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La costituzione degli Stati Uniti d'America ( Aldo Bardusco), Sintesi del corso di Diritto Costituzionale Comparato

Forma di Stato e di governo degli Stati uniti d'America.

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 19/06/2016

paoladng1
paoladng1 🇮🇹

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Scarica La costituzione degli Stati Uniti d'America ( Aldo Bardusco) e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale Comparato solo su Docsity! STATI UNITI 2. COSTITUZIONE AMERICANA La Costituzione Americana è scritta e rigida. ♦ Consta di: • Un breve PREAMBOLO in cui sono elencati i fini del nuovo stato ( garantire la giustizia, promuovere la tranquillità, il benessere generale e salvaguardare il dono della libertà.) ; • 5 ARTICOLI dedicati a: potere legislativo, esecutivo, giudiziario, rapporti interstatali e supremazia del diritto federale; • Tutti gli EMENDAMENTI fanno parte della costituzione. Non fanno tecnicamente parte del corpus costituzionale • L’ART 5 che disciplina il procedimento per gli emendamenti; • L’ART 7 che contiene disposizioni transitorie. ♦ Subito dopo l’approvazione del testo base della costituzione furono adottati una serie di emendamenti che elencano chiaramente le LIBERTA’ del cittadino e che sono considerati una Carta dei diritti. ♦ E’ una costituzione FEDERATIVA cioè rappresenta un PATTO fra i 50 Stati della Federazione. Ogni Stato aderendo alla Federazione e alla Costituzione ha ceduto una parte della propria sovranità e dei propri poteri conferendoli allo Stato Federale. Tutti i poteri dello Stato Federale promanano dalla Costituzione e dal conferimento degli Stati Membri e sono poteri ben limitati, per lo meno nella costituzione originaria erano configurati come poteri ben limitati. Nel tempo il potere dello Stato Federale è andato sempre più rafforzandosi e gli Stati Membri rimangono sempre autonomi e forti nonostante siano meno indipendenti politicamente di quanto non lo fossero in origine. ♦ E’ una costituzione RIGIDA cioè non è MODIFICABILE attraverso una legge ordinaria ma soltanto con un procedimento descritto dall’ART 5: 1. Se i 2/3 di entrambe le camere sono favorevoli, il CONGRESSO può proporre l’emendamento agli Stati. 2. Se i parlamentari dei 2/3 degli Stati lo richiedono, il CONGRESSO convoca un’ASSEMBLEA COSTITUENTE con il potere specifico di proporre emendamenti. In entrambi i casi l’emendamento deve essere APPROVATO da : • ¾ degli STATI (almeno 38) o dai loro PARLAMENTARI, o da ASSEMBLEE convocate ad hoc. ( Spetta al Congresso, quando assume l’iniziativa dell’emendamento, stabilire le modalità di approvazione) In tutta la storia degli Stati Uniti il 2° metodo non è mai stato adottato. Tutti i 27 emendamenti sono stati approvati dai PARLAMENTI degli Stati Membri, TRANNE il XXI emendamento che fu approvato da assemblee convocate ad hoc ( questo emendamento abrogava il XVIII che vietava il trasporto e la vendita di alcolici!). ♦ Il Grande Principio della Costituzione americana è quello della DIVISIONE DEI POTERI: I 3 Poteri sono separati ma COORDINATI e LIMITATI attraverso un sistema di controlli e interferenze reciproche detto di CECKS and BALANCES ( cioè freni e contrappesi). Per "bilanciamento dei poteri" si intende il reciproco controllo tra i vari organi costituzionali. Gli esempi: il Presidente nomina i giudici della Corte Suprema e stipula trattati internazionali ma il Senato deve approvarli; il vicepresidente degli Stati Uniti - partecipe dell'esecutivo - presiede, però, anche il Senato che é una delle due espressioni del ben distinto potere legislativo. Il principio di SEPARAZIONE DEI POTERI è applicato in maniera RIGIDA: • NON SUSSISTE RELAZIONE FIDUCIARIA tra Congresso e Presidente per cui il Congresso non può con un voto di sfiducia incidere sulla permanenza in carica del presidente. Il Presidente non dipende dal congresso per la sua sopravvivenza politica. • DURATA FISSA sia del Congresso sia del Presidente • NO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO del Congresso anche se entra in rotta di collisione con il Presidente e viceversa NO DIMISSIONI del Presidente anche se non ha la maggioranza parlamentare. 6-7 CONGRESSO ♦ Il Congresso è il PARLAMENTO degli Stati Uniti ed è composto da 2 CAMERE: 1. SENATO composto da 100 membri ( 2 per ogni Stato) . I Senatori vengono eletti per & anni ed è rinnovato ogni due anni per 1/3 . Camera di Rappresentanza degli Stati. 