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La concorrenza in generale, concorrenza sleale , Dispense di Diritto Commerciale

riassunto capitolo Campobasso 1 relativo alla concorrenza

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 21/02/2018

Clelia17
Clelia17 🇮🇹

4.1

(7)

10 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica La concorrenza in generale, concorrenza sleale e più Dispense in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA Concorrenza perfetta e monopolio Modello ideale di mercato concorrenza perfetta tuttavia mai realizzabile. Modello caratterizzato da: - presenza sul mercato di vari operatori economici in competizione tra loro per soddisfare domanda di beni e servizi che proviene dalla collettività - frazionare l’offerta tra più imprese. Nessuna impresa singolarmente può condizionare il prezzo delle merci vendute - mobilità di fattori produttivi e della domanda per adeguare la produzione alle richieste del mercato e per rendere i consumatori liberi di scegliere i prodotti più convenienti per qualità e prezzo - mancano ostacoli che impediscono a nuove imprese di entrare nel settore della produzione-distribuzione e accordi tra imprese che operano nel mercato per limitare la competizione economica Con questo modello si riducono costi di produzione e prezzi di vendita, si eliminano dal mercato le imprese meno competitive, si stimola il progresso e la crescita delle imprese per raggiungere un grado elevato di benessere economico e sociale Nei settori strategici della produzione (materie prime fondamentali,macchinari,manufatti ad alta tecnologia) la tendenza è verso un regime di mercato lontano dalla concorrenza perfetta. Si creano situazioni di oligopoliomercato caratterizzato dal fatto che poche grandi imprese controllano l’offerta. Gli imprenditori spesso stipulano intese per limitare la reciproca concorrenza e si arriva fino a situazioni di monopolio di fatto una sola impresa controlla tutta l’offerta di un dato prodotto fissando a piacimento il prezzo e conseguendo un alto profitto a scapito degli interessi generali della collettività. La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionalela libertà di iniziativa economica privata e il modello concorrenziale trovano fondamento e limite nel pubblico interesse ( art.2595) Il legislatore italiano vuole trovare un punto di equilibrio tra il modello ideale della concorrenza perfetta e la realtà spesso orientata verso situazioni di oligopolio o monopolio di fatto. Fissato il principio della LIBERTA DI CONCORRENZA, il legislatore: - consente limitazioni legali della libertà di concorrenza per fini di utilità sociale e la creazione di monopoli legali in settori di interesse generale - prevede in determinati contratti il divieto di concorrenza fra le parti - consente limitazioni negoziali della concorrenza. Limiti validi se rispettate certe condizioni che non comportano un sacrificio della libertà di iniziativa economica attuale e futura - repressione atti di concorrenza sleale. L. 287/1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) introdotta normativa antimonopolistica nazionale a carattere generale La disciplina italiana e comunitaria Disciplina comunitaria obiettivo di preservare il regime concorrenziale del mercato comunitario e reprimere pratiche anticoncorrenziali che pregiudicano il commercio fra stati membri Disciplina italiana recepisce principi fissata dalla disciplina comunitaria. obiettivo di preservare il regime concorrenziale del mercato nazionale e reprimere pratiche anticoncorrenziali che incidono solo sul mercato italiano. Con L. 287/1990 istituita Autorità garante della concorrenza e del mercato che si assicura venga rispettata la normativa antimonopolistica, adotta provvedimenti e irroga sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. Ambito di applicazione imprese private,pubbliche e a prevalente partecipazione statale. In base alla disciplina comunitaria la disciplina antimonopolistica si applica anche a gli esercenti professioni intellettuali ( non sono imprenditore per ordinamento italiano) N.B disciplina italiana subordinata a quella comunitaria sotto due aspetti: - principio della barriera unica disciplina italiana ha carattere residuale poichè riguarda situazioni che hanno rilievo soltanto locale mentre per le situazioni che hanno rilievo comunitario si applica il diritto comunitario della concorrenza. Oggi però è previsto che le autorità nazionali applichino la disciplina comunitaria. - divieti previsti dalla legge italiana sono individuati sulla base della disciplina comunitaria. Le singole fattispecie. Fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica nazionale e comunitaria sono tre: intese restrittive della concorrenza Comportamenti concordati fra imprese per limitare la propria libertà di azione sul mercato ( es: accordi con cui si fissano prezzi uniformi, ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento …) Sono considerati intese accordi fra imprese deliberazioni di consorzi, associazioni e imprese e altri organismi similari “pratiche concordate” fra imprese Non tutte le intese anticoncorrenziali sono però vietate, ma solo quelle che falsano in maniera consistente il gioco della concorrenza. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica E’ vietato lo sfruttamento abusivo della posizione dominante raggiunta da un’impresa, con comportamenti lesivi dei concorrenti e dei consumatori, capaci di pregiudicare la concorrenza effettiva. Ad un’impresa in posizione dominante è particolarmente vietato di: - imporre, direttamente o indirettamente, prezzi e altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose - impedire, limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato - applicare nei rapporti commerciali condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti( prezzi diversi per lo stesso prodotto) - subordinare la conclusione di contratti all’accettazione di prestazioni supplementari che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto del contratto stesso. Le sanzioni sono emesse dall’Autorità garante, che può anche disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a 30 giorni. È oggi anche vietato l’abuso dello stato di dipendenza economica situazione in cui un’ impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. Il patto col quale si realizza l’abuso di dipendenza economica è nullo. Le concentrazioni Si ha concentrazione quando due o più imprese si fondono dando luogo ad un’unica impresa due o più imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano un’unica entità economica due o più imprese indipendenti costituiscono un’impresa societaria comune. Le concentrazioni costituiscono uno strumento utile di ristrutturazione e non sono di per sé vietate in quanto rispondono all’esigenza di accrescere la competitività delle imprese. Diventano illecite e vietate quando diano luogo a gravi alterazioni del regime concorrenziale del mercato ( pericolo che sussiste solo per concentrazioni di maggiori dimensioni) Concentrazioni che superino un determinato livello di fatturato devono essere preventivamente comunicate perché si deve valutare se la concentrazione può comportare la costituzione di una posizione dominante.L’Autorità può vietare la concentrazione o può autorizzarla. Può infliggere sanzioni Pecuniarie infatti ,diversamente dalle intese, le concentrazioni vietate comunque eseguite non sono nulle ma soggette a sanzioni. LE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA Limitazioni pubblicistiche e monopoli legali imprenditori concorrenti e le loro associazioni di categoria non il singolo consumatore. I consumatori restano esposti agli inganni pubblicitari cui le imprese ricorrono per orientare la domanda verso i loro prodotti Recentemente con il d.lgs 146/2007 introdotte ne codice del consumo norme per tutelare consumatori contro tutte le pratiche commerciali scorrette Ambito di applicazione della disciplina della concorrenza sleale Per la sua applicazione, sono necessari due presupposti: - la qualità di imprenditore sia del soggetto che pone in essere l’atto di concorrenza vietato sia del soggetto che ne subisce le conseguenze. - l’esistenza di un rapporto di concorrenza economica fra i medesimi soggetti. Questi devono offrire nello stesso ambito di mercato beni o servizi destinati a soddisfare lo stesso bisogno dei consumatori o bisogni similari o complementari. La giurisprudenza ritiene che la disciplina si possa applicare anche ad operatori che agiscono a livelli economici diversi ( produttore-rivenditore, grossista-dettagliante). E’ solo necessario che il risultato di entrambe le attività incida sulla stessa categoria di consumatori Gli atti di concorrenza sleale. Le fattispecie tipiche Art. 2598 definisce i comportamenti di concorrenza sleale individuando innanzitutto 2 fattispecie tipiche: - atti di confusione ogni atto idoneo a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente. Molteplici sono le tecniche che possono essere poste in atto e il legislatore ne individua 2 l’ uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi usati legittimamente da altri imprenditori concorrenti e l’imitazione servile cioè la riproduzione delle forme esteriori dei prodotti altrui (es involucro,confezione…) L’imitazione deve riguardare elementi formali non necessari ma allo stesso tempo caratterizzanti idonei cioè a distinguere esteriormente quel prodotto dagli altri dello stesso genere agli occhi della clientela cui sono diretti ( es forma particolare di una penna biro) N.B ovviamente l’impresa può attrarre a se l’altrui clientela ma non può farlo usando mezzi che possono ingannare il pubblico circa la provenienza dei prodotti e l’identità dell’imprenditore - atti di denigrazione e appropriazione di pregi altrui diffusione di notizie sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito e l’appropriazione dei pregi degli altri concorrenti Comune a entrambe le fattispecie è il falsare gli elementi di valutazione comparativa del pubblico attraverso comunicazioni indirizzate ai terzi e in primo luogo usando la pubblicità. Diverse sono le