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La costruzione storiografica del sistema di Ius Commune Romano - Diritto Medievale e Moderno, Appunti di Diritto Medievale E Moderno

LA COSTRUZIONE STORIOGRAFICA DEL SISTEMA DI IUS COMMUNELA COSTRUZIONE STORIOGRAFICA DEL SISTEMA DI IUS COMMUNE ROMANO­CANONICOIus commune romano­canonico è l’unione tra il diritto civile romano della compilazione giustinianea e quello canonico risultante principalmente dal Decretum di Graziano e dalle Decretales di Gregorio IX. Diritto civile romano e diritto canonico formano insieme il cd. utrumque ius che significa appunto “l’uno e l’altro diritto”. Ebbene, con il ius commune coesistevano gli

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 21/05/2012

luigigrova
luigigrova 🇮🇹

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Scarica La costruzione storiografica del sistema di Ius Commune Romano - Diritto Medievale e Moderno e più Appunti in PDF di Diritto Medievale E Moderno solo su Docsity! LA COSTRUZIONE STORIOGRAFICA DEL SISTEMA DI IUS COMMUNE ROMANO-CANONICO Ius commune romano-canonico è l’unione tra il diritto civile romano della compilazione giustinianea e quello canonico risultante principalmente dal Decretum di Graziano e dalle Decretales di Gregorio IX. Diritto civile romano e diritto canonico formano insieme il cd. utrumque ius che significa appunto “l’uno e l’altro diritto”. Ebbene, con il ius commune coesistevano gli iura propria cioè la molteplicità di ordinamenti particolari: feudale, signorile, statutario, consuetudinario i quali danno vita a quello che il Calasso ha definito “sistema di diritto comune” cioè una gerarchia di fonti medievali in virtù della quale il giudice di un comune medievale doveva applicare dapprima il diritto statutario, in mancanza di norme statutarie doveva applicare il diritto consuetudinario e, solo in ultima istanza e in via sussidiaria, avrebbe fatto ricorso al ius commune romano-canonico. Il Calasso individua anche tre fasi storiche del sistema di diritto comune: diritto comune “assoluto”, dal XII al XIII secolo, in cui il diritto comune è superiore ad ogni altra fonte del diritto; diritto comune “sussidiario”, dal XIV al XV secolo, in cui il diritto comune è subordinato agli iura propria; diritto comune “particolare”, dal XVI al XIX secolo, in cui si ha il predominio del diritto degli Stati nazionali il quale promana dalla volontà del princeps che costituisce la superiore autorità legislativa all’interno dello Stato, nel quale il diritto comune vige solo a seguito di recepimento interno da parte di ogni singolo monarca nazionale. Questo sistema, secondo la storiografia tradizionale, sarebbe entrato in crisi in età moderna quando dal punto di vista spirituale viene meno l’unità religiosa che aveva caratterizzato il Sacrum Imperium e dal punto di vista politico viene meno l’unità politica a seguito dell’insorgere degli Stati nazionali. Il sistema di diritto comune è stato largamente dominante nella storiografia tradizionale e considerato come un ipse dixit in quanto forniva un’efficace lente di ingrandimento per esaminare il complesso panorama delle fonti giuridiche medievali. D'altronde, è stato oggetto anche di notevoli critiche. La prima critica ha investito l’espressione di utrumque ius ed è stata mossa dal Cassandro secondo il quale non è vero che vi era un unità inscindibile tra diritto romano e diritto canonico già al tempo dei glossatori: il diritto comune era costituito solo dal diritto civile romano mentre il diritto canonico aveva la funzione di definire la normativa della Chiesa universale la quale normativa si poneva in rapporto dialettico con quella delle Chiese nazionali. Secondo il Legendre, inoltre, l’espressione utrumque ius serviva semplicemente a definire coloro i quali avendo compiuto gli studi di diritto romano e diritto canonico venivano insigniti del titolo di doctor in utroque iure. Un’altra critica ha investito l’idea della gerarchia delle fonti medievali ed è stata mossa dall’Astuti secondo il quale i giudici medievali non avevano cognizione di un sistema ordinato di fonti giuridiche ma si limitavano semplicemente ad applicare il criterio esegetico tradizionale per il quale la legge speciale deroga alla generale e questa colma le lacune della prima con funzione sussidiaria secondo l’antico brocardo latino lex specialis derogat generali. Altre critiche hanno investito la tripartizione in fasi storiche ideata dal Calasso. In particolare il Gorla ha sostenuto che non è affatto vero che l’autorità del princeps ha soppiantato quella dell’imperatore e conseguentemente il diritto nazionale surclassato il diritto comune anzi avrebbe addirittura rafforzato la validità del diritto comune in quanto i giudici medievali, avendo studiato e conoscendo principalmente il diritto romano-canonico, giudicavano soprattutto in base a questo. Ad ogni modo, anche la tesi del Gorla è stata oggetto di critiche onde appare più condivisibile la tesi secondo la quale la superiore autorità unitaria del princeps si manifestò non già nella funzione legislativa bensì in quella giudiziaria che esercitava per il tramite dei tribunali nazionali i quali giudicando soprattutto in base al diritto comune romano-canonico ne consolidarono la valenza di diritto generale valido per tutti i soggetti.
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