3. CAMERA DEI DEPUTATI composta da 435 membri, rinnovato integralmente ogni due anni. Ciascuno Stato ha diritto ad un numero di seggi proporzionale alla popolazione del proprio stato, in ogni caso ha diritto ad almeno 1 seggio. E’ la Camera di Rappresentanza dell’elettorato. Hanno poteri quasi identici, ma il Senato ha due compiti che non spettano alla Camera dei deputati autorizzare la ratifica dei trattati e approvare le nomine di alcuni giudici e funzionari amministrativi di rango superiore. • In compenso le leggi finanziarie prima vengono discusse alla Camera dei deputati e poi in Senato. ♦ POTERI DEL CONGRESSO ART.1 sez 8 Cost. Si suddividono in poteri ESPRESSI ed IMPLICITI: • ENUMERATED POWERS o ESPRESSI • Imporre tributi, imposte e dazi; • Reclutare e mantenere eserciti, la marina militare e autorizzare le dichiarazioni di guerra (e implicitamente anche i poteri integrativi necessari per combattere la guerra porre rimedio ai mali conseguenti alla guerra!); • Contrarre prestiti e rimborsare debiti pubblici; • Costituire tribunali federali ai vari livelli; • Organizzare e gestire servizi e uffici postali; Il PRESIDENTE è CAPO dell’ESECUTIVO e in quanto tale è al VERTICE DELL’AMMINISTRAZIONE. Per dirigerla si avvale dei Segretari dei diversi dicasteri da lui nominati e responsabili solo nei suoi confronti. ♦ La Costituzione parla del potere di nomina dei FUNZIONARI AMMINISTRATIVI: vengono NOMINATI dal PRESIDENTE con il consenso del SENATO o dal SOLO PRESIDENTE se si tratta di funzionari di rango inferiore e con il consenso del Congresso. Per quanto riguarda invece la REVOCA la costituzione non dice nulla e si ritiene che il Presidente possa revocare da solo i funzionari in quanto capo dell’esecutivo e responsabile dell’esecuzione delle leggi. ♦ Fanno parte dell’apparato amministrativo le INDIPENDENT REGULATORY COMMISSION ( le nostre Autorità di garanzia) che svolgono funzioni quasi legislative e quasi giudiziarie e non possono essere destituite dal solo presidente né dal solo Senato e si ritiene neppure dai due organi congiuntamente. ♦ Pur non essendo previste dalla Costituzione fanno parte dell’Amministrazione le AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI svolgono un importante ruolo di bilanciamento dei poteri del governo in vari settori della vita economica e amministrativa degli stati membri. Sono NOMINATI dal Governo MA svolgono le loro funzioni e prendono le loro decisioni indipendentemente. FUNZIONI Dirigono i vari settori economici con piena discrezionalità, stabilendone l’indirizzo; Svolgono funzioni di ispezione e incriminano e giudicano i contravventori ( le funzioni di incriminazione e giudizio vengono svolte però da sezioni distinte!) 12- SISTEMA GIUDIZIARIO ♦ I GIUDICI FEDERALI sono NOMINATI dal Presidente con il consenso e il parere del Senato. La loro nomina è preceduta da una selezione informale effettuata dal Ministro della Giustizia sulla base di parere reso dall’Associazione degli avvocati circa le capacità tecniche dei candidati. Quindi per diventare giudice federale non è necessario formalmente il superamento di un concorso e tuttavia la nomina è subordinata al possesso di determinati requisiti professionali e morali. ♦ Sono nominati a vita e NON POSSONO ESSERE MAI REVOCATI ( a garanzia della loro indipendenza!), possono essere RIMOSSI solo per DELITTI GRAVISSIMI ( corruzione, infedeltà, tradimento della giustizia) in questi casi l’accusa è promossa dalla Camera dei Rappresentanti e il Senato giudica. ♦ Hanno diritto ad un’INDENNITA’ che non può essere diminuita finchè rimangono in carica ( sempre a garanzia della loro indipendenza!) . Le questioni federali, cioè quelle in cui si deve applicare una legge federale, sono trattate: • 1° GRADO DISTRICTS COURTS • 2° grado COURTS of APPEAL ( che decidono con un collegio composto da tre membri e il presidente viene nominato dal Chief Justice della Supreme Court) • CORTE SUPREMA Si occupa dei RICORSI proposti contro le decisioni definitive di qualunque giudice federale ed è competente in UNICA ISTANZA per alcune questioni di diritto pubblico ( relative ai diplomatici, o in cui sia parte in causa uno stato estero). La CORTE SUPREMA è ORGANO GIUDIZIARIO a GIURISDIZIONE UNICA nel senso che estende la sua competenza a TUTTI I CAMPI questioni di costituzionalità delle leggi federali e statali, conflitti di attribuzione tra stato federale e stati membri, questioni civili penali amm e di ogni altro genere. E’ COMPOSTA da 9 giudici nominati a vita dal presidente e sempre il presidente sceglie il CHIEF JUSTICE ( cioè il presidente della corte) tra i 9 membri. Le sentenze della Corte suprema costituiscono PRECEDENTE GIUDIZIARIO e quindi sulla base del principio dello “stare decisis” vincolano i giudici di rango inferiore. 