modalità con cui si raggiunge questo fine: con la denigrazione mettere in cattiva luce i concorrenti danneggiando la loro reputazione commerciale. Si possono ricondurre due pratiche allo schema della denigrazione: le denunzie al pubblico di pratiche concorrenziali illecite da parte di concorrenti specifici (es.violazione di un proprio brevetto industriale) o in generale la divulgazione di notizie screditatrici e la pubblicità iperbolica con la quale si dice che il proprio prodotto ha certe qualità che vengono negati ai prodotti dei concorrenti ( es solo il caffè decaffeinato A non fa male al cuore) con l’ appropriazione dei pregi si ha vanteria e quindi si incrementa il proprio prestigio attribuendo ai propri prodotti o alla propria attività pregi e qualità che in realtà appartengono ad altri. Si possono ricondurre due pratiche allo schema dell’ appropriazione dei pregi: la pubblicità parassitaria cioè la falsa attribuzione di pregi e la pubblicità per riferimento che tende a far credere che i propri prodotti siano simili a quelli di un concorrente con uso di espressioni come tipo, modello (es. pezzo di ricambio tipo –fiat) Art. 2598 conclude stabilendo che costituisce atto di concorrenza sleale ogni altro mezzo non conforme ai princìpi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. Gli altri atti di concorrenza sleale Tra gli altri atti di concorrenza sleale rientrano: - pubblicità menzognera falsa attribuzione ai propri prodotti di qualità o pregi non appartenenti ad alcun concorrente. Illecita è anche la pubblicità menzognera non specificamente lesiva di un determinato concorrente. - concorrenza parassitaria sistematica imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali. - boicottaggio economico rifiuto ingiustificato di un’impresa in posizione dominante di fornire i propri prodotti a determinati rivenditori, in modo da escluderli dal mercato. - Dumping è la vendita sottocosto - Storno di dipendenti la sottrazione ad un concorrente di dipendenti o collaboratori autonomi qualificati attuata con mezzi scorretti. - Violazione di segreti aziendali rivelazione a terzi delle informazioni aziendali segrete. Le sanzioni due tipi: - l’inibitoria diretta ad ottenere una sentenza che accerti l’illecito concorrenziale, ne inibisca la continuazione per il futuro e disponga a carico della controparte provvedimenti reintegrativi necessari per far cessare gli effetti della concorrenza sleale. - risarcimento dei danni il concorrente leso potrà anche chiedere il risarcimento dei danni. La colpa del danneggiante si presume una volta accertato l’atto di concorrenza sleale. Ci può essere la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese del soccombente. L’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa dall’imprenditore o dagli imprenditori lesi. I singoli consumatori o le associazioni che li rappresentano NON sono legittimari a promuovere la repressione della concorrenza sleale. La disciplina della concorrenza sleale di per sé non è idonea a tutelare i consumatori. Oggi esiste una normativa generale per la repressione di tutte le pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori. Pratica commerciale qualsiasi condotta posta in essere da un professionista che riguarda la promozione,la vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori. In questa definizione rientrano quindi tutte le attività realizzate dall’imprenditore prima-durante-dopo l’operazione commerciale Una pratica commerciale è scorretta quando SIMULTANEAMENTE: - non è conforme al grado di diligenza che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi dal professionista in base ai principi generali di correttezza e buona fede - è idonea a falsare il comportamento del consumatore medio che prende una certe decisione commerciale che non avrebbe preso codice di consumo due categorie di pratiche commerciali scorrette: - pratiche ingannevoli contengono informazioni false o possono trarre in inganno il consumatore medio su elementi essenziali dell’operazione commerciale che prende una certe decisione commerciale che non avrebbe preso. - pratiche aggressive mediante molestie o coercizione fisica o morale limitano la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio che prende una certe decisione commerciale che non avrebbe preso l’Autorità garande, d’ufficio o su istanza di qualsiasi interessato, inibisce le pratiche illecite e commina sanzioni pecuniare a carico del professionista. La pubblicità ingannevole e comparativa Punti salienti della disciplina legislativa in tema di pubblicità ingannevole la pubblicità deve essere palese, veritiera, corretta, nonché chiaramente riconoscibile come tale.È ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo induce in errore o può indurre in errore le persone alle quali è rivolta e possa pregiudicare il loro comportamento economico o ledere unconcorrente.Ogni interessato può chiedere che sia no inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita e che ne siano eliminati gli effetti.
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