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LA MESSA ALLA PROVA, Appunti di Diritto Di Famiglia

la messa alla prova del minore

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 05/03/2013

nunzia07
nunzia07 🇮🇹

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Scarica LA MESSA ALLA PROVA e più Appunti in PDF di Diritto Di Famiglia solo su Docsity! 1 La “messa alla prova” = l’istituto più innovativo del processo penale minorile, previsto dagli artt. 28 e 29 D.P.R. 22 sett. 1988, n. 448, affermatosi in seguito alla perdita di centralità della pena detentiva, e avente come finalità quella di evitare al minore imputato la condanna. Racchiude in sé i valori e i principi della COST., richiamando il diritto all’educazione del minorenne espressamente sancito negli artt. 30 e 31 comma 2 della COST., nonché i principi fondamentali di cui agli artt. 2 e 3. 2 L’art. 28, echeggiando il contenuto di questi articoli costituzionali, affida al Giudice il difficile compito di processare educando trasformandolo nel “buon maestro” che deve insegnare al minore la retta via e soprattutto fornire gli strumenti idonei perché mai la perda. 5 Una giustizia in chiave riparativa (più che punitiva) permette di interagire con il minorenne per fargli comprendere il disvalore sociale della sua condotta, renderlo protagonista di un’opera riparatoria che ha la capacità di annullare i processi di auto ed etero- svalutazione, fino a comporre l’equilibrio relazionale con la vittima del reato. La messa alla prova realizza una saggia sintesi tra l’interesse della persona offesa e la responsabilizzazione del minore imputato, che diventa vivo e partecipe del suo processo di “educazione” (da “La messa alla prova “ di M. Colamussi). PRESUPPOSTI ESSENZIALI consenso dell'imputato previo accertamento delle sue responsabilità esame preliminare della personalità 6 7 La partecipazione all'attività rieducativa è per il soggetto minorenne un diritto ed un onere strumentale all'ottenimento di determinati vantaggi, non potendosi pertanto configurare come un obbligo. Nessuna forma di messa alla prova è immaginabile contro la volontà del minorenne o escludendolo dalla fase di formazione del progetto. SOGGETTI le persone coinvolte in questo processo di responsabilizzazione e recupero sociale del minorenne  L’imputato minorenne  La pubblica accusa  Il Giudice  I servizi minorili  Il nucleo familiare  La persona offesa dal reato 10 ART. 6 Servizi minorili In ogni stato e grado del procedimento l’Autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.  IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO = l’espressione, riferita alla molteplicità dei compiti assegnati dal legislatore ai servizi è inclusiva sia delle funzioni che si dispiegano lungo tutto l’iter procedimentale, che delle singole competenze di fase o per materia. 11 ART. 9 Accertamenti sulla personalità del minorenne Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini … possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti … e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità Tra gli interventi un significato particolare riveste quello contenuto nell’art. 9 (gli accertamenti sulla personalità del minorenne sono l’imprescindibile supporto cognitivo di qualsiasi decisione degli organi giudiziari minorili). 12 15  adeguatamente informare il minorenne in ordine alle sue responsabilità e all’opportunità che gli viene concessa attraverso il ricorso all’art. 28 Preparare la famiglia a supportare la scelta di cambiamento dell’imputato. N.B. La norma parla anche dei “servizi di assistenza istituiti dagli enti locali” senza però chiarire le modalità di coordinamento tra questi ed i c.d. “servizi giudiziari” . Né tanto meno ce ne parla nella fase di attuazione della misura, per la quale possiamo ritenere che Ai servizi giudiziari Ai servizi locali  Spetti l’attività di controllo e di impulso attinente allo svolgimento della prova, inclusa la redazione delle relazioni periodiche e finale, perché attività inerenti a una misura penale e finalizzata all’esito del processo.  Spetti ((si ritiene che) la formulazione del programma (M.G.Basco)  Spetterebbero essenzialmente compiti relativi alla elaborazione del progetto e allo svolgimento delle attività di osservazione, trattamento e sostegno (prima menzionate)  Comporterebbe l’attività di reperimento e predisposizione degli “strumenti concreti per rendere attuabile il progetto, procurando al giovane opportunità di studio, lavoro, risocializzazione” (M.G.Basco) 16 17 Quello che di fatto accade (o dovrebbe accadere) è la stretta collaborazione, dando al termine “servizi minorili” utilizzato, un senso generico e di polivalenza: è ai servizi ministeriali (più a diretto contatto con gli Organi Giudiziari) che il Giudice affida il minore, chiamando però in causa i servizi locali come organi di necessaria collaborazione per lo svolgimento della prova 20 = Va nello specifico valutato il complesso delle condizioni socio-ambientali e familiari, oltre che individuali, in relazione anche alle potenzialità che presentano. Sono necessari a tal fine: a) Non solo la collaborazione della famiglia b) ma anche e soprattutto la possibilità di una concreta attivazione dei servizi sociali e strutture riabilitative sia pubbliche che private, idonee a garantire l’assistenza continuativa che la messa alla prova richiede ART. 29 Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova “… il Giudice … dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo …” Al fine di valutare il risultato della prova, il Giudice deve prendere in esame:  Un dato oggettivo determinato dal comportamento del minorenne;  Un dato soggettivo determinato dalla evoluzione della sua personalità 21 22 LA PROVA FALLISCE quando il minorenne imputato “non abbia davvero avviato un processo di effettivo cambiamento”, i cui indici rivelatori possono essere :  trasgressione degli impegni assunti  comportamento complessivo ancora “agganciato a quello che costituì lo stimolo al reato”
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