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LA COSTITUZIONE (appunti completi), Appunti di Diritto

Appunti dettagliati e completi sulla Costituzione, voto di maturità: 100 Argomenti: nascita, struttura, costituenti, e analisi articoli (1-21, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 41,49).

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 19/05/2021

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Scarica LA COSTITUZIONE (appunti completi) e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! LA COSTITUZIONE (1861 = proclamazione del Regno d'Italia) Fu esteso a tutto il Regno d'Italia lo Statuto Albertino: • si basava sulla centralizzazione del sovrano il quale deteneva il potere esecutivo con i ministri. • Era breve (spazio ristretto ai diritti dei cittadini), flessibile (modificabile tramite legge ordinaria), ottriata (concessa, non di natura popolare) e confessionale (riconosceva la religione di stato quella cattolica). Si affermò il regime liberale in cui il potere: • esecutivo → era del re che nominava i ministri • legislativo → apparteneva al re e Parlamento • giudiziario → spettava ai giudici nominati dal re Poi si sviluppò una monarchia costituzionale parlamentare: • possibilità del parlamento di far cadere il governo (voto di sfiducia) • i ministri nominati dal re dovevano ottenere l'approvazione del Parlamento 1919 → diritto di voto ai maschi di età superiore ai 21 anni (vennero eletti rappresentanti del partito liberale, socialista e popolare) Durante il periodo fascista: • il duce era responsabile solo di fronte al re e non al Parlamento, e assumeva un ruolo superiore ai ministri. • Il potere legislativo fu affidato al Governo • Parlamento la funzione di ratifica delle leggi emanate. • Nel 1939 la Camera dei deputati fu soppressa e sostituita dalla “Camera dei fasci e delle corporazioni” membri nominati dal Governo. Nel 1943 il re rimosse l’incarico a Mussolini, lo fece arrestare e lo diede a Badoglio; inoltre fu firmato l’armistizio con gli anglo-americani dove da alleati dei tedeschi, passano ad essere loro nemici, questo causò l’occupazione gran parte dell’Italia dai tedeschi; il re e Badoglio scappano nel territorio conquistato dagli alleati e i tedeschi liberarono Mussolini formando la Repubblica sociale Italiana, cadde ad aprile del 1945 con la liberazione nazionale. Attraverso il patto di Salerno si rimandò la decisione della forma di governo da utilizzare a dopo la fine della guerra. Nel 1946 ci fu il referendum sulla scelta della repubblica o monarchia al quale parteciparono anche le donne. Prevalse la Repubblica e l’assemblea costituente ebbe l’incarico di scrivere la Costituzione. È entrata in vigore il 1° Gennaio 1948. STRUTTURA, composta da 139 articoli, si divide in due parti: • 1 - 12 → principi fondamentali • 13 - 54 → diritti e doveri dei cittadini • 55 - 139 → ordinamento della repubblica • I - XVIII → disposizioni transitorie (passaggio da monarchia a repubblica). Fu scritta da 75 costituenti persone appartenenti alla resistenza tra cui 21 donne, Einaudi, Croce, Pira (fatto beato inseguito dalla Chiesa), poi approvata da 175 costituenti. Essa è: • popolare (emanata dall’organo rappresentativo del popolo), • rigida (gli articoli per essere modificati richiedono una procedura di revisione costituzionale), • lunga (dedica molti articoli al riconoscimento dei diritti civili/etico-sociali/economici/politici); • compromissoria (si conciliano principi che appartengono a ideologie diverse, testo bilanciato); • democratica (principio di democrazia, art 1); • programmatica (rappresenta un programma che le forze politiche hanno avuto e hanno ora il compito di attuare man mano che il contesto sociale evolve). Art. 1 « L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. » In questo articolo si definisce democrazia = forma di governo in cui l'organo titolare della sovranità è il popolo al quale spettano le decisioni relative all'organizzazione e funzionamento dello stato. La democrazia può essere: • rappresentativa o indiretta, cioè che i cittadini eleggono i propri rappresentanti i quali devono prendere le decisioni per lo Stato, tutti gli organi hanno origine popolare; • oppure diretta consultando tutti i cittadini, ad