Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

la prova. i mezzi di ricerca della prova e i mezzi di prova., Appunti di Diritto Processuale Penale

la prova. i mezzi di ricerca della prova e i mezzi di prova.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 29/04/2024

laura-crucitti
laura-crucitti 🇮🇹

3 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica la prova. i mezzi di ricerca della prova e i mezzi di prova. e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! LA PROVA Per prova si intende tutto ciò che diversamente dall’indizio (idoneo a giustificare una valutazione di semplice probabilità) attribuisce al giudice la certezza processuale (al di là di ogni ragionevole dubbio) intorno ad un fatto rilevante ed utile ai fini della decisione da emanare. Le prove normalmente si formano in dibattimento perché nella fase delle indagini preliminari PM e PG sono alla ricerca delle fonti di prova e provvedono alla loro assicurazione. Nell’ambito della prova si distingue tra prova diretta che ha per oggetto lo stesso fatto da provare e prova indiretta che ha per oggetto un indizio dal quale si perviene alla dimostrazione del fatto incerto secondo lo schema del sillogismo giudiziario. Perché un fatto possa essere provato in via indiretta è necessario che l’indizio sia grave (consistente, attendibile e convincente) preciso (non generico e non suscettibile di diversa interpretazione) e concordante (non contrastante con altri elementi o dati certi). Oggetto della prova è l’imputazione, la responsabilità civile, la punibilità, la determinazione della pena e applicazione della misura di sicurezza o l’applicazione della norma processuale. Nel corso delle indagini preliminari, la difesa può esercitare il proprio diritto alla prova per mezzo delle investigazioni difensive ai sensi degli artt. 391 bis e ss. In virtù del principio dispositivo, di cui all’art. 190 cpp, la prova è nella disponibilità delle parti: spetta al PM indicare i mezzi di prova idonei a sostenere l’accusa in giudizio e spetta all’imputato richiedere l’assunzione delle prove dirette a contrastare l’accusa. La violazione di tale diritto è motivo di ricorso per Cassazione. Al giudice spetta soltanto di valutare la rilevanza e l'ammissibilità delle prove richieste, di procedere alla loro assunzione e di valutarne la forza probatoria di colpevolezza o innocenza, dandone adeguata motivazione. Solo eccezionalmente gli spetta l’iniziativa di assumere mezzi di prova, ad es. in udienza preliminare. Gli strumenti di acquisizione della prova si distinguono in mezzi di ricerca della prova (tutto ciò che venga eseguito dagli organi competenti per assicurare le fonti di prova, caratterizzati dal fattore sorpresa: ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni) e mezzi di prova (tutto ciò che serve ad acquisire la prova dinnanzi al giudice: testimonianza, perizia, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, documenti). La prova illegittimamente acquisita è inutilizzabile. Nell’assunzione della prova la libertà morale della persona non deve essere coartata. MEZZI DI PROVA TESTIMONIANZA Il testimone, a pena di nullità dell’atto, ha l’obbligo di dire la verità su fatti specifici oggetto di prova, senza effettuare apprezzamenti personali relativi alla moralità dell’imputato e alla personalità della p.o. Se minore degli anni 14, rende dichiarazione ai sensi del 497. Se riferisce su fatti appresi da altri, deve riferirne i nomi per essere citati direttamente dal giudice, altrimenti le dichiarazioni sono inutilizzabili, salvo che la citazione sia impossibile. Il testimone non può deporre su fatti coperti dal segreto e non è obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua resp. Penale. Al testimone possono essere contestate le sue precedenti dichiarazioni ma solo dopo aver deposto. Può testimoniare chiunque purché abbia l’idoneità fisica e mentale (196 cpp) salvo i casi di: - Incompatibilità di coimputati nello stesso reato o persone imputate in proc. Connesso salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento; imputati in proc. Connesso prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento e salvo avviso di cui all’art. 64 c. 3 lett. C; di responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria; persone che abbiano svolto nello stesso proc. La funzione di giudice, pm o loro ausiliari o di difensore che abbia svolto investigazioni difensive. - di astensione a favore di prossimi congiunti dell’imputato, a meno che questi non abbiano presentato querela o siano po del reato; persone legate dal segreto professionale; PU, INC. PS o P. impiegati; giornalisti professionisti iscritti all’albo; ufficiali e agenti di PG. ESAME DELLE PARTI È un mezzo di prova tendente ad assumere informazioni dalle parti (imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato) che possono essere variamente sentiti durante le indagini preliminari ma la cui dichiarazione assume la qualificazione di “esame” in dibattimento, perché svincolata dagli obblighi che incombono sui testimoni. La parte che accetta l’esame deve rispondere alle domande, salvo il caso in cui da queste possa emergere una sua resp. Penale; se non risponde, tuttavia, questa circostanza viene valutata dal giudice. Se la parte esaminata è diversa dall’imputato, vale il principio della inutilizzabilità della dichiarazione de relato priva della possibilità di riscontro. PERIZIA È un mezzo di prova finalizzato a fornire un giudizio tecnico qualificato sullo svolgimento di indagini, per integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto del settore, il perito, appositamente nominato tra gli iscritti in determinati albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Proprio per questo, il perito deve rivestire una posizione di imparzialità e di equidistanza tra le parti. Il giudice può disporre la perizia, su richiesta di parte o d’ufficio, sia in dibattimento che in sede predibattimentale mediante incidente probatorio. È ammessa la perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, o la sua pericolosità sociale ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza. Nell’esecuzione della perizia, il giudice non può disporre o consentire che vengano adottate misure che incidano sulla libertà personale dell’indagato/imputato o di terzi, salvo che la legge ne specifichi i modi e i casi.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved