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la legge sull aborto, Appunti di Metodologia Delle Scienze Sociali

normativa aborto

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 05/06/2013

kriskris
kriskris 🇮🇹

2 documenti

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Scarica la legge sull aborto e più Appunti in PDF di Metodologia Delle Scienze Sociali solo su Docsity! llalegge sull'aborto risale in Italia ad anni piuttosto recenti. Prima del 1978 la disciplina penale considerava l'aborto provocato intenzionalmente come un grave reato, per il quale erano previste sanzioni piuttosto severe contenute nel titolo X del libro II del codice penale. Tuttavia la Corte Costituzionale, pur ritenendo che "la tutela del concepito ha fondamento costituzionale" (art. 2 della Costituzione in difesa dei diritti inviolabili dell'uomo), si espresse in favore dell'interruzione della gravidanza (indicata con la sigla IVG) se giustificata da motivi molto gravi (sentenza n. 27 del 18/2/1975). Fu questo il primo passo verso una visione più moderna, aprendo di fatto la strada verso la nuova disciplina sull'aborto, consentendo così la soppressione del feto quando la gravidanza "implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna" (secondo i giudici del Palazzo della Consulta). Tre anni dopo, più precisamente il 22/5/1978, veniva definitivamente approvata la legge sull'aborto n. 194, secondo la quale decadevano i reati previsti dal titolo X e si consentiva l'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione, nei casi in cui la sua prosecuzione costituisse gravi rischi per la salute psico-fisica della donna. La legge sull'aborto 194/78 – La disciplina italiana sull'aborto contiene le "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", 22 articoli che ne regolano l'attuazione. Vediamone gli aspetti principali: ■ lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscendo il valore sociale della maternità e tutelando la vita umana sin dal suo inizio. Inoltre l'interruzione volontaria della gravidanza non va interpretata come mezzo per il controllo delle nascite; ■ la donna che in Italia intenda ricorrere alle tecniche abortive entro i primi 90 giorni dalla gravidanza, può rivolgersi a un consultorio familiare o a una struttura socio-sanitaria all'uopo abilitata o, infine, a un medico di sua fiducia. I Consultori assistono la donna con il fine di farle superare le cause che potrebbero indurla all'IVG, proponendole possibili soluzioni ai problemi esposti, siano essi di tipo sanitario, economico o sociale. Il medico ha il compito di effettuare gli accertamenti necessari e l'obbligo di attestare l'intenzione della donna in un certificato; ■ per ricorrere all'IVG devono sussistere alcune condizioni fondamentali secondo le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o a malformazioni del concepito; ■ l'aborto provocato viene effettuato da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale oppure presso uno degli ospedali pubblici specializzati. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalle Regioni, fornite di requisiti igienico sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Essendo stata ammessa dalla legge sull'aborto l'obiezione di coscienza da parte dei medici, questi devono esprimersi preventivamente circa l'accettazione di queste norme; ■ la richiesta di interruzione della gravidanza viene fatta personalmente dalla donna. Nel caso in cui la donna sia di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita su di lei la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, il giudice tutelare, in seguito a particolari procedure, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza. Se la donna fosse interdetta per infermità di mente, la richiesta di aborto può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere
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