esempio attraverso i referendum popolari che possono essere effettuati a scopo abrogativo o costituzionale. Principio lavorista → è qualcosa che accomuna tutta la nazione, è il fondamento su cui si regge la nazione. Ha importanza sociale e umana, fattore di crescita dell'individuo e della collettività. Art. 2 « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. » Questo articolo sottolinea il riconoscimento dei diritti umani e la garanzia della sua tutela sia individuali (libertà di manifestare il proprio pensiero) sia collettivi (diritto di riunione/associazione), i quali erano limitati nel fascismo. Inoltre, i cittadini sono tenuti a rispettare dei doveri inderogabili → politici, economici e sociali. Art. 3 « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. » • comma 1 → uguaglianza formale (= nel punto di partenza), influenza liberale, uguaglianza di tutti i cittadini difronte alla legge • comma 2 → uguaglianza sostanziale (= nel punto di arrivo), influenza comunista (Statuto Albertino), impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli che dovessero impedire la realizzazione dell’uguaglianza (implica il diritto alla diversità → ciascuna persona deve vere rispettata la propria identità/individualità senza subire discriminazioni o essere considerata meno meritevole) Nonostante l’impegno dello stato a rimuovere gli ostacoli, ancora oggi esistono atteggiamenti e pregiudizi razziali, il principio dell'uguaglianza sostanziali non si può dire pienamente compiuto. Stato Italiano = Stato Sociale (base liberale con idee comuniste) Art. 4 « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. » Nel primo comma afferma il principio del diritto al lavoro riconosciuto a livello formale e sostanziale (lo stato si impegna a promuovere le condizioni per renderlo accessibile a tutti) → è un parziale fallimento, tasso di disoccupazione . Anche se a livello europeo sono state adottate iniziative volte ad aumentare i posti di lavoro. Nel secondo comma Il lavoro viene definito anche un dovere civico quale deve essere adempiuto dai cittadini (non prevede conseguenze punitive in caso di inadempimento) di contribuire allo sviluppo della società. • Tutela i lavoratori L’ultimo comma fa riferimento all’estradizione= provvedimento che permette ad uno Stato di richiedere il trasferimento e la consegna di un imputato o di un condannato alla reclusione, il quale si trova in un altro Stato. Tra i paesi dell’UE l’estradizione è sostituita dal mandato di cattura europeo =un provvedimento che permette alla polizia di qualsiasi stato dell’UE di procedere all’arresto e alla consegna di un cittadino della comunità attraverso un, mandato di cattura emesso da un qualsiasi giudice. In Italia, non è ammessa per reati politici ( = reato di opinione). Art. 11 « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. » Afferma che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa ad altri stati, dovuto dalle esperienze devastanti delle guerre per assicurare alle generazioni future una pace. L’Italia negli ultimi anni ha partecipato ad azioni di guerra contro altri Stati, ma per favorire situazioni di pace e di democrazia. Inoltre il nostro Paese fa parte dell’ONU e la NATO che possono stabilire interventi di guerra per risolvere situazioni gravi e dalle conseguenze imprevedibili. Art. 12 « La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.» Art. 13 La libertà può essere: • formale → ogni persona è libera di comportarsi come vuole, pur rispettando le leggi • sostanziale → impegno dello Stato a rendere possibile ai cittadini l’esercizio della libertà. Viene sancito che la libertà personale è inviolabile (se non per motivazioni giudiziarie) e sottolinea il diritto di non subire atti di: • detenzione →obbligo di soggiorno in carcere • ispezione→ esame sul corpo per cercare delle tracce del reato • perquisizione → ricerca corporale che viene fatta per cercare elementi di prova quando si pensa che l’individuo nasconda il corpo del reato. Qualora si abusi della libertà a danno altrui essa può essere limitata tramite: • riserva di legge (solo nei casi e modi previsti dalla legge) → principio per cui determinate materie devono essere disciplinate solo attraverso leggi e non provvedimenti