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Principi Generali Sulla Prova: Sistema Accusatorio e Elementi di Prova - Prof. Giostra, Appunti di Diritto Processuale Penale

Diritto Procesuale CivileDiritto PenaleDiritto civileDiritto Procesuale Penale

I principi generali della prova in un sistema accusatorio, dove la prova è la base, in contrasto con il sistema inquisitorio. Viene discusso l'importanza di prove, mezzi di prova, elementi di prova, prova rappresentativa, metodo di elaborazione della regola di esperienza, onere della prova e principio di immediatesa. Il documento illustra come il giudice valuta la credibilità e attendibilità delle prove, compiendo un ragionamento induttivo e deduttivo.

Cosa imparerai

  • Che sistema giuridico si basa sulla prova?
  • Quali sono i mezzi di prova tipici e atipici?
  • Come il giudice valuta la credibilità e attendibilità delle prove?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 05/08/2019

ilaria_palumbo
ilaria_palumbo 🇮🇹

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Scarica Principi Generali Sulla Prova: Sistema Accusatorio e Elementi di Prova - Prof. Giostra e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA A differenza del sistema inquisitorio dove il sistema si basa sull’autorità (regolamentazione scarna della prova) -> sistema accusatorio si basa sulla prova. Sistema inquisitorio: giudice che ha tutti i poteri, (raccoglie le prove e giudica); sistema accusatorio: metodo dialettico. Il codice del 1988 ha scelto, a seguito della legge delega n. 81 dell’87 il sistema accusatorio. FINALITA’ DELLE PROVE: Portare il giudice ad emanare una sentenza circa la reità dell’imputato. Il giudice deve decidere sulla base del criterio della ragione: deve valutare i fatti sulla base delle norme giuridiche -> scopo di frenare l’intuizionismo. 1) ACCERTAMENTO DEL FATTO STORICO: il pubblico ministero afferma l’esistenza di un fatto storico commesso dall’imputato; l’imputato nega in tutto o in parte la sua esistenza. Sono necessarie dunque delle prove, al fine di convincere il giudice di quanto affermato. NOZIONI MEZZO DI PROVA: Strumento con il quale si acquisisce al processo un elemento che serve per la decisione (es, testimonianza mediante la quale si formano dichiarazioni sui fatti storici). ELEMENTO DI PROVA: Informazione che si ricava dalla fonte di prova quando ancora non è valutata dal giudice. Il giudice valuta la credibilità della fonte e l’attendibilità dell’elemento, raggiungendo un risultato probatorio. RAGIONAMENTO INFERENZIALE: Se si tratta di un fatto del passato non ripetibile, può essere conosciuto solo attraverso le sue tracce. La prova dunque può essere definita come un ragionamento che da un fatto reso noto al giudice (esempio dichiarazione del testimone), ricava l’esistenza di un fatto avvenuto in passato. Si tratta di un RAGIONAMENTO PROBATORIO, detto Inferenziale poiché da un fatto di oggi si ricava l’esistenza di un fatto passato. OGGETTO DELLA PROVA: Fatto descritto nell’imputazione -> PRINCIPIO DI PERTINENZA DELLA PROVA EX ART. 187, CPP. PROVA RAPPRESENTATIVA: ragionamento che da fatto noto ricava per rappresentazione l’esistenza del fatto da provare. Rappresentazione di un fatto è costruire un fatto equivalente in modo da renderlo conoscibile. Esempio di prova rappresentativa è la testimonianza: rappresentazione del fatto mediante le parole pronunciate. Valutazione della prova attraverso l’esame incrociato, fatto con domande e contestazioni. PROVA INDIZIARIA: Detta anche prova critica -> ragionamento che da un fatto provato (circostanza indiziante) ricava l’esistenza di un ulteriore fatto da provare. ESEMPIO PRATICO: un testimone dice di aver visto un uomo uscire di corsa dalla porta di una abitazione ad una determinata ora. La polizia trova una donna, X, che risulta morta poco prima del fatto descritto dal testimone. La morta è avvenuta con ferite inferte da un coltello rinvenuto sul posto. Il testimone identifica in Caio la persona che è uscita dalla porta di quella determinata abitazione. La polizia interroga Caio che non sa dare spiegazioni precise circa la sua presenza a quella determinata ora e giorno sul luogo del delitto. Da ciò si cerca di formulare una regola di esperienza ricavandola da casi simili al fatto provato. Tale regola dice che colui che esce da un’abitazione nella quale risulta si trovi una persona in fin di vita, senza recarsi subito a chiedere soccorsi o denunciare il fatto alla pubblica autorità, e non dà spiegazioni ragionevoli sulla sua presenza nel luogo del delitto (o adduce un alibi non provato), è l’autore dell’omicidio. Tuttavia non è