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La prova (principi generali, mezzi di prova, mezzi di ricerca), Appunti di Diritto Processuale Penale

Principi generali sulla prova, mezzi di prova, mezzi di ricerca della prova

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 04/03/2020

Jjjjjj2019
Jjjjjj2019 🇮🇹

5

(2)

3 documenti

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Scarica La prova (principi generali, mezzi di prova, mezzi di ricerca) e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! I principi generali sulla prova strumenti conoscitivi attraverso le quale il giudice ricostruisce il fatto Ragionamento che da un fatto noto ricava l’esistenza di un fatto che è avvenuto in passato e delle cui modalità di svolgimento occorre convincere il giudice -fonte: le persone o cose che forniscono un elemento di prova p.e. Testimone -Mezzo di prova: Strumento con il quale si acquisisce un elemento di prova -elemento di prova: quello che è stato ricavato dalla fonte p.e. Narrazione -risultato probatorio: elemento di prova valutato (credibilità, attendibilità) -distribuzione dei poteri: le parti ricercano le prove 326, ne chiedono l’ammissione 190 e partecipano all’assunzione mentre il giudice decide sulla base delle prove acquisite -il giudice deve accertare il fatto storico basandosi su criteri razioni (sulle prove, oggettivo – terzietà rispetto alle prove , logico – criteri razioni che regolano la conoscenza) Oggetto di prova (l´art.187) 1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza (1). 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali (2). 3. Se vi è costituzione di parte civile [76], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato La prova rappresentativa: Ragionamento che dal fatto noto ricava l’esistenza del fatto da provare, il giudice deve verificare credibilità e attendibilità nell’esame incrociato La prova indiziaria: Ragionamento che da un fatto provato ricava un ulteriore fatto da provare (interferenza basata su una massima di esperienza o su una legge scientifica) Massima di esperienza: regola generale di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi dando luogo ad un giudizio di probabilità La legge scientifica: leggi che esprimono una relazione certa tra due fatti (generali, controllabili e sperimentabili) dedicato l'intero libro III→ importanza della materia, tentativo di organicità (non riuscito) titolo I: disposizioni generali (legalità processuale per evitare abusi) titolo II: mezzi di prova → si formano all'interno del processo con le garanzie del contradditorio La testimonianza L'esame delle parti, Confronti, Ricognizioni, Esperimenti giudiziali La perizia I documenti titolo III: mezzi di ricerca della prova → servono ad introdurre nel processo conoscenze precostituite al processo, sono extraprocessuali, incompatibili strutturalmente con il contradditorio, confluiscono nel fascicolo del dibattimento Le ispezioni Le perquisizioni I sequestri Le intercettazioni Ambito applicativo: disposizioni generali: si applicano in tutte le fasi del procedimento mezzi di prova: esclusivamente nel dibattimento (durante il contraddittorio tra le parti) mezzi di ricerca della prova: nella fase delle indagini ammissione: le parti chiedono al giudice di ammettere una prova al dibattimento [diritto alla prova] costituisce un limite nella discrezionalità del giudice che deve provvedere alla richiesta senza ritardo con ordinanza e motivare il rigetto soltanto in via residuale il giudice può intervenire d'ufficio (supplenza all’inerzia delle parti) art. 190 il giudice rigetta soltanto quando le prove sono -vietate dalla legge (divieto che impedisce il giudice di far entrare le prove nel processo, previste alla tutela della libertà degli individui, o della attendibilità documento anonimo, o cause di incompatibilità testimoniale del coimputato) -manifesta irrilevanza (devono riguardare l'oggetto di prova, art. 187) -manifesta superfluità (p.e. Già dimostrato da altre prove) formazione - non pertinenti (non riguardante il fatto storico) art. 495,2 diritto alla controprova: una parte ha il diritto a per esempio citare un testimone già