e didattici dei docenti. Supporto dell’alunno e delle sue difficoltà e promozione della sua autonomia proponendo strategie e interventi per lo sviluppo dell’individuo in senso globale Interventi coadiuvati tra servizi scolastici Socio assistenziali tutti specificati nel PEI Realizzazioni di percorsi di alternanza scuola lavoro e progetti ponti prima dell’uscita del percorso scolastico. DPR 24/02/1994 - ART. 5. - Comma 1. Piano educativo individualizzato. - 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. 2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Comma 4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, (propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. ASSISTENTE A SÈ STANTE?  Alla precarietà della figura professionale fa da riscontro la necessità di una formazione sempre più adeguata alle funzioni. Abbiamo visto che l’assistente partecipa alla stesura del PEI nonché al GLH operativo e può essere presente anche alle attività didattiche se previsto nel PEI. A titolo esemplificativo significa che sia presente una formazione in ordine alle:  competenze relazionali e in particolare sulla comunicazione efficace;  conoscenze delle diverse tipologie di disabilità;  conoscenze di linguaggi specifici quali la LlS nel caso di alunni non udenti; del Braille nel caso di alunni non vedenti. Maria Crespo, Ritratto di N. Machiavelli , fine XVI, inizi XVII sec. L’impianto normativo DOCUMENTO COMMISSIONE FALCUCCI 1975 “Famiglia, forze sociali, enti locali, sono chiamati a sentire come propria la complessa problematica educativa, prevedendo una serie articolata di interventi, di competenze, non sempre decisionali, ma non per questo prive di significato e di incidenza”. PROCEDURE  LA FASE INIZIALE DELL'ACCORDO, COME PER IL PATTO TERRITORIALE, È LA PIÙ CRITICA E IMPORTANTE, DAL MOMENTO CHE VENGONO DEFINITI OBIETTIVI E CONDIZIONI DELL'INTERO PROGETTO. Un Accordo di Programma può indifferentemente essere promosso in forma autonoma come può essere considerato integrato in altri più ampi strumenti di programmazione negoziata quale, ad esempio, un patto territoriale. In questo caso l'Accordo è finalizzato alla realizzazione di una parte di un progetto integrato.  L'amministratore proponente può convocare la Conferenza dei Servizi, per mezzo della quale si acquisiscono tutti i pareri, autorizzazioni e nullaosta per procedere nel progetto. Il contenuto dell'Accordo è definito quando in esso è specificato:  il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolati in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;  la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;  il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;  le modalità di attuazione;  gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;  le sanzioni per gli inadempimenti;  l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, le modalità di controllo, il procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie;  gli eventuali accordi da stabilirsi con i privati interessati. Dal sito: http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=41&codice=14 Prima dell’approvazione di questa legge sull'assistenza sociale, il settore era disciplinato ancora dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, cosiddetta "legge Crispi". Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 1.La qualità della vita, la prevenzione, la riduzione o il contenimento delle disabilità, il disagio personale e familiare e il diritto alle prestazioni sono gli obiettivi della 328. Per la prima volta, altresì̀, viene istituito un fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti. 2.SERVIZI PREVISTI Progetti individuali per le persone disabili: i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale. Il progetto individuale comprende: - la valutazione diagnostico-funzionale; - le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; - i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale; - le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. GRAZIE PER L'ATTENZIONE tn
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