sufficiente tale ragionamento in quanto ai sensi dell’art. 192, comma II, non si può accertare un fatto solo sulla base di un indizio. Può Accedere poi che nell’appartamento si ritrovano sul coltello delle impronte digitali, coincidenti con quelle di Caio. Da ciò si ricava che Caio ha impugnato l’arma del delitto. Anche da qui vi è una massima generale d’esperienza secondo cui chi ha impugnato l’arma del delitto e non ha saputo dare una giustificazione esaustiva, è l’autore del delitto. Il fatto storico poi può essere accertato anche sulla base di circostanze indizianti ulteriore che, pur non essendo legate al fatto stesso da una relazione causa effetto, confermano la possibilità di attribuirlo all’imputato. Per esempio può risultare che l’omicida aveva i capelli rossi e scarpe da ginnastica; se Caio aveva questi requisiti potrebbe dar luogo a circostanze indizianti. MASSIMA D’ESPERIENZA: è una regola; non appartiene al mondo dei fatti e dà luogo ad un giudizio di probabilità e non di certezza. METODO D ELABORAZIONE DELLA REGOLA DI ESPERIENZA: Il giudice quando valuta la credibilità e attendibilità delle prove, compie un ragionamento di tipo induttivo (dal caso speciale al caso generale); successivamente svolge un ragionamento deduttivo, applicando alla circostanza indiziante la regola generale che ha ricavato in precedenza. I fatti di per sé non indicano nulla, ma è necessario interpretarli attraverso i criteri, quali quello della massima di esperienza. Il giudice deve applicare quella regola che meglio si attaglia al caso si specie e non automaticamente quella che appare la più probabile in astratto. Tale ragionamento emerge poi dai motivi della sentenza del giudice, in quanto ai sensi dell’art. 192, I comma, si deve dare conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Dunque nella prova indiziaria i criteri sono costituiti dalle massime d’esperienza utilizzate dal giudice nel ragionamento inferenziale. LEGGE SCIENTIFICA: Materie che richiedono specifiche competenze tecniche, affidamento giudiziale ad esperti in quella determinata disciplina, i quali valuteranno quale legge è applicabile al fatto de quo. Le leggi scientifiche sono sperimentabili, in quanto il fenomeno scientifico è composto da vari esperimenti; ciò significa che le leggi sono generali, in quanto non ammettono eccezioni o margine di errore. GRAVITA’ degli indizi: art. 192, comma II: <<L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti>>. Ciò significa che l’indizio ha una elevata persuasività ed è resistente ad obiezioni. È preciso quando è stato ampiamente provato, è concordante quando tutti gli indizi convergono verso la medesima conclusione. ALIBI: se l’oggetto di prova è un fatto incompatibile con la ricostruzione del fatto storico. Qui basta solo un indizio/alibi che dimostri l’incompatibilità con il fatto imputato. La peculiarità dell’alibi consiste nel fatto che si tratta di una prova critica negativa. PROCEDIMENTO PROBATORIO E DIRITTO ALLA PROVA • SPETTA ALLE PARTI RICERCARE LE PROVE (al pm prove per attribuire il fatto all’imputato, e all’imputato prove per negare l’esistenza). Per evitare abusi, anche da parte del giudice, vi sono delle regole. A DIFFERENZA DEL PROCESSO CIVILE, NEL PROCESSO PENALE NON ESISTE LA PROVA LEGALE. Un esempio di prova legale nel proc. civ. è la confessione, che nel proc penale è sempre liberamente valutabile dal giudice. Nel processo civile quando si presenta una prova legale, il giudice, sulla base del principio di acquisizione della prova legale, deve porre a fondamento della propria decisione le prove acquisite. Nel processo penale, il giudice deve valutare se una prova è attendibile e rilevante. Necessità di ricostruzione dei fatti: leggi scientifiche e massime d’esperienza vengono utilizzate a ritroso (dall’evento B si passa all’evento A). ONERE DELLA PROVA • PRESUNZIONE DI INNOCENZA: L’art. 27 comma 2 Cost., afferma che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Sono due le esigenze: prevedere la custodia cautelare prima della sentenza irrevocabile e affermare la presunzione di innocenza. La ratio dell’articolo consiste innanzitutto di vietare che l’imputato sia ritenuto colpevole già prima della sentenza e inoltre tende ad ottenere l’enunciato di cui all’art. 2728, comma 1 del cod.civ. secondo cui <<le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favori dei quali esse sono stabilite>>. Lo stesso concetto viene ripreso dall’art. 6 della CEDU, il quale anch’esso afferma la presunzione di innocenza. La presunzione di innocenza è una presunzione relativa, valida cioè fino a prova contraria, che spetta alla parte che afferma