esaminato e mira a dimostrare una diversa ricostruzione dei fatti sul medesimo tema -anche al di fuori dei termini stabiliti in generale per le prove - Art.111, 3 diritto alla controprova dell’imputato art. 190 bis -circoscrive il diritto alla prova -introdotto nel 1992 (tempi mafiosi) -evitare l'usura dei testimoni -esposizione forte dal punto di vista della loro sicurezza, ma anche una pressione psicologico -proteggergli -se si tratta (limiti all’ammissione della prova) - di reati di tipo mafioso - reati sessuali commessi sui minori o con violenza se l'esame riguarda una persona vulnerabile, per evitare l'esposizione a vittimizzazione secondaria vulnerabilità della persona offesa - art. 90 quarter -l'esame solo ammesso se verte su temi diversi sui quali verteva la precedente disposizione o se ritenute necessari sulla base di specifiche esigenze art. 189 prove atipiche, non previste dalla legge e.g. Riprese visive, prove scientifiche non riconducibili alla perizia(posizione e movimento delle tracce di sangue) quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge il giudice può assumerla se - idonea all'accertamento dei fatti - non pregiudica la libertà morale della persona - giudice deve sentire le parti sulle modalità di assunzione della prova libertà morale della persona nell'assunzione della prova 188 -inutilizzabilità delle prove acquisite tramite tortura 191,2 bis -tecniche sulla verità: (risonanza magnetica funzionale, sieri della verità) -ipnosi -presentarsi al giudice (se non si presenta senza giustificazione il giudice può ordinare l’accompagnamento coattivo e può condannarlo a pagare una somma di denaro) -rispondere secondo verità (delitto di falsa testimonianza 372) - deve attenersi alle prescrizioni date dal giudice - garanzia contro il rischio di auto-incriminarsi: “ non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale” Art. 198 garanzie / deroghe al dovere di deporre: -i prossimi congiunti (ascendenti, discendenti, coniuge) -se non hanno portato denuncia, querela, istanza o sono offesi di reato -il giudice informa le persone di questa loro facoltà a pena di nullità -segreto professionale (Elenco 200: religiosi, avvocati, medici) necessità di accertamento e il dovere del medico di produrre l'assistenza sanitaria (anche se ha fatto la denuncia) -giornalisti iscritti all'albo relativamente alle persone delle quale hanno avuto notizie se l'identificazione della fonte non è imprescindibile per l'accertamento del fatto - segreto d'ufficio i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre - segreto di Stato legge 124 2007 l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato Il presidente del Consiglio deve confermare la sussistenza del segreto di Stato Se la conoscenza di quanto coperto risulta imprescindibile il giudice dichiara di non doversi procedere per esistenza del segreto di Stato e la vicenda processuale si chiude → potere esecutivo prevale sull’accertamento giurisdizionale -gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica non devono rivelare i nomi de informatori → inutilizzabilità di queste dichiarazioni ( garanzia di attendibilità delle dichiarazioni) altra ipotesi di proscioglimento: mancanza di querela proscioglimento per sentenza di non doversi procedere non attiene al merito L'esame delle parti (mezzo di prova mediante il quale le parti private possono contribuire all’accertamento dei fatti) Art. 208: Regimi giuridici diversi se si tratta di… l'imputato la parte civile non esaminate come testimone, il responsabile civile la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria facoltativo (l’esame ha luogo se viene chiesto o consentito) Regole per l'esame Se sceglie di non rispondere deve essere menzionato nel verbale (diritto al silenzio) 209,2 Questa trascrizione può essere usata contro l'imputato (può essere ritenuto non credibile) ma ogni atto deve essere verbalizzato L'esame delle persone imputati nel procedimento connesso (Incompatibilità di testimoniare fino a che non viene pronunciata una sentenza irrevocabile) Impumone (Imputato + Testimone) Art. 210 -si procede separatamente -sono esaminate a richiesta di parte o (nel caso di testimonianza indiretta) d'ufficio -hanno l'obbligo di presentarsi al giudice → citazione dei testimoni -sono assistite da un difensore con diritto di partecipare all'esame a pena di nullità -difensore di fiducia o in mancanza difensore d'ufficio -hanno la facoltà di non rispondere e le vengono avvertito legame probatorio o connessione secondo art. 12,1 c) (un reato occulta l'altro): avvertimento se scelgono di deporre sui fatti concernenti la responsabilità altrui diventano testimoni limitamene a tali fatti (Confronti, Ricognizioni, Esperimenti giudiziali, Perizia: non fanno parte dal programma) Mezzi di ricerca di prova Rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria, si basano sul fattore sorpresa (non si da avviso al difensore), fanno entrare nel procedimento elementi probatori precostituiti (Ispezioni, Persecuzioni, Sequestri, intercettazioni) Le intercettazioni (effettuati mediante strumenti tecnici di percezione captando una conversazione) nuova disciplina teneva conto dei gravi danni che l'uso e la divulgazione dei risultati dell'intercettazione fanno al diritto alla riservatezza. Si riprende tutte le conversazioni (e non solo quelle con l'imputato). Decreto-legge del 30.12.19 (nuove disposizioni si applicano dal primo marzo) -cerca di selezionare le dichiarazioni veramente rilevanti e di conservare in un archivio riservato tutte le altre -bilanciamento tra accertamento e riservatezza e il diritto di cronaca (giornalisti) -rapporto tra processo mediatico e riservatezza -meccanismo complesso non è stato portato avanti non c'è alcuna definizione nel codice ; art. 15 cost. libertà e segretezza della corrispondenza sono inviolabili (limitazione può avvenire solo con atto motivato e con le garanzie della legge) Art. 8 della convenzione dei diritti fondamentali: diritto alla riservatezza Ammissibilità Elementi: -strumento tecnico di registrazione -conversazione o comunicazione riservata -tra due o più persone -compiuta da parte di un soggetto nascosto, clandestino Elementi imprescindibili: -I soggetti parlano con l'intento di escludere altre (non in un luogo pubblico) -Strumenti tecnici idonei a superare le cautele -terzietà e clandestinità (un terzo estraneo e nascosto deve registrare la conversazione) - può essere compiuto dal PM su autorizzazione del giudice -266bis : oggetto Conversazioni o comunicazioni telefoniche, o altre forme di telecomunicazioni, il flusso di conversazione informatiche (e-Mail), conversazioni tra presenti all'interno di un luogo definito (intercettazioni ambientali) tutela del domicilio quando viene violato la libertà di domicilio è necessario una cautela ulteriore principio della proporzionalità: più cresce l'intervento statale, più cautele/presupposti ci sono L'intercettazione è consentita quando si è fondato motivo di ritenere che lì si stia svolgendo l'attività criminosa (sorta di flagranza nel reato). I presupposti variano a seconda dei reati di cui si tratta ← principio di proporzionalità requisiti ordinari: 1. requisiti di ambito: reati intercettabili -reati gravi per i quali e indispensabile o particolarmente utile lo strumento dell'intercettazione -elenco Art. 266,1 + commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche 266. Per gli stessi reati e reati commesso 2. requisiti di tipo probatorio: quando risultano gravi indizi di reato (non sono necessari indizi di colpevolezza) 3. bisogna che tutti gli altri strumenti di prova non siano utili ai fini della prosecuzione delle indagini (indispensabilità della intercettazione) Il provvedimento che dispone l’intercettazione indica anche la durata che di regola può essere di 15 giorni (proroga in casi eccezionali ma vi deve essere un controllo giudiziario per la sussistenza dei requisiti) Virus Di recente le sezioni uniti hanno negato l'intercettazione ambientale attraverso una cimice informatica (Virus Troiano) per violazione totale della privacy / della riservatezza (impossibile limitare l'area della intercettazione) e violazione del principio di proporzionalità. Procedimento ordinario per lo svolgimento dell’intercettazione Art. 267
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