13-14 BILL OF RIGHTS USA Subito dopo l’approvazione della Costituzione Americana furono approvati anche 10 EMENDAMENTI in cui sono elencate chiaramente le LIBERTA’ dei cittadini americani e che proprio per questo sono considerati il BILL OF RIGHTS degli stati uniti d’america. I diritti sono essenzialmente delle LIBERTA’: il cittadino è libero di agire e la sua libertà è garantita dalla Costituzione che: Innanzitutto nega al Governo di poter compiere atti che violino i diritti dei cittadini e si garantisce l’habeas corpus ( cioè che l’accusa abbia sostanza e l’impossibilità di essere detenuti senza concreti elementi!); Si distingue tra DIRITTI SOSTANZIALI come libertà di culto, di parola, di riunione. ■ Con riguardo alla LIBERTA’ RELIGIOSA questa è quasi totale in America anche se vi sono precisi limiti: non si può commettere un reato mascherandolo per rito religioso o non è concessa la poligamia nonostante alcune religioni lo prevedano, non è concesso insegnare religione in una scuola pubblica. Molto importante al riguardo una sentenza della corte suprema in tema di LAICITA’ dello Stato con cui negò validità ad una legge dello stato di New York che consentiva allo stato di vietare la proiezione di film cd sacrileghi, in quanto il sacrilego non è di competenza di uno stato laico. E DIRITTI PROCEDURALI ( dal IV ALL’ VIII EMENDAM) che garantiscono una certa procedura giudiziaria, trattano il sistema della giustizia: ■ Diritto ad un processo penale rapido e pubblico, diritto alla difesa, a che i testimoni testimonino alla presenza dell’accusato e partecipino al processo; ■ Diritto al processo davanti una giuria per le cause civili superiori ai 20 dollari; ■ Divieto di cauzioni o multe eccessive ecc… Anche i SINGOLI STATI si sono dotati di propri BILL of RIGHTS la cui interpretazione è lasciata alle Corti Supreme Statali. La CORTE SUPREMA FEDERALE ritiene in base al XIV emendamento di poter sindacare non su tutte le leggi degli stati membri che dovessero violare o comprimere le libertà elencate nel Bill of Rights ma solo su quelle che dovessero violare le LIBERTA’ FONDAMENTALI ( diritti inviolabili). Il XIV EMENDAMENTO afferma: “ Nessuno stato farà o renderà esecutiva una legge che abroghi i privilegi e le immunità dei cittadini degli USA, né priverà una persona della vita-della libertà-dei suoi beni senza giusto processo” Inoltre contiene una CLAUSOLA GENERALE di UGUALE PROTEZIONE che permette alla corte di stabilire se le classificazioni dei cittadini create da leggi statali siano ragionevoli o meno. Ad esempio è considerata irragionevole e quindi illegittima una legge che classifichi i cittadini in base alla razza, mentre è ragionevole e legittima una legge che tuteli il lavoro femminile o minorile nonostante distingua i lavoratori in classi. 15- CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’ ( JUDICIAL REVIEW) La Costituzione americana è una costituzione rigida che può essere modificata soltanto attraverso un procedimento descritto nell’ART.5 della costituzione. La rigidità della costituzione comporta anche che le NORME COSTITUZIONALI sono superiori rispetto alle leggi ordinarie, sono al VERTICE della GERARCHIA delle fonti. ♦ Nella sentenza del 1803 MARBURY vs MADISON fu sancita per la prima volta questa SUPREMAZIA delle norme costituzionali sulle leggi ordinarie e si assicurò in ogni momento l’applicazione immediata della costituzione pur in presenza di norme ordinarie contrarie! ♦ Il CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’ in America è un controllo DIFFUSO • Cioè spetta a CIASCUN giudice anche dei livelli iniziali non applicare quelle leggi ordinarie ritenute in contrasto con la costituzione e nel caso di non conformità DICHIARARE la legge nulla e improduttiva di effetti. • La COSTITUZIONE non contiene nessuna disposizione che riserva il controllo di costituzionalità alla CORTE SUPREMA! Questa ha l’ultima parola in tema di costituzionalità delle leggi MA solo perché organo posto al vertice del sistema giudiziario!! Infatti il controllo di costituzionalità davanti alla CORTE SUPREMA si ATTIVA con RICORSO di parte avverso le decisioni emesse dai giudici di grado inferiore. ( si attiva direttamente solo se si tratta di questioni in cui è competente in unico grado.) La decisione della corte suprema vale solo per il caso concreto e per le parti del relativo giudizio ma vigendo il principio dello stare decisis vincolano chiaramente i giudici inferiori e quindi la legge dichiarata incostituzionale dalla corte suprema perde efficacia una volta per tutte! Mentre in Italia vige il controllo di costituzionalità ACCENTRATO: in cui è competente solo la Corte Costituzionale a valutare l’incostituzionalità o meno della legge e sino alla eventuale pronuncia di incostituzionalità la legge ordinaria resta in piedi!
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