amministrativi • riserva di giurisdizione (solo con atto motivato dall’autorità giudiziaria = mandato) → principio per cui determinate decisione possono essere adottate solo da un magistrato e non da organi politici/amministrativi. Nell'emettere il mandato il giudice deve rispettare la riserva di legge e deve validare le ragioni, tale obbligo di motivazione è legato al diritto alla difesa (art. 24-111). solo se l'imputato è informato ha la possibilità di difesa. Si ritenga l'arresto illegittimo ci si può rivolgere al Tribunale del riesame. In casi di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori (senza mandato) che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48h e convalidati entro le 48h successive, e sono: • l’arresto in flagranza di reato → l'individuo è colto mentre commette l'atto • il fermo di indiziato → si ha il sospetto che il soggetto indiziato possa fuggire. Presunta non colpevole sino alla condannata definitiva (art.27) → nessuno deve essere sottoposto a carcerazione fino al momento in cui si accerta la colpevolezza; qualora ci fosse il rischio che l’imputato possa sottrarsi è prevista la custodia cautelare = tempo che passa l’imputato in carcere in attesa del processo. Essa non è prevista per le donne incinte o madre di figli inferiori a 3 anni, persone affette da malattie gravi. L'ultimo comma stabilisce i limiti massimi di custodia cautelare . Art. 14 Afferma che il domicilio (luogo in cui vive un individuo anche a titolo temporaneo) è inviolabile. Non si possono eseguire, se non sei casi stabiliti dalla legge per la tutela delle libertà personali: • ispezioni → mezzo di ricerca prove del reato • perquisizioni → ricerca minuziosa di cose nascoste, ricerca del corpo del reato • sequestri → vincolo di indisponibilità sulle cose. Può servire a procurare prova di reato o impedirne la commissione. Le limitazioni della libertà di domicilio hanno le stesse garanzie della libertà personale (riserva legge/giurisdizionale) Art.15 Protegge il diritto alla riservatezza per le possibili forme di comunicazione (telefono, cellulare, social network, posta..). Essa può essere limitata solo nei casi previsti dalla legge con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria. La legge predispone il controllo preventivo della posta indirizzata ai detenuti (per motivi di sicurezza) e dei falliti (per evitare che l'imprenditore insolvente nasconda ai creditori notizie per la loro soddisfazione economica). In materia penale i giudici possono disporre di intercettazioni telefoniche per le indagini. Art.16 Riconosce a tutti i cittadini i cittadini italiani il diritto di circolare e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale a meno che non ci siano delle restrizioni per ragioni sanitarie o di sicurezza. L'interesse pubblico prevale su quello privato. Non è ammessa restrizione per ragioni politiche (fascismo → confino) Art.17-18 Riconoscono il diritto di: • riunione → raggruppamento di persone in un determinato luogo per uno scopo. È subordinato al suo carattere pacifico, può essere esercitato liberamente senza bisogno di preavviso se avviene il luogo privato o in luogo aperto pubblico (cinema, teatro). In caso di luogo pubblico (piazza, via) occorre dare preavviso alla polizia che può vietarla solo per motivi di sicurezza e incolumità pubblica. • associazione → I formazione di un vincolo stabile e duraturo tra più persone, che si riuniscono per perseguire un obbiettivo comune. Il diritto di associazione è ammesso se non si tratta di associazione a delinquere, di associazioni segrete e che si propongono scopi politici con carattere militare. Le organizzazioni paramilitari sono vietate per la minaccia e la violenza che hanno (fascismo → squadre d’azione), la segretezza potrebbe infierire con gli organi pubblici, contrastare la democrazia. Massoneria = forma associativa di carattere segreto (“logge”) i membri erano titolari di poteri decisionali politici ed economici che gestivano in modo illegale incarichi pubblici. Art. 19 afferma che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede. Art.21 Tutela il diritto di manifestare il proprio pensiero (fascismo → censura ), sancisce non solo il diritto di esprimerlo ma anche di diffonderlo. È limitato dal: • buon costume (senso del pudore e i principi della decenza) • reato d'opinione: - calunnia → incolpare di reato un'innocente o simulare a suo carico tracce di reato - diffamazione → offendere la reputazione altrui comunicando con più persone - apologia di reato → comportamento che approva pubblicamente un delitto o colui che l'ha compiuto inquadrandolo positivamente e degno di essere imitato. Anche la libertà di stampa che non può essere sottoposta ad autorizzazioni o a censure, controlli preventivi volti a consentire o meno la pubblicazione. È vietato il sequestro di opere di stampa se non per motivi giudiziari (riserva di giurisdizione). Nei casi di urgenza si può disporre del sequestro temporaneo con l'obbligo di denunciarlo al giudice entro 24h e convalidato nelle 24h successive. Se non fosse garantito il pluralismo ideologico nell'editoria → “dittatura mentale” dal condizionamento. Legge sull'editoria → nessuno può essere proprietario di quotidiani la cui diffusione superi il 20% del totale nazionale. Tutela libertà di espressione e diritto d'informazione nel settore radiotelevisivo → segue la “Legge Gasparri” che ha introdotto il digitale terrestre (permette di moltiplicare il numero di programmo trasmessi superando il duopolio Rai-Mediaset). Per tutelare la libera concorrenza la legge vieta comportamenti per costituire una posizione dominante. Questa legge ha introdotto il Sistema Integrato delle Comunicazioni → nessun operatore può controllare più del 20% dei programmi televisivi o radiofonici. Autorità per le garanzie nelle comunicazione = tutela la corretta applicazione di norme e la libera concorrenza. GARANZIE GIURISDIZIONALI = tutele che la Costituzione riconosce a chi è sottoposto a processo giudiziario. Art. 24 Prevede che ogni persona possa avvalersi di organi giudiziari per far valere i propri diritti, durante un processo che si sviluppa in 3 gradi: primo grado, appello, appello a cassazione. Inoltre, definisce inviolabile il diritto di ognuno alla difesa, facendosi assistere da un avvocato di propria scelta e per i soggetti meno abbienti (reddito meno di 10'000 euro) il patrocinio gratuito (a spesa dello Stato). Nell'ipotesi di un errore giudiziario (condannata una persona innocente) → riparato sotto l'aspetto economico (somma di denaro proporzionale alla pena ingiustamente scontata) Art.25 Stabilisce che quando ci si rivolge ad un giudice per tutelare il proprio diritto, questo è individuato sulla base di criteri oggettivi che riguardano il tipo di controversia, il territorio in cui si è verificato l'evento, la causa e la gravità. Principio del giudice naturale → garantisce un giudice imparziale che eviti favoritismi e condizionamenti. La legge sul legittimo sospetto → prevede che se ci fossero gravi motivi da ritenere che un processo penale non ci sia equità, l’imputato, il pubblico ministero o il procuratore generale possono richiedere il trasferimento del processo presso un altro giudice. Principio di irretroattività delle leggi penali → prevede che non si può essere puniti per comportamenti vietati dalla legge se sono avvenuti prima dell’entrata in vigore di quella legge. Afferma il principio di riserva di legge per misure di sicurezza che possono consistere in misure: • detentive (carcere) • non detentive (libertà vigilata) • restrittive (ritiro passaporto) • patrimoniali (confisca beni) Art.27 Il primo comma sancisce il principio della personalità della responsabilità penale → ognuno deve rispondere del proprio comportamento. Il secondo comma stabilisce la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino al momento della condanna definitiva contro la quale non sono ammessi ricorsi (o perché sono esauriti i gradi del processo o perché sono scaduti i termini di presentazione). Le pene che si applicano devono rispettare la dignità umana, rieducare il condannato, favorire il suo recupero e reinserimento, predisponendo condizioni per cui non ripeta reati . FAMIGLIA = gruppo di persone legate tra loro da rapporti di affetto, solidarietà e di sangue e può essere considerata come la prima forma di vita in comune tra esseri umani. Art.29 Afferma che per parlare di famiglia è necessario il matrimonio.
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