invece la reità dell’imputato e dunque al pubblico ministero. In via generale si può definire onere una situazione giuridica attraverso la quale l’ordinamento impone ad un soggetto di comportarsi in un determinato modo, se questi vuole ottenere un determinato vantaggio. Due significati di onere della prova: 1. Sostanziale -> art. 2697 comma 1 c.c.: chi vuol far valere in giudizio un proprio diritto deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento. Si deve convincere dunque il giudice circa l’esistenza di quel fatto. È prevista anche una disciplina sull’onere della prova contraria, secondo la quale se l’onere della prova è stata soddisfatta, l’interessato può di converso dimostrare attraverso una prova contraria l’inesistenza di quanto affermato dalla prima parte, c.d. prova negativa. Questa è più difficile da fornire: l’unica soluzione è l' alibi, quella prova che dimostra un fatto incompatibile con quello affermato dalla controparte. 2. Onere formale -> assunzione del mezzo di prova nel processo. Art. 190 cpp: le prove sono richieste dalle parti. Dunque è necessario richiedere al giudice di ammettere il mezzo di prova. Il giudice lo ammette se esistono i requisiti di cui all’art. 187 (rilevanza pertinenza etc). E’ sufficiente il dubbio o la non manifesta rilevanza. Di norma la prova è richiesta su iniziativa di parte ma vi sono delle eccezioni in cui è prevista l’iniziativa ex officio, ai sensi dell’art. 190, secondo comma, secondo il quale vi sono dei casi espressamente previsti dalla legge: art. 70, I, <<Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto l`imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio perizia>>; art. 224, I: <<Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito>>. Si intende soddisfatto l’onere di prova quando si è convinto il giudice ad introdurre l’onere di prova, avendo come requisiti quelli di cui all’art. 187 cpp. Il mancato adempimento dell’onere della prova, però, non comporta il rigetto della domanda. Una volta acquisito l’elemento di prova, il giudice deve verificare se questo possa essere idoneo a dimostrare l’esistenza del fatto storico: principio di acquisizione della prova. Se il giudice lo ritiene assolutaemente necessario, può disporre ulteriori assunzioni di mezzi di prova. Notoria non egent probationem: è quel fatto di conoscenza pubblica, che non ha necessità di essere provato. Fatto pacifico: non deve essere provato; è quel fatto sul quale non vi sono contestazioni. QUANTUM DI PROVA O STANDARD PROBATORIO Fino al 2006, l’art. 530 del cpp prevedeva che il giudice doveva pronunciare l’assoluzione quando la prova era insufficiente o contraddittoria per dimostrare che il fatto sussiste, che l’imputato è la persona che ha commesso quel fatto e che quel fatto costituisse reato. Dunque la reità doveva essere provata oltre ogni ragionevole dubbio. Con la legge n. 46 del 2006, che ha modificato l’art. 533 del cpp, si è stabilito che il giudice pronuncia la sentenza di condanna contro l’imputato quando risulta colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio. La prova d’accusa che lascia residuare un ragionevole dubbio è equiparata alla mancata prova. Si fa riferimento al ragionevole dubbio nel senso che si tratta di un dubbio di una persona razionale e non soltanto di un dubbio psicologico e dunque soggettivo. La natura del ragionevole dubbio è equiparato sia ad una regola probatoria che ad una regola giuridica: nel primo caso è il quantumo dell’onere della prova a carico del pm, nel secondo caso è riferita al giudice il quale deve ritenere come non provata la reità se non si hanno prove. ONERE DELLA PROVA E CAUSE DI NON PUNIBILITA’ Art. 530, III: Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. Il dubbio va a favore dell’imputato . Si sa che il potere di raccogliere prove è proprio del pubblico ministero, poiché l’imputato non ha gli stessi strumenti. Dunque può solo limitarsi a negare attraverso una prova negativa (alibi) o presentare una causa estintiva della responsabilità. PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA: Quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione. Si vuole da un lato che il giudice prenda contatto direttamente con la fonte di prova (artt. 514 e 526); dall’altro, si tende ad assicurare che vi sia identità fisica tra il giudice che assiste all’assunzione della prova e colui che prende la decisione di condanna o assoluzione. PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO: Partecipazione delle parti alla formazione della prova. Nella prova dichiarativa ciò avviene quando le parti con l’esame incrociato fanno domande e contestazioni. È necessario nel sistema accusatorio il metodo dialettico, in modo tale che il giudice possa avere una visione completa di quanto dichiarato dai testimoni e dalle parti. Vi è un caso in cui manca il contraddittorio: durante le indagini preliminari, si svolge l’incidente probatorio che costituisce un’anticipazione dell’udienza dibattimentale senza presenza del pubblico. Il contraddittorio in questo caso è assicurato in quanto l’escussione di una persona avviene mediante esame incrociato ad opera del pubblico ministero e del difensore dell’indagato; tuttavia, se le dichiarazioni verbalizzate sono lette nel successivo dibattimento, il principio di immediatezza non viene rispettato. Il nuovo comma 5 dell’art. 111 Cost, disciplina i casi in cui vi è una deroga al principio del contraddittorio. QUESTIONI PREGIUDIZIALI E LIMITI PROBATORI Questioni civili o amministrative che rappresentano un antecedente logico necessario della decisione penale. Di regola il codice attribuisce al giudice penale il compito di risolvere tale questioni, all’interno del processo penale, secondo le regole del processo penale, ad eccezione di questioni che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza, per le quali si applica la disciplina probatoria del codice processuale civile: la sentenza civile che decide su tali questioni vincola il giudice penale. I MEZZI DI PROVA Mezzi di prova tipici: testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia affiancata dalla consulenza di parte, documenti. Metodo di acquisizione tale da dare la possibilità al giudice e alle parti di valutare la credibilità della fonte e l’attendibilità dell’elemento di prova. Il giudice ammette la prova atipica solo quando non viola il principio della libertà della persona ed è idonea ad assicurare i fatti (art. 189 cpp). L’atipicità consiste in componenti atipiche in un mezzo di prova tipico. Ex art. 189 due sono i requisiti per l’ammissione della prova atipica: 1. Idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti; 2. Assicurare la libertà morale. Per questo motivo non possono essere utilizzate ipnosi o macchine della verità etc. le modalità di assunzione sono prescritte dal giudice dopo aver sentito le parti. Ordinanza che accoglie o respinge la richiesta è impugnabile. Ricognizione informale nel dibattimento: quando il pubblico ministero chiede al testimone se è presente in aula il responsabile del reato. La giurisprudenza ammette pacificamente tale mezzo di prova atipico, ma non può sostituire i mezzi di prova tipici. Si evidenzia infatti che mentre la testimonianza si svolge mediante l’esame incrociato, volto a torchiare il dichiarante per ottenere risposte veritiere, la ricognizione informale neutralizza questo stato d’animo del dichiarante. La dottrina minoritaria, invece, sostiene che i mezzi di prova atipici non possono essere riconfigurabili tra i mezzi di prova del processo penale in quanto, basandosi su un mezzo di prova tipico, prevedendo poi componenti atipiche, e prevedendo anche che il giudice senta prima le parti, non possono, al pari delle prove tipiche, essere utilizzate nelle indagini preliminari, senza previo contraddittorio con la difesa, in quanto ai sensi dell’art. 189 il giudice deve sentire le parti. Tuttavia la dottrina maggioritaria e la stessa Cassazione con le Sezioni Unite, hanno affermato che è possibile configurare tali mezzi di prova: quanto al loro utilizzo nella fase delle indagini preliminari in assenza di contraddittorio, appare pacifico che il loro utilizzo in sede dibattimentale può essere discusso successivamente. La testimonianza: distinzione tra testimonianza ed esame delle parti. Il testimone ha l’obbligo di dire la verità; l’imputato quando si offre all’esame incrociato ex art. 208 non ha l’obbligo di presentarsi, né di rispondere alle domande né quello di dire la verità. Ciò dimostra la incompatibilità dell’imputato con la qualità di testimone, salvo alcune eccezioni. Ad ogni modo sia testimone che parti possono dare contributo conoscitivo al processo penale. Sono esaminati su fatti che costituiscono oggetto di prova, la loro deposizione avviene mediante l’esame incrociato. Il testimone è quel soggetto che ha una conoscenza dei fatti oggetto di prova ma non riveste una delle qualifiche che riguardano l’incompatibilità a testimoniare: imputato, o imputato di un processo connesso al fatto oggetto del processo de quo. Ratio della incompatibilità con la qualità di testimone: principio nemo tenetur se detegere; nessuno può essere obbligato a dichiarare su fatti che potrebbero incidere sul